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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 02/05/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 564/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 564/2023, promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MICHELE PICARO,
[...] C.F._4 elettivamente domiciliati al CORSO VITTORIO EMANUELE n. 101, MONTE
SANT'ANGELO (FG), presso il difensore avv. MICHELE PICARO
Appellanti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALFREDO CO C.F._5
COLLIVIGNARELLI, elettivamente domiciliato al CORSO ROMA n. 85, – FOGGIA, presso il difensore avv. ALFREDO COLLIVIGNARELLI
Appellato avverso pagina 1 di 12 la sentenza n. 737/2023, pubblicata il 16.03.2023, resa dal Tribunale di Foggia nella causa iscritta al R.G. n. 3662/2017.
All'udienza collegiale del 21 novembre 2023, celebrata in modalità scritta, la causa veniva rinviata all'udienza del 01 aprile 2025 per la precisazione delle conclusioni e la per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
All'esito dell'udienza collegiale del 01 aprile 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio , CO Parte_1 Pt_2
e .
[...] CP_2 Parte_4
Premetteva di essere proprietario del fondo sito in agro del comune di Ascoli Satriano, contrada
“Pizzo Aucello”, contraddistinto al foglio 10, part. 47.
Deduceva che i convenuti avevano coltivato e fatto propri i frutti di alcuni alberi di ulivo di sua proprietà e per sua mera tolleranza e pertanto riteneva che vi fosse stato, di fatto, uno sconfinamento da parte di quest'ultimi.
Chiedeva, previo regolamento dei confini, accertarsi che detta porzione di terreno, con le piante di ulivo insistenti, ricadeva nella sua proprietà con conseguente condanna dei convenuti al rilascio in suo favore della porzione di terreno nonché al ripristino di un canale di scolo ostruito per mancanza di manutenzione.
Instava inoltre il pagamento dell'indennità derivante dall'occupazione abusiva della fascia di terreno, protrattasi dal 2008, sino all'introduzione del giudizio, invocando altresì il risarcimento del danno.
Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto della domanda poiché a loro dire il confine tra i fondi non era stato mai violato e, in subordine, eccepivano l'avvenuta usucapione della proprietà del terreno oggetto del contendere per possesso ultraventennale “uti dominus”.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali e Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Il Tribunale di Foggia pronunciandosi sulla domanda proposta da nei confronti di CO
, e così provvedeva: “1) Parte_1 CP_2 Parte_2 Parte_4
Accerta e dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 950 c.c., che la linea di confine è quella pagina 2 di 12 accertata dal CTU ing. a pagg. 32-33 del proprio elaborato, e che, Persona_1 pertanto, va staccata lungo tutto il confine tra la particella 99 e la 47 del foglio 10 di Ascoli
Satriano, una fascia di suolo per la larghezza di m=7,70 e per una superficie di circa mq 1750, come meglio specificato in motivazione, e secondo le indicazioni espresse nella relazione della
Consulenza Tecnica d'Ufficio; 2)Per gli effetti condanna i convenuti all'immediato rilascio della suddetta porzione di terreno ed al pagamento, a titolo di indennità di occupazione onnicomprensiva, della somma di € 678,00= per ogni anno di occupazione dalla presente domanda giudiziale fino al momento di effettivo rilascio. 2) Conseguentemente, compensate per le ragioni esposte in motivazione, le spese di lite di un terzo, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento nei confronti dell'avv. Alfredo Collivignarelli, dichiaratosi anticipatario, della complessiva somma di € 3.181,50= (di cui € 381,50= per borsuali) oltre rimborso spese forfettarie (15%), i.v.a. e c.p.a. sul compenso come per legge;
3) Pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, i due terzi delle spese della espletata CTU già liquidate con precedente provvedimento e il rimanente terzo a carico dell'attore.”.
Il Tribunale riteneva la domanda attorea provata sia in ragione delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, sia per quanto emerso dalle prove testimoniali e avallava le conclusioni a cui era giunto il C.T.U. secondo cui sul posto perché, per tutto il fronte tra le due particelle 99 e 47, occorre spostare l'asse del centro del filare degli alberi di ulivo in maniera parallela di m=7,70 sulla particella 47 diventando questa posizione la nuova linea di confine, con estremità B e C (si veda la figura in allegato A.
9.15 a pag. 31)>> (cfr. testualmente).
Al contrario non riteneva raggiunta la prova in merito alla domanda spiegata di ripristino del canale di scolo, poiché a suo giudizio non risultava riportato neanche nella mappa catastale.
Approvava la quantificazione dell'indennità di occupazione così come stimata dal C.T.U. e ne condivideva le conclusioni.
Rigettava l'eccezione di usucapione formulata dai sigg.ri , Parte_1 CP_2
e avendo provato documentalmente “di aver Parte_2 Parte_4 CO conservato la necessaria relazione con il bene” e riteneva irrilevante la mera coltivazione del fondo al fine del possesso “uti dominus”.
pagina 3 di 12 2. Avverso la suddetta pronuncia hanno proposto appello , Parte_1 CP_2
e . Parte_2 Parte_4
Il gravame è affidato a due motivi e con esso gli appellanti chiedono a questa Corte di
"…omissis… ad integrale riforma della Sentenza n. 737/2023 del Tribunale di Foggia, pubblicata il 16.03.2023, resa inter partes nel giudizio iscritto al n. R.G. 3662/2017, accogliere le conclusioni avanzate in I grado, e precisamente: 1) In via principale rigettare la domanda attorea, cosi come proposta, perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
2) in via subordinata, previo accertamento del possesso pacifico, pubblico e continuato per oltre venti anni del terreno ex adverso contestato, rigettare integralmente la domanda per intervenuta usucapione dello stesso da parte dei convenuti/appellanti; 3) in ogni caso, condannare
l'appellato al pagamento in favore degli appellanti di tutte le spese e competenze legali, oltre rimborso spese generali, iva e cap, del doppio grado di giudizio.” (cfr. testualmente conclusioni dell'atto di appello).
Si è costituito eccependo l'infondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il CO rigetto con vittoria di spese.
All'udienza collegiale del 21 novembre 2023, celebrata in modalità scritta, la causa veniva rinviata all'udienza del 01 aprile 2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito di note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
All'esito dell'udienza collegiale del 01 aprile 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è infondato.
4. Con il primo motivo gli appellanti denunziano la “Motivazione omessa o apparente, contraddittoria e illogica su un punto decisivo della controversia - Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c. e degli art. 950 e 1358 c.c.” in ordine alla determinazione del confine.
Essi ritengono che la statuizione di primo grado sia errata poiché il Tribunale avrebbe condiviso acriticamente le risultanze della seconda C.T.U. secondo la quale tra i due fondi controversi doveva essere ridisegnata una nuova linea di confine, sulla convinzione, mai provata, che pagina 4 di 12 nell'elaborato grafico del frazionamento del 1984 fosse stato commesso un errore dal disegnatore della mappa catastale.
A loro parere erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che gli appellanti coltivassero il filare degli alberi di ulivo a valle della strada interpoderale con sconfinamento nel terreno di P_
.
[...]
Hanno inoltre censurato la decisione impugnata significando che la motivazione sia omessa o apparente nella parte in cui ha richiamato le dichiarazioni dei testimoni, geom. e geom. Tes_1
, <<… senza però riprodurre o specificare quali fossero le dichiarazioni rese dagli stessi Per_2 che giustificano una siffatta decisione. Inoltre si è limitato a riprodurre le conclusioni della CTU dell'Ing. , senza addurre le ragioni giuridiche e fattuali della sua adesione alle Per_1 stesse…>> (testualmente dall'atto di appello).
Ciò detto, deve premettersi che l'azione di regolamento di confini si configura come una vindicatio incertae partis, in quanto sia sull'attore, sia sul convenuto incombe l'onere di allegazione e di fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'accertamento della esatta linea di confine (cfr. Cass. n. 3663/1994; Cass. n. 6594/1986; Cass. n. 438/1985). In siffatto giudizio, avente la finalità di imprimere certezza ad un confine obbiettivamente o soggettivamente incerto tra due fondi, determinando talvolta l'effetto restitutorio (Cass., Sez. 2, 6/12/2000, n. 15507), il giudice dispone di poteri istruttori maggiori di quelli riconosciuti nelle controversie di
"revindica" o di accertamento della proprietà, in quanto, per un verso, è svincolato dall'osservanza del principio actore non probante reus absolvitur, gravando su entrambe le parti l'onere di indicare gli elementi utili alla decisione, e, per altro verso, gode di un'ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti senza altro vincolo di pregiudiziali criteri di graduatoria tra gli stessi che quello derivante dalla funzione sussidiaria attribuita alle mappe catastali (per tutte Cass., Sez. 2, 23/1/1995, n. 739; Cass., Sez. 2,
11/6/1998, n. 5809; Cass., Sez. 2, 20/4/2001, n. 5899; Cass., Sez. 2, 7/9/2012, n. 14993, confermato da ultimo da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11557 del 30/04/2024 (Rv. 671122 - 01)) cui può far ricorso in ultima analisi (cfr. Cass. n. 3082/2006).
Ne deriva che il giudice di merito è tenuto ad individuare il confine reale tra i fondi dei contendenti sulla base degli elementi probatori considerati più attendibili facendo ricorso alle mappe catastali solo in via residuale. pagina 5 di 12 Se così è, nella specie, va escluso che il Tribunale, nel rideterminare il confine sulla base delle risultanze della seconda consulenza tecnica d'ufficio, da cui è emersa una evidente discrasia tra il dato censuario e il dato cartografico, sia incorso nel vizio di ultra petizione e men che meno nel difetto di motivazione, non essendovi (né pare essere stato dedotto) alcun serio e valido motivo per dubitare delle dichiarazioni e dell'operato del C.T.U. che si è avvalso di visure storiche catastali per accertare la consistenza delle particelle oggetto di causa. Egli, invero, con puntuale e minuziosa indagine, ha anche sovrapposto gli esiti del rilievo strumentale alla mappa catastale in tal modo ricavando sulla particella degli odierni appellanti una superficie maggiore di quella allibrata (cfr. note integrative CTU del 12.12.2021 depositate nel fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado). Quanto alla denunziata omessa motivazione per mancato richiamo del contenuto delle prove testimoniali su cui il Tribunale avrebbe fondato la sua decisione, deve precisarsi che i testimoni e , escussi sui capitoli di prova articolati dall'appellato1 hanno Tes_1 Per_2 1 Cfr. <<…1) "Vero che il fondo agricolo del Sig. sito in Ascoli Satriano alla C.da “Pizzo Aucello”, CO censito al Catasto Terreni di Foggia al foglio 10, p.lla 99, confina con il fondo di proprietà degli eredi Per_3
e, precisamente, dei IG.ri , nata il [...] a [...], ,
[...] Parte_1 CP_2 nata il [...] a [...], nato il [...] a [...], e , Parte_2 Parte_4 nato il [...] a [...], contraddistinto il fondo con la p.lla 47 (cfr. planimetria, all. 3, che si mostra al teste)”. 2) "Vero che sul confine tra i suddetti fondi insistono degli alberi di uliveto ed i IG.ri , Parte_1
, e provvedono alla raccolta delle olive (cfr. foto, all. 2, che si CP_2 Parte_2 Parte_4 mostrano al teste)”. 3) "Vero che il Sig. è anche proprietario dell'intera superficie di fondo posta a CO confine con la p.lla 47, ove insistono i detti alberi di uliveto (cfr. planimetria e visura catastale, all. 3, che si mostrano al teste)”. 4) "Vero che l'Agea ha riscontrato una superficie di fondo utilizzata dall'attore inferiore a quella risultante dal titolo e dalle visura ipotecaria e, conseguentemente, ne ha ridotto l'ammontare dei contributi comunitari dal 2008 (cfr. nota 4.8.08, all. 4, che si mostra al teste)”. 5) "Vero che dal 2008 i IG.ri e Pt_2
raccolgono i frutti pendenti sull'uliveto posto a confine con la p.lla 47”. 6) "Vero che tra l'uliveto e la P_ strada interpoderale posta a confine tra le pa.lle 99 e 47 insiste un canale per lo scolo delle acque meteoriche e che
a causa della totale omessa manutenzione protratta per anni da parte dei IG.ri e , il detto canale Pt_2 P_ risulta del tutto ostruito”. 7) "Vero che in occasione di giornate particolarmente piovose le acque meteoriche invadono il fondo di proprietà dell'attore (cfr. foto all. 5, che si mostrano al teste)”. 8) "Vero che i ripetuti inviti ad una bonaria risoluzione delle questioni prospettate, inizialmente con nota del 15.10.05 e da ultimo con nota legale del 10.4.17 (all. 6, che si mostra al teste), non hanno sortito alcun effetto”.>> (cfr. memoria istruttoria in prime cure). pagina 6 di 12 confermato alcuni fatti posti a fondamento della domanda (cfr. hanno confermato della circostanza sub nr. 1; nulla hanno saputo riferire in ordine al fatto della raccolta delle olive dal filare controverso capitolato nella circostanza sub nr. 2; nulla hanno saputo riferire in ordine alla circostanza di cui ai capitoli nr. 3, 4 e 5; hanno poi confermato in parte le restanti circostanze che però non involgono fatti decisivi ai fini della delibazione del gravame, cfr. verbali del 27.11.2018
e del 12.03.2019). Ne deriva che, è vero che essi hanno fornito un contributo istruttorio nella direzione della prospettazione attorea, ma anche che tale contributo non appare decisivo. Ciò, tuttavia, non consente di accedere all'invocata riforma della sentenza per la ritenuta omessa motivazione perché le conferme, sia pur solo ad alcune delle circostanze dedotte nei capitoli di prova da parte dei detti testimoni, vanno lette unitamente al decisivo accertamento compiuto dal consulente tecnico, esso, si, compiutamente richiamato dal Tribunale.
Ed infatti, ai fini che occupano, va rammentato che ciascun fondo possiede una linea di demarcazione che stabilisce il limite del diritto del proprietario. Detta linea segna il punto in cui finisce la proprietà di uno e inizia quella di un altro.
Solitamente, i confini sono individuati in maniera visibile, con appositi segni quali per esempio i muretti in pietra, le recinzioni, i segni lapidei e così via.
In difetto, come avvenuto nel caso di specie, i confini possono dedursi dai documenti relativi alla proprietà dell'immobile mediante riferimento all'atto di acquisto, in cui viene, solitamente, indicata l'estensione del fondo;
e alle mappe catastali.
Qualsiasi proprietà, infatti, sia essa una casa o un terreno, viene identificata con un numero di foglio di mappa e di particella, al fine dell'inserimento nell'archivio del catasto dove si trovano le mappe indicative dei confini di ciascuna proprietà.
In quest'ottica, la Corte, analizzando il metodo empirico basato sull'osservazione dei dati risultanti dall'analisi dell'atto pubblico (rep. gen. 14254 – raccolta 8109) del 17 marzo 1986
(compiutamente analizzato dal C.T.U. prima e dal Tribunale, poi, contrariamente a quanto affermato nell'atto di appello), nel quale si fa riferimento ai diversi frazionamenti intervenuti (da considerarsi parte integrante dell'atto), ha potuto constatare l'attendibilità del dato censuario relativo alla particella 47 in Ha 00 are 89 c.a. 13 determinandone la effettiva consistenza.
A tal proposito non appaiono decisive le censure mosse dagli appellanti circa l'irrilevanza del dato censuario in virtù dell'acquisto avvenuto a corpo e non a misura. Osserva infatti la Corte pagina 7 di 12 che, nel caso di vendita di un immobile a corpo anziché a misura, l'irrilevanza dell'estensione del fondo verte soltanto in relazione alla determinazione del prezzo, secondo il diverso regime di cui agli artt. 1537 e 1538 c.c., ma identifica il bene effettivamente venduto. Ne consegue che la clausola richiamata dagli odierni appellanti ha efficacia solo tra le parti intervenute nel contratto di compravendita ma non esclude che essa possa consentire di individuare il confine tra i fondi ove vi siano specifici riferimenti ai dati catastali e al tipo di frazionamento,
La Corte, aderendo alle logiche conclusioni del C.T.U., come fatte proprie dal Tribunale, ritiene infatti che il dato censuario, costituendo il risultato di un calcolo matematico, sia caratterizzato da una particolare affidabilità che non può soccombere rispetto al dato cartografico ove vi siano oggettive incongruenze e ciò anche in considerazione del fatto che il secondo, rispetto al primo, è suscettibile di un maggiore margine di errore come riscontrato dal C.T.U. 2 2 Cfr. pag. 17 C.T.U. secondo cui: <<…la Superficie Censuaria è quella che da' "Giuridicamente" la consistenza del fondo (particella di terreno), che è riportata nei titoli di provenienza e regolarmente registrata nella Conservatoria
Immobiliare; misura di superficie questa, che viene allibrata in atti Catastali e sottoposta a tassazione dall'Agenzia delle Entrate. La sagoma del fondo (particella di terreno) viene rappresentata, con opportuna scala, sul foglio di mappa catastale, da cui è possibile graficamente con scalimetro, rilevare la sua superficie. Si fa presente che la rilevazione di misurazione di superficie grafica, se fatta su foglio di carta, fotocopia estratta dal foglio di mappa, con l'ausilio di scalimetro e squadrette graduate, risente del concorso di diverse approssimazioni, tra cui: dilatazione termica della carta alle variazioni igrometriche dell'aria; errore di approssimazione ottica per ogni lettura (soprattutto quando occorre apprezzare, la posizione di punti intermedi tra due segni dello strumento di misura della squadretta); caratteristiche proprie dell'operatore. In ogni caso la superficie grafica del fondo se non coincidente con quella allibrata, si deve avvicinare molto a questa. Le mappe catastali, anche dal punto di vista grafico, sono molto attendibili, rispetto alla conformazione del suolo, perché si poggiano su punti "fiduciali" rilevati sul posto con la massima cura possibile, che irrigidiscono la maglia grafica di rappresentazione, in una rete di triangolazioni (punti trigonometrici). Oggi la situazione grafica è migliorata con la digitalizzazione delle mappe catastali, che consentono di operare su grandi dilatazioni, e con puntualizzazioni elettroniche. Vi sono almeno mq
4.500 che ballano tra le due particelle, ed attendibilmente, quello che manca alla 99 è presente sulla 47, evidenziando corrette le attese del Ricorrente. Se si unisce la particella n°99 alla particella n°47 (si veda la sua rappresentazione grafica in allegato A n°4 a pag.7), si addiviene che: particella n°99 + n°47, presenta: Sup.
ha 06 are 67 c.a 36 Sup. ha 06 are 71 c.a. 29 facendo rilevare come la Superficie Censuaria Per_4 CP_3 delle due particelle è conforme alla Superficie Grafica. Questa è la ragione per cui, questo CTU ha cercato in tutti modi che le Parti giungessero ad una composizione conciliativa della vicenda. Ne deriva che la linea di confine tra pagina 8 di 12 In definitiva, la Corte condivide la conclusione raggiunta dal Giudice di prime cure ritenendo che di fatto ci sia stato un effettivo sconfinamento nella proprietà dell'odierno appellato e che in ossequio al precetto contenuto nell'art. 950 c.c., la linea di confine può individuarsi in quella accertata dal CTU ing. a pagg. 32-33 nel proprio elaborato e che, pertanto, Persona_1 deve essere 'staccata' lungo tutto il confine tra la particella 99 e la 47 del foglio 10 di Ascoli
Satriano, una fascia di suolo per la larghezza di mt. 7,70 e per una superficie di circa mq. 1750, come meglio specificato in motivazione e secondo le indicazioni espresse nella relazione della
Consulenza Tecnica d'Ufficio.
In ordine alla quantificazione dell'indennità di occupazione, l'assenza di uno specifico motivo di appello sul punto attribuisce alla relativa statuizione valore di cosa giudicata e pertanto su di essa non v'è da scrutinare.
Il primo motivo di appello è quindi respinto con assorbimento di ogni questione ivi correlata.
5. Con il secondo motivo di appello, gli appellanti, argomentando in merito all'eccezione di intervenuta usucapione, lamentano la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c
e degli artt. 1144, 1158 c.c. - Motivazione apparente, illogica e /o contradditoria su un punto
le due particelle deve essere spostata, recuperando la superficie censuaria, mancante alla particella 99, sulla particella n°47.>>. Circa la risposta al quesito sul rideterminando confine, ha chiarito che: <A seguito di rilievo strumentale effettuato, sui luoghi del contendere, è risultata vera la minore superficie del fondo, lamentata dal
Ricorrente, anche se non nella misura da questi prospettata, sulla particella 99 del foglio 10 di Ascoli Satriano, ed individuata in circa are 17 e c.a. 50, in meno rispetto alla Superficie Censuaria di Ha 05 are 78 e c.a. 23. A seguito dello stesso rilevo strumentale la particella 47 del foglio 10 di Ascoli Satriano, presenta una superficie cartografica di ha 01 are 26 e c.a. 45; decisamente maggiore di quella Censuaria di are 89 e c.a. 13; che ove pur depurata della superficie da trasferire al Ricorrente per circa 1.750 mq, conserverebbe una superficie cartografica di ha 01 are 05
e c.a. 87, ancora sovrabbondante rispetto alla superficie censuaria di are 89 e c.a. 13; Va quindi staccata, lungo tutto il confine tra la particella 99 e la 47 (circa 230 metri), una fascia di suolo per la larghezza di circa m=7,70 e per una superficie di circa mq 1.750. La fascia di terreno da trasferire è individuabile facilmente sul posto, perché, per tutto il fronte tra le due particelle 99 e 47, occorre spostare l'asse del centro del filare degli alberi di ulivo, in maniera parallela, di m=7,70 sulla particella 47 diventando questa posizione, la nuova linea di confine, con estremità B e C (si veda la figura in allegato A.
9.15 a pag.31). Il punto B è individuato sulla linea di confine tra la particelle 47 e la 78; - ed il punto C sulla linea posta a m=2,40 dalla testata dei fabbricati.>> pagina 9 di 12 decisivo della controversia- Travisamento della prova - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 1165 c.c.”.
A giudizio degli appellanti il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che essi e, prima, il loro dante causa, non avevano mai avuto un valido possesso ad usucapionem, in quanto il godimento del bene per oltre trent'anni era avvenuto solo per mera tolleranza del in virtù del CO rapporto di parentela trascurando così le risultanze emerse durante le prove testimoniali peraltro confermate anche dalla stessa controparte nei propri scritti.
Concludono ritenendo viziata la pronuncia di primo grado in quanto basata su una ricostruzione errata dei fatti che hanno portato al convincimento che avesse dimostrato di aver CO conservato una relazione con il bene controverso attraverso il pagamento dei contributi consortili.
Ebbene, questa Corte rammenta che requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria di diritti reali su beni immobili è il possesso ventennale (salvo il minor tempo dell'usucapione breve o dell'usucapione degli immobili situati nei comuni montani) degli stessi, possesso che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158-1163-1167 c.c.).
In proposito corre l'obbligo di rimarcare che l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla
Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento -anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (così, Cass. n.
20539/2017).
Non va infatti dimenticato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva- la coltivazione del fondo non è sufficiente perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa sia svolta "uti dominus" (così, da ultimo
Cass. n. 6123/2020; Cass. n. 17376/2018; già, altresì, Cass. n. 18215/2013 e fra le ultime, Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022 (Rv. 663640 - 01).
pagina 10 di 12 In applicazione delle coordinate ermeneutiche appena tracciate e sulla scorta delle emergenze processuali, il Tribunale ha quindi correttamente respinto l'eccezione di usucapione.
Invero, già nella prospettazione della domanda, la pretesa azionata dagli appellanti si focalizzava unicamente sul dato materiale della coltivazione del fondo più che sull'elemento psicologico di tenere il fondo come proprio, fatto consustanziante l'animus possidendi.
E l'attività istruttoria espletata in corso di causa non conforta la prospettiva degli appellanti visto che da essa non si ricava la prova, da parte di essi, del compimento di una attività tale (quale per esempio l'apposizione di un cancello di accesso e/o di una recinzione idonea) da manifestare l'animus possidendi.
Sempre sotto il profilo probatorio, mette conto evidenziare che gli odierni appellanti non abbiano fornito alcun supporto di tipo documentale in ordine a circostanze utili a corroborare la tesi dell'esercizio del completo dominio sui beni oggetto della domanda di usucapione. Al contrario, invece, ha provato documentalmente (mediante il deposito delle quietanze di CO pagamento degli oneri consorziali al Consorzio di bonifica di Foggia) di aver mantenuto il pieno diritto di proprietà (e, dunque, la relazione) col bene oggetto del contendere.
In definitiva, il corredo probatorio a disposizione di questa Corte non consente di ritenere raggiunta la prova degli elementi costitutivi dell'intervenuto acquisito della proprietà a titolo originario del bene oggetto di causa da parte degli odierni appellanti, a tal fine non essendo sufficiente la mera circostanza fattuale della coltivazione del fondo in quanto trattasi di una attività non corrispondente, sia sul piano qualitativo, sia quantitativo, all'esercizio del completo dominio sulla cosa pretesa.
L'appello è quindi respinto con conferma della sentenza impugnata.
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza come da dispositivo che segue.
Esse possono essere liquidate nei valori minimi, secondo il valore della causa ricompreso nello scaglione terzo (€ 5.201,00 ed € 26.000,00), in ossequio alle prescrizioni di cui al D.M. n. 147 del
13/08/2022.
Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, occorre dar atto della sussistenza dei pagina 11 di 12 presupposti per il versamento, da parte del soccombente sul gravame, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 contro , avverso la sentenza n. 737/2023, pubblicata il 16.03.2023, resa CO dal Tribunale di Foggia nella causa iscritta al R.G. n. 3662/2017, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , in solido, al pagamento, in favore di
[...] Parte_4 P_
delle spese del presente grado che si liquidano in € 2.906,00, oltre IVA e CAP
[...] come per legge e R.S.G. 15%;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico degli appellanti, e in osservanza dell'art. 13 co.1 – quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17°
l.228/12.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 564/2023, promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MICHELE PICARO,
[...] C.F._4 elettivamente domiciliati al CORSO VITTORIO EMANUELE n. 101, MONTE
SANT'ANGELO (FG), presso il difensore avv. MICHELE PICARO
Appellanti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALFREDO CO C.F._5
COLLIVIGNARELLI, elettivamente domiciliato al CORSO ROMA n. 85, – FOGGIA, presso il difensore avv. ALFREDO COLLIVIGNARELLI
Appellato avverso pagina 1 di 12 la sentenza n. 737/2023, pubblicata il 16.03.2023, resa dal Tribunale di Foggia nella causa iscritta al R.G. n. 3662/2017.
All'udienza collegiale del 21 novembre 2023, celebrata in modalità scritta, la causa veniva rinviata all'udienza del 01 aprile 2025 per la precisazione delle conclusioni e la per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
All'esito dell'udienza collegiale del 01 aprile 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio , CO Parte_1 Pt_2
e .
[...] CP_2 Parte_4
Premetteva di essere proprietario del fondo sito in agro del comune di Ascoli Satriano, contrada
“Pizzo Aucello”, contraddistinto al foglio 10, part. 47.
Deduceva che i convenuti avevano coltivato e fatto propri i frutti di alcuni alberi di ulivo di sua proprietà e per sua mera tolleranza e pertanto riteneva che vi fosse stato, di fatto, uno sconfinamento da parte di quest'ultimi.
Chiedeva, previo regolamento dei confini, accertarsi che detta porzione di terreno, con le piante di ulivo insistenti, ricadeva nella sua proprietà con conseguente condanna dei convenuti al rilascio in suo favore della porzione di terreno nonché al ripristino di un canale di scolo ostruito per mancanza di manutenzione.
Instava inoltre il pagamento dell'indennità derivante dall'occupazione abusiva della fascia di terreno, protrattasi dal 2008, sino all'introduzione del giudizio, invocando altresì il risarcimento del danno.
Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto della domanda poiché a loro dire il confine tra i fondi non era stato mai violato e, in subordine, eccepivano l'avvenuta usucapione della proprietà del terreno oggetto del contendere per possesso ultraventennale “uti dominus”.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali e Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Il Tribunale di Foggia pronunciandosi sulla domanda proposta da nei confronti di CO
, e così provvedeva: “1) Parte_1 CP_2 Parte_2 Parte_4
Accerta e dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 950 c.c., che la linea di confine è quella pagina 2 di 12 accertata dal CTU ing. a pagg. 32-33 del proprio elaborato, e che, Persona_1 pertanto, va staccata lungo tutto il confine tra la particella 99 e la 47 del foglio 10 di Ascoli
Satriano, una fascia di suolo per la larghezza di m=7,70 e per una superficie di circa mq 1750, come meglio specificato in motivazione, e secondo le indicazioni espresse nella relazione della
Consulenza Tecnica d'Ufficio; 2)Per gli effetti condanna i convenuti all'immediato rilascio della suddetta porzione di terreno ed al pagamento, a titolo di indennità di occupazione onnicomprensiva, della somma di € 678,00= per ogni anno di occupazione dalla presente domanda giudiziale fino al momento di effettivo rilascio. 2) Conseguentemente, compensate per le ragioni esposte in motivazione, le spese di lite di un terzo, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento nei confronti dell'avv. Alfredo Collivignarelli, dichiaratosi anticipatario, della complessiva somma di € 3.181,50= (di cui € 381,50= per borsuali) oltre rimborso spese forfettarie (15%), i.v.a. e c.p.a. sul compenso come per legge;
3) Pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, i due terzi delle spese della espletata CTU già liquidate con precedente provvedimento e il rimanente terzo a carico dell'attore.”.
Il Tribunale riteneva la domanda attorea provata sia in ragione delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, sia per quanto emerso dalle prove testimoniali e avallava le conclusioni a cui era giunto il C.T.U. secondo cui sul posto perché, per tutto il fronte tra le due particelle 99 e 47, occorre spostare l'asse del centro del filare degli alberi di ulivo in maniera parallela di m=7,70 sulla particella 47 diventando questa posizione la nuova linea di confine, con estremità B e C (si veda la figura in allegato A.
9.15 a pag. 31)>> (cfr. testualmente).
Al contrario non riteneva raggiunta la prova in merito alla domanda spiegata di ripristino del canale di scolo, poiché a suo giudizio non risultava riportato neanche nella mappa catastale.
Approvava la quantificazione dell'indennità di occupazione così come stimata dal C.T.U. e ne condivideva le conclusioni.
Rigettava l'eccezione di usucapione formulata dai sigg.ri , Parte_1 CP_2
e avendo provato documentalmente “di aver Parte_2 Parte_4 CO conservato la necessaria relazione con il bene” e riteneva irrilevante la mera coltivazione del fondo al fine del possesso “uti dominus”.
pagina 3 di 12 2. Avverso la suddetta pronuncia hanno proposto appello , Parte_1 CP_2
e . Parte_2 Parte_4
Il gravame è affidato a due motivi e con esso gli appellanti chiedono a questa Corte di
"…omissis… ad integrale riforma della Sentenza n. 737/2023 del Tribunale di Foggia, pubblicata il 16.03.2023, resa inter partes nel giudizio iscritto al n. R.G. 3662/2017, accogliere le conclusioni avanzate in I grado, e precisamente: 1) In via principale rigettare la domanda attorea, cosi come proposta, perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
2) in via subordinata, previo accertamento del possesso pacifico, pubblico e continuato per oltre venti anni del terreno ex adverso contestato, rigettare integralmente la domanda per intervenuta usucapione dello stesso da parte dei convenuti/appellanti; 3) in ogni caso, condannare
l'appellato al pagamento in favore degli appellanti di tutte le spese e competenze legali, oltre rimborso spese generali, iva e cap, del doppio grado di giudizio.” (cfr. testualmente conclusioni dell'atto di appello).
Si è costituito eccependo l'infondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il CO rigetto con vittoria di spese.
All'udienza collegiale del 21 novembre 2023, celebrata in modalità scritta, la causa veniva rinviata all'udienza del 01 aprile 2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito di note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
All'esito dell'udienza collegiale del 01 aprile 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è infondato.
4. Con il primo motivo gli appellanti denunziano la “Motivazione omessa o apparente, contraddittoria e illogica su un punto decisivo della controversia - Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c. e degli art. 950 e 1358 c.c.” in ordine alla determinazione del confine.
Essi ritengono che la statuizione di primo grado sia errata poiché il Tribunale avrebbe condiviso acriticamente le risultanze della seconda C.T.U. secondo la quale tra i due fondi controversi doveva essere ridisegnata una nuova linea di confine, sulla convinzione, mai provata, che pagina 4 di 12 nell'elaborato grafico del frazionamento del 1984 fosse stato commesso un errore dal disegnatore della mappa catastale.
A loro parere erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che gli appellanti coltivassero il filare degli alberi di ulivo a valle della strada interpoderale con sconfinamento nel terreno di P_
.
[...]
Hanno inoltre censurato la decisione impugnata significando che la motivazione sia omessa o apparente nella parte in cui ha richiamato le dichiarazioni dei testimoni, geom. e geom. Tes_1
, <<… senza però riprodurre o specificare quali fossero le dichiarazioni rese dagli stessi Per_2 che giustificano una siffatta decisione. Inoltre si è limitato a riprodurre le conclusioni della CTU dell'Ing. , senza addurre le ragioni giuridiche e fattuali della sua adesione alle Per_1 stesse…>> (testualmente dall'atto di appello).
Ciò detto, deve premettersi che l'azione di regolamento di confini si configura come una vindicatio incertae partis, in quanto sia sull'attore, sia sul convenuto incombe l'onere di allegazione e di fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'accertamento della esatta linea di confine (cfr. Cass. n. 3663/1994; Cass. n. 6594/1986; Cass. n. 438/1985). In siffatto giudizio, avente la finalità di imprimere certezza ad un confine obbiettivamente o soggettivamente incerto tra due fondi, determinando talvolta l'effetto restitutorio (Cass., Sez. 2, 6/12/2000, n. 15507), il giudice dispone di poteri istruttori maggiori di quelli riconosciuti nelle controversie di
"revindica" o di accertamento della proprietà, in quanto, per un verso, è svincolato dall'osservanza del principio actore non probante reus absolvitur, gravando su entrambe le parti l'onere di indicare gli elementi utili alla decisione, e, per altro verso, gode di un'ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti senza altro vincolo di pregiudiziali criteri di graduatoria tra gli stessi che quello derivante dalla funzione sussidiaria attribuita alle mappe catastali (per tutte Cass., Sez. 2, 23/1/1995, n. 739; Cass., Sez. 2,
11/6/1998, n. 5809; Cass., Sez. 2, 20/4/2001, n. 5899; Cass., Sez. 2, 7/9/2012, n. 14993, confermato da ultimo da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11557 del 30/04/2024 (Rv. 671122 - 01)) cui può far ricorso in ultima analisi (cfr. Cass. n. 3082/2006).
Ne deriva che il giudice di merito è tenuto ad individuare il confine reale tra i fondi dei contendenti sulla base degli elementi probatori considerati più attendibili facendo ricorso alle mappe catastali solo in via residuale. pagina 5 di 12 Se così è, nella specie, va escluso che il Tribunale, nel rideterminare il confine sulla base delle risultanze della seconda consulenza tecnica d'ufficio, da cui è emersa una evidente discrasia tra il dato censuario e il dato cartografico, sia incorso nel vizio di ultra petizione e men che meno nel difetto di motivazione, non essendovi (né pare essere stato dedotto) alcun serio e valido motivo per dubitare delle dichiarazioni e dell'operato del C.T.U. che si è avvalso di visure storiche catastali per accertare la consistenza delle particelle oggetto di causa. Egli, invero, con puntuale e minuziosa indagine, ha anche sovrapposto gli esiti del rilievo strumentale alla mappa catastale in tal modo ricavando sulla particella degli odierni appellanti una superficie maggiore di quella allibrata (cfr. note integrative CTU del 12.12.2021 depositate nel fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado). Quanto alla denunziata omessa motivazione per mancato richiamo del contenuto delle prove testimoniali su cui il Tribunale avrebbe fondato la sua decisione, deve precisarsi che i testimoni e , escussi sui capitoli di prova articolati dall'appellato1 hanno Tes_1 Per_2 1 Cfr. <<…1) "Vero che il fondo agricolo del Sig. sito in Ascoli Satriano alla C.da “Pizzo Aucello”, CO censito al Catasto Terreni di Foggia al foglio 10, p.lla 99, confina con il fondo di proprietà degli eredi Per_3
e, precisamente, dei IG.ri , nata il [...] a [...], ,
[...] Parte_1 CP_2 nata il [...] a [...], nato il [...] a [...], e , Parte_2 Parte_4 nato il [...] a [...], contraddistinto il fondo con la p.lla 47 (cfr. planimetria, all. 3, che si mostra al teste)”. 2) "Vero che sul confine tra i suddetti fondi insistono degli alberi di uliveto ed i IG.ri , Parte_1
, e provvedono alla raccolta delle olive (cfr. foto, all. 2, che si CP_2 Parte_2 Parte_4 mostrano al teste)”. 3) "Vero che il Sig. è anche proprietario dell'intera superficie di fondo posta a CO confine con la p.lla 47, ove insistono i detti alberi di uliveto (cfr. planimetria e visura catastale, all. 3, che si mostrano al teste)”. 4) "Vero che l'Agea ha riscontrato una superficie di fondo utilizzata dall'attore inferiore a quella risultante dal titolo e dalle visura ipotecaria e, conseguentemente, ne ha ridotto l'ammontare dei contributi comunitari dal 2008 (cfr. nota 4.8.08, all. 4, che si mostra al teste)”. 5) "Vero che dal 2008 i IG.ri e Pt_2
raccolgono i frutti pendenti sull'uliveto posto a confine con la p.lla 47”. 6) "Vero che tra l'uliveto e la P_ strada interpoderale posta a confine tra le pa.lle 99 e 47 insiste un canale per lo scolo delle acque meteoriche e che
a causa della totale omessa manutenzione protratta per anni da parte dei IG.ri e , il detto canale Pt_2 P_ risulta del tutto ostruito”. 7) "Vero che in occasione di giornate particolarmente piovose le acque meteoriche invadono il fondo di proprietà dell'attore (cfr. foto all. 5, che si mostrano al teste)”. 8) "Vero che i ripetuti inviti ad una bonaria risoluzione delle questioni prospettate, inizialmente con nota del 15.10.05 e da ultimo con nota legale del 10.4.17 (all. 6, che si mostra al teste), non hanno sortito alcun effetto”.>> (cfr. memoria istruttoria in prime cure). pagina 6 di 12 confermato alcuni fatti posti a fondamento della domanda (cfr. hanno confermato della circostanza sub nr. 1; nulla hanno saputo riferire in ordine al fatto della raccolta delle olive dal filare controverso capitolato nella circostanza sub nr. 2; nulla hanno saputo riferire in ordine alla circostanza di cui ai capitoli nr. 3, 4 e 5; hanno poi confermato in parte le restanti circostanze che però non involgono fatti decisivi ai fini della delibazione del gravame, cfr. verbali del 27.11.2018
e del 12.03.2019). Ne deriva che, è vero che essi hanno fornito un contributo istruttorio nella direzione della prospettazione attorea, ma anche che tale contributo non appare decisivo. Ciò, tuttavia, non consente di accedere all'invocata riforma della sentenza per la ritenuta omessa motivazione perché le conferme, sia pur solo ad alcune delle circostanze dedotte nei capitoli di prova da parte dei detti testimoni, vanno lette unitamente al decisivo accertamento compiuto dal consulente tecnico, esso, si, compiutamente richiamato dal Tribunale.
Ed infatti, ai fini che occupano, va rammentato che ciascun fondo possiede una linea di demarcazione che stabilisce il limite del diritto del proprietario. Detta linea segna il punto in cui finisce la proprietà di uno e inizia quella di un altro.
Solitamente, i confini sono individuati in maniera visibile, con appositi segni quali per esempio i muretti in pietra, le recinzioni, i segni lapidei e così via.
In difetto, come avvenuto nel caso di specie, i confini possono dedursi dai documenti relativi alla proprietà dell'immobile mediante riferimento all'atto di acquisto, in cui viene, solitamente, indicata l'estensione del fondo;
e alle mappe catastali.
Qualsiasi proprietà, infatti, sia essa una casa o un terreno, viene identificata con un numero di foglio di mappa e di particella, al fine dell'inserimento nell'archivio del catasto dove si trovano le mappe indicative dei confini di ciascuna proprietà.
In quest'ottica, la Corte, analizzando il metodo empirico basato sull'osservazione dei dati risultanti dall'analisi dell'atto pubblico (rep. gen. 14254 – raccolta 8109) del 17 marzo 1986
(compiutamente analizzato dal C.T.U. prima e dal Tribunale, poi, contrariamente a quanto affermato nell'atto di appello), nel quale si fa riferimento ai diversi frazionamenti intervenuti (da considerarsi parte integrante dell'atto), ha potuto constatare l'attendibilità del dato censuario relativo alla particella 47 in Ha 00 are 89 c.a. 13 determinandone la effettiva consistenza.
A tal proposito non appaiono decisive le censure mosse dagli appellanti circa l'irrilevanza del dato censuario in virtù dell'acquisto avvenuto a corpo e non a misura. Osserva infatti la Corte pagina 7 di 12 che, nel caso di vendita di un immobile a corpo anziché a misura, l'irrilevanza dell'estensione del fondo verte soltanto in relazione alla determinazione del prezzo, secondo il diverso regime di cui agli artt. 1537 e 1538 c.c., ma identifica il bene effettivamente venduto. Ne consegue che la clausola richiamata dagli odierni appellanti ha efficacia solo tra le parti intervenute nel contratto di compravendita ma non esclude che essa possa consentire di individuare il confine tra i fondi ove vi siano specifici riferimenti ai dati catastali e al tipo di frazionamento,
La Corte, aderendo alle logiche conclusioni del C.T.U., come fatte proprie dal Tribunale, ritiene infatti che il dato censuario, costituendo il risultato di un calcolo matematico, sia caratterizzato da una particolare affidabilità che non può soccombere rispetto al dato cartografico ove vi siano oggettive incongruenze e ciò anche in considerazione del fatto che il secondo, rispetto al primo, è suscettibile di un maggiore margine di errore come riscontrato dal C.T.U. 2 2 Cfr. pag. 17 C.T.U. secondo cui: <<…la Superficie Censuaria è quella che da' "Giuridicamente" la consistenza del fondo (particella di terreno), che è riportata nei titoli di provenienza e regolarmente registrata nella Conservatoria
Immobiliare; misura di superficie questa, che viene allibrata in atti Catastali e sottoposta a tassazione dall'Agenzia delle Entrate. La sagoma del fondo (particella di terreno) viene rappresentata, con opportuna scala, sul foglio di mappa catastale, da cui è possibile graficamente con scalimetro, rilevare la sua superficie. Si fa presente che la rilevazione di misurazione di superficie grafica, se fatta su foglio di carta, fotocopia estratta dal foglio di mappa, con l'ausilio di scalimetro e squadrette graduate, risente del concorso di diverse approssimazioni, tra cui: dilatazione termica della carta alle variazioni igrometriche dell'aria; errore di approssimazione ottica per ogni lettura (soprattutto quando occorre apprezzare, la posizione di punti intermedi tra due segni dello strumento di misura della squadretta); caratteristiche proprie dell'operatore. In ogni caso la superficie grafica del fondo se non coincidente con quella allibrata, si deve avvicinare molto a questa. Le mappe catastali, anche dal punto di vista grafico, sono molto attendibili, rispetto alla conformazione del suolo, perché si poggiano su punti "fiduciali" rilevati sul posto con la massima cura possibile, che irrigidiscono la maglia grafica di rappresentazione, in una rete di triangolazioni (punti trigonometrici). Oggi la situazione grafica è migliorata con la digitalizzazione delle mappe catastali, che consentono di operare su grandi dilatazioni, e con puntualizzazioni elettroniche. Vi sono almeno mq
4.500 che ballano tra le due particelle, ed attendibilmente, quello che manca alla 99 è presente sulla 47, evidenziando corrette le attese del Ricorrente. Se si unisce la particella n°99 alla particella n°47 (si veda la sua rappresentazione grafica in allegato A n°4 a pag.7), si addiviene che: particella n°99 + n°47, presenta: Sup.
ha 06 are 67 c.a 36 Sup. ha 06 are 71 c.a. 29 facendo rilevare come la Superficie Censuaria Per_4 CP_3 delle due particelle è conforme alla Superficie Grafica. Questa è la ragione per cui, questo CTU ha cercato in tutti modi che le Parti giungessero ad una composizione conciliativa della vicenda. Ne deriva che la linea di confine tra pagina 8 di 12 In definitiva, la Corte condivide la conclusione raggiunta dal Giudice di prime cure ritenendo che di fatto ci sia stato un effettivo sconfinamento nella proprietà dell'odierno appellato e che in ossequio al precetto contenuto nell'art. 950 c.c., la linea di confine può individuarsi in quella accertata dal CTU ing. a pagg. 32-33 nel proprio elaborato e che, pertanto, Persona_1 deve essere 'staccata' lungo tutto il confine tra la particella 99 e la 47 del foglio 10 di Ascoli
Satriano, una fascia di suolo per la larghezza di mt. 7,70 e per una superficie di circa mq. 1750, come meglio specificato in motivazione e secondo le indicazioni espresse nella relazione della
Consulenza Tecnica d'Ufficio.
In ordine alla quantificazione dell'indennità di occupazione, l'assenza di uno specifico motivo di appello sul punto attribuisce alla relativa statuizione valore di cosa giudicata e pertanto su di essa non v'è da scrutinare.
Il primo motivo di appello è quindi respinto con assorbimento di ogni questione ivi correlata.
5. Con il secondo motivo di appello, gli appellanti, argomentando in merito all'eccezione di intervenuta usucapione, lamentano la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c
e degli artt. 1144, 1158 c.c. - Motivazione apparente, illogica e /o contradditoria su un punto
le due particelle deve essere spostata, recuperando la superficie censuaria, mancante alla particella 99, sulla particella n°47.>>. Circa la risposta al quesito sul rideterminando confine, ha chiarito che: <A seguito di rilievo strumentale effettuato, sui luoghi del contendere, è risultata vera la minore superficie del fondo, lamentata dal
Ricorrente, anche se non nella misura da questi prospettata, sulla particella 99 del foglio 10 di Ascoli Satriano, ed individuata in circa are 17 e c.a. 50, in meno rispetto alla Superficie Censuaria di Ha 05 are 78 e c.a. 23. A seguito dello stesso rilevo strumentale la particella 47 del foglio 10 di Ascoli Satriano, presenta una superficie cartografica di ha 01 are 26 e c.a. 45; decisamente maggiore di quella Censuaria di are 89 e c.a. 13; che ove pur depurata della superficie da trasferire al Ricorrente per circa 1.750 mq, conserverebbe una superficie cartografica di ha 01 are 05
e c.a. 87, ancora sovrabbondante rispetto alla superficie censuaria di are 89 e c.a. 13; Va quindi staccata, lungo tutto il confine tra la particella 99 e la 47 (circa 230 metri), una fascia di suolo per la larghezza di circa m=7,70 e per una superficie di circa mq 1.750. La fascia di terreno da trasferire è individuabile facilmente sul posto, perché, per tutto il fronte tra le due particelle 99 e 47, occorre spostare l'asse del centro del filare degli alberi di ulivo, in maniera parallela, di m=7,70 sulla particella 47 diventando questa posizione, la nuova linea di confine, con estremità B e C (si veda la figura in allegato A.
9.15 a pag.31). Il punto B è individuato sulla linea di confine tra la particelle 47 e la 78; - ed il punto C sulla linea posta a m=2,40 dalla testata dei fabbricati.>> pagina 9 di 12 decisivo della controversia- Travisamento della prova - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 1165 c.c.”.
A giudizio degli appellanti il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che essi e, prima, il loro dante causa, non avevano mai avuto un valido possesso ad usucapionem, in quanto il godimento del bene per oltre trent'anni era avvenuto solo per mera tolleranza del in virtù del CO rapporto di parentela trascurando così le risultanze emerse durante le prove testimoniali peraltro confermate anche dalla stessa controparte nei propri scritti.
Concludono ritenendo viziata la pronuncia di primo grado in quanto basata su una ricostruzione errata dei fatti che hanno portato al convincimento che avesse dimostrato di aver CO conservato una relazione con il bene controverso attraverso il pagamento dei contributi consortili.
Ebbene, questa Corte rammenta che requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria di diritti reali su beni immobili è il possesso ventennale (salvo il minor tempo dell'usucapione breve o dell'usucapione degli immobili situati nei comuni montani) degli stessi, possesso che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158-1163-1167 c.c.).
In proposito corre l'obbligo di rimarcare che l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla
Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento -anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (così, Cass. n.
20539/2017).
Non va infatti dimenticato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva- la coltivazione del fondo non è sufficiente perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa sia svolta "uti dominus" (così, da ultimo
Cass. n. 6123/2020; Cass. n. 17376/2018; già, altresì, Cass. n. 18215/2013 e fra le ultime, Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022 (Rv. 663640 - 01).
pagina 10 di 12 In applicazione delle coordinate ermeneutiche appena tracciate e sulla scorta delle emergenze processuali, il Tribunale ha quindi correttamente respinto l'eccezione di usucapione.
Invero, già nella prospettazione della domanda, la pretesa azionata dagli appellanti si focalizzava unicamente sul dato materiale della coltivazione del fondo più che sull'elemento psicologico di tenere il fondo come proprio, fatto consustanziante l'animus possidendi.
E l'attività istruttoria espletata in corso di causa non conforta la prospettiva degli appellanti visto che da essa non si ricava la prova, da parte di essi, del compimento di una attività tale (quale per esempio l'apposizione di un cancello di accesso e/o di una recinzione idonea) da manifestare l'animus possidendi.
Sempre sotto il profilo probatorio, mette conto evidenziare che gli odierni appellanti non abbiano fornito alcun supporto di tipo documentale in ordine a circostanze utili a corroborare la tesi dell'esercizio del completo dominio sui beni oggetto della domanda di usucapione. Al contrario, invece, ha provato documentalmente (mediante il deposito delle quietanze di CO pagamento degli oneri consorziali al Consorzio di bonifica di Foggia) di aver mantenuto il pieno diritto di proprietà (e, dunque, la relazione) col bene oggetto del contendere.
In definitiva, il corredo probatorio a disposizione di questa Corte non consente di ritenere raggiunta la prova degli elementi costitutivi dell'intervenuto acquisito della proprietà a titolo originario del bene oggetto di causa da parte degli odierni appellanti, a tal fine non essendo sufficiente la mera circostanza fattuale della coltivazione del fondo in quanto trattasi di una attività non corrispondente, sia sul piano qualitativo, sia quantitativo, all'esercizio del completo dominio sulla cosa pretesa.
L'appello è quindi respinto con conferma della sentenza impugnata.
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza come da dispositivo che segue.
Esse possono essere liquidate nei valori minimi, secondo il valore della causa ricompreso nello scaglione terzo (€ 5.201,00 ed € 26.000,00), in ossequio alle prescrizioni di cui al D.M. n. 147 del
13/08/2022.
Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, occorre dar atto della sussistenza dei pagina 11 di 12 presupposti per il versamento, da parte del soccombente sul gravame, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 contro , avverso la sentenza n. 737/2023, pubblicata il 16.03.2023, resa CO dal Tribunale di Foggia nella causa iscritta al R.G. n. 3662/2017, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , in solido, al pagamento, in favore di
[...] Parte_4 P_
delle spese del presente grado che si liquidano in € 2.906,00, oltre IVA e CAP
[...] come per legge e R.S.G. 15%;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico degli appellanti, e in osservanza dell'art. 13 co.1 – quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17°
l.228/12.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
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