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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/04/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile iscritta al n. 1145/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F indicato: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Maria Rosaria Bertucci (C.F. ), giusta procura su C.F._2
separato foglio autenticato digitalmente allegato all'atto di citazione, con domicilio digitale indicato in atti;
- OPPONENTE –
E
(C.F. indicato: , con socio unico, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea C.F._3
Ornati (C.F. , giusta procura generale alle liti per atto del C.F._4
notaio di Milano del 15.03.2024, rep. n. 9775, racc. n. 2163, con Persona_1
domicilio digitale indicato in atti;
-OPPOSTA –
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OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate all'udienza del 27 marzo 2025,
svoltasi in trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, ha agito in via monitoria per CP_1
ottenere la condanna di al pagamento del saldo di un finanziamento n. CP_2
10363013457150, stipulato con – credito in seguito ceduto mediante CP_3
operazione di cartolarizzazione – chiedendo la condanna del debitore al pagamento della complessiva somma di € 19.000,59, oltre interessi legali da calcolare sul solo capitale e spese di lite.
Emesso in data 29.06.2021 il decreto ingiuntivo n. 2846/2021, dopo un primo tentativo di notifica del titolo monitorio, fallito a causa della assenza del debitore presso l'indirizzo indicato dalla ricorrente in monitorio, la notifica è stata reiterata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. mediante deposito presso la casa comunale di Giugliano in
Campania (NA). Successivamente, in data 27.09.2023, la società creditrice ha ottenuto la dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. del decreto ingiuntivo, in mancanza di opposizione.
Solo a seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, avvenuta in data
30.01.2024, la debitrice, avvedutasi della ingiunzione di pagamento, ha formulato opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., notificata il 9.02.2024 a mezzo pec.
A sostegno dell'ammissibilità della opposizione, la debitrice ha lamentato la nullità
notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in quanto effettivamente residente all'indirizzo di cui al primo tentativo di notifica.
Nel merito, l'opponente ha lamentato il difetto di legittimazione attiva della la prescrizione del diritto fatto valere e l'infondatezza della pretesa. CP_1
Pertanto, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione della sua esecutività, con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
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Si è costituita l'opposta con comparsa di risposta ritualmente depositata CP_1
in data 18.04.2024, nella quale ha contestato le avverse deduzioni.
2. Il precedente G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa per la decisione all'udienza del 27.03.2025.
3. Sul piano processuale occorre procedere al vaglio della ammissibilità
dell'opposizione.
Ai sensi dell'art. 641 c.p.c., l'ingiunto può proporre opposizione nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo. Il rispetto di tale termine costituisce condizione di ammissibilità dell'opposizione, per cui la sua violazione comporta il consolidamento del titolo monitorio, salva la ricorrenza dei presupposti per promuovere opposizione tardiva.
L'opposizione tardiva, cioè oltre il termine perentorio stabilito dalla legge, è possibile nei soli casi tassativamente stabiliti dall'art. 650 c.p.c. e, dunque, qualora l'intimato dimostri di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione, per caso fortuito o forza maggiore.
Preliminarmente, deve darsi atto che nel caso di specie è stata posta in essere un'attività procedimentale identificabile come notificazione, in quanto: nella prima relata di notifica (16.07.2021) del decreto ingiuntivo risulta che l'ufficiale giudiziario si è recato presso l'indirizzo indicato e non ha potuto consegnare il plico “in quanto da
informazioni assunte in loco c/o il portiere risulta trasferita altrove, probabilmente a
Trentola”; nella seconda relata (14.09.2021) risulta la notifica ai sensi del 143 c.p.c.
Sull'opponente che invoca l'irregolarità della notifica grava l'onere di dimostrare non solo di non avere avuto conoscenza tempestiva del decreto, ma anche che tale ignoranza sia stata cagionata da un vizio della notifica, qualificabile in termini di nullità.
Nella specie, la notifica è stata effettuata presso la residenza anagrafica (come risultante dal certificato allegato alla stessa) e le informazioni negative (nella specie, il trasferimento) sono state assunte in un luogo in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni di cura che ciascuno ha dei
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propri affari e interessi, che siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato (cfr. Cass. n. 19012/2017).
Solo in esito a tale negativo risultato si è provveduto alla notifica ex art. 143 cit.
Al riguardo occorre osservare che, secondo l'insegnamento di legittimità, il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili,
“presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute
effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto” (Cass. 16/12/2021 n.
40467).
E tale stato il comportamento dell'ufficiale giudiziario il quale, recatosi sul luogo e non trovando il destinatario della notifica, ha cercato di assumere, in assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, notizie utili in ordine alla residenza della destinataria della notificazione dal portiere dello stabile, il quale ha riferito di un trasferimento della destinataria della notifica in altro Comune.
Al fine di contestare la validità della notifica, non rileva la prova che effettivamente l'opponente risiedesse nel luogo risultante dalla certificazione anagrafica (ove l'ufficiale giudiziario si era recato), ma l'allegazione e la prova delle mancate ricerche da parte dell'ufficiale giudiziario.
La notifica, dunque, deve ritenersi perfezionata validamente, a seguito di effettive ricerche sul posto e di deposito del plico presso la Casa comunale di Giugliano in
Campania il 14.09.2021 e, pertanto, si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a tale formalità.
Il perfezionamento della notifica è idoneo a fondare la conoscibilità legale del destinatario sul contenuto dell'atto, a prescindere dalla sua conoscenza effettiva, con tutte le conseguenze stabilite dalla legge.
La validità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. esclude, quindi, che possa essere invocato il rimedio processuale eccezionale della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e determina inevitabilmente la inammissibilità dell'opposizione proposta oltre i termini di cui all'art. 641 c.p.c..
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È irrilevante, infine, che il titolo monitorio sia stato notificato ai sensi dell'art. 143
c.p.c. oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c..
La tardività della notifica del decreto ingiuntivo va eccepita inderogabilmente nell'atto di opposizione e non può essere oggetto di rilievo officioso da parte del giudicante.
Si tratta, infatti, di una eccezione in senso stretto, che deve essere formulata all'interno di un atto di opposizione rituale e tempestivo.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014 senza fase istruttoria, che non ha avuto luogo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così
provvede:
- dichiara l'opposizione inammissibile;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in complessivi € 3.397,00, oltre rimborso forfettario per spese
[...]
generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Aversa il 18/04/2025
il Giudice
dott. Antonio Cirma
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