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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 21/11/2024, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 836/22 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Incelli Francesco giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata al ricorso
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv.to Cittadini Patrizio Controparte_1 giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio, trasformata in divorzio congiunto.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in comparsa conclusionale dell'11/11/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/3/22 aveva chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e . A tal fine ha esposto in Parte_1 Controparte_1 ricorso di avere contratto matrimonio con rito concordatario con la in CP_1
RI ( FR ) il 20/9/09; che dalla loro unione coniugale è nata la figlia ( il Per_1
1 10/5/10 ); che con decreto di questo Tribunale del 21-24/10/13 è stata pronunciata la separazione consensuale dei coniugi, con affidamento condiviso della figlia ad entrambi i coniugi e suo collocamento prevalente presso la Per_1
; con diritti-doveri di visita per il ed obbligo in capo a CP_1 Pt_1 quest'ultimo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 350,00, oltre al rimborso del 50 % delle spese straordinarie.
Concludeva nel merito chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 20.09.2009 in RI, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, n.
43 uff. 01 parte II serie A. b) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI (FR), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza di divorzio sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza. c) Il ricorrente chiede che venga confermato il regime di affido condiviso della minore figlia. d) Il ricorrente, per quanto riguarda la collocazione della minore , in modifica delle condizioni di separazione, chiede che Persona_2 la figlia venga collocata stabilmente presso di lui in RI, via Collefreddo n. 43. e) Il sig. , in Parte_1 modifica delle condizioni di separazione, per quanto attiene il diritto della sig.ra di Controparte_1 vedere e stare con la minore figlia propone che quest'ultima stia con la madre il mercoledì dalle ore 19,00 alle ore 08,00 del giovedì quando la madre accompagnerà la figlia scuola;
propone, inoltre, che la madre tenga con sé la figlia a fine settimana alterni dalle ore 09,00 del sabato alle ore 20,30 della domenica;
propone che nel periodo estivo la madre possa tenere con sé la figlia per gg. 15 consecutivi ad anni alternati nei mesi di, luglio o agosto;
propone che durante le festività natalizie e pasquali la minore passerà ad anni alterni il 24 e 25 dicembre con un genitore ed il 31.12 e 01.01 con l'altro genitore. Il giorno di Pasqua e lunedì dell'angelo la minore sarà collocata ad anni alterni presso il genitore ove non è stata per le festività del 24 e 25.12. f) Il sig.
, in modifica delle condizioni di separazione ed in ossequio agli artt. 2 e 3 del “Protocollo sulle Parte_1 spese per il mantenimento dei figli minori in caso di separazione o divorzio” sottoscritto dal Presidente dell'C.O.A.F. e del Presidente del Tribunale di Frosinone in data 15.12.2017, propone che la sig.ra debba versare in suo favore a titolo di contributo al mantenimento della minore Controparte_1
la somma mensile di € 350,00 entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese. g) A conferma delle Persona_2 condizioni di separazione consensuale il ricorrente chiede che nulla venga previsto in favore della sig.ra a titolo di contributo alle spese domestiche e di mantenimento della stessa. h) Per le Controparte_1 spese straordinarie il sig. chiede che venga applicato quanto previsto dal “Protocollo sulle Parte_1 spese per il mantenimento dei figli minori in caso di separazione o divorzio” sottoscritto dal Presidente dell'C.O.A.F. e del Presidente del Tribunale di Frosinone in data 15.12.2017 stabilendo, sin d'ora, che le spese
2 straordinarie subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori previste dall'art. 5 del protocollo saranno a carico di entrambi nella misura del 50% salvo diversa pattuizione.”.
All'udienza presidenziale del 15/6/22 la convenuta non si costituiva in giudizio né compariva personalmente e il Presidente di questo Tribunale, con ordinanza del 16/6/22, a modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione e fermo restando l'affidamento condiviso della figlia ai due genitori disponeva il Per_1 collocamento prevalente di presso il padre e diritti-doveri di visita per la Per_1
con l'obbligo per quest'ultima di versare al - a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento della figlia - la somma mensile di € 250,00 , Per_1 oltre al 50 % delle spese straordinarie, a.u.u. attribuito interamente all'attore, con richiamo per il resto di quanto già previsto nel regime di separazione intercorrente inter partes.
L'attore, nella memoria integrativa, modificava le proprie precedenti domande e chiedeva che la pronuncia del divorzio avvenisse alle condizioni stabilite nella cit. ordinanza presidenziale.
Alla prima udienza della conseguente fase contenziosa a cognizione piena innanzi al G.I., dopo l'accertamento e la dichiarazione di contumacia della convenuta
( non costituitasi in giudizio neppure in tale fase ), il difensore dell'attore ha chiesto l'immediata spedizione della causa in decisione per l'emissione di sentenza non definitiva in ordine alla questione dello status coniugale delle parti, rinunciando ai correlativi termini ex art. 190 c.p.c., e ha chiesto altresì che all'esito la causa venisse rimessa al G.I. per il prosieguo ex art. 183 c.p.c. previa assegnazione all'attore dei relativi termini.
Con sentenza non definitiva n. 1037 del 2-6/12/22 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e con separata e contestuale ordinanza veniva rimessa la causa al G.I. per il prosieguo, ed in particolare per gli incombenti di cui all'art. 183, co. 7, c.p.c..
La convenuta si costituiva in giudizio con memoria di costituzione depositata il
17/11/23, nulla opponendo alla domanda attrice di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponendo le proprie contrapposte allegazioni fattuali sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti e sulle loro condizioni di vita.
Formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, nella persona del Giudice
Istruttore Dott. Fanfarillo Fabrizio, in modifica dei provvedimenti presidenziali provvisori assunti in ordine alla
3 misura dell'assegno di mantenimento, attualmente pari a 250,00 € mensili, dichiarare dovuto un assegno di Per_ mantenimento, a carico della e a beneficio della figlia , tenuto conto delle Controparte_1 difficoltà economiche come in narrativa evidenziate, pari a 100,00 € mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle documentate e concordi spese straordinarie e confermare nel resto le condizioni di separazione. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”.
All'udienza del 27/9/24 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con decreto dell'11/11/24 il G.I. rilevava che, nelle more del decorso dei termini
190 c.p.c., le parti avevano depositato una memoria congiunta ( da essi denominata “comparsa conclusionale” ), sottoscritta dai difensori e anche dalle parti personalmente, con cui davano atto di aver raggiunto un'intesa conciliativa in ordine alle condizioni del loro divorzio e concordavano la definizione bonaria della presente controversia stabilendo di comune accordo le seguenti condizioni del Per_ loro divorzio: “1. La minore resta collocata presso il padre con facoltà per la madre di vederla e tenerla con sé, previo accordo con il padre, due giorni a settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e il sabato o la domenica dalle ore 11,00 alle ore 20,00. 2. Disporre che nulla è dovuto dalla sig.ra Controparte_1 al sig. a titolo di contributo al mantenimento della minore .
3. Ribadire che Parte_1 Persona_2
l'assegno unico universale erogato dall'Inps per i figli a carico sarà percepito al 100% dal sig. Parte_1
.
4. Disporre che le spese straordinarie documentate per esigenze scolastiche, mediche e ludiche per la
[...] prole saranno a carico delle parti in misura del 50%.
5. Disporre che le spese del presente giudizio saranno tra le parti compensate.”. Le parti ivi chiedevano altresì che tali conclusioni venissero recepite dal Tribunale senza necessità di fissazione di un'ulteriore udienza di comparizione personale delle parti innanzi al G.I.. Pertanto il G.I. col predetto decreto, revocata l'ordinanza di rimessione della causa al Collegio per la decisione contenziosa nonché dei correlativi termini ex art. 190 c.p.c. in precedenza assegnati alle parti, rimetteva la causa al Collegio in relazione alla predetta istanza congiunta delle parti, assegnando al P.M. termine fino al 14/11/24 per il deposito del suo eventuale parere in ordine alla predetta istanza congiunta. Il
P.M. in data 12/11/24 emetteva il proprio visto, nulla opponendo all'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti.
Ciò premesso, stante la cit. sentenza non definitiva n. 1037 del 2-6/12/22 in relazione allo status coniugale delle parti, quanto alle condizioni del divorzio non risultano ragioni ostative al recepimento da parte del Tribunale del regime 4 espresso nelle condizioni sulle quali le parti hanno concordato nel corso del presente giudizio come nelle conclusioni congiunte riportate in comparsa conclusionale dell'11/11/24, sopratrascritte, che tra l'altro si appalesano idonee a perseguire il benessere morale e materiale della loro figlia minorenne . Per_1
Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti, nonché inoltre in ragione della richiesta congiunta delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) dispone che il divorzio tra e , già Parte_1 Controparte_1 pronunciato con la sentenza non definitiva di questo Tribunale n. 1037 del
2-6/12/22, sia regolamentato con le condizioni concordate dalle parti nella comparsa conclusionale congiunta dell'11/11/24;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 19/11/24.
Il Presidente
( dr. Paolo Sordi )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 836/22 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Incelli Francesco giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata al ricorso
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv.to Cittadini Patrizio Controparte_1 giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio, trasformata in divorzio congiunto.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in comparsa conclusionale dell'11/11/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/3/22 aveva chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e . A tal fine ha esposto in Parte_1 Controparte_1 ricorso di avere contratto matrimonio con rito concordatario con la in CP_1
RI ( FR ) il 20/9/09; che dalla loro unione coniugale è nata la figlia ( il Per_1
1 10/5/10 ); che con decreto di questo Tribunale del 21-24/10/13 è stata pronunciata la separazione consensuale dei coniugi, con affidamento condiviso della figlia ad entrambi i coniugi e suo collocamento prevalente presso la Per_1
; con diritti-doveri di visita per il ed obbligo in capo a CP_1 Pt_1 quest'ultimo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 350,00, oltre al rimborso del 50 % delle spese straordinarie.
Concludeva nel merito chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 20.09.2009 in RI, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, n.
43 uff. 01 parte II serie A. b) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI (FR), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza di divorzio sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza. c) Il ricorrente chiede che venga confermato il regime di affido condiviso della minore figlia. d) Il ricorrente, per quanto riguarda la collocazione della minore , in modifica delle condizioni di separazione, chiede che Persona_2 la figlia venga collocata stabilmente presso di lui in RI, via Collefreddo n. 43. e) Il sig. , in Parte_1 modifica delle condizioni di separazione, per quanto attiene il diritto della sig.ra di Controparte_1 vedere e stare con la minore figlia propone che quest'ultima stia con la madre il mercoledì dalle ore 19,00 alle ore 08,00 del giovedì quando la madre accompagnerà la figlia scuola;
propone, inoltre, che la madre tenga con sé la figlia a fine settimana alterni dalle ore 09,00 del sabato alle ore 20,30 della domenica;
propone che nel periodo estivo la madre possa tenere con sé la figlia per gg. 15 consecutivi ad anni alternati nei mesi di, luglio o agosto;
propone che durante le festività natalizie e pasquali la minore passerà ad anni alterni il 24 e 25 dicembre con un genitore ed il 31.12 e 01.01 con l'altro genitore. Il giorno di Pasqua e lunedì dell'angelo la minore sarà collocata ad anni alterni presso il genitore ove non è stata per le festività del 24 e 25.12. f) Il sig.
, in modifica delle condizioni di separazione ed in ossequio agli artt. 2 e 3 del “Protocollo sulle Parte_1 spese per il mantenimento dei figli minori in caso di separazione o divorzio” sottoscritto dal Presidente dell'C.O.A.F. e del Presidente del Tribunale di Frosinone in data 15.12.2017, propone che la sig.ra debba versare in suo favore a titolo di contributo al mantenimento della minore Controparte_1
la somma mensile di € 350,00 entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese. g) A conferma delle Persona_2 condizioni di separazione consensuale il ricorrente chiede che nulla venga previsto in favore della sig.ra a titolo di contributo alle spese domestiche e di mantenimento della stessa. h) Per le Controparte_1 spese straordinarie il sig. chiede che venga applicato quanto previsto dal “Protocollo sulle Parte_1 spese per il mantenimento dei figli minori in caso di separazione o divorzio” sottoscritto dal Presidente dell'C.O.A.F. e del Presidente del Tribunale di Frosinone in data 15.12.2017 stabilendo, sin d'ora, che le spese
2 straordinarie subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori previste dall'art. 5 del protocollo saranno a carico di entrambi nella misura del 50% salvo diversa pattuizione.”.
All'udienza presidenziale del 15/6/22 la convenuta non si costituiva in giudizio né compariva personalmente e il Presidente di questo Tribunale, con ordinanza del 16/6/22, a modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione e fermo restando l'affidamento condiviso della figlia ai due genitori disponeva il Per_1 collocamento prevalente di presso il padre e diritti-doveri di visita per la Per_1
con l'obbligo per quest'ultima di versare al - a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento della figlia - la somma mensile di € 250,00 , Per_1 oltre al 50 % delle spese straordinarie, a.u.u. attribuito interamente all'attore, con richiamo per il resto di quanto già previsto nel regime di separazione intercorrente inter partes.
L'attore, nella memoria integrativa, modificava le proprie precedenti domande e chiedeva che la pronuncia del divorzio avvenisse alle condizioni stabilite nella cit. ordinanza presidenziale.
Alla prima udienza della conseguente fase contenziosa a cognizione piena innanzi al G.I., dopo l'accertamento e la dichiarazione di contumacia della convenuta
( non costituitasi in giudizio neppure in tale fase ), il difensore dell'attore ha chiesto l'immediata spedizione della causa in decisione per l'emissione di sentenza non definitiva in ordine alla questione dello status coniugale delle parti, rinunciando ai correlativi termini ex art. 190 c.p.c., e ha chiesto altresì che all'esito la causa venisse rimessa al G.I. per il prosieguo ex art. 183 c.p.c. previa assegnazione all'attore dei relativi termini.
Con sentenza non definitiva n. 1037 del 2-6/12/22 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e con separata e contestuale ordinanza veniva rimessa la causa al G.I. per il prosieguo, ed in particolare per gli incombenti di cui all'art. 183, co. 7, c.p.c..
La convenuta si costituiva in giudizio con memoria di costituzione depositata il
17/11/23, nulla opponendo alla domanda attrice di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponendo le proprie contrapposte allegazioni fattuali sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti e sulle loro condizioni di vita.
Formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, nella persona del Giudice
Istruttore Dott. Fanfarillo Fabrizio, in modifica dei provvedimenti presidenziali provvisori assunti in ordine alla
3 misura dell'assegno di mantenimento, attualmente pari a 250,00 € mensili, dichiarare dovuto un assegno di Per_ mantenimento, a carico della e a beneficio della figlia , tenuto conto delle Controparte_1 difficoltà economiche come in narrativa evidenziate, pari a 100,00 € mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle documentate e concordi spese straordinarie e confermare nel resto le condizioni di separazione. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”.
All'udienza del 27/9/24 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con decreto dell'11/11/24 il G.I. rilevava che, nelle more del decorso dei termini
190 c.p.c., le parti avevano depositato una memoria congiunta ( da essi denominata “comparsa conclusionale” ), sottoscritta dai difensori e anche dalle parti personalmente, con cui davano atto di aver raggiunto un'intesa conciliativa in ordine alle condizioni del loro divorzio e concordavano la definizione bonaria della presente controversia stabilendo di comune accordo le seguenti condizioni del Per_ loro divorzio: “1. La minore resta collocata presso il padre con facoltà per la madre di vederla e tenerla con sé, previo accordo con il padre, due giorni a settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e il sabato o la domenica dalle ore 11,00 alle ore 20,00. 2. Disporre che nulla è dovuto dalla sig.ra Controparte_1 al sig. a titolo di contributo al mantenimento della minore .
3. Ribadire che Parte_1 Persona_2
l'assegno unico universale erogato dall'Inps per i figli a carico sarà percepito al 100% dal sig. Parte_1
.
4. Disporre che le spese straordinarie documentate per esigenze scolastiche, mediche e ludiche per la
[...] prole saranno a carico delle parti in misura del 50%.
5. Disporre che le spese del presente giudizio saranno tra le parti compensate.”. Le parti ivi chiedevano altresì che tali conclusioni venissero recepite dal Tribunale senza necessità di fissazione di un'ulteriore udienza di comparizione personale delle parti innanzi al G.I.. Pertanto il G.I. col predetto decreto, revocata l'ordinanza di rimessione della causa al Collegio per la decisione contenziosa nonché dei correlativi termini ex art. 190 c.p.c. in precedenza assegnati alle parti, rimetteva la causa al Collegio in relazione alla predetta istanza congiunta delle parti, assegnando al P.M. termine fino al 14/11/24 per il deposito del suo eventuale parere in ordine alla predetta istanza congiunta. Il
P.M. in data 12/11/24 emetteva il proprio visto, nulla opponendo all'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti.
Ciò premesso, stante la cit. sentenza non definitiva n. 1037 del 2-6/12/22 in relazione allo status coniugale delle parti, quanto alle condizioni del divorzio non risultano ragioni ostative al recepimento da parte del Tribunale del regime 4 espresso nelle condizioni sulle quali le parti hanno concordato nel corso del presente giudizio come nelle conclusioni congiunte riportate in comparsa conclusionale dell'11/11/24, sopratrascritte, che tra l'altro si appalesano idonee a perseguire il benessere morale e materiale della loro figlia minorenne . Per_1
Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti, nonché inoltre in ragione della richiesta congiunta delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) dispone che il divorzio tra e , già Parte_1 Controparte_1 pronunciato con la sentenza non definitiva di questo Tribunale n. 1037 del
2-6/12/22, sia regolamentato con le condizioni concordate dalle parti nella comparsa conclusionale congiunta dell'11/11/24;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 19/11/24.
Il Presidente
( dr. Paolo Sordi )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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