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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 9017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9017 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13003 del R.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 13.05.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Stefano Laureti e Alfredo Vasta, come da procura in atti
- attore/opponente -
E con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri 1, codice fiscale n. Controparte_1
e per essa, quale mandataria, con sede legale in Verona, viale P.IVA_1 CP_2 dell'Agricoltura n. 7, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale p.iva , a tanto abilitata in forza di procura speciale dell'11.12.2019 P.IVA_2 P.IVA_3 richiamata in atti, in persona del proprio procuratore, dott.ssa , come da procura Controparte_3 anch'essa richiamata in atti, rappresentata e difesa, coma da procura in atti, dall'avv. Giuseppe
IL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Giulio Cesare 2
- convenuta/opposta -
CONCLUSIONI nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti presenti si riportavano ai propri atti insistendo nelle rispettive domande.
Atto di citazione di parte attrice: “l'Ecc.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, voglia: Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla società stante il difetto di titolarità del CP_1 preteso credito per cui si dichiara di voler agire nell'atto di precetto e quindi l'insussistenza del diritto ad agire in via esecutiva verso l'opponente per i motivi espressi in atti, accertando e dichiarando la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto, con ogni conseguente provvedimento;
Accertare e dichiarare la carenza del potere di agire della società stante l'inesistenza e/o comunque l'invalidità del mandato conferitole dalla società CP_2 [...]
[...
[...] per violazione di quanto previsto dalla Legge 130/1999 per i motivi espressi in atti e quindi Pt_2
l'insussistenza del potere di proseguire nell'azione esecutiva, accertando e dichiarando per l'effetto anche la nullità
e/o inefficacia dell'atto di precetto, con ogni conseguente provvedimento;
In ogni caso con vittoria di onorari, rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge”.
Comparsa di risposta di parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettare le domanda degli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto oltre che inammissibili e condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di causa”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 20.3.2024, proponeva opposizione Parte_1 ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato da con il quale veniva Controparte_1 intimato il pagamento della somma di Euro 175.454,29, in forza di contratto di compravendita e contestuale accollo di quota di mutuo ai rogiti del Notaio Dott. in data Persona_1
15.12.2009 Rep. 15254/8610.
A fondamento dell'opposizione eccepiva:
- il difetto di legittimazione ad agire di per mancata dimostrazione di Controparte_1 cessione del credito da (già Controparte_4 Controparte_5
) e per mancata dimostrazione della titolarità del credito. Rilevava, in particolare,
[...] che ai fini della prova dell'avvenuta cessione non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 T.U.B. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione;
- l'illegittimità e nullità dell'atto di precetto per carenza di legittimazione attiva all'esecuzione di come mandataria di e la violazione della CP_2 CP_1 legge 130/90 art. 106 TUB. Evidenziava, nello specifico, che nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione il soggetto tenuto alla gestione/recupero dei crediti
(servicer) deve essere una banca o un intermediario finanziario vigilati, iscritto nell'elenco di cui all'art. 106 T.U.B., rilevando come lo special servicer non fosse munito del CP_2 requisito previsto dall'art. 106 TUB.
A fronte della notifica dell'atto di citazione, si costituiva in giudizio la e, per essa, Controparte_1 la sua mandataria rilevando l'infondatezza della proposta opposizione e CP_2 precisando, quanto alla legittimazione attiva di come fosse sufficiente a Controparte_1
2 dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Precisava, ancora, che nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi Controparte_1 della Legge 130, in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della
Legge 130 concluso in data 4 dicembre 2019, aveva acquistato pro-soluto da Controparte_6 tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori
[...] danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2018, i cui debitori erano stati classificati “a sofferenza”, come da avviso di pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n.145 del
10 dicembre 2019 (doc. 4).
Precisava, ancora, di aver incaricato di svolgere, in qualità di Parte_3 Parte_4 in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti. Quest'ultima, a sua volta, aveva delegato a in qualità di lo svolgimento di talune delle attività relative alla CP_2 Parte_5 gestione, amministrazione e recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, tra cui il credito di cui al presente giudizio.
Depositava, inoltre, copia della procura, conferita da per Controparte_7
l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei Crediti nonché per l'eventuale escussione delle garanzie accessorie (doc. 5).
Tra la copiosa documentazione depositata a supporto delle argomentazioni dedotte, produceva anche l'elenco dei crediti ceduti (doc. 10) attestante l'acquisto da parte della Controparte_1 del credito originariamente di titolarità della e contraddistinto con codice Controparte_4 rapporto 4058133 ed un estratto conto al 3.12.2019 con evidenza delle rate pagate e non pagate
(doc. 11), ove era indicato detto codice identificativo 4058133, nonché il nominativo del cliente.
In merito alla asserita violazione della Legge 130/1999 per mancata iscrizione della CP_2 nell'elenco speciale dei soggetti intermediari autorizzati ex art. 106 TUB, la società
[...] convenuta osservava come non assumesse rilevanza l'iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B. dello special servicer, restando validi gli atti compiuti da quest'ultimo per il recupero del credito.
Precisava, altresì, che l'attuale master servicer di , che svolge i servizi di cassa e CP_1 pagamento, fosse (iscritta al n.32447 dell'Albo degli Intermediari Finanziari ex CP_8
3 art.106 T.U.B.), mentre era lo special servicer, attività per il cui svolgimento, anche CP_2 processuale, si avvaleva della procura speciale dell'11.12.2019 rilasciata dall'Amministratore
Unico e legale rappresentante p.t. della autenticata in data 11.12.2019 dal notaio CP_1
di Albano Sant'Alessandro, con atto Rep. 678 e Racc. 476 (doc. 1). Persona_2
Depositava, ancora, la licenza ex art.115 del 27.8.2019 (doc. 19) che abilitava Parte_6 allo svolgimento dell'attività di recupero crediti per conto terzi. CP_2
All'udienza del 22.10.2024 il giudice disponeva rinvio per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
All'udienza del 13.5.2025, sulla precisazione delle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
1. L'opposizione non è suscettibile di accoglimento.
Va preliminarmente rilevato, in merito all'eccepito difetto di legittimazione, che dalla documentazione versata in atti emerge la legittimazione attiva di succeduta ad Controparte_1 in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data Controparte_6
4 dicembre 2019.
La ha ampiamente descritto le vicende che hanno portato al trasferimento del credito per CP_1 cui è causa, preliminarmente precisando che, in attuazione del programma di risoluzione della
Banca delle Marche S.p.a., disciplinato dal D.Lgs. 16.11.2015 n. 180 e dal D.L. 22.11.2015 n.
183, è stato inizialmente costituito un ente ponte denominato “ Controparte_9
s.p.a. cui sono stati ceduti tutti i diritti, le attività e le passività, i diritti reali su beni mobili ed immobili, i rapporti contrattuali ed i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data della cessione già facenti capo alla Banca delle
Marche S.p.A.
La ha variato la propria denominazione in Controparte_10 Controparte_11
poi fusa per incorporazione in (con atto a rogito notaio
[...] Controparte_4 [...] del 16.10.2017, rep. 104553, racc. 36489). Persona_3
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in Controparte_1 forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 4 dicembre 2019, ha acquistato pro-soluto da tutti i Controparte_6 crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il
4 2018, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza”, come da avviso di pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n.145 del 10 dicembre 2019 (doc. 4).
Tra i crediti qualificati “in sofferenza”, deve indubbiamente farsi rientrare il mutuo oggetto di causa, posto che la Banca delle Marche ha stipulato un contratto di mutuo con
[...]
(atto per Notaio del 10.07.2007, Rep. n. 11835 e racc. 6761, CP_12 Persona_1 doc.5), successivamente frazionato in n. 24 quote di mutuo (atto a rogito del notaio
[...] del 14.12.2009 Rep 15241 e Racc. 8598, doc. 6) e di cui la quota n. 4 è stata accollata Per_1 dal sig. con atto di compravendita ai rogiti del notaio in Parte_1 Persona_1 data 15.12.2009 Rep. 15254/8610.
L'inclusione del credito di cui si discute tra quelli trasferiti alla risulta, peraltro, Controparte_1 attestata dalla copiosa documentazione versata in atti dalla convenuta in sede di costituzione, che ha depositato, unitamente all'estratto conto proveniente dalla banca cedente con codice identificativo 4058133 e nominativo del cliente (doc. 11), l'elenco generale dei crediti ceduti
(doc.12) ove è difatti presente detto codice n. 4058133, nonché la lettera della banca cedente ove è dettagliatamente descritto il credito oggetto di cessione (doc. 13).
Anche avuto riguardo all'avviso di cessione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n.145 del 10 dicembre 2019 e prodotto nel presente giudizio con la comparsa di costituzione (doc. 4) è specificato che la cessione in favore di ha riguardato CP_1
“tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori Controparte_6 di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2018, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno
o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto.”
Al riguardo, va peraltro anche richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, pur non attenendo al perfezionamento della cessione, risulta tuttavia di per sé sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, anche in mancanza della produzione in giudizio del relativo atto di cessione, qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze, i requisiti e gli elementi comuni necessari ad individuare i crediti inclusi od esclusi dall'ambito della cessione (cfr. Cass. civ. n. 5617/2020; Cass. civ. n. 15884/2019 e Cass. Civ. n. 31188/2017).
5 A tal proposito, deve segnalarsi come, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993, abbia inteso agevolare la realizzazione della cessione
“in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2020, n. 20495).
Deve, peraltro, osservarsi come parte opposta abbia anche depositato la lettera del 7.5.2024 proveniente da Intesa Sanpaolo Spa, succeduta ad a seguito di fusione del CP_4
26.03.2021, confermativa della cessione del credito in favore di . CP_1
Le doglianze sul punto meritano, pertanto, di essere respinte.
2. Del pari infondato è il secondo motivo di opposizione, concernente la violazione delle previsioni di cui alla legge n. 130 del 1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti, per asserita mancata iscrizione di nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. CP_2
Occorre anzitutto rilevare che l'obbligo di iscrizione all'Albo di cui all'art. 106 T.U.B. sussiste solo per il “servicer” (o“master servicer”), potendo invece lo stesso legittimamente delegare le attività di recupero del credito ad una società esterna, non iscritta al suddetto Albo, ma in possesso di regolare licenza ex art. 115 TULPS.
Come si evince dalla Gazzetta Ufficiale del 10.12.2019 n. 145, nel caso di specie, il ruolo del
è stato assunto da (poi denominato , mentre la Parte_4 Parte_3 CP_8 assumeva il ruolo di per lo svolgimento di talune delle attività CP_2 Parte_5 relative alla gestione, amministrazione e recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione.
Alla società titolare della licenza di agenzia di recupero dei crediti per conto terzi CP_2 rilasciata dalla Questura di Roma ai sensi dell'art. 115 del TULPS, è stato altresì conferito incarico, tramite procura notarile, di porre in essere tutti gli atti, adempimenti e formalità relativi allo svolgimento dell'attività di gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale dei suddetti crediti.
Ebbene, richiamando il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità su analoga fattispecie, va rilevato come “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.). In conclusione, con specifico riferimento all'eccezione qui avanzata, ai fini della validità del controricorso non rileva che la – rappresentante sostanziale di a sua volta Parte_5 Parte_4
Cont mandataria della società veicolo , cessionaria di credito bancario – sia iscritta (oppure no) nell'albo degli intermediari finanziari”. (Cassazione, SS.UU, Sentenza n. 33719 del 16/11/2022).
6 Va rilevato, inoltre, come anche la Banca d'Italia, con nota in merito all'applicazione delle
Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari aggiornata in data 24.7.2023 (doc. 17) abbia chiarito che “la Circolare 288 ammette la possibilità che i servicer – come sopra definiti – affidino, mediante contratti di esternalizzazione, lo svolgimento di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento a soggetti terzi. Questi ultimi – fermo restando il rispetto del regime delle riserve di attività previsto dal nostro ordinamento e della disciplina di settore eventualmente rilevante – possono anche essere soggetti diversi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB”.
Nel richiamare i predetti principi, ancor più recentemente la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire come “in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale
e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé
a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.); in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca
d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata” (Cassazione Civile, Sez. III,
18 marzo 2024, n. 7243).
Deve in conclusione respingersi la proposta opposizione, con ogni conseguente effetto in merito alla condanna degli opponenti alla rifusione delle spese di lite, ridotte in relazione alla particolare concentrazione del giudizio.
P.Q.M.
Respinge l'opposizione, condannando alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di che si quantificano in € 7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa. Controparte_1
Roma, 16.6.2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Lauropoli
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13003 del R.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 13.05.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Stefano Laureti e Alfredo Vasta, come da procura in atti
- attore/opponente -
E con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri 1, codice fiscale n. Controparte_1
e per essa, quale mandataria, con sede legale in Verona, viale P.IVA_1 CP_2 dell'Agricoltura n. 7, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale p.iva , a tanto abilitata in forza di procura speciale dell'11.12.2019 P.IVA_2 P.IVA_3 richiamata in atti, in persona del proprio procuratore, dott.ssa , come da procura Controparte_3 anch'essa richiamata in atti, rappresentata e difesa, coma da procura in atti, dall'avv. Giuseppe
IL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Giulio Cesare 2
- convenuta/opposta -
CONCLUSIONI nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti presenti si riportavano ai propri atti insistendo nelle rispettive domande.
Atto di citazione di parte attrice: “l'Ecc.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, voglia: Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla società stante il difetto di titolarità del CP_1 preteso credito per cui si dichiara di voler agire nell'atto di precetto e quindi l'insussistenza del diritto ad agire in via esecutiva verso l'opponente per i motivi espressi in atti, accertando e dichiarando la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto, con ogni conseguente provvedimento;
Accertare e dichiarare la carenza del potere di agire della società stante l'inesistenza e/o comunque l'invalidità del mandato conferitole dalla società CP_2 [...]
[...
[...] per violazione di quanto previsto dalla Legge 130/1999 per i motivi espressi in atti e quindi Pt_2
l'insussistenza del potere di proseguire nell'azione esecutiva, accertando e dichiarando per l'effetto anche la nullità
e/o inefficacia dell'atto di precetto, con ogni conseguente provvedimento;
In ogni caso con vittoria di onorari, rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge”.
Comparsa di risposta di parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettare le domanda degli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto oltre che inammissibili e condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di causa”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 20.3.2024, proponeva opposizione Parte_1 ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato da con il quale veniva Controparte_1 intimato il pagamento della somma di Euro 175.454,29, in forza di contratto di compravendita e contestuale accollo di quota di mutuo ai rogiti del Notaio Dott. in data Persona_1
15.12.2009 Rep. 15254/8610.
A fondamento dell'opposizione eccepiva:
- il difetto di legittimazione ad agire di per mancata dimostrazione di Controparte_1 cessione del credito da (già Controparte_4 Controparte_5
) e per mancata dimostrazione della titolarità del credito. Rilevava, in particolare,
[...] che ai fini della prova dell'avvenuta cessione non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 T.U.B. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione;
- l'illegittimità e nullità dell'atto di precetto per carenza di legittimazione attiva all'esecuzione di come mandataria di e la violazione della CP_2 CP_1 legge 130/90 art. 106 TUB. Evidenziava, nello specifico, che nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione il soggetto tenuto alla gestione/recupero dei crediti
(servicer) deve essere una banca o un intermediario finanziario vigilati, iscritto nell'elenco di cui all'art. 106 T.U.B., rilevando come lo special servicer non fosse munito del CP_2 requisito previsto dall'art. 106 TUB.
A fronte della notifica dell'atto di citazione, si costituiva in giudizio la e, per essa, Controparte_1 la sua mandataria rilevando l'infondatezza della proposta opposizione e CP_2 precisando, quanto alla legittimazione attiva di come fosse sufficiente a Controparte_1
2 dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Precisava, ancora, che nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi Controparte_1 della Legge 130, in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della
Legge 130 concluso in data 4 dicembre 2019, aveva acquistato pro-soluto da Controparte_6 tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori
[...] danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2018, i cui debitori erano stati classificati “a sofferenza”, come da avviso di pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n.145 del
10 dicembre 2019 (doc. 4).
Precisava, ancora, di aver incaricato di svolgere, in qualità di Parte_3 Parte_4 in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti. Quest'ultima, a sua volta, aveva delegato a in qualità di lo svolgimento di talune delle attività relative alla CP_2 Parte_5 gestione, amministrazione e recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, tra cui il credito di cui al presente giudizio.
Depositava, inoltre, copia della procura, conferita da per Controparte_7
l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei Crediti nonché per l'eventuale escussione delle garanzie accessorie (doc. 5).
Tra la copiosa documentazione depositata a supporto delle argomentazioni dedotte, produceva anche l'elenco dei crediti ceduti (doc. 10) attestante l'acquisto da parte della Controparte_1 del credito originariamente di titolarità della e contraddistinto con codice Controparte_4 rapporto 4058133 ed un estratto conto al 3.12.2019 con evidenza delle rate pagate e non pagate
(doc. 11), ove era indicato detto codice identificativo 4058133, nonché il nominativo del cliente.
In merito alla asserita violazione della Legge 130/1999 per mancata iscrizione della CP_2 nell'elenco speciale dei soggetti intermediari autorizzati ex art. 106 TUB, la società
[...] convenuta osservava come non assumesse rilevanza l'iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B. dello special servicer, restando validi gli atti compiuti da quest'ultimo per il recupero del credito.
Precisava, altresì, che l'attuale master servicer di , che svolge i servizi di cassa e CP_1 pagamento, fosse (iscritta al n.32447 dell'Albo degli Intermediari Finanziari ex CP_8
3 art.106 T.U.B.), mentre era lo special servicer, attività per il cui svolgimento, anche CP_2 processuale, si avvaleva della procura speciale dell'11.12.2019 rilasciata dall'Amministratore
Unico e legale rappresentante p.t. della autenticata in data 11.12.2019 dal notaio CP_1
di Albano Sant'Alessandro, con atto Rep. 678 e Racc. 476 (doc. 1). Persona_2
Depositava, ancora, la licenza ex art.115 del 27.8.2019 (doc. 19) che abilitava Parte_6 allo svolgimento dell'attività di recupero crediti per conto terzi. CP_2
All'udienza del 22.10.2024 il giudice disponeva rinvio per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
All'udienza del 13.5.2025, sulla precisazione delle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
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1. L'opposizione non è suscettibile di accoglimento.
Va preliminarmente rilevato, in merito all'eccepito difetto di legittimazione, che dalla documentazione versata in atti emerge la legittimazione attiva di succeduta ad Controparte_1 in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data Controparte_6
4 dicembre 2019.
La ha ampiamente descritto le vicende che hanno portato al trasferimento del credito per CP_1 cui è causa, preliminarmente precisando che, in attuazione del programma di risoluzione della
Banca delle Marche S.p.a., disciplinato dal D.Lgs. 16.11.2015 n. 180 e dal D.L. 22.11.2015 n.
183, è stato inizialmente costituito un ente ponte denominato “ Controparte_9
s.p.a. cui sono stati ceduti tutti i diritti, le attività e le passività, i diritti reali su beni mobili ed immobili, i rapporti contrattuali ed i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data della cessione già facenti capo alla Banca delle
Marche S.p.A.
La ha variato la propria denominazione in Controparte_10 Controparte_11
poi fusa per incorporazione in (con atto a rogito notaio
[...] Controparte_4 [...] del 16.10.2017, rep. 104553, racc. 36489). Persona_3
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in Controparte_1 forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 4 dicembre 2019, ha acquistato pro-soluto da tutti i Controparte_6 crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il
4 2018, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza”, come da avviso di pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n.145 del 10 dicembre 2019 (doc. 4).
Tra i crediti qualificati “in sofferenza”, deve indubbiamente farsi rientrare il mutuo oggetto di causa, posto che la Banca delle Marche ha stipulato un contratto di mutuo con
[...]
(atto per Notaio del 10.07.2007, Rep. n. 11835 e racc. 6761, CP_12 Persona_1 doc.5), successivamente frazionato in n. 24 quote di mutuo (atto a rogito del notaio
[...] del 14.12.2009 Rep 15241 e Racc. 8598, doc. 6) e di cui la quota n. 4 è stata accollata Per_1 dal sig. con atto di compravendita ai rogiti del notaio in Parte_1 Persona_1 data 15.12.2009 Rep. 15254/8610.
L'inclusione del credito di cui si discute tra quelli trasferiti alla risulta, peraltro, Controparte_1 attestata dalla copiosa documentazione versata in atti dalla convenuta in sede di costituzione, che ha depositato, unitamente all'estratto conto proveniente dalla banca cedente con codice identificativo 4058133 e nominativo del cliente (doc. 11), l'elenco generale dei crediti ceduti
(doc.12) ove è difatti presente detto codice n. 4058133, nonché la lettera della banca cedente ove è dettagliatamente descritto il credito oggetto di cessione (doc. 13).
Anche avuto riguardo all'avviso di cessione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n.145 del 10 dicembre 2019 e prodotto nel presente giudizio con la comparsa di costituzione (doc. 4) è specificato che la cessione in favore di ha riguardato CP_1
“tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori Controparte_6 di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2018, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno
o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto.”
Al riguardo, va peraltro anche richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, pur non attenendo al perfezionamento della cessione, risulta tuttavia di per sé sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, anche in mancanza della produzione in giudizio del relativo atto di cessione, qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze, i requisiti e gli elementi comuni necessari ad individuare i crediti inclusi od esclusi dall'ambito della cessione (cfr. Cass. civ. n. 5617/2020; Cass. civ. n. 15884/2019 e Cass. Civ. n. 31188/2017).
5 A tal proposito, deve segnalarsi come, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993, abbia inteso agevolare la realizzazione della cessione
“in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2020, n. 20495).
Deve, peraltro, osservarsi come parte opposta abbia anche depositato la lettera del 7.5.2024 proveniente da Intesa Sanpaolo Spa, succeduta ad a seguito di fusione del CP_4
26.03.2021, confermativa della cessione del credito in favore di . CP_1
Le doglianze sul punto meritano, pertanto, di essere respinte.
2. Del pari infondato è il secondo motivo di opposizione, concernente la violazione delle previsioni di cui alla legge n. 130 del 1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti, per asserita mancata iscrizione di nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. CP_2
Occorre anzitutto rilevare che l'obbligo di iscrizione all'Albo di cui all'art. 106 T.U.B. sussiste solo per il “servicer” (o“master servicer”), potendo invece lo stesso legittimamente delegare le attività di recupero del credito ad una società esterna, non iscritta al suddetto Albo, ma in possesso di regolare licenza ex art. 115 TULPS.
Come si evince dalla Gazzetta Ufficiale del 10.12.2019 n. 145, nel caso di specie, il ruolo del
è stato assunto da (poi denominato , mentre la Parte_4 Parte_3 CP_8 assumeva il ruolo di per lo svolgimento di talune delle attività CP_2 Parte_5 relative alla gestione, amministrazione e recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione.
Alla società titolare della licenza di agenzia di recupero dei crediti per conto terzi CP_2 rilasciata dalla Questura di Roma ai sensi dell'art. 115 del TULPS, è stato altresì conferito incarico, tramite procura notarile, di porre in essere tutti gli atti, adempimenti e formalità relativi allo svolgimento dell'attività di gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale dei suddetti crediti.
Ebbene, richiamando il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità su analoga fattispecie, va rilevato come “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.). In conclusione, con specifico riferimento all'eccezione qui avanzata, ai fini della validità del controricorso non rileva che la – rappresentante sostanziale di a sua volta Parte_5 Parte_4
Cont mandataria della società veicolo , cessionaria di credito bancario – sia iscritta (oppure no) nell'albo degli intermediari finanziari”. (Cassazione, SS.UU, Sentenza n. 33719 del 16/11/2022).
6 Va rilevato, inoltre, come anche la Banca d'Italia, con nota in merito all'applicazione delle
Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari aggiornata in data 24.7.2023 (doc. 17) abbia chiarito che “la Circolare 288 ammette la possibilità che i servicer – come sopra definiti – affidino, mediante contratti di esternalizzazione, lo svolgimento di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento a soggetti terzi. Questi ultimi – fermo restando il rispetto del regime delle riserve di attività previsto dal nostro ordinamento e della disciplina di settore eventualmente rilevante – possono anche essere soggetti diversi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB”.
Nel richiamare i predetti principi, ancor più recentemente la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire come “in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale
e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé
a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.); in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca
d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata” (Cassazione Civile, Sez. III,
18 marzo 2024, n. 7243).
Deve in conclusione respingersi la proposta opposizione, con ogni conseguente effetto in merito alla condanna degli opponenti alla rifusione delle spese di lite, ridotte in relazione alla particolare concentrazione del giudizio.
P.Q.M.
Respinge l'opposizione, condannando alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di che si quantificano in € 7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa. Controparte_1
Roma, 16.6.2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Lauropoli
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