Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/02/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. RG 14280/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 14280/2022 R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
(P. IVA ) con sede legale in Catania, Via Martino Cilestri n. 91 elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Catania, via Pola n. 15, presso lo studio dell'Avv. Federico M.G. Manitta (C.F.
), che la rappresenta e difende;
C.F._1
−opponente-
contro
: con sede in Gravina (CT), via Gramsci n. 42, Partita Iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avv. Paolo P.IVA_2
Di Bella ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale DBLex, sito in Catania, Viale Alcide De Gasperi n. 165;
−opposto- oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4413/2022 (n. 5274/2022 R.G.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, come da note scritte, giusto verbale d'udienza del 21.10.2024 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato posto in decisione ai sensi dell'articolo 190 del c.p.c.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4413/2022 (n.
[...]
5274/2022 R.G.), emesso dal Tribunale di Catania in data 3.10.22 con il quale veniva ad egli ingiunto dalla il pagamento della somma complessiva di 10.000,00, oltre interessi e Controparte_1 spese del procedimento monitorio.
Ciò in virtù del credito scaturente dalla esecuzione di lavori fornitura e posa in opera che la
[...] riteneva di avere effettuato alla Controparte_1 Parte_1
emettendo la fattura n. 44/FE del 24.02.2020, posta alla base del procedimento monitorio, di
[...]
Euro 11.000,00, pagata dalla ingiunta parzialmente in data 09.11.2021 con acconto di Euro 1.000,00.
pagina 1 di 4
[...] er avere egli estinto l'obbligazione, adempiendo integralmente la prestazione tramite CP_1 assegni regolarmente incassati, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 4413/2022. Chiedeva, infine, di condannare la ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. Controparte_1
Costituitasi in data 27 febbraio 2023, la società ha chiesto, Controparte_1 preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, data l'infondatezza in fatto e in diritto della opposizione. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale del monitorio e del presente giudizio.
Concessa la provvisoria esecuzione del d.i. e rigettate le richieste istruttorie, il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza di discussione del 21.10.24 per p.c.
Precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, assegnandosi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*************
Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e, pertanto, va accolta per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da
Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 – secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare di avere adempiuto ovvero la non imputabilità dell'inadempimento.
In sostanza, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
L'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal decreto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sul ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e la formazione del convincimento del giudice sarà nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (ex multis, Cassazione civile sez. un., 13/01/2022, sent. n. 927).
In relazione al profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio, quelle che integrano prove scritte idonee all'emissione del decreto ingiuntivo, come le fatture commerciali, non possono assumere ex se un decisivo rilievo probatorio, ma possono assolvere solo funzione indiziaria in ordine al credito asserito dalla parte opposta.
Trattandosi di atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, laddove il pagina 2 di 4 destinatario della fattura ne abbia contestato, anche parzialmente, il contenuto, essa non può costituire prova, a favore dell'emittente, della esistenza del rapporto obbligatorio e dell'ammontare e dei limiti della prestazione e del relativo compenso oggetto della contestazione, gravando sul creditore l'onere di fornire la prova aliunde.
Nel caso in esame, parte opponente non ha specificamente contestato la fattura (n. 44 del 24.2.2020) a fondamento del procedimento monitorio sicché l'esistenza del titolo nonché l'avvenuto espletamento della prestazione effettuata dalla opposta devono ritenersi provati.
Quanto alla prova degli eventuali fatti estintivi allegati dal debitore-opponente, in via generale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1193 c.c. e 2697 c.c., allorché il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare l'esistenza di quest'ultimo nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione.
Siffatto principio, tuttavia, non trova applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di più assegni bancari, atteso che, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore l'onere di superare tale presunzione dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni (Cass. n. 11491 del
2016; Cass. n. 3008 del 2012; Cfr. altresì Cass. n. 194 del 2016; Cass. n. 3457 del 2007 nonché di recente Cass. Ord. 24 maggio 2024 n. 14611; Cass. n. 31429 del 03/11/2021).
In altri termini, secondo costante orientamento della giurisprudenza, il principio che pone a carico del creditore l'onere della prova circa l'imputazione del pagamento non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali. Difatti, qualora sussistano tali presupposti, l'onere probatorio si ribalta a carico del debitore che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (in tal senso Cass. n. 26275 del 2017).
Nel caso di specie, posto che parte opponente ha dimostrato di aver corrisposto una somma di denaro mediante l'emissione di assegni bancari (doc. 3 atto di citazione in opposizione), in applicazione dei sopra enunciati principi, l'onere probatorio grava sulla società debitrice.
Va rilevato che gli assegni prodotti dalla opponente coincidevano, per importo (Euro 11.000,00) e per contesto temporale, con la fattura azionata sicché essi risultano idonei all'estinzione dell'obbligazione oggetto della pretesa creditoria. Inoltre, l'assegno del 3.3.2020 fa esplicito riferimento alla fattura n. 44 del 24.2.2020, circostanza non contestata dalla opposta.
Inoltre, la ha ricevuto il pagamento degli assegni, versati in atti dalla Controparte_1 opponente, senza contestare in modo specifico l'imputazione fatta dalla controparte. Parte opposta si è limitata ad affermare che i pagamenti in questione, di ammontare equivalente all'importo ingiunto, riguardavano altre fatture emesse dalla stessa parte. Tuttavia, tali ulteriori importi, come si evince dalla fattura alla base del decreto ingiuntivo opposto (doc. 1 comparsa di costituzione), erano stati oggetto di pagamento tramite assegni datati il 17.1.2020 e il 14.2.2020 (doc. 2 atto di citazione in opposizione), circostanza riconosciuta dalla stessa opposta.
Alla luce delle circostanze del caso concreto, può ritenersi che la società opponente, debitrice in senso sostanziale, abbia provato il collegamento tra il debito azionato e i titoli di credito emessi posto pagina 3 di 4 che essa, anche in virtù della mancata contestazione da parte della opposta la quale si è limitata a dedurre la mancanza di prova di un asserito pagamento in contanti da parte del debitore, ha fornito la prova che gli assegni prodotti dalla società debitrice coincidevano, per importo e per contesto temporale, con la fattura azionata.
Le considerazioni che precedono risultano idonee ad imporre l'accoglimento della opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 4413/2022 (n. 5272/2022
R.G.).
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico della parte opposta e liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività compiuta e delle questioni giuridiche trattate, ai sensi del D.M. 55/2014.
Non sussistono i presupposti per una condanna d'ufficio, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non rinvenendosi nella condotta di parte opposta una mala fede o colpa grave che vada oltre i presupposti della soccombenza idonea a fondare la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. N. RG 14280/2022, così decide:
− accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 4413/22 emesso dal Tribunale di Catania in data 3.10.2022;
− condanna a pagare, in favore di Controparte_1 Parte_1
Euro 2.500,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se
[...] dovute per legge.
Così deciso in Catania, il 13 febbraio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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