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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/05/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 1953/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
DA CC
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
ES DI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza del 6.5.25
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto la modifica delle condizioni del divorzio delle parti, stabilite con la sentenza n. 1290/16 di questo Tribunale, con riferimento, in particolare, alla collocazione del figlio minorenne ed al pagamento del relativo contributo di mantenimento.
A tale riguardo, le parti, originariamente in conflitto, hanno poi raggiunto un accordo nei seguenti termini:
1) Il figlio resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e stabilirà il proprio domicilio e la propria R_ residenza anagrafica presso l'abitazione del padre, dal giorno 1 maggio 2025. 2) Tenuto conto dell'età del figlio, prossimo al compimento dei diciotto anni, e dovendosi perciò tenere conto della volontà dello stesso che da diverso tempo si è trasferito a vivere stabilmente presso il padre, i tempi di frequentazione con la madre verranno decisi di volta in volta previo accordo della stessa con il figlio.
3) A norma dell'art. 337-ter c.c., in considerazione del mutato regime di frequentazione del figlio presso i genitori, il SI.
CC, con decorrenza dal mese di luglio 2024, è sollevato dall'obbligo di corrispondere in favore della SI.ra DI
l'assegno mensile di mantenimento ordinario per il figlio . R_
4) La SI.ra DI, con decorrenza dal mese di luglio 2024, si impegna e si obbliga a versare entro il giorno 15 di ogni mese in favore del SI. CC, a titolo di concorso nelle spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di €
140,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, avendo come mese di riferimento per il calcolo il mese di luglio. Si precisa che la stessa ha già versato al SI. CC la somma di Euro 1.000,00 per le mensilità da luglio 2024 ad aprile 2025 e pertanto si obbliga ad integrare la somma di Euro 400,00 a titolo di adeguamento per tali mensilità, nonché a corrispondere la somma di Euro 140, 00, così come concordata, a partire dal mese di maggio 2025.
5) Saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie che si rendono necessarie per il figlio, concordando che si intendono per tali quelle di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 7/10/2020 al quale le parti si riportano, dandone qui applicazione integrale, anche in relazione alla distinzione tra spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo e spese rimborsabili sostenute senza preventiva concertazione e/o accordi tra i genitori.
6) Le parti danno atto che il SI. CC ha sempre provveduto a corrispondere regolarmente alla SI.ra DI il contributo di mantenimento ordinario dovuto per il figlio , così come stabilito nella sentenza di divorzio, e la R_ stessa dichiara pertanto di non vantare nei confronti dell'ex marito alcuna pretesa e/o richiesta in forza di tale titolo e/o ragione.
7) Le parti danno atto di aver provveduto entrambi pro-quota al pagamento delle spese straordinarie e ordinarie tutte resesi necessarie fino ad oggi per il figlio e, pertanto, non vi sono al riguardo pendenze economiche tra gli stessi. Si precisa altresì che la SI.ra DI rinuncia espressamente agli adeguamenti Istat relativi al contributo di mantenimento precedentemente richiesti a titolo di arretrati per la somma di Euro 1297,56.
8) Le parti convengono che le elargizioni in denaro che il SI. CC ha fatto sino ad oggi mediante versamento di somme su di un libretto intestato al figlio costituiscono regalie, ovvero atti di natura volontaria, e pertanto il R_
SI. CC non potrà in alcun modo e/o misura pretendere e/o richiedere che tali versamenti siano effettuati in favore del figlio anche da parte della SI.ra DI. R_
9) Restano ferme ed invariate, per quanto di ragione, le altre condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.1290/2016
Tribunale di Lucca.
10) Le parti dichiarano che le spese di negoziazione assistita, le spese legali e di mediazione in corso di causa si intendono interamente compensate tra le stesse.
Le parti hanno dunque concluso per il recepimento di tale accordo.
Motivi della decisione
Considerato che l'accordo raggiunto dalle parti appare pienamente legittimo e rispondente all'interesse del figlio, esso va senz'altro recepito.
Le spese, stante il raggiunto accordo e conformemente alla richiesta delle parti, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale dispone la modifica delle condizioni del divorzio in conformità alle conclusioni congiunte delle parti;
compensa le spese;
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 6.5.25
Michele Fornaciari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 1953/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
DA CC
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
ES DI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza del 6.5.25
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto la modifica delle condizioni del divorzio delle parti, stabilite con la sentenza n. 1290/16 di questo Tribunale, con riferimento, in particolare, alla collocazione del figlio minorenne ed al pagamento del relativo contributo di mantenimento.
A tale riguardo, le parti, originariamente in conflitto, hanno poi raggiunto un accordo nei seguenti termini:
1) Il figlio resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e stabilirà il proprio domicilio e la propria R_ residenza anagrafica presso l'abitazione del padre, dal giorno 1 maggio 2025. 2) Tenuto conto dell'età del figlio, prossimo al compimento dei diciotto anni, e dovendosi perciò tenere conto della volontà dello stesso che da diverso tempo si è trasferito a vivere stabilmente presso il padre, i tempi di frequentazione con la madre verranno decisi di volta in volta previo accordo della stessa con il figlio.
3) A norma dell'art. 337-ter c.c., in considerazione del mutato regime di frequentazione del figlio presso i genitori, il SI.
CC, con decorrenza dal mese di luglio 2024, è sollevato dall'obbligo di corrispondere in favore della SI.ra DI
l'assegno mensile di mantenimento ordinario per il figlio . R_
4) La SI.ra DI, con decorrenza dal mese di luglio 2024, si impegna e si obbliga a versare entro il giorno 15 di ogni mese in favore del SI. CC, a titolo di concorso nelle spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di €
140,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, avendo come mese di riferimento per il calcolo il mese di luglio. Si precisa che la stessa ha già versato al SI. CC la somma di Euro 1.000,00 per le mensilità da luglio 2024 ad aprile 2025 e pertanto si obbliga ad integrare la somma di Euro 400,00 a titolo di adeguamento per tali mensilità, nonché a corrispondere la somma di Euro 140, 00, così come concordata, a partire dal mese di maggio 2025.
5) Saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie che si rendono necessarie per il figlio, concordando che si intendono per tali quelle di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 7/10/2020 al quale le parti si riportano, dandone qui applicazione integrale, anche in relazione alla distinzione tra spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo e spese rimborsabili sostenute senza preventiva concertazione e/o accordi tra i genitori.
6) Le parti danno atto che il SI. CC ha sempre provveduto a corrispondere regolarmente alla SI.ra DI il contributo di mantenimento ordinario dovuto per il figlio , così come stabilito nella sentenza di divorzio, e la R_ stessa dichiara pertanto di non vantare nei confronti dell'ex marito alcuna pretesa e/o richiesta in forza di tale titolo e/o ragione.
7) Le parti danno atto di aver provveduto entrambi pro-quota al pagamento delle spese straordinarie e ordinarie tutte resesi necessarie fino ad oggi per il figlio e, pertanto, non vi sono al riguardo pendenze economiche tra gli stessi. Si precisa altresì che la SI.ra DI rinuncia espressamente agli adeguamenti Istat relativi al contributo di mantenimento precedentemente richiesti a titolo di arretrati per la somma di Euro 1297,56.
8) Le parti convengono che le elargizioni in denaro che il SI. CC ha fatto sino ad oggi mediante versamento di somme su di un libretto intestato al figlio costituiscono regalie, ovvero atti di natura volontaria, e pertanto il R_
SI. CC non potrà in alcun modo e/o misura pretendere e/o richiedere che tali versamenti siano effettuati in favore del figlio anche da parte della SI.ra DI. R_
9) Restano ferme ed invariate, per quanto di ragione, le altre condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.1290/2016
Tribunale di Lucca.
10) Le parti dichiarano che le spese di negoziazione assistita, le spese legali e di mediazione in corso di causa si intendono interamente compensate tra le stesse.
Le parti hanno dunque concluso per il recepimento di tale accordo.
Motivi della decisione
Considerato che l'accordo raggiunto dalle parti appare pienamente legittimo e rispondente all'interesse del figlio, esso va senz'altro recepito.
Le spese, stante il raggiunto accordo e conformemente alla richiesta delle parti, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale dispone la modifica delle condizioni del divorzio in conformità alle conclusioni congiunte delle parti;
compensa le spese;
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 6.5.25
Michele Fornaciari