Articolo 101 del Codice della proprietà industriale
Articolo 100Articolo 102
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15 maggio 2005
Art. 101. Costitutore 1. Ai fini del presente codice si intende per costitutore:
a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varieta';
b) la persona che e' il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;
c) l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).
Entrata in vigore il 15 maggio 2005
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