TRIB
Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 16/05/2024, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
N. 377/2023 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele
Giovanni Gaggioli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 la seguente
SENTENZA
nel procedimento NR. 377/ 2023 RG
promosso da: (P IVA ), corrente in Tavernelle (FI), Via Parte_1 P.IVA_1
Caravaggio 69, rappresentata e difesa dall'avv. Iliana Bartoli ) C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore in Pietrasanta, Via Barsanti 44,
(ricorrente)
contro
: , , Camera di Commercio Parte_2 P.IVA_2
Riviere di Liguria con sede in Via Quarda Superiore, n. 16, PEC: Email_1
rappresenta e difesa dal Segretario Generale, dott. Marco Casarino,
(resistente)
***
CONCLUSIONI
*Per parte ricorrente come in ricorso introduttivo: Parte_1
“Che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di La Spezia Voglia:
- nel merito, dichiarare ingiusta ed illegittima l'ordinanza ingiunzione impugnata con
conseguente revoca della medesima per le motivazioni espresse e perché comunque
pagina1 di 7 l'attività commessa dalla è stata sanata così come previsto e consentito dalla Parte_1
legge, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
In ipotesi di rigetto del presente ricorso, confermare minimo edittale e spese compensate.”
*Per parte resistente come in comparsa di Parte_2
costituzione e risposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
1) Disporre la reiezione dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e,
conseguentemente, la conferma del provvedimento impugnato;
2) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice si chiede di
compensare totalmente le spese e competenze di causa, sia in relazione all'oggettiva
complessità normativa, sia in considerazione del fatto che, a fronte di sanzioni i cui introiti
spettano all'Erario - come in questa fattispecie - l'Ente camerale sostiene costi, per risorse
umane e materiali, che non trovano alcuna copertura a carico del bilancio dello Stato”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*Con ricorso ex art 22 L 689/1981 conveniva in giudizio, dinnanzi al Parte_1
Giudice di Pace di La Spezia, la per sentire Controparte_1
dichiarare la illegittimità dell'ordinanza ingiunzione 2022/332 del 3 agosto 2022 e notificata il 10 agosto 2022, con la quale veniva irrogata una sanzione amministrativa di € 10.000,00
oltre diritti di notifica per violazione della Legge 24.12.2003 n.350 art 4 comma 49
contestando la fallace indicazione del marchio del titolare o licenziatario con modalità da indurre il consumatore che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine.
Deduceva la ricorrente che, precedentemente, in data 2 marzo 2018, presso gli Uffici
dell'Area della Spezia veniva infatti contestata alla società Controparte_2 Parte_1
pagina2 di 7 Part a mezzo del verbale prot. 8353 del 02/03/2018 (doc. 2) la violazione dell'art 4 comma
49 della L. 350 del 24.12.2003.
Successivamente alla contestazione la proponeva scritti difensivi Parte_1
affermando la propria estraneità ai fatti contestati chiedendo contestualmente di essere autorizzata alla regolarizzazione mediante l'apposizione della dicitura “prodotto importato”
in luogo di “prodotto riciclato” al fine di sanare sul piano amministrativo, così come previsto dalla norma la cui violazione era stata contestata.
Veniva dunque autorizzata la regolarizzazione della merce sotto vigilanza doganale come da verbale del 16 marzo 2018 (doc 3) con conseguente autorizzazione all'immissione in commercio.
Tuttavia, la ricorrente in data 10 agosto 2022 riceveva la notifica dell'ordinanza ingiunzione dell' Riviere di Liguria Imperia Organizzazione_1
La Spezia Savona n. 2022/332 notificato il 10 agosto 2022 che veniva impugnata davanti al Giudice di Pace della Spezia.
La causa veniva iscritta a ruolo RG 1514/2022, assegnata al Giudice di Pace Dott. Fabio
Curatola e fissata la prima udienza per il giorno 9 dicembre 2022; si costituiva la Camera
di Commercio Riviere di Liguria con comparsa di costituzione, nella quale eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito in favore del Tribunale di
La Spezia e, all'udienza del 9 dicembre 2022, la ricorrente aderiva all'eccezione ed il
Giudice di Pace il quale rimetteva le parti dinnanzi al giudice competente.
La ricorreva dinnanzi al Tribunale di La Spezia per la riassunzione del Parte_1
giudizio già promosso dinnanzi al Giudice di Pace avverso l'ordinanza ingiunzione n.
2022/332 e la causa veniva inscritta al nr. 377/23 RG.
*Quanto ai motivi di opposizione la ricorrente eccepiva la buona fede del suo operato poiché non c'era prova che la avesse impartito ordine alla società estera Parte_1
esportatrice di omettere la dicitura di prodotto importato ed anzi lo scambio di pagina3 di 7 corrispondenza prova esattamente il contrario e cioè che si era è trattato di un mero errore del mittente al quale la era del tutto estranea ed anzi si era per Parte_1
correggere la stampigliatura.
Deduceva poi che il verbale prot. 8353 del 2 marzo 2018 indicava la violazione dell'art 4
comma 49 L 350 del 24.12.2003 mentre la con l'ordinanza Controparte_1
impugnata contestava una violazione diversa rispetto a quanto contestato con il verbale n
8353 del 2 marzo 2018 e precisamente il successivo comma 49 bis del medesimo articolo,
in palese violazione del principio del contraddittorio, mancando la corretta contestazione nel verbale di violazione amministrativa.
Eccepiva la ricorrente che la violazione dell'art 4 comma 49 bis non rientrava nella fattispecie in esame in quanto non vi era stata alcuna violazione del marchio ma unicamente la fallace commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine previsto dal diverso comma 49.
Rilevava poi di aver provveduto a regolarizzare la merce come previsto dal comma 49 e quindi, essendo intervenuta la sanatoria, la sanzione doveva essere annullata.
* Si costituiva la convenuta con comparsa 01.08.2023 contestando integralmente il ricorso attoreo con richiesta di conferma integrale del provvedimento impugnato.
In particolare, in merito alla contestata legittimità della sanzione per violazione del principio del contraddittorio, per mancanza della corretta contestazione del verbale, parte resistente rileva che la ha presentato memorie difensive e partecipato Parte_1
all'audizione fissata dall'Ente convenuto (doc. 4 comparsa). Da entrambi i documenti si rileverebbe la conoscenza dell'illecito contestato da parte della società Parte_1
ovvero dell'art 4 comma 49 bis della legge 350/2003.
Quanto alla sanatoria sul piano amministrativo parte resistente rileva che la stessa vada coordinata con il comma 49 ter dello stesso articolo 4 ovvero dopo che le merci sono state regolarizzate non possono più essere oggetto della confisca obbligatoria prevista dal pagina4 di 7 comma 49 ter poiché diventate idonee alla commercializzazione. Tuttavia, la regolarizzazione non interferirebbe circa la sussistenza dell'illecito amministrativo.
*Alla prima udienza di comparizione parti del 08.09.2023 le parti insistevano come nei propri atti difensivi ed il Giudice fissava l'udienza dell'11.04.2024 per la discussione della causa e la pronuncia della sentenza ex art 429 cpc, udienza poi rinviata al 16.05.2024.
All'udienza del 16.05.2024 le parti discutevano la causa ed il Giudice pronunciava la sentenza.
Osservato
1. Sul merito della causa
Il ricorso proposto da risulta infondato e come tale non può essere Parte_1
accolto per i seguenti motivi.
La presente vertenza ha ad oggetto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione nr. 2022 /332
emessa dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria in data 03/08 2022 (prot. Uscita n.
27731 del 10.08.2022.
Con tale ordinanza è stata contestata la violazione dell'art. 4 comma 49 bis della Legge
350 del 24.12.2003 emessa a seguito del verbale di accertamento n. 2018 /8353 redatto il
02.03.2018 dalla . Organizzazione_2
Parte ricorrente eccepisce che nel verbale di accertamento emesso dall' Org_2
le viene contestata la violazione del comma 49 dell'art. 4 della legge 350 / 2003 mentre,
nella successiva ordinanza opposta, il comma 49 bis, contestando la legittimità della sanzione per violazione del principio del contraddittorio per mancanza della corretta contestazione nel verbale di violazione amministrativa.
L'eccezione non può essere accolta
Infatti, la giurisprudenza in ipotesi di errore nell'indicazione di una norma diversa da quella effettivamente trasgredita si è espressa nel senso che l'avere riportato nel verbale di contestazione un testo di legge diverso da quello violato, non comporta nullità del verbale pagina5 di 7 ove l'interessato sia stato posto in condizione di conoscere adeguatamente il fatto ascrittogli e dunque di esercitare il diritto di difesa (sul punto vedasi Cass. 2201/2008;
8885/2009).
Nel caso di specie è emerso che la ricorrente ha presentato memorie difensive ed è stata ascoltata in audizione e, in entrambi i casi, si evince che la ha compreso Parte_1
che la contestazione di cui si tratta si riferiva al comma 49 bis dell'art. 4 della L.
24.12.2003 e non al comma 49 ed ha dunque esercitato correttamente il suo diritto di difesa.
La condotta punita dal comma 49 bis ovvero l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, corrisponde al caso di specie e risulta correttamente accertata come risulta dal verbale di accertamento dell del 02.03.2018. Org_2
Quanto alla regolarizzazione infine devesi rilevare che la stessa non comporta l'annullamento della sanzione ma che la merce non possa più essere oggetto di confisca obbligatoria prevista dal comma 49 ter in quanto divenuta idonea alla circolazione.
Alla luce di quanto sopra l'ordinanza ingiunzione deve essere confermata.
2. Sulle spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Gli onorari vengono liquidati in 1.700,00 secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche in ragione delle limitate questioni di diritto e di fatto oggetto di causa,
tenendo conto del valore della controversia (Euro 10.000,00), del tipo di procedimento
(procedimento ordinario) dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
***
P.Q.M.
pagina6 di 7 A) RESPINGE l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione n. 2022/332
emessa dalla Controparte_1
B) CONDANNA alla rifusione a favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali liquidandole in Euro 1.700,00 per onorari,
[...]
oltre accessori e quant'altro previsto per legge.
C) Rigetta tutte le altre domande.
La Spezia, 16.05.2024
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
pagina7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele
Giovanni Gaggioli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 la seguente
SENTENZA
nel procedimento NR. 377/ 2023 RG
promosso da: (P IVA ), corrente in Tavernelle (FI), Via Parte_1 P.IVA_1
Caravaggio 69, rappresentata e difesa dall'avv. Iliana Bartoli ) C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore in Pietrasanta, Via Barsanti 44,
(ricorrente)
contro
: , , Camera di Commercio Parte_2 P.IVA_2
Riviere di Liguria con sede in Via Quarda Superiore, n. 16, PEC: Email_1
rappresenta e difesa dal Segretario Generale, dott. Marco Casarino,
(resistente)
***
CONCLUSIONI
*Per parte ricorrente come in ricorso introduttivo: Parte_1
“Che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di La Spezia Voglia:
- nel merito, dichiarare ingiusta ed illegittima l'ordinanza ingiunzione impugnata con
conseguente revoca della medesima per le motivazioni espresse e perché comunque
pagina1 di 7 l'attività commessa dalla è stata sanata così come previsto e consentito dalla Parte_1
legge, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
In ipotesi di rigetto del presente ricorso, confermare minimo edittale e spese compensate.”
*Per parte resistente come in comparsa di Parte_2
costituzione e risposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
1) Disporre la reiezione dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e,
conseguentemente, la conferma del provvedimento impugnato;
2) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice si chiede di
compensare totalmente le spese e competenze di causa, sia in relazione all'oggettiva
complessità normativa, sia in considerazione del fatto che, a fronte di sanzioni i cui introiti
spettano all'Erario - come in questa fattispecie - l'Ente camerale sostiene costi, per risorse
umane e materiali, che non trovano alcuna copertura a carico del bilancio dello Stato”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*Con ricorso ex art 22 L 689/1981 conveniva in giudizio, dinnanzi al Parte_1
Giudice di Pace di La Spezia, la per sentire Controparte_1
dichiarare la illegittimità dell'ordinanza ingiunzione 2022/332 del 3 agosto 2022 e notificata il 10 agosto 2022, con la quale veniva irrogata una sanzione amministrativa di € 10.000,00
oltre diritti di notifica per violazione della Legge 24.12.2003 n.350 art 4 comma 49
contestando la fallace indicazione del marchio del titolare o licenziatario con modalità da indurre il consumatore che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine.
Deduceva la ricorrente che, precedentemente, in data 2 marzo 2018, presso gli Uffici
dell'Area della Spezia veniva infatti contestata alla società Controparte_2 Parte_1
pagina2 di 7 Part a mezzo del verbale prot. 8353 del 02/03/2018 (doc. 2) la violazione dell'art 4 comma
49 della L. 350 del 24.12.2003.
Successivamente alla contestazione la proponeva scritti difensivi Parte_1
affermando la propria estraneità ai fatti contestati chiedendo contestualmente di essere autorizzata alla regolarizzazione mediante l'apposizione della dicitura “prodotto importato”
in luogo di “prodotto riciclato” al fine di sanare sul piano amministrativo, così come previsto dalla norma la cui violazione era stata contestata.
Veniva dunque autorizzata la regolarizzazione della merce sotto vigilanza doganale come da verbale del 16 marzo 2018 (doc 3) con conseguente autorizzazione all'immissione in commercio.
Tuttavia, la ricorrente in data 10 agosto 2022 riceveva la notifica dell'ordinanza ingiunzione dell' Riviere di Liguria Imperia Organizzazione_1
La Spezia Savona n. 2022/332 notificato il 10 agosto 2022 che veniva impugnata davanti al Giudice di Pace della Spezia.
La causa veniva iscritta a ruolo RG 1514/2022, assegnata al Giudice di Pace Dott. Fabio
Curatola e fissata la prima udienza per il giorno 9 dicembre 2022; si costituiva la Camera
di Commercio Riviere di Liguria con comparsa di costituzione, nella quale eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito in favore del Tribunale di
La Spezia e, all'udienza del 9 dicembre 2022, la ricorrente aderiva all'eccezione ed il
Giudice di Pace il quale rimetteva le parti dinnanzi al giudice competente.
La ricorreva dinnanzi al Tribunale di La Spezia per la riassunzione del Parte_1
giudizio già promosso dinnanzi al Giudice di Pace avverso l'ordinanza ingiunzione n.
2022/332 e la causa veniva inscritta al nr. 377/23 RG.
*Quanto ai motivi di opposizione la ricorrente eccepiva la buona fede del suo operato poiché non c'era prova che la avesse impartito ordine alla società estera Parte_1
esportatrice di omettere la dicitura di prodotto importato ed anzi lo scambio di pagina3 di 7 corrispondenza prova esattamente il contrario e cioè che si era è trattato di un mero errore del mittente al quale la era del tutto estranea ed anzi si era per Parte_1
correggere la stampigliatura.
Deduceva poi che il verbale prot. 8353 del 2 marzo 2018 indicava la violazione dell'art 4
comma 49 L 350 del 24.12.2003 mentre la con l'ordinanza Controparte_1
impugnata contestava una violazione diversa rispetto a quanto contestato con il verbale n
8353 del 2 marzo 2018 e precisamente il successivo comma 49 bis del medesimo articolo,
in palese violazione del principio del contraddittorio, mancando la corretta contestazione nel verbale di violazione amministrativa.
Eccepiva la ricorrente che la violazione dell'art 4 comma 49 bis non rientrava nella fattispecie in esame in quanto non vi era stata alcuna violazione del marchio ma unicamente la fallace commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine previsto dal diverso comma 49.
Rilevava poi di aver provveduto a regolarizzare la merce come previsto dal comma 49 e quindi, essendo intervenuta la sanatoria, la sanzione doveva essere annullata.
* Si costituiva la convenuta con comparsa 01.08.2023 contestando integralmente il ricorso attoreo con richiesta di conferma integrale del provvedimento impugnato.
In particolare, in merito alla contestata legittimità della sanzione per violazione del principio del contraddittorio, per mancanza della corretta contestazione del verbale, parte resistente rileva che la ha presentato memorie difensive e partecipato Parte_1
all'audizione fissata dall'Ente convenuto (doc. 4 comparsa). Da entrambi i documenti si rileverebbe la conoscenza dell'illecito contestato da parte della società Parte_1
ovvero dell'art 4 comma 49 bis della legge 350/2003.
Quanto alla sanatoria sul piano amministrativo parte resistente rileva che la stessa vada coordinata con il comma 49 ter dello stesso articolo 4 ovvero dopo che le merci sono state regolarizzate non possono più essere oggetto della confisca obbligatoria prevista dal pagina4 di 7 comma 49 ter poiché diventate idonee alla commercializzazione. Tuttavia, la regolarizzazione non interferirebbe circa la sussistenza dell'illecito amministrativo.
*Alla prima udienza di comparizione parti del 08.09.2023 le parti insistevano come nei propri atti difensivi ed il Giudice fissava l'udienza dell'11.04.2024 per la discussione della causa e la pronuncia della sentenza ex art 429 cpc, udienza poi rinviata al 16.05.2024.
All'udienza del 16.05.2024 le parti discutevano la causa ed il Giudice pronunciava la sentenza.
Osservato
1. Sul merito della causa
Il ricorso proposto da risulta infondato e come tale non può essere Parte_1
accolto per i seguenti motivi.
La presente vertenza ha ad oggetto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione nr. 2022 /332
emessa dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria in data 03/08 2022 (prot. Uscita n.
27731 del 10.08.2022.
Con tale ordinanza è stata contestata la violazione dell'art. 4 comma 49 bis della Legge
350 del 24.12.2003 emessa a seguito del verbale di accertamento n. 2018 /8353 redatto il
02.03.2018 dalla . Organizzazione_2
Parte ricorrente eccepisce che nel verbale di accertamento emesso dall' Org_2
le viene contestata la violazione del comma 49 dell'art. 4 della legge 350 / 2003 mentre,
nella successiva ordinanza opposta, il comma 49 bis, contestando la legittimità della sanzione per violazione del principio del contraddittorio per mancanza della corretta contestazione nel verbale di violazione amministrativa.
L'eccezione non può essere accolta
Infatti, la giurisprudenza in ipotesi di errore nell'indicazione di una norma diversa da quella effettivamente trasgredita si è espressa nel senso che l'avere riportato nel verbale di contestazione un testo di legge diverso da quello violato, non comporta nullità del verbale pagina5 di 7 ove l'interessato sia stato posto in condizione di conoscere adeguatamente il fatto ascrittogli e dunque di esercitare il diritto di difesa (sul punto vedasi Cass. 2201/2008;
8885/2009).
Nel caso di specie è emerso che la ricorrente ha presentato memorie difensive ed è stata ascoltata in audizione e, in entrambi i casi, si evince che la ha compreso Parte_1
che la contestazione di cui si tratta si riferiva al comma 49 bis dell'art. 4 della L.
24.12.2003 e non al comma 49 ed ha dunque esercitato correttamente il suo diritto di difesa.
La condotta punita dal comma 49 bis ovvero l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, corrisponde al caso di specie e risulta correttamente accertata come risulta dal verbale di accertamento dell del 02.03.2018. Org_2
Quanto alla regolarizzazione infine devesi rilevare che la stessa non comporta l'annullamento della sanzione ma che la merce non possa più essere oggetto di confisca obbligatoria prevista dal comma 49 ter in quanto divenuta idonea alla circolazione.
Alla luce di quanto sopra l'ordinanza ingiunzione deve essere confermata.
2. Sulle spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Gli onorari vengono liquidati in 1.700,00 secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche in ragione delle limitate questioni di diritto e di fatto oggetto di causa,
tenendo conto del valore della controversia (Euro 10.000,00), del tipo di procedimento
(procedimento ordinario) dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
***
P.Q.M.
pagina6 di 7 A) RESPINGE l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione n. 2022/332
emessa dalla Controparte_1
B) CONDANNA alla rifusione a favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali liquidandole in Euro 1.700,00 per onorari,
[...]
oltre accessori e quant'altro previsto per legge.
C) Rigetta tutte le altre domande.
La Spezia, 16.05.2024
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
pagina7 di 7