CASS
Ordinanza 11 dicembre 2024
Ordinanza 11 dicembre 2024
Massime • 1
La sentenza è nulla, per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, se deliberata prima del decorso dei termini ex art. 190 c.p.c. anche nel caso in cui, all'udienza fissata per l'esame di istanze istruttorie, la causa sia stata trattenuta in decisione con rinuncia ai predetti termini delle parti presenti, ma in assenza di una parte costituita e non comparsa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 11/12/2024, n. 32016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32016 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7079/2023 R.G. proposto da: PRISMA SPV S.R.L. e da DOVALUE SPA, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore in atti indicati, rappresentate e difese dall’avvocato CARSILLO TEODORO, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale sono domiciliate per legge;
-ricorrenti- contro PI RE, rappresentato e difeso dall’avvocato EL RO, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliato per legge;
-controricorrente- nonché contro SILVER SPV S.R.L., UNICREDIT S.P.A. -intimati- Civile Ord. Sez. 3 Num. 32016 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data pubblicazione: 11/12/2024 2 avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TIVOLI n. 1725/2022 depositata il 15/12/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2024 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI. FATTI DI CAUSA 1. EN IR conveniva in giudizio Unicredit s.p.a., e, per essa, la mandataria DoValue s.p.a, chiedendo dichiararsi l’inesistenza, la nullità o improcedibilità dell’esecuzione promossa nei suoi confronti per omessa notifica del pignoramento immobiliare (essendo stato quest’ultimo notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c. presso indirizzo del tutto diverso da quello di sua residenza). All’uopo faceva presente che: a) in sede di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, aveva proposto querela di falso avverso le attestazioni relative alla notifica effettuata;
b) il giudice dell’esecuzione aveva emesso ordinanza di accoglimento in via cautelare dell’istanza di sospensione, con condanna della creditrice al pagamento delle spese relative alla fase;
c) aveva interesse a proseguire il giudizio nella fase di merito per far accertare la fondatezza dell’opposizione spiegata, stante il vizio della notifica del pignoramento immobiliare. Si costituivano in giudizio Prisma SPV s.r.l. e la mandataria DoValue s.p.a., deducendo di aver acquistato pro soluto il credito di Unicredit s.p.a. nei confronti dello IR, nell’ambito di un’unitaria operazione di cartolarizzazione e che, immediatamente dopo la notifica dell’atto di citazione in riassunzione, la società Prisma aveva depositato atto di rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare, ragion per cui quest’ultima era stata dichiarata estinta. Quanto alle spese, deducevano la validità della notifica del pignoramento, essendo questa avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in luogo che doveva essere la dimora di fatto dello IR, avendo lo stesso lì ritirato a mani proprie un diverso atto notificatogli. Infine, stigmatizzavano come comportamento processuale sanzionabile la circostanza che lo 3 IR aveva notificato l’atto di citazione pur essendo a conoscenza della intervenuta rinuncia alla procedura esecutiva. Nel corso del giudizio intervenivano nello stesso la società Silver SPV s.r.l. e la mandataria Bayview Italia s.r.l., deducendo di aver acquistato pro soluto il credito della società Prisma SPV, alle conclusioni rassegnate dalla quale dichiaravano di aderire. Il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 1725/2022, dichiarava cessata la materia del contendere e, in base al principio della soccombenza virtuale, condannava in solido le parti convenute ed intervenute a rimborsare le spese di lite relative al grado in favore di parte attorea, con distrazione al difensore antistatario. 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli ha proposto ricorso la Prisma SPV s.r.l., e, per essa, quale sua procuratrice speciale, la DoValue s.p.a. (nuova denominazione assunta da Dobank s.p.a.) Ha resistito con controricorso lo IR. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. I Difensori di entrambe le parti hanno presentato memoria a sostegno delle rispettive ragioni. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente articola due motivi. 1.1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia: <<ex art.360, n.4 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 190 c.p.c. 24 cost.>> nella parte in cui il giudice di merito, all’udienza del 6.12.2022, fissata soltanto per lo scrutinio delle eventuali richieste istruttorie e svoltasi nella sua assenza, dopo aver raccolta la disponibilità in tal senso delle sole parti comparse (cioè dello IR e della società Silver SPV S.r.l.), ha trattenuto la causa in decisione e, su rinunzia concorde delle medesime parti, non ha 4 concesso i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per poi emettere dopo nove giorni la impugnata sentenza. Deduce che essa società, pur non comparsa alla citata udienza del 6.12.2022, aveva diritto di svolgere tutte le proprie difese conclusive, in quanto regolarmente costituita in giudizio, e che il suo diritto di difesa era rimasto compresso non tanto dall’assunzione in decisione della causa all’udienza, fissata per diverso adempimento, quanto dalla mancata assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. Anche richiamando principi di diritto affermati da questa Corte (e, in particolare, Cass. n. 36596/2021), si duole che, essendo stata emessa la sentenza a distanza di soli nove giorni dall’assunzione della causa in decisione, essa non aveva potuto svolgere le proprie difese, con conseguente nullità della sentenza impugnata. 1.2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia: <<ex art.360, n.4 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 190 c.p.c. 24 cost.>> nella parte in cui il Tribunale di Tivoli - dopo aver correttamente affermato che: <<il vizio di notificazione dell’atto pignoramento è regola sanato dalla mera proposizione dell’opposizione, a meno che l’opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio ai suoi diritti difesa verificatosi prima egli abbia avuto conoscenza dell’espropriazione forzata oppure la sia radicalmente inesistente per essere stessa totalmente mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei rendere riconoscibile atto qualificabile come>> - ha poi tautologicamente affermato (p. 6) che la nullità della notificazione dell’atto di pignoramento configurerebbe <<…evidente pregiudizio ai diritti di difesa, in quanto la notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. presso indirizzo diverso dalla residenza dell’attore risulta in stretta correlazione con la tardiva conoscenza della procedura esecutiva in corso, in un momento in cui plurimi atti della procedura risultavano già compiuti senza la 5 partecipazione del debitore esecutato. Diversamente da quanto affermato dalle convenute, la nullità della notifica del pignoramento immobiliare non può dunque ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo dell’atto. Dal riconoscimento della nullità, non sanata, della notifica del pignoramento immobiliare discende la soccombenza virtuale delle società convenute e intervenute in virtù di cessione del credito>>. 2. Il primo motivo è fondato. In punto di fatto, risulta che: a) all’udienza del 6.12.2022 (fissata per lo scrutinio delle eventuali istanze istruttorie, che, invero, non vi erano state) il G.I., raccolta la disponibilità in tal senso delle sole parti comparse (IR e Silver SPV S.r.l.), ha trattenuto la causa in decisione e, su rinunzia concorde delle medesime parti comparse (ma non della società ricorrente), non ha assegnato i termini di cui all’art. 190 c.p.c.; b) la sentenza impugnata è stata emessa in data 15.12.2022 e, cioè, a distanza di nove giorni da quando la causa era stata trattenuta in decisione In punto di diritto, le Sezioni Unite, con sentenza n. 36596/2021, risolvendo un contrasto, hanno affermato che (p. 23): <<la parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità medesima per non aver avuto possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero replicare alla comparsa conclusionale avversaria ha alcun onere indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre prospettiva una diversa soluzione del merito controversia;
violazione determinata dall’avere il giudice deciso controversia senza assegnare alle parti i termini deposito delle comparse conclusionali e memorie replica, attendere loro scadenza, comporta sé impedimento frapposto dei difensori svolgere con completezza diritto difesa, quanto principio contraddittorio, ai 6 quale difesa si associa, è riferibile solo all’atto introduttivo giudizio, ma implica contraddittorio realizzino piena effettività durante tutto lo svolgimento processo>>. In motivazione le Sezioni Unite – dopo aver premesso che l’art. 111 secondo comma Cost accoglie, accanto al principio del contraddittorio, “principio cardine” del processo giurisdizionale, di cui il diritto di difesa costituisce “compiuta espressione”; il principio ragionevole durata del processo (e, tramite questo, il principio di economia processuale) – hanno testualmente affermato che: - <<il vizio di notificazione dell’atto pignoramento è regola sanato dalla mera proposizione dell’opposizione, a meno che l’opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio ai suoi diritti difesa verificatosi prima egli abbia avuto conoscenza dell’espropriazione forzata oppure la sia radicalmente inesistente per essere stessa totalmente mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei rendere riconoscibile atto qualificabile come>>; - <<…la sentenza di merito è impugnabile per cassazione non solo dinanzi a casi canonici di nullità testuale per inosservanza di forme (cosa per la quale già depone l’art. 360, n. 4, cod. proc. cìv.), ma anche quando siano stati comunque violati i principi regolatori del giusto processo mediante le specifiche concretizzazioni dell’attività 7 processuale. E quindi anche quando, come nel caso in esame, la sentenza sia stata deliberata prima che le parti abbiano potuto compiutamente esercitare il diritto di difesa secondo le modalità riconosciute nella fase del giudizio. Per l’appunto questo giustifica la scelta del legislatore di connettere la deliberazione della sentenza alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all’art. 190 cod. proc. civ.: la massima valorizzazione dei citati diritti ha indotto a modellare le norme (artt. 190-bis, 275, 281-quinquies e 352 cod. proc. civ.) in coerenza con una garanzia di effettività, da realizzare durante tutto l’arco del processo, così da limitare il dispiegarsi della stessa potestà decisionale. Di talché la pronuncia che sia deliberata in data antecedente a quella fissata dalla scadenza dei ripetuti termini è da ritenere nuila in sé e per, sé, in quanto assunta in mancanza del potere all’uopo conferito secondo la disciplina di legge>>. Il principio affermato dalla Sezioni Unite è stato successivamente concordemente seguito dalla successiva giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici (cfr., in particolare, Cass. nn. 34861/2022, 838/2023, 2067/2023, 6795/2023, 11711/2023, 28302/2023, 4667/2024, 5196/2024; 23056/2024). In particolare, per quanto qui rileva, Cass n. 34861/2022 ha precisato che: <<la parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità medesima per non aver avuto possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero replicare alla comparsa conclusionale avversaria ha alcun onere indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre prospettiva una diversa soluzione del merito controversia;
violazione determinata dall’avere il giudice deciso controversia senza assegnare alle parti i termini deposito delle comparse conclusionali e memorie replica, attendere loro scadenza, comporta sé impedimento frapposto dei difensori svolgere con completezza diritto difesa, quanto principio contraddittorio, ai 6 quale difesa si associa, è riferibile solo all’atto introduttivo giudizio, ma implica contraddittorio realizzino piena effettività durante tutto lo svolgimento processo>> Ed è evidente che la parte non comparsa non può vedersi conculcato il diritto di ottenere quei termini e che da essi non può prescindersi, viepiù quando nell’udienza, il rinvio alla quale non era 8 stato disposto il trattenimento in decisione, una delle parti costituite non sia comparsa. Di tale principio di diritto non ha tenuto conto il giudice del merito della impugnata sentenza che, così operando, è incorso nel vizio denunciato. 3. Il secondo motivo resta assorbito. 4. Per le ragioni che precedono, evidentemente assorbita ogni altra questione, siccome relativa al merito della controversia e condizionata dalla sua riconsiderazione alla stregua di tutte le domande ed eccezioni pretermesse, deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata: con rinvio al Tribunale di Tivoli, nella persona di altro Magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte: - accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo;
e, per l’effetto: - cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e - rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Tivoli, nella persona di altro Magistrato, perché, ritenuto tempestivo l’appello, proceda all’assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. Così deciso in Roma, in data 25 novembre 2024, nella camera di
-ricorrenti- contro PI RE, rappresentato e difeso dall’avvocato EL RO, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliato per legge;
-controricorrente- nonché contro SILVER SPV S.R.L., UNICREDIT S.P.A. -intimati- Civile Ord. Sez. 3 Num. 32016 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data pubblicazione: 11/12/2024 2 avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TIVOLI n. 1725/2022 depositata il 15/12/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2024 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI. FATTI DI CAUSA 1. EN IR conveniva in giudizio Unicredit s.p.a., e, per essa, la mandataria DoValue s.p.a, chiedendo dichiararsi l’inesistenza, la nullità o improcedibilità dell’esecuzione promossa nei suoi confronti per omessa notifica del pignoramento immobiliare (essendo stato quest’ultimo notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c. presso indirizzo del tutto diverso da quello di sua residenza). All’uopo faceva presente che: a) in sede di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, aveva proposto querela di falso avverso le attestazioni relative alla notifica effettuata;
b) il giudice dell’esecuzione aveva emesso ordinanza di accoglimento in via cautelare dell’istanza di sospensione, con condanna della creditrice al pagamento delle spese relative alla fase;
c) aveva interesse a proseguire il giudizio nella fase di merito per far accertare la fondatezza dell’opposizione spiegata, stante il vizio della notifica del pignoramento immobiliare. Si costituivano in giudizio Prisma SPV s.r.l. e la mandataria DoValue s.p.a., deducendo di aver acquistato pro soluto il credito di Unicredit s.p.a. nei confronti dello IR, nell’ambito di un’unitaria operazione di cartolarizzazione e che, immediatamente dopo la notifica dell’atto di citazione in riassunzione, la società Prisma aveva depositato atto di rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare, ragion per cui quest’ultima era stata dichiarata estinta. Quanto alle spese, deducevano la validità della notifica del pignoramento, essendo questa avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in luogo che doveva essere la dimora di fatto dello IR, avendo lo stesso lì ritirato a mani proprie un diverso atto notificatogli. Infine, stigmatizzavano come comportamento processuale sanzionabile la circostanza che lo 3 IR aveva notificato l’atto di citazione pur essendo a conoscenza della intervenuta rinuncia alla procedura esecutiva. Nel corso del giudizio intervenivano nello stesso la società Silver SPV s.r.l. e la mandataria Bayview Italia s.r.l., deducendo di aver acquistato pro soluto il credito della società Prisma SPV, alle conclusioni rassegnate dalla quale dichiaravano di aderire. Il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 1725/2022, dichiarava cessata la materia del contendere e, in base al principio della soccombenza virtuale, condannava in solido le parti convenute ed intervenute a rimborsare le spese di lite relative al grado in favore di parte attorea, con distrazione al difensore antistatario. 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli ha proposto ricorso la Prisma SPV s.r.l., e, per essa, quale sua procuratrice speciale, la DoValue s.p.a. (nuova denominazione assunta da Dobank s.p.a.) Ha resistito con controricorso lo IR. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. I Difensori di entrambe le parti hanno presentato memoria a sostegno delle rispettive ragioni. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente articola due motivi. 1.1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia: <<ex art.360, n.4 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 190 c.p.c. 24 cost.>> nella parte in cui il giudice di merito, all’udienza del 6.12.2022, fissata soltanto per lo scrutinio delle eventuali richieste istruttorie e svoltasi nella sua assenza, dopo aver raccolta la disponibilità in tal senso delle sole parti comparse (cioè dello IR e della società Silver SPV S.r.l.), ha trattenuto la causa in decisione e, su rinunzia concorde delle medesime parti, non ha 4 concesso i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per poi emettere dopo nove giorni la impugnata sentenza. Deduce che essa società, pur non comparsa alla citata udienza del 6.12.2022, aveva diritto di svolgere tutte le proprie difese conclusive, in quanto regolarmente costituita in giudizio, e che il suo diritto di difesa era rimasto compresso non tanto dall’assunzione in decisione della causa all’udienza, fissata per diverso adempimento, quanto dalla mancata assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. Anche richiamando principi di diritto affermati da questa Corte (e, in particolare, Cass. n. 36596/2021), si duole che, essendo stata emessa la sentenza a distanza di soli nove giorni dall’assunzione della causa in decisione, essa non aveva potuto svolgere le proprie difese, con conseguente nullità della sentenza impugnata. 1.2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia: <<ex art.360, n.4 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 190 c.p.c. 24 cost.>> nella parte in cui il Tribunale di Tivoli - dopo aver correttamente affermato che: <<il vizio di notificazione dell’atto pignoramento è regola sanato dalla mera proposizione dell’opposizione, a meno che l’opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio ai suoi diritti difesa verificatosi prima egli abbia avuto conoscenza dell’espropriazione forzata oppure la sia radicalmente inesistente per essere stessa totalmente mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei rendere riconoscibile atto qualificabile come>> - ha poi tautologicamente affermato (p. 6) che la nullità della notificazione dell’atto di pignoramento configurerebbe <<…evidente pregiudizio ai diritti di difesa, in quanto la notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. presso indirizzo diverso dalla residenza dell’attore risulta in stretta correlazione con la tardiva conoscenza della procedura esecutiva in corso, in un momento in cui plurimi atti della procedura risultavano già compiuti senza la 5 partecipazione del debitore esecutato. Diversamente da quanto affermato dalle convenute, la nullità della notifica del pignoramento immobiliare non può dunque ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo dell’atto. Dal riconoscimento della nullità, non sanata, della notifica del pignoramento immobiliare discende la soccombenza virtuale delle società convenute e intervenute in virtù di cessione del credito>>. 2. Il primo motivo è fondato. In punto di fatto, risulta che: a) all’udienza del 6.12.2022 (fissata per lo scrutinio delle eventuali istanze istruttorie, che, invero, non vi erano state) il G.I., raccolta la disponibilità in tal senso delle sole parti comparse (IR e Silver SPV S.r.l.), ha trattenuto la causa in decisione e, su rinunzia concorde delle medesime parti comparse (ma non della società ricorrente), non ha assegnato i termini di cui all’art. 190 c.p.c.; b) la sentenza impugnata è stata emessa in data 15.12.2022 e, cioè, a distanza di nove giorni da quando la causa era stata trattenuta in decisione In punto di diritto, le Sezioni Unite, con sentenza n. 36596/2021, risolvendo un contrasto, hanno affermato che (p. 23): <<la parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità medesima per non aver avuto possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero replicare alla comparsa conclusionale avversaria ha alcun onere indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre prospettiva una diversa soluzione del merito controversia;
violazione determinata dall’avere il giudice deciso controversia senza assegnare alle parti i termini deposito delle comparse conclusionali e memorie replica, attendere loro scadenza, comporta sé impedimento frapposto dei difensori svolgere con completezza diritto difesa, quanto principio contraddittorio, ai 6 quale difesa si associa, è riferibile solo all’atto introduttivo giudizio, ma implica contraddittorio realizzino piena effettività durante tutto lo svolgimento processo>>. In motivazione le Sezioni Unite – dopo aver premesso che l’art. 111 secondo comma Cost accoglie, accanto al principio del contraddittorio, “principio cardine” del processo giurisdizionale, di cui il diritto di difesa costituisce “compiuta espressione”; il principio ragionevole durata del processo (e, tramite questo, il principio di economia processuale) – hanno testualmente affermato che: - <<il vizio di notificazione dell’atto pignoramento è regola sanato dalla mera proposizione dell’opposizione, a meno che l’opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio ai suoi diritti difesa verificatosi prima egli abbia avuto conoscenza dell’espropriazione forzata oppure la sia radicalmente inesistente per essere stessa totalmente mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei rendere riconoscibile atto qualificabile come>>; - <<…la sentenza di merito è impugnabile per cassazione non solo dinanzi a casi canonici di nullità testuale per inosservanza di forme (cosa per la quale già depone l’art. 360, n. 4, cod. proc. cìv.), ma anche quando siano stati comunque violati i principi regolatori del giusto processo mediante le specifiche concretizzazioni dell’attività 7 processuale. E quindi anche quando, come nel caso in esame, la sentenza sia stata deliberata prima che le parti abbiano potuto compiutamente esercitare il diritto di difesa secondo le modalità riconosciute nella fase del giudizio. Per l’appunto questo giustifica la scelta del legislatore di connettere la deliberazione della sentenza alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all’art. 190 cod. proc. civ.: la massima valorizzazione dei citati diritti ha indotto a modellare le norme (artt. 190-bis, 275, 281-quinquies e 352 cod. proc. civ.) in coerenza con una garanzia di effettività, da realizzare durante tutto l’arco del processo, così da limitare il dispiegarsi della stessa potestà decisionale. Di talché la pronuncia che sia deliberata in data antecedente a quella fissata dalla scadenza dei ripetuti termini è da ritenere nuila in sé e per, sé, in quanto assunta in mancanza del potere all’uopo conferito secondo la disciplina di legge>>. Il principio affermato dalla Sezioni Unite è stato successivamente concordemente seguito dalla successiva giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici (cfr., in particolare, Cass. nn. 34861/2022, 838/2023, 2067/2023, 6795/2023, 11711/2023, 28302/2023, 4667/2024, 5196/2024; 23056/2024). In particolare, per quanto qui rileva, Cass n. 34861/2022 ha precisato che: <<la parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità medesima per non aver avuto possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero replicare alla comparsa conclusionale avversaria ha alcun onere indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre prospettiva una diversa soluzione del merito controversia;
violazione determinata dall’avere il giudice deciso controversia senza assegnare alle parti i termini deposito delle comparse conclusionali e memorie replica, attendere loro scadenza, comporta sé impedimento frapposto dei difensori svolgere con completezza diritto difesa, quanto principio contraddittorio, ai 6 quale difesa si associa, è riferibile solo all’atto introduttivo giudizio, ma implica contraddittorio realizzino piena effettività durante tutto lo svolgimento processo>> Ed è evidente che la parte non comparsa non può vedersi conculcato il diritto di ottenere quei termini e che da essi non può prescindersi, viepiù quando nell’udienza, il rinvio alla quale non era 8 stato disposto il trattenimento in decisione, una delle parti costituite non sia comparsa. Di tale principio di diritto non ha tenuto conto il giudice del merito della impugnata sentenza che, così operando, è incorso nel vizio denunciato. 3. Il secondo motivo resta assorbito. 4. Per le ragioni che precedono, evidentemente assorbita ogni altra questione, siccome relativa al merito della controversia e condizionata dalla sua riconsiderazione alla stregua di tutte le domande ed eccezioni pretermesse, deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata: con rinvio al Tribunale di Tivoli, nella persona di altro Magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte: - accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo;
e, per l’effetto: - cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e - rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Tivoli, nella persona di altro Magistrato, perché, ritenuto tempestivo l’appello, proceda all’assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. Così deciso in Roma, in data 25 novembre 2024, nella camera di