Cass. civ., sez. III, ordinanza 11/12/2024, n. 32016
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Ordinanza 11 dicembre 2024

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 25 novembre 2024. Le parti in causa erano una società di cartolarizzazione e un debitore, il quale contestava la validità della notifica di un pignoramento immobiliare, sostenendo che fosse avvenuta presso un indirizzo errato. La società ricorrente, invece, sosteneva la legittimità della notifica e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato cessata la materia del contendere.

Il giudice ha accolto il primo motivo di ricorso, evidenziando che il Tribunale di Tivoli aveva violato il diritto di difesa della parte ricorrente non concedendo i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusive, nonostante la parte fosse regolarmente costituita. La Corte ha richiamato principi giurisprudenziali consolidati, affermando che la decisione presa senza garantire il contraddittorio e il diritto di difesa comporta la nullità della sentenza. Pertanto, la Corte ha annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Tivoli per un nuovo esame, ordinando l'assegnazione dei termini per le difese.

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La sentenza è nulla, per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, se deliberata prima del decorso dei termini ex art. 190 c.p.c. anche nel caso in cui, all'udienza fissata per l'esame di istanze istruttorie, la causa sia stata trattenuta in decisione con rinuncia ai predetti termini delle parti presenti, ma in assenza di una parte costituita e non comparsa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 11/12/2024, n. 32016
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32016
    Data del deposito : 11 dicembre 2024

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