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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/11/2025, n. 3254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3254 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1409/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Sezione Commerciale
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Annafrancesca Capone, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1409/2025 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1 medesimo;
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
Resistente contumace
OGGETTO: ricorso in opposizione a decreto di liquidazione spese di giustizia
CONCLUSIONI delle parti: come da verbale d'udienza del 17.6.2025
Svolgimento del processo
1. Con decreto del 5.2.2025, notificato nella stessa data, il GIP del Tribunale di Lecce ha rigettato l'istanza di liquidazione proposta dal ricorrente per l'attività difensiva prestata nel procedimento di appello de libertate ex art. 310 c.p.p. recante n. 319/2023 R.M.C.P. promosso dinanzi al
Tribunale di Lecce - Sezione Riesame nell'interesse del proprio assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 190/2023 Mod. 27 GIP del 07.07.2023, “essendo già compreso nel decreto di liquidazione del 12.07.2024”.
2. L'avv. , proponendo la presente opposizione, a sostegno delle proprie pretese, ha Parte_1 dedotto di aver difeso il proprio assistito sia nelle fasi delle indagini preliminari del pagina 1 di 4 procedimento n. 7023/2022 R.G.N.R. e n. 7633/2022 R.G. GIP, sia nella fase incidentale de libertate ex art. 310 c.p.p. dinanzi al Tribunale di Lecce - Sezione Riesame nell'ambito del procedimento n. 319/2023 R.M.C.P.; di aver presentato al GIP del Tribunale di Lecce, quale giudice della fase del processo principale, in data 13.09.2023, due separate istanze per la liquidazione dei relativi compensi tramite la piattaforma SIAMM con protocollo rispettivamente n. IW3957276 e n. IW3962007; che il GIP, con decreto del 12.07.2024, ha liquidato il solo compenso richiesto con la prima istanza (prot. n. IW3957276), omettendo di pronunciarsi sulla seconda istanza (prot. n. IW39620079), che, veniva rifiutata dal sistema, in quanto riunita a quella con prot. n. W3957276; che con istanza depositata in data 13.09.2024, ha reiterato la richiesta di liquidazione del compenso spettante anche per la fase incidentale de libertate ex art. 310 c.p.p. svoltasi dinanzi al Tribunale di Lecce - Sezione Riesame, che il GIP aveva rigettato con la suddetta motivazione. Ha eccepito che in nessuna parte del decreto di liquidazione impugnato vi sia riferimento alla fase dell'appello de libertate e ha quindi concluso chiedendo al
Tribunale di voler “in accoglimento dell'opposizione e in riforma del decreto opposto, liquidare in favore del sottoscritto la somma di € 2.208,00, oltre 15% per spese generali, cap e iva come per legge, ovvero quella diversa ritenuta di giustizia”, quale compenso spettante per l'attività defensionale prestata nel procedimento incidentale de libertate ex art. 310 c.p.p. svoltosi dinanzi al Tribunale di Lecce - Sezione Riesame, contraddistinto con il n. 319/2023 R.M.C.P., con vittoria di spese e compensi di lite.
2. Non si è costituito il . Controparte_1
Motivi della decisione
Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica, va dichiarata la contumacia del
[...]
. Controparte_1
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
1.-Va premesso che l'art. 83 del TUSG (D.P.R. 115/202), al comma 2, dispone che “La liquidazione (delle spese e dell'onorario spettanti al difensore) è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico”. Dalla documentazione offerta in produzione dal ricorrente è emerso che l'avv. ha Parte_1 correttamente seguito l'iter previsto per la liquidazione dei compensi professionali ed ha proposto separate istanze, tanto per la fase delle indagini preliminari, quanto per la fase cautelare dell'appello de libertate (poi riunite). Sempre dalla documentazione prodotta, risulta che con il provvedimento di rigetto della reiterata istanza di liquidazione per la fase cautelare
(del 5.2.2025, reso in calce all'istanza), il giudice abbia motivato la propria decisione per aver pagina 2 di 4 già compreso nel decreto di liquidazione n. 577/23 CC del 12.7.2024, depositato in cancelleria il
16.7.2024, relativo alle competenze per l'attività prestata nella fase delle indagini preliminari, quelle per la richiesta fase. Tuttavia, esaminando tale ultimo provvedimento, tale assunto è smentito: si legge infatti in esso, alla pag. 2, che l'attività considerata per la liquidazione da esso portata è consistita in: indagini preliminari, interrogatorio di garanzia in carcere, vari atti istruttori ed istanze.
È dunque evidente che nulla è stato disposto rispetto alla fase dell'appello de libertate, circostanza confermata dall'assenza della relativa spunta nella sezione del decreto di liquidazione recante l'espresso riferimento all' “aumento per il subprocedimento cautelare”
(cfr. pag. 2 del richiamato decreto 577/23).
2.- E' noto che per l'attività prestata dal difensore d'ufficio la liquidazione dei compensi e degli onorari deve essere effettuata applicando i parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento della prestazione difensiva ai sensi dell'art. 12 D.M. n. 55/2014, e avuto riguardo al criterio di determinazione dettato dall'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, “osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto “della natura dell'impegno professionale profuso e dell'attività espletata, della complessità e gravità del processo, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate e degli esiti del giudizio, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Considerato pertanto che, per la fase cautelare, è stata richiesta la liquidazione per le attività di studio, introduttiva e decisionale (rientranti in quest'ultima, ai sensi dell'art. 12, co. 4, DM
55/2014, le difese orali o scritte), e in applicazione di quanto sopra, letta l'istanza di liquidazione presentata dall'opponente appare corretto riconoscere allo stesso le somme seguenti, ovvero:
Tribunale in composizione collegiale
Compenso per la fase di studio della controversia, già ridotto di un terzo (ex. Art. 106 bis D.P.R.
115/2002) € 315,33;
Compenso per la fase introduttiva, già ridotta di un terzo: € 504,00;
Compenso per la fase decisionale, già ridotta di un terzo: € 945,33 per un totale di € 1.764,66
In definitiva all'Avv. può essere riconosciuta la liquidazione della somma di € Parte_1
1.764,66,00, oltre 15% spese generali, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. pagina 3 di 4 3.- Le spese del presente procedimento, liquidate sulla scorta dei parametri previsti dal D.M. n.
55/2014 seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del , Controparte_1 trattandosi di contenzioso che il legale ha dovuto instaurare per il recupero di quanto allo stesso dovuto.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Lecce, sezione commerciale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
- accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, liquida in favore Avv. Parte_1
l'importo di € 1.764,66, oltre 15% spese generali, iva, cpa come per legge, e pone la predetta somma a carico dell'Erario;
- condanna il al pagamento delle spese e competenze di lite in favore Controparte_1
Avv. , che si liquidano in € 125,00 per esborsi ed € 852,00 per onorario di Parte_1 avvocato oltre 15% spese generali, cpa e iva come per legge.
Lecce 14.11.2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Sezione Commerciale
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Annafrancesca Capone, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1409/2025 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1 medesimo;
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
Resistente contumace
OGGETTO: ricorso in opposizione a decreto di liquidazione spese di giustizia
CONCLUSIONI delle parti: come da verbale d'udienza del 17.6.2025
Svolgimento del processo
1. Con decreto del 5.2.2025, notificato nella stessa data, il GIP del Tribunale di Lecce ha rigettato l'istanza di liquidazione proposta dal ricorrente per l'attività difensiva prestata nel procedimento di appello de libertate ex art. 310 c.p.p. recante n. 319/2023 R.M.C.P. promosso dinanzi al
Tribunale di Lecce - Sezione Riesame nell'interesse del proprio assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 190/2023 Mod. 27 GIP del 07.07.2023, “essendo già compreso nel decreto di liquidazione del 12.07.2024”.
2. L'avv. , proponendo la presente opposizione, a sostegno delle proprie pretese, ha Parte_1 dedotto di aver difeso il proprio assistito sia nelle fasi delle indagini preliminari del pagina 1 di 4 procedimento n. 7023/2022 R.G.N.R. e n. 7633/2022 R.G. GIP, sia nella fase incidentale de libertate ex art. 310 c.p.p. dinanzi al Tribunale di Lecce - Sezione Riesame nell'ambito del procedimento n. 319/2023 R.M.C.P.; di aver presentato al GIP del Tribunale di Lecce, quale giudice della fase del processo principale, in data 13.09.2023, due separate istanze per la liquidazione dei relativi compensi tramite la piattaforma SIAMM con protocollo rispettivamente n. IW3957276 e n. IW3962007; che il GIP, con decreto del 12.07.2024, ha liquidato il solo compenso richiesto con la prima istanza (prot. n. IW3957276), omettendo di pronunciarsi sulla seconda istanza (prot. n. IW39620079), che, veniva rifiutata dal sistema, in quanto riunita a quella con prot. n. W3957276; che con istanza depositata in data 13.09.2024, ha reiterato la richiesta di liquidazione del compenso spettante anche per la fase incidentale de libertate ex art. 310 c.p.p. svoltasi dinanzi al Tribunale di Lecce - Sezione Riesame, che il GIP aveva rigettato con la suddetta motivazione. Ha eccepito che in nessuna parte del decreto di liquidazione impugnato vi sia riferimento alla fase dell'appello de libertate e ha quindi concluso chiedendo al
Tribunale di voler “in accoglimento dell'opposizione e in riforma del decreto opposto, liquidare in favore del sottoscritto la somma di € 2.208,00, oltre 15% per spese generali, cap e iva come per legge, ovvero quella diversa ritenuta di giustizia”, quale compenso spettante per l'attività defensionale prestata nel procedimento incidentale de libertate ex art. 310 c.p.p. svoltosi dinanzi al Tribunale di Lecce - Sezione Riesame, contraddistinto con il n. 319/2023 R.M.C.P., con vittoria di spese e compensi di lite.
2. Non si è costituito il . Controparte_1
Motivi della decisione
Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica, va dichiarata la contumacia del
[...]
. Controparte_1
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
1.-Va premesso che l'art. 83 del TUSG (D.P.R. 115/202), al comma 2, dispone che “La liquidazione (delle spese e dell'onorario spettanti al difensore) è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico”. Dalla documentazione offerta in produzione dal ricorrente è emerso che l'avv. ha Parte_1 correttamente seguito l'iter previsto per la liquidazione dei compensi professionali ed ha proposto separate istanze, tanto per la fase delle indagini preliminari, quanto per la fase cautelare dell'appello de libertate (poi riunite). Sempre dalla documentazione prodotta, risulta che con il provvedimento di rigetto della reiterata istanza di liquidazione per la fase cautelare
(del 5.2.2025, reso in calce all'istanza), il giudice abbia motivato la propria decisione per aver pagina 2 di 4 già compreso nel decreto di liquidazione n. 577/23 CC del 12.7.2024, depositato in cancelleria il
16.7.2024, relativo alle competenze per l'attività prestata nella fase delle indagini preliminari, quelle per la richiesta fase. Tuttavia, esaminando tale ultimo provvedimento, tale assunto è smentito: si legge infatti in esso, alla pag. 2, che l'attività considerata per la liquidazione da esso portata è consistita in: indagini preliminari, interrogatorio di garanzia in carcere, vari atti istruttori ed istanze.
È dunque evidente che nulla è stato disposto rispetto alla fase dell'appello de libertate, circostanza confermata dall'assenza della relativa spunta nella sezione del decreto di liquidazione recante l'espresso riferimento all' “aumento per il subprocedimento cautelare”
(cfr. pag. 2 del richiamato decreto 577/23).
2.- E' noto che per l'attività prestata dal difensore d'ufficio la liquidazione dei compensi e degli onorari deve essere effettuata applicando i parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento della prestazione difensiva ai sensi dell'art. 12 D.M. n. 55/2014, e avuto riguardo al criterio di determinazione dettato dall'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, “osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto “della natura dell'impegno professionale profuso e dell'attività espletata, della complessità e gravità del processo, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate e degli esiti del giudizio, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Considerato pertanto che, per la fase cautelare, è stata richiesta la liquidazione per le attività di studio, introduttiva e decisionale (rientranti in quest'ultima, ai sensi dell'art. 12, co. 4, DM
55/2014, le difese orali o scritte), e in applicazione di quanto sopra, letta l'istanza di liquidazione presentata dall'opponente appare corretto riconoscere allo stesso le somme seguenti, ovvero:
Tribunale in composizione collegiale
Compenso per la fase di studio della controversia, già ridotto di un terzo (ex. Art. 106 bis D.P.R.
115/2002) € 315,33;
Compenso per la fase introduttiva, già ridotta di un terzo: € 504,00;
Compenso per la fase decisionale, già ridotta di un terzo: € 945,33 per un totale di € 1.764,66
In definitiva all'Avv. può essere riconosciuta la liquidazione della somma di € Parte_1
1.764,66,00, oltre 15% spese generali, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. pagina 3 di 4 3.- Le spese del presente procedimento, liquidate sulla scorta dei parametri previsti dal D.M. n.
55/2014 seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del , Controparte_1 trattandosi di contenzioso che il legale ha dovuto instaurare per il recupero di quanto allo stesso dovuto.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Lecce, sezione commerciale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
- accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, liquida in favore Avv. Parte_1
l'importo di € 1.764,66, oltre 15% spese generali, iva, cpa come per legge, e pone la predetta somma a carico dell'Erario;
- condanna il al pagamento delle spese e competenze di lite in favore Controparte_1
Avv. , che si liquidano in € 125,00 per esborsi ed € 852,00 per onorario di Parte_1 avvocato oltre 15% spese generali, cpa e iva come per legge.
Lecce 14.11.2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Annafrancesca Capone
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