Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1537.
(Vendita a misura).
Quando un determinato immobile e' venduto con l'indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unita' di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell'immobile e' inferiore a quella indicata nel contratto.
Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facolta' di recedere dal contratto qualora l'eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata.
(Vendita a misura).
Quando un determinato immobile e' venduto con l'indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unita' di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell'immobile e' inferiore a quella indicata nel contratto.
Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facolta' di recedere dal contratto qualora l'eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata.
Commentari • 26
- 1. Cassazione civile n. 15691/2006https://www.brocardi.it/ · 192.43782
[…] in forza sia del significato letterale dei termini adoperati dagli artt. 1541 c.c. e 178, disp. att. c.c., diversi da quelli impiegati per il contratto preliminare, sia dal fatto che solo con il contratto definitivo può verificarsi quella lesione patrimoniale che giustifica le azioni di cui agli artt. 1537 e seguenti c.c.
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Giurisprudenza • 140
- 1. Trib. Roma, sentenza 27/04/2025, n. 6244Provvedimento: […] 11458/2018), osserva il Giudice che, anche a voler per mera ipotesi ritenere non fondata l'eccezione di giudicato e quindi distinte le due domande (quella ex art. 1537 c.c. oggetto del precedente giudizio, conclusosi in Cassazione, e questa ex art. 1538 c.c., […] ricavabile anche dalla stessa impostazione dell'attrice a margine della questione della sollevata eccezione di giudicato (cfr. da ultimo, comparsa conclusionale di parte attrice: “… l'eccezione avversaria non ha alcun fondamento, in quanto il precedente giudizio ebbe ad oggetto una domanda totalmente differente, fondata sull'art. 1537 del codice civile, che disciplina la vendita “a misura”, mentre l'attuale domandaLeggi di più...
- art. 1541 c.c.·
- prescrizione estintiva·
- giudicato·
- rinuncia tacita eccezione prescrizione·
- dies a quo prescrizione·
- art. 1538 c.c.·
- supplemento prezzo vendita·
- vendita a corpo·
- art. 2935 c.c.·
- vendita a misura