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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/05/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1622/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1622/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASTELLARI ANNA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA CARLO FORNASARI 16 48014 CASTEL BOLOGNESE presso il difensore avv. CASTELLARI ANNA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHI PATRIZIA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA CARLO FORNASARI 16 48014 CASTEL BOLOGNESE presso il difensore avv. MARCHI PATRIZIA
RICORRENTI
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , elettivamente Controparte_2 Controparte_2 domiciliato in VIA GHIRARDACCI N. 1 BOLOGNA presso il difensore avv. MENGOZZI BEATRICE
AUSILIARIO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 08.02.2024;
pagina 1 di 2 rilevato che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Medicina (BO), il 22.06.2019, con atto regolarmente iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 11, Parte II, Serie A, Anno 2019; rilevato, altresì, che dalla loro non sono nati figli;
vista la sentenza di separazione con trasferimento immobiliare n. 281/2024 del 08.07.2024; rilevato che le parti hanno depositato note scritte, nei termini concessi, in vista dell'udienza del
28.02.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc, note che si intendono in questa sede interamente richiamate;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al
Presidente del Tribunale (08.07.2024) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del PM;
visto l'art. 473bis.51 cpc;
PQM
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(nata a [...] il [...]) Parte_1
e
(nato a [...] il [...]) CP_1
Unitisi in matrimonio a concordatario a Medicina (BO), il 22.06.2019, con atto regolarmente iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 11, Parte II, Serie A, Anno 2019; ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Medicina di procedere all'annotazione della presente sentenza
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 16.04.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1622/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASTELLARI ANNA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA CARLO FORNASARI 16 48014 CASTEL BOLOGNESE presso il difensore avv. CASTELLARI ANNA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHI PATRIZIA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA CARLO FORNASARI 16 48014 CASTEL BOLOGNESE presso il difensore avv. MARCHI PATRIZIA
RICORRENTI
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , elettivamente Controparte_2 Controparte_2 domiciliato in VIA GHIRARDACCI N. 1 BOLOGNA presso il difensore avv. MENGOZZI BEATRICE
AUSILIARIO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 08.02.2024;
pagina 1 di 2 rilevato che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Medicina (BO), il 22.06.2019, con atto regolarmente iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 11, Parte II, Serie A, Anno 2019; rilevato, altresì, che dalla loro non sono nati figli;
vista la sentenza di separazione con trasferimento immobiliare n. 281/2024 del 08.07.2024; rilevato che le parti hanno depositato note scritte, nei termini concessi, in vista dell'udienza del
28.02.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc, note che si intendono in questa sede interamente richiamate;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al
Presidente del Tribunale (08.07.2024) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del PM;
visto l'art. 473bis.51 cpc;
PQM
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(nata a [...] il [...]) Parte_1
e
(nato a [...] il [...]) CP_1
Unitisi in matrimonio a concordatario a Medicina (BO), il 22.06.2019, con atto regolarmente iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 11, Parte II, Serie A, Anno 2019; ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Medicina di procedere all'annotazione della presente sentenza
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 16.04.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 2 di 2