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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/04/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1705/2022 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], Parte_1
c.f. ; elettivamente domiciliato in VIA CUNEO n. 3, C.F._1
CARLENTINI, presso lo studio dell'avv. FABIOLA FUCCIO, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. KATIA GLORIA (c.f.
) C.F._2 ricorrente
contro
Controparte_1
, C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore; elettivamente domiciliata in VIA A. DA MESSINA n. 20,
, presso lo studio dell'avv. ALESSANDRO BOSCARINO (c.f. CP_1
. che la rappr. e dif. per procura in atti C.F._3
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita
1 può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023.
Con il ricorso introduttivo, depositato in data 12 luglio 2022, ha affermato: di essere dipendente a tempo Parte_1 indeterminato dell' con la qualifica di Dirigente Biologo - Controparte_1
Microbiologia e Virologia - presso l'U.O.C. di Patologia clinica del P.O.
“Umberto I” di;
che con nota prot. n. 153 del 30/5/2018 il CP_1
Dirigente del Servizio di Medicina Trasfusionale di Lentini, dott. Per_1 manifestata la necessità che il ricorrente continuasse a svolgere il ruolo di
Responsabile della Qualità al fine di «in seguito alle scadenze annuali, qualificare tutte le apparecchiature avvalendosi di personale che ha acquisito competenze nel ruolo», ha chiesto di essere autorizzato al relativo straordinario con un impegno orario di 15 ore mensili;
che la suddetta nota, acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario del P.O. di Lentini, Co veniva riscontrata dal Direttore dell'U.O.C. Patologia clinica del P.O.
“Umberto I” di con nota prot. n. 2227 dell'1/6/2018 il quale, CP_1 previo parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale dell'
[...]
, ha autorizzato lo svolgimento del chiesto straordinario «purché CP_1
l'attività di responsabile della qualità non interferisca minimamente con le turnazioni e l'orario completo all'interno dell Parte_2
…»; che il ricorrente ha effettuato lavoro straordinario per un totale di n.
[...]
111,15 ore di cui n. 26,92 ore nell'anno 2018 e n. 84,23 ore nell'anno 2019; che dopo aver corrisposto il trattamento economico relativo allo straordinario dei mesi di giugno e luglio 2018 l'Amministrazione resistente ha cessato ogni pagamento ed ha proceduto al recupero delle somme già versate senza assegnare in alternativa giorni di riposo compensativo ed ha trattenuto la somma di € 191,06 relativa al mese di agosto 2018, pur non essendo mai stata corrisposta non rientrando tra le mensilità in cui il ricorrente aveva svolto attività lavorativa;
che con nota pec del 17/8/2021 il ricorrente ha diffidato l' convenuta «a riconoscere e liquidare allo CP_1 stesso la retribuzione per il lavoro straordinario svolto oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dalla scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo»; che con nota prot. 3848 del 2/9/2021 l'Amministrazione, pur non negando lo svolgimento dello straordinario indicato, ha rigettato la
2 richiesta di pagamento sul presupposto che «… nulla è dovuto per la semplice eccedenza oraria, non prevista per il Dirigenti, atteso che il suo lavoro viene valutato per obiettivi e non per ore lavorate». ha chiesto: dichiarare il proprio diritto al Parte_1 riconoscimento della retribuzione per il lavoro straordinario svolto per un totale di n. 111,15 ore;
condannare l' resistente a corrispondere lo CP_1 straordinario nella misura di € 3.073,29 oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo con capitalizzazione semestrale degli interessi legali maturandi su tutte le superiori somme a far data dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'art. 1283 c.c.; condannare l' a Controparte_1 restituire l'importo di € 191,06 erroneamente trattenuto;
con vittoria di spese e degli onorari del giudizio.
Si è costituita in giudizio l , contestando le domande Controparte_1 attrici, delle quali ha chiesto il rigetto.
In particolare, l'Azienda convenuta ha eccepito: che in forza del principio dell'omnicomprensività della retribuzione del dirigente, sancito dall'art. 24, comma 3 del D.lgs n.165 del 2001, il ruolo di "responsabile della qualità" ricoperto dal ricorrente, anche quando lo vede impegnato oltre il normale orario di lavoro, non giustifica alcuna ulteriore remunerazione a titolo di compenso per lavoro straordinario in quanto la corresponsione della retribuzione di risultato del dirigente è compensativa anche dell'eventuale superamento dell'orario lavorativo per il conseguimento dell'obiettivo assegnato;
che il ricorrente in forza dei Contr contratti di lavoro sottoscritti con l' era sottoposto alle disposizioni normative stabilite dal CCNL Area Sanità triennio 2016-2018 per il quale nulla è dovuto per la semplice eccedenza oraria, non prevista per la figura del Dirigente atteso che le relative prestazioni lavorative sono valutate per obiettivi e non per ore lavorate;
che il Dr. , prima di essere Parte_1 assunto con la qualifica di Dirigente in data 16 maggio 2018, era un Contr dipendente dell con la qualifica di “coadiutore amministrativo” per la quale il CCNL di riferimento prevedeva il riconoscimento del lavoro Contr straordinario;
che l'Ufficio pagatore dell nel preparare la busta paga dell'agosto 2018, inserì l'importo di Euro 191,06 a titolo di "lavoro straordinario” ritenendo erroneamente che il Dr. ne avesse diritto Parte_1 Contr per cui L provvedeva a trattenere nella busta paga del Dicembre 2018 la somma ingiustificatamente corrisposta al ricorrente con la busta paga del mese di Agosto 2018.
3 Si osserva che l'art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria, nel prevedere la corresponsione di una retribuzione di risultato compensativa anche dell'eventuale superamento dell'orario lavorativo per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, esclude in generale il diritto del dirigente, incaricato della direzione di struttura, ad essere compensato per lavoro straordinario, senza che, dunque, sia possibile la distinzione tra il superamento dell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario, poiché la complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri ed immancabili dell'incarico affidatogli (Cass. S.U. 17/4/2009 n. 9146).
Tale principio è stato ribadito in successive pronunce con le quali si è precisato che lo stesso si applica anche al personale dirigente in posizione non apicale "rispondendo ad esigenze comuni all'intera dirigenza e ad una lettura sistematica delle norme contrattuali, che, ove hanno inteso riconoscere (come per l'attività connessa alle guardie mediche) una compensazione delle ore straordinarie per i medici-dirigenti, lo hanno specificamente previsto. Ne consegue che non è possibile distinguere tra il superamento dell'orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario."
(Cass. 4/6/2012 n. 8958 e Cass. 16/10/2015 n. 21010).
Le parti collettive, anche al fine di armonizzare la disciplina della dirigenza medica con i principi che regolano nel settore pubblico il rapporto dirigenziale, fra i quali assume particolare rilievo quello della onnicomprensività del trattamento economico, hanno reso del tutto residuale la possibilità del compenso del lavoro straordinario, limitata alle ipotesi in cui il superamento sia reso necessario da fattori eccezionali e, comunque, condizionata alla previa autorizzazione dell'ente datore
(Cassazione civile sez. lav., 26/04/2017, n.10322.); nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato rilevano quei principi che hanno indotto la giurisprudenza amministrativa ad escludere che le prestazioni esulanti dal normale orario di lavoro potessero essere compensate in assenza di autorizzazione. Attraverso la autorizzazione, infatti, la P.A., nel rispetto dei principi costituzionali dettati dall'art. 97 Cost., persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, lett. a) perchè la autorizzazione medesima implica la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni
4 straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può prescindere anche in tema di costo del personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 40 e ss., nelle diverse versioni succedutesi nel tempo.
L'art. 62 del CCNL 5.12.1996, non modificato sul punto dai successivi contratti, attraverso il richiamo al D.P.R. n. 384 del 1990, art. 80 pone come condizione imprescindibile per la compensabilità del lavoro straordinario la previa autorizzazione da parte dell'azienda; ai sensi dell'art. 16, comma 1 del CCNL 8.6.2000, applicabile ai dirigenti medici con rapporto non esclusivo ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, ove l'obiettivo prestazionale richieda un impegno di servizio eccedente l'orario stabilito dal comma 2, lo stesso deve essere espressamente negoziato.
Tra i principi che regolano la funzione dirigenziale nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato rilevano dunque in special modo l'omnicomprensività del trattamento economico e la valorizzazione del raggiungimento dei risultati;
la possibilità di corresponsione di compensi per lavoro straordinario per i dirigenti sanitari si limita ai soli casi in cui il superamento dell'orario, preordinato al raggiungimento dell'obiettivo assegnato, sia reso necessario dal sopravvenire di fattori eccezionali e sempreché esso sia stato previamente autorizzato dall'ente datore
(Cassazione civile sez. lav., 02/07/2018, n.17260).
Ciò premesso, la causa è stata istruita anche mediante l'assunzione della prova testimoniale di e . Testimone_1 Testimone_2
, sentito in data 28 settembre 2023, ha dichiarato: Testimone_1 di essere stato collega del ricorrente presso il Centro Trasfusionale di
Lentini di cui era responsabile;
che nei mesi da giugno a novembre Per_1
2018 e da febbraio a maggio 2019 il dott. ha svolto attività di Parte_1 lavoro straordinario presso il Servizio di Medicina Trasfusionale di Lentini quale Responsabile della qualità ai sensi del D.Lgs. 208/2007, per un totale di 111,15 ore;
di confermare la veridicità delle rilevazioni relative alle timbrature allegate in atti;
che nel periodo indicato in ricorso Parte_1 non prestava più servizio presso l'ospedale di Lentini essendosi
[...] trasferito presso l'ospedale di ed , avendo CP_1 Testimone_1
l'esigenza dell' apporto del ricorrente presso il Centro Trasfusionale e la necessità di garantire la qualità e la continuità del servizio, ha richiesto all' di poter proseguire la collaborazione del dott. Controparte_1
in orario extra ordinario, richiesta che fu autorizzata e garantita Parte_1
5 in attesa di formare altro personale;
che era sempre presente presso Per_1 il servizio presso cui era responsabile potendo pertanto garantire la presenza del dott. ; che l'attività straordinaria svolta dal dott. Parte_1
per i mesi da giugno a novembre 2018 e da febbraio a maggio Parte_1
2019, richiesta da , è scaturita dalla mancanza all'interno Testimone_1 del P.O. di Lentini della figura di Responsabile della qualità ai sensi del
D.Lgs. 208/2007 a cui affidare l'attività di qualificazione delle apparecchiature del Servizio di trasfusione in vista delle scadenze annuali;
che l'attività straordinaria effettuata dal dott. per i mesi da Parte_1 giugno a novembre 2018 e da febbraio a maggio 2019 è stata espletata presso il Servizio di Medicina Trasfusionale di Lentini dopo il turno di lavoro che il dott. svolgeva nell'U.O.C. di Patologia clinica del Parte_1
P.O. “Umberto I” di;
che il ricorrente lavora ancora nella CP_1
Patologia Clinica del P.O. di in quanto, avendo lavorato insieme CP_1 per quasi vent'anni, ogni tanto il teste ed il ricorrente si sentono Per_1 telefonicamente per cui recentemente gli ha Parte_1 confermato di lavorare presso l'ospedale di . CP_1
, sentita in data 28 settembre 2023, ha affermato: di Testimone_2 essere stata collega di lavoro del ricorrente fino al 2018 quando Parte_1 ebbe l'incarico presso l'ospedale di;
che nei mesi da
[...] CP_1 giugno a novembre 2018 e da febbraio a maggio 2019 il dott. ha Parte_1 svolto attività di lavoro straordinario presso il Servizio di Medicina
Trasfusionale di Lentini quale Responsabile della qualità ai sensi del
D.Lgs. 208/2007, per un totale di 111,15 ore;
di essere in grado di confermare la circostanza avendo lavorato insieme al ricorrente;
di non poter confermare le esatte ore di straordinario ma di essere in grado di confermare i prospetti delle timbrature allegati dal ricorrente;
che in linea di massima le ore effettuate da corrispondono a quelle indicate Parte_1 nei prospetti perché il ricorrente lavorava quasi sempre insieme a
[...]
; che l'attività straordinaria effettuata dal dott. per i Tes_2 Parte_1 mesi da giugno a novembre 2018 e da febbraio a maggio 2019 è stata espletata presso il Servizio di Medicina Trasfusionale di Lentini dopo il turno di lavoro che il dott. svolgeva nell'U.O.C. di Patologia Parte_1 clinica del P.O. “Umberto I” di , ove il ricorrente era ed è tuttora CP_1 applicato e di poter confermare tali circostanze perché per motivi di lavoro la teste si tiene sempre in contatto con gli ex colleghi. Tes_2
Le testimonianze raccolte appaiono attendibili in quanto coerenti, circostanziate nel tempo e nello spazio e caratterizzate da sufficiente
6 spontaneità, verosimiglianza, precisione e completezza nella narrazione dei fatti.
Nel caso in esame, in base alle risultanze dell'istruttoria orale svolta e della documentazione acquisita in atti, la richiesta di straordinario risulta essere stata autorizzata dal direttore dell'U.O.C. di Patologia clinica del P.O. “Umberto I” di ove il ricorrente prestava servizio, su parere CP_1 favorevole del Direttore Sanitario Aziendale dell' che ha Controparte_1 autorizzato lo svolgimento dello straordinario richiesto purché l'attività di
Responsabile della qualità non interferisse con le turnazioni e l'orario completo all'interno dell'UOC di Patologia Clinica.
La necessità dell'impiego eccezionale del ricorrente per far fronte a disfunzioni organizzative del reparto a causa della carenza di personale adeguatamente formato trova riscontro dalla nota prot. n. 153/2018 nella quale il Direttore dell' ha richiesto la collaborazione dello Parte_3
per il ruolo di Responsabile della Qualità evidenziando come Parte_1 fosse “necessario, in seguito alle scadenze annuali, qualificare tutte le apparecchiature avvalendosi di personale che ha acquisito competenze nel ruolo”, con ciò affermando implicitamente di non avere a propria disposizione altro personale parimenti qualificato per gli imminenti e non procrastinabili adempimenti indicati.
L'attività straordinaria assegnata al ricorrente, svolta nei confronti dell non risulta rientrare negli obiettivi Controparte_2 ordinari assegnati al dott. ossia quelli propri dell'U.O.C. di Parte_1
Patologia clinica dell'Azienda Ospedaliera “Umberto I” di , ove il CP_1 dirigente medico era inquadrato e prestava ordinariamente la propria attività professionale.
In relazione allo svolgimento dell'attività straordinaria da parte del ricorrente, l' articolazione della prestazione lavorativa resa e l'esatta collocazione cronologica delle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro possono ritenersi provate in base alle rilevazioni delle timbrature allegate in atti, confermate dalle dichiarazioni rese dai testi e Per_1
che, previa esibizione delle suddette timbrature, hanno dichiarato di Tes_2 aver personalmente lavorato a fianco del ricorrente negli orari indicati.
In ordine alla quantificazione del credito, in base alla documentazione allegata agli atti e rilevata l'insussistenza di specifica contestazione da parte della resistente sui conteggi in atti, possono ritenersi condivisibili i conteggi allegati al ricorso, che quantificano le somme
7 dovute nella misura complessiva di € 3.073,29; oltre ed alla restituzione dell'importo di € 191,06 erroneamente trattenuto. Al credito andranno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 della l. n.
724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo effettivo.
Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
da distrarre in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 1705/2022 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie il ricorso e condanna l Controparte_1
al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3.073,29
[...] ed alla restituzione dell'importo di € 191,06, oltre gli accessori di cui in parte motiva;
condanna la resistente al rimborso in favore del ricorrente CP_1 delle spese di lite, che liquida nella somma di € 49,00 per spese vive, € 2.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %, e che distrae in favore dell'avv. Katia Gloria. Siracusa, 29/04/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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