Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell causa civile d'appello iscritta al n. 48/2024 R.G., promossa da:
, nato in [...] il [...] (cod. fisc. ), residente a [...]Parte_1 C.F._1
Gregorio di Catania, via Bellini n. 28 e , nata a [...] in data [...] (cod. Parte_2
fisc. , residente a [...], elettivamente C.F._2
domiciliati in Catania, Via Macallè n. 3/b presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Messineo (cod. fisc.
), dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura speciale in atti;
C.F._3
Appellanti nei confronti di
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Madonna Di Fatima n. 14 A/1, elettivamente domiciliato in Catania, via Vittorio Emanuele Orlando
n. 64, presso lo studio dell'Avv. Angiola Maria Politi ( ) che lo rappresenta CodiceFiscale_4
e difende giusta procura in atti;
Appellato
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 10.12.2024 le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, sulla scorta delle note difensive conclusionali depositate nel termine assegnato ex art. 350 bis c.p.c., è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
notificato il 10.07.2018 per la declaratoria di nullità o per l'annullamento della delibera assunta in data 5 marzo 2018 dal sito in via Nuovaluce n. 73 - Tremestieri Etneo e per Controparte_1
la condanna del al ripristino del garage di proprietà degli attori nonché per accertare e CP_1 dichiarare la responsabilità di per “gravi irregolarità” commesse durante Parte_3
l'espletamento dell'incarico di Amministratore del convenuto. CP_1
A sostegno della censura di invalidità della delibera condominiale, gli attori - proprietari di alcuni immobili siti nella palazzina H del odierno convenuto - prospettavano la violazione di CP_1 plurime disposizioni di legge;
precisamente: “violazione dei termini di convocazione ex art. 66, disp. att., c. c.; inosservanza dei quorum costitutivi e deliberativi legislativamente prescritti;
nullità per indeterminatezza ed impossibilità dell'oggetto nonché per eccesso di potere;
mancanza del quorum deliberativo ed infedele verbalizzazione;
violazione dell'art. 9 bis del regolamento di condominio;
bilancio consuntivo e situazione patrimoniale infedele”.
A fondamento dell'azione di responsabilità esperita nei confronti dell'Amministratore del Condominio, gli attori rappresentavano la commissione di alcune “gravi irregolarità”, prima fra tutti la mancata esecuzione delle sentenze, divenute definitive, n. 18487/2010 della Corte di Cassazione e n. 1305/2011 della Corte di Appello di Catania che avevano imputato la responsabilità dei danni cagionati ai GN
(condomini del complesso ai condomini delle palazzine C e D. Nelle more Persona_1 CP_1 della definizione dei suindicati giudizi risarcitori, i danni patiti dai GN erano stati Persona_1
risarciti mediante i fondi provvisoriamente costituiti a carico di tutti i condomini e il riconoscimento della compensazione di quote condominiali dovute dai danneggiati, con esborso di somme aggiuntive da parte degli altri condomini al fine di sopperire ai mancati introiti derivanti dalle suddette compensazioni (in particolare, somme rese necessarie dall'esecuzione di lavori di ristrutturazione presso la palazzina H).
Secondo l'assunto attoreo tali esborsi, stante le intervenute sentenze di condanna, dovevano essere restituiti ai condomini (tra cui rientravano gli attori) che avevano effettuato le relative anticipazioni:
l'amministratore, invece, nonostante le plurime diffide inviate, era rimasto inerte, tenendo un contegno in palese contrasto con il disposto di cui agli artt. 1129, 1130 e 1130 bis c.c.
, nel corso del 2016, aveva inoltre compensato ai GN Parte_3 Parte_4
ulteriori quote per Euro 35.144,25 e aveva effettuato, a favore degli stessi, due ulteriori bonifici di Euro
900,00 (nel 2014) ed Euro 1.500,00 (nel 2015), così depauperando ulteriormente le casse condominiali.
L'amministratore era, inoltre responsabile, secondo quanto dedotto in citazione, per infedele bilancio;
per violazione dell'art. 1129 c. c. (in particolare, per avere espletato incombenze esorbitanti i poteri
2 esercitabili durante la prorogatio imperii e per avere fatto eseguire lavori straordinari su beni non comuni); per violazione del regolamento condominiale e delle vigenti tabelle millesimali;
per avere conferito nella causa contro i GN , senza autorizzazione dei condomini, mandato Per_2 all'Avvocato Politi (già procuratore dei condomini delle palazzine C e D, aventi posizione contrapposta rispetto a quella del condominio “ ); per violazione degli obblighi previsti ai fini della CP_1 corretta convocazione dell'assemblea condominiale;
per l'avvio temerario di azioni monitorie, relative al pagamento di quote già corrisposte da parte degli odierni attori;
per mancato ripristino del garage di proprietà dei GN per tardiva presentazione dei bilanci e per mancata presentazione del Pt_1
consuntivo relativo all'anno 2017 e del preventivo dell'anno 2018; per illegittima interferenza nella redazione del verbale assembleare del 5 marzo 2018.
Gli attori concludevano per la condanna dell'Amministratore al rimborso delle quote illegittimamente compensate ai GN al ristoro per il mancato godimento del garage danneggiato Parte_4 nonché al risarcimento degli ulteriori danni subiti per “infedele esercizio del mandato di amministratore”, oltre interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284 commi 4 e 5 c.c.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale Parte_3
eccepiva l'inammissibilità, la genericità e l'infondatezza delle domande attoree e ne chiedeva il totale rigetto.
Anche il si costituiva in giudizio e contrastava la ricostruzione dei fatti di cui Controparte_1 all'atto introduttivo, insistendo per la validità della delibera assembleare impugnata.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito dell'udienza cartolare del 26.01.2021, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le difese conclusive.
Con sentenza non definitiva n. 2274/2021, pubblicata il 18.05.2021 nel giudizio iscritto al n.
11836/2018 R.G., la Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, in composizione monocratica, accoglieva parzialmente la domanda attorea, annullando la delibera impugnata “in quanto non preceduta da regolare e tempestiva convocazione”; in ordine, invece, alla declaratoria di responsabilità di , il Tribunale riteneva la domanda fondata nell'an, per avere l'amministratore Parte_3
omesso di dare attuazione alla sentenza n. 1305/2011 della Corte di Appello di Catania (doglianza su cui si era fondato anche il provvedimento di revoca dell'Amministratore dalla carica espletata, emesso dalla Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania in data 3.11.2020 nel procedimento iscritto al n.
5245/2019 R.V.G.).
Con ordinanza di pari data veniva disposta CTU rivolta ad accertare le conseguenze contabili della mancata attuazione della suindicata sentenza della Corte di Appello nonché la correttezza dell'operato
3 di nella redazione dei documenti contabili condominiali. Parte_3
All'esito della relazione contabile redatta dal Dott. , all'udienza del 8.11.2022 la Persona_3
causa era stata nuovamente assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 2444/2023 pubblicata il 6.6.2023, il Giudice Unico della Terza Sezione Civile del
Tribunale di Catania, decidendo definitivamente nel medesimo giudizio, rigettava la domanda di risarcimento avanzata nei confronti del Sig. condannava il a rifondere Pt_3 Controparte_1
gli attori delle spese di lite, liquidate in euro 2.552,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese gen., nonché euro 125,00 per spese vive e compensava le spese tra gli attori e il sig. Pt_3
Poneva, altresì, in via definitiva le spese di CTU solidalmente a carico di tutte le parti.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e per i motivi Parte_1 Parte_2
descritti nel prosieguo e nei soli confronti dell'Amministratore del Condominio.
si è costituito in giudizio chiedendo il totale rigetto dell'appello. Parte_3
All'udienza di discussione del 10.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale di udienza e precedenti note difensive autorizzate, e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo articolato motivo di appello, si lamenta la “violazione del giudicato di cui alla sentenza non definitiva del Tribunale di Catania n. 2274/2021 - manifesta illogicità e contraddittorietà - travisamento dei fatti e dei documenti di causa - violazioni di legge (artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.)”.
Secondo la difesa dei Sig.ri l'accertamento dell'an della pretesa risarcitoria era già stato Pt_1
effettuato nel presente giudizio con la sentenza non definitiva;
pertanto, il primo giudice non poteva rigettare la domanda già accolta e negare il risarcimento dei danni che il CTU aveva analiticamente quantificato sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio in complessivi euro 1.400,50.
La censura inerente alla violazione del giudicato non è fondata atteso che il Tribunale, con la sentenza non definitiva n. 2274/2021 ha annullato la delibera condominiale, perché non preceduta da regolare e tempestiva convocazione, e ha ritenuto in motivazione la responsabilità dell'Amministratore del per non aver dato attuazione alla sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1305 del CP_1
24.10.2011, richiamando sul punto il provvedimento del 3.11.2020 di revoca di Parte_3 dall'incarico di Amministratore emesso, nelle more, dallo stesso Tribunale.
Il preliminare accertamento del Tribunale, sul cui contenuto è certamente intervenuto il giudicato e che il primo giudice, con la sentenza definitiva, non poteva più riesaminare e/o rimettere in discussione, attiene all'an dell'inadempimento del mandato conferito all'Amministratore dai condomini e alla sua condotta connotata da “irregolarità grave”.
4 La giurisprudenza più volte richiamata dalla difesa degli appellanti sull'efficacia vincolante della sentenza non definitiva che abbia accertato l'an della pretesa risarcitoria correlata ad inadempimento contrattuale (v. Cass. Sez. III, 23.06.2021 n. 17950) non è pertinente alla fattispecie, atteso che il
Tribunale di Catania, con la sentenza non definitiva emessa ex art. 279 comma 2 n. 4 c.p.c., non si è pronunciato sulla pretesa creditoria avanzata dagli attori ma, con contestuale ordinanza, ha ritenuto di rimettere la causa sul ruolo e di nominare un CTU al fine di “accertare sulla base dei documenti in atti le conseguenze contabili del mancato adempimento dell'amministratore in riferimento alla mancata attuazione della sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1305 del 24.10.2011, eventuali partite in compensazione con i creditori del , e somme o non erogate ovvero erogate senza CP_1
giustificazione contabile, quantificando eventuali danni subiti dalla parte attrice;
…verificare le altre doglianze attoree in ordine al bilancio consuntivo presentato nel 2015 (doc. 32) e nel 2016 (doc. 6) nonché la situazione patrimoniale e la relazione sintetica. Indi il ctu dovrà verificare se il abbia Pt_3
inserito in bilancio spese straordinarie e spese per liti giudiziarie non dovute, quantificando eventuali danni e accertando se siano state effettuate spese straordinarie non autorizzate inserite tra le spese ordinarie del bilancio 2016, creando sovrapposizioni e confusione tra il patrimonio del e CP_1
quello della singola palazzina;
rilevato che anche in tale ultimo caso il ctu dovrà accertare se gli attori abbiano subito un nocumento”.
Già dal superiore mandato si evince che la consulenza tecnica era finalizzata ad accertare l'esistenza di
“eventuali danni subiti dalla parte attrice” e “se gli attori abbiano subito un nocumento”, espressioni che chiariscono come il giudizio è proseguito al fine di verificare la concreta esistenza di un danno patrimoniale risarcibile conseguenziale alla condotta inadempiente dell'Amministratore.
In ordine alle singole voci inerenti ai presunti danni subiti dagli appellanti, dettagliatamente descritte nell'atto di appello e asseritamente conseguenziali alle gravi irregolarità e omissioni nella gestione e amministrazione della contabilità del occorre rilevare che alla luce delle risultanze della CP_1
CTU redatta dal Dott. , delle argomentazioni svolte dal primo giudice e delle difese Per_3 dell'appellato, ritiene questa Corte di non poter accogliere dette pretese risarcitorie avanzate nei confronti di . Parte_3
Occorre premettere che il CTU, nella sua articolata relazione, nel rispondere compiutamente ai singoli quesiti posti dal Tribunale, ha più volte evidenziato la carenza della documentazione allegata dalle parti al fine di valutare concretamente l'eventuale danno subito dai due attori.
In particolare, nell'esaminare e rispondere ai primi due quesiti posti dal Tribunale (“Accertare sulla base dei documenti in atti le conseguenze contabili del mancato adempimento dell'amministratore in riferimento alla mancata attuazione della sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1305 del
5 24.10.2011” e “Accertare eventuali partite in compensazione con i creditori del condominio, e somme
o non erogate ovvero erogate senza giustificazione contabile, quantificando eventuali danni subiti dalla parte attrice”), il Dott. , rispondendo compiutamente alle osservazioni del CTP di parte Per_3
attrice, Dott.ssa , ha precisato che: “Dal punto di vista contabile, le conseguenze del Persona_4 mancato adempimento da parte dell'amministratore alla sentenza della Corte d'Appello n. 1305/2011, consisterebbero nella mancata imputazione dei fondi predetti ai soli condomini delle palazzine C e D;
inoltre, il mancato azzeramento delle quote, ripartite e imputate in via provvisoria a tutti i condomini, ha comportato che i saldi “anni precedenti” di ciascun condomino riportati nei bilanci sono errati
(quelli dei condomini delle C e D non includono i debiti predetti e, di contro, per tutti gli altri Pt_5
condomini comprendono quote di debiti effettivamente non dovuti). Tuttavia, non può non rilevarsi anche quanto dichiarato dall'amministratore nell'assemblea condominiale del 15/06/2017 (doc. Pt_3
18 di parte attrice) in merito alla restituzione delle quote da parte dei condomini delle Pal. C e D, ovvero che sarebbe avvenuta “in relazione alle richieste già pervenute sulla base delle ricevute prodotte dai condomini”. Ciò posto, lo scrivente segnala che la documentazione in atti non è comunque sufficiente al fine di stabilire se e in che misura si sia ottemperato alla citata delibera e, per
l'effetto, individuare le esatte conseguenze contabili di tale condotta” (pag. 23).
Nell'esaminare il terzo quesito (“Verificare le altre doglianze attoree in ordine al bilancio consuntivo presentato nel 2015 (doc. 32) e nel 2016 (doc. 6) nonché la situazione patrimoniale e la relazione sintetica”), il CTU ha risposto alle osservazioni del CTP attoreo, deducendo che “Dalla documentazione agli atti si evince unicamente che negli anni 2015 e 2016 sono stati accantonati complessivamente € 2.400,00 per la causale “TFR portiere”. Dalla quietanza/ricevuta (doc. 7) non si evince, a parere dello scrivente, che il Fondo TFR sia stato utilizzato ai fini della compensazione delle quote . Persona_1
Si conferma che la quota imputata ai sig.ri per la ricostituzione del TFR è pari ad € 66,89 Pt_1
(come da doc. 23). In relazione, poi, alle osservazioni di parte attrice sulle verifiche in merito ad “altre doglianze attoree in ordine al bilancio consuntivo presentato nel 2015 e nel 2016...”, lo scrivente CTU ribadisce che, in mancanza delle necessarie pezze d'appoggio (fatture, ricevute, registri contabili, ecc.) nessun riscontro può essere effettuato in ordine all'eventuale mancato inserimento in bilancio di incassi, note di credito e quant'altro. Si ritiene che tali verifiche non possano essere condotte unicamente sulla scorta delle diffide delle parti, non supportate da idonea documentazione.
In particolare, riguardo ai “Proventi appoggio pubblicità Alessi” per un totale di € 27.975,76, si ribadisce che non costituisce prova del relativo incasso il citato doc. 18, pag. 9 prodotto dagli attori”,
6 che, secondo quanto evidenziato dal CTU, non corrisponde a quanto prodotto e citato dalla difesa attorea (pag. 27).
Anche su tali presunte voci di “danno patrimoniale” il Dott. ha evidenziato gravi carenze Per_3
probatorie e inidoneità della documentazione in atti.
Infine, in ordine al quarto quesito (“Verificare se il abbia inserito in bilancio spese straordinarie Pt_3
e spese per liti giudiziarie non dovute, quantificando eventuali danni e accertando se siano state effettuate spese straordinarie non autorizzate inserite tra le spese ordinarie del bilancio 2016, creando sovrapposizioni e confusione tra il patrimonio del e quello della singola palazzina;
…. CP_1 anche in tale ultimo caso il ctu dovrà accertare se gli attori abbiano subito un nocumento”), il CTU ha spiegato che “in relazione alle spese per liti giudiziarie inserite nel bilancio 2016, si sottolinea che, per verificarne la preventiva autorizzazione da parte del , avrebbero dovuto essere esaminati CP_1
tutti i verbali (che, invece, non sono stati prodotti); inoltre, dal doc. 38 citato da parte attrice a riprova della mancata autorizzazione, si rileva che i avevano notificato specifico “dissenso alle liti” Pt_1
con riferimento al Proc. RG n. 13478/2015, manifestando la «volontà di separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze delle liti deliberate» (SIC!).
Ciò premesso, alla luce delle superiori osservazioni, lo scrivente ritiene che le spese di cui alle fatture nn. 4 e 30 emesse dall'Avv. Politi non possano essere addebitate all'intero condominio, trattandosi di giudizio posto in essere nell'interesse di un singolo condomino o, tutt'al più, di singole palazzine (tra cui non è compresa la Pal. H) e tenuto conto che è stata disposta la compensazione delle spese processuali tra le parti. Il danno patito dai sig.ri per l'inserimento in bilancio di tali fatture Pt_1 ammonta ad € 4,79.
In relazione al “pignoramento , lo scrivente conferma che sono state inserite in bilancio le Per_5
relative spese (€ 301,00) ma non risultano invece riportate le entrate per assegnazione di somme liquidate a favore del condominio né nel bilancio del 2016 né in quelli successivi (anni 2017 e 2018)”
(pag. 31).
Su dette spese, ingiustificatamente poste a carico di tutti i condomini, è stato chiarito che “l'eventuale danno subito dagli attori del presente giudizio sarebbe commisurato alla quota delle spese, ingiustificatamente inserite nel rendiconto, dagli stessi effettivamente pagata” (pag. 15).
Il CTU, sul punto, ha concluso nei termini che seguono: “In merito alle spese straordinarie e spese per liti giudiziarie non dovute, inserite nel bilancio dell'anno 2016, si è riscontrato che: a) le spese straordinarie genericamente indicate nel rendiconto come manutenzione dei vialetti e i piazzali condominiali riguardano in realtà lavori di “copertura supermercato ed impermeabilizzazione terrazzi” riferibili ad una specifica palazzina e non all'intero condominio e, pertanto, non possono
7 essere addebitate a tutti i condomini;
b) tra le spese per liti giudiziarie non risultano correttamente inserite tra le spese generali le fatture riguardanti giudizi posti in essere nell'interesse del singolo condomino o della singola palazzina.
Il danno subito dai sigg.ri per le causali di cui sopra può essere quantificato in € 16,70” (pag. Pt_1
39).
Il CTU, nel concludere la sua relazione, ha quantificato in complessivi euro 1.400,50 (erroneamente quantificati in euro 1.383,80 per mero errore di calcolo delle singole voci) i presunti ed eventuali danni subiti dagli attori, quali esborsi non dovuti, somme erroneamente compensate e/o non correttamente riscosse da parte dell'Amministratore.
Trattasi delle conseguenze delle irregolarità contabili e della confusione nella redazione dei bilanci e nella ripartizione degli oneri condominiali per spese ordinarie e/o straordinarie, certamente imputabile all'Amministratore ma che gli odierni appellanti hanno diritto di ripetere dal laddove CP_1
effettivamente sborsate, o di rifiutare il pagamento di quelle non dovute, nei limiti di quanto sopra accertato dal CTU, così come ritenuto correttamente dal Tribunale.
Non emerge, infatti, che l'Amministratore abbia avuto un personale e diretto vantaggio e/o arricchimento da tali gravi irregolarità gestionali e contabili o che il suo operato abbia cagionato agli appellanti ulteriori danni di natura economica rispetto ai rapporti di dare/avere con altri condomini (in particolare quelli delle palazzine C e D) che, evidentemente, ne hanno ricevuto un diretto vantaggio economico.
Con il secondo motivo così rubricato: “erroneo rigetto della domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni arrecati al vano garage degli appellanti - carenza di motivazione - travisamento della domanda
- violazioni di legge (artt. 112, 132, co. 2, n. 4 e 277, co. 1 c.p.c.) - domanda danni successivi (art. 345
c.p.c.)”, gli appellanti deducono di avere subito un ingente danno patrimoniale per avere l'Amministratore omesso di informare il condominio dei danni verificatisi nel garage di loro proprietà, rifiutando di inserire tale argomento all'ordine del giorno delle convocazioni assembleari. In buona sostanza, l'appellato sarebbe responsabile per non avere informato l'assemblea in merito ai lavori già effettuati sulla colonna (montante) condominiale e alla necessità di riparare i danni arrecati all'interno del garage di proprietà degli attori nonostante le molteplici diffide ricevute.
Anche tale motivo non è fondato.
Seppure risulti pacifico e non contestato che nel 2007 si sia verificato un danno alla colonna montante condominiale e che lo stesso sia stato effettivamente riparato, non c'è alcuna prova dell'effettivo e reale danno subito dal garage di proprietà degli appellanti, della natura e dell'entità dello stesso, in mancanza di idonea documentazione, aldilà delle generiche ripetute richieste di risarcimento (all.ti nn. 38 e 39 alla
8 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 13.11.2029) inviate all'Amministratore e dallo stesso ignorate.
Il CTU, sul punto, ha precisato che: “per ciò che riguarda il lamentato inserimento in bilancio delle spese di riparazione della colonna montante dei garage, in mancanza, anche in tal caso, della documentazione a supporto, lo scrivente rileva unicamente che nei verbali di assemblea prodotti non vi è menzione di tale argomento e che, per come dichiarato da entrambe le parti, trattasi di un danno verificatosi nel 2007, non quantificato, il cui risarcimento non è stato mai deliberato in sede assembleare” (pagg. 38 e 39).
D'Altra parte, ogni eventuale pretesa risarcitoria, sul punto, può essere avanzata esclusivamente nei confronti del unico responsabile tenuto a risarcire i singoli condomini che subiscano dei CP_1 danni alle proprietà private provenienti da parti comuni dell'edificio.
Ogni ulteriore connessa domanda risarcitoria avanzata in appello per i presunti ulteriori danni maturati dopo la pronuncia oggetto di impugnazione, ex art. 345 comma 1 c.p.c., per l'omesso godimento del garage e pari al valore locativo dello stesso (euro 4,00 per 13 mq. al mese) per la durata di un anno (dal mese di giugno del 2022 fino al passaggio di consegne al nuovo amministratore), oltre che priva di alcun riscontro probatorio circa l'asserita totale e/o parziale impossibilità di utilizzare l'immobile, rimane comunque assorbita dal rigetto della pretesa principale.
Con il terzo motivo di impugnazione: “omessa pronuncia su un punto fondamentale della controversia
– violazioni di legge (artt. 112, 132, co. 2, n. 4 e 277, co. 1 c.p.c.)”, gli appellanti lamentano che il
Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla ulteriore domanda avanzata al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni causati dalla mala gestio dell'amministratore e, segnatamente, dall'avere egli presentato bilanci e situazioni patrimoniali infedeli.
In particolare, dai provvedimenti giurisdizionali prodotti in primo grado ai nn. 43, 44 e 45, risulterebbe che il condominio è stato condannato al pagamento delle spese legali e al risarcimento del CP_1
danno per lite temeraria, nella misura indicata nei citati documenti;
il danno subito pro quota dagli appellanti sarebbe, pertanto, pari a euro 18,96 oltre interessi, come specificamente richiesto nella comparsa conclusionale di primo grado.
L'Amministratore sarebbe, altresì, responsabile dei danni non patrimoniali subiti dagli appellanti e da quantificarsi in via equitativa per le condotte penalmente rilevanti dallo stesso poste in essere
(appropriazione indebita e truffa aggravati dall'abuso di relazioni d'opera).
Il motivo non è fondato.
Per quanto attiene alle spese straordinarie e alle spese per liti giudiziarie non dovute il CTU, come già dedotto, ha concluso nei seguenti termini: “In merito alle spese straordinarie e spese per liti giudiziarie
9 non dovute, inserite nel bilancio dell'anno 2016, si è riscontrato che: a) le spese straordinarie genericamente indicate nel rendiconto come manutenzione dei vialetti e i piazzali condominiali riguardano in realtà lavori di “copertura supermercato ed impermeabilizzazione terrazzi” riferibili ad una specifica palazzina e non all'intero condominio e, pertanto, non possono essere addebitate a tutti i condomini;
b) tra le spese per liti giudiziarie non risultano correttamente inserite tra le spese generali le fatture riguardanti giudizi posti in essere nell'interesse del singolo condomino o della singola palazzina.
Il danno subito dai sigg.ri per le causali di cui sopra può essere quantificato in € 16,70” (pag. Pt_1
39).
Aldilà della esigua somma, pro quota, quantificata dal Dott. in pochi euro, anche per le Per_3
predette spese erroneamente addebitate a tutti i condomini, laddove parte appellante ne documentasse l'effettivo esborso non dovuto, avrebbe il diritto di ripetere le somme dal o dai singoli CP_1 condomini che ne hanno tratto un qualche vantaggio economico e non, invece, dall'Amministratore che, anche in tal caso, non risulta averne ricevuto un personale beneficio economico.
Anche le spese legali (ed ex art. 96 c.p.c. in uno dei tre giudizi) sostenute dal e, pro quota, CP_1
dagli attori (per la somma di euro 18.96), in relazione ai tre giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo
(v. sentenze G.d.P. prodotte ai nn. 43, 44 e 45) che hanno visto il soccombente, non sono CP_1 causalmente ed esclusivamente riconducibili ad una condotta inadempiente dell'Amministratore che, evidentemente, in mancanza di prova contraria, ha agito in giudizio in nome e per conto e su incarico del al fine di riscuotere delle quote condominiali inerenti ad alcuni condomini. CP_1
Il dissenso manifestato dai due condomini appellanti ex art. 1132 c.c. in relazione alle predette liti giudiziarie (v. PEC del 21.12.2015 – all.to n. 38) ha rilevanza giuridica soltanto nei rapporti interni tra gli stessi e il Condominio e li legittima a rivalersi nei confronti degli altri condomini della somma effettivamente pagata.
Ogni doglianza manifestata in appello circa condotte delittuose e penalmente rilevanti poste in essere dall'Amministratore e origine di presunti danni non patrimoniali da quantificarsi in via equitativa non è ammissibile, trattandosi di domanda sostanzialmente nuova ex art. 345 c.p.c., basata su circostanze, deduzioni e fatti mai articolati in primo grado. Nella citazione introduttiva del giudizio si parla soltanto di condanna al risarcimento di “danni morali” (pag. 2), non meglio precisati e quantificati, e non se ne fa più alcun cenno in sede di precisazione delle conclusioni, nella comparsa conclusionale o nella memoria di replica.
10 Con l'ultimo motivo gli appellanti lamentano: “erroneità delle statuizioni sulle spese di lite e di c.t.u. - violazioni di legge (artt. 91 co. 1 e 96, co. 1 c.p.c.) - omessa pronuncia per spese mediazione - violazioni di legge (artt. 112, 132, co. 2, n. 4 e 277, co. 1 c.p.c.; d. l.vo n. 28/2010)”.
In particolare, censurano la disposta totale compensazione delle spese di lite tra gli attori e il convenuto
, pur avendo il primo giudice annullato la delibera condominiale e accertato la Parte_3 grave violazione del mandato da parte dell'Amministratore.
Anche le spese di CTU e del proprio consulente tecnico di parte andavano, pertanto, poste a carico dell'appellato.
Gli appellanti, inoltre, chiedono la rifusione delle spese del procedimento di mediazione (euro 49,80), oltre ai compensi per il proprio difensore per l'assistenza nel detto procedimento.
Deducono altresì che l'appellato andava condannato al pagamento delle sanzioni ex “art. 8 co. 4 bis del
D.L.vo n.28/2010” per l'omessa comparizione senza un valido motivo.
Infine, l'appellato va condannato alla rifusione delle spese di registrazione della sentenza non definitiva
(pari a euro 200,00), già sostenute dagli appellanti in data 28.01.2022, oltre interessi legali, nonché al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 1 c.p.c.
Anche tale ultimo motivo di impugnazione non può trovare accoglimento in ragione dell'esito complessivo della lite e delle ragioni delle due pronunce emesse nel corso del giudizio di primo grado.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell'art. 91 c.p.c. addebitando le spese attoree al CP_1
convenuto, in relazione alla domanda di annullamento della delibera condominiale rivolta nei confronti dello stesso.
Viceversa, invece, pur avendo ottenuto il mero accertamento della condotta gravemente irregolare dell'Amministratore nell'adempimento del suo mandato, il Tribunale non ha accolto nessuna delle domande risarcitorie avanzate nei suoi confronti che erano l'oggetto principale del petitum attoreo.
Pertanto, è stato correttamente applicato il principio della parziale reciproca soccombenza ex art. 92 comma 2 c.p.c. che ha giustificato la totale compensazione delle spese di lite tra le due parti e l'equa ripartizione delle spese di CTU tra tutte e tre le parti costituite.
Ogni ulteriore spesa giudiziale sostenuta dagli attori in primo grado (CTP e registrazione sentenza) rimane, pertanto, a carico della parte che l'ha anticipata.
Come già rilevato l'esito complessivo del giudizio esclude in capo all'appellato, originario convenuto, alcuna responsabilità ex art. 96 comma 1 c.p.c. per lite temeraria, non avendo lo stesso resistito in giudizio con male fede o colpa grave.
A seguito del totale rigetto dell'appello le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del modesto valore della controversia in
11 base all'oggetto della domanda risarcitoria (scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00) e dell'effettiva attività difensiva svolta dalle parti, applicando i parametri medi di cui alle tabelle allegate al D.M.
Giustizia 147/2022 e quelli minimi per la sola fase di trattazione, in mancanza di attività a contenuto istruttorio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Pt_2
nei confronti di avverso la sentenza della Terza Sezione Civile del
[...] Parte_3
Tribunale di Catania n. 2444/2023, pubblicata il 06.06.2023, nel giudizio iscritto al n. 11836/2018 R.G.
Condanna e in solido, alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1 Parte_2
giudizio di appello in favore di che si liquidano in complessivi euro 2.419,00 Parte_3
di cui euro 536,00 per la fase di studio, euro 536,00 per la fase introduttiva, euro 496,00 per la fase di trattazione ed euro 851,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA, rimb. spese generali (15%).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Così deciso in Catania il 9.01.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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