Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 20/06/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 00724/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00351/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 351 del 2025, proposto da
AN TI, TR OL, rappresentate e difese dagli avvocati Gloria Pieri, Raffaella Rubino, Paolo Galli, con domicilio eletto presso lo studio Raffaella Rubino in Genova, via Carducci 3/6;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova – Sezione Lavoro, 12 gennaio 2024 n. 37.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe AN TI, TR OL agiscono per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 12 gennaio 2024 n. 37, che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare loro la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” del valore di € 500,00 per ogni anno scolastico, come segue:
- quanto a AN TI per complessivi euro 2.000,00 in relazione agli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
- quanto a TR OL per complessivi euro 1.500,00 in relazione agli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, oltre a alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle maturazioni annuali al saldo.
Le ricorrenti agiscono anche per il rimborso del contributo unificato versato nel giudizio di lavoro di primo grado.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’istruzione e del merito.
Alla camera di consiglio del 21 maggio 2025 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Constatati l’assenza – nel merito - di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, deve ordinarsi al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso.
Sussistono, altresì, i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, da individuarsi nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di giorni 30 all’esecuzione della sentenza.
Sussistendo richiesta di parte e non ricorrendo ragioni ostative, sussistono altresì i presupposti per la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e) c.p.a., che si determina nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditarsi per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato, da calcolarsi assumendo quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza all’Amministrazione debitrice e quale dies ad quem il giorno dell’esecuzione del giudicato da parte della stessa oppure, in difetto, quello dell’insediamento del Commissario ad acta.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di rimborso del contributo unificato versato nel giudizio di lavoro di primo grado: poiché infatti la sentenza n. 514/2023 ha disposto la distrazione delle spese in favore degli avv. Galli e Pieri, si tratta di un credito dei difensori antistatari.
Le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo anche in considerazione del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 12 gennaio 2024 n. 37, mediante l’emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti con l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere in sostituzione dell’amministrazione nel successivo termine di giorni 30.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento in favore delle ricorrenti della somma di denaro di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura e con le modalità specificate in motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 500,00 (cinquecento//00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO