TRIB
Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/11/2024, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 2479/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2479/2024 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito all'udienza a trattazione scritta del 14.10.2024; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Scordia (CT), Via Toselli n. 102, presso lo studio dell'avv. Luisa La Ferlita, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Lentini (SR), Via
Libertà n. 51, presso lo Studio dell'avv. Rossana Fangano, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/06/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, con rito concordatario, il giorno
21/12/2012 in Siracusa (Atto n. 387, Parte II, Serie A, Anno 2012).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, il giorno 21/12/2012 in Siracusa;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
pagina1 di 3 - di essersi separati consensualmente con sentenza n. 218/2024 del 30/01/2024 (passata in giudicato);
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 4/07/2024, il Presidente fissava udienza del 14/10/2024 per la comparizione dei coniugi.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni: “I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e si danno reciprocamente atto di non avanzare richieste di assegno divorzile”.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
, con rito concordatario, il giorno 21/12/2012 in Siracusa (Atto n. Parte_2
387, Parte II, Serie A, Anno 2012), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA
pagina2 di 3 all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 22/10/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2479/2024 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito all'udienza a trattazione scritta del 14.10.2024; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Scordia (CT), Via Toselli n. 102, presso lo studio dell'avv. Luisa La Ferlita, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Lentini (SR), Via
Libertà n. 51, presso lo Studio dell'avv. Rossana Fangano, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/06/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, con rito concordatario, il giorno
21/12/2012 in Siracusa (Atto n. 387, Parte II, Serie A, Anno 2012).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, il giorno 21/12/2012 in Siracusa;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
pagina1 di 3 - di essersi separati consensualmente con sentenza n. 218/2024 del 30/01/2024 (passata in giudicato);
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 4/07/2024, il Presidente fissava udienza del 14/10/2024 per la comparizione dei coniugi.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni: “I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e si danno reciprocamente atto di non avanzare richieste di assegno divorzile”.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
, con rito concordatario, il giorno 21/12/2012 in Siracusa (Atto n. Parte_2
387, Parte II, Serie A, Anno 2012), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA
pagina2 di 3 all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 22/10/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3