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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/04/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1336/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1336/2018 R.G. vertente tra
(P.I.: , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Iiritano e Vincenzo Iiritano;
appellante
e
C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Zimatore;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 63/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 05.01.2018, avente ad oggetto ripetizione di indebito in materia di contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, per le esposte ragioni,
1) preliminarmente, ammettere la richiesta CTU contabile;
2) comunque sia riformare la sentenza n. 63/2018 emessa dal Tribunale Civile di Catanzaro in quanto lesiva dei diritti della società per i motivi di cui in narrativa;
3) nel Parte_1
1 merito: a. previa risoluzione del contratto di conto corrente n. 10169987 acceso presso la banca appellata, accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale del contratto di apertura di credito mediante affidamento con scoperta del
c/c n. 10169987 in essere tra la società attrice e la convenuta sul contratto in oggetto in relazione alle clausole di determinazione e applicazione degli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione della commissione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni – valuta, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo;
b. accertare la difformità tra il tasso contrattuale e tasso effettivo applicato e, per l'effetto dichiarare ai sensi degli articoli 1283,1284 e 1419 c.c. la nullità della clausola di interesse nella misura ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore con ogni eliminazione dell'anatocismo; c. accertare e dichiarare, in ragion delle richieste che precedono l'effettivo saldo dare – avere le parti del presente processo in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU contabile su ciascun rapporto e, per l'effetto, condannare l'istituto di credito alla eventuale restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione a ciascuno dei rapporti indicati, oltre alla liquidazione di interessi legali
a favore dell'attore dalla scadenza e fino all'effettivo soddisfo;
d. accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsiasi preteso della convenuta banca in relazione agli indicati rapporti di apertura del credito per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà alla legge 108/96 in quanto eccedente il cd. Tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto ai sensi degli artt. 1339 e 1492 cod. civ. dell'applicazione del tasso legale di interesse senza alcuna capitalizzazione;
4) Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio”.
Per l'appellata: “Voglia l'On. Corte di Appello adita: 1) rigettare integralmente
l'appello perché inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni indicate nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
2) in via meramente subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, rideterminare gli importi a credito della società attrice sostituendo alla capitalizzazione trimestrale quella semestrale o annuale, tenendo applicando i tassi di interessi convenzionali per come risultanti dal contratto e dagli estratti conto;
3) Con vittoria di spese e competenze di lite. In via istruttoria ci si oppone alla richiesta di
2 ammissione di CTU contabile “per come già formulata nel giudizio di primo grado” giacché esplorativa e dunque inammissibile per tutte le ragioni esposte al paragrafo
1 della presente comparsa di costituzione”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione notificato in data 1.7.2013 la società in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale di Catanzaro la al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “(1) in via principale, previa risoluzione del contratto di conto corrente
n.ro 10169987 acceso presso la banca convenuta, accertare e dichiarare l'invalidità
a titolo di nullità parziale del contratto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura del c/c n.ro 10169987 in essere tra la società attrice e la convenuta in relazione alle clausole di determinazione ed applicazione degli interessi in misura ultralegale, della determinazione ed applicazione degli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione della commissione di massimo scopeto, all'applicazione degli interessi per cd. giorni-valuta, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo; (2) accertare la difformità tra il tasso contrattuale
e tasso effettivo applicato e, per l'effetto dichiarare ai sensi degli articoli 1283, 1284
e 1419 cod. civ. la nullità della clausola di interesse nella misura ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore con ogni eliminazione dell'anatocismo; (3) accertare e dichiarare, in ragione delle richieste che precedono l'effettivo saldo dare – avere tra le parti del presente procedimento in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU contabile su ciascun rapporto e, per l'effetto, condannare l'istituto di credito alla eventuale restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione a ciascuno dei rapporti indicati, oltre la liquidazione di interessi legali a favore dell'attore dalla scadenza e fino all'effettivo soddisfo;
(4) accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsiasi pretesto della convenuta banca in relazione agli indicati rapporti di apertura di credito per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà alla legge 108/96 in quanto eccedente il cd. Tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto ai sensi degli artt. 1339 e 1492 cod. civ. dell'applicazione del tasso legale di interesse senza alcuna capitalizzazione;
(5) condannare la
3 convenuta al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi in distrazione dei difensori, ex art. 93 c.p.c.”.
A fondamento della domanda deduceva di aver acceso presso Controparte_1
filiale di Catanzaro, il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 10169987 con affidamento mediante scopertura, che alla data del 31 marzo 2013 esponeva un saldo negativo di € 48.896,00; che su detto conto corrente l'istituto bancario aveva calcolato ed addebitato “indiscriminatamente” gli interessi passivi mediante il sistema della capitalizzazione trimestrale, applicando anche l'ulteriore addebito della commissione di massimo scoperto in ragione dei fidi accordati;
che la Banca convenuta aveva altresì applicato “una contabilizzazione fondata sull'applicazione del c.d. “giorni banca”, ovvero aveva contabilizzato le partite a credito del cliente solo dopo alcuni giorni dall'effettiva disponibilità e versamento sul conto.
Si costituiva chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) rigettare integralmente la domanda attorea in quanto prescritta ovvero assolutamente infondata in fatto ed in diritto per tutto quanto dedotto, rilevato ed eccepito nella presente comparsa;
2) in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, rideterminare gli importi a credito della società attrice sostituendo alla capitalizzazione trimestrale quella semestrale o annuale, nonché tenendo conto della prescrizione maturata (per le ragioni evidenziate al punto 5 della presenta comparsa), della mancata contestazione degli estratti di saldo;
3) in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio”.
Rigettata la richiesta di c.t.u. contabile avanzata dall'attrice, con sentenza n.
63/2018 il Tribunale di Catanzaro rigettava la domanda e condannava la al Pt_1
pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure rilevava che la società attrice aveva sollevato una generica contestazione circa l'erronea determinazione dei rapporti di dare-avere tra le parti a fronte di un onere di specifica e concreta allegazione, non assolto, essendo state articolate argomentazioni di diritto senza fare alcun riferimento a precisi e concreti dati contabili e senza produrre una consulenza di parte che fungesse da principio di prova della fondatezza delle proprie asserzioni, precisando che in tale prospettiva era stata rigettata la richiesta di c.t.u. contabile che avrebbe assunto una valenza meramente esplorativa.
4 1.2. Avverso detta sentenza la proponeva appello, con citazione Parte_1 notificata il 03.07.2018, lamentando l'illegittima mancata ammissione di c.t.u. contabile. Ad avviso dell'appellante, posto che nel caso in esame non poteva mettersi in dubbio l'esistenza di un rapporto di conto corrente tra e la banca Parte_1
e pertanto l'esistenza della documentazione contabile relativa alla Controparte_1
loro gestione, la c.t.u. avrebbe avuto un contenuto tutt'altro che esplorativo, essendo tesa, attraverso l'analisi della documentazione inerente al rapporto oggetto di contestazione prodotta dalle parti, a rideterminare il saldo di conto corrente, nonché
i rapporti di dare/avere, inoltre avrebbe avuto il compito di verificare se vi fosse stata pattuizione ed applicazione, dall'apertura del conto, di un tasso di interesse passivo superiore al tasso soglia, le commissioni di massimo scoperto ed ogni altro onere connesso alla concessione del credito. Insisteva, quindi, nell'ammissione della chiesta c.t.u., ribadendo tutti i rilievi svolti in primo grado in ordine alla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, dell'applicazione della commissione di massimo scoperto e delle c.d. valute fittizie.
Con comparsa di risposta del 26.11.2018 si costituiva chiedendo Controparte_1
il rigetto integrale del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, veniva fissata l'udienza del
24.01.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 04.02.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'appellante denuncia l'ingiustizia della pronuncia di primo grado per non avere il Tribunale disposto la c.t.u. contabile richiesta sin dall'atto introduttivo del giudizio, ritenendola erroneamente esplorativa.
La doglianza è infondata.
5 Ritiene la Corte che la domanda proposta dalla con l'atto di citazione Parte_1
di primo grado sia affetta da genericità e carenza di allegazione, ancor prima che di prova.
Costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Sul punto si richiama l'orientamento pacifico in giurisprudenza, di legittimità e di merito secondo cui: "Il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto comporta che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere,
o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo" (cfr., ex multis, Cass. civ, sez. I,
16/11/2000, n. 14849; sull'onere di indicazione specifica dei fatti nell'atto di citazione, cfr. Cass. civ., sez, un., 22.5.2012, n. 8077).
Pertanto, qualora in un rapporto di conto corrente bancario il cliente contesti l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, nonché degli interessi usurari, da parte della banca convenuta, limitandosi ad una generica contestazione di tali modalità di svolgimento del rapporto di conto corrente, senza indicare, nemmeno approssimativamente, l'entità delle somme esatte, né producendo documenti idonei a colmare la lacuna, la domanda non può essere accolta.
In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre (art. 163 c.p.c.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario una difesa giudiziale ed efficace e nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Tale assoluta genericità non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro e si apprezza quale inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere
6 di provvedere" (cfr. Cassazione civile, sez. III, 30/06/2015, n. 13328, principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla materia del risarcimento del danno non patrimoniale ma afferente al principio di ordine generale concernente l'onere di specificazione dei fatti costitutivi della propria pretesa).
Premesse tali considerazioni, nel caso di specie l'attrice-appellante ha intrattenuto con la convenuta-appellata il rapporto di conto corrente n. 10169987 Controparte_1 acceso in data 08.01.2004, rapporto al quale era collegata un'apertura di credito.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, risulta ex actis la documentazione attestante le condizioni contrattuali.
In particolare, è in atti il documento di sintesi delle condizioni relative sia al conto corrente che all'apertura di credito. Tale documento contiene tutte le condizioni da applicare al rapporto, tanto in termini di tasso di interesse e periodicità di capitalizzazione, quanto in termini di commissione di massimo scoperto, spese e, in genere, tutte le condizioni economiche applicate ai servizi connessi alle operazioni in conto.
In punto di anatocismo, il contratto risulta inoltre conforme alla Delibera
CICR del 9 febbraio 2000, prevedendo la medesima periodicità di capitalizzazione tra interessi creditori e debitori (cfr. art. 7).
In siffatta situazione, le doglianze dell'appellante si rivelano estremamente generiche, non confrontandosi le stesse con le specifiche condizioni contrattuali che nella specie risultano tutte rispettose dei dettami normativi. La domanda attrice, lungi dall'esporre la disciplina negoziale dei rapporti con la convenuta e chiarire le ragioni della ritenuta invalidità, si limita a svolgere deduzioni generali sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, della commissione di massimo scoperto, della applicazione dei giorni valuta.
Dunque, ciò che assume rilievo ai fini del rigetto della domanda non è il mancato assolvimento dell'onere di produzione dei contratti e degli estratti conto, quanto piuttosto il difetto di allegazione (e conseguentemente di prova) della violazione, da parte della banca, delle clausole contrattuali, a fronte della pattuizione per iscritto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto (tasso di interesse, commissione di massimo scoperto di cui è indicata sia la percentuale che la base di calcolo, spese, etc.) e della pattuizione di clausole legittime in punto di capitalizzazione trimestrale degli interessi.
7 Né la parte può pretendere di colmare siffatta lacuna con un accertamento contabile che si apprezza del tutto esplorativo.
È appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere a eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie.
Ne consegue che la richiesta di consulenza tecnica non è ammissibile ove la parte tenda con essa a supplire l'onere di allegazione e della prova sulla stessa gravante ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cassazione civile, sez. III, 26 febbraio 2003 n. 2887). Infatti, " ... Il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni
o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati..." (Cass. Civ., sez. 2°, 15 aprile 2002, n. 5422 nonché, ex multiis, Cass. Civ., sez. 6°, ordinanza n. 3130 del 08/02/2011). Ancora, la
Suprema Corte ha rilevato che "La consulenza non rientra nella disponibilità delle parti ma è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale esattamente decide di escluderla ogni qual volta si avveda che la richiesta della parte tende a supplire con la consulenza la deficienza della prova a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate" (cfr. Cassazione civile, sez. lav.,
06 dicembre 2011, n. 26151). Non c'è dubbio che "la mancata disposizione della consulenza tecnica d'ufficio da parte del giudice, di cui si asserisce
l'indispensabilità, è incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall'onere della prova o richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati": in altri termini "ha natura esplorativa infatti la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega"
(Cass. civ., sez. 1, 5 luglio 2007, n. 15219).
8 L'orientamento riferito non è mutato all'indomani della pronuncia della Suprema
Corte che "esclude la natura esplorativa della consulenza intesa a ricostruire
l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza" (cfr. Cass., civ., 15/03/2016, n. 5091), citata in modo non pertinente da parte appellante: tale affermazione, interpretata da alcuni come un definitivo avallo alla possibilità di disporre la consulenza tecnica in materia bancaria anche in caso di lacune documentali gravi, ad una attenta lettura delle restanti motivazioni della sentenza, viene specificata con il richiamo alla precedente giurisprudenza che, se pure ha sempre affermato la possibilità di deroga "al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative, quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti" ha espressamente limitato tale possibilità di deroga "sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse" (Cass., civ., 15/03/2016, n.
5091, che richiama Cass. civ, sez. 3°, 14 febbraio 2006, n. 3191).
Questa è l'unica lettura della giurisprudenza citata compatibile con i principi sostanziali (art. 2697 c.c.) e processuali (art. 115 c.p.c.) relativi all'onere della prova: diversamente si legittimerebbe la proposizione indiscriminata di azioni giudiziali sprovviste ab origine dei relativi fondamenti normativi.
Ne consegue che, per i principi esposti, l'appello va respinto confermando la sentenza impugnata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di
[...] CP_2
[..
[...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Catanzaro n. 63/2018 pubblicata il 05.01.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado che liquida in euro 3.473,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1336/2018 R.G. vertente tra
(P.I.: , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Iiritano e Vincenzo Iiritano;
appellante
e
C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Zimatore;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 63/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 05.01.2018, avente ad oggetto ripetizione di indebito in materia di contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, per le esposte ragioni,
1) preliminarmente, ammettere la richiesta CTU contabile;
2) comunque sia riformare la sentenza n. 63/2018 emessa dal Tribunale Civile di Catanzaro in quanto lesiva dei diritti della società per i motivi di cui in narrativa;
3) nel Parte_1
1 merito: a. previa risoluzione del contratto di conto corrente n. 10169987 acceso presso la banca appellata, accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale del contratto di apertura di credito mediante affidamento con scoperta del
c/c n. 10169987 in essere tra la società attrice e la convenuta sul contratto in oggetto in relazione alle clausole di determinazione e applicazione degli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione della commissione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni – valuta, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo;
b. accertare la difformità tra il tasso contrattuale e tasso effettivo applicato e, per l'effetto dichiarare ai sensi degli articoli 1283,1284 e 1419 c.c. la nullità della clausola di interesse nella misura ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore con ogni eliminazione dell'anatocismo; c. accertare e dichiarare, in ragion delle richieste che precedono l'effettivo saldo dare – avere le parti del presente processo in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU contabile su ciascun rapporto e, per l'effetto, condannare l'istituto di credito alla eventuale restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione a ciascuno dei rapporti indicati, oltre alla liquidazione di interessi legali
a favore dell'attore dalla scadenza e fino all'effettivo soddisfo;
d. accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsiasi preteso della convenuta banca in relazione agli indicati rapporti di apertura del credito per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà alla legge 108/96 in quanto eccedente il cd. Tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto ai sensi degli artt. 1339 e 1492 cod. civ. dell'applicazione del tasso legale di interesse senza alcuna capitalizzazione;
4) Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio”.
Per l'appellata: “Voglia l'On. Corte di Appello adita: 1) rigettare integralmente
l'appello perché inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni indicate nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
2) in via meramente subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, rideterminare gli importi a credito della società attrice sostituendo alla capitalizzazione trimestrale quella semestrale o annuale, tenendo applicando i tassi di interessi convenzionali per come risultanti dal contratto e dagli estratti conto;
3) Con vittoria di spese e competenze di lite. In via istruttoria ci si oppone alla richiesta di
2 ammissione di CTU contabile “per come già formulata nel giudizio di primo grado” giacché esplorativa e dunque inammissibile per tutte le ragioni esposte al paragrafo
1 della presente comparsa di costituzione”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione notificato in data 1.7.2013 la società in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale di Catanzaro la al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “(1) in via principale, previa risoluzione del contratto di conto corrente
n.ro 10169987 acceso presso la banca convenuta, accertare e dichiarare l'invalidità
a titolo di nullità parziale del contratto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura del c/c n.ro 10169987 in essere tra la società attrice e la convenuta in relazione alle clausole di determinazione ed applicazione degli interessi in misura ultralegale, della determinazione ed applicazione degli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione della commissione di massimo scopeto, all'applicazione degli interessi per cd. giorni-valuta, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo; (2) accertare la difformità tra il tasso contrattuale
e tasso effettivo applicato e, per l'effetto dichiarare ai sensi degli articoli 1283, 1284
e 1419 cod. civ. la nullità della clausola di interesse nella misura ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore con ogni eliminazione dell'anatocismo; (3) accertare e dichiarare, in ragione delle richieste che precedono l'effettivo saldo dare – avere tra le parti del presente procedimento in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU contabile su ciascun rapporto e, per l'effetto, condannare l'istituto di credito alla eventuale restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione a ciascuno dei rapporti indicati, oltre la liquidazione di interessi legali a favore dell'attore dalla scadenza e fino all'effettivo soddisfo;
(4) accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsiasi pretesto della convenuta banca in relazione agli indicati rapporti di apertura di credito per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà alla legge 108/96 in quanto eccedente il cd. Tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto ai sensi degli artt. 1339 e 1492 cod. civ. dell'applicazione del tasso legale di interesse senza alcuna capitalizzazione;
(5) condannare la
3 convenuta al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi in distrazione dei difensori, ex art. 93 c.p.c.”.
A fondamento della domanda deduceva di aver acceso presso Controparte_1
filiale di Catanzaro, il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 10169987 con affidamento mediante scopertura, che alla data del 31 marzo 2013 esponeva un saldo negativo di € 48.896,00; che su detto conto corrente l'istituto bancario aveva calcolato ed addebitato “indiscriminatamente” gli interessi passivi mediante il sistema della capitalizzazione trimestrale, applicando anche l'ulteriore addebito della commissione di massimo scoperto in ragione dei fidi accordati;
che la Banca convenuta aveva altresì applicato “una contabilizzazione fondata sull'applicazione del c.d. “giorni banca”, ovvero aveva contabilizzato le partite a credito del cliente solo dopo alcuni giorni dall'effettiva disponibilità e versamento sul conto.
Si costituiva chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) rigettare integralmente la domanda attorea in quanto prescritta ovvero assolutamente infondata in fatto ed in diritto per tutto quanto dedotto, rilevato ed eccepito nella presente comparsa;
2) in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, rideterminare gli importi a credito della società attrice sostituendo alla capitalizzazione trimestrale quella semestrale o annuale, nonché tenendo conto della prescrizione maturata (per le ragioni evidenziate al punto 5 della presenta comparsa), della mancata contestazione degli estratti di saldo;
3) in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio”.
Rigettata la richiesta di c.t.u. contabile avanzata dall'attrice, con sentenza n.
63/2018 il Tribunale di Catanzaro rigettava la domanda e condannava la al Pt_1
pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure rilevava che la società attrice aveva sollevato una generica contestazione circa l'erronea determinazione dei rapporti di dare-avere tra le parti a fronte di un onere di specifica e concreta allegazione, non assolto, essendo state articolate argomentazioni di diritto senza fare alcun riferimento a precisi e concreti dati contabili e senza produrre una consulenza di parte che fungesse da principio di prova della fondatezza delle proprie asserzioni, precisando che in tale prospettiva era stata rigettata la richiesta di c.t.u. contabile che avrebbe assunto una valenza meramente esplorativa.
4 1.2. Avverso detta sentenza la proponeva appello, con citazione Parte_1 notificata il 03.07.2018, lamentando l'illegittima mancata ammissione di c.t.u. contabile. Ad avviso dell'appellante, posto che nel caso in esame non poteva mettersi in dubbio l'esistenza di un rapporto di conto corrente tra e la banca Parte_1
e pertanto l'esistenza della documentazione contabile relativa alla Controparte_1
loro gestione, la c.t.u. avrebbe avuto un contenuto tutt'altro che esplorativo, essendo tesa, attraverso l'analisi della documentazione inerente al rapporto oggetto di contestazione prodotta dalle parti, a rideterminare il saldo di conto corrente, nonché
i rapporti di dare/avere, inoltre avrebbe avuto il compito di verificare se vi fosse stata pattuizione ed applicazione, dall'apertura del conto, di un tasso di interesse passivo superiore al tasso soglia, le commissioni di massimo scoperto ed ogni altro onere connesso alla concessione del credito. Insisteva, quindi, nell'ammissione della chiesta c.t.u., ribadendo tutti i rilievi svolti in primo grado in ordine alla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, dell'applicazione della commissione di massimo scoperto e delle c.d. valute fittizie.
Con comparsa di risposta del 26.11.2018 si costituiva chiedendo Controparte_1
il rigetto integrale del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, veniva fissata l'udienza del
24.01.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 04.02.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'appellante denuncia l'ingiustizia della pronuncia di primo grado per non avere il Tribunale disposto la c.t.u. contabile richiesta sin dall'atto introduttivo del giudizio, ritenendola erroneamente esplorativa.
La doglianza è infondata.
5 Ritiene la Corte che la domanda proposta dalla con l'atto di citazione Parte_1
di primo grado sia affetta da genericità e carenza di allegazione, ancor prima che di prova.
Costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Sul punto si richiama l'orientamento pacifico in giurisprudenza, di legittimità e di merito secondo cui: "Il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto comporta che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere,
o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo" (cfr., ex multis, Cass. civ, sez. I,
16/11/2000, n. 14849; sull'onere di indicazione specifica dei fatti nell'atto di citazione, cfr. Cass. civ., sez, un., 22.5.2012, n. 8077).
Pertanto, qualora in un rapporto di conto corrente bancario il cliente contesti l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, nonché degli interessi usurari, da parte della banca convenuta, limitandosi ad una generica contestazione di tali modalità di svolgimento del rapporto di conto corrente, senza indicare, nemmeno approssimativamente, l'entità delle somme esatte, né producendo documenti idonei a colmare la lacuna, la domanda non può essere accolta.
In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre (art. 163 c.p.c.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario una difesa giudiziale ed efficace e nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Tale assoluta genericità non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro e si apprezza quale inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere
6 di provvedere" (cfr. Cassazione civile, sez. III, 30/06/2015, n. 13328, principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla materia del risarcimento del danno non patrimoniale ma afferente al principio di ordine generale concernente l'onere di specificazione dei fatti costitutivi della propria pretesa).
Premesse tali considerazioni, nel caso di specie l'attrice-appellante ha intrattenuto con la convenuta-appellata il rapporto di conto corrente n. 10169987 Controparte_1 acceso in data 08.01.2004, rapporto al quale era collegata un'apertura di credito.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, risulta ex actis la documentazione attestante le condizioni contrattuali.
In particolare, è in atti il documento di sintesi delle condizioni relative sia al conto corrente che all'apertura di credito. Tale documento contiene tutte le condizioni da applicare al rapporto, tanto in termini di tasso di interesse e periodicità di capitalizzazione, quanto in termini di commissione di massimo scoperto, spese e, in genere, tutte le condizioni economiche applicate ai servizi connessi alle operazioni in conto.
In punto di anatocismo, il contratto risulta inoltre conforme alla Delibera
CICR del 9 febbraio 2000, prevedendo la medesima periodicità di capitalizzazione tra interessi creditori e debitori (cfr. art. 7).
In siffatta situazione, le doglianze dell'appellante si rivelano estremamente generiche, non confrontandosi le stesse con le specifiche condizioni contrattuali che nella specie risultano tutte rispettose dei dettami normativi. La domanda attrice, lungi dall'esporre la disciplina negoziale dei rapporti con la convenuta e chiarire le ragioni della ritenuta invalidità, si limita a svolgere deduzioni generali sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, della commissione di massimo scoperto, della applicazione dei giorni valuta.
Dunque, ciò che assume rilievo ai fini del rigetto della domanda non è il mancato assolvimento dell'onere di produzione dei contratti e degli estratti conto, quanto piuttosto il difetto di allegazione (e conseguentemente di prova) della violazione, da parte della banca, delle clausole contrattuali, a fronte della pattuizione per iscritto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto (tasso di interesse, commissione di massimo scoperto di cui è indicata sia la percentuale che la base di calcolo, spese, etc.) e della pattuizione di clausole legittime in punto di capitalizzazione trimestrale degli interessi.
7 Né la parte può pretendere di colmare siffatta lacuna con un accertamento contabile che si apprezza del tutto esplorativo.
È appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere a eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie.
Ne consegue che la richiesta di consulenza tecnica non è ammissibile ove la parte tenda con essa a supplire l'onere di allegazione e della prova sulla stessa gravante ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cassazione civile, sez. III, 26 febbraio 2003 n. 2887). Infatti, " ... Il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni
o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati..." (Cass. Civ., sez. 2°, 15 aprile 2002, n. 5422 nonché, ex multiis, Cass. Civ., sez. 6°, ordinanza n. 3130 del 08/02/2011). Ancora, la
Suprema Corte ha rilevato che "La consulenza non rientra nella disponibilità delle parti ma è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale esattamente decide di escluderla ogni qual volta si avveda che la richiesta della parte tende a supplire con la consulenza la deficienza della prova a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate" (cfr. Cassazione civile, sez. lav.,
06 dicembre 2011, n. 26151). Non c'è dubbio che "la mancata disposizione della consulenza tecnica d'ufficio da parte del giudice, di cui si asserisce
l'indispensabilità, è incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall'onere della prova o richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati": in altri termini "ha natura esplorativa infatti la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega"
(Cass. civ., sez. 1, 5 luglio 2007, n. 15219).
8 L'orientamento riferito non è mutato all'indomani della pronuncia della Suprema
Corte che "esclude la natura esplorativa della consulenza intesa a ricostruire
l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza" (cfr. Cass., civ., 15/03/2016, n. 5091), citata in modo non pertinente da parte appellante: tale affermazione, interpretata da alcuni come un definitivo avallo alla possibilità di disporre la consulenza tecnica in materia bancaria anche in caso di lacune documentali gravi, ad una attenta lettura delle restanti motivazioni della sentenza, viene specificata con il richiamo alla precedente giurisprudenza che, se pure ha sempre affermato la possibilità di deroga "al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative, quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti" ha espressamente limitato tale possibilità di deroga "sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse" (Cass., civ., 15/03/2016, n.
5091, che richiama Cass. civ, sez. 3°, 14 febbraio 2006, n. 3191).
Questa è l'unica lettura della giurisprudenza citata compatibile con i principi sostanziali (art. 2697 c.c.) e processuali (art. 115 c.p.c.) relativi all'onere della prova: diversamente si legittimerebbe la proposizione indiscriminata di azioni giudiziali sprovviste ab origine dei relativi fondamenti normativi.
Ne consegue che, per i principi esposti, l'appello va respinto confermando la sentenza impugnata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di
[...] CP_2
[..
[...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Catanzaro n. 63/2018 pubblicata il 05.01.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado che liquida in euro 3.473,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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