Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/03/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RG. n. 170/2021 CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa d'appello contro la sentenza n. 458/2020 emessa dal Tribunale di Savona, pubblicata il 30.07.2020, non notificata, promossa da:
, Voghera 16.2.1934, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Filippo Marioni, Parte_1 iuseppe Franco Ferrari del Foro di Pavia, in forza di procura in calce all'atto di appello ed in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Casteggio (PV), Via Anselmi n. 20
APPELLANTE contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall' Controparte_1 Avv. Paola Devincenzi, del Foro di Savona, in forza di procura allegata alla comparsa in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Paolo Bianchini in Genova, Via Fieschi n. 1
APPELLATO
avente a oggetto: proprietà nelle quale le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova contrariis rejectiis 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti i già dedotti motivi il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 458/2020 emessa dal Tribunale di Savona Sezione Civile, Giudice dr. Stefano Poggio, nell'ambito del giudizio n. 3361/2017 R.G., depositata in cancelleria il 30.07.2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: 'Voglia il Tribunale di Savona, Contrariis rejectiis - in via preliminare: si chiede in via preliminare stante il fumus boni iuris ed il periculum in mora il rilascio dell'immobile da parte del comune di CP
, precisamente dell'area censita al Mappale 653 del foglio 7 nct, corrispondente parzialmente
[...] alla via denominata “via privata GR”, con l'eliminazione della segnaletica verticale ed orizzontale, la rimozione di numero quindici parcheggi ivi posti dal in quanto lo stesso non ha CP CP alcun titolo per porvi tale occupazione del suolo e, ove l'avesse, circostanza che comunque si contesta e che non è, la stessa era limitata al solo diritto di transito. Ciò esclude che si possa continuare a impedire il legittimo utilizzo da parte del proprietario del bene acquistato in asta pubblica dal Tribunale di Savona ove intende farne uso per porvi dei posteggi od altro. NEL MERITO - in via principale: accertare l'inesistenza della pretesa servitù di uso pubblico che sarebbe gravante su via Privata GR in IE RE (SV) con dichiarazione di inesistenza di servitù di uso pubblico in favore del , nonché si accerti in ogni caso la mancanza del potere della Controparte_1
1
che nessun beneficio poteva trarre la collettività da un'eventuale apertura al pubblico transito della strada in questione visto che non collega tra loro strade comunali o vicinali;
ed in ogni caso che controparte non ha rispettato i termini ex art. 560 comma 3 c.p.c. per proporre opposizione ex art.
617 c.p.c. al decreto di trasferimento che precisava come via Privata GR non fosse gravata da alcuna limitazione, in particolare da alcuna servitù o peso;
il tutto contestualmente ordinando la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attore, che potrà ivi porre dei posteggi privati ed altro, consentendo il passaggio ai soli residenti e frontisti, ed ordinando l'eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal comune di IE RE (SV) mediante la rimozione delle opere lesive (segnaletica orizzontale e verticale e posteggi comunali, ed altro) del diritto di proprietà del SI. , opere realizzate dal Parte_1 medesimo Comune, ciò allo scopo di ottenere l'effettiva libertà del fondo. Accertare, altresì, che dal momento dell'aggiudicazione ad oggi il sig. ha subìto un danno avendo il medesimo subito Parte_1 un pregiudizio patrimoniale per l'illegittimo utilizzo fatto dal di IE RE (SV) di tale area, CP e conseguentemente - condannare, altresì, il convenuto al risarcimento del danno, quantificabile in
€ 20.000,00 o in diversa somma da liquidarsi anche in via equitativa dal Giudice. - in merito alla domanda riconvenzionale svolta dal svolta in primo grado dall'odierna Controparte_1 appellata: se ne richiede il rigetto essendo la medesima infondata in fatto ed in diritto. -In ogni caso si chiede la condanna del V) al pagamento a favore del SI. Controparte_1 Parte_1
le spese, diritti ed onorari del presente giudizio con rimborso di spese generali, maggiorati
[...] dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge' e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi meglio esposti in tutti gli atti difensivi;
3) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede che la Corte d'Appello disponga per le ragioni esposte in narrativa la rinnovazione dell'escussione testimoniale dei SI.ri e e assuma d'ufficio le Tes_1 Tes_2 testimonianze dei SI.ri e o quantomeno acquisisca i verbali d'udienza del Tes_3 Tes_4 Tes_5
07.07.2020 e 14.10.2020 rese nella causa n. 2902/2017 R.G. afferenti le dichiarazioni testimoniali degli stessi oltre che SI.ri , essendo state rese quando ormai era scaduto il termine Tes_1 Tes_6 per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 cpc nel primo grado (29.06.2020) nella presente causa.” PER L'APPELLATO
“Precisa le conclusioni chiedendo che la Corte Ill.ma voglia respingere l'appello proposto, infondato in fatto e diritto, con conferma integrale della appellata sentenza e con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 06/10/2017, notificato il 07/10/2017, conveniva Parte_1 in giudizio il , chiedendo, in via preliminare, il rilascio dell'area di sua Controparte_1 proprietà con eliminazione della segnaletica verticale e orizzontale posta dal per CP consentirgli di adibirla a posteggi o altro;
in via principale e nel merito, di accertare l'inesistenza della pretesa servitù di uso pubblico gravante sull'area, la mancanza del potere del di classificare CP via Privata GR quale strada a uso pubblico per mancanza dei presupposti;
ordinare la cessazione di ogni turbativa dell'esercizio del diritto di proprietà in favore dell'attore, consentendo il passaggio ai soli residenti e frontisti;
condannare il Comune al risarcimento del danno quantificabile in € 20.000,00 o in diversa somma.
2 Tale iniziativa giudiziaria traeva origine dall'acquisto, effettuato dall'attore nella procedura immobiliare n. 326/2009 R.E. del Tribunale di Savona, di alcuni terreni siti nel Comune di IE
RE (SV), tra i quali le aree di cui alla via Privata GR di cui al foglio n. 7, mappale 653. L'attore, odierno appellante, lamentava che , successivamente all'aggiudicazione, aveva rilevato che il Comune di IE RE (SV) stava occupando “sine titulo” parte dell'area censita al mappale 653 del foglio 7 del NCT, corrispondente parzialmente alla via denominata “via Privata GR”, sì da provvedere a notificare all'Ente un atto di precetto per il rilascio;
il tuttavia, CP non ottemperava all'intimazione, ne provvedeva all'eliminazione della segnaletica stradale verticale e orizzontale oltre quant'altro di sua proprietà presente sui terreni aggiudicati, e anzi deliberava di ivi porre dei parcheggi comunali.
Avverso il precetto, inoltre, il proponeva opposizione con ricorso depositato il CP 31/05/2017, chiedendo preliminarmente ex art. 624 c.p.c., sussistendo gravi motivi, la sospensione del processo esecutivo e, nel merito, dichiararsi che la parte istante non aveva diritto di procedere a esecuzione forzata per difetto di legittimazione attiva e/o inattuabilità dell'intimazione e/o inammissibilità dell'azione esecutiva, con conseguente nullità del precetto e, comunque, respingersi la richiesta di rilascio in quanto infondata in fatto e diritto, stante la dichiarata esistenza di una servitù di uso pubblico gravante sull'immobile di cui si tratta. Il Giudice dell'Esecuzione designato del Tribunale di Savona, nel procedimento rubricato al n. 629/2017 R.E., sospendeva, inaudita altera parte, il procedimento e fissava la comparizione delle
Parti per l'udienza del 27/06/2017. In tale data, si costituiva chiedendo dichiararsi la nullità e/o Parte_1 l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso in opposizione, respingersi la richiesta di sospensiva e, nel merito, di respingere l'opposizione, nonché di riconoscere il proprio diritto alla liberazione dell'area di sua proprietà.
Il Giudice, con ordinanza del 14/07/2017, sospendeva provvisoriamente l'esecuzione e assegnava termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito a cura della Parte interessata. A tale incombente provvedeva l'odierno appellante con la notifica dell'atto di citazione sopra indicato.
Nel giudizio così instaurato e rubricato al n. 3361/2017 R.G. si costituiva il Controparte_1
ribadendo sostanzialmente le conclusioni già rassegnate in sede di opposizione all'atto di
[...] precetto. Inoltre detto Ente, in via riconvenzionale, chiedeva venisse dichiarata sull'area di cui al fg. 7 mapp. 653, di proprietà di controparte, l'esistenza, per acquisto fattone per usucapione, di una servitù di uso pubblico di passaggio pedonale, carraio, parcheggio e dei sottoservizi di acquedotto, illuminazione, gas fognatura, segnaletica, telefonia, raccolta rifiuti ecc., a favore della collettività di
. CP
All'udienza del 28/01/2018 il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 c.p.c. Le Parti depositavano dette memorie, all'esito delle quali il Giudice, con ordinanza del
19/04/2019, disponeva una CTU descrittiva dei luoghi.
Il perito nominato depositava, dunque, la sua relazione, datata 15/07/2019, con la quale descriveva i luoghi accertando che: - via Privata GR, all'epoca della esecuzione immobiliare, era di fatto una strada, pur essendo ancora catastalmente identificata come “frutteto”; - che l'immobile oggetto del trasferimento nell'ambito della procedura esecutiva coincideva fisicamente con gli atti amministrativi prodotti dal - su di esso insistevano numerose opere di urbanizzazione CP primaria e secondaria.
Con ordinanza 16/09/2019 il Giudice disponeva l'ammissione delle prove testimoniali richieste dalle Parti, sì che, una volta espletate le prove ammesse, le Parti medesime, all'udienza del 28/02/2020, precisavano le proprie conclusioni e il Giudice concedeva i termini di legge per le difese finali, trattenendo la causa in decisione.
Il Tribunale, dunque, così statuiva:
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona definitivamente pronunciando nel procedimento RG 3361/2017 ogni contraria domanda ed eccezione respinta così provvede:
1) Respinge tutte le domande del sig. ; Parte_1
3 2) In accoglimento della domanda riconvenzionale dichiara che sull'area di cui al fg. 7 mapp. 653, censito al catasto terreni del Comune di quale frutteto irriguo, cl.2, mq.895, r.d. 75,91, CP
r.a. 18,95, a confini fg.7, mapp.585,1809, 652, 1808, 1832, 1814, 1813, statale Aurelia, mapp.li 586,587,1812 e 589, di proprietà di controparte, esiste, per acquisto fattone per usucapione, una servitù di uso pubblico di passaggio pedonale, carraio, parcheggio e dei sottoservizi di acquedotto, illuminazione, gas, fognatura, segnaletica, telefonia, raccolta rifiuti etc. a favore della collettività del
. Controparte_1
3) Condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 14.241,00 per competenze professionali oltre rimb. forf. 15%, Iva, Cpa come
[...] per legge, ed oltre € 443,00 per esborsi ed oltre refusione delle spese di CTU e di CTP (spese di CTP nei limiti di quanto liquidato al CTU).”
Il Tribunale respingeva la domanda dell'attore muovendo da quanto disposto dall'art. 2645 quater c.c., che così recita: “Si devono trascrivere, se hanno per oggetto beni immobili, gli atti di diritto privato, i contratti e gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali, nonché le convenzioni e i contratti con i quali vengono costituiti a favore dello Stato, della regione e degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, i vincoli di uso pubblico o comunque ogni altro vincolo a qualsiasi fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche ad essi relative”. Tale onere formale, evidenziava il primo Giudice, in mancanza di una espressa previsione legislativa di retroattività, non era applicabile alle convenzioni urbanistiche stipulate prima dell'introduzione del DL 16/2012 (convertito con modificazioni dalla legge 44/2012), che aveva introdotto tale norma.
Ne conseguiva, affermava il Tribunale, che i rapporti tra i diritti acquisiti dal in virtù Parte_1 del decreto di trasferimento del 2014 e la convenzione urbanistica datata 08.11.2006, intercorsa tra il e circa la zona in questione, non erano regolati dal Controparte_1 CP_2 principio della priorità delle trascrizioni. La sentenza aggiungeva, quindi, che per il principio di tassatività degli atti soggetti a trascrizione, la delibera della Giunta Comunale di n. 26 del 28/02/2005 (elenco delle CP strade e piazze su cui grava una servitù a uso pubblico), pur non essendo trascritta, doveva ritenersi pienamente valida ed efficace nei confronti della generalità, compreso il , acquirente, in Parte_1 epoca successiva a tale data del terreno e che, per consolidata giurisprudenza, l'iscrizione in tale elenco, seppur con funzione puramente dichiarativa, poneva una presunzione di pubblicità dell'uso, superabile solamente con prova contraria gravante su chi contestava tale risultanza.
Nella fattispecie, come evinto dalla CTU espletata in primo grado, il primo Giudice affermava che la convenzione urbanistica prodotta in atti rimarcava l'esistenza, in fatto, della servitù di uso pubblico rivendicata dal nonché la sussistenza di corpose opere di urbanizzazione, la CP presenza di un passo carrabile concesso dal l'esistenza sulla strada de qua di segnaletica CP stradale. Il Tribunale ha, inoltre, aggiunto che i testi escussi in sede istruttoria avevano confermato che nella via privata GR da oltre venti anni si trovavano attività commerciali aperte al pubblico, il quale, per accedervi, utilizzava la strada per cui è causa. Di conseguenza, come ribadito dalla richiamata pronuncia del Consiglio di Stato n. 5820/18, non potendo l'attore in negatoria servitutis, limitarsi ai dati formali del suo atto di acquisto laddove di fatto emerga con sicurezza l'esistenza sui mappali contesi di opere di urbanizzazione, la presunzione di pubblicità dell'uso, in mancanza di prova contraria a carico dell'attore, non poteva che condurre al rigetto della domanda del , accogliendo la domanda riconvenzionale. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
PRIMO MOTIVO Con tale motivo l'appellante ha censurato quella parte della sentenza di primo grado in cui veniva affermato che i rapporti tra i diritti del acquistati e trascritti nel 2014 e quelli sorti in Parte_1 virtù della convenzione urbanistica Comune/Aicardi del giorno 08/11/2006, non trascritta, non erano regolati dal principio della priorità delle trascrizioni.
4 L'appellante, al contrario, ha sostenuto che il vincolo di uso pubblico era un diritto reale e, in quanto tale, ai sensi degli artt. 2643 e 2645 c.c., la trascrizione era comunque obbligatoria, motivo per cui, in assenza di trascrizione della convenzione urbanistica datata 08/11/2006, il Tribunale avrebbe dovuto applicare alla fattispecie il principio della priorità della trascrizione stessa a favore del , con l'effetto che la classificazione delle strade a uso pubblico fatta dal Comune, non Parte_1 essendo stata già trascritta, non era opponibile ad esso appellante.
SECONDO MOTIVO Con tale motivo l'appellante ha sottolineato la competenza del Giudice Ordinario, oltre al fatto che, in una causa di negatoria servitutis, l'onere della prova della sussistenza di un uso pubblico, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, gravava in capo al . Controparte_1 L'appellante ha, inoltre, eccepito come, essendo stato richiesto in via riconvenzionale il riconoscimento di una servitù di uso pubblico per usucapione, l'appellato avesse l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti necessari per l'accoglimento della propria domanda, la mancanza della prova dei quali era oggetto del successivo motivo di gravame. TERZO MOTIVO Con tale motivo l'appellante ha sostenuto, infatti, che il non avesse dimostrato CP l'esistenza dell'uso pubblico sulla strada privata di sua proprietà. A tal riguardo il ha evidenziato che i presupposti che l'odierno appellato avrebbe Parte_1 dovuto provare erano: 1) l'uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati “uti cives” in quanto portatori di un interesse generale, non essendo sufficiente un'utilizzazione “uti singuli” cioè finalizzata a soddisfare esigenze contingenti, o connesse alla titolarità di specifici diritti di proprietà; 2) l'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù; 3) il protrarsi dell'uso per il tempo necessario all'usucapione. L'appellante, dunque, ha lamentato come non fossero stati acquisiti circostanze fattuali, gravi, precise e concordanti, prescritte ai sensi dell'art 2729 c.c., per presumere l'uso pubblico. Il , al contrario, ha posto in risalto che erano emersi elementi presuntivi, gravi, precisi Parte_1
e concordanti in senso opposto, atteso che il Comune di non aveva trascritto il diritto CP di servitù di pubblico passaggio come previsto dalla delibera Comunale, ex art. 2645 quater c.c., non aveva, inoltre, completato la procedura prevista dalla convenzione urbanistica del 2005/2006, cosicché i beni erano rimasti in capo al soggetto attuatore, e non aveva svolto alcuna opposizione ex art. 617 c.p.c. nei termini di cui all'art. 560 c.p.c., per il rilascio dell'immobile. QUARTO MOTIVO Con tale motivo l'appellante ha contestato le risultanze dell'esperita CTU ed ha evidenziato la rilevanza dei documenti versati in giudizio, nonché delle risultanze probatorie che confermavano l'insussistenza del vantato diritto di uso pubblico di via Privata GR, inteso come diritto di transito, di parcheggio e altro, non essendo stato provato, infatti, da parte del , che Controparte_1 la predetta strada avesse i requisiti per essere ritenuta di uso pubblico. Con tale motivo, l'appellante ha avanzato anche una richiesta di rinnovazione delle prove orali sui testi e , inattendibili ex art. 246 c.p.c., avendo gli stessi, in quanto Tes_2 Tes_1 dipendenti comunali, un interesse a che non emergessero vizi di procedura, errori e omissioni con conseguente rischio di segnalazione alla Corte di Conti per danno erariale. Il , inoltre, alla Parte_1 luce delle risultanze probatorie emerse in altra causa civile promossa contro i proprietari di un condominio sito in via Privata GR, ha instato per la riapertura ex officio dell'istruttoria, con l'ammissione di nuovi testi, contestando le deposizioni assunte in primo grado.
Si è costituito in giudizio il , il quale ha chiesto che l'appello ex Controparte_1 adverso proposto venisse dichiarato inammissibile in quanto infondato in fatto e in diritto. In particolare, l'appellato ha eccepito quanto segue. In merito al primo motivo, l'Ente pubblico in questione ha osservato che, per quanto riguardava la trascrivibilità o meno delle convenzioni urbanistiche, era sufficiente il richiamo fatto in sentenza all'assenza di una espressa previsione legislativa di retroattività della legge n.44/12 e al principio di tassatività degli atti soggetti a trascrizione, così da argomentare che, prima della legge citata, sia le servitù di uso pubblico, che i diritti reali pubblici, (intesi come pesi imposti a favore non della collettività, ma di singoli beni demaniali) non erano trascrivibili, situazione mutata dopo l'entrata
5 in vigore dell'art. 2945 quater c.c., ma con semplice efficacia di pubblicità - notizia, al solo scopo di rendere edotti i terzi, in quanto vincoli incidenti sul contenuto della proprietà immobiliare e, in quanto tali, qualificabili come limitazioni legali del diritto di proprietà. L'appellato, ancora, ha dedotto che, nel caso di pubblicità-notizia, la trascrizione aveva solamente funzione ricognitiva dell'atto, che dispiegava in ogni caso i suoi effetti, con l'effetto che la sua mancanza non incideva sul rapporto giuridico, che restava valido ed opponibile ai terzi. In merito al secondo motivo, l'appellato ha osserva come non fosse mai stato messo in dubbio il diritto di proprietà dell'appellante sui fondi acquistati in pubblico incanto nonché la competenza del Giudice ordinario nelle cause di negatoria servitutis. L'Ente in questione, invece, ha contestato che spettasse al l'onere della prova dell'esistenza di un diritto di uso pubblico: CP la convenzione urbanistica e l'iscrizione nell'elenco delle strade a uso pubblico, infatti, integravano una presunzione di pubblicità dell'uso, superabile solamente con prova contraria gravante su chi intendeva contestare tale risultanza, prova contraria non data nel caso in esame. In merito al terzo motivo, l'appellato ha rilevato che, a prescindere dall'onere della prova, l'esistenza dell'uso pubblico era stata provata in giudizio: sulla base della documentazione prodotta e dei testi escussi, infatti, era stato, comunque, dimostrato che da oltre vent'anni l'area per cui è causa (sede stradale e spazi connessi), ubicata in pieno centro abitato, era destinata a uso pubblico e che, con interventi e spesa diretta del o dei privati in forza di convenzioni urbanistiche, CP era stata dotata di parcheggi pubblici, era stata dotata di rete acquedottistica e di smaltimento di acque bianche e nere, di sottoservizi, di illuminazione e di apposita segnaletica, oltre che di raccolta dei rifiuti mediante cassonetti.
A riprova di ciò, ha dedotto il Comune di , vi erano anche i numerosi edifici CP condominiali, che erano sorti negli anni, dotati di numerazione civica e serviti da tale strada, la quale era collegata direttamente alla via pubblica Giuseppa Rossello e, da sempre, era aperta al traffico di un numero indeterminato di utenti, essendo sempre stata asfaltata e adeguata al traffico veicolare. L'appellato, inoltre, ha rivendicato di aver sempre provveduto alla sua manutenzione e alla posa di segnaletica orizzontale e verticale, con l'effetto che, nella sostanza, la via de qua era una vera e propria parte del paese. In merito al quarto motivo, il ha osservato come l'appellante avesse riportato ampi CP stralci della CTU, dai quali risultava che la proprietà coincideva con l'immobile su cui il Parte_1 aveva dichiarato l'esistenza della servitù di uso pubblico, circostanza mai contestata, oltre CP CP_ a estratti della relazione del proprio consulente di parte, geom. , che svolgeva considerazioni e formulava giudizi fuori dalla sua competenza di tecnico. Per quanto riguarda le richieste istruttorie avanzate dall'appellante, l'appellato ha contestato le stesse, in quanto inammissibili nonché superflue, mentre, circa la contestazione del valore delle testimonianze assunte, ha eccepito che: - l'incapacità a testimoniare, in particolare dei testi Tes_2
e , era da respingere in quanto tardiva, oltre al fatto che nessuno dei testi aveva un Tes_1 interesse idoneo a legittimare la sua chiamata in giudizio;
- l'interpretazione, data dall'appellante, delle dichiarazioni rese era del tutto capziosa, atteso che tutti i testimoni avevano dichiarato che la strada in oggetto era collegata alla rete viaria comunale;
- la capziosità delle deduzioni avversarie risultava evidente, anche. dal fatto che, avendo la strada in oggetto un unico collegamento con la via pubblica Giuseppa Rossello, essendo limitata verso nord dalla massicciata della soprastante via nazionale Aurelia, controparte aveva sostenuto, falsamente, che la via in questione fosse un vicolo cieco, privo dei requisiti propri dell'uso pubblico.
In data 27/04/2021 veniva aperto sub procedimento di inibitoria che si concludeva con il rigetto dell'istanza di sospensiva promossa dall'appellante. A seguito di diversi rinvii dovuti al collocamento a riposo dell'originario Giudice Relatore, disposta la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte contenenti le conclusioni definitive delle Parti, ai sensi dell'art. 83, c. 7, lett. h), D.L. 18/2020, la causa, designato il nuovo Consigliere, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del giorno
18/09/2024, con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 Preliminarmente, circa i documenti allegati sub 3 all'atto di appello, successivi alla precisazione delle conclusioni di primo grado, in particolare i verbali afferenti all'esame dei testi indicati, redatti nel giudizio 2902/17 RG, osserva preliminarmente la Corte di doverne disporre l'acquisizione, salva la valenza probatoria e l'interpretazione degli stessi di cui si dirà in seguito, affrontando anche il tema della pretesa rinnovazione/integrazione delle prove orali e dell'incapacità dei testi sentiti in primo grado ex art.246 c.p.c.
Passando, allora, alla disamina dei singoli motivi, va osservato quanto segue.
-primo motivo- Va premesso che oggetto del contendere è la sussistenza ed opponibilità all'originario attore, acquirente in sede di esecuzione immobiliare, comunque a titolo derivativo, di una servitù di uso pubblico del bene in questione, Tale tipologia di servitù, va precisato, è integrata, ai sensi dell'art.825 c.c., dall'utilità assunta da un fondo privato a vantaggio di una collettività indistinta di persone, il che implica gravare il fondo privato medesimo di un “ peso” corrispondente, dal lato attivo, al soddisfacimento di fini di pubblico interesse da parte di una comunità di persone, considerate “ uti cives”, connotate cioè dalla generalità di un uso indiscriminato da parte dei singoli e dalla oggettiva idoneità del bene privato a soddisfare l'interesse collettivo sotteso ( vedasi in merito anche Cass. , sez.2, n.28889, 19.10.21). Ciò detto, l'assunto del primo Giudice circa l'irretroattività dell'art.2645quater c.c., in assenza di norme specifiche che, infatti, neppure l'appellante indica, risulta certa, il che consente, altresì, di apprezzare come l'argomento per cui la servitù in questione avrebbe dovuto essere , comunque, trascritta, in base alle norme ordinarie, si appalesa in radice infondato. La Suprema Corte, d'altra parte, con pronuncia sez.2, n.15032, 31.5.2019, ha avuto modo di affermare e fare proprio l'assunto per cui i diritti sottoposti al regime di cui all'art.825 c.c. non devono essere trascritti, poiché dato il loro carattere demaniale, sono opponibili alla generalità degli interessati a prescindere dall'osservanza delle forme di pubblicità. Da ciò discende che il motivo di appello per cui la convenzione urbanistica del 2006, da cui originerebbe la servitù di uso pubblico contestata, e l'iscrizione della strada di cui è causa fra quelle ad uso pubblico non dovevano essere oggetto di trascrizione, con conseguente inapplicabilità del principio di priorità della trascrizione medesima, che l'appellante ha invocato, rispetto al proprio titolo, derivativo. Ciò, va detto, consente fin d'ora di osservare come del tutto inconsistente sia la deduzione presente nell'atto di appello, secondo cui il avrebbe dovuto fare opposizione Controparte_1 agli atti esecutivi, in relazione al contenuto del decreto di trasferimento, ponendosi semmai un problema a monte di corretta e compiuta ricostruzione dello stato giuridico del bene in sede di stima e vendita forzata, a fronte, peraltro, di uno stato dei luoghi, come si avrà modo di riferire nei seguiti, assai eloquente.
Il primo motivo di appello si appalesa , pertanto, infondato e va respinto.
- secondo motivo , terzo motivo e quarto motivo-
Osserva la Corte come le doglianze di cui al secondo, terzo e quarto motivo devono essere trattate congiuntamente, poiché connesse in modo inscindibile, tenuto conto delle prospettazioni delle Parti e della domanda riconvenzionale, accolta dal primo Giudice, ciò con riferimento anche alla critica alle prove acquisite al processo, il cui esame non può essere parcellizzato nel senso indicato dall'appellante. Ciò detto, dunque, è preliminarmente opportuno individuare i principi di diritto che risultano chiamati in causa dal giudizio, nella dicotomia azione negatoria- accertamento della servitù di uso pubblico per usucapione. Sul tema merita di essere evidenziato che , come chiarito dai giudici di legittimità, nel sancire la giurisdizione ordinaria sul tema ( Cass.SS.UU. n.1624, 27.1.2010): “l'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del ponendo una semplice CP presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù…”. Per tale ragione, ancora, una strada interpoderale o vicinale, iscritta negli elenchi comunali, si presume assoggettata al pubblico transito, diritto reale dell'ente esponenziale estinguibile soltanto
7 per volontà dell'Ente stesso, anche implicita, risultando, invece, irrilevante che la via sia chiusa da un lato, senza sbocco su altra strada ( Cass.,sez.3, n.915, 22.1.03, vedasi anche Cass., sez.2,
n.676, 28.1.84). A fronte di ciò, ancora, da un lato ( Cass., sez.1, n.16979, 27.6.18), il comportamento del proprietario di un fondo, il quale, nel lottizzarlo, metta volontariamente e con carattere di continuità un striscia di terreno a disposizione della collettività, assoggettandola al relativo uso pedonale e carrabile, rende applicabile l'istituto della “ dicatio ad patriam”, quale modo di costituzione di una servitù, sì che l'esecuzione di lavori di miglioria da parte dell'Ente pubblico risultano legittimi, dall'altro, attesa la peculiarità della ratio, l'estinzione della servitù di uso pubblico non può derivare dal mero non uso, esigendo che l'ente territoriale, rappresentativo della collettività dei cittadini, esprima una volontà in tal senso, o mediante apposito atto amministrativo, che riconosca cessato l'uso e l'interesse pubblico a servirsi del bene, o assuma un comportamento concludente, consistente nell'omesso esercizio del diritto-dovere di tutela rispetto agli atti usurpativi o impeditivi posti in essere dal privato ( anche, dunque, dal proprietario, vedasi Cass., sez.1, n. 3788, 8.2.2019). Se, ancora, la “dicatio ad patriam”, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, presuppone detto comportamento, che ben può essere non intenzionale, rispetto all'effetto, ma deve essere volontario ( Cass., sez.2, n.15111, 22.11.00), connota la particolarità dei diritti reali in questione il fatto che la volontarietà del comportamento è ben ravvisabile anche quando il privato proprietario con il non far cessare l'uso pubblico iniziato in conseguenza di una sua attività diversamente finalizzata, manifesti chiaramente, per “facta concludentia” l'intenzione di voler mantenere la sua cosa a disposizione della collettività, così da rendere legittimo l'uso pubblico della stessa.
Entro tali coordinate, si inquadra anche la costituzione di servitù di uso pubblico per usucapione , altro istituto applicabile , in forza di tre presupposti, come indicati anche dall'appellante:
- l'uso generalizzata della strada “ uti cives”, cioè da parte di una collettività indeterminata di individui, portatori di un interesse generale ( e non particolare, quale, per esempio, quello di accedere più comodamente alla proprietà personale); - l'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine pubblico che costituisce l'interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù; - il protrarsi della situazione per il tempo utile all'usucapione, il tutto neppure necessitando di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio stesso, il requisito di cui all'art. 1061 c.c. applicandosi all'eterogenea categoria delle servitù prediali ( vedasi Cass., sez.2, n. 28632, 29.11.17 e Cass. SS.UU. n. 20138, 3.10.11). In ragione di quanto sopra, allora, va esaminato il materiale probatorio, da subito dovendo affermare che la deduzione dell'appellante per cui l'omessa trascrizione della convenzione del 2006 così come il mancato completamento dell'esecuzione della convenzione stessa sarebbero indizi gravi dell'insussistenza della servitù “ de qua” non colgono nel segno, poiché da un lato paiono riconoscere la valenza della convenzione stessa, quale fattore costitutivo, senza tenere conto di ciò che occorre per far estinguere una servitù di uso pubblico, ponendosi, di fatto, a valle del contestato diritto, dall'altro valorizzano la citata mancata opposizione al decreto di trasferimento, rispetto alla quale, viceversa, anche in questo caso a valle della costituzione, il non aveva alcun CP interesse, non potendo essere trasferito, in sede di esecuzione forzata, al , un bene in Parte_1 condizione giuridica diversa da quella propria del bene stesso quando era in capo all'esecutato, al di là dei convincimenti del Perito stimatore, quale ausiliario del G.E. , ed al di là dei convincimenti personali del stesso. Parte_1 Orbene, a fronte di quanto sopra, anche in esito alla CTU licenziata in primo grado, a firma
Geom. va osservato quanto segue: Parte_2
- la planimetria di via Privata GR risulta chiaramente riportata dal CTU;
- la descrizione fotografica, come da foto sub nn.da 1 a 8, attesta che la strada, chiusa a monte dal muro sottostante la via Aurelia, consente, comunque, lo sbocco, nelle sue varie diramazioni, alla via pubblica, già via XXV Aprile, poi via Suor Giuseppa Rossello, come da punti in sequenza 1,2 e 3;
- risulta presente un passo carrabile rilasciato dal Comune di , come da foto 10, CP riportato nella mappa allegata dal CTU;
- risultano allegate fotografie, da parte in allora convenuta, come da 2° memoria ex art. 183,
c.6, c.p.c., attestanti la concessione di vari passi carrabili;
8 - la via in questione, in sede di esecuzione forzata, era indicata catastalmente, al NCT, al fg.7, mapp.653, quale frutteto irriguo, descrizione non corrispondente al reale, essendo il mappale de quo la strada privata di cui si è detto da molti anni, emergendo, ancora, come tale mappale sia poi stato soppresso, passando al catasto urbano, salvo il residuo mappale ex 653, ora 2152, rimasto al catasto terreni come frutteto, in difformità, ancora, dalla realtà, anche tale parte risultando, infatti, a tutti gli effetti una strada;
- al di là dei cambiamenti catastali dopo l'acquisto del , riportati esattamente, a pag Parte_1 6 dell'elaborato peritale, il CTU ha accertato che la mappa di impianto catastale, risalente agli anni '50/'60, rappresentava già il sedime di via Privata GR, pur non avendo un numero proprio, rientrando nel maggior mappale originario n.483 ( allegato 4), ogni contestazione, a riguardo, essendo del tutto fumosa, nella comparazione delle diverse planimetrie;
- risulta, pertanto, allora, come ora, il collegamento della via Privata GR, con via XXV
Aprile, poi Suor Giuseppa Rossello;
- risulta, ciò detto, che con delibera della Giunta Comunale 397/93, la via citata venne inserita all'interno del centro abitato, coerentemente, peraltro, alle planimetrie esistenti ed allegate agli atti;
- risulta che il 28.2.2005, l'Amministrazione comunale, con delibera di Giunta, in esito ad indagine ricognitiva dei luoghi, ebbe ad approvare la planimetria della stessa, verificata dal CTU come quella attuale, inserendo la strada fra le aree private da regolamentare per servitù di passaggio, in forza del ritenuto uso pubblico continuato ultraventennale;
- risulta che l'8.11.2006 venne sottoscritta una convenzione urbanistica fra il Comune di ed proprietario di immobili in via Privata GR, in relazione al rilascio CP CP_2 di permesso a costruire convenzionato per ristrutturazione urbanistica ex art.24 delle norme di attuazione del PRG;
- risultano acquisite le tavole relative alle urbanizzazione oggetto di convenzione, attestanti la realizzazione di impianti di servizi, per luce, acqua, fogne, gas, oltre che illuminazione pubblica, area asfaltata con bitume, area parcheggi ( allegati 8 e 9), rispetto alle quali, al punto h) della convenzione stessa, si dava atto che il privato, soggetto attuatore, avrebbe dovuto realizzare parte delle opere di urbanizzazione sul sedime del mappale 653, f.7, in realtà via Privata GR, mappale che si dava atto essere di proprietà di terzi, ma gravato da servitù di uso pubblico, con l'obbligo, dunque, per il Comune di assicurare la giuridica disponibilità di detto mappale per realizzare le opere previste, alcune delle quali da cedere gratuitamente all'Ente Pubblico;
- risulta che le opere di urbanizzazione previste, nel 2006, siano state eseguite, comprese le opere, interrate e non, di via Privata GR;
- l'esame diretto delle delibere 28.6.93 e 28.2.2005 offre puntuale riscontro alle considerazioni ed alla rappresentazione fatta dal CTU, nell'atto del 2005, dandosi atto che, quanto alla via in questione, la stessa veniva dichiarata di uso pubblico, per un pregresso uso ultraventennale di tal fatta e che ciò comportava che via Privata GR, come le altre vie nella stessa condizione giuridica, dovesse ritenersi equiparata in tutto e per tutto alle aree pubbliche con divieto da parte dei legittimi proprietari di sopprimere la servitù pubblica costituitasi;
- risulta che l'inserimento della via Privata GR fra quelle gravate da servitù pubblica venne confermata con delibera di Giunta 113/2012.
A fronte di quanto sopra, va anche osservato, in forza dei documenti in atti, che: - CP_2
, il 27.10.1999, ottenne dal Comune di , la concessione di passo carrabile n.193,
[...] CP in via Privata GR, sull' esplicito presupposto che la strada medesima fosse di uso pubblico;
-
, il 31.8.2000, ottenne, sempre dal Comune di , la concessione di passo Persona_1 CP carrabile n.200, sul medesimo presupposto;
-la servitù di uso pubblico è stata vagliata, del tutto incidentalmente, anche dal TAR, rispetto al mutamento abusivo dei luoghi effettuato dal , Parte_1 con conseguente ingiunzione di ripristino e poi ordine di demolizione, da parte del Comune di CP
, con rigetto della fondatezza del ricorso per quest'ultimo, come da sentenza 24.2.2017 TAR
[...] Liguria;
- non risultano, ancora, contestazioni di sorta circa la servitù di uso pubblico in questione da parte dei precedenti proprietari;
- emerge, peraltro, che nell'atto di acquisto da parte di Parte_3
come da atto 29.8.2001, gli allora venditori, davano atto del fatto che il mappale indicato
[...] Per_2 al NCT n.653, come frutteto irriguo, fosse, in realtà una strada privata e, nelle dichiarazioni urbanistiche, davano atto trattarsi di mappale di zona S- Zone residenziali sature.
9 Gli elementi probatori acquisiti come sopra, rileva la Corte, oltre a determinare la presunzione di cui si è detto, evidenziano plurimi elementi fattuali che convergono negli anni, rispetto ad uno stato dei luoghi difforme da quello catastale da decenni, per ritenere sussistente la servitù di uso pubblico di cui è causa, percepibile, per quanto superfluo, da qualsivoglia sopralluogo che, inverosimilmente, il sembra non aver effettuato prima di partecipare ad un'asta ed aggiudicarsi un così Parte_1 peculiare appezzamento di terreno, in realtà, appunto, una strada posta in zona residenziale e di collegamento alla via pubblica, il che costituisce, merita di essere evidenziato, rispetto alla mera delibera di inserimento della via in questione fra quelle gravate da uso pubblico, un compendio probatorio ben differente a favore della domanda riconvenzionale dell'Ente. Tale convincimento, osserva la Corte, trova riscontro anche nel fatto che, a ben vedere, confessoriamente, l'odierno appellante ha rappresentato che la via “ de qua” serviva anche la clientela dei negozi che ivi operavano, assunto che implica, dunque, affermare che un numero indeterminato di persone, facenti parte della collettività, in alcun modo previamente individuali rispetto ad interessi specifici di contenuto dominicale, potevano fruire liberamente di via Privata GR, il che, di per sé, integra un uso della strada “ uti cives” ( vedasi, in particolare, precisazione delle conclusioni 27.2.20, ove si legge: “…IN VIA PRINCIPALE: ACCERTARE L'INESISTENZA DELLA PRETESA SERVITÙ DI USO PUBBLICO CHE SAREBBE GRAVANTE SU VIA PRIVATA GROTTA IN PIETRA LIGURE (SV) CON DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI SERVITÙ DI USO PUBBLICO IN FAVORE DEL , NONCHÉ SI ACCERTI IN OGNI CASO LA MANCANZA DEL Controparte_1 POTERE DELLA PREDETTA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI "CLASSIFICARE" VIA PRIVATA GROTTA QUALE STRADA AD USO PUBBLICO PER MANCANZA DEI PRESUPPOSTI EVIDENZIATI IN ATTO DI CITAZIONE E IN PARTICOLARE TRA GLI ALTRI MOTIVI
ESPOSTI AL FATTO CHE LA STRADA VIA PRIVATA GROTTA, PER NATURA E DESTINAZIONE, NON ERA MAI STATA SOGGETTA AL TRANSITO DI PERSONE DIVERSE DAI PROPRIETARI FRONTISTI/RESIDENTI DEI CONDOMINI 0 DAI NEGOZIANTI E LORO CLIENTI PER
CUI E' DA ESCLUDERSI CHE IL SEGMENTO STRADALE IN QUESTIONE POSSA SERVIRE ALLE ESIGENZE DELLA COLLETTIVITÀ INDETERMINATA QUALE STRADA AD USO PUBBLICO ESSENDOVI UN USO “SINGULI” E NON UTI CIVES…” A fronte di ciò, vanno esaminate, comunque, le prove orali, attese le contestazioni a riguardo, del , dovendosi subito osservare: Parte_1 il teste , esperto estimatore della procedura esecutiva, sentito il 6.11.19, Testimone_7 ha riferito di aver effettuato un sopralluogo, ha riconosciuto il lotto di cui è causa nelle foto agli atti nn.6 e 7, oltre che 3, affermando che la zona era completamente urbanizzata e che la strada di quartiere era in cattivo stato manutentivo, così da descrivere un bene che non poteva avere alcuna reale corrispondenza ai dati catastali, per poi precisare, esaminato in controprova, che l'area in questione era del tutto urbanizzata, che la Strada Privata GR era tutta asfaltata , carrabile e che la stessa era l'unica via di accesso alla zona abitata, il tutto, non può tacersi, a fronte di una perizia, che, in realtà, dava atto delle caratteristiche intrinseche, anche urbanistiche, del mappale de quo iscritto all'NCT ( lotto 24);
- che i testi , impiegato comunale in pensione, e , Testimone_8 Testimone_9 impiegato comunale, sentiti il 6.11.19: - hanno dato atto della presenza di attività commerciali, prima anche più dislocate nella parte interna di via Privata GR, da epoca ultraventennale, chiarendo la valenza della stessa come collegamento di detta zona urbana con la via pubblica via XXV Aprile, poi divenuta via Suor Giuseppa Rossello;
- hanno, poi ,chiarito che la via privata medesima era stata oggetto di manutenzione da parte del anche con segnaletica, pur ridotta, situazione già in CP essere, per il , nel 1971, situazione che in occasione dell'ultima convenzione urbanistica Tes_2 aveva visto realizzati gli interventi previsti nella stessa;
- hanno specificato anche come la via medesima, chiusa nelle diramazioni, non lo fosse nella parte in cui le diramazioni stesse confluivano nella parte centrale, collegandosi alla rammentata via pubblica, ciò ricordando anche i nomi di alcune attività commerciali, da sempre servite da via Privata GR, ed il fatto ( il ) che la Tes_1 segnaletica fosse presente anche nelle diramazioni medesime;
- che il teste , già assessore ai lavori pubblici, sentito l'11.12.19,ha confermato Tes_10 il quadro di cui sopra e l'evoluzione di ciò che era costruito a lato della strada, dando atto del fatto che la via Privata GR era usata dalla collettività, al di là del mutamento delle attività che si affacciavano sulla stessa e della trasformazione nei mappali contigui, in esito all'ultima convenzione urbanistica, così da rispondere che tutta la popolazione del poteva fruire Controparte_1 della strada ed ivi anche parcheggiare, non rammentando se vi fossero o meno parcheggi segnati a terra;
10 - che il teste , riconoscendo le foto allegate sub 6,7 e 3 di parte attrice, Tes_11 affermava di riconoscere le stesse come rappresentative del “ quartiere di via Privata GR”, senza sapere collocare nel tempo quanto raffigurato;
- che il teste sentito l'8.1.20, già Sindaco, poi Assessore, e Consigliere Testimone_12 comunale, nel 2014, riconosceva lo stato dei luoghi nelle foto allegate, confermando la presenza di attività commerciali e dell'uso pubblico, anche in rapporto alla posa di segnaletica, fin dagli anni '70, per alcuni servizi anche prima, riferendo che ancora prima, negli anni '60, dalla via Privata GR si accedeva anche ai campi da tennis comunali attigui, poi sostituiti da palazzi, così da confermare che la “…la zona era aperta ed accessibile anche agli avventori dei negozi e magazzini e, comunque, si tratta di zona pubblica accedibile da chiunque”, il tutto dopo aver dato atto che le sole diramazioni erano, effettivamente, chiuse;
- che le deposizioni testimoniali confermavano l'evolversi dagli anni'20 ed anni'50 della zona, oltre alla progressiva vendita da parte dei proprietari originari della parte destinata a frutteto, così da fa sviluppare costruzioni fra loro collegate e così alla via pubblica attraverso il mappale 653, su cui anche la proprietà già presente, aveva creato il varco di accesso e uscita dalla proprietà CP_4 stessa, per il tramite di tale mappale.
Ciò detto, in merito a tali prove orali, merita di essere posto in risalto che le oblique deduzioni dell'appellante in punto eccezione di incapacità a deporre, si appalesano, anche ove si intendano riproposte, del tutto tardive, poiché, in via assorbente financo di quanto accaduto prima e subito dopo l'esame dei singoli testi, in termini di proposizione dell'eccezione e riproposizione della stessa, dopo l'esame, anche in controprova, è, in ogni caso, pacifico che in sede di precisazione delle conclusioni, come da foglio scritto 27.2.20, il non reiterò l'eccezione stessa, così Parte_1 rinunciandovi, dell'eccezione stessa, in ultimo, non essendovi traccia neppure nella verbalizzazione 28.2.20.
Anche a prescindere da tale considerazione, reputa la Corte di dover evidenziare come nessuno dei testi sentiti in causa aveva, all'atto della deposizione, qualsivoglia potere di rappresentanza dell'Ente, non potendosi dimenticare che, secondo la Suprema Corte di Cassazione ( Cass. sez.3, n. 27461, 23.10.24) in ragione del tenore dell'art.246 c.p.c., solo le persone fisiche che in virtù del rapporto di rappresentanza organica della Parte in causa sono legittimate a costituirsi in nome e per conto della stessa, sono incapaci, sì che l'essere stati, o essere, dipendenti di un Ente pubblico, così come essere stati assessore o Sindaco, in passato, rileva solo rispetto al giudizio di attendibilità delle testimonianze, tanto che è francamente non ravvisabile in capo ai testimoni “ de quibus” alcun interesse attuale che legittimerebbe la loro partecipazione al giudizio: il tentativo, dunque, di inibire in radice la prova del , con riferimento alle prove orali, si Controparte_1 appalesa infondato e pretestuoso, anche nel merito dell'eccezione stessa. Tale interesse, merita di essere ancora chiarito, non può individuarsi in qualsivoglia ipotetica responsabilità contabile, correlata a non meglio descritti potenziali danni erariali, tale deduzione risolvendosi in una mera suggestione tesa ad ampliare illegittimamente il rigore necessario per applicare l'art.246 c.p.c., norma che non può essere strumentalizzata per impedire la prova delle circostanze sfavorevoli. Quanto , poi, al tema dell'attendibilità, piano che attiene strettamente alla valutazione della prova legittimamente acquisita, osserva la Corte come , a ben vedere, le prove orali in questione hanno offerto , in modo coerente, un ulteriore riscontro al materiale probatorio già acquisito e di sicura rilevanza, tale coerenza deponendo a favore dell'attendibilità medesima, in termini di coerenza estrinseca, oltre che di coerenza intrinseca di ciascuna testimonianza, rapportata anche alle altre deposizioni. Sotto tale profilo le produzioni delle testimonianze rese in altra causa, avente oggetto eterogeneo, da nato nel '78, figlio di una delle Parti di quel giudizio e CTP, ben poco Testimone_13 incidono sulla valenza delle acquisizioni presuntive e poi in prova piena, che collocano l'uso pubblico di via Privata GR già all'inizio degli anni '70, riferendo circostanze del 2006, in punto posa di paletti, rispetto ad un ventennio già ampiamente trascorso, sì che quanto, ancora, riferito a detto teste dall parte della convenzione urbanistica citata, ammesso che sia vero, non muta uno CP_2 stato di fatto che si era ormai consolidato, essendo, semmai, confortante della prova che occupa, il fatto che nel 2006 stesso la strada fosse di uso pubblico ( salvo, in tesi, una piccola parte, a quanto pare, della quale nulla direttamente ha potuto riferire il testimone, in ragione, peraltro, sembra
11 comprendersi, della pretesa proprietà della stessa da parte dell : se si osserva, ancora, che CP_2 il ha riferito di aver reperito un passo carrabile che risaliva al 1965, le considerazioni svolte Tes_13 appaiono ancor più convincenti, rispetto all'effettivo inizio dell'uso pubblico. Alla stessa conclusione si perviene rispetto alla deposizione del teste sempre Tes_14 in tale causa, avente oggetto diverso, teste che, da un lato, ha pacificamente riconosciuto come via Privata GR fosse nel 1989 ad uso pubblico, comprensivo della possibilità di parcheggiare liberamente, dando anche atto che vi erano attività commerciali, che poi vennero chiuse, dall'altro ha parlato di una zona terminale, segnata con paletti e catena, dal 1989, senza, peraltro, saper dire se tali paletti fossero fissi, per precisare: “…a me sembra di ricordare che i paletti siano sempre rimasti nella stessa posizione…”,aggiungendo, inoltre, “… la parte antistante la catena era utilizzata dalla cittadinanza come parcheggio”, il tutto afferente di nuovo, sembra comprendersi, ad una questione di confini riguardante l non titolare del mappale 653. CP_2 Orbene dette due deposizioni, relative, si torna a dire, ad oggetto e capitolato diverso, neppure esplicitato, non consentono affatto di affermare che i testi assunti nel giudizio di primo grado di questo processo abbiano detto il falso, neppure essendo stata dedotta nella presente causa alcuna questione di confini della strada Privata GR, con i mappali che la contornavano, per non dire che gli elementi di prova acquisiti consentono di collocare l'uso pubblico financo prima del 1970. Analogamente la produzione con cui l'appellante ha inteso minare l'attendibilità del teste
, in particolare il verbale 7.7.20, reso sempre nel citato diverso giudizio 2902/17 RG, Tes_1 avente, come detto, altro oggetto, consentono di apprezzare come alla di là della “confusione” anteriore alla convenzione urbanistica ( confusione che non è dato comprendere a cosa fosse riferita): “ …sicuramente c'era qualche paletto, ma nulla di definitivo, perché c'erano attività e veniva utilizzata la via come parcheggio ad uso pubblico”, per poi affermare, al di là di cosa era stato ceduto al in esito alla convenzione, che: “…ripeto che sicuramente era ad uso pubblico, perché CP c'erano attività commerciali, rivendita di bibite, meccanico, riparazioni mezzi agricoli…sicuramente sì, come ho già detto, io prima avevo riferito solo le attività commerciali verso in fondo della via…”. Nello stesso senso, rispetto a quanto oggetto di questa causa, va la deposizione di Tes_15
le cui dichiarazioni non appaiono per nulla incompatibili con il molto risalente, ben più che
[...] ventennale, uso pubblico di via Privata GR, al di là della valenza rispetto alla “ causa petendi” e “ petitum” di quel giudizio, sì che, per la stessa ragione, le risposte date, sempre in quel processo, a domande non allegate in realtà, da parte di , non possono ritenersi idonee a Testimone_8 smentire quelle rese dal medesimo teste nel giudizio deciso in questa sede ( ponendosi semmai un problema di reticenza rispetto alle domande diverse su cui venne interrogato nella diversa causa, su profili, peraltro, afferenti strettamente a soggetti privati). Non di meno, per completezza, le dichiarazioni rese dal teste fanno Testimone_16 riferimento ad un problema di confini e allo stesso tempo afferiscono ad un pezzo molto contenuto, pare evincersi, di via Privata GR ( o contiguo), che non sarebbe mai stato utilizzato come parcheggio dalla cittadinanza, a favore della proprietà originaria ciò nel 1960 “ …fino alla Per_2 ristrutturazione…”, in epoca, tuttavia, non ricordata dal teste, il quale, viceversa, ha , poi, riferito: “
…dal 1960 al 1970 la via Privata GR non era accessibile al pubblico, vi parcheggiavano solo i proprietari, poi il Comune vi ha fatto i parcheggi pubblici…”. Orbene, la confusione e la contraddittorietà, dunque, di tali affermazioni non risultano affatto marginali, anche circa quella che il teste de quo ha riferito essere: “ la nostra privata”, in rapporto all'assenza di attività commerciali, per poi precisare di riferire, comunque, di luoghi visti dagli anni '60 fino al '70, per motivi di lavoro (quale dipendente di , e poi dal 1980, quando aveva iniziato ad abitare nella via: ciò osserva CP_2 la Corte, ai fini della pronuncia in questione, non risulta affatto in grado di scalfire il compendio probatorio complessivo sopra esposto, afferendo, peraltro, pare comprendersi, alla presenza di paletti posti fra area privata e strada privata, asseritamente fissi, che tali, tuttavia, anche dai rilievi fotografici in atti, comunque non erano.
Dette risultanze, pertanto, pur ammesse, in rapporto alla data di acquisizione, con interpretazione non formalista, rispetto, soprattutto, all'individuazione tardiva dei testi potenziali, in rapporto all'effettivo processo di cui è causa, non mutano, secondo questa A.G., l'univocità di tutti gli elementi acquisiti che, dalla presunzione connessa all'iscrizione della strada in questione fra quelle di uso pubblico, hanno consentito al primo Giudice, in modo del tutto condivisibile, di pervenire all'accertamento positivo della servitù di cui è causa, al di là, come detto, di questioni afferenti ai
12 confini del mappale de quo, che non è oggetto di causa, al di là del fatto che la proprietà della strada medesima, in ultimo acquistata dal , è indiscussa ed al di là del fatto che, in concreto, anche Parte_1 tali mezzi istruttori sopravvenuti attestano a ben vedere un uso pubblico dal 1970, protrattosi negli anni, anche per attività commerciali ( ammesse dallo stesso appellante). La pretesa, dunque, di “riaprire l'istruttoria” è inaccoglibile, poiché superflua, salvo essere anche inammissibilmente esplorativa, al fine di protrarre il processo, in rapporto, viceversa, alle acquisizioni e considerazioni tutte sopra già svolte, oltre che in ragione di un “thema decidendum” preciso, che non può essere ampliato a piacimento. Le difese finali dell'appellante, non a caso, mirano a valorizzare elementi non dirimenti, quali quelli appena trattati, a fronte, invece, di una chiara descrizione della CTU, come tale non contestata ( salvo tardivi ripensamenti), cercando di introdurre nel giudizio questioni di confine fra l'ex mappale 653 del NCT ed altri mappali, o la deduzione di una parte specifica del mappale 653, non meglio individuata, in tesi rimasta non assoggettata ad uso pubblico, domande, tuttavia, che, come tali, nella loro specificità, sono rimaste estranee all'oggetto del contendere del presente processo, come definito nei termini di legge. La reiterazione, poi, dell'argomento afferente al fatto che via Privata GR sarebbe un “vicolo cieco”, si scontra frontalmente con la realtà ed i rilievi dello stesso CTU, oltre che con le prove orali, di cui si è dato atto, interpretate dall'appellante in modo decisamente “ partigiano” e “parcellizzato”, anche in sede di conclusionali e repliche. Circa, ancora, la pretesa doglianza per cui l'uso pubblico avrebbe, inammissibilmente, valenza assorbente di tutte le prerogative dominicali, non è possibile tacere quanto segue: - il bene in questione aveva, intrinsecamente ed in modo manifesto, peculiarità davvero “uniche”, intersecandosi fra diversi mappali, sì da descrivere, con evidenza, una strada di collegamento dei condominii e costruzioni ivi presenti , aperta a tutti, con la via pubblica;
- l'oggetto della causa, per altro ed assorbente verso, di fronte ad un mappale di 895mq di tal fatta, non ha riguardato le modalità di sfruttamento del proprio fondo, compatibilmente alla servitù esistente, come osservato in sede di replica da parte appellata, non ha riguardato, cioè, “ il quomodo” dell'utilità dominicale in rapporto all'esercizio delle prerogative pubblicistiche della PA, correlate alla servitù di cui è causa, con riferimento ad atti amministrativi reiettivi o inibitori ( con conseguente contenzioso di altra natura, anche in termini di giurisdizione), ma l' ”an” della servitù pubblica e dei presupposti di sussistenza della stessa, da rapportarsi al caso concreto, per ritenere costituita la servitù medesima sul fondo servente. Tale argomento difensivo, allora, non coglie nel segno e, reputa la Corte, è civilisticamente solo suggestivo.
In conclusione, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di gravame, tutti esaurientemente trattati come sopra, sono infondati e vanno respinti, meritando di essere sottolineato come acclarati siano tutti i presupposti citati, come ritenuto dal Tribunale, per la sussistenza dell'usucapione di servitù di uso pubblico di cui è causa.
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Essendo esaurite le ragioni di doglianza, non può che confermarsi la sentenza appellata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del grado. Le stesse , in ragione del valore indeterminabile della causa, al di là della somma richiesta a titolo risarcitorio, a fronte di una complessità media, vanno quantificate, tenuto conto del DM 55/14, in relazione ai parametri medi, liquidando anche la fase di trattazione/istruttoria, a fronte delle nuove produzioni documentali dell'appellante stesso, in € 12.156,00, come richiesti, oltre al 15% ex art.2 citato DM, CPA ed IVA come per legge.
Il totale rigetto del gravame impone di dare atto del fatto che il si trova nelle Parte_1 condizioni di cui all'art. 13, comma 1quater, DPR 115/02, per il versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 458/2020 emessa dal Tribunale di Savona pubblicata il 30.07.2020, non notificata, la Corte così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
13 CONDANNA al pagamento delle spese di lite del grado, a favore del Parte_1 [...]
, spese che liquida in complessivi € 12.156,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA Controparte_1 ed IVA come per legge;
DA' ATTO che ricorrono in capo all'appellante , atteso il totale rigetto Parte_1 dell'appello, i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater , DPR 115/02 per il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova, lì 8.1.2025
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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