Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/03/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2031/2019 promossa da:
( CF ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Filomena Castiglia presso la medesima elettivamente domiciliato in LI ( Latina ) via degli Oleandri n. 94 per procura in calce all'atto introduttivo
-PARTE OPPONENTE
CONTRO
:
quale titolare Controparte_1
della ditta individuale SU TI (p.iva , Controparte_2 P.IVA_1
in persona del curatore fallimentare avvocato con ammissione al gratuito CP_3
patrocinio rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Tasciotti Ceccano ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Latina, al viale dello Statuto, n.13, in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione
- PARTE OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 27 marzo 2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti .
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2376/2018 emesso dal Tribunale di Latina e pubblicato in data 9/10/2018, RG 5080/2018, su ricorso della quale titolare della ditta Controparte_1
individuale , per il pagamento dell'importo Parte_3 complessivo di € 15.500,00 oltre interessi come richiesti e spese della procedura monitoria a titolo di corrispettivo non onorato di cessione di azienda di cui alla scrittura privata del 10 marzo 2016.
A sostegno dell'opposizione, si eccepiva in via preliminare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato in data 26 febbraio 2019 e dunque oltre il termine di cui all'art. 644 cpc.
Nel merito, l'opponente assumeva di nulla dovere per il corrispettivo azionato monitoriamente, atteso che il contratto di cessione di azienda era stato determinato dalla volontà delle parti, in procinto di separazione, di far subentrare il marito nei locali ove veniva esercitata l'attività della , in procinto di trasferirsi a Latina, stante il divieto CP_1
di locazione e sublocazione nei contratti di locazione stipulati dalla cedente e che a fronte dell'accordo raggiunto a gennaio 2016, il cessionario aveva versato la somma di €
3.000,00 in attesa di formalizzare la cessione.
Si deduceva che pertanto in data 10 marzo 2016 sottoscrivevano una scrittura privata autenticata nelle firme di cessione di azienda al corrispettivo di € 137.500,00 e nello stesso giorno una separata scrittura con la quale le parti rendevano chiare le loro volontà; in particolare, deduceva parte opponente, nella scrittura le parti si davano atto che, contrariamente a quanto stabilito nella scrittura privata autenticata dal Notaio, il sig. Pt_1
quale corrispettivo per la cessione conferiva alla sig.ra Parte_4 per l'attività di gelateria oltre alla somma di € 5.000,00 da saldare entro il
[...]
29/04/2016 e che quindi la sig.ra non avrebbe preteso la somma indicata nella CP_1
scrittura autenticata, cosicchè l'oggetto dell'azienda ceduta si riduceva ai contratti di locazione dei locali commerciali e all'insegna. Si esponeva inoltre che veniva redatto un sintetico elenco delle relative attrezzature e macchinari che venivano "restituite" alla cedente, dalla stessa in realtà mai consegnate, cui allegavano le schede descrittive dei macchinari. L'opponente deduceva che il corrispettivo così convenuto veniva interamente ed effettivamente versato alla sig.ra a mezzo assegni circolari come convenuto, CP_1
nelle date del 27/01/2016, 10/03/2016 e 15/04/2016, così come venivano effettivamente consegnati alla sig.ra SP le attrezzature e i macchinari.
2 Parte opponente così concludeva:
“1. preliminarmente dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 644 cpc;
2. nel merito accertare e dichiarare che nulla più è dovuto da parte dell'opponente rispetto a quanto corrisposto in virtù del titolo invocato oggetto di simulazione relativa “
A seguito di istanza della parte opponente, veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, sospensione confermata dal G.I. in esito alla instaurazione del contraddittorio.
Si costituiva la parte opposta, Controparte_1
quale titolare della ditta individuale chiedendo Parte_3 il rigetto dell'opposizione e di confermare la validità del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, la CU chiedeva condannare parte opponente alla corresponsione in favore di parte opposta della somma di €. 15.500,00 ovvero la diversa somma accertata in corso di causa.
La CU in ordine alla eccepita inefficacia del DI opposto per tardiva notifica deduceva che il giudizio di opposizione dovesse comunque proseguire sulla domanda di condanna proposta dal creditore al pagamento delle somme.
Quanto al merito della pretesa monitoria, la parte opposta assumeva che la documentazione fornita a sostegno della presunta simulazione relativa, ed in particolare la scrittura privata datata 10.3.2016, fosse falsa sia nella sostanza, sia nella sottoscrizione da parte di come da espressa dichiarazione in tal senso resa dalla fallita CP_1
che veniva depositata. Veniva pertanto disconosciuta la sottoscrizione CP_1
della fallita sulla scrittura privata ex adverso depositata e datata 10.3.2016 CP_1
e che detta scrittura privata, in ogni caso, in quanto priva di alcuna data certa non risultava opponibile al fallimento,
Espletate le prove orali ammesse alle parti, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 27 marzo 2025.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e risulta meritevole di accoglimento nei limitati termini che seguono.
3 In primo luogo deve accogliersi l'eccezione relativa alla inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato alla parte ingiunta, odierna parte opponente, oltre il termine di cui all'art. 644 cpc.
Tuttavia, per giurisprudenza pacifica, la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 c.p.c.,
l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione
(con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. n. 951 del 16 gennaio
2013).
Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova;
l'emissione del decreto ingiuntivo non determina infatti alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio.
Come da ultimo ribadito ( Cass. 19 aprile 2021 n. 10263), l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091).
4 La CU del Fallimento n. di quale titolare della ditta CP_1 CP_1
individuale ha agito monitoriamente, con Parte_3
ricorso iscritto il 14/9/2018 per ottenere dal cessionario della azienda, odierno opponente, il pagamento del corrispettivo alla data maturato e rimasto insoluto.
Tanto in forza della scrittura privata autenticata dal Notaio di LI, rep. Persona_1
27122, racc. 7631, del 10.3.2016, registrata il 4.4.2016, con la quale CP_1
cedeva interamente la propria azienda al marito titolare dell'omonima ditta Parte_2
al complessivo prezzo di € 137.500,00, di cui € 16.500,00 mediante il versamento di n.
33 rate mensili a decorrere dal 10.3.2016 al 10.12.2018, ed i restanti € 121.000,00 da corrispondersi entro il 30.12.2020.
Si assumeva nel ricorso che il cessionario sin dal 10.3.2016 non aveva provveduto al pagamento delle somme dovute e scadute, alla data del ricorso pari a n. 31 mensilità per complessivi € 15.500,00.
Parte opponente ha eccepito il carattere di simulazione relativa del contratto azionato in giudizio dalla CU assumendo che, rispetto alle obbligazioni derivanti dal contratto di cessione di azienda, con la controdichiarazione di cui alla scrittura privata della stessa data del 10 marzo 2016, si prevedeva che la SP nulla pretendeva e che il si Pt_1
sarebbe sdebitato con la cessione di macchinari ed attrezzature nonché con il pagamento di € 5.000,00 tramite assegni circolari entro la data del 29 aprile 2016; risultano prodotte le matrici di assegni circolari all'ordine per € 3.000,00 in data 27 gennaio CP_1
2016, € 1.500,00 in data 10 marzo 2016 ed € 500,00 in data 15 aprile 2016.
La prima questione che si pone riguarda quella della prova della simulazione relativa del contratto di cessione di azienda stipulato tra le parti.
E' pacifica in giurisprudenza la teoria giuridica che risolve il fenomeno della simulazione negoziale in uno schema procedimentale unitario, volto a sottrarre all'area della invalidità
- nullità il risultato che le parti intendono conseguire facendo corrispondere all'incontro di espressioni dichiarative idonee ad integrare un negozio valido, secondo l'ordinamento giuridico, un assetto di interessi - effettivamente voluto - diverso da quello riconducibile alla fattispecie legale utilizzata, e dunque una situazione giuridica, valevole "inter partes", derivante dagli effetti della loro comune volontà contenuta nell'autoregolamento che
"attraverso quel tipo di involucro" hanno inteso in concreto attuare. Il procedimento, se riguardato nel suo aspetto strutturale, si realizza attraverso una divergenza tra la validità del titolo dispositivo e gli effetti giuridici dallo stesso prodotti (non corrispondendo la situazione giuridica finale a quella "prevedibile" in dipendenza della fattispecie legale
5 utilizzata), che non implica affatto un "collegamento negoziale" tra distinti rapporti giuridici, nè tanto meno plurime ed autonome manifestazioni di volontà integranti distinti negozi giuridici (per ciascuno dei quali debbono essere verificati i requisiti di validità ed efficacia), unico, invece, essendo l'autoregolamento di interessi che le parti intendono attuare attraverso la unitaria fattispecie legale, che realizzano appunto con il "negozio simulato" (ossia con l'accordo simulatorio previsto dall'art. 1414 c.c.) di cui è elemento essenziale l'effetto giuridico dissimulato. Si afferma che la divergenza tra dichiarazione- titolo e contenuto-effetti determinata dalla simulazione, si realizza mediante una unitaria fattispecie negoziale, che non prevede un "distinto accordo" intermedio inteso a collegare il negozio simulato a quello dissimulato, volta che quest'ultimo altro non è che l'effetto giuridico prodotto in via esclusiva dal primo, trovando ciò riscontro normativo esplicito nell'art. 1414 c.c., comma 2, in relazione alla ipotesi di simulazione relativa o parziale
(laddove si giustifica la assenza di una analoga espressa previsione normativa anche per la ipotesi di "simulazione assoluta", posto che, in tale caso, il risultato che le parti intendono ottenere è la assenza "tout court" della produzione di qualsiasi effetto giuridico diverso dalle conseguenze che la legge riconnette alla situazione di apparenza).
In tale quadro ricostruttivo della fattispecie legale, la "controdichiarazione" va espunta - in quanto priva di rilevanza, tanto sul piano strutturale che su quello funzionale - dagli elementi costitutivi dell'accordo simulatorio (qui da intendere come simulazione relativa attinente all'oggetto della controprestazione: prezzo) concluso dalle parti, trattandosi invece di un documento che - indipendentemente dal suo contenuto dichiarativo e dal suo aspetto strutturale: plurime od unica dichiarazione, sottoscritto da entrambe le parti dell'accordo simulatorio, o soltanto dalla parte a favore della quale è creata la situazione apparente - riveste esclusivamente funzione probatoria, meramente ricognitiva e rappresentativa del preesistente accordo simulatorio. E' nozione ormai generalmente acquisita che la "controdichiarazione", che nei rapporti fra le parti costituisce il mezzo usualmente adoperato per documentare una simulazione, non rientra nel novero dei contratti (o meglio è irrilevante se sia o meno contenuta in un atto negoziale), ma è un atto di riconoscimento o dell'inesistenza del contratto apparentemente stipulato, nel caso della simulazione assoluta, o dell'esistenza di un contratto diverso da quello realmente voluto dalle parti, nel caso della simulazione relativa, proveniente non necessariamente da tutte le parti del contratto simulato ma anche da una sola, da quella cioè contro il cui interesse
è redatta. Ne consegue che, non integrando la "controdichiarazione" un atto richiesto "ad substantiam" per l'esistenza dell'accordo simulatorio, ma essendo solo un mezzo
6 rappresentativo di esso (secondo la disciplina della prova specificamente dettata dall'art. 1417 c.c.; mezzo di prova, peraltro, non esclusivo: cfr. Cass. n. 7093 del 20/03/2017; i n.
9672 del 26/05/2020), mentre è necessario, per l'esistenza della simulazione, che l'accordo simulatorio sia coevo all'atto simulato e vi partecipino tutte le parti contraenti, nulla impedisce, viceversa, che la "controdichiarazione" sia posteriore a tale atto e provenga da una sola delle parti, e - cioè - quella contro il cui interesse è redatta, purchè sia consegnata alle altre parti che hanno redatto l'atto simulato. Tuttavia, nel caso di simulazione relativa,
l'accordo simulatorio consente alle parti di "concludere un contratto diverso da quello apparente", con la conseguenza che la fattispecie legale negoziale cui le stesse fanno ricorso per occultare la reale comune volontà, deve rispondere ai "requisiti di sostanza e di forma" prescritti dalla legge per la produzione degli effetti giuridici che le stesse hanno inteso effettivamente conseguire (art. 1414 c.c., comma 2). Tanto comporta che tutti gli elementi sostanziali e formali della fattispecie, richiesti dalla legge per la produzione di quegli effetti giuridici, debbono essere presenti, al tempo dell'accordo simulatorio.
Nella fattispecie per cui è causa risulta dedotto come simulato l'elemento prezzo rispetto ad un contratto ( cessione di azienda) che deve essere provato per iscritto ex art. 2556 cc.
A tale riguardo l'opponente ha depositato la controdichiarazione datata 10 marzo 2016.
La CU ha disconosciuto la sottoscrizione della fallita ed ha anche depositato dichiarazione autografa della medesima con la quale formalmente disconosce tale sottoscrizione e dichiara che le somme di cui alle matrici degli assegni circolari riguardavano il mantenimento dei figli.
Risulta inoltre eccepito dalla CU la inopponibilità di tale scrittura in quanto non avente data certa anteriore al fallimento.
Sotto il primo profilo, ovvero il disconoscimento della sottoscrizione in calce alla controdichiarazione, deve segnalarsi l'orientamento ( Cass. 5 aprile 2023 n. 9429; Cass.
14 febbraio 2019, n. 4312) secondo cui, allorchè agisca in giudizio per ottenere l'adempimento di un contratto stipulato dall'imprenditore prima del fallimento, il curatore non rappresenta la massa dei creditori, la quale pure si giova del risultato utile in tal modo perseguito, ma rappresenta il fallito, spossessato, nella cui posizione giuridica egli subentra, e dei cui diritti si avvale. Ne deriva che, in tal caso, il curatore non è terzo, e non può invocare l'inopponibilità ad esso delle pattuizioni del contratto dissimulato intervenuto tra le parti, solo perchè il documento, recante la prova della simulazione relativa, è privo di data certa “ex” art. 2704 c.c., anteriore al fallimento” (Cass. 9685/2004; in senso analogo, v. anche Cass. s.u. 2923/1982). Poiché la massa dei creditori non ha, per
7 ottenere l'adempimento di un contratto stipulato dall'impresa prima del fallimento, alcun titolo proprio, diverso dal contratto medesimo, di conseguenza, nel proporre una tale azione, la curatela fallimentare non rappresenta propriamente la massa dei creditori, la quale pure si giova del risultato utile in tal modo perseguito, ma rappresenta il fallito, spossessato, nella cui posizione giuridica subentra, e di cui diritti si avvale;
ne deriva, pertanto, che in tali casi il fallimento non è terzo, e non può invocare l'inopponibilità ad esso delle pattuizioni intervenute tra le parti di quel medesimo contratto, sul quale esclusivamente poggia le sue pretese.
Si afferma inoltre ( Cass. 14 dicembre 2022 n. 36602) che il requisito della data certa è riferito all'efficacia che può avere nei confronti dei soggetti terzi che non ne siano sottoscrittori e quindi l'attitudine del documento a produrre effetti in capo a detti soggetti;
poiché l'inopponibilità di cui all'art. 2704 cc non riguarda il negozio ma la data della scrittura e non attiene alla efficacia dell'atto ma alla prova di esso che si intende dare a mezzo del documento, secondo questo orientamento la prova della sua stipulazione può essere oggetto di prova con i mezzi consentiti dall'ordinamento salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio.
Si afferma inoltre ( Cass. 5 aprile 2023 n. 9429 cit. ), ribadito che, qualora il curatore agisca, come nel caso di specie, utendo iuribus del fallito, egli rappresenta non già la massa dei creditori, la quale pure si giova del risultato utile in tal modo perseguito, bensì il fallito medesimo, spossessato, nella cui posizione giuridica egli subentra e dei cui diritti si avvale, in tal caso, il curatore non è terzo e non può invocare l'inopponibilità ad esso di pattuizioni tra le parti, a norma dell'art. 2704 c.c. anteriore al fallimento;
il fallimento assume – salvo che rispetto ad una scrittura privata redatta dal fallito nell'esercizio della sua attività negoziale prima della procedura concorsuale pregiudizievole agli interessi della massa dei creditori – la stessa posizione sostanziale e processuale del predetto, essendo pertanto onerato del disconoscimento formale delle scritture private redatte dal fallito e prodotte in giudizio dalla controparte, per evitarne effetti pregiudizievoli nei suoi confronti;
soltanto ai fini della formazione dello stato passivo, il curatore assume infatti, per la sua funzione di mero gestore del patrimonio del fallito, la qualità di terzo, anche con riferimento alle scritture private prodotte dal creditore a sostegno della domanda di ammissione al passivo e la cui sottoscrizione appaia riferibile al fallito medesimo: sicché, nel giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 98, secondo comma l.fall., è inapplicabile all'organo concorsuale la disciplina sul disconoscimento della scrittura privata di cui agli artt. 214 e
215 c.c. e sull'onere di verificazione di cui al successivo art. 216 c.p.c., avuto riguardo a
8 ciascun documento in apparenza sottoscritto dal fallito, potendo il curatore limitarsi a contestare l'opponibilità della scrittura privata, il cui valore probatorio rimarrà affidato al libero apprezzamento del giudice .
Pertanto seguendo il principio secondo cui l'onere di disconoscimento della scrittura privata previsto dagli artt. 214 e 215 c.p.c., presuppone che il documento prodotto contro una parte del processo provenga dalla parte stessa, mentre non opera nel diverso caso della scrittura proveniente da un terzo, non producendosi in tal caso l'effetto di inutilizzabilità della scrittura che - disconosciuta - non sia stata fatta oggetto di verificazione ex art. 216
c.p.c. con la conseguenza che se la scrittura proveniente da un terzo sia stata disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta in giudizio, la stessa va valutata, con valore indiziario, nel contesto degli altri elementi circostanziali, ai fini della decisione, nel caso di specie, ritenuto abilitato il curatore al disconoscimento della sottoscrizione della fallita ed intervenuto tale disconoscimento, la controdichiarazione deve ritenersi non utilizzabile in giudizio.
Deve tuttavia segnalarsi l'orientamento ( Cass. n. 24950 del 06/11/2020) secondo cui l'opponibilità alla curatela fallimentare della simulazione di un contratto va provata per mezzo di una controdichiarazione di data certa, ai sensi dell'art. 2704 c.c., che ne dimostri la formazione prima della dichiarazione di fallimento e il perfezionamento in epoca antecedente o coeva alla stipulazione dell'atto simulato.
Sulla base di tale orientamento, risultando priva la controdichiarazione di data certa anteriore al fallimento, la stessa non risulta opponibile alla CU con quanto conseguente circa la esigibilità del corrispettivo maturato alla data del deposito del ricorso per ingiunzione.
Non possono valorizzarsi in senso favorevole all'opponente ne le matrici degli assegni circolari prodotti in giudizio, di data anche anteriore alla scrittura del 10 marzo 2016 né
l'esito generico e non convincente delle prove orali indotte da parte opponente.
Ne consegue che, revocato il decreto ingiuntivo opposto, l'opponente debba essere condannato al pagamento in favore della della somma di € 15.500,00 oltre CP_1
interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza sulla pretesa creditoria con liquidazione in favore dello Stato stante l'ammissione della CU al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
9 Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna al pagamento in favore della Parte_2 Controparte_1
quale titolare della ditta individuale SU TI
[...]
Esagerati della somma di € 15.500,00 oltre interessi legali dalle Controparte_1
singole scadenze al saldo;
c) Condanna a rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate, in Parte_2
favore della quale titolare Controparte_1
della ditta individuale e stante Parte_3
l'ammissione al gratuito patrocinio da riconoscersi in favore dello Stato, nella somma di € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA.
Sentenza resa in esito a discussione orale all'udienza del 27 marzo 2025.
Così deciso in Latina, il 27 marzo 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri
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