Articolo 7 della Legge 22 gennaio 1966, n. 1
Articolo 6Articolo 8
Versione
9 febbraio 1966
Art. 7.
Il primo comma dell'articolo 7 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Entro i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo precedente, il sindaco trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco ivi previsto agli uffici dei casellari giudiziali competenti".
Il terzo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli uffici dei casellari, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, restituiscono ai Comuni gli estratti suddetti, previa apposizione della annotazione "Nulla" per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della capacita' elettorale, e della trascrizione, per gli altri nominativi, delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto di cui all' articolo 609 del codice di procedura penale ".
Entrata in vigore il 9 febbraio 1966
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