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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/08/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Di Paolo Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 304 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2025 avverso la sentenza n. 255/2025 in data 23 febbraio 2025 del Tribunale di Monza, Giudice Dott.ssa Claudia Lojacono, discussa e decisa all'udienza collegiale del 3 luglio 2025
promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Angelo Beretta del Foro di Parte_1 Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Milano, alla Piazza Cinque Giornate n. 1; Appellante
contro
. Controparte_1 Appellato - contumace
OGGETTO: Liquidazione spese processuali giudizio di primo grado.
Conclusioni per l'appellante:
“Nel merito in riforma della sentenza impugnata: rideterminare nella misura che sarà ritenuta di giustizia l'importo liquidato a titolo di compensi in favore del ricorrente dal Tribunale di Monza e ciò facendo applicazione dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. 13.08.22 e delle disposizioni contenute nel D.M. 10.03.14 n. 55 come modificate dal suindicato decreto ministeriale oltre vittoria dei compensi e delle spese per il presente grado di giudizio il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Fatto e motivi della decisione
Con la sentenza n. 255 del 2025, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Monza, ha accolto il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 dichiarando il diritto del ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la
1 formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici del periodo 2017-2024 di cui al ricorso e per l'importo di € 500,00 relativo a ogni a.s.; per l'effetto, ha condannato il a mettere a Controparte_1 disposizione dell'attore, tramite l'attivazione della suddetta carta per tali annualità, la somma di euro 1.500,00.
Il Tribunale ha, infine, condannato il convenuto a rifondere a controparte le spese CP_1 processuali del grado, liquidate in euro € 600,00 per compensi oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Col proprio ricorso, il aveva dedotto di avere ricoperto incarichi di insegnante a Parte_1 tempo determinato negli anni scolastici del periodo 2017-2024 e di non aver fruito della c.d. Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione dell'importo nominale di € 500 per ciascun anno scolastico, in quanto l'art. 1, co. 121 della L. n. 107/2015 riservava tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato. Le sue mansioni erano identiche a quelle svolte dagli insegnanti di ruolo e, conseguentemente, il ricorrente aveva dedotto che la mancata corresponsione del buono era discriminatoria.
A fronte della costituzione del che aveva chiesto la reiezione della domanda CP_2 avversaria, il Tribunale ha accolto il ricorso del ritenendo fondata la sua pretesa Parte_1 avente radice nel contrasto tra l'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015 e il comma 122 e l'art. 2 del DPCM attuativo di quest'ultimo n. 32313/2015 da un lato, e gli artt. 63 e 64 del CCNL dall'altro lato, quali previsioni relative all'obbligo dell'Amministrazione di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità tali da garantire la formazione durante il servizio. E' stato inoltre notato come le norme del 2015 richiamate confliggessero col principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato quale fonte CE che vieta ogni discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato;
secondo quanto chiarito dalla Corte di giustizia UE, la clausola 4 di tale accordo quadro ostava a una normativa nazionale tale da riservare al solo personale docente a tempo indeterminato e non anche a quello a tempo determinato il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno previsto proprio allo scopo di supportare la formazione continua degli insegnanti e di valorizzarne le competenze professionali, particolarmente mediante una carta elettronica utilizzabile per l'acquisto di testi e altro materiale formativo. Nel disapplicare la normativa interna, il primo Giudice ha dunque riconosciuto il diritto rivendicato dall'attore.
Le spese di giudizio hanno fatto seguito alla soccombenza del e sono state liquidate CP_1
a suo carico, tenendo conto della serialità della causa.
ha impugnato la sentenza resa dal Tribunale esclusivamente sotto il profilo Parte_1 della liquidazione delle spese processuali di primo grado, reputate in violazione dell'art. 4 comma 1 D.M. 10.3.14 come modificato dal D.M. 13.8.22 n. 147.
2 Con l'unica censura proposta, l'appellante ha denunciato l'erroneità della pronuncia sul punto, contestando la quantificazione dei compensi operata dal Tribunale. Infatti, l'art. 4, co. 1, DM 13.8.2022 n. 147 dispone che il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati o diminuiti fino al 50%. L'allegata tabella dei compensi per le cause di lavoro con valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00 prevede i seguenti valori medi espressi in euro: fase di studio 888 euro, fase introduttiva 425 euro, fase istruttoria 567 euro, fase decisionale 746 euro, per complessivi 2.626,00 euro. Tale importo può essere ridotto fino al 50% con una soglia minima liquidabile di euro 1.323,00. Pertanto, nello stabilire l'importo di euro 600,00 a titolo di compensi, il Giudice, rispetto alla somma di euro 2.626,00 avrebbe operato una riduzione del 77%, non coerente con la disposizione ministeriale. Pur escludendo dal calcolo i compensi previsti per la fase istruttoria, che comunque il Tribunale non avrebbe esplicitamente escluso dal conteggio, il minimo importo liquidabile ammonterebbe a euro 1.029,50. Era stato invece determinato un compenso decisamente inferiore ai minimi.
In relazione alla legittimazione attiva a proporre il presente gravame, l'appellante nota come il procuratore antistatario possa assumere la qualità di parte (attiva o passiva) nel giudizio di impugnazione solo se la sentenza gravata non abbia pronunciato sulla domanda di distrazione ex art. 93 c.p.c. o se l'abbia respinta.
All'udienza del 3 luglio 2025 è stata dichiarata la contumacia del appellato, non CP_1 costituitosi nonostante regolare notifica dell'atto di appello avversario, onde la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Le ragioni dell'appello sono fondate sulla scorta delle corrette doglianze formulate da
[...]
, per come sopra sintetizzate. Parte_1
Richiamando la normativa di riferimento, è da notare quanto segue.
L'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.M. 8 marzo 2018, n. 37 così dispone: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
…
3 5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia […] b) per fase introduttiva del giudizio […] c) per fase istruttoria: […] d) per fase decisionale […]”. L'art. 5, comma 1 del D.M. 55/2014 prevede che: “Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile. […] Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale”. Nella fattispecie in esame, si rileva che il valore della causa di primo grado era pari a euro 2.000,00 con la conseguenza lo scaglione di riferimento da utilizzare come parametro per la liquidazione delle spese di lite è quello relativo alle controversie di valore compreso da euro 1.100,01 a euro 5.200,00 nella misura indicata dalle tabelle introdotte dal D.M. 147/2022 per le cause di lavoro.
Considerato che avanti il Tribunale di Monza è stata prestata attività nelle seguenti fasi del giudizio: studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria non celebrata e considerato che l'art. 4, comma 1 del D.M. richiamato consente al Giudice di diminuire i parametri medi fino al 50%, in considerazione della natura seriale della controversia, si procede ora a riliquidare la somma dovuta per spese di lite a favore dell'appellante in quella complessivamente pari a € 1.030,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
In particolare, tale somma di € 1.030,00 viene così calcolata: per la fase di studio euro 888,00 ridotta del 50% = euro 444,00; per la fase introduttiva euro 426,00 ridotta del 50% = euro 213,00; per la fase decisionale euro 746,00 ridotta del 50% = euro 373,00 e così per un totale di euro 1.030,00.
Per le ragioni sopra esposte, in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese di lite del primo grado vengono rideterminate nella misura complessiva di euro 1.030,00 oltre a spese generali e oneri di legge con la conseguente condanna, dunque, del Controparte_1
, a rifondere all'appellante la predetta somma, con distrazione a favore del
[...]
Procuratore dichiaratosi antistatario e confermando per il resto la sentenza appellata.
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza del e vengono liquidate CP_1
-in ragione del valore della controversia con particolare riferimento al presente grado di giudizio, della natura del contenzioso e in applicazione delle tabelle previste dal D.M. 147/2022- nella complessiva somma di euro 500,00 oltre a spese generali e oneri di legge anche qui da distrarre a favore del Procuratore antistatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 255/2025 del Tribunale di Monza, condanna il
[...]
a rifondere a le spese del primo grado liquidate Controparte_1 Parte_1
4 in complessivi € 1.030,00 oltre spese generali, IVA e CPA che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del Difensore antistatario. Conferma nel resto. Condanna il appellato a rifondere a le spese del presente grado CP_1 Parte_1 che liquida in complessivi € 500,00 oltre spese generali, IVA e CPA che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del Difensore antistatario. Milano, 3 luglio 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Roberto Vignati Giovanni Picciau
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