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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/05/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.
Salvatore Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 810/2025 R.G., vertente tra
rappta e difesa dall'avv Guarnaccia Gianluca e avv Giulio Somma Parte_1 dai quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti;
-ricorrente
e
, contumace Controparte_1
-resisteni
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscitabile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore
(04/07/2009), risultano ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia,
sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
La legittimazione è dimostrata dalla documentazione versata in atti.
La domanda è fondata e merita accoglimento. La causa deve essere decisa attraverso una lettura dell'art. 1455 c.c. La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione si fonda su un criterio oggettivo e su un criterio soggettivo. Il primo ha riguardo all'entità oggettiva dell'inadempimento; il secondo, invece, tenendo in considerazione l'interesse che la parte creditrice intende realizzare con il contratto, dà rilievo alle modalità
e alle circostanze dello svolgimento concreto del rapporto al fine di verificare se l'inadempimento abbia, in concreto, generato un'alterazione notevole dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto (Cass. 1773/01; C. 15167/00; C. 11784/00; C. 9800/00; C.
3669/95; C. 3156/91; C. 5755/88. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice è
obbligato a valutare, anche d'ufficio, la gravità dell'inadempimento (Cass. 1507/94; C.
2345/87; C. 3353/86). La non scarsa importanza della prestazione non adempiuta costituisce una condizione dell'azione di risoluzione e, pertanto, ex art. 2697 è onere della parte attrice provarne l'esistenza a meno che la non scarsa importanza sia in re ipsa attenendo l'inadempimento ad obbligazioni primarie ed essenziali del contratto (Cass. 5658/95; C.
2616/90, 19652/04).
L'art. 1455 c.c. pone una regola di proporzionalità, in virtù della quale la risoluzione del vincolo contrattuale è collegata unicamente all'inadempimento delle obbligazioni che abbiano una notevole rilevanza nell'economia del rapporto, per la cui valutazione occorre tener conto dell'esigenza di mantenere l'equilibrio tra prestazioni di eguale peso, talchè
l'importanza dell'inadempimento non deve essere intesa in senso subiettivo, in relazione alla stima che la parte creditrice abbia potuto far del proprio interesse violato, ma in senso obiettivo, in relazione, cioè, all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale ed a reagire sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale. Cass. civ.
Sez. III 14.06.2001 n. 8063. Il principio sancito dall'art. 1455 c.c. secondo cui il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. Pertanto la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonchè al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione.
In base al principio consacrato nell'art. 2697 c.c. “onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat”, l'attore che agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento. Mentre l'onere della prova incombente sul creditore secondo la regola dell'art. 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento. Cass., Sez.
Unite, n. 13533/2001.
Il caso prospettato da parte attrice porta necessariamente alla risoluzione del contratto.
Nella successiva fase ordinaria vi sono gli elementi sopra indicati e previsti dalla giurisprudenza per la risoluzione del contratto. Onere e principale obbligo del conduttore,
è il pagamento del canone di locazione ed è onere di questi dimostrare l'avvenuto adempimento estinzione o modifica dell'obbligazione principale e ciò non è avvenuto. Parte
convenuta non ha dimostrato la fondatezza delle proprie lamentele e deve , pertanto essere condannata al rilascio dell'immobile in seguito alla risoluzione del contratto per inadempimento.. Deve essere, inoltre, accolta la domanda di pagamento delle somme relative ai canoni di locazione dalla data della richiesta fino all'effettivo rilascio (marzo del
2020) per mancanza di prova di adempimento
La mancata costituzione e la irreperibilità avutasi dimostrata dalla notifica ex art 143 c.p.c.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
1) Dichiara la risoluzione del contratto di locazione;
2. Condanna il Sig. al pagamento dei canoni di locazione insoluti scaduti Controparte_1 fino ad aprile 2025 per complessivi €.12.000,00 (dodicimila/00), oltre i canoni fino al rilascio oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo
Ordina il rilascio dell'immobile libero e vuoto da persone e e cose.
Letto l'art 56 l 392/78 , viste le caratteristiche delle parti ed i requisiti di legge, fissa la data al 20.07.2025 ore 09.00 col prosieguo,
Condanna parte convenuta al pagamento della somma di euro 90,00 per spese ed euro
1.650,00 per competenze oltre iva c.p.a. e spese generali 15%
Il Giudice
Dott. Salvatore Nasti