Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/05/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
Sent. n. 329/2025
N. 32/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di VARESE n. 351/2024, estensore giudice DOTT.SSA GIORGIANA MANZO, discussa all'udienza del 9.4.2025 e promossa da:
), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PIERO GAETANI ), elettivamente domiciliato in C.F._2
NAPOLI PIAZZA NOLANA 13
APPELLANTE CONTRO
), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
p vv. ALBA PIZZOLATO ), C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA LOCARNO 19 SAMARATE, presso il Difensore
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“si chiede accogliersi il presente gravame come interposto per i motivi dianzi dedotti con vittoria nelle spese e competenze onorarie di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato che dichiara l'anticipo delle spese e la non riscossione degli onorari. In via subordinata si chiedono accogliersi le istanze svolte in via subordinata”.
PER LA PARTE APPELLATA
“Che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano - Sezione Lavoro-, contrariis reiectis, Voglia accogliere le seguenti conclusioni: In via preliminare - Nel merito -
1
, per i motivi esposti in narrativa. In via principale - Nel merito - dichiarare
[...] inammissibile e/o comunque rigettare integralmente l'atto di appello promosso da essendo i motivi di impugnazione destituiti di ogni Parte_1 fondamento in fatto e di pregio in diritto e, per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.351/2024 pubblicata in data 07/01/25 dal Tribunale di Varese-Sezione Lavoro-. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 13.1.2025, proponeva Parte_1 impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di VARESE – respinta l'eccezione di nullità del ricorso dallo stesso presentato onde ottenere la condanna di al pagamento di CP_1 differenze retributive – lo aveva tuttavia rigettato nel merito.
Sotto un primo aspetto, erano state disattese dal TRIBUNALE le doglianze del ricorrente circa l'applicazione del CCNL Meccanica Artigiani al rapporto di lavoro, alla luce dell'affiliazione della datrice di lavoro alla Confederazione Nazionale dell'Artigianato (CNA), dalla stessa documentata mediante l'allegato n. 2 alla memoria difensiva, in coerenza alla natura dell'attività svolta, costituita dalla produzione di beni, anche semilavorati, o dalla prestazione di servizi, inclusa tra quelle previste dall'art. 3 L. n. 443/1985.
Pertanto, era stata ritenuta infondata dal primo Giudice la richiesta attorea di applicazione di differenti Contratti Collettivi Nazionali (oltre che di differenti livelli, dagli stessi previsti).
Quanto alla pretesa retributiva riferita al lavoro straordinario, la sentenza aveva rilevato l'assenza di idoneo riscontro probatorio, avendo tutti i testi confermato l'osservanza dell'orario lavorativo ordinario (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00) ed escluso di avere in alcuna circostanza lavorato al sabato con il ricorrente.
In ragione della soccombenza, era stato condannato alla rifusione Pt_1 delle spese processuali, liquidata in complessivi € 4.600,00, oltre oneri e accessori, mentre era stata rigettata – per carenza dei presupposti di legge – la domanda formulata dalla ex art. 96 c.p.c.. CP_1
Con un primo, articolato motivo di gravame, la decisione veniva censurata per avere “recepito e fatto propria l'argomentazione difensiva della resistente pur in assenza di ogni indagine istruttoria e pur nella carenza di ogni deduzione di contenuto”, in relazione alla corrispondenza fra il settore di effettiva
2 appartenenza dell'azienda e l'ambito di riferimento del CCNL applicato al rapporto.
A sostegno di tale doglianza, evidenziava come l'iscrizione presso la Pt_1
CNA – valorizzata dalla sent lendo al 2021, fosse stata successiva alla cessazione del rapporto oggetto di causa, intercorso dal 17.7.2018 al 2.3.2020, e ne contestava, comunque la rilevanza ai fini della qualificazione dell'azienda come artigiana, a suo avviso desumibile unicamente dal possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla Legge, primo fra tutti lo svolgimento di attività quali la produzione, fabbricazione, costruzione e trasformazione di un bene, oppure il lavoro di riparazione, lavorazione, trattamento e manutenzione del bene stesso.
Nel caso di specie, proseguiva l'atto di impugnazione, l'attività d'impresa esercitata dalla convenuta in primo grado esulava da tale ambito, né era stato dimostrato l'essenziale requisito della preminenza del lavoro sul rilevante capitale investito, non compatibile con l'assegnazione del “codice LEI”, attestante l'operatività di sui mercati finanziari regolamentati. CP_1
Veniva altresì evidenziata dall'appellante la mancanza del necessario presupposto dell'iscrizione nella Sezione Artigiani del Registro delle Imprese, attestata dalla visura in atti solo con decorrenza dal 21.4.2021 e, comunque, non sufficiente per la qualificazione oggetto di controversia, per la quali sarebbe stato necessario il concorso degli altri elementi di cui agli artt. 3 e 4, L. cit., da dimostrarsi a carico della società.
in ogni caso invocava, nell'ipotesi di qualificazione della datrice di Pt_1
e impresa artigianale, l'accoglimento della “domanda avanzata in via subordinata”, con adeguamento della retribuzione “quanto meno in rapporto ai livelli retributivi dedotti”, in assenza di contestazione dell'inquadramento indicato nel ricorso introduttivo del giudizio.
Sotto altro aspetto, veniva censurato il rigetto della richiesta relativa alle differenze retributive per l'affermata prestazione di lavoro straordinario, secondo l'appellante non contestata dalla società convenuta in primo grado, la quale aveva ammesso la presenza del dipendente nella giornata di sabato in occasione di corsi di formazione, confermata dall'istruttoria testimoniale.
A sostegno di tale doglianza, si evidenziava come l'attività formativa dovesse per legge svolgersi durante l'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 37 d. lgs. 81/2008.
Veniva lamentata, in proposito, la lesione del diritto di difesa, commessa dal primo Giudice, secondo , per avere “inopinatamente deciso di Pt_1 ammettere solo i testi di te - … - negando l'escussione dei testi richiesti e richiamati nel ricorso”.
3 Con ulteriore doglianza, si denunciava l'omessa pronuncia, ad opera del TRIBUNALE, sui capi della domanda relativi al riconoscimento dei permessi retribuiti non fruiti, del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonostante l'assenza di alcuna contestazione al riguardo nella memoria difensiva di primo grado.
lamentava inoltre che il primo Giudice non avesse dichiarato Pt_1
l'obbligo della società di rilasciare le buste paga relative alle competenze di fine rapporto e ad ogni trattamento economico dovuto per Legge.
La sentenza veniva, infine, censurata in punto spese, per avere condannato il ricorrente in primo grado all'integrale rifusione delle stesse senza considerare che fra le parti “doveva essere sottoscritto un contratto di lavoro per effetto del quale l'istante avrebbe avuto contezza della posizione lavorativa occupata e del regime economico e normativo del rapporto di lavoro”, né la posizione di maggiore debolezza del prestatore d'opera nell'ambito del rapporto di lavoro.
Pertanto, chiedeva l'accoglimento del gravame, con il favore di Pt_1 spese e onorari, da distrarsi in favore del Difensore antistatario o, in via subordinata, delle istanze svolte in via subordinata.
L'appellata resisteva mediante memoria depositata il 26.3.2025, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria ai sensi degli artt. 348 bis e 436 bis c.p.c. e chiedendone, in ogni caso, il rigetto nel merito per infondatezza, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 9.4.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
______________
Preliminarmente ritiene il Collegio che l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis al presente procedimento, debba essere disattesa.
Infatti, la Difesa di parte appellante ha adeguatamente indicato le parti della motivazione di primo grado che la stessa intendeva censurare, formulando specifiche critiche alla ricostruzione della fattispecie sotto l'aspetto sia fattuale che giuridico ed evidenziando la rilevanza delle lamentate violazioni di legge ai fini della decisione.
Va del pari respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata ex art. 348 bis c.p.c. perché questo Collegio ritiene che non vi siano i presupposti per dichiarare l'appello, prima facie, manifestamente infondato.
L'appello proposto da , per quanto certamente ammissibile, non può Pt_1 tuttavia trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
4 Il primo motivo di gravame, con il quale si censura l'accertamento compiuto dal TRIBUNALE in ordine alla natura artigiana della datrice di lavoro, non coglie nel segno.
Nello svolgere tale doglianza, l'appellante non ha, infatti, considerato il pacifico principio giurisprudenziale secondo cui, dopo l'abolizione del sistema corporativo, il lavoratore non può fondatamente invocare l'applicazione di un contratto collettivo sulla sola base del settore di riferimento, se il datore di lavoro – come nel caso di specie – non vi è obbligato per appartenenza sindacale, se non come parametro per la determinazione della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., deducendo in modo specifico e motivato la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico in concreto praticato nei suoi confronti, sotto il duplice aspetto della proporzionalità all'opera prestata e dell'adeguatezza alla garanzia di dignitose condizioni di vita.
Deduzioni, queste, del tutto carenti negli atti difensivi dell'odierno appellante, limitatosi a chiedere – in principalità – l'adeguamento della propria retribuzione a quella stabilita dal CCNL METALMECCANICO PMI, sulla sola base dell'affermata carenza della natura artigiana in capo alla datrice di lavoro.
Già con sentenza n. 2665 del 26.3.1997, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che "il comma 1 dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti ed a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione"
Nel dare continuità a tale precedente, “confermato senza eccezioni nella successiva produzione giurisprudenziale” il Supremo Collegio ha chiaramente spiegato che “la sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune non va individuata in applicazione del criterio c.d. merceologico dell'attività svolta dal prestatore ai sensi dell'art. 2070, comma 1, c.c., ma è invece frutto dell'esercizio dell'autonomia negoziale manifestata con l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale o anche con comportamento concludente;
conseguentemente, ai lavoratori che lo richiedono, pur se assunti in tempi diversi, va applicato il contratto collettivo in essere, anche in fatto, nell'impresa, indipendentemente dall'attività svolta (…), fermo - in ogni caso - il rispetto dell'art. 36 Cost.” (Cass. ord. n. 7203 del 18.3.2024).
Come precisato da tale pronuncia, “sulla scorta di questo risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale, nel vigente ordinamento del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune
- nella carenza di una specifica disciplina normativa e della perdurante
5 inattuazione dell'art. 39 della Cost. - l'individuazione della contrattazione collettiva va fatta unicamente sulla base delle regole dei contratti in generale ed attraverso l'indagine della volontà delle parti, risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di fatto di un determinato contratto collettivo. (…) Dalla ricostruzione giurisprudenziale compiuta risulta che il contratto collettivo di diritto comune è efficace ex art. 1372 c.c., dal punto di vista soggettivo, nei confronti delle parti stipulanti (e, cioè, da un lato, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e, dall'altro, le associazioni sindacali dei datori di lavoro o direttamente il datore di lavoro), nonché ex art. 1387 e ss. c.c. nei confronti dei lavoratori e dei datori di lavoro che alle parti stipulanti hanno conferito mandato, in base alle regole sulla rappresentanza. Inoltre, in conformità alla propria natura, il contratto collettivo è aperto all'adesione da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti. Come si è visto, la giurisprudenza ha ritenuto che la volontà del datore di lavoro di obbligarsi ad applicare il contratto collettivo possa essere desunta non solo dall'iscrizione all'associazione stipulante o da un esplicito atto di adesione al recepimento del contratto collettivo, ma anche attraverso fatti o comportamenti concludenti, che sia pure implicitamente esprimono la volontà del datore di lavoro di applicare la disciplina collettiva. Di conseguenza, il contratto collettivo è efficace anche nei confronti delle parti del rapporto di lavoro che, pur non essendo iscritte ai sindacati stipulanti, abbiano volontariamente aderito alla disciplina del contratto collettivo, o l'abbiano comunque recepita. 14.- Nella prassi, tale recepimento viene solitamente effettuato mediante una esplicita clausola inserita nei contratti individuali di lavoro, con la quale si fa rinvio alla disciplina o al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro (adesione esplicita); oppure quando il datore ne fa applicazione in via di fatto, seppur in assenza di adesioni espresse o il lavoratore ne chieda l'applicazione in via giudiziale (adesione implicita)” (nello stesso senso, v., ad es. Cass. 18.12.2014, n. 26742; Cass. 26.11.2015, n. 24160).
L'applicazione di tali consolidati principi, pienamente condivisi dal Collegio, al caso di specie impedisce di ravvisare i presupposti per l'applicazione del CCNL invocato in via principale, come stabiliti dalla citata giurisprudenza, non dedotti né provati dal ricorrente in primo grado.
Il secondo motivo di gravame va parimenti disatteso.
Vero è che il TRIBUNALE non si è espressamente pronunciato sulla domanda avanzata da in via subordinata, volta ad ottenere la retribuzione Pt_1 prevista dal CCNL METALMECCANICO ARTIGIANO – richiamato nel contratto individuale di lavoro – per il VI livello di inquadramento, formalmente attribuitogli all'atto dell'assunzione (doc. 1 ric. I gr.).
Tale domanda, tuttavia, appare nel merito infondata.
6 Essa è, infatti, stata basata sull'assunto secondo il quale l'invocata retribuzione oraria sarebbe stata pari ad € 7,6067, mentre dalla tabella retributiva del predetto CCNL, allegato al ricorso di primo grado (v. art. 52, pag. 79), risulta previsto, per l'inquadramento in questione, l'inferiore importo di € 7,1553 all'ora, pari allo stipendio mensile di € 1.237,88, rapportato al divisore orario 173, previsto dalla medesima fonte contrattuale collettiva.
La retribuzione oraria, così stabilita dal CCNL applicato al rapporto, è inferiore anche rispetto a quella pattuita nel contratto individuale di lavoro, ammontante ad € 7,72867, composta dalla paga base oraria di € 7,38688 e dal premio di € 0,34179.
Le citate previsioni della disciplina contrattuale collettiva, documentate dallo stesso ricorrente in primo grado, superano certamente – per la loro portata normativa e per l'allegazione ad opera della parte attrice – la mancata contestazione ad opera dell'odierna appellata.
Il raffronto fra gli importi stabiliti dal CCNL e quelli pattuiti fra le parti (questi ultimi pacificamente rispettati in corso di rapporto) evidenzia l'infondatezza della pretesa in esame.
A non diverse conclusioni deve pervenirsi, ad avviso del Collegio, con riguardo alla terza censura, concernente il rigetto della domanda relativa alla retribuzione per il dedotto lavoro straordinario.
Nel respingere tale pretesa, il primo Giudice ha fatto corretta applicazione dei pacifici insegnamenti giurisprudenziali, secondo cui sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario grava il rigoroso onere di provare, in modo adeguatamente specifico e preciso, di avere lavorato oltre l'orario normale di lavoro, nonché il numero di ore di lavoro straordinario effettivamente prestate, senza che possa farsi ricorso - nel relativo accertamento - al criterio equitativo ex art. 432 c.p.c., norma riguardante la quantificazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza.
In tal senso si è pronunciata in modo costante la Corte di Cassazione, affermando che:
“sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cass. 19.6.2018, n. 16150; conf. Cass. 20.2.2018, n. 4076; Cass. 16.2.09 n. 3714, secondo cui “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì
7 tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto”; Cass. 17.10.2001, n. 12695).
L'applicazione di tali invalsi principi al caso di specie induce ad escludere che abbia idoneamente adempiuto all'onere probatorio, sullo stesso Pt_1 gravante in ordine al presupposto della domanda svolta.
Al riguardo, occorre anzitutto precisare come – contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello – siano stati assunti dal TRIBUNALE due testi comuni alle parti, indicati anche nel ricorso ex art. 414, c.p.c. e CP_2
. CP_3
Alle pagg. 7 e 8 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado si legge, infatti:
“sul piano istruttorio si deferisce interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e prova orale sui capitoli da 4) a 10) della narrativa del presente ricorso con la precisazione di non volersi invertire l'onere della prova indicandosi quali testimoni i sigg. c.o Testimone_1 via Cesare Battisti n. 16 AT ON (Va) c.o CP_1 Testimone_2 via Cesare Battisti n. 16 AT ON (Va) CP_1 Persona_1
Via della Liberta n. 6/B in Castiglione Ollona (VA)
Risulta, pertanto, smentito quanto affermato a pag. 21 dell'atto di appello, laddove si lamenta:
“non di meno il giudicante di prima cure ha inopinatamente deciso di ammettere solo i testi di controparte in merito e negando l'escussione dei testi richiesti e richiamati nel ricorso in violazione del diritto di difesa e della parità delle armi”.
Né l'odierno appellante ha specificamente illustrato la ragione per cui sarebbe stata, invece, decisiva in suo favore la deposizione dell'unica teste inclusa nell'elenco sopra riportato e non sentita dal TRIBUNALE, , CP_4 essendosi limitato a dolersi – ma come si è visto infonda mancata audizione dei propri testi nel loro complesso.
Quanto al contenuto delle dichiarazioni acquisite, sul punto in esame, durante l'istruttoria di primo grado, va rilevato che il solo teste ha confermato CP_2 la presenza di ad un corso di sabato, senza precisarne l'epoca né Per_2 la durata, mentre il teste ha parlato di due corsi di formazione CP_3 frequentati con , senza indicare in quale giornata. Per_2
Nello specifico, quest'ultimo testimone – dopo avere affermato “non mi è mai capitato di lavorare al sabato con il ” – si è limitato a riferire: “ho Pt_1 frequentato con il ricorrente due c azione, quello sulla sicurezza antincendio e quello sui carrelli elevatori;
ADR: non ricordo in che giorni della settimana”, senza alcuna indicazione in ordine al relativo impegno orario.
8 A propria volta – premesso che “di regola il non lavorava al CP_2 Pt_1 sabato”, ha dichiarato di avere frequentato “un solo corso di formazione con il ricorrente”.
Pur avendo precisato che i corsi di formazione “venivano svolti nella giornata di sabato”, neppure quet'ultimo teste è stato in grado di quantificarne la durata.
In tale quadro, è possibile escludere che le risultanze dell'istruttoria testimoniale rivestano le necessarie caratteristiche di univocità e concordanza, da valutarsi con il rigore richiesto dalla consolidata giurisprudenza sopra riportata.
Né a tali lacune probatorie si può supplire facendo ricorso al principio di non contestazione, invocato a sostegno della doglianza, avendo dedotto Pt_1 in primo grado di avere prestato “la sua opera una giornata di sabato ogni tre settimane lavorando dalle ore 7,30 alle ore 12,00-13,00-14,00 in rapporto alle necessità lavorative aziendali volta a volta disposte ex adverso”, di guisa che dall'affermazione avversaria, secondo cui lo stesso avrebbe presenziato in azienda durante tale giornata per ragioni formative, non può trarsi alcuna conferma dell'assunto attoreo, di contenuto non coincidente.
Ciò indipendentemente dalla questione relativa all'obbligo retributivo del tempo dedicato alla formazione, ravvisabile solo in presenza di adeguata dimostrazione della frequenza ai corsi e della relativa durata, del tutto mancante nel caso di specie.
La decisione del TRIBUNALE appare, pertanto, immune dalle censure svolte nel terzo motivo di gravame.
Né appare ravvisabile la denunciata omissione di pronuncia relativamente alle ulteriori pretese, relative a permessi retribuiti non fruiti, trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso, in quanto riferite nel ricorso di primo grado unicamente all'invocata applicazione del CCNL METALMECCANICI PMI, tuttavia non correttamente esclusa dalla sentenza.
Nessuna espressa richiesta relativa al rilascio delle buste paga risulta, poi, formulata nelle conclusioni di primo grado.
Parimenti infondate sono le critiche relative al regolamento delle spese processuali, condivisibilmente operato secondo il principio di soccombenza.
Non ricorrevano, infatti, nel caso di specie i presupposti per l'invocata compensazione, anche alla luce della sentenza n. 77/2018, con cui la Corte Costituzionale ne ha ampliato il perimetro, rispetto alla riduzione operata con DL 132/14, conv. in L. n. 162/14, consentendola – non solo nei casi di
“assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza
9 rispetto a questioni dirimenti” - ma anche quando sussistono “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Infatti, la questione oggetto di causa non appare connotata da alcun profilo di novità, né ha formato oggetto di mutamenti giurisprudenziali.
Né sussistono “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, le quali – per condivisibile giurisprudenza – “devono avere riguardo a specifiche circostanze
o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo in sede di legittimità” (Cass. 22.10.2019, n. 26956; conf. Cass. n. 22310 del 2017, Cass. n. 14411 del 2016).
Gli specifici elementi richiesti dal Supremo Collegio non sono ravvisabili nel caso di specie, privo di caratteristiche di opinabilità o difficoltà di valutazione in fatto o in diritto, tali da giustificare la deroga al generale principio della soccombenza, correttamente posto a base del regolamento delle spese, come disposto in sentenza.
Con particolare riguardo agli elementi addotti, sul punto, a sostegno del gravame, si osserva che – contrariamente a quanto affermato nell'atto di appello – il contratto individuale di lavoro (doc. 1 ric. I gr.) regolava in modo dettagliato e del tutto esauriente le condizioni negoziali relative ad ogni aspetto del rapporto e la maggiore debolezza contrattuale del lavoratore, dallo stesso affermata in modo del tutto generico, non integra gli estremi richiesti dalla citata giurisprudenza.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Giova, al riguardo, rilevare che le conclusioni di merito, formulate dall'odierno appellante, evidenziano che la controversia ha valore indeterminabile – non essendo stata la domanda precisata nel quantum – e non già pari ad € 5.000,00, come invece indicato in calce all'atto di appello (v. pag. 25).
Considerata l'esenzione della parte appellante dal versamento del contributo unificato, come da dichiarazione reddituale in atti, non ricorrono i presupposti per il pagamento, da parte della stessa, dell'ulteriore importo a tale titolo ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
10 Respinge l'appello avverso la sentenza n. 351/2024 del Tribunale di VARESE;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge.
Così deciso in Milano, 9/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Silvia Marina Ravazzoni)
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