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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 4272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4272 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3316/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 559/2019, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 6057/2016 e nel processo civile d'appello iscritto al n. 3565/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la medesima sentenza n. 559/2019 emessa dal Tribunale di Napoli, riuniti all'udienza del 18.09.2020 e assunti in decisione all'esito dell'udienza del 18.04.2025, pendenti
TRA
(C.F.: ) in persona _1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Serra
(C.F.: ) in virtù di procura alle liti a margine della comparsa di C.F._1
costituzione e risposta depositata in primo grado
APPELLANTE nel giudizio recante R.G. n. 3316/2019 - APPELLATO nel giudizio recante R.G. n. 3565/2019
E
(C.F.: ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avvocato Alfredo De Feo (C.F.: ) in virtù di procura alle C.F._3
liti in calce alla memoria di costituzione
APPELLATO nel giudizio recante R.G. n. 3316/2019 - APPELLANTE nel giudizio recante R.G. 3565/2019
1 NONCHÉ
(P. Iva: ) in persona dei legali rappresentanti p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Santoro (C.F.: ) in C.F._4
virtù di procura alle liti del 18.12.2014 - rep. 186905 \ 30367
APPELLATA CONTUMACE nel giudizio recante R.G. n. 3316/2019 ed
APPELLATA in quello recante R.G. n. 3565/2019
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: per il “ … si riporta all'atto di _1
appello chiedendone l'integrale accoglimento … nel riportarsi ai propri scritti difensivi, a tutte le eccezioni e deduzioni sin qui esposte, si chiede introitarsi la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”; per : “… conclude, quindi, come da conclusioni di cui al proprio, Controparte_1
richiamato atto di appello, alla propria memoria di costituzione in appello e come da conclusioni, comunque, evincibili dagli atti e verbali di causa;
il tutto da intendersi per qui integralmente ripetuto e trascritto …Vinte le spese, con attribuzione al procuratore antistatario. Si chiede riservarsi la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 cpc”; per “ … si riporta alla comparsa di costituzione e risposta e a Controparte_2
tutti i verbali e gli atti di causa, chiedendo il rigetto dell'appello così come proposto onerando l'appellante delle spese del doppio grado di giudizio. Si chiede introitarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 19.02.2016 conveniva il Controparte_1 [...]
innanzi al Tribunale di Napoli, esponendo che: Controparte_3 Pt_1
“1. In data 28/07/2011, , mentre percorreva lo spazio antistante il Controparte_1
plesso Condominiale dell'Isola G/7 di Via Porzio n.4, Napoli (Centro Direzionale),
2 precipitava al suolo procurandosi lesioni, per cui fu Soccorso presso l'Ospedale
Fatebenefratelli di Pt_1
2. Presso tale Ospedale i sanitari diagnosticarono, …, una frattura composta al polso sinistro.
3. Ed al riguardo, dopo l'immobilizzazione dell'arto in questione fu esposta una prognosi di 20 giorni, .
4. Il 30 luglio 2011, poi, presso l'ambulatorio ortopedico del medesimo nosocomio,
l'istante subì l'applicazione di apparecchio gessato.
5. In data 5 agosto 2011, …, l'attore subì controllo radiografico in gesso, cui faceva seguito, in data 26 agosto 2011, dopo controllo ambulatoriale, la rimozione dell'apparecchio gessato.
6. Le lesioni subite … hanno comportato un'invalidità temporanea e, nonostante le cure apprestate, sono residuati postumi di natura permanente.
7. Quanto verificatosi è da ascriversi ad uno errato posizionamento di una delle grate in ferro collocata nello spazio immediatamente antistante l'anzidetto plesso condominiale (Isola G/7), con la funzione di dare luce ed aria al sottostante garage di pertinenza del precisato plesso condominiale e di utenza dei condomini del plesso stesso.
8. Ed invero tale grata in ferro era posizionata in maniera sottoposta rispetto alla sede ed alla pavimentazione stradale, in modo da creare un, non visibile, né segnalato, ostacolo, nel quale andava ad inciampare l'istante, rovinando, come già detto, a terra.
9. Al riguardo, peraltro, ed a tenore di relazione medica del Dott. , Persona_1
consulente di parte, in virtù di quanto sopra, le lesioni subite …, sono state riconosciute produttive di “tasso invalidante del cinque per cento”, riconoscendosi, altresì, un periodo di “inabilità temporanea totale al 75% per giorni trenta” ed un periodo di “invalidità temporanea progressivamente decrescente e mediamente valutabile con il tasso del 50%, di giorni trenta …”.
3 Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità per il pregiudizio patito in capo al convenuto, l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni _1
seguenti: “1. Previo ogni accertamento e declaratoria del caso, in essa inclusa quella dell'esclusiva responsabilità dell'evocato , per gli eventi di causa, _1
condanni esso al Controparte_4
risarcimento a favore dell'istante , dei danni patiti alla propria Controparte_1
persona derivanti dalle lesioni subite, nella misura indicativa, di € 8.027,65, ovvero nella diversa misura, anche maggiore, che si ravviserà e determinerà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, dal fatto sino al pieno soddisfo.
2. Vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre 15% spese generali studio, IVA e
CPA come per legge”.
Si costituiva il Condominio che resisteva e spiegava chiamata in garanzia nei confronti della presso la quale era assicurato per la Controparte_2
responsabilità civile, rassegnando le conclusioni che seguono: “~ Dichiarare il difetto di legittimazione passiva per le motivazioni tutte esposte nel presente atto e per l'effetto condannare parte attrice al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa in virtù di quanto previsto dall'art. 96 c.p.c. con vittoria di spese, competenze professionali, oltre oneri di legge a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario;
~ Qualora ritenesse superata la sollevata eccezione autorizzare il condominio convenuto a chiamare in causa ex art. 106 c.p.c.
[...]
(già , in pers. del l.r.p.t., con differimento della CP_2 Controparte_5
prima udienza di comparizione e trattazione ex art. 269 c.p.c., al fine di essere manlevato e garantito nella malaugurata ipotesi di soccombenza;
Nel merito:~
Rigettare la domanda attorea in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti nella comparsa con conseguente condanna di esso attore al pagamento del risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., oltre le spese del giudizio, competenze professionali oltre oneri di legge, a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario;
~ In subordine nella denegata ipotesi di accoglimento
4 della domanda attorea, condannare la in pers. del l.r.p.t., in Controparte_2
virtù del vincolo assicurativo, a manlevare e tenere indenne il convenuto _1
da tutte le conseguenze del presente giudizio, nonché al pagamento delle spese di giustizia con attribuzione allo scrivente avvocato”.
Chiamata in causa, si costituiva la che, eccependo Controparte_2
l'infondatezza delle domande ex adverso proposte, concludeva nei seguenti termini:
“Voglia il Giudice adito, estromettere la soc. dal Controparte_6
presente giudizio stante l'inammissibilità, l'improponibilità e l'insussistenza dei motivi di fatto e di diritto per la sua chiamata in causa e garanzia, con vittoria di spese di lite ed attribuzione all'avv. Mario Santoro antistatario. In via principale si chiede voglia l'adito Tribunale, in funzione monocratica, rigettare la domanda dell'attore poiché improponibile, nulla, inammissibile e, comunque, destituita d'ogni fondamento in fatto ed in diritto, sempre con vittoria di spese di lite ed attribuzione all'Avv. Mario Santoro. In via subordinata in caso d'accoglimento della domanda condannare il solo convenuto in persona dell'amministratore _1
p.t.”.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo produzioni documentali e prove orali;
disattesa, invece, era la richiesta di ctu. All'udienza del
15.1.2019, le parti procedevano alla discussione della causa e il Tribunale pronunciava sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“• rigetta la domanda;
• dichiara assorbita la domanda di garanzia;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite”.
§ 2.
Giudizio di appello iscritto al n. R.G. 3316/2019.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 15.01.2019, con citazione notificata in data 4.07.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., il interponeva appello - Parte_2
5 iscritto a ruolo il 12.07.2019 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- riformare parzialmente l'impugnata sentenza nella parte in cui compensa integralmente le spese di lite e, per l'effetto, - condannare il sig. alla refusione delle spese e competenze di giudizio liquidate in Controparte_1
complessivi € 4.835,00, oltre spese generali ed oneri di legge, in favore del procuratore, ovvero al pagamento di quella maggiore e/o minore somma che l'Ecc.ma Corte Adita vorrà liquidare. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre oneri di legge con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
Resisteva il quale, richiamato l'appello da egli stesso proposto Controparte_1
avverso la medesima sentenza, richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“… in riforma della sentenza impugnata, e previa la riunione dei due procedimenti contestualmente proposti: a) quello introdotto da con atto Controparte_1
notificato il 15/07/2019 e pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli con RG
3565/19 sez. II bis G.I. dott. Quaranta udienza 3.07.3030 e b) quello introdotto dal con atto notificato il 4.07.2019, pendente innanzi alla _1
Corte di Appello di Napoli R.G. 3316/2019, sez. IV bis, G.I., dott. Papa, udienza
24.01.2010 respinta ogni contraria istanza, così provvedere:
1) Rigettare l'appello proposto in via principale dal _1
perché inammissibile ed infondato.
2) dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto _1
, in persona dell'amministratore p.t. nella produzione dell'evento per cui
[...]
è causa;
3) Per l'effetto condannare il medesimo al risarcimento, in favore di CP_1
di tutti i danni subiti per l'importo di euro 8.027,65, o di quello anche
[...]
maggiore ritenuto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata, dal fatto fino al soddisfo nonché le spese sostenute e documentate e quelle pretese occorrende, queste anche con un criterio equitativo.
4) vinte le spese del doppio grado di giudizio oltre iva, cpa e spese studio”.
6 Non si costituiva benché ritualmente evocata in giudizio. Controparte_2
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 24.01.2020, veniva rinviata al 18.09.2020 in attesa della trasmissione del fascicolo R.G. n. 3565/19 avente ad oggetto altro appello avverso la stessa sentenza.
Giudizio di appello iscritto al n. 3565/2019.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 15.01.2019, con citazione notificata in data 15.07.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 25.07.2019 - per i Controparte_1
motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Si dichiari l'esclusiva responsabilità del convenuto _1
, in persona dell'amministratore p.t. nella produzione dell'evento per cui è
[...]
causa; 2) Per l'effetto si condanni il medesimo, o comunque chi avesse a ritenersi, al risarcimento, in favore di di tutti i danni subiti per l'importo Controparte_1
di euro 8.027,65, o di quello anche maggiore ritenuto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata, dal fatto fino al soddisfo nonché le spese sostenute e documentate e quelle pretese occorrende, queste anche con un criterio equitativo.3) vinte le spese del doppio grado di giudizio oltre iva, cpa e spese studio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Si costituiva il Controparte_7
contestando l'atto di appello e concludendo nei seguenti termini: “In via preliminare
1. disporre la riunione del presente giudizio a quello recante RG. n. 3316/2019 sez.
IV Bis dott.ssa Papa Rosaria) ex artt. 335 e 273 c.p.c. e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio oltre IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario, aggravati ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per i motivi di cui sopra;
2. dichiarare l'appello inammissibile mancando dei requisiti richiesti dal novellato art. 342 c.p.c.
3. dichiarare, altresì, il difetto di legittimazione passiva per le motivazioni tutte esposte nel doppio grado di giudizio;
Nel merito 4. rigettare per
7 i motivi suesposti il presente appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre oneri con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario aggravati ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per i motivi esposti sopra;
5. riformare parzialmente l'impugnata sentenza nella parte in cui compensa integralmente le spese di lite, così come richiesto nel giudizio pendente innanzi alla intestata giustizia ed avente R.G.N. 3316/19 e, per l'effetto, condannare il sig. alla Controparte_1
refusione delle spese e competenze di giudizio liquidate in complessivi € 4.835,00, oltre spese generali ed oneri di legge, in favore del procuratore, ovvero al pagamento di quella maggiore e/o minore somma che l'Ecc.ma Corte Adita vorrà liquidare. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre oneri di legge con attribuzione al sottoscritto procuratore;
6. In subordine nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, condannare in Controparte_2
pers. del l.r.pt., in virtù del vincolo assicurativo, a manlevare e tenere indenne il
Condominio appellato da tutte le conseguenze del doppio grado di giudizio con conseguente condanna di essa compagnia assicurativa al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa ex art. 1917 c.c. con attribuzione allo scrivente avvocato”.
Si costituiva anche la che chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_2
Sciogliendo la riserva assunta alla prima udienza del 3.07.2020, il Collegio disponeva la rimessione degli atti al Presidente della Corte per i provvedimenti di competenza, considerata la pendenza di altro appello avente ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza, su trascritto e proposto dal . _1
Con provvedimento del il 20.07.2020 il Presidente Coordinatore del settore civile disponeva lo scardinamento del procedimento R.G. n. 3565/2019 dal ruolo del
Consigliere Quaranta della VI Sezione Civile e l'assegnazione al ruolo della
Consigliera Papa della VIII Sezione Civile cui apparteneva il procedimento più risalente R.G. n. 3316/2019 per il provvedimento di riunione ai sensi dell'art. 335
c.p.c.
8 All'udienza del 18.09.2020 la Corte disponeva la riunione dei procedimenti e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10.06.2022.
A seguito del deposito delle note di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c., il 18.04.2025 la causa veniva riservata in decisione.
Le parti depositavano memorie conclusive.
§ 3.
La gravata sentenza ha, rigettando la domanda attorea, così statuito:
<< […] secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito
(Cass. civ. Sez. III, 09/11/2005, n. 21684).
Va nondimeno precisato, ai fini dell'operatività della norma, che l'evento dannoso deve essere stato causato non già con la cosa, ma dalla cosa, nel senso che il pregiudizio deve essere cagionato dal dinamismo connaturato alla “res” oppure dall'insorgere nella stessa di un agente dannoso. La responsabilità ex art. 2051 c.c. può ritenersi configurabile: a) non soltanto nei casi di cosa pericolosa per intrinseca dinamicità; b) ma anche in relazione a cose inerti (danni da caduta da scale con gradini sdrucciolevoli o su pavimenti scivolosi o in ambienti scarsamente illuminati), prive di pericolo (danni da incendio in un'abitazione) e non aventi alcuna dinamicità
9 (danni da incendio o da infiltrazioni d'acqua provenienti da un immobile in cui è insorto un agente dannoso) (Trib. Salerno, 15/06/2009).
Ciò posto, nella specie, deve evidenziarsi come, dalla descrizione della ricostruzione della dinamica del sinistro offerta nell'ambito del presente giudizio, risultino essere emersi elementi valevoli a ritenere non dimostrata la responsabilità dell'Ente.
In primo luogo si reputa che, nonostante le affermazioni, anche valutative, dei testi
( e ), che all'udienza del 15.5.2018 hanno Testimone_1 Testimone_2
confermato il capo 4) della memoria istruttoria inerente la dinamica (vero che la grata di cui si discute si presentava usurata in più punti favorendo lo slittamento dei piedi del su di essa e quindi il loro arresto contro il bordo creato dal rialzo CP_1
della strada, e la caduta al suolo), lo scenario illustrato non rappresenti un vero e proprio pericolo, così come inteso in forza dei principi richiamati, per come si desume dalle stesse foto prodotte.
Appare inoltre arduo ipotizzare che l'evento in questione si sia verificato per effetto di slittamento dei piedi dell'attore, e dell'arresto contro il bordo creato dal rialzo della strada, anche in ragione del fatto che tale anomalo evento si opina non possa verificarsi in presenza di normale andatura.
Ma in ogni caso e comunque, anche a non volere aderire alla suindicata impostazione, va detto che dall'istruttoria svolta è emerso che l'evento si verificò in occasione di momento temporale caratterizzato dalla presenza di luce (cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 15.5.2018: ricordo che l'evento si Tes_2
è verificato all'incirca alle 15:30 - 40 e dunque vi era luce).
Ebbene, proprio la circostanza che lo stato dei luoghi fosse facilmente visibile avrebbe dovuto indurre l'istante a prestare massima attenzione al momento di transitare.
Si è infatti sostenuto, che “ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa - nella specie, il dissesto stradale - specie se nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa, impone un obbligo massimo di cautela,
10 proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c. (Cassazione civile, sez. VI, 06/07/2015, n. 13930).
Vi è però di più, atteso che la teste figlia dell'attore, in ordine al capo 1) CP_1
della memoria del 13.6.2017 (Vero che sotto il piano del calpestio del piazzale Part Cont antistante il fabbricato , teatro dell'incidente occorso al Sig. v' CP_1
è un ampio locale di proprietà condominiale adibito a parcheggio delle auto dei Part condomini del fabbricato ), ha risposto: “confermo. La società, per la quale mio padre è procuratore, è ivi titolare di un posto auto. Questo posto è utilizzato dalla società e anche da mio padre da circa il 2011”. Ebbene, in aggiunta a quanto fin qui detto, si opina che lo stato dei luoghi fosse circostanza vieppiù conosciuta o comunque agevolmente conoscibile dall'attore.
Si è ad esempio sostenuto, con principio ritenuto applicabile anche nella specie, attesa l'identità di ratio, che non sussiste la responsabilità, ex art. 2051 c.c., del per i danni subiti da un condomino caduto sulle scale in cui vi era _1
dell'acqua infiltratasi da una finestra difettosa, allorché il danneggiato fosse a conoscenza di tale eventualità (Cass. civ., Sez. III, 13/05/2010, n. 11592).
Pertanto, per tutti questi motivi, complessivamente considerati, la domanda proposta dall'attore nei confronti del non può trovare accoglimento. _1
Non occorre esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, inerente ad esempio la titolarità, stante il principio della ragione più liquida (cfr. Cassazione civile sez. VI, 28/05/2014, n. 12002; Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936).
Nessuna valutazione è naturalmente possibile fare della documentazione prodotta in data 9.1.2019, in quanto evidentemente tardiva.
Alcuna statuizione va invece resa nei confronti della società chiamata in causa, dovendo la relativa domanda reputarsi assorbita.
L'obiettiva opinabilità della questione, caratterizzata anche da precedenti contrastanti, induce il Tribunale a ritenere esistenti giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite”.
11 § 4.
con il proposto gravame (iscritto al n. R.G. 3565/2019) contesta la Controparte_1
gravata sentenza, assumendo che il Tribunale, trascurando le risultanze fattuali e probatorie, ha presunto che esso sia inciampato e caduto da solo, nonostante, sia, invece, pacifico che lo stesso sia incorso nell'incidente, inciampando nella grata mal posizionata;
deduce che il teste , ha dichiarato: “vero che la grata di cui si Tes_3
discute si presentava usurata in più punti, favorendo lo slittamento dei piedi del
D'IC su di essa e quindi il loro arresto contro il bordo creato dal rialzo della strada, e la caduta al suolo” e anche gli altri testi “confermano la dinamica” di cui al capitolato 4) ; sostiene che esso istante non era tenuto a conoscere l'esistenza della grata sconnessa e che non è emerso che si sia lanciato deliberatamente contro la sconnessione della grata cadendo rovinosamente a terra;
che dall'istruttoria espletata emerge l'esistenza di un gradino non visibile e non segnalato, determinatosi per una non manutenzione di una grata;
che pure in base alle previsioni di cui all'art 2043
c.c., stante la pacificità del fatto storico, si deve affermare l'obbligo risarcitorio in favore di esso appellante, stante la palese violazione del principio del neminem ledere derivante dall'inosservanza di elementari obblighi di manutenzione, oltre che della violazione di fondamentali regole di sicurezza;
che, infatti, il ha omesso _1
di predisporre ispezioni ed interventi finalizzati a preservare nel tempo l'integrità ed evitare rotture e/o deformazioni della grata, in modo tale da non comportare effetti pregiudizievoli per gli utilizzatori;
che esso appellante, come emerge anche dalle risultanze istruttorie, è caduto, nell'attraversare la grata, posizionata in modo sottoposto rispetto alla sede ed alla pavimentazione stradale, tanto da creare un gradino non percepibile e, quindi, un ostacolo nel quale andava ad impattare ed inciampare, rovinando, così, per terra.
Il motivo è infondato.
In seno all'atto introduttivo, il in prima battuta, ha riferito di un errato CP_1
posizionamento di una delle grate in ferro collocata nello spazio antistante il plesso condominiale posizionata in maniera sottoposta rispetto alla sede ed alla
12 pavimentazione stradale, in modo da creare un, non visibile, né segnalato, ostacolo, nel quale andava ad inciampare. In sede di memorie ex art. 183 6 co. c.p.c. l'istante ha, invece, riferito, di una generica usura della detta grata in ferro “che favorì lo slittamento dei piedi … e, quindi, il loro arresto contro il bordo creato dal rialzo della strada e la caduta al suolo”. I testi escussi hanno confermato i capitolati articolati negli anzidetti termini senza nulla aggiungere. La documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte ritrae in bianco e nero una grata in ferro.
Ebbene, il posizionamento della grata, di cui il si duole, sottoposta rispetto CP_1
alla pavimentazione stradale, di certo, non può rappresentare causa dello slittamento dei piedi - slittamento confermato dai testi escussi - , potendo al più costituire un ostacolo che provoca inciampo e caduta. Quanto, invece, alla lamentata usura, dalle stesse allegazioni non si evince il difetto strutturale della grata, non avendo il
D'IC dedotto in fatto le condizioni in cui si trovava la grata e tale carenza non consente di affermare che la lamentata usura di cui si lamenta abbia rappresentato la causa delle subite lesioni. Dalla allegata documentazione fotografica, come detto, in bianco e nero, non si scorge alcun segno di usura, ovvero, alcun difetto strutturale tale da ritenere che le lesioni lamentate dal siano riconducibili alle CP_1
condizioni potenzialmente lesive della grata in questione.
Alla luce di tali considerazioni, va confermata la statuizione del Tribunale circa l'assenza di prova della responsabilità dell'appellato . _1
§ 5.
Con il gravame iscritto al n. R.G. 3316/2019, il censura la disposta _1
compensazione delle spese con la seguente motivazione “L'obiettiva opinabilità della questione, caratterizzata anche da precedenti contrastanti, induce il Tribunale a ritenere esistenti giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite”, evidenziando che la compensazione delle spese è possibile solo quando ricorrono le ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c. , non ravvisabili nel caso di specie, posto che la domanda è stata rigettata e la materia non riveste alcun carattere di novità.
13 Il motivo è fondato.
Ai sensi dell' art. 92 c.p.c. , come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall' art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cassazione civile , sez. VI , 18/02/2020 ,
n. 3977). Dunque, a seguito della modifica dell' articolo 92, del Cpc di cui alla legge
10 novembre 2014, n. 162, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, il potere di compensazione è stato limitato dal legislatore a tassative e specifiche ipotesi, al di fuori delle quali è preclusa la possibilità di compensare le spese di lite (cfr.
Cassazione civile , sez. II , 04/07/2024 , n. 18345).
Seppur l'oggettiva opinabilità delle questioni dibattute o l'oscillante soluzione offerta dalla giurisprudenza possa integrare una delle ipotesi suddette, nella specie la domanda è stata rigettata per insufficienti prove circa la sussistenza di un difetto della grata, cui il ha ricondotto causalmente la caduta al suolo, sicché non CP_1
sussiste alcuna opinabilità, tantomeno fattuale, peraltro, non illustrata dal Tribunale.
Ne consegue che la compensazione delle spese è stata determinata da fattori estranei al dettato normativo.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello proposto dal , iscritto _1
al R.G. 3316/2019, va accolto, con conseguente riforma della gravata sentenza limitatamente alla disposta compensazione delle spese di lite nel rapporto tra il medesimo e , sicché quest'ultimo va condannato al _1 Controparte_1
pagamento delle spese processuali di primo grado in favore del . _1
Va, invece, rigettato l'appello proposto da , iscritto al R.G. Controparte_1
3565/2019.
14 Le spese di lite del grado di appello, stante la soccombenza, vanno poste parimenti a carico di ex art. 91 c.p.c. Controparte_1
Le spese sono liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022. Lo scaglione, relativamente alle spese del primo grado di giudizio, è quello relativo alle controversie di valore indeterminabile, di complessità bassa, stante l'oggetto del contendere, nel quale risulta compreso il disputatum, mentre relativamente alle spese del presente grado è fino a € 5.200,00, tenuto conto del decisum;
i compensi tabellari di entrambi i gradi vanno ridotti del
50% tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante (giudizio iscritto al R.G. 3316/2019), Controparte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U.
n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in con citazione notificata il _1 Pt_1
4.07.2019, avverso la sentenza n. 559/2019 del Tribunale di Napoli, nonché sull'appello proposto da con citazione notificata il 15.07.2019, Controparte_1
avverso la medesima sentenza, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto dal Parte_2
(iscritto al R.G. 3316/2019) e, per l'effetto, in riforma parziale
[...]
dell'impugnata sentenza, condanna alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali che liquida in € 3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Lucia Serra;
b) rigetta l'appello proposto da (iscritto al R.G. 3565/2019); Controparte_1
c) condanna alla rifusione delle spese processuali del grado di Controparte_1
appello, in favore del che Parte_2
15 liquida in € 380,00 per esborsi ed in € 1.458,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Lucia Serra;
d) condanna alla rifusione delle spese processuali del grado di Controparte_1
appello, in favore delle che liquida in € 1.458,00 per Controparte_2
compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Mario
Santoro;
e) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di
, appellante nel giudizio iscritto al R.G. 3565/2019, in favore Controparte_1
dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 3.7.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3316/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 559/2019, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 6057/2016 e nel processo civile d'appello iscritto al n. 3565/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la medesima sentenza n. 559/2019 emessa dal Tribunale di Napoli, riuniti all'udienza del 18.09.2020 e assunti in decisione all'esito dell'udienza del 18.04.2025, pendenti
TRA
(C.F.: ) in persona _1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Serra
(C.F.: ) in virtù di procura alle liti a margine della comparsa di C.F._1
costituzione e risposta depositata in primo grado
APPELLANTE nel giudizio recante R.G. n. 3316/2019 - APPELLATO nel giudizio recante R.G. n. 3565/2019
E
(C.F.: ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avvocato Alfredo De Feo (C.F.: ) in virtù di procura alle C.F._3
liti in calce alla memoria di costituzione
APPELLATO nel giudizio recante R.G. n. 3316/2019 - APPELLANTE nel giudizio recante R.G. 3565/2019
1 NONCHÉ
(P. Iva: ) in persona dei legali rappresentanti p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Santoro (C.F.: ) in C.F._4
virtù di procura alle liti del 18.12.2014 - rep. 186905 \ 30367
APPELLATA CONTUMACE nel giudizio recante R.G. n. 3316/2019 ed
APPELLATA in quello recante R.G. n. 3565/2019
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: per il “ … si riporta all'atto di _1
appello chiedendone l'integrale accoglimento … nel riportarsi ai propri scritti difensivi, a tutte le eccezioni e deduzioni sin qui esposte, si chiede introitarsi la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”; per : “… conclude, quindi, come da conclusioni di cui al proprio, Controparte_1
richiamato atto di appello, alla propria memoria di costituzione in appello e come da conclusioni, comunque, evincibili dagli atti e verbali di causa;
il tutto da intendersi per qui integralmente ripetuto e trascritto …Vinte le spese, con attribuzione al procuratore antistatario. Si chiede riservarsi la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 cpc”; per “ … si riporta alla comparsa di costituzione e risposta e a Controparte_2
tutti i verbali e gli atti di causa, chiedendo il rigetto dell'appello così come proposto onerando l'appellante delle spese del doppio grado di giudizio. Si chiede introitarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 19.02.2016 conveniva il Controparte_1 [...]
innanzi al Tribunale di Napoli, esponendo che: Controparte_3 Pt_1
“1. In data 28/07/2011, , mentre percorreva lo spazio antistante il Controparte_1
plesso Condominiale dell'Isola G/7 di Via Porzio n.4, Napoli (Centro Direzionale),
2 precipitava al suolo procurandosi lesioni, per cui fu Soccorso presso l'Ospedale
Fatebenefratelli di Pt_1
2. Presso tale Ospedale i sanitari diagnosticarono, …, una frattura composta al polso sinistro.
3. Ed al riguardo, dopo l'immobilizzazione dell'arto in questione fu esposta una prognosi di 20 giorni, .
4. Il 30 luglio 2011, poi, presso l'ambulatorio ortopedico del medesimo nosocomio,
l'istante subì l'applicazione di apparecchio gessato.
5. In data 5 agosto 2011, …, l'attore subì controllo radiografico in gesso, cui faceva seguito, in data 26 agosto 2011, dopo controllo ambulatoriale, la rimozione dell'apparecchio gessato.
6. Le lesioni subite … hanno comportato un'invalidità temporanea e, nonostante le cure apprestate, sono residuati postumi di natura permanente.
7. Quanto verificatosi è da ascriversi ad uno errato posizionamento di una delle grate in ferro collocata nello spazio immediatamente antistante l'anzidetto plesso condominiale (Isola G/7), con la funzione di dare luce ed aria al sottostante garage di pertinenza del precisato plesso condominiale e di utenza dei condomini del plesso stesso.
8. Ed invero tale grata in ferro era posizionata in maniera sottoposta rispetto alla sede ed alla pavimentazione stradale, in modo da creare un, non visibile, né segnalato, ostacolo, nel quale andava ad inciampare l'istante, rovinando, come già detto, a terra.
9. Al riguardo, peraltro, ed a tenore di relazione medica del Dott. , Persona_1
consulente di parte, in virtù di quanto sopra, le lesioni subite …, sono state riconosciute produttive di “tasso invalidante del cinque per cento”, riconoscendosi, altresì, un periodo di “inabilità temporanea totale al 75% per giorni trenta” ed un periodo di “invalidità temporanea progressivamente decrescente e mediamente valutabile con il tasso del 50%, di giorni trenta …”.
3 Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità per il pregiudizio patito in capo al convenuto, l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni _1
seguenti: “1. Previo ogni accertamento e declaratoria del caso, in essa inclusa quella dell'esclusiva responsabilità dell'evocato , per gli eventi di causa, _1
condanni esso al Controparte_4
risarcimento a favore dell'istante , dei danni patiti alla propria Controparte_1
persona derivanti dalle lesioni subite, nella misura indicativa, di € 8.027,65, ovvero nella diversa misura, anche maggiore, che si ravviserà e determinerà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, dal fatto sino al pieno soddisfo.
2. Vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre 15% spese generali studio, IVA e
CPA come per legge”.
Si costituiva il Condominio che resisteva e spiegava chiamata in garanzia nei confronti della presso la quale era assicurato per la Controparte_2
responsabilità civile, rassegnando le conclusioni che seguono: “~ Dichiarare il difetto di legittimazione passiva per le motivazioni tutte esposte nel presente atto e per l'effetto condannare parte attrice al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa in virtù di quanto previsto dall'art. 96 c.p.c. con vittoria di spese, competenze professionali, oltre oneri di legge a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario;
~ Qualora ritenesse superata la sollevata eccezione autorizzare il condominio convenuto a chiamare in causa ex art. 106 c.p.c.
[...]
(già , in pers. del l.r.p.t., con differimento della CP_2 Controparte_5
prima udienza di comparizione e trattazione ex art. 269 c.p.c., al fine di essere manlevato e garantito nella malaugurata ipotesi di soccombenza;
Nel merito:~
Rigettare la domanda attorea in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti nella comparsa con conseguente condanna di esso attore al pagamento del risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., oltre le spese del giudizio, competenze professionali oltre oneri di legge, a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario;
~ In subordine nella denegata ipotesi di accoglimento
4 della domanda attorea, condannare la in pers. del l.r.p.t., in Controparte_2
virtù del vincolo assicurativo, a manlevare e tenere indenne il convenuto _1
da tutte le conseguenze del presente giudizio, nonché al pagamento delle spese di giustizia con attribuzione allo scrivente avvocato”.
Chiamata in causa, si costituiva la che, eccependo Controparte_2
l'infondatezza delle domande ex adverso proposte, concludeva nei seguenti termini:
“Voglia il Giudice adito, estromettere la soc. dal Controparte_6
presente giudizio stante l'inammissibilità, l'improponibilità e l'insussistenza dei motivi di fatto e di diritto per la sua chiamata in causa e garanzia, con vittoria di spese di lite ed attribuzione all'avv. Mario Santoro antistatario. In via principale si chiede voglia l'adito Tribunale, in funzione monocratica, rigettare la domanda dell'attore poiché improponibile, nulla, inammissibile e, comunque, destituita d'ogni fondamento in fatto ed in diritto, sempre con vittoria di spese di lite ed attribuzione all'Avv. Mario Santoro. In via subordinata in caso d'accoglimento della domanda condannare il solo convenuto in persona dell'amministratore _1
p.t.”.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo produzioni documentali e prove orali;
disattesa, invece, era la richiesta di ctu. All'udienza del
15.1.2019, le parti procedevano alla discussione della causa e il Tribunale pronunciava sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“• rigetta la domanda;
• dichiara assorbita la domanda di garanzia;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite”.
§ 2.
Giudizio di appello iscritto al n. R.G. 3316/2019.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 15.01.2019, con citazione notificata in data 4.07.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., il interponeva appello - Parte_2
5 iscritto a ruolo il 12.07.2019 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- riformare parzialmente l'impugnata sentenza nella parte in cui compensa integralmente le spese di lite e, per l'effetto, - condannare il sig. alla refusione delle spese e competenze di giudizio liquidate in Controparte_1
complessivi € 4.835,00, oltre spese generali ed oneri di legge, in favore del procuratore, ovvero al pagamento di quella maggiore e/o minore somma che l'Ecc.ma Corte Adita vorrà liquidare. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre oneri di legge con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
Resisteva il quale, richiamato l'appello da egli stesso proposto Controparte_1
avverso la medesima sentenza, richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“… in riforma della sentenza impugnata, e previa la riunione dei due procedimenti contestualmente proposti: a) quello introdotto da con atto Controparte_1
notificato il 15/07/2019 e pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli con RG
3565/19 sez. II bis G.I. dott. Quaranta udienza 3.07.3030 e b) quello introdotto dal con atto notificato il 4.07.2019, pendente innanzi alla _1
Corte di Appello di Napoli R.G. 3316/2019, sez. IV bis, G.I., dott. Papa, udienza
24.01.2010 respinta ogni contraria istanza, così provvedere:
1) Rigettare l'appello proposto in via principale dal _1
perché inammissibile ed infondato.
2) dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto _1
, in persona dell'amministratore p.t. nella produzione dell'evento per cui
[...]
è causa;
3) Per l'effetto condannare il medesimo al risarcimento, in favore di CP_1
di tutti i danni subiti per l'importo di euro 8.027,65, o di quello anche
[...]
maggiore ritenuto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata, dal fatto fino al soddisfo nonché le spese sostenute e documentate e quelle pretese occorrende, queste anche con un criterio equitativo.
4) vinte le spese del doppio grado di giudizio oltre iva, cpa e spese studio”.
6 Non si costituiva benché ritualmente evocata in giudizio. Controparte_2
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 24.01.2020, veniva rinviata al 18.09.2020 in attesa della trasmissione del fascicolo R.G. n. 3565/19 avente ad oggetto altro appello avverso la stessa sentenza.
Giudizio di appello iscritto al n. 3565/2019.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 15.01.2019, con citazione notificata in data 15.07.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 25.07.2019 - per i Controparte_1
motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Si dichiari l'esclusiva responsabilità del convenuto _1
, in persona dell'amministratore p.t. nella produzione dell'evento per cui è
[...]
causa; 2) Per l'effetto si condanni il medesimo, o comunque chi avesse a ritenersi, al risarcimento, in favore di di tutti i danni subiti per l'importo Controparte_1
di euro 8.027,65, o di quello anche maggiore ritenuto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata, dal fatto fino al soddisfo nonché le spese sostenute e documentate e quelle pretese occorrende, queste anche con un criterio equitativo.3) vinte le spese del doppio grado di giudizio oltre iva, cpa e spese studio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Si costituiva il Controparte_7
contestando l'atto di appello e concludendo nei seguenti termini: “In via preliminare
1. disporre la riunione del presente giudizio a quello recante RG. n. 3316/2019 sez.
IV Bis dott.ssa Papa Rosaria) ex artt. 335 e 273 c.p.c. e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio oltre IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario, aggravati ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per i motivi di cui sopra;
2. dichiarare l'appello inammissibile mancando dei requisiti richiesti dal novellato art. 342 c.p.c.
3. dichiarare, altresì, il difetto di legittimazione passiva per le motivazioni tutte esposte nel doppio grado di giudizio;
Nel merito 4. rigettare per
7 i motivi suesposti il presente appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre oneri con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario aggravati ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per i motivi esposti sopra;
5. riformare parzialmente l'impugnata sentenza nella parte in cui compensa integralmente le spese di lite, così come richiesto nel giudizio pendente innanzi alla intestata giustizia ed avente R.G.N. 3316/19 e, per l'effetto, condannare il sig. alla Controparte_1
refusione delle spese e competenze di giudizio liquidate in complessivi € 4.835,00, oltre spese generali ed oneri di legge, in favore del procuratore, ovvero al pagamento di quella maggiore e/o minore somma che l'Ecc.ma Corte Adita vorrà liquidare. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre oneri di legge con attribuzione al sottoscritto procuratore;
6. In subordine nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, condannare in Controparte_2
pers. del l.r.pt., in virtù del vincolo assicurativo, a manlevare e tenere indenne il
Condominio appellato da tutte le conseguenze del doppio grado di giudizio con conseguente condanna di essa compagnia assicurativa al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa ex art. 1917 c.c. con attribuzione allo scrivente avvocato”.
Si costituiva anche la che chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_2
Sciogliendo la riserva assunta alla prima udienza del 3.07.2020, il Collegio disponeva la rimessione degli atti al Presidente della Corte per i provvedimenti di competenza, considerata la pendenza di altro appello avente ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza, su trascritto e proposto dal . _1
Con provvedimento del il 20.07.2020 il Presidente Coordinatore del settore civile disponeva lo scardinamento del procedimento R.G. n. 3565/2019 dal ruolo del
Consigliere Quaranta della VI Sezione Civile e l'assegnazione al ruolo della
Consigliera Papa della VIII Sezione Civile cui apparteneva il procedimento più risalente R.G. n. 3316/2019 per il provvedimento di riunione ai sensi dell'art. 335
c.p.c.
8 All'udienza del 18.09.2020 la Corte disponeva la riunione dei procedimenti e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10.06.2022.
A seguito del deposito delle note di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c., il 18.04.2025 la causa veniva riservata in decisione.
Le parti depositavano memorie conclusive.
§ 3.
La gravata sentenza ha, rigettando la domanda attorea, così statuito:
<< […] secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito
(Cass. civ. Sez. III, 09/11/2005, n. 21684).
Va nondimeno precisato, ai fini dell'operatività della norma, che l'evento dannoso deve essere stato causato non già con la cosa, ma dalla cosa, nel senso che il pregiudizio deve essere cagionato dal dinamismo connaturato alla “res” oppure dall'insorgere nella stessa di un agente dannoso. La responsabilità ex art. 2051 c.c. può ritenersi configurabile: a) non soltanto nei casi di cosa pericolosa per intrinseca dinamicità; b) ma anche in relazione a cose inerti (danni da caduta da scale con gradini sdrucciolevoli o su pavimenti scivolosi o in ambienti scarsamente illuminati), prive di pericolo (danni da incendio in un'abitazione) e non aventi alcuna dinamicità
9 (danni da incendio o da infiltrazioni d'acqua provenienti da un immobile in cui è insorto un agente dannoso) (Trib. Salerno, 15/06/2009).
Ciò posto, nella specie, deve evidenziarsi come, dalla descrizione della ricostruzione della dinamica del sinistro offerta nell'ambito del presente giudizio, risultino essere emersi elementi valevoli a ritenere non dimostrata la responsabilità dell'Ente.
In primo luogo si reputa che, nonostante le affermazioni, anche valutative, dei testi
( e ), che all'udienza del 15.5.2018 hanno Testimone_1 Testimone_2
confermato il capo 4) della memoria istruttoria inerente la dinamica (vero che la grata di cui si discute si presentava usurata in più punti favorendo lo slittamento dei piedi del su di essa e quindi il loro arresto contro il bordo creato dal rialzo CP_1
della strada, e la caduta al suolo), lo scenario illustrato non rappresenti un vero e proprio pericolo, così come inteso in forza dei principi richiamati, per come si desume dalle stesse foto prodotte.
Appare inoltre arduo ipotizzare che l'evento in questione si sia verificato per effetto di slittamento dei piedi dell'attore, e dell'arresto contro il bordo creato dal rialzo della strada, anche in ragione del fatto che tale anomalo evento si opina non possa verificarsi in presenza di normale andatura.
Ma in ogni caso e comunque, anche a non volere aderire alla suindicata impostazione, va detto che dall'istruttoria svolta è emerso che l'evento si verificò in occasione di momento temporale caratterizzato dalla presenza di luce (cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 15.5.2018: ricordo che l'evento si Tes_2
è verificato all'incirca alle 15:30 - 40 e dunque vi era luce).
Ebbene, proprio la circostanza che lo stato dei luoghi fosse facilmente visibile avrebbe dovuto indurre l'istante a prestare massima attenzione al momento di transitare.
Si è infatti sostenuto, che “ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa - nella specie, il dissesto stradale - specie se nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa, impone un obbligo massimo di cautela,
10 proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c. (Cassazione civile, sez. VI, 06/07/2015, n. 13930).
Vi è però di più, atteso che la teste figlia dell'attore, in ordine al capo 1) CP_1
della memoria del 13.6.2017 (Vero che sotto il piano del calpestio del piazzale Part Cont antistante il fabbricato , teatro dell'incidente occorso al Sig. v' CP_1
è un ampio locale di proprietà condominiale adibito a parcheggio delle auto dei Part condomini del fabbricato ), ha risposto: “confermo. La società, per la quale mio padre è procuratore, è ivi titolare di un posto auto. Questo posto è utilizzato dalla società e anche da mio padre da circa il 2011”. Ebbene, in aggiunta a quanto fin qui detto, si opina che lo stato dei luoghi fosse circostanza vieppiù conosciuta o comunque agevolmente conoscibile dall'attore.
Si è ad esempio sostenuto, con principio ritenuto applicabile anche nella specie, attesa l'identità di ratio, che non sussiste la responsabilità, ex art. 2051 c.c., del per i danni subiti da un condomino caduto sulle scale in cui vi era _1
dell'acqua infiltratasi da una finestra difettosa, allorché il danneggiato fosse a conoscenza di tale eventualità (Cass. civ., Sez. III, 13/05/2010, n. 11592).
Pertanto, per tutti questi motivi, complessivamente considerati, la domanda proposta dall'attore nei confronti del non può trovare accoglimento. _1
Non occorre esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, inerente ad esempio la titolarità, stante il principio della ragione più liquida (cfr. Cassazione civile sez. VI, 28/05/2014, n. 12002; Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936).
Nessuna valutazione è naturalmente possibile fare della documentazione prodotta in data 9.1.2019, in quanto evidentemente tardiva.
Alcuna statuizione va invece resa nei confronti della società chiamata in causa, dovendo la relativa domanda reputarsi assorbita.
L'obiettiva opinabilità della questione, caratterizzata anche da precedenti contrastanti, induce il Tribunale a ritenere esistenti giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite”.
11 § 4.
con il proposto gravame (iscritto al n. R.G. 3565/2019) contesta la Controparte_1
gravata sentenza, assumendo che il Tribunale, trascurando le risultanze fattuali e probatorie, ha presunto che esso sia inciampato e caduto da solo, nonostante, sia, invece, pacifico che lo stesso sia incorso nell'incidente, inciampando nella grata mal posizionata;
deduce che il teste , ha dichiarato: “vero che la grata di cui si Tes_3
discute si presentava usurata in più punti, favorendo lo slittamento dei piedi del
D'IC su di essa e quindi il loro arresto contro il bordo creato dal rialzo della strada, e la caduta al suolo” e anche gli altri testi “confermano la dinamica” di cui al capitolato 4) ; sostiene che esso istante non era tenuto a conoscere l'esistenza della grata sconnessa e che non è emerso che si sia lanciato deliberatamente contro la sconnessione della grata cadendo rovinosamente a terra;
che dall'istruttoria espletata emerge l'esistenza di un gradino non visibile e non segnalato, determinatosi per una non manutenzione di una grata;
che pure in base alle previsioni di cui all'art 2043
c.c., stante la pacificità del fatto storico, si deve affermare l'obbligo risarcitorio in favore di esso appellante, stante la palese violazione del principio del neminem ledere derivante dall'inosservanza di elementari obblighi di manutenzione, oltre che della violazione di fondamentali regole di sicurezza;
che, infatti, il ha omesso _1
di predisporre ispezioni ed interventi finalizzati a preservare nel tempo l'integrità ed evitare rotture e/o deformazioni della grata, in modo tale da non comportare effetti pregiudizievoli per gli utilizzatori;
che esso appellante, come emerge anche dalle risultanze istruttorie, è caduto, nell'attraversare la grata, posizionata in modo sottoposto rispetto alla sede ed alla pavimentazione stradale, tanto da creare un gradino non percepibile e, quindi, un ostacolo nel quale andava ad impattare ed inciampare, rovinando, così, per terra.
Il motivo è infondato.
In seno all'atto introduttivo, il in prima battuta, ha riferito di un errato CP_1
posizionamento di una delle grate in ferro collocata nello spazio antistante il plesso condominiale posizionata in maniera sottoposta rispetto alla sede ed alla
12 pavimentazione stradale, in modo da creare un, non visibile, né segnalato, ostacolo, nel quale andava ad inciampare. In sede di memorie ex art. 183 6 co. c.p.c. l'istante ha, invece, riferito, di una generica usura della detta grata in ferro “che favorì lo slittamento dei piedi … e, quindi, il loro arresto contro il bordo creato dal rialzo della strada e la caduta al suolo”. I testi escussi hanno confermato i capitolati articolati negli anzidetti termini senza nulla aggiungere. La documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte ritrae in bianco e nero una grata in ferro.
Ebbene, il posizionamento della grata, di cui il si duole, sottoposta rispetto CP_1
alla pavimentazione stradale, di certo, non può rappresentare causa dello slittamento dei piedi - slittamento confermato dai testi escussi - , potendo al più costituire un ostacolo che provoca inciampo e caduta. Quanto, invece, alla lamentata usura, dalle stesse allegazioni non si evince il difetto strutturale della grata, non avendo il
D'IC dedotto in fatto le condizioni in cui si trovava la grata e tale carenza non consente di affermare che la lamentata usura di cui si lamenta abbia rappresentato la causa delle subite lesioni. Dalla allegata documentazione fotografica, come detto, in bianco e nero, non si scorge alcun segno di usura, ovvero, alcun difetto strutturale tale da ritenere che le lesioni lamentate dal siano riconducibili alle CP_1
condizioni potenzialmente lesive della grata in questione.
Alla luce di tali considerazioni, va confermata la statuizione del Tribunale circa l'assenza di prova della responsabilità dell'appellato . _1
§ 5.
Con il gravame iscritto al n. R.G. 3316/2019, il censura la disposta _1
compensazione delle spese con la seguente motivazione “L'obiettiva opinabilità della questione, caratterizzata anche da precedenti contrastanti, induce il Tribunale a ritenere esistenti giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite”, evidenziando che la compensazione delle spese è possibile solo quando ricorrono le ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c. , non ravvisabili nel caso di specie, posto che la domanda è stata rigettata e la materia non riveste alcun carattere di novità.
13 Il motivo è fondato.
Ai sensi dell' art. 92 c.p.c. , come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall' art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cassazione civile , sez. VI , 18/02/2020 ,
n. 3977). Dunque, a seguito della modifica dell' articolo 92, del Cpc di cui alla legge
10 novembre 2014, n. 162, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, il potere di compensazione è stato limitato dal legislatore a tassative e specifiche ipotesi, al di fuori delle quali è preclusa la possibilità di compensare le spese di lite (cfr.
Cassazione civile , sez. II , 04/07/2024 , n. 18345).
Seppur l'oggettiva opinabilità delle questioni dibattute o l'oscillante soluzione offerta dalla giurisprudenza possa integrare una delle ipotesi suddette, nella specie la domanda è stata rigettata per insufficienti prove circa la sussistenza di un difetto della grata, cui il ha ricondotto causalmente la caduta al suolo, sicché non CP_1
sussiste alcuna opinabilità, tantomeno fattuale, peraltro, non illustrata dal Tribunale.
Ne consegue che la compensazione delle spese è stata determinata da fattori estranei al dettato normativo.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello proposto dal , iscritto _1
al R.G. 3316/2019, va accolto, con conseguente riforma della gravata sentenza limitatamente alla disposta compensazione delle spese di lite nel rapporto tra il medesimo e , sicché quest'ultimo va condannato al _1 Controparte_1
pagamento delle spese processuali di primo grado in favore del . _1
Va, invece, rigettato l'appello proposto da , iscritto al R.G. Controparte_1
3565/2019.
14 Le spese di lite del grado di appello, stante la soccombenza, vanno poste parimenti a carico di ex art. 91 c.p.c. Controparte_1
Le spese sono liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022. Lo scaglione, relativamente alle spese del primo grado di giudizio, è quello relativo alle controversie di valore indeterminabile, di complessità bassa, stante l'oggetto del contendere, nel quale risulta compreso il disputatum, mentre relativamente alle spese del presente grado è fino a € 5.200,00, tenuto conto del decisum;
i compensi tabellari di entrambi i gradi vanno ridotti del
50% tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante (giudizio iscritto al R.G. 3316/2019), Controparte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U.
n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in con citazione notificata il _1 Pt_1
4.07.2019, avverso la sentenza n. 559/2019 del Tribunale di Napoli, nonché sull'appello proposto da con citazione notificata il 15.07.2019, Controparte_1
avverso la medesima sentenza, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto dal Parte_2
(iscritto al R.G. 3316/2019) e, per l'effetto, in riforma parziale
[...]
dell'impugnata sentenza, condanna alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali che liquida in € 3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Lucia Serra;
b) rigetta l'appello proposto da (iscritto al R.G. 3565/2019); Controparte_1
c) condanna alla rifusione delle spese processuali del grado di Controparte_1
appello, in favore del che Parte_2
15 liquida in € 380,00 per esborsi ed in € 1.458,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Lucia Serra;
d) condanna alla rifusione delle spese processuali del grado di Controparte_1
appello, in favore delle che liquida in € 1.458,00 per Controparte_2
compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Mario
Santoro;
e) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di
, appellante nel giudizio iscritto al R.G. 3565/2019, in favore Controparte_1
dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 3.7.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
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