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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/02/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Taranto
Sezione lavoro
N.R.G. 1788/2023
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Viviana Di Palma, all'udienza del 28 gennaio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to BRUNETTI MICHELE
ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to BARLETTA MARCELLINO resistente
OGGETTO: “RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata, chiedeva che il , in Controparte_1
ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Taranto nr n. 2053/2021 (R.G.
n. 3808/2019) ed in ossequio all'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità e di questa Sezione, fosse condannato alla restituzione della somma indebitamente trattenuta a titolo di contribuzione a carico del lavoratore, essendo la stessa del tutto illegittima.
Il convenuto, costituitosi tempestivamente, deduceva di avere CP_1
già provveduto, nelle more ed in autotutela, alla restituzione della somma richiesta dal ricorrente.
Di conseguenza chiedeva rigettarsi il ricorso o dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente, tuttavia, pur confermando la sopravvenuta erogazione della sorte capitale, insisteva però per la condanna al pagamento degli accessori ed alla rifusione delle spese.
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
Orbene, stante le dichiarazioni congiunte rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, appare comprovata la circostanza dell'avvenuto pagamento da parte del della CP_1
somma richiesta dalla ricorrente, anche se in epoca successiva alla notifica del ricorso, e solo con riferimento alla sorte capitale.
Pertanto, in ordine alla richiesta restituzione della somma di euro 2936,88 deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Il , tuttavia, deve essere condannato a corrispondere gli CP_1
accessori del credito, in misura pari al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo (dovendosi ovviamente
Pag. 2 di 4 richiamare la sentenza della Corte Costituzionale N. 459 del 2000, in base alla quale per i dipendenti di enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione - divieto invece ritenuto illegittimo per i crediti di lavoro dei dipendenti privati - ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, sulla base della "ratio decidendi" prospettata dal Giudice delle leggi, avuto riguardo a "ragioni di contenimento della spesa pubblica": sul punto, cfr. anche CASS. LAV. 3 AGOSTO 2005 N°
16284 e CASS. LAV. 2 LUGLIO 2020 N° 13624).
Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite, deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Ed allora, nel caso di specie, deve rilevarsi come parte convenuta non abbia addotto alcuna dimostrazione sulla scusabilità del ritardo e comunque si sia risolta al pagamento solo dopo la notifica del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere limitatamente alla sorte capitale corrisposta nelle more del giudizio;
2. condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente del maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto al soddisfo;
3 condanna, altresì, parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 250,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del
Pag. 3 di 4 contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Michele
BRUNETTI dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 6 febbraio 2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Di Palma
Pag. 4 di 4
Sezione lavoro
N.R.G. 1788/2023
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Viviana Di Palma, all'udienza del 28 gennaio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to BRUNETTI MICHELE
ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to BARLETTA MARCELLINO resistente
OGGETTO: “RITENUTE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata, chiedeva che il , in Controparte_1
ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Taranto nr n. 2053/2021 (R.G.
n. 3808/2019) ed in ossequio all'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità e di questa Sezione, fosse condannato alla restituzione della somma indebitamente trattenuta a titolo di contribuzione a carico del lavoratore, essendo la stessa del tutto illegittima.
Il convenuto, costituitosi tempestivamente, deduceva di avere CP_1
già provveduto, nelle more ed in autotutela, alla restituzione della somma richiesta dal ricorrente.
Di conseguenza chiedeva rigettarsi il ricorso o dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente, tuttavia, pur confermando la sopravvenuta erogazione della sorte capitale, insisteva però per la condanna al pagamento degli accessori ed alla rifusione delle spese.
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
Orbene, stante le dichiarazioni congiunte rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, appare comprovata la circostanza dell'avvenuto pagamento da parte del della CP_1
somma richiesta dalla ricorrente, anche se in epoca successiva alla notifica del ricorso, e solo con riferimento alla sorte capitale.
Pertanto, in ordine alla richiesta restituzione della somma di euro 2936,88 deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Il , tuttavia, deve essere condannato a corrispondere gli CP_1
accessori del credito, in misura pari al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo (dovendosi ovviamente
Pag. 2 di 4 richiamare la sentenza della Corte Costituzionale N. 459 del 2000, in base alla quale per i dipendenti di enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione - divieto invece ritenuto illegittimo per i crediti di lavoro dei dipendenti privati - ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, sulla base della "ratio decidendi" prospettata dal Giudice delle leggi, avuto riguardo a "ragioni di contenimento della spesa pubblica": sul punto, cfr. anche CASS. LAV. 3 AGOSTO 2005 N°
16284 e CASS. LAV. 2 LUGLIO 2020 N° 13624).
Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite, deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Ed allora, nel caso di specie, deve rilevarsi come parte convenuta non abbia addotto alcuna dimostrazione sulla scusabilità del ritardo e comunque si sia risolta al pagamento solo dopo la notifica del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere limitatamente alla sorte capitale corrisposta nelle more del giudizio;
2. condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente del maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto al soddisfo;
3 condanna, altresì, parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 250,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del
Pag. 3 di 4 contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Michele
BRUNETTI dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 6 febbraio 2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Di Palma
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