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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 792/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Relatore Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 792/2019 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. RAGNI VINCENZO
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MADONNA ROSALIA e dell'avv. ALVISI SILVIA
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATO
Avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna in data 2 ottobre 2018.
La Corte
Udita la relazione della causa fatta dal consigliere ausiliario dott. Giovanni Battista Marsala;
Viste le conclusioni prese dall'appellante, esaminati gli atti del processo, così ha deciso.
Le parti concludevano riportandosi ai propri atti.
Svolgimento del processo pagina 1 di 9 Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. notificato a
[...]
e al , deduceva di Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 aver ricevuto in data 6.12.2016 da (di seguito Controparte_3
) comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 02020151460000384004 sulla quota di CP_3 sua proprietà di un immobile sito a , per il pagamento di numerose cartelle esattoriali, tra CP_2 le quali vi era la cartella di pagamento n. 02020110064067017000 notificata il 12.04.2011 per
€5.791,45, relativa alle rette per l'asilo nido dell'anno 2006 e per la scuola materna degli anni
2007 e 2008; deduceva che il diritto alla riscossione del credito si era già prescritto, essendo sottoposto al termine di prescrizione annuale previsto dall'art. 2955 c.c. o comunque a quello quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., in ragione della previsione di pagamento del debito con periodicità annuale o inferiore all'anno.
L'attore sosteneva che non vi era prova della notifica di atti aventi natura interruttiva da parte dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, entro il termine di prescrizione sopra indicato, tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria;
chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare infondato il diritto a procedere dell'agente della riscossione in difetto di titolo e l'intervenuta prescrizione del credito e l'infondatezza del diritto di ad agire in via esecutiva verso di lui per mancanza di valido titolo esecutivo. CP_3 costituendosi, deduceva la legittimità del Controparte_3 proprio operato, ed in particolare la validità della notifica della cartella di pagamento impugnata e produceva al riguardo documentazione;
sosteneva che per effetto della mancata opposizione alle cartelle di pagamento, notificate, l'accertamento in esse contenuto era divenuto incontestabile nel merito, con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione;
deduceva la carenza di legittimazione passiva in relazione alla propria partecipazione al giudizio, quale agente della riscossione, incaricato della notifica delle cartelle di pagamento sulla base del ruolo trasmessogli dall'ente impositore e mero destinatario del pagamento di tributi, contributi, sanzioni e accessori;
chiedeva, pertanto, dichiarare inammissibile, improcedibile o comunque rigettare l'atto di opposizione, dichiarare la legittimità dell'operato dell'agente della riscossione e comunque dichiarare l'ente impositore tenuto a garantirlo da ogni pretesa avversaria, con vittoria di spese.
Nella comparsa di costituzione e risposta il deduceva: che il termine Controparte_2 di prescrizione applicabile alle rette dell'asilo nido e della scuola materna era da ritenersi quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi di prestazioni di tipo continuativo;
che pagina 2 di 9 tra il 2006 e il 2010 erano state trasmesse allo diverse intimazioni di pagamento da CP_1 parte del come da documenti allegati;
che il ruolo era divenuto esecutivo il 17.02.2011; CP_2 che aveva notificato la cartella di pagamento Controparte_3 notificata il 12.04.2011 e la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria il 15.09.2015 per compiuta giacenza, nonché la comunicazione di avvenuta iscrizione il 5.12.2016; chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande di parte attrice e di quelle formulate da nei CP_3 confronti del CP_2
Nel corso del giudizio venivano depositate dalle parti le memorie di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c. e, all'udienza del 22.03.2018, le parti precisavano le rispettive conclusioni e chiedevano concedersi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
All'esito il Tribunale:
- accoglieva l'opposizione e dichiarava la prescrizione dell'azione diretta all'esecuzione della cartella di pagamento n. 02020110064067017000 notificata il 12.04.2011 per la somma di €
5.791,45, e la nullità dell'iscrizione ipotecaria n. 02020151460000384004 limitatamente al credito portato dalla medesima cartella di pagamento;
- condannava lla refusione, in favore di Controparte_3 CP_1
delle spese di lite, liquidate in € 263,00 per esposti ed € 4.035,00 per onorari, oltre
[...]
IVA, CPA e 15% per spese generali;
- condannava alla refusione, in favore del , delle Controparte_1 Controparte_2 spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.035,00 per onorari, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali.
Proponeva impugnazione chiedendo di Controparte_3 riformare la sentenza, si costituiva l'appellato concludendo per il rigetto dell'appello. CP_1
Restava contumace in questa fase il . Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Conclusioni dell'appellante Controparte_3
Motivi dell'appello:
1. la sentenza impugnata è viziata per aver ritenuto prescritto il credito nel termine prescrizionale breve di anni cinque dalla notifica della cartella, poiché il credito dell'agente della riscossione in quanto fondato su cartella notificata e non opposta si prescrive in dieci anni e non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo,
pagina 3 di 9 2. la sentenza impugnata contiene erronea statuizione circa l'inesistenza della notifica del preavviso di iscrizione, poiché il preavviso di iscrizione ipotecaria non è un atto giudiziario e non può soggiacere alle stesse disposizioni che regolano i soli atti giudiziari.
3. violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, poiché la sentenza impugnata è viziata perché il Tribunale, in assenza di espressa domanda da parte dell'attore, ha annullato anche l'iscrizione ipotecaria oltre che la cartella di pagamento per sopraggiunta prescrizione.
La tesi dell'appellante è infondata infatti la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31817 del 7 dicembre 2018, in tema di opposizione ai termini della riscossione ha affermato che il termine di prescrizione resta quello originariamente previsto per il credito sotteso alla cartella, senza che questa possa in alcun modo determinare l'applicazione del termine ordinario decennale.
Il suesposto primo motivo di appello non appare fondato. Infatti a composizione del contrasto giurisprudenziale, la Cassazione a SS.UU. con la sentenza 17.11.2016 n. 23397 ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale e non quello decennale, affermando i seguenti principi di diritto:
-la scadenza del termine, pacificamente perentorio, per proporre opposizione a cartella, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della cd. conversione del termine breve, nella specie, quinquennale secondo l'art. 2948 n.
4 c.c., in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c..
Tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella avendo natura di atto, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Vale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della cd. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c..
Tale principio si applica con riguardo a tutti gli atti, comunque denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni,
pagina 4 di 9 delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione sostanziale più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Per la Suprema Corte, l'art. 2953 c.c. è una norma speciale e non può applicarsi in via analogica ad altre fattispecie diverse dalla sentenza, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 12 preleggi.
Quindi Lo validamente eccepisce l'intervenuta estinzione del diritto di CP_1
alla riscossione del credito maturato dall'ente impositore per rette relative all'asilo CP_3 nido e alla scuola materna, in ragione del decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., nel periodo compreso tra la notifica della cartella di pagamento eseguita il
12.04.2011 e la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria del 6.12.2016, avvenuta in realtà il 5.12.2016.
Trattandosi di prestazioni aventi periodicità annuale o inferiore all'anno, il termine di prescrizione del diritto di riscossione in esame è quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c..
Si tratta pertanto di valutare se la notifica della cartella di pagamento, eseguita il
12.04.2011, di cui l'attore ha dedotto profili di nullità nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., sia o meno valida, e se il termine quinquennale di prescrizione tra questo adempimento e la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria eseguita il 5.12.2016 sia stato o meno interrotto da altro atto di costituzione in mora o contenente la proposizione della domanda ex art. 2943 c.c..
Si osserva, innanzitutto, che per la notificazione della cartella di pagamento è prevista una disciplina speciale, contemplata dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973, secondo il quale la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 2 - comprendenti il destinatario, le persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda - oppure dal portiere dello stabile.
Non si richiede, quindi, la sussistenza di un rapporto di convivenza tra il destinatario e la persona cui viene recapitato l'atto, essendo sufficiente che si tratti di “persona di famiglia”, come
è avvenuto nel caso di specie in cui l'atto è stato ritirato dalla figlia (non necessariamente convivente) del destinatario: pertanto, le contestazioni svolte al riguardo dall'attore (il quale ha prodotto, unitamente alla memoria n. 2, il certificato storico di famiglia) sono infondate.
pagina 5 di 9 Si rileva infatti che la notifica della cartella di pagamento eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento – come è avvenuto nel caso di specie – segue la disciplina del servizio postale ordinario, alternativa sia a quella dettata dalla L.
n. 890/1982 per le notifiche a mezzo posta, sia a quella prevista dal codice di rito, cosicché ai sensi dell'art. 26 co. 1 seconda parte D.P.R. n. 602/1973 per il suo perfezionamento “è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass. civ. n. 23511 del 18.11.2016; nello stesso senso, Cass. civ. n. 29022 del 4.12.2017).
Anche in relazione alla consegna del plico postale a persona di famiglia, come disciplinata dalla legge in tema di notifiche a mezzo posta, si è affermato che l'art. 7 L. n. 890/1982 ha introdotto una presunzione di convivenza temporanea del familiare nell'abitazione del destinatario dell'atto da notificare, per il solo fatto che detto familiare si sia trovato nella casa al momento della notifica ed abbia preso in consegna l'atto stesso, salva prova contraria - da fornirsi a cura dell'interessato - dell'assenza di qualsiasi pur “temporanea convivenza”, evidentemente non suscettibile di essere dimostrata attraverso i dati, meramente formali, risultanti dalle certificazioni anagrafiche (Cass. civ. n. 18085 del 25.07.2013).
Deve, pertanto, ritenersi valida la notifica della cartella di pagamento eseguita dal concessionario il 12.04.2011, in quanto alla luce dei principi sopra indicati non era necessaria né la sussistenza di un rapporto di convivenza tra il destinatario dell'atto e la persona che lo ha ricevuto, né la successiva spedizione della comunicazione di avvenuta notifica del plico contenente la cartella, c.d. CAN (Cass. civ. n. 8293 del 4.04.2018), non trovando applicazione, come si è detto, la disciplina di cui all'art. 7 ult. co. L. n. 890/1982.
In base ai principi sopra menzionati non può nemmeno essere invocata l'applicazione dell'art. 60 D.P.R. n. 600/1973 (con particolare riferimento alla lettera b-bis)), relativo in generale alla notificazione degli atti destinati al contribuente, data la sussistenza della disciplina speciale di cui all'art. 26 co. 1 seconda parte D.P.R. n. 602/1973, che richiama l'art. 60 solo in relazione a determinate ipotesi specificatamente indicate.
Non sussiste poi la violazione dell'art. 50 co. 2 D.P.R. n. 602/1973, secondo il quale decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere: l'iscrizione pagina 6 di 9 ipotecaria prevista dall'art. 77 D.P.R. n. 602/1973, non costituisce infatti atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria (Cass. civ. S.U. n. 19667 del 18.09.2014).
Deve, invece, riconoscersi la sussistenza dei vizi denunciati dall'opponente con riguardo alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, prevista dall'art. 77 co. 2 bis
D.P.R. n. 602/1973.
Essa è stata eseguita in data 15.09.2015, per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con necessità di produrre l'avviso di ricevimento della raccomandata diretta a dare notizia al destinatario delle formalità compiute (Cass. civ. S.U. n. 627 del 14.01.2008; Cass. civ. n. 21132 del
2.10.2009; Cass. civ. n. 25985 del 10.12.2014).
Tuttavia, detta raccomandata non risulta spedita né dall'ufficiale giudiziario, né dall'ufficiale postale, bensì da un servizio di posta privata (“Nexive”), in violazione dell'art. 4
D.L.vo n. 261/1999 all'epoca vigente (considerando che l'abrogazione della norma, intervenuta con L. n. 124/2017 e con effetto solo dal 10.09.2017, non è applicabile al caso di specie ratione temporis).
In forza di tale disposizione le notificazioni a mezzo posta, anche connesse con la notificazione di atti giudiziari, dovevano essere affidate in via esclusiva al fornitore del servizio universale “ , con esclusione della legittimazione in favore di soggetti Controparte_4 esercenti servizi di posta privata, le cui attività non erano assistite da funzione probatoria ai sensi dell'art. 1 D.L.vo n. 261/1999.
Ne consegue che le notificazioni effettuate da tali soggetti, come è avvenuto nel caso di specie, debbono essere ritenute inesistenti (Cass. civ. n. 8089 del 3.04.2018; Cass. civ. n. 23887 dell'11.10.2017; Cass. civ. n. 7156 del 12.04.2016).
La notifica è inesistente anche perché manca nell'avviso di ricevimento la sottoscrizione dell'agente postale, costituente l'unico elemento valido e idoneo a riferire la paternità dell'atto all'agente stesso (Cass. civ. n. 25138 dell'8.11.2013).
L'accertata inesistenza della notifica dell'atto di comunicazione preventiva determina la nullità dell'iscrizione ipotecaria, in quanto “l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere
l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del
pagina 7 di 9 medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità” (Cass. civ. S.U. n. 19667 del 18.09.2014).
Inoltre, l'inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria determina il venir meno dell'unico valido atto interruttivo della prescrizione, emesso tra la notifica della cartella di pagamento eseguita il 12.04.2011 e la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria del 5.12.2016, con conseguente decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c..
Si è infatti sostenuto che la scadenza del termine per impugnare la cartella di pagamento produce solo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, senza determinare la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale di cui all'art. 2953
c.c., che trova applicazione soltanto nell'ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. civ. S.U. n. 23397 del 17.11.2016).
Pertanto, risulta accertata l'intervenuta prescrizione dell'azione diretta all'esecuzione del titolo, con riguardo strettamente al credito risultante dalla cartella di pagamento impugnata dall'opponente in questa sede e con conseguente nullità dell'iscrizione ipotecaria eseguita sulla base del titolo medesimo.
Dei vizi accertati è responsabile quale agente della riscossione, di cui deve CP_3 essere necessariamente riconosciuta la legittimazione passiva.
Si è infatti sostenuto che “in caso di impugnazione di cartella esattoriale, la legittimazione passiva del concessionario del servizio di riscossione dei tributi sussiste se l'impugnazione concerne vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, mentre va esclusa qualora i motivi di ricorso attengano alla debenza del tributo” (Cass. civ. n. 6450/2002).
Quanto al lamentato vizio di extrapetitione da cui sarebbe afflitta la sentenza impugnata, per avere pronunciato la nullità della iscrizione ipotecaria, per difetto di preavviso di iscrizione, si evidenzia che nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., l'attore aveva precisato le conclusioni formulando tale domanda, dopo aver chiesto con l'atto introduttivo di dichiarare pagina 8 di 9 l'opposta priva di valido titolo per l'esecuzione, sicché trattasi di specificazione della domanda formulata, sulla quale il giudice di primo grado ha provveduto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a favore degli appellanti e a carico della appellata, in base allo scaglione di valore minimo previsto dal D.M.
55/2004 e successive modifiche ai valori minimi per la fase di primo grado, per le attività di studio introduzione decisione.
Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I - rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata,
II – condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado liquidate in euro
1.618,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge;
Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della prima sezione del 3 dicembre 2024.
Il Consigliere Estensore Ausiliario dott. Giovanni Battista Marsala Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Relatore Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 792/2019 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. RAGNI VINCENZO
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MADONNA ROSALIA e dell'avv. ALVISI SILVIA
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATO
Avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna in data 2 ottobre 2018.
La Corte
Udita la relazione della causa fatta dal consigliere ausiliario dott. Giovanni Battista Marsala;
Viste le conclusioni prese dall'appellante, esaminati gli atti del processo, così ha deciso.
Le parti concludevano riportandosi ai propri atti.
Svolgimento del processo pagina 1 di 9 Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. notificato a
[...]
e al , deduceva di Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 aver ricevuto in data 6.12.2016 da (di seguito Controparte_3
) comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 02020151460000384004 sulla quota di CP_3 sua proprietà di un immobile sito a , per il pagamento di numerose cartelle esattoriali, tra CP_2 le quali vi era la cartella di pagamento n. 02020110064067017000 notificata il 12.04.2011 per
€5.791,45, relativa alle rette per l'asilo nido dell'anno 2006 e per la scuola materna degli anni
2007 e 2008; deduceva che il diritto alla riscossione del credito si era già prescritto, essendo sottoposto al termine di prescrizione annuale previsto dall'art. 2955 c.c. o comunque a quello quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., in ragione della previsione di pagamento del debito con periodicità annuale o inferiore all'anno.
L'attore sosteneva che non vi era prova della notifica di atti aventi natura interruttiva da parte dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, entro il termine di prescrizione sopra indicato, tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria;
chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare infondato il diritto a procedere dell'agente della riscossione in difetto di titolo e l'intervenuta prescrizione del credito e l'infondatezza del diritto di ad agire in via esecutiva verso di lui per mancanza di valido titolo esecutivo. CP_3 costituendosi, deduceva la legittimità del Controparte_3 proprio operato, ed in particolare la validità della notifica della cartella di pagamento impugnata e produceva al riguardo documentazione;
sosteneva che per effetto della mancata opposizione alle cartelle di pagamento, notificate, l'accertamento in esse contenuto era divenuto incontestabile nel merito, con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione;
deduceva la carenza di legittimazione passiva in relazione alla propria partecipazione al giudizio, quale agente della riscossione, incaricato della notifica delle cartelle di pagamento sulla base del ruolo trasmessogli dall'ente impositore e mero destinatario del pagamento di tributi, contributi, sanzioni e accessori;
chiedeva, pertanto, dichiarare inammissibile, improcedibile o comunque rigettare l'atto di opposizione, dichiarare la legittimità dell'operato dell'agente della riscossione e comunque dichiarare l'ente impositore tenuto a garantirlo da ogni pretesa avversaria, con vittoria di spese.
Nella comparsa di costituzione e risposta il deduceva: che il termine Controparte_2 di prescrizione applicabile alle rette dell'asilo nido e della scuola materna era da ritenersi quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi di prestazioni di tipo continuativo;
che pagina 2 di 9 tra il 2006 e il 2010 erano state trasmesse allo diverse intimazioni di pagamento da CP_1 parte del come da documenti allegati;
che il ruolo era divenuto esecutivo il 17.02.2011; CP_2 che aveva notificato la cartella di pagamento Controparte_3 notificata il 12.04.2011 e la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria il 15.09.2015 per compiuta giacenza, nonché la comunicazione di avvenuta iscrizione il 5.12.2016; chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande di parte attrice e di quelle formulate da nei CP_3 confronti del CP_2
Nel corso del giudizio venivano depositate dalle parti le memorie di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c. e, all'udienza del 22.03.2018, le parti precisavano le rispettive conclusioni e chiedevano concedersi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
All'esito il Tribunale:
- accoglieva l'opposizione e dichiarava la prescrizione dell'azione diretta all'esecuzione della cartella di pagamento n. 02020110064067017000 notificata il 12.04.2011 per la somma di €
5.791,45, e la nullità dell'iscrizione ipotecaria n. 02020151460000384004 limitatamente al credito portato dalla medesima cartella di pagamento;
- condannava lla refusione, in favore di Controparte_3 CP_1
delle spese di lite, liquidate in € 263,00 per esposti ed € 4.035,00 per onorari, oltre
[...]
IVA, CPA e 15% per spese generali;
- condannava alla refusione, in favore del , delle Controparte_1 Controparte_2 spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.035,00 per onorari, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali.
Proponeva impugnazione chiedendo di Controparte_3 riformare la sentenza, si costituiva l'appellato concludendo per il rigetto dell'appello. CP_1
Restava contumace in questa fase il . Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Conclusioni dell'appellante Controparte_3
Motivi dell'appello:
1. la sentenza impugnata è viziata per aver ritenuto prescritto il credito nel termine prescrizionale breve di anni cinque dalla notifica della cartella, poiché il credito dell'agente della riscossione in quanto fondato su cartella notificata e non opposta si prescrive in dieci anni e non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo,
pagina 3 di 9 2. la sentenza impugnata contiene erronea statuizione circa l'inesistenza della notifica del preavviso di iscrizione, poiché il preavviso di iscrizione ipotecaria non è un atto giudiziario e non può soggiacere alle stesse disposizioni che regolano i soli atti giudiziari.
3. violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, poiché la sentenza impugnata è viziata perché il Tribunale, in assenza di espressa domanda da parte dell'attore, ha annullato anche l'iscrizione ipotecaria oltre che la cartella di pagamento per sopraggiunta prescrizione.
La tesi dell'appellante è infondata infatti la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31817 del 7 dicembre 2018, in tema di opposizione ai termini della riscossione ha affermato che il termine di prescrizione resta quello originariamente previsto per il credito sotteso alla cartella, senza che questa possa in alcun modo determinare l'applicazione del termine ordinario decennale.
Il suesposto primo motivo di appello non appare fondato. Infatti a composizione del contrasto giurisprudenziale, la Cassazione a SS.UU. con la sentenza 17.11.2016 n. 23397 ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale e non quello decennale, affermando i seguenti principi di diritto:
-la scadenza del termine, pacificamente perentorio, per proporre opposizione a cartella, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della cd. conversione del termine breve, nella specie, quinquennale secondo l'art. 2948 n.
4 c.c., in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c..
Tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella avendo natura di atto, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Vale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della cd. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c..
Tale principio si applica con riguardo a tutti gli atti, comunque denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni,
pagina 4 di 9 delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione sostanziale più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Per la Suprema Corte, l'art. 2953 c.c. è una norma speciale e non può applicarsi in via analogica ad altre fattispecie diverse dalla sentenza, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 12 preleggi.
Quindi Lo validamente eccepisce l'intervenuta estinzione del diritto di CP_1
alla riscossione del credito maturato dall'ente impositore per rette relative all'asilo CP_3 nido e alla scuola materna, in ragione del decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., nel periodo compreso tra la notifica della cartella di pagamento eseguita il
12.04.2011 e la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria del 6.12.2016, avvenuta in realtà il 5.12.2016.
Trattandosi di prestazioni aventi periodicità annuale o inferiore all'anno, il termine di prescrizione del diritto di riscossione in esame è quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c..
Si tratta pertanto di valutare se la notifica della cartella di pagamento, eseguita il
12.04.2011, di cui l'attore ha dedotto profili di nullità nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., sia o meno valida, e se il termine quinquennale di prescrizione tra questo adempimento e la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria eseguita il 5.12.2016 sia stato o meno interrotto da altro atto di costituzione in mora o contenente la proposizione della domanda ex art. 2943 c.c..
Si osserva, innanzitutto, che per la notificazione della cartella di pagamento è prevista una disciplina speciale, contemplata dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973, secondo il quale la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 2 - comprendenti il destinatario, le persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda - oppure dal portiere dello stabile.
Non si richiede, quindi, la sussistenza di un rapporto di convivenza tra il destinatario e la persona cui viene recapitato l'atto, essendo sufficiente che si tratti di “persona di famiglia”, come
è avvenuto nel caso di specie in cui l'atto è stato ritirato dalla figlia (non necessariamente convivente) del destinatario: pertanto, le contestazioni svolte al riguardo dall'attore (il quale ha prodotto, unitamente alla memoria n. 2, il certificato storico di famiglia) sono infondate.
pagina 5 di 9 Si rileva infatti che la notifica della cartella di pagamento eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento – come è avvenuto nel caso di specie – segue la disciplina del servizio postale ordinario, alternativa sia a quella dettata dalla L.
n. 890/1982 per le notifiche a mezzo posta, sia a quella prevista dal codice di rito, cosicché ai sensi dell'art. 26 co. 1 seconda parte D.P.R. n. 602/1973 per il suo perfezionamento “è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass. civ. n. 23511 del 18.11.2016; nello stesso senso, Cass. civ. n. 29022 del 4.12.2017).
Anche in relazione alla consegna del plico postale a persona di famiglia, come disciplinata dalla legge in tema di notifiche a mezzo posta, si è affermato che l'art. 7 L. n. 890/1982 ha introdotto una presunzione di convivenza temporanea del familiare nell'abitazione del destinatario dell'atto da notificare, per il solo fatto che detto familiare si sia trovato nella casa al momento della notifica ed abbia preso in consegna l'atto stesso, salva prova contraria - da fornirsi a cura dell'interessato - dell'assenza di qualsiasi pur “temporanea convivenza”, evidentemente non suscettibile di essere dimostrata attraverso i dati, meramente formali, risultanti dalle certificazioni anagrafiche (Cass. civ. n. 18085 del 25.07.2013).
Deve, pertanto, ritenersi valida la notifica della cartella di pagamento eseguita dal concessionario il 12.04.2011, in quanto alla luce dei principi sopra indicati non era necessaria né la sussistenza di un rapporto di convivenza tra il destinatario dell'atto e la persona che lo ha ricevuto, né la successiva spedizione della comunicazione di avvenuta notifica del plico contenente la cartella, c.d. CAN (Cass. civ. n. 8293 del 4.04.2018), non trovando applicazione, come si è detto, la disciplina di cui all'art. 7 ult. co. L. n. 890/1982.
In base ai principi sopra menzionati non può nemmeno essere invocata l'applicazione dell'art. 60 D.P.R. n. 600/1973 (con particolare riferimento alla lettera b-bis)), relativo in generale alla notificazione degli atti destinati al contribuente, data la sussistenza della disciplina speciale di cui all'art. 26 co. 1 seconda parte D.P.R. n. 602/1973, che richiama l'art. 60 solo in relazione a determinate ipotesi specificatamente indicate.
Non sussiste poi la violazione dell'art. 50 co. 2 D.P.R. n. 602/1973, secondo il quale decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere: l'iscrizione pagina 6 di 9 ipotecaria prevista dall'art. 77 D.P.R. n. 602/1973, non costituisce infatti atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria (Cass. civ. S.U. n. 19667 del 18.09.2014).
Deve, invece, riconoscersi la sussistenza dei vizi denunciati dall'opponente con riguardo alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, prevista dall'art. 77 co. 2 bis
D.P.R. n. 602/1973.
Essa è stata eseguita in data 15.09.2015, per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con necessità di produrre l'avviso di ricevimento della raccomandata diretta a dare notizia al destinatario delle formalità compiute (Cass. civ. S.U. n. 627 del 14.01.2008; Cass. civ. n. 21132 del
2.10.2009; Cass. civ. n. 25985 del 10.12.2014).
Tuttavia, detta raccomandata non risulta spedita né dall'ufficiale giudiziario, né dall'ufficiale postale, bensì da un servizio di posta privata (“Nexive”), in violazione dell'art. 4
D.L.vo n. 261/1999 all'epoca vigente (considerando che l'abrogazione della norma, intervenuta con L. n. 124/2017 e con effetto solo dal 10.09.2017, non è applicabile al caso di specie ratione temporis).
In forza di tale disposizione le notificazioni a mezzo posta, anche connesse con la notificazione di atti giudiziari, dovevano essere affidate in via esclusiva al fornitore del servizio universale “ , con esclusione della legittimazione in favore di soggetti Controparte_4 esercenti servizi di posta privata, le cui attività non erano assistite da funzione probatoria ai sensi dell'art. 1 D.L.vo n. 261/1999.
Ne consegue che le notificazioni effettuate da tali soggetti, come è avvenuto nel caso di specie, debbono essere ritenute inesistenti (Cass. civ. n. 8089 del 3.04.2018; Cass. civ. n. 23887 dell'11.10.2017; Cass. civ. n. 7156 del 12.04.2016).
La notifica è inesistente anche perché manca nell'avviso di ricevimento la sottoscrizione dell'agente postale, costituente l'unico elemento valido e idoneo a riferire la paternità dell'atto all'agente stesso (Cass. civ. n. 25138 dell'8.11.2013).
L'accertata inesistenza della notifica dell'atto di comunicazione preventiva determina la nullità dell'iscrizione ipotecaria, in quanto “l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere
l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del
pagina 7 di 9 medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità” (Cass. civ. S.U. n. 19667 del 18.09.2014).
Inoltre, l'inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria determina il venir meno dell'unico valido atto interruttivo della prescrizione, emesso tra la notifica della cartella di pagamento eseguita il 12.04.2011 e la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria del 5.12.2016, con conseguente decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c..
Si è infatti sostenuto che la scadenza del termine per impugnare la cartella di pagamento produce solo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, senza determinare la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale di cui all'art. 2953
c.c., che trova applicazione soltanto nell'ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. civ. S.U. n. 23397 del 17.11.2016).
Pertanto, risulta accertata l'intervenuta prescrizione dell'azione diretta all'esecuzione del titolo, con riguardo strettamente al credito risultante dalla cartella di pagamento impugnata dall'opponente in questa sede e con conseguente nullità dell'iscrizione ipotecaria eseguita sulla base del titolo medesimo.
Dei vizi accertati è responsabile quale agente della riscossione, di cui deve CP_3 essere necessariamente riconosciuta la legittimazione passiva.
Si è infatti sostenuto che “in caso di impugnazione di cartella esattoriale, la legittimazione passiva del concessionario del servizio di riscossione dei tributi sussiste se l'impugnazione concerne vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, mentre va esclusa qualora i motivi di ricorso attengano alla debenza del tributo” (Cass. civ. n. 6450/2002).
Quanto al lamentato vizio di extrapetitione da cui sarebbe afflitta la sentenza impugnata, per avere pronunciato la nullità della iscrizione ipotecaria, per difetto di preavviso di iscrizione, si evidenzia che nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., l'attore aveva precisato le conclusioni formulando tale domanda, dopo aver chiesto con l'atto introduttivo di dichiarare pagina 8 di 9 l'opposta priva di valido titolo per l'esecuzione, sicché trattasi di specificazione della domanda formulata, sulla quale il giudice di primo grado ha provveduto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a favore degli appellanti e a carico della appellata, in base allo scaglione di valore minimo previsto dal D.M.
55/2004 e successive modifiche ai valori minimi per la fase di primo grado, per le attività di studio introduzione decisione.
Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I - rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata,
II – condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado liquidate in euro
1.618,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge;
Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della prima sezione del 3 dicembre 2024.
Il Consigliere Estensore Ausiliario dott. Giovanni Battista Marsala Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
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