Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/1978, n. 1532
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Sentenza 4 aprile 1978

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A norma dell'art 69 della legge n 153 del 1969, le pensioni, gli assegni e le indennita di invalidita, vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione - spettanti in forza del RDL 1827 del 1935 e successive modificazioni, nonche dell'art 11 della legge n 1115 del 1968 - possono essere ceduti, sequestrati e pignorati per debiti verso l'INPS derivanti dalla percezione di prestazioni indebite, ovvero da omissioni contributive (escluse le somme dovute per interessi o sanzioni amministrative) col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro o pignoramento non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennita e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione. Entro questi limiti le dette prestazioni previdenziali possono altresi essere trattenute dall'INPS in via di compensazione. ( V 120/74, mass n 367681).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/1978, n. 1532
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1532
    Data del deposito : 4 aprile 1978

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