Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 01/04/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00615/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01773/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1773 del 2024, proposto dalla signora EO OL, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Riommi e Silvia Clarice Fabbroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 67 del 7 marzo 2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, è stato accertato e dichiarato il diritto dell’odierna ricorrente a vedersi riconosciuta la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione professionale del docente per i periodi di insegnamento prestato con contratti a tempo determinato dall’anno scolastico 2019/2020 all’anno scolastico 2022/2023 e, per l’effetto, il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato all’assegnazione alla ricorrente della suddetta carta per la complessiva somma di € 2.000,00.
La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione di mancata impugnazione della cancelleria della Corte d’Appello di Firenze del 14.10.2024.
Dalla sua notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, effettuata il 16.01.2024, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, come successivamente modificato e integrato.
Con ricorso ritualmente proposto, la parte creditrice ha convenuto il Ministero debitore dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sul suddetto titolo giudiziale e per la nomina, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione debitrice, di un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio, nonostante il ricorso sia stato ad esso notificato in data 12.11.2024 a mezzo PEC presso la competente Avvocatura distrettuale dello Stato all’indirizzo estratto dal Registro PP.AA.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Tutto quanto sopra premesso, il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Infatti, non risulta dagli atti di causa che il titolo della cui ottemperanza si tratta sia stato eseguito.
Pertanto, in accoglimento del ricorso per ottemperanza, deve essere ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza ad ogni adempimento a tal fine necessario.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio.
Il commissario così designato provvederà, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato al Ministero, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione del titolo e al pagamento delle somme ancora dovute.
Le spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto,
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione al titolo giudiziale in epigrafe indicato, nei termini precisati in motivazione;
- per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza, nomina quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda nei sessanta giorni successivi, su richiesta della parte interessata, ai necessari adempimenti;
- condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 (euro ottocento/00), oltre oneri e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avvocati Maurizio Riommi e Silvia Clarice Fabbroni.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierpaolo Grauso, Presidente FF
Silvia De Felice, Primo Referendario
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Pierpaolo Grauso |
IL SEGRETARIO