Articolo 1 della Legge 5 gennaio 1955, n. 16
Versione
18 febbraio 1955
Art. 1. Articolo unico.

La competenza degli Uffici regionali di riscontro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 1059 , prorogato con la legge 15 marzo 1950, n. 119 , e successivamente con la legge 18 novembre 1952, n. 1975 , e' estesa ai rendiconti ed ai conti giudiziali relativi a tutto l'esercizio 1954-55 senza limitazione d'importo.
Il funzionamento dei predetti Uffici e' prorogato al 30 giugno 1956, in attesa che alla loro definitiva sistemazione si provveda nel quadro della riforma burocratica.

Entrata in vigore il 18 febbraio 1955
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