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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4057/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Cassia Giuseppe, elettivamente domiciliato in Siracusa in via Tucidide n. 34
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. - P.I. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
dell'avv. Faggella Pellegrino Antonio Christian, elettivamente domiciliata in
Siracusa al Viale Scala Greca n. 406/B
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da atti di causa pagina 1 di 5 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il presente giudizio ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo con il quale la quale mandataria di Controparte_1 [...]
gli ha ingiunto il pagamento del complessivo importo di Euro Controparte_2
21.534,94 facendo leva sul contratto di finanziamento n. 6472574 che il Parte_1
aveva in origine stipulato con Santander Consumer Bank s.p.a. in parte per ripianare precedenti pendenze debitorie ed in parte per ottenere liquidità: il suddetto contratto prevedeva il finanziamento della complessiva somma di Euro 30.000,00 di cui Euro
8.544,41 in concreto erogati ed Euro 21.455,59 a tacitazione ed imputazioni di un precedente finanziamento.
A fondamento dell'opposizione il ha sia dedotto la usurarietà del Parte_1
T.A.E.G., con conseguente nullità della clausola disciplinante la misura dei tassi di interesse e la gratuità del mutuo ex art. 1815, secondo comma, c.c., sia disconosciuto la propria sottoscrizione al contratto nonché la non conformità della copio fotostatica del contratto di finanziamento versata in atti all'originale del documento n. 6472574; con la comparsa conclusionale il ha inoltre rilevato la improcedibilità Parte_1
dell'azione monitoria stante il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ed il difetto di titolarità dal lato attivo della parte opposta nel rapporto dedotto in giudizio attesa la mancata produzione del contratto di cessione in blocco dei crediti e della mancata contestale indicazione, in seno al predetto contratto, del rapporto controverso quale oggetto della vicenda traslativa.
Si è costituita in giudizio quale mandataria di Controparte_1 [...]
contestando il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto Controparte_2
della spiegata opposizione: senza alcuna istruttoria la causa è giunta al naturale epilogo all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 settembre 2024.
Questi i fatti di causa, il Tribunale ritiene che l'opposizione a decreto ingiuntivo pagina 2 di 5 spiegata da sia da disattendere per i motivi di seguito spiegati Parte_1
L'azione monitoria non può essere dichiarata improcedibile per la mancata instaurazione della mediazione obbligatoria, non avendo nessuna delle parti sollecitato l'incombente nel corso delle due udienze che si sono tenute nel corso del giudizio né avendo il Giudice rilevato d'Ufficio la circostanza.
Quanto al merito della pretesa, da confermare si palesa la titolarità dal lato attivo della parte opposta nel rapporto dedotto in giudizio avendo Controparte_2
quest'ultima prodotto in atti sia il contratto di cessione in blocco dei crediti intercorso tra la Santander Consumer Bank s.p.a. e la cui poi è subentrata la Controparte_3
società odierna opposta, sia l'elenco delle posizioni debitorie cedute oggetto della vicenda traslativa, con la menzione del nominativo dei soggetti passivi del rapporto obbligatorio tra cui quello del . Parte_1
Occorre poi disattendere la tesi difensiva di parte opponente secondo cui il T.A.E.G. del contratto di finanziamento per cui è lite sarebbe stato usurario, essendo rimasta la relativa affermazione del tutto sfornita di prova alcuna: da un lato infatti la difesa di parte attrice non ha più riproposto la relativa doglianza negli scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c., vecchio conio, avendo in tal modo mostrato di non volere più perseguire tale assunto difensivo, e dall'altro la stessa difesa di parte attrice non ha contestato l'affermazione di secondo cui l'assicurazione Controparte_2
contratta dal al momento della conclusione del finanziamento fosse stata Parte_1
facoltativa e non obbligatoria, con la conseguenza che il relativo costo non può concorrere alla formazione del tasso di interesse ai fini della declaratoria di usurarietà di esso, senza sottacere come la sommatoria dei tassi effettuata dalla difesa di parte opponente a pagina 2 dell'atto di citazione, parte riferita al capitale erogato di Euro
8.544,41, senza la considerazione del maggiore capitale di Euro 21.455,59 rifinanziato, e parte riferita al costo assicurativo, appaia concettualmente erronea e fuorviante ai fini della prova della usurarietà del T.A.E.G. negoziale. pagina 3 di 5 Rimane infine da vagliare il duplice disconoscimento posto in essere dal il Parte_1
quale da un lato ha sostenuto la non riferibilità a sé della sottoscrizione del contratto di finanziamento e dall'altro ha disconosciuto la conformità della copio fotostatica del contratto di finanziamento versata in atti all'originale del documento: tali difese sono tra di loro incompatibili, generiche e contrastati con le considerazioni di seguito evidenziate.
La genericità dei due disconoscimenti non soltanto si evince dal contesto contenutistico della citazione in cui sono stati per la prima volta prospettati, considerato che sono stati argomentati in una riga assieme alla asserita e non dimostrata usurarietà del T.A.E.G., ma anche dalla apoditticità del rispettivo contenuto, non essendosi la parte opponente minimamente sforzata di dire in cosa la copia fotostatica del contratto dio finanziamento versato in atti differisse dall'originale e quale delle plurime sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento n. 6472574 non fosse a sé riferibile;
occorre comunque rilevare la contraddittorietà tra l'affermare che la copia fotostatica di un contratto non risulti conforme all'originale che quindi si assume essere stato sottoscritto e poi sostenere la non autenticità della sottoscrizione – quale? – del medesimo contratto il quale, se si pone mente al documento versato in atti, contiene almeno una decina di firme a nome
. Parte_1
Si consideri poi che la difesa di parte opposta ha dimostrato di essere in possesso di documentazione riferibile ad , documentazione data dalla copia Parte_1
fotostatica del documento di identità e della dichiarazione dei redditi di cui la finanziaria ed i suoi aventi causa non sarebbero in possesso se non al fine della conclusione del contratto di finanziamento con il medesimo;
se poi si Parte_1
aggiunge il fatto che non ha mai contestato alcunché sino alla Parte_1
notifica del ricorso monitorio e che lo stesso non ha smentito il fatto di essere già debitore della società con cui ha rinegoziato i propri debiti, il cerchio si chiude nel pagina 4 di 5 senso della non plausibilità e veridicità dei disconoscimenti palesati al solo scopo di evitare la condanna al pagamento del finanziamento rimasto pacificamente inevaso nel non contestato ammontare indicato nel ricorso monitorio.
Consegue in definitiva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto: le spese seguono la soccombenza e vanno addossate ad Parte_1
nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da;
Parte_1
2. Condanna a rimborsare alla quale Parte_1 Controparte_1
mandataria di le spese di lite che si liquidano in € Controparte_2
3.000,00 per compenso di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfettario spese generali;
3. Dichiara la provvisoria esecutività della presente sentenza.
Siracusa, 3 gennaio 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rota
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Cassia Giuseppe, elettivamente domiciliato in Siracusa in via Tucidide n. 34
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. - P.I. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
dell'avv. Faggella Pellegrino Antonio Christian, elettivamente domiciliata in
Siracusa al Viale Scala Greca n. 406/B
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da atti di causa pagina 1 di 5 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il presente giudizio ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo con il quale la quale mandataria di Controparte_1 [...]
gli ha ingiunto il pagamento del complessivo importo di Euro Controparte_2
21.534,94 facendo leva sul contratto di finanziamento n. 6472574 che il Parte_1
aveva in origine stipulato con Santander Consumer Bank s.p.a. in parte per ripianare precedenti pendenze debitorie ed in parte per ottenere liquidità: il suddetto contratto prevedeva il finanziamento della complessiva somma di Euro 30.000,00 di cui Euro
8.544,41 in concreto erogati ed Euro 21.455,59 a tacitazione ed imputazioni di un precedente finanziamento.
A fondamento dell'opposizione il ha sia dedotto la usurarietà del Parte_1
T.A.E.G., con conseguente nullità della clausola disciplinante la misura dei tassi di interesse e la gratuità del mutuo ex art. 1815, secondo comma, c.c., sia disconosciuto la propria sottoscrizione al contratto nonché la non conformità della copio fotostatica del contratto di finanziamento versata in atti all'originale del documento n. 6472574; con la comparsa conclusionale il ha inoltre rilevato la improcedibilità Parte_1
dell'azione monitoria stante il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ed il difetto di titolarità dal lato attivo della parte opposta nel rapporto dedotto in giudizio attesa la mancata produzione del contratto di cessione in blocco dei crediti e della mancata contestale indicazione, in seno al predetto contratto, del rapporto controverso quale oggetto della vicenda traslativa.
Si è costituita in giudizio quale mandataria di Controparte_1 [...]
contestando il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto Controparte_2
della spiegata opposizione: senza alcuna istruttoria la causa è giunta al naturale epilogo all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 settembre 2024.
Questi i fatti di causa, il Tribunale ritiene che l'opposizione a decreto ingiuntivo pagina 2 di 5 spiegata da sia da disattendere per i motivi di seguito spiegati Parte_1
L'azione monitoria non può essere dichiarata improcedibile per la mancata instaurazione della mediazione obbligatoria, non avendo nessuna delle parti sollecitato l'incombente nel corso delle due udienze che si sono tenute nel corso del giudizio né avendo il Giudice rilevato d'Ufficio la circostanza.
Quanto al merito della pretesa, da confermare si palesa la titolarità dal lato attivo della parte opposta nel rapporto dedotto in giudizio avendo Controparte_2
quest'ultima prodotto in atti sia il contratto di cessione in blocco dei crediti intercorso tra la Santander Consumer Bank s.p.a. e la cui poi è subentrata la Controparte_3
società odierna opposta, sia l'elenco delle posizioni debitorie cedute oggetto della vicenda traslativa, con la menzione del nominativo dei soggetti passivi del rapporto obbligatorio tra cui quello del . Parte_1
Occorre poi disattendere la tesi difensiva di parte opponente secondo cui il T.A.E.G. del contratto di finanziamento per cui è lite sarebbe stato usurario, essendo rimasta la relativa affermazione del tutto sfornita di prova alcuna: da un lato infatti la difesa di parte attrice non ha più riproposto la relativa doglianza negli scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c., vecchio conio, avendo in tal modo mostrato di non volere più perseguire tale assunto difensivo, e dall'altro la stessa difesa di parte attrice non ha contestato l'affermazione di secondo cui l'assicurazione Controparte_2
contratta dal al momento della conclusione del finanziamento fosse stata Parte_1
facoltativa e non obbligatoria, con la conseguenza che il relativo costo non può concorrere alla formazione del tasso di interesse ai fini della declaratoria di usurarietà di esso, senza sottacere come la sommatoria dei tassi effettuata dalla difesa di parte opponente a pagina 2 dell'atto di citazione, parte riferita al capitale erogato di Euro
8.544,41, senza la considerazione del maggiore capitale di Euro 21.455,59 rifinanziato, e parte riferita al costo assicurativo, appaia concettualmente erronea e fuorviante ai fini della prova della usurarietà del T.A.E.G. negoziale. pagina 3 di 5 Rimane infine da vagliare il duplice disconoscimento posto in essere dal il Parte_1
quale da un lato ha sostenuto la non riferibilità a sé della sottoscrizione del contratto di finanziamento e dall'altro ha disconosciuto la conformità della copio fotostatica del contratto di finanziamento versata in atti all'originale del documento: tali difese sono tra di loro incompatibili, generiche e contrastati con le considerazioni di seguito evidenziate.
La genericità dei due disconoscimenti non soltanto si evince dal contesto contenutistico della citazione in cui sono stati per la prima volta prospettati, considerato che sono stati argomentati in una riga assieme alla asserita e non dimostrata usurarietà del T.A.E.G., ma anche dalla apoditticità del rispettivo contenuto, non essendosi la parte opponente minimamente sforzata di dire in cosa la copia fotostatica del contratto dio finanziamento versato in atti differisse dall'originale e quale delle plurime sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento n. 6472574 non fosse a sé riferibile;
occorre comunque rilevare la contraddittorietà tra l'affermare che la copia fotostatica di un contratto non risulti conforme all'originale che quindi si assume essere stato sottoscritto e poi sostenere la non autenticità della sottoscrizione – quale? – del medesimo contratto il quale, se si pone mente al documento versato in atti, contiene almeno una decina di firme a nome
. Parte_1
Si consideri poi che la difesa di parte opposta ha dimostrato di essere in possesso di documentazione riferibile ad , documentazione data dalla copia Parte_1
fotostatica del documento di identità e della dichiarazione dei redditi di cui la finanziaria ed i suoi aventi causa non sarebbero in possesso se non al fine della conclusione del contratto di finanziamento con il medesimo;
se poi si Parte_1
aggiunge il fatto che non ha mai contestato alcunché sino alla Parte_1
notifica del ricorso monitorio e che lo stesso non ha smentito il fatto di essere già debitore della società con cui ha rinegoziato i propri debiti, il cerchio si chiude nel pagina 4 di 5 senso della non plausibilità e veridicità dei disconoscimenti palesati al solo scopo di evitare la condanna al pagamento del finanziamento rimasto pacificamente inevaso nel non contestato ammontare indicato nel ricorso monitorio.
Consegue in definitiva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto: le spese seguono la soccombenza e vanno addossate ad Parte_1
nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da;
Parte_1
2. Condanna a rimborsare alla quale Parte_1 Controparte_1
mandataria di le spese di lite che si liquidano in € Controparte_2
3.000,00 per compenso di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfettario spese generali;
3. Dichiara la provvisoria esecutività della presente sentenza.
Siracusa, 3 gennaio 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rota
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