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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2086 2020
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. CILIA ANNA;
[...] C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. TESTA ANTONELLA CP_1 P.IVA_1
resistente avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8.10.2020 deduceva di Parte_1
aver presentato all in data 04.04.2018, domanda per ottenere CP_1
Pagina 1 di 7 l'indennità di disoccupazione SP;
che la richiesta veniva accolta dall , con provvedimento del 13.04.2018, per un numero CP_2
complessivo di 655 giorni;
che la prestazione era stata sospesa d'ufficio a seguito di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato dal
22.05.2019 al 25.09.2019; che, in data 14.11.2019, al termine del periodo di occupazione, aveva formulato nuova istanza al fine di riattivare la SP;
che, nell'erroneo presupposto che si trattasse di domanda nuova, l aveva accolto la predetta istanza liquidandola CP_1
nella misura di soli 71 giorni a fronte dei 273 giorni ancora spettanti a seguito della intervenuta sospensione;
di avere, pertanto, diritto alla fruizione dei residui 202 giorni di SP (273 - 71), con tutti i diritti ad essa correlati, ivi compreso l'accredito della contribuzione figurativa.
Costituitosi in lite, l ha, preliminarmente, eccepito la decadenza CP_1
dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 639/1971, nonché
l'improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 443 c.p.c. per mancato esaurimento dell'iter amministrativo;
nel merito, ha chiesto rigettarsi la domanda stante la correttezza del proprio operato, atteso che la richiesta inoltrata dal in data 14.11.2019 si presentava quale Pt_1
domanda nuova non finalizzata al ripristino della prestazione originaria.
***
Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione di decadenza sollevata dall convenuto in relazione al decorso del termine previsto CP_2
dall'art. 47 D.P.R. n. 639/1970.
L'art. 47 D.P.R. n. 639/1970 stabilisce, al comma 2, che “per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del termine CP_2
stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di
Pagina 2 di 7 scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
L'art. 38, comma 1, lett. d) del D.L. n. 98/2011 ha, poi, introdotto un ulteriore comma alla disposizione sopra richiamata, statuendo che “le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Nel caso di specie, il ricorrente ha agito in giudizio non per il riconoscimento della indennità di disoccupazione SP (in relazione alla quale aveva già ottenuto provvedimento di accoglimento da parte dell convenuto), bensì al fine di vedersene liquidata la residua CP_2
parte ancora dovutagli sulla base dell'inoltro della prima richiesta di prestazione. E l , come si vedrà meglio nel prosieguo, avrebbe CP_1
dovuto pagare d'ufficio tale parte residua, senza dover attendere alcuna domanda da parte del ricorrente il che esclude in radice la configurabilità di alcuna decadenza.
E anche se il regime decadenziale fosse astrattamente applicabile, esso riguarderebbe la parte residua della prestazione originariamente liquidata, che sarebbe oggetto specifico della domanda del 14.11.2019, non di quella del 4.4.2018, all'esito della quale peraltro l aveva CP_1
riconosciuto la prestazione anche per il secondo periodo oggetto del
Pagina 3 di 7 presente giudizio, motivo per cui giammai il ricorrente avrebbe potuto insorgere nei confronti di quel provvedimento.
Pertanto, la fattispecie in esame rientra, al più, nell'ambito di applicazione dell'art. 47 D.P.R. 639/1970 così come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d) D.L. n. 98/2011, quale azione avente ad oggetto l'adempimento di prestazioni solo in parte riconosciute.
In tal caso il termine decadenziale annuale per proporre l'azione giudiziaria (cui va sommato il termine prescritto per l'esaurimento del procedimento amministrativo pari a 300 giorni) decorrerebbe, nella specie, dalla data di presentazione della seconda richiesta di SP
(14.11.2019), giacché solo in riscontro a tale istanza l'assicurato ha ottenuto provvedimento di riconoscimento parziale della CP_1
prestazione ancora spettantegli a seguito di sospensione (avendo l'Ente convenuto accolto la seconda domanda di SP per soli 71 giorni anziché per i residui 273) ed oggetto del presente giudizio.
La domanda giudiziaria deve, dunque, ritenersi tempestivamente proposta, non essendo, alla data di proposizione del ricorso giudiziario
(08.10.2020) ancora spirato il termine decadenziale annuale ex art. 47
D.P.R. 639/1970.
L'eccezione di improcedibilità ex art. 443 c.p.c. è superata dal mancato rilievo in prima udienza, che determina la prevalenza dell'azione giudiziaria (cfr. tra tante C. 6673/2002).
Tanto premesso, nel merito il ricorso è fondato.
L'art. 9, comma 1, d. lgs. 22/2015, in tema di sospensione nell'erogazione della indennità SP, dispone che “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale
Pagina 4 di 7 caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5”.
Già dalla norma primaria si evince che l'Isitituo debba riprendere ad erogare la prestazione una volta cessato il rapporto di lavoro. Infatti la sospensione è disposta “d'ufficio” non a tempo indeterminato o fino alla domanda di ripristino, ma solo “per la durata del rapporto di lavoro”, e quindi cessa, con conseguente automatico ripristino dell'erogazione, alla cessazione di tale rapporto.
Tale lettura trova riscontro, peraltro, nelle stesse determinazioni adottate dall'Istituto previdenziale: nella Circolare n. 94 del 15.05.2015 CP_1
(doc. 8 di parte ricorrente) si chiarisce “la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d'ufficio”.
Orbene, nel caso in esame, non soltanto l'Ente convenuto non ha provveduto a riattivare d'ufficio l'indennità SP allorquando il ricorrente ha comunicato la cessazione del rapporto lavorativo da cui ha avuto origine la sospensione (circostanza non contestata da parte convenuta), ma ha altresì valorizzato la presentazione di una nuova domanda di SP da parte del quale implicita rinuncia alla Pt_1
residua parte della prestazione ancora dovutagli sulla base della prima istanza.
La tesi dell'Ente previdenziale appare infondata e priva di riscontro normativo.
Va, anzitutto, osservato che la presentazione di una nuova domanda di indennità SP non rientra tra le fattispecie di cui all'art. 11 del d. lgs.
22/2015 in tema di decadenza del lavoratore dal beneficio in parola.
La citata norma, infatti, precisa che “il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
Pagina 5 di 7 b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;
c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI”.
Ciò posto, deve, altresì, escludersi che - a fronte di una richiesta di
SP già positivamente esitata (e in parte fruita) e poi sospesa d'ufficio ex art. 9, comma 1, d. lgs. 22/2015 - la presentazione di una nuova domanda possa configurarsi come implicita rinuncia alla corresponsione del residuo emolumento già riconosciuto in precedenza.
Infatti, un siffatto effetto presuppone una manifestazione di volontà specifica da parte dell'assicurato, non certo desumibile dal mero deposito telematico del modulo di richiesta SP, atteso che, nel caso de quo, il contenuto di tale nuova istanza si pone in contrasto con quello di altra precedentemente accolta e ha effetti nettamente pregiudizievoli per l'interessato.
Per i motivi suesposti, il ricorso merita accoglimento.
Deve, dunque, annullarsi il provvedimento dell del 21.11.2019 e CP_1
riconoscersi al ricorrente il diritto alla erogazione della indennità SP per i giorni pari a quelli restanti già riconosciuti a seguito di domanda del
14.11.2019, detratti i 71 riconosciuti col secondo provvedimento, per un totale di 202, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento del 21.11.2019 e condanna l convenuto alla CP_1 CP_3
corresponsione dell'indennità SP per 202 giorni oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al pagamento nonché all'accredito della corrispondente contribuzione figurativa;
- condanna l a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate in € 3.700,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali al 15% distratte a favore del difensore della ricorrente.
05/02/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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