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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/07/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Considerato che l'udienza del 30.06.2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; Rilevato che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta nel termine assegnato;
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente.
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 827/2024 R.G. promossa da
(C.F.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
24.05.1974 e residente in Roccamonfina (CE), via Monteverde, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso;
RICORRENTE contro
(C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76; CP_2
RESISTENTE CONTUMACE Avente ad oggetto: graduatorie personale ATA - riconoscimento punteggio servizio militare di leva CONCLUSIONI Il procuratore di parte ricorrente conclude come da ricorso del 17.05.2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 17.05.2024, , Parte_1 inserito nelle graduatorie del personale ATA di III fascia della provincia di Modena, valevoli per il triennio 2021-2024, ha convenuto in giudizio il per ottenere il riconoscimento di punti 6 Controparte_1 per il servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego, dal 06.12.1994 all'8.12.1995. Il ricorrente si duole della mancata valutazione del servizio militare di leva da parte dell'amministrazione scolastica e prospetta, ai fini dell'attribuzione del punteggio dovuto e della corretta collocazione nelle graduatorie di III fascia, l'illegittimità del Decreto Ministeriale n. 50/2021 e dell'allegato A, che valorizza diversamente il servizio militare di leva (e i servizi assimilati per legge) in relazione alla circostanza che tale servizio sia stato svolto in costanza di rapporto di impiego o meno, con un sensibile decremento del punteggio pagina 1 di 7 attribuito ove tale contestualità non sussista (0,60 punti per anno non in costanza di nomina invece che 6,00 punti per anno in costanza di nomina). Da qui la richiesta di disapplicazione del citato D.M., con conseguente rettifica della graduatoria e condanna del , nonché Controparte_1 delle altre amministrazioni resistenti, all'attribuzione di punti 6 per il servizio militare prestato non in costanza di nomina.
2. Nonostante la regolarità della notifica, il Controparte_1
non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
[...]
3. Sul merito 3.1. L'odierna controversia si inserisce all'interno di una cornice fattuale, per come descritta in apertura di motivazione, da ritenersi pacifica. In particolare, emerge dalla documentazione in atti che il ricorrente ha presentato, in data 13.04.2021, domanda di inserimento nelle graduatorie di III fascia del personale ATA, per i profili di assistente amministrativo (AA) e collaboratore scolastico (CS), dichiarando il servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego nel periodo 1994 -1995 e così ottenendo 14,45 punti per il profilo AA e 8,32 punti per il profilo CS, di cui 0,60 per il servizio militare dichiarato in domanda. 1 L'Amministrazione scolastica ha valorizzato i servizi resi dal ricorrente per ciascun profilo professionale facendo applicazione del D.M. n. 50/2021, vigente ratione temporis. Il thema decidendum della presente controversia attiene all'accertamento della legittimità o meno dell'operato dell'Amministrazione convenuta che, in applicazione del disposto di cui all'Allegato A del D.M. n. 50/2021, ha riconosciuto in favore del ricorrente il punteggio di 0,60 punti per il servizio militare di leva reso non in costanza di rapporto di impiego invece dei 6 punti che lo stesso D.M. assegna per il servizio militare prestato in costanza di nomina. Le censure del ricorrente postulano l'illegittimità del D.M. 50/2021 nella parte in cui, ai fini della costituzione delle graduatorie ATA, non attribuisce 6 punti per anno (ma solo 0,60) ai candidati che hanno svolto il servizio militare di leva o quelli equiparati non in costanza di nomina, così operando una disparità di trattamento rispetto ai candidati che abbiano prestato il medesimo servizio in costanza di rapporto d'impiego.
3.2. Il ricorso non è fondato. La Suprema Corte, recentemente pronunciatasi sulla questione in esame, ha espresso il seguente principio di diritto: «in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è 1 Cfr. doc.ti 3,4,5 fascicolo ricorrente. pagina 2 di 7 attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto» (Cass. 8 agosto 2024, n. 22432). Nel vagliare eventuali profili di contrasto del citato D.M. con le disposizioni di rango primario dell'art. 485, comma 7, e dell'art. 569, comma 3, D. Lgs. n. 294/1994 e con i due commi dell'art. 2050, D. Lgs. n. 66/2010 (Codice di Ordinamento Militare), la Corte ha confermato la piena legittimità dell'assetto descritto nel decreto ministeriale sul reclutamento del personale ATA, laddove considera:
- il servizio militare di leva e quelli sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, come servizio effettivo reso nella medesima qualifica;
- il servizio militare di leva e quelli sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali;
- il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali;
- come servizio valutabile solo quello “effettivamente prestato” ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, la computabilità dei corrispondenti periodi «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». Nella Tabella allegata al decreto, alla luce dei criteri sopra descritti, i servizi resi nella specifica qualifica sono valutati fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A. consentono l'attribuzione di un punteggio massimo di 0,60 punti per anno. Con la conseguenza che il servizio militare (e quello ad esso equiparato) se prestato in costanza di nomina sarà valutato come servizio reso nella medesima qualifica con assegnazione di un punteggio massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di nomina, sarà valorizzato al pari di ogni servizio reso alle dipendenze di altre amministrazioni, ottenendo il minor punteggio di 0,60 punti per anno. Con la sentenza n. 22432/2024, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, con argomentazioni pienamente condivisibili, che gli articoli 485, comma 7, e 569, comma 3, del D. Lgs. n. 294/1994, non possono essere utilmente richiamati poiché strettamente afferenti al “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Trattasi di norme primarie che disciplinano il diverso fenomeno della carriera e della sua ricostruzione e non quello del reclutamento che è qui in evidenza e che riguarda, nella sua valenza comparativa tra le diverse posizioni, l'accesso ai concorsi o alle graduatorie. Acclarato che la regolamentazione del D. Lgs. n. 294/1994 non disciplina la fase di accesso alla carriera ma la fase successiva, la Corte ha poi precisato come la questione della diversità di punteggio assegnato dal D.M. 50/2021 al personale ATA per il servizio militare o civile assimilato per legge, secondo il sussistere o meno del presupposto della nomina, non attenga strettamente alle pagina 3 di 7 questioni affrontate con riferimento ai decreti ministeriali sul reclutamento del personale docente. In particolare, l'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, diversamente dal D.M. 50/2021, consentiva la valutazione del servizio militare di leva e dei servizi sostitutivi assimilati per legge «solo se prestati in costanza di nomina» imponendo una limitazione che la Corte ha ritenuto in più occasioni (così Cass. 5679/2020 e successivi pronunciamenti conformi, Cass. n. 15467/2021, Cass. n. 41894/2021, Cass. n. 8586/2024) essere illegittima per contrasto con l'art. 2050 D. Lgs. n. 66/2010, che disciplina la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici;
contrasto che non riguarda il decreto in esame. Difatti, il D.M. 50/2021 risulta conforme al disposto dell'art. 2050 che, al comma 1, impone il riconoscimento del servizio militare e civile sostitutivo, per concorsi e graduatorie, con lo stesso punteggio dei servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, e, al comma 2, specifica come il riconoscimento di quel servizio se reso in corso di rapporto vada valorizzato «a tutti gli effetti», con ciò non escludendo per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Piuttosto, la norma primaria impone di non violare, per i servizi prestati non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, qualora ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso (così, Cass. n. 22432/2024). Quanto ad un eventuale contrasto del D.M. con l'art. 52, comma 2, Cost., la S.C. ha statuito quanto segue: «6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e pagina 4 di 7 quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602» (Cass. n. 22432/2024). In altre parole, non si ravvisano profili di discriminatorietà o di pregiudizio nell'assetto delineato dal D.M. laddove, non essendovi ragioni per parificare situazioni di per sé disomogenee come quella dell'espletamento del servizio militare o sostitutivo in pendenza di rapporto rispetto al suo svolgimento non in costanza di nomina, ha comunque valorizzato, attribuendo un vantaggio, l'espletamento del servizio militare o sostitutivo attraverso una ragionevole modulazione del punteggio.
3.3. In senso difforme a quanto sopra evidenziato non depongono neppure le pronunce del Consiglio di Stato n. 266 del 09.01.2023 e della S.C. n. 8586/2024 del 29.03.2024, le quali operano un richiamo ai principi sanciti dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 5679/2020 (e successive Cass. n. 15127/2021; Cass. n. 15467/2021; Cass., n. 34686/2021) in relazione alle disposizioni vigenti in data antecedente alle previsioni di cui al D.M. 50/2021, che da un lato ha appunto previsto la valorizzazione del servizio di leva ai fini dell'accesso alle graduatorie del personale A.T.A., dall'altro ha correttamente tenuto distinta la posizione di chi svolga tale servizio in costanza di nomina (e veda dunque “sospeso” il proprio rapporto di lavoro e la maturazione del relativo punteggio) rispetto a quella di chi - come il ricorrente - svolga tale servizio non in costanza di nomina.
3.4. In definitiva e per concludere, alla luce delle superiori considerazioni e del principio di diritto enunciato da Cass. n. 22432/2024 e da Cass. n. 17861/2025, si ritengono legittime le previsioni di rango secondario del D.M. n. 50 del 03.03.2021, laddove prevedono la valutazione del servizio militare o civile, in costanza di nomina, con l'integrale punteggio di n. 6 punti per anno (e di 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) per l'accesso alle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA, e che assegnano il minor punteggio di 0,60 punti annui (e 0,15 punti per ogni mese o frazione pagina 5 di 7 superiore a 15 giorni) per il servizio prestato non in costanza di impiego scolastico. Non si condivide il contrario orientamento espresso dal Consiglio di Stato con le pronunce n. 9864/2024 e n. 3367/2025, ponendosi in contrasto con le convincenti argomentazioni espresse dalla sentenza della Cass. n. 22432/2024 (ribadite anche recentemente da Cass. n. 17861/2025 del
02.07.2025 e Cass. n. 9738/2025 del 14.04.2025). Le statuizioni di illegittimità dei DD.MM. 50/2021 e 89/2024, come pronunciate dal Consiglio di Stato, non incidono sulla posizione soggettiva dell'attuale ricorrente. Trattandosi, infatti, il D.M. di atto amministrativo di natura regolamentare (e non avente natura normativa), la caducazione del giudice amministrativo non è idonea a produrre effetti erga omnes, operando solo a vantaggio di coloro che hanno proposto il ricorso dinanzi al giudice ammnistrativo. Infatti, il giudicato amministrativo ha di regola effetti limitati alle parti del giudizio e non produce effetti a favore dei cointeressati che non abbiamo tempestivamente impugnato. I casi di giudicato con effetti ultra partes sono eccezionali e si giustificano in ragione dell'inscindibilità degli effetti dell'atto o dell'inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame altrettanto inscindibile fra le posizione dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile, logicamente, ancor prima che giuridicamente, che l'atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato. Per tali ragioni deve escludersi che l'indivisibilità possa operare con riferimento a effetti del giudicato diversi da quelli caducanti e, quindi, per gli effetti conformativi, ordinatori, additivi o di accertamento della fondatezza della pretesa azionata, che operano solo nei confronti delle parti del giudizio. L'annullamento dei decreti ministeriali in questione, nella parte in cui non equiparano, ai fini del punteggio, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, ai servizi prestati non in costanza di rapporto di impiego, produce un effetto non propriamente, ma, sostanzialmente, di accertamento della pretesa all'assegnazione di un maggior punteggio e, di conseguenza, determina un effetto additivo/conformativo: tale giudicato, pertanto, a prescindere dalla natura giuridica dei decreti ministeriali, non si estende a soggetti diversi dagli originari ricorrenti (cfr. C.d.S., Adunanza Plenaria nn. 4-5/2019).
3.5. Per tutte le ragioni esposte, si appalesa legittima la valorizzazione del servizio militare di leva operata dell'Amministrazione resistente in termini disomogenei rispetto al servizio effettivo reso nella medesima qualifica;
il servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina è stato correttamente qualificato come servizio reso alle dipendenze di altre amministrazioni.
4. Sulle spese 4.1. Con la sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo pagina 6 di 7 la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 co. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
4.2. La controvertibilità delle questioni esaminate e i contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione integrale delle spese di lite,
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) RIGETTA il ricorso;
2) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Modena, 15 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Vincenzo Conte
pagina 7 di 7
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente.
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 827/2024 R.G. promossa da
(C.F.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
24.05.1974 e residente in Roccamonfina (CE), via Monteverde, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso;
RICORRENTE contro
(C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76; CP_2
RESISTENTE CONTUMACE Avente ad oggetto: graduatorie personale ATA - riconoscimento punteggio servizio militare di leva CONCLUSIONI Il procuratore di parte ricorrente conclude come da ricorso del 17.05.2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 17.05.2024, , Parte_1 inserito nelle graduatorie del personale ATA di III fascia della provincia di Modena, valevoli per il triennio 2021-2024, ha convenuto in giudizio il per ottenere il riconoscimento di punti 6 Controparte_1 per il servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego, dal 06.12.1994 all'8.12.1995. Il ricorrente si duole della mancata valutazione del servizio militare di leva da parte dell'amministrazione scolastica e prospetta, ai fini dell'attribuzione del punteggio dovuto e della corretta collocazione nelle graduatorie di III fascia, l'illegittimità del Decreto Ministeriale n. 50/2021 e dell'allegato A, che valorizza diversamente il servizio militare di leva (e i servizi assimilati per legge) in relazione alla circostanza che tale servizio sia stato svolto in costanza di rapporto di impiego o meno, con un sensibile decremento del punteggio pagina 1 di 7 attribuito ove tale contestualità non sussista (0,60 punti per anno non in costanza di nomina invece che 6,00 punti per anno in costanza di nomina). Da qui la richiesta di disapplicazione del citato D.M., con conseguente rettifica della graduatoria e condanna del , nonché Controparte_1 delle altre amministrazioni resistenti, all'attribuzione di punti 6 per il servizio militare prestato non in costanza di nomina.
2. Nonostante la regolarità della notifica, il Controparte_1
non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
[...]
3. Sul merito 3.1. L'odierna controversia si inserisce all'interno di una cornice fattuale, per come descritta in apertura di motivazione, da ritenersi pacifica. In particolare, emerge dalla documentazione in atti che il ricorrente ha presentato, in data 13.04.2021, domanda di inserimento nelle graduatorie di III fascia del personale ATA, per i profili di assistente amministrativo (AA) e collaboratore scolastico (CS), dichiarando il servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego nel periodo 1994 -1995 e così ottenendo 14,45 punti per il profilo AA e 8,32 punti per il profilo CS, di cui 0,60 per il servizio militare dichiarato in domanda. 1 L'Amministrazione scolastica ha valorizzato i servizi resi dal ricorrente per ciascun profilo professionale facendo applicazione del D.M. n. 50/2021, vigente ratione temporis. Il thema decidendum della presente controversia attiene all'accertamento della legittimità o meno dell'operato dell'Amministrazione convenuta che, in applicazione del disposto di cui all'Allegato A del D.M. n. 50/2021, ha riconosciuto in favore del ricorrente il punteggio di 0,60 punti per il servizio militare di leva reso non in costanza di rapporto di impiego invece dei 6 punti che lo stesso D.M. assegna per il servizio militare prestato in costanza di nomina. Le censure del ricorrente postulano l'illegittimità del D.M. 50/2021 nella parte in cui, ai fini della costituzione delle graduatorie ATA, non attribuisce 6 punti per anno (ma solo 0,60) ai candidati che hanno svolto il servizio militare di leva o quelli equiparati non in costanza di nomina, così operando una disparità di trattamento rispetto ai candidati che abbiano prestato il medesimo servizio in costanza di rapporto d'impiego.
3.2. Il ricorso non è fondato. La Suprema Corte, recentemente pronunciatasi sulla questione in esame, ha espresso il seguente principio di diritto: «in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è 1 Cfr. doc.ti 3,4,5 fascicolo ricorrente. pagina 2 di 7 attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto» (Cass. 8 agosto 2024, n. 22432). Nel vagliare eventuali profili di contrasto del citato D.M. con le disposizioni di rango primario dell'art. 485, comma 7, e dell'art. 569, comma 3, D. Lgs. n. 294/1994 e con i due commi dell'art. 2050, D. Lgs. n. 66/2010 (Codice di Ordinamento Militare), la Corte ha confermato la piena legittimità dell'assetto descritto nel decreto ministeriale sul reclutamento del personale ATA, laddove considera:
- il servizio militare di leva e quelli sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, come servizio effettivo reso nella medesima qualifica;
- il servizio militare di leva e quelli sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali;
- il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali;
- come servizio valutabile solo quello “effettivamente prestato” ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, la computabilità dei corrispondenti periodi «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». Nella Tabella allegata al decreto, alla luce dei criteri sopra descritti, i servizi resi nella specifica qualifica sono valutati fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A. consentono l'attribuzione di un punteggio massimo di 0,60 punti per anno. Con la conseguenza che il servizio militare (e quello ad esso equiparato) se prestato in costanza di nomina sarà valutato come servizio reso nella medesima qualifica con assegnazione di un punteggio massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di nomina, sarà valorizzato al pari di ogni servizio reso alle dipendenze di altre amministrazioni, ottenendo il minor punteggio di 0,60 punti per anno. Con la sentenza n. 22432/2024, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, con argomentazioni pienamente condivisibili, che gli articoli 485, comma 7, e 569, comma 3, del D. Lgs. n. 294/1994, non possono essere utilmente richiamati poiché strettamente afferenti al “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Trattasi di norme primarie che disciplinano il diverso fenomeno della carriera e della sua ricostruzione e non quello del reclutamento che è qui in evidenza e che riguarda, nella sua valenza comparativa tra le diverse posizioni, l'accesso ai concorsi o alle graduatorie. Acclarato che la regolamentazione del D. Lgs. n. 294/1994 non disciplina la fase di accesso alla carriera ma la fase successiva, la Corte ha poi precisato come la questione della diversità di punteggio assegnato dal D.M. 50/2021 al personale ATA per il servizio militare o civile assimilato per legge, secondo il sussistere o meno del presupposto della nomina, non attenga strettamente alle pagina 3 di 7 questioni affrontate con riferimento ai decreti ministeriali sul reclutamento del personale docente. In particolare, l'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, diversamente dal D.M. 50/2021, consentiva la valutazione del servizio militare di leva e dei servizi sostitutivi assimilati per legge «solo se prestati in costanza di nomina» imponendo una limitazione che la Corte ha ritenuto in più occasioni (così Cass. 5679/2020 e successivi pronunciamenti conformi, Cass. n. 15467/2021, Cass. n. 41894/2021, Cass. n. 8586/2024) essere illegittima per contrasto con l'art. 2050 D. Lgs. n. 66/2010, che disciplina la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici;
contrasto che non riguarda il decreto in esame. Difatti, il D.M. 50/2021 risulta conforme al disposto dell'art. 2050 che, al comma 1, impone il riconoscimento del servizio militare e civile sostitutivo, per concorsi e graduatorie, con lo stesso punteggio dei servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, e, al comma 2, specifica come il riconoscimento di quel servizio se reso in corso di rapporto vada valorizzato «a tutti gli effetti», con ciò non escludendo per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Piuttosto, la norma primaria impone di non violare, per i servizi prestati non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, qualora ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso (così, Cass. n. 22432/2024). Quanto ad un eventuale contrasto del D.M. con l'art. 52, comma 2, Cost., la S.C. ha statuito quanto segue: «6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e pagina 4 di 7 quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602» (Cass. n. 22432/2024). In altre parole, non si ravvisano profili di discriminatorietà o di pregiudizio nell'assetto delineato dal D.M. laddove, non essendovi ragioni per parificare situazioni di per sé disomogenee come quella dell'espletamento del servizio militare o sostitutivo in pendenza di rapporto rispetto al suo svolgimento non in costanza di nomina, ha comunque valorizzato, attribuendo un vantaggio, l'espletamento del servizio militare o sostitutivo attraverso una ragionevole modulazione del punteggio.
3.3. In senso difforme a quanto sopra evidenziato non depongono neppure le pronunce del Consiglio di Stato n. 266 del 09.01.2023 e della S.C. n. 8586/2024 del 29.03.2024, le quali operano un richiamo ai principi sanciti dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 5679/2020 (e successive Cass. n. 15127/2021; Cass. n. 15467/2021; Cass., n. 34686/2021) in relazione alle disposizioni vigenti in data antecedente alle previsioni di cui al D.M. 50/2021, che da un lato ha appunto previsto la valorizzazione del servizio di leva ai fini dell'accesso alle graduatorie del personale A.T.A., dall'altro ha correttamente tenuto distinta la posizione di chi svolga tale servizio in costanza di nomina (e veda dunque “sospeso” il proprio rapporto di lavoro e la maturazione del relativo punteggio) rispetto a quella di chi - come il ricorrente - svolga tale servizio non in costanza di nomina.
3.4. In definitiva e per concludere, alla luce delle superiori considerazioni e del principio di diritto enunciato da Cass. n. 22432/2024 e da Cass. n. 17861/2025, si ritengono legittime le previsioni di rango secondario del D.M. n. 50 del 03.03.2021, laddove prevedono la valutazione del servizio militare o civile, in costanza di nomina, con l'integrale punteggio di n. 6 punti per anno (e di 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) per l'accesso alle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA, e che assegnano il minor punteggio di 0,60 punti annui (e 0,15 punti per ogni mese o frazione pagina 5 di 7 superiore a 15 giorni) per il servizio prestato non in costanza di impiego scolastico. Non si condivide il contrario orientamento espresso dal Consiglio di Stato con le pronunce n. 9864/2024 e n. 3367/2025, ponendosi in contrasto con le convincenti argomentazioni espresse dalla sentenza della Cass. n. 22432/2024 (ribadite anche recentemente da Cass. n. 17861/2025 del
02.07.2025 e Cass. n. 9738/2025 del 14.04.2025). Le statuizioni di illegittimità dei DD.MM. 50/2021 e 89/2024, come pronunciate dal Consiglio di Stato, non incidono sulla posizione soggettiva dell'attuale ricorrente. Trattandosi, infatti, il D.M. di atto amministrativo di natura regolamentare (e non avente natura normativa), la caducazione del giudice amministrativo non è idonea a produrre effetti erga omnes, operando solo a vantaggio di coloro che hanno proposto il ricorso dinanzi al giudice ammnistrativo. Infatti, il giudicato amministrativo ha di regola effetti limitati alle parti del giudizio e non produce effetti a favore dei cointeressati che non abbiamo tempestivamente impugnato. I casi di giudicato con effetti ultra partes sono eccezionali e si giustificano in ragione dell'inscindibilità degli effetti dell'atto o dell'inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame altrettanto inscindibile fra le posizione dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile, logicamente, ancor prima che giuridicamente, che l'atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato. Per tali ragioni deve escludersi che l'indivisibilità possa operare con riferimento a effetti del giudicato diversi da quelli caducanti e, quindi, per gli effetti conformativi, ordinatori, additivi o di accertamento della fondatezza della pretesa azionata, che operano solo nei confronti delle parti del giudizio. L'annullamento dei decreti ministeriali in questione, nella parte in cui non equiparano, ai fini del punteggio, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, ai servizi prestati non in costanza di rapporto di impiego, produce un effetto non propriamente, ma, sostanzialmente, di accertamento della pretesa all'assegnazione di un maggior punteggio e, di conseguenza, determina un effetto additivo/conformativo: tale giudicato, pertanto, a prescindere dalla natura giuridica dei decreti ministeriali, non si estende a soggetti diversi dagli originari ricorrenti (cfr. C.d.S., Adunanza Plenaria nn. 4-5/2019).
3.5. Per tutte le ragioni esposte, si appalesa legittima la valorizzazione del servizio militare di leva operata dell'Amministrazione resistente in termini disomogenei rispetto al servizio effettivo reso nella medesima qualifica;
il servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina è stato correttamente qualificato come servizio reso alle dipendenze di altre amministrazioni.
4. Sulle spese 4.1. Con la sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo pagina 6 di 7 la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 co. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
4.2. La controvertibilità delle questioni esaminate e i contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione integrale delle spese di lite,
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) RIGETTA il ricorso;
2) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Modena, 15 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Vincenzo Conte
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