CA
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 03/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
composta dai magistrati:
MARIA TERESA SPANU Presidente
DONATELLA ARU Consigliere
GRAZIA MARIA BAGELLA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 319 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2022 promossa da
, c.f. , rappresentato e difeso, in forza di delega Parte_1 C.F._1
a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Andrea Massacci, presso il cui studio in CA, via
Raffa Garzia n. 13, ha eletto domicilio
APPELLANTE
contro
AVV. , c.f. rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. CP_1 C.F._2
86 c.p.c. e, unitamente e disgiuntamente, giusta procura depositata unitamente alla comparsa in appello, dall'Avv. Francesco Salvo del Foro di Palermo, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Palermo, via Goethe n. 1
APPELLATO
contro
, E (rispettivamente, c.f. , CP_2 CP_3 CP_4 C.F._3
, ), in qualità di eredi dell'Avv. C.F._4 C.F._5 Persona_1
rappresentati e difesi, in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione in primo grado, dallo
Pagina 1 studio legale Acquas Dore – Cotti, nella persona dell'Avv. Brunello Acquas, presso il cui studio in
CA, via Roma n. 149 Palazzo Vivanet, hanno eletto domicilio
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
contro in persona del procuratore speciale pro tempore, P.I. Controparte_5
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maurizio P.IVA_1
Romagnoli e dall'avv. Gianfrancesco Esposito, giusta delega in calce alla comparsa in appello
APPELLATA
e contro
conferitaria del ramo d'azienda di Controparte_6 Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.I. Controparte_8
, rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Sveva P.IVA_2
Bernardini, presso il cui studio in Roma, via Cicerone n. 49, ha eletto domicilio
APPELLATA
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“Nell'interesse dell'appellante si è concluso affinché piaccia alla Corte, ogni altra istanza
respinta, in parziale riforma della sentenza impugnata:
In via principale:
1. Accertare l'inesatto e/o mancato adempimento dei convenuti avv.ti e al contratto di CP_1 Per_1
patrocinio stipulato tra le parti, a causa degli errori professionali da essi commessi nell'ambito del
giudizio promosso dall'attore nei confronti dell'avv. , con la partecipazione della CP_9
Allianz s.p.a. e, in particolare, a causa della tardiva interposizione dell'appello avverso la sentenza
del Tribunale di CA n. 525/2013 del 24 gennaio – 13 febbraio 2013.
Pagina 2
2. Per l'effetto, dichiarare tenuti entrambi i convenuti al risarcimento dei danni subiti e subendi da
parte dell'odierno appellante per conseguenza degli errori professionali ad essi imputabili e, per
l'effetto della limitazione della domanda proposta in questo grado, condannarli, in solido ovvero
ciascuno per quanto di ragione, a:
a) tenere indenne l'attore dalle conseguenze pregiudizievoli ad esso derivanti dal sinistro per cui è
causa;
b) al rimborso della somma di € 4.000,00 (per quanto concerne l'avv. e di € 1.000,00 (per CP_1
quanto concerne l'avv. e, oggi, i suoi eredi) da essi percepita a titolo di compensi per il Per_1
giudizio in grado d'appello;
c) al risarcimento del danno non patrimoniale e/o morale derivante dalla inammissibilità
dell'impugnazione conseguente all'errore professionale ascrivibile agli appellati, determinata in
misura di € 25.000,00 o quell'altra, anche maggiore, che si riterrà dovuta, con interessi di mora e
rivalutazione monetaria sino al saldo.
3. Revocare la condanna dell'odierno appellante al pagamento delle spese del primo grado del
giudizio.
4. Condannare gli appellati, in solido o ciascuno per quanto di ragione, al pagamento delle spese
del presente grado di giudizio, inclusa la maggiorazione sulle competenze a titolo di rimborso delle
spese generali, oltre accessori di legge, con liquidazione dei compensi e delle spese in favore del
difensore antistatario, che le ha anticipate”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO PIETRO LUPO:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Pagina 3 - Preliminarmente dichiarare inammissibile ex art. 342 e/o 348bis c.p.c. l'appello avverso e
comunque rigettarlo integralmente confermando la sentenza del primo grado
- in ogni caso manlevare da qualsiasi onere di spesa e da ogni ulteriore responsabilità l'odierno
convenuto, ritenendo, ordinando e dichiarando che lo stesso ha diritto ad essere tenuto indenne
dalla condannando la medesima a Controparte_8 Controparte_8
manlevare l'avv. per quanto fosse eventualmente tenuto a corrispondere al sig. CP_1
in esito al presente contenzioso;
Parte_1
- Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come
per legge.
Con riserva di replica in relazione al comportamento processuale di controparte”.
NELL'INTERESSE DEGLI APPELLANTI INCIDENTALI EREDI DORE:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di CA, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o
deduzione:
A) in via preliminare:
1) dichiarare la inammissibilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348-bis c.p.c. dell'appello
proposto dal;
e, per l'effetto, Pt_1
2) mandare assolti gli appellati da ogni avversa pretesa;
CP_10
B) nel merito:
3) rigettare l'appello proposto dal siccome infondato;
e, per conseguenza, Pt_1
Pagina 4 4) mandare assolti gli appellati da ogni avversa pretesa;
CP_10
C) in accoglimento dell'appello incidentale:
5) riformare la sentenza del Tribunale di CA n. 1641/2022 nella parte in cui non ha liquidato
il compenso di avvocato applicando gli importi tabellari previsti dal DM n. 55/2014 per cause di
valore da 516.000 euro a 1.000.000 euro con i valori medi e con la maggiorazione per la presenza
di due ulteriori parti con le quali vi è stato un contraddittorio;
e, per l'effetto,
indipendentemente dalla sorte dell'odierno appello posto che la domanda di condanna al
pagamento di € 954.000,00 è stata rigettata e che sul punto la sentenza è, comunque, passata in
giudicato,
6) condannare l'odierno appellante al pagamento dei compensi per il giudizio di primo grado nella
misura di € 36.145,20 alla stregua dei criteri tabellari del DM 55/2014 (art. 4, commi 1 e 2 inciso
finale) o di quell'altra che fosse ritenuta equa e di giustizia, oltre rifusione di spese generali, spese
documentate, cassa avvocati e IVA di legge;
D) in ogni caso:
7) condannare l'appellante al pagamento dei compensi di avvocato del presente grado di giudizio,
oltre rifusione di spese generali, spese documentate, cassa avvocati IVA di legge”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA Controparte_5
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare:
Confermare integralmente la sentenza impugnata
Pagina 5 IN SUBORDINE ED IN OGNI CASO
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di rispetto alla Persona_1
domanda attorea;
- In ogni caso, rigettare per infondatezza la domanda dell'attore.
IN VIA GRADATA:
Nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda dell'attore contenere comunque l'obbligo
risarcitorio a carico di entro il massimale assicurato di polizza pari ad €258.228,44 CP_5
ed entro i limiti della quota di responsabilità, effettivamente, ascrivibile alla propria assicurata
, svolgendo formale istanza di ripartizione interna della responsabilità Persona_1
ascrivibile ai condebitori, e dare atto altresì della sussistenza di un rapporto di coassicurazione
indiretta intercorrente tra le polizze rispettivamente rilasciate da e a copertura CP_5 CP_6
del rischio professionale ascrivibile alla convenuta e per l'effetto ripartire in via paritaria Per_1
l'eventuale obbligo mallevatorio riferentesi al danno ascrivibile alla convenuta a carico di Per_1
e CP_5 CP_6
Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre IVA e CAP”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA Controparte_6
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'll.mo Tribunale adìto, in via preliminare respingere la richiesta di
sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e dichiarare improponibile e/o improcedibile il
gravame per le ragioni esposte. Nel merito respingere il gravame poiché infondato, con
caducazione della domanda di manleva azionata dal professionista nei confronti della comparente
anche per inoperatività della garanzia. In ogni caso, in ipotesi di riforma della sentenza di I grado,
Pagina 6 Voglia dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'avv. con caducazione della CP_1
domanda di manleva azionata nei confronti di e comunque l'inoperatività della garanzia CP_6
per la richiesta di restituzione degli onorari versati all'Assicurato. Vittoria di spese”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne in giudizio gli avvocati Parte_1
e al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_1 Persona_1
patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza degli inadempimenti nei quali erano incorsi i legali nel patrocinare i suoi interessi nelle cause distinte al n. 2940/2009 RAC davanti al Tribunale di
CA e al n. 279/2013 RAC davanti alla Corte d'Appello del medesimo distretto, che egli aveva promosso nei confronti dell'avvocato per ottenere il risarcimento dei danni subiti per CP_9
effetto dell'inadempimento di quest'ultimo alle obbligazioni assunte nel mandato difensivo relativo alla causa intrapresa davanti al Tar Sardegna, per ottenere l'annullamento del provvedimento di cessazione dal servizio quale carabiniere scelto, emesso dal Ministero della difesa il 27/11/2007.
A sostegno delle sue pretese, espose quanto segue:
- il ricorso al Tar era stato respinto con sentenza n. 1303 del 2008 per essere stato proposto senza osservare il termine di 60 giorni previsto per l'impugnazione degli atti amministrativi;
- egli aveva, quindi, conferito mandato all'avvocato del foro di Palermo, eleggendo CP_1
domicilio presso lo studio dell'avvocato del foro di CA, al fine di Persona_1
intraprendere un'azione risarcitoria nei confronti dell'avvocato CP_9
- il primo inadempimento nel quale erano incorsi i due legali era consistito nell'avere chiesto il risarcimento dei danni per complessivi 1.065.517 euro, omettendo di chiedere anche il rimborso
Pagina 7 delle somme che il aveva corrisposto all'avvocato a titolo di compensi professionali Pt_1 CP_9
e rimborsi per l'attività prestata nella causa davanti al Tar;
- la causa era stata, quindi, decisa dal Tribunale con la sentenza n. 525/2013, emessa il 24/01/2013
e depositata il 13/02/2013, con la quale l'avvocato era stato condannato a pagare al CP_9 Pt_1
50.000,00 € a titolo di risarcimento dei danni e a rimborsare alle altre parti un quarto delle spese di lite, liquidate in 8.400 euro ciascuno;
- il secondo inadempimento nel quale erano incorsi gli avvocati convenuti era consistito nell'aver notificato l'atto di citazione introduttivo del processo di appello (proc. 279/2013 rac) avverso detta sentenza del Tribunale, quando il termine di impugnazione era ormai scaduto, con la conseguenza che la Corte d'Appello, con sentenza n. 766/2013 del 13/12/2013, aveva dichiarato inammissibile il gravame e condannato il a rimborsare all'avvocato e alla società di Pt_1 CP_9
assicurazione di quest'ultimo le spese del giudizio d'appello;
- dagli inadempimenti in questione al era derivata l'impossibilità di ottenere l'integrale Pt_1
risarcimento dei danni che gli aveva arrecato l'avvocato da individuarsi come danni da CP_9
perdita di chances, in considerazione della fondatezza del ricorso al Tar e delle larghissime probabilità del suo accoglimento, qualora si fosse giunti ad una decisione nel merito;
- la sentenza del Tribunale di CA che aveva liquidato equitativamente il danno in 50.000,00
euro era infatti fondata “su motivi apodittici e sull'indimostrato presupposto, frutto di forzate
presunzioni, secondo cui il , una volta reintegrato, sarebbe stato immediatamente Pt_1
assoggettato a un nuovo provvedimento disciplinare del licenziamento per giusta causa,
determinato dal presunto scarso rendimento dell'attore”, essendo “vero, invece, che qualora il
fosse stato reintegrato in servizio, per effetto dell'accoglimento del ricorso al tar, sarebbe Pt_1
stato presumibilmente trasferito ad altra sede, nella quale non sarebbero esistiti gli attriti e i
contrasti con colleghi e superiori della precedente stazione, che indussero il suo licenziamento”;
Pagina 8 contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, era lecito presumere che il sarebbe stato Pt_1
non solo reintegrato, ma avrebbe anche mantenuto, sino alla sua naturale conclusione, il posto di lavoro, conseguendo i relativi emolumenti, da commisurarsi in primo luogo all'ultimo stipendio mensile lordo percepito dall'attore, in misura pari a 1.434,27 euro, da moltiplicarsi per il numero di mensilità che l'attore avrebbe avuto diritto a incassare fino alla cessazione del rapporto lavorativo,
al raggiungimento dell'età pensionabile (alla quale poi si sarebbero dovute apportare le variazioni in aumento collegate agli scatti di anzianità, agli straordinari, al maggiore tfr, ed al migliore trattamento pensionistico che il lavoratore avrebbe conseguito);
- gli inadempimenti dei convenuti avevano cagionato all'attore ulteriori danni patrimoniali e precisamente: 1) il danno relativo al costo dei compensi corrisposti all'avvocato per le CP_9
inutili prestazioni davanti al Tar;
2) il danno dovuto al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati;
3) il danno dovuto al pagamento dei compensi in favore degli avvocati e CP_1 Per_1
per il primo e il secondo grado del giudizio civile (per un totale complessivo di € 630.000,00);
- per effetto della perdita di chances, il aveva subito anche un danno non patrimoniale di Pt_1
tipo “esistenziale” o “morale “a causa dell'improvviso venir meno delle sue fonti di sostentamento
economico e delle sue abitudini di vita quotidiana, dapprima - confidando nell'esito favorevole del
ricorso - ritenuto dall'attore soltanto provvisorio ma poi, dopo il rigetto del ricorso al tar,
trasformatosi inopinatamente e ingiustamente in perdita definitiva e ripetibile, tale da stravolgerne
e segnarne l'intera esistenza, condizionandone ogni aspetto” e da incidere “sulla sua vita familiare
e di relazione, sulla sua salute fisica, anche in ragione della percezione del carattere di gravissima
ingiustizia e iniquità dei comportamenti, incredibilmente ripetuti, posti in essere dai professionisti
cui egli si era rivolto per ottenere la tutela delle proprie ragioni”, che si sarebbe potuta stimare in
315.000,00 €.
L'avvocato si costituì regolarmente in giudizio a mezzo comparsa, ammettendo che CP_1
Pagina 9 l'atto di appello era stato notificato tardivamente il 02/05/2013, quando era scaduto il termine di 30
giorni da che la sentenza del tribunale era stata notificata al procuratore costituito dell'avvocato
(il 20/03/2013) e ad il 18/03/2013; spiegò, tuttavia, che il CP_9 Controparte_11
Tribunale, con la sentenza n. 525 del 2013, aveva accolto in minima parte la domanda risarcitoria formulata dal perché aveva ritenuto che, in ragione dei numerosi procedimenti disciplinari e Pt_1
penali cui era stato sottoposto, fosse modesta la possibilità di vedere accolto l'originario ricorso al
Tar, liquidando così in 50.000 euro il risarcimento del danno, in considerazione del fatto che le sanzioni penali cui era stato sottoposto avrebbero lasciato presagire una successiva reiterazione del provvedimento di licenziamento anche qualora il ricorso al Tar fosse stato accolto.
Contestò, inoltre, che tale ritardo configurasse un inadempimento a lui imputabile, sostenendo che la responsabilità dovesse essere ascritta unicamente all'avvocato quale domiciliataria del Per_1
: precisò, a tal proposito, che al fine di ridurre i tempi di esecuzione della sentenza di primo Pt_1
grado – la quale, pur non avendo soddisfatto il , gli avrebbe comunque assicurato la Pt_1
possibilità di incassare i 50.000 euro riconosciuti dal giudice ed il rimborso delle spese di lite – egli aveva delegato l'avvocato di notificarla alle altre parti, informando la collega della volontà Per_1
dell'assistito di proporre appello;
in attesa di notizie circa la notifica della sentenza, aveva quindi predisposto l'atto d'appello e, convinto di essere ancora in termini per l'impugnazione, il 23/04/2013
ne aveva trasmesso 8 copie all'avvocato affinché ne curasse la notifica;
l'avvocato Per_1 Per_1
tuttavia, venendo meno all'obbligo previsto dall'articolo 31 del codice di deontologia professionale vigente ratione temporis, non aveva informato l'avvocato del fatto che la sentenza di primo CP_1
grado era stata già stata notificata il 18/03/2013 al procuratore costituito di Controparte_11
ed il 20/03/2013 al procuratore costituito dell'avvocato e che il termine breve di CP_9
impugnazione di 30 giorni era pertanto già scaduto il 20/04/2013.
L'avvocato si costituì regolarmente in giudizio, contestando di dover rispondere Persona_1
delle conseguenze dannose della mancata istruzione della domanda nel corso del giudizio di primo
Pagina 10 grado e della mancata richiesta di condanna dell'avvocato alla restituzione dei CP_9
compensi e dei rimborsi che aveva ricevuto dal , e ciò sul rilievo che l'intera attività Pt_1
processuale fosse ascrivibile al solo avvocato avendo essa convenuta svolto le funzioni di CP_1
mera domiciliataria. Sostenne, inoltre, che il rapporto professionale di domiciliazione si fosse instaurato esclusivamente con l'avvocato e non direttamente in capo al , sia nel CP_1 Pt_1
processo di primo grado che nel processo d'appello e contestò di essere incorsa in qualsivoglia inadempimento rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti del domiciliante, esponendo:
- che l'avvocato l'aveva incaricata di richiedere le copie autentiche esecutive della sentenza e CP_1
CP_ di notificarle alle altre parti del processo “dandone conferma all'avv. , precisando allo stesso
che restava in attesa di sapere se erano stati effettuati i pagamenti dovuti o se le sarebbe stato
trasmesso atto di precetto, il tutto senza alcun riscontro”;
- che l'avvocato “senza alcuna precedente comunicazione” le aveva trasmesso l'atto CP_1
d'appello, senza specificare se dovesse essere o meno completato col referto di notifica, di cui difettava, o passato con urgenza alla notifica;
- che l'avvocato aveva omesso di trasmetterle gli importi necessari per le spese di notifiche CP_1
per la iscrizione al ruolo della causa d'appello, somme che erano state anticipate da essa domiciliataria;
- che l'appello proposto nell'interesse del , qualora fosse stato deciso nel merito, non Pt_1
sarebbe stato accolto, perché, come aveva giustamente affermato il Tribunale di CA nella sentenza impugnata, l'annullamento dell'atto di licenziamento impugnato davanti al Tar Sardegna
non avrebbe scongiurato la prospettiva che l'amministrazione militare reiterasse il provvedimento di cessazione del servizio, emendato delle supposte ragioni invalidanti.
Si costituì in giudizio anche deducendo, quanto al rapporto con l'assicurato: Controparte_6
Pagina 11 - era onere dell'assicurato dimostrare la validità e l'efficacia della garanzia producendo in giudizio le quietanze attestanti il regolare pagamento del premio, perché in mancanza la polizza non sarebbe stata operante;
- la denuncia di sinistro era stata presentata dall'assicurato il 06/02/2014 per una richiesta risarcitoria formulata dal danneggiato il 29/01/2014 e l'art. 12 delle condizioni generali di assicurazione prevedeva: “l'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione sempre che originate da fatti posti in essere durante il medesimo periodo e denunciate nei termini previsti dalle precedenti presenti condizioni. Qualora il sinistro si realizzi attraverso più atti successivi, esso si considererà
avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto”.
Nel merito, aderì alle difese svolte dall'avvocato per sostenere che la responsabilità CP_1
dell'appello tardivo fosse ascrivibile alla sola domiciliataria avv. evidenziando Persona_1
che, quando in data 26/04/2013 l'avvocato aveva ricevuto le copie nell'atto di citazione in Per_1
appello con delega dell'avvocato a curarne la notifica, il termine di impugnazione fosse ancora CP_1
pendente, perché sarebbe scaduto il 29/04/2013, ovverosia 30 giorni dopo il 29/03/2013, data in cui si era perfezionata la notifica ad della sentenza di primo grado. Controparte_11
Contestò, inoltre, l'esistenza del nesso causale tra i danni lamentati dell'attore e gli inadempimenti ascritti ai convenuti, sostenendo che, al più, questi avesse diritto ad ottenere il rimborso delle spese legali che la Corte d'Appello lo aveva condannato a rifondere all'avvocato e alla compagnia CP_9
assicuratrice Allianz spa;
eccepì, infine che esulava dalla copertura assicurativa l'importo che l'attore reclamava a titolo di rimborso dei compensi versati all'avvocato CP_1
Si costituì in giudizio anche con comparsa depositata il giorno Controparte_5
antecedente la prima udienza differita, con la quale:
Pagina 12 - preliminarmente eccepì che l'allegato 2 della polizza n. 280683 sottoscritta con l'avvocato
[...]
prevedeva il massimale di 258.228,44 euro, con lo scoperto di 1/5 dell'eventuale Per_1
risarcimento accordato al danneggiato;
- precisò che la polizza stipulata dall'avvocato con copriva anche il fatto posto in CP_1 CP_6
essere dai preposti di questi, sicché sussisteva “un rapporto di coassicurazione indiretta, con la
conseguenza che l'eventuale danno risarcibile, eventualmente, attribuito a carico della convenuta
dovrà essere ripartito in parti uguali a carico della controparte e di ; Persona_1 CP_6
- si associò alle difese svolte dall'avvocato in ordine all'an debeatur, sostenendo che da esse Per_1
derivasse il difetto di legittimazione dell'attore a chiedere il risarcimento dei danni alla domiciliataria, con la quale non aveva instaurato alcun rapporto contrattuale, considerato che l'incarico dell'avvocato proveniva dall'avvocato Per_1 CP_1
La causa, istruita con produzioni documentali, venne decisa dal Tribunale di CA con sentenza n. 1641/2022, pubblicata in data 23/06/2022, con cui il Giudice rigettò tutte le domande proposte dall'attore e condannò quest'ultimo alla rifusione delle spese legali nei confronti delle altre parti.
***
In sintesi, si riporta il percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado.
Disattese, preliminarmente, le eccezioni di estinzione del processo per inattività dell'attore –
sollevate dall'avv. e dagli eredi dell'avv. – e di difetto di legittimazione attiva dell'avv. CP_1 Per_1
Massacci – sollevata dall'avv. perché entrambe infondate, il Tribunale ha ritenuto, piuttosto, CP_1
che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'avv. (per la quale avevano Per_1
insistito i suoi eredi) e da dovesse trovare accoglimento con riguardo alla domanda Controparte_5
con cui il aveva chiesto la condanna al risarcimento dei danni subiti per non aver mai Pt_1
richiesto, nella causa iscritta al n. 2940/2009 RAC del Tribunale di CA, la condanna dell'avv.
Pagina 13 al rimborso dei compensi professionali che il stesso aveva corrisposto per il CP_9 Pt_1
patrocinio prestato davanti al Tar Sardegna: secondo il Giudice di primo grado, infatti, si sarebbe dovuto ritenere pacifico che l'attore non avesse mai conferito mandato professionale all'avv. Per_1
la quale era solamente domiciliataria dell'avv. e, pertanto, non tenuta a decidere sul contenuto CP_1
dell'atto di citazione o sulle domande da formulare. Allo stesso modo e sulla base delle medesime argomentazioni, il Giudice ha ritenuto che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'avv. dovesse ritenersi fondata anche con riguardo alle altre domande di risarcimento del Per_1
danno formulate nei suoi confronti dal : la mancanza di un rapporto contrattuale tra i due, Pt_1
infatti, non avrebbe potuto legittimare l'attore a invocare un inadempimento dell'avvocato rispetto ad obbligazioni che non erano mai sorte.
Quanto, invece, alla domanda proposta dal nei confronti dell'avv. volta ad ottenere la Pt_1 CP_1
condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni per la mancata formulazione, nella causa n.
2940/2009 RAC, della domanda di rimborso del corrispettivo pagato all'avv. per l'attività CP_9
professionale inutilmente svolta davanti al TAR Sardegna, il Giudice di primo grado ha osservato che l'omessa formulazione non avrebbe fatto perdere al il diritto di ottenere, in un'altra Pt_1
sede, la risoluzione del contratto per inadempimento dell'avv. e la conseguente condanna di CP_9
questi al rimborso dei corrispettivi eventualmente pagati;
in ogni caso, ha precisato che l'attore non avesse mai specificato quali importi aveva già versato in favore dell'avv. a titolo di CP_9
compensi, né prodotto in causa qualsivoglia documento attestante il relativo pagamento. Per queste ragioni, ha ritenuto la domanda infondata.
Allo stesso modo, il Tribunale ha respinto la domanda proposta nei confronti dell'avv. volta CP_1
ad ottenere il risarcimento del danno corrispondente agli importi versati all'avv. e ad Allianz CP_9
s.p.a. a titolo di rimborso spese del processo di appello, liquidate nella sentenza n. 766/2013 del
13.12.2013, che aveva definito la causa n. 279/2013 RAC, atteso che il non aveva mai Pt_1
esposto nei suoi atti l'oggetto di tale pretesa e che non vi fosse la prova che detti importi fossero
Pagina 14 stati effettivamente corrisposti.
Le medesime motivazioni sono state assunte dal Tribunale anche nel respingere le domande con cui l'attore aveva chiesto la condanna dell'avv. a rimborsargli l'importo corrisposto a titolo di CP_1
corrispettivo per le prestazioni professionali rese nel giudizio di primo grado davanti al Tribunale di
CA (causa n. 2940/2009 RAC) e per le prestazioni professionali rese nel giudizio di secondo grado davanti alla Corte d'Appello di CA (causa n. 279/2013 RAC): quanto a quest'ultima, il
Tribunale ha evidenziato che la parcella datata 02.04.2013, emessa a nome del dall'avv. Pt_1
non recasse alcuna quietanza e, pertanto, non vi fosse la prova che la stessa fosse stata CP_1
pagata.
In ordine, infine, alle domanda di condanna dei convenuti al pagamento dell'importo di €
630.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per la perdita del trattamento economico e pensionistico, e dell'importo di € 315.000,00 a titolo di danni non patrimoniali di natura esistenziale e morale, il Giudice ha ritenuto che le stesse dovessero considerarsi infondate in quanto,
anche se il Tar Sardegna si fosse pronunciato nel merito del ricorso proposto dal e, Pt_1
riconoscendo la fondatezza dei motivi formali, avesse annullato il provvedimento impugnato,
sarebbe stato assai improbabile, se non inverosimile, che l'attore avrebbe mantenuto la stessa posizione lavorativa, essendo ben più probabile e plausibile, visti i provvedimenti disciplinari e le condanne penali a suo carico, una sua immediata destituzione dal servizio. Non essendovi ragioni per ritenere, quindi, che l'appello formulato dall'avv. e dichiarato inammissibile potesse avere CP_1
la benché minima possibilità di essere accolto, il Tribunale ha concluso che non vi fosse alcun nesso di causalità tra l'errore in cui era incorso l'avv. e i danni asseritamente subiti dal , CP_1 Pt_1
rigettando, così, le relative domande. Le spese di lite sono state interamente poste a carico dell'attore soccombente.
***
Pagina 15 Avverso la sentenza ha proposto appello , al fine di ottenere, in sua riforma, Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe e precisando di rinunciare espressamente alla domanda – avanzata in primo grado – di risarcimento dei danni patrimoniali subiti per effetto del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di CA.
Si è costituito in giudizio l'avv. , domandando, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1
dell'appello ai sensi degli artt. 342 e/o 348 bis c.p.c. e, in ogni caso, il suo rigetto, perché infondato in fatto e in diritto, nonché di essere manlevato dalla relativamente a Controparte_8
qualsiasi onere e responsabilità che fosse stata in ipotesi ritenuta sussistente a suo carico,
Si sono costituiti in giudizio, in qualità di eredi dell'avv. , e Persona_1 CP_2 CP_3
domandando l'inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, il suo rigetto, e CP_4
proponendo appello incidentale sul capo della sentenza di primo grado relativo alla liquidazione delle spese di giudizio in loro favore.
Si sono costituite in giudizio anche la e Controparte_5 Controparte_8
rispettivamente aderendo alle difese dei propri assicurati e domandando, in ogni caso, il
[...]
rigetto dell'avverso appello.
* * *
Con primo motivo d'appello censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale Parte_1
ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'avv. in ragione della circostanza, ritenuta Per_1
pacifica, che tra i due non fosse mai intercorso un rapporto professionale, atteso che l'avv. Per_1
aveva sempre e solo svolto funzioni di domiciliataria. Sostiene, sul punto, l'appellante, che detta affermazione non possa estendersi al giudizio di appello, per il quale “venne conferita apposita
procura alle liti, con elezione di domicilio presso l'avv. ; che dovrebbe comunque ritenersi Per_1
pacifico – perché non contestato – che egli si era recato presso lo studio dell'avv. per Per_1
discutere della vertenza;
che quest'ultima aveva ricevuto il pagamento delle proprie prestazioni professionali per il giudizio d'appello direttamente dal cliente, emettendo la fattura n. 63/2013 del
30.9.2013. Di conseguenza, a detta del , sussisterebbe una piena responsabilità dell'avv. Pt_1
Pagina 16 derivante dal contratto di opera professionale stipulato tra l'avv. e l'assistito in data 21 Per_1 CP_1
marzo 2013 (nel quale si prevedeva espressamente la domiciliazione dell'avv. e dal rapporto Per_1
professionale intercorso tra i due in vista dell'impugnazione della sentenza di primo grado.
Con secondo motivo di gravame censura la sentenza del Tribunale nella parte Parte_1
in cui il Giudice ha affermato, omettendo di esaminare in maniera esaustiva la domanda, che non fosse stato provato l'effettivo pagamento delle somme, liquidate con la sentenza della Corte
d'Appello, in favore dell'avv. e di Allianz s.p.a., e del doppio del contributo unificato: CP_9
precisa, sul punto, l'appellante, che la domanda proposta fosse in realtà volta a ottenere la condanna dei convenuti “a tenere indenne e/o rimborsare l'attore da ogni spesa o esborso che dovesse
essergli chiesto dalle controparti processuali o dallo Stato […]”, nell'ipotesi in cui la sentenza fosse stata messa in esecuzione contro il . Pt_1
Con terzo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha affermato che non fosse stato dimostrato – né indicato – il pagamento degli importi corrisposti agli avvocati convenuti a titolo di compensi per il grado d'appello: precisa il che Pt_1
il Giudice avrebbe omesso di valutare che nell'atto di citazione fosse stato indicato che erano stati corrisposti ai convenuti “compensi riferiti al giudizio in grado d'appello per l'ammontare di €
5.000,00 (di cui € 4.000,00 in favore dell'avv. ed € 1.000,00 all'avv. […]” e che dette CP_1 Per_1
circostanze, non solo sarebbero state dimostrate attraverso la produzione di copia dei documenti, ma non sarebbero state nemmeno contestate dalle parti convenute.
Con quarto e ultimo motivo d'appello censura la sentenza nella parte in cui il Parte_1
Tribunale avrebbe omesso di esaminare la domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno morale e non patrimoniale subito in ragione del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di
CA, e, prima ancora, in ragione della pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto dinanzi al Tar Sardegna. Sostiene l'appellante che il Giudice non abbia considerato che per effetto della destituzione e della conseguente perdita del posto di lavoro, la sua vita aveva subito “un gravissimo
sconquasso, tale da determinare un danno sia per la perdita della possibilità (esclusa, dal
Pagina 17 Tribunale, in due sentenze;
ma non è affatto certo che una seconda destituzione si sarebbe
realmente effettuata, immediatamente e senza ombra di dubbio) di proseguire la propria attività
lavorativa, sia sotto il profilo dell'ingiustizia, in sé, della perdita della possibilità di ottenere una
pronunzia sul punto dalla Corte d'appello, che avrebbe ben potuto argomentare in maniera
difforme da quella seguita dal Tribunale”. Secondo la prospettazione del , infatti, il danno Pt_1
determinato dal Tribunale in via equitativa con esclusivo riferimento ai danni patrimoniali, non sarebbe affatto sufficiente e non ristorerebbe “la sofferenza, il patimento e la perdita esistenziale”
subiti in conseguenza del venir meno della possibilità di essere reintegrato nel posto di lavoro e di avere una seconda possibilità di far valere le proprie qualità: lo stesso danno dovrebbe quindi essere liquidato, in via equitativa, in una misura pari ad € 25.000,00, corrispondente alla metà di quanto riconosciuto a titolo di danno patrimoniale.
***
In limine, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dagli appellati
(avv. e eredi . Tale eccezione è infondata in quanto l'appello dispone CP_1 Per_2
adeguatamente di una parte volitiva, con cui sono indicati le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che mira a confutare le ragioni addotte dal primo giudice;
l'apparato dell'appello non deve infatti rivestire forme sacramentali, né tantomeno contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione (Cass. civile, sent. 16/11/2017, n.
27199).
Passando ora al merito delle questioni, si rileva quanto segue, affrontando le questioni introdotte con le singole censure secondo un ordine logico sistematico.
1. Sulla legittimazione passiva dell'avv. Persona_1
Preliminarmente, occorre precisare che costituisce consolidato principio nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'avvocato che ha ricevuto il mandato professionale è sempre responsabile nei confronti del proprio cliente e deve risarcire tutti i danni da questo patiti a causa della negligenza professionale sua e dell'avvocato domiciliatario, perché il dominus risponde anche
Pagina 18 dell'attività svolta dal collega di cui si avvale, non avendo quest'ultimo ricevuto alcun mandato professionale dal cliente e non assolvendo nemmeno a detta finalità il mero conferimento della procura alle liti (Cass., n. 25816/2011). Sul punto è bene ricordare, infatti, che la Suprema Corte
distingue tra il mandato di patrocinio e la procura alle liti, assumendo che colui che ha rilasciato la procura alle liti può non aver conferito all'avvocato domiciliatario il mandato di patrocinio, anche se questo sia stato svolto nell'interesse del cliente che ha conferito la procura alle liti, instaurandosi in tale ipotesi, collateralmente al rapporto con la parte che abbia rilasciato la procura alle liti, anche un altro e distinto rapporto interno ed extraprocessuale regolato dalle norme di un ordinario mandato,
in virtù del quale il ruolo di cliente non viene assunto dal patrocinato, ma da chi ha richiesto per lui l'opera professionale, ossia dall'avvocato che ha preso contatti e che ha conferito l'incarico all'avvocato domiciliatario: sussiste, pertanto, una presunzione di coincidenza tra il contratto di patrocinio e la procura alle liti, che può essere superata da circostanze specifiche e concordanti, tali da far ritenere che l'incarico sia stato conferito da un difensore (il dominus) all'altro (il domiciliatario), con la conseguenza che il mandante deve ritenersi il difensore e non il cliente (Cass.
Civ., n. 25816/2011).
Ebbene, nel caso di specie, come già correttamente osservato dal Giudice di primo grado, deve considerarsi pacifico che il non abbia mai conferito alcun mandato professionale all'avv. Pt_1
e tanto non può di certo essere smentito, in applicazione dei principi poc'anzi richiamati, Per_1
dalla circostanza che per il giudizio di impugnazione venne conferita apposita procura alle liti, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. o che quest'ultima richiese, direttamente al Per_1
, il pagamento di un acconto pari ad € 1.000,00 per “le spese anticipate per l'iscrizione della Pt_1
causa a ruolo in Corte d'Appello”. Giova precisare, sul punto, che il contratto di prestazione professionale datato 21 marzo 2013, nel quale venne solamente indicato che “la costituzione in
giudizio deve effettuarsi presso la Corte di Appello di CA, con necessità di eleggere domicilio
in CA, domicilio che viene eletto presso lo studio dell'avv. […], con conseguente Per_1
economico di domiciliazione a carico del cliente” fosse stato sottoscritto esclusivamente dall'avv.
Pagina 19 e che in ogni caso, fatta eccezione per il solo acconto di € 1000,00 di cui si è fatto riferimento, CP_1
tutti gli oneri per le prestazioni di domiciliataria svolte dall'avv. fossero sempre stati Per_1
corrisposti direttamente dall'avv. così come, del resto, può evincersi dal contenuto della CP_1
lettera inviata dall'avv. all'avv. in data 11.07.2013 (“Gentile avvocato, in relazione alla Per_1 CP_1
pratica in oggetto, ho ricevuto il suo bonifico e le rimetto in allegato relativa fattura, restando in
attesa dell'attestazione del versamento della ritenuta d'acconto”). Allo stesso modo, non può di certo ritenersi rilevante, per quel di cui ci si occupa, la circostanza – non provata – che il si Pt_1
recò presso lo studio dell'avv. “con la quale ebbe un appuntamento per discutere la vertenza”. Per_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve confermarsi anche in questa sede che non sussistesse alcun rapporto professionale tra e l'avv. (mera Parte_1 Persona_1
domiciliataria dell'avv. e che, conseguentemente, accertata la totale assenza di qualsivoglia CP_1
responsabilità professionale in capo a lei (in forza del richiamato principio secondo cui “l'avvocato che ha ricevuto il mandato professionale è sempre responsabile nei confronti del proprio cliente e deve risarcire tutti i danni da questo patiti a causa della negligenza professionale sua e dell'avvocato domiciliatario, perché il dominus risponde anche dell'attività svolta dal collega di cui si avvale”),
debba confermarsi il suo difetto di legittimazione passiva sia in ordine alla domanda di accertamento volta a tenere indenne il dall'eventuale richiesta di pagamento delle spese Pt_1
processuali e del doppio del contributo unificato cui lo stesso è stato condannato con la sentenza n.
766/2013 del 13.12.2013 della Corte d'Appello di CA, sia in ordine alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente subiti a causa del passaggio in giudicato della sentenza n. 525/2013 emanata dal Tribunale di CA.
Rigettato, pertanto, per evidente infondatezza, il primo motivo d'appello, occorre ora esaminare il secondo e il quarto, con esclusivo riferimento, tuttavia, alla presunta responsabilità dell'avv. CP_1
[...]
2. Sulla domanda di accertamento del diritto a essere tenuto indenne dalle conseguenze
pregiudizievoli della sentenza della Corte d'Appello n. 766/2013.
Pagina 20 Il secondo motivo di gravame proposto dal deve considerarsi parzialmente fondato e Pt_1
meritevole di accoglimento entro i limiti e per le ragioni di cui appresso.
Come indicato dall'appellante, deve considerarsi che la domanda, così come proposta già dal primo grado, non era volta ad ottenere la condanna degli avvocati e alla restituzione – sotto CP_1 Per_1
forma di rimborso o risarcimento – delle spese di giudizio e del pagamento del doppio del contributo unificato cui il era stato condannato con la sentenza n. 766/2013 della Corte Pt_1
d'Appello di CA, ma al contrario, era volta ad ottenere il mero accertamento del diritto di essere tenuto indenne da ogni spesa o rimborso che potessero essere richiesti dalle controparti processuali o dallo Stato in esecuzione della citata sentenza (con la quale, si ricorda, l'appello proposto era stato dichiarato inammissibile per tardività).
A tal proposito, è pacifico e non contestato che l'avv. abbia dato indicazioni all'avv. di CP_1 Per_1
notificare la sentenza n. 525/2013 del Tribunale di CA nella forma esecutiva alle controparti
“al fine di ridurre i tempi di esecuzione della sentenza […] che, pur non avendo soddisfatto il
, gli avrebbe comunque assicurato la possibilità di incassare i 50.000 euro riconosciuti Pt_1
[…]; è, altresì, documentalmente provato che in data 23 aprile 2013 l'avv. abbia trasmesso 8 CP_1
copie dell'atto di appello, con l'indicazione di volerlo notificare ai convenuti e di richiedere copia della sentenza uso appello all'avv. la quale, con lettera del 24 aprile 2013, ha dato Per_1
comunicazione al collega di aver notificato, “come da sue istruzioni”, la sentenza di primo grado con in calce la formula esecutiva, rispettivamente il 20 marzo al legale dell'avv. il 15 marzo CP_9
all'avv. personalmente e il 18 marzo all' con lettera del 29 aprile 2013, CP_9 Controparte_11
invece, l'avv. ha informato l'avv. di aver predisposto, sempre nel rispetto delle Per_1 CP_1
indicazioni datele, il referto di notifica, in attesa della conferma di poter notificare l'appello al procuratore domiciliatario dell'avv. e alla compagnia assicurativa. CP_9
Ebbene, chiarito, ancora una volta, che debba escludersi in ragione dei principi di diritto sopra enunciati qualsivoglia responsabilità dell'avv. che, in qualità di mera domiciliataria, si è Per_1
puntualmente attenuta alle indicazioni del dominus, non può trascurarsi che, di contro, l'avv. CP_1
Pagina 21 abbia deciso di notificare l'atto d'appello alle controparti in data 2 maggio 2013 (data in cui la richiesta della notifica dell'atto d'appello era stata formalizzata all'ufficiale giudiziario), ben oltre il termine breve di trenta giorni sancito dall'art. 325 c.p.c., nonostante fosse indubbiamente a conoscenza (e comunque dovesse esserlo) delle date in cui era stata notificata la sentenza di primo grado dalla collega delegata. In ragione delle considerazioni che precedono e della evidente negligenza dell'operato dell'avv. deve dichiararsi, in riforma della sentenza di primo grado - CP_1
dovendosi riconoscere la sussistenza di un interesse concreto e attuale ad ottenere una pronuncia di accertamento in tal senso- che abbia diritto di essere tenuto indenne dall'Avv. Parte_1
delle conseguenze pregiudizievoli che potrebbe subire in forza della messa in esecuzione della CP_1
sentenza n. 766/2013 emanata dalla Corte d'Appello di CA, individuabili nella condanna al pagamento delle spese processuali come disposto, e del doppio del contributo unificato.
Specularmente, anche la Compagnia di assicurazione dell'Avv. - la CP_1 Controparte_6
dovrà a sua volta tenere indenne l'assicurato delle suddette conseguenze pregiudizievoli determinate dalla eventuale messa in esecuzione della citata sentenza.
3. Sulla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali.
La domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente subiti a causa del passaggio in giudicato della sentenza n. 525/2013 del Tribunale di CA (da esaminare, si ricorda, solo nei confronti dell'avv. atteso il difetto di legittimazione passiva accertato in capo all'avv. , CP_1 Per_1
che costituisce oggetto del quarto motivo d'appello, non può essere, invece, meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Occorre precisare che l'appellante ha contestato il fatto che il giudice di primo grado avesse omesso di pronunciarsi sulla richiesta di liquidazione dei danni non patrimoniali subiti “per effetto
della tardività del ricorso al TAR e, successivamente, della tardività dell'appello”: si ricorda,
invero, che il Tribunale di CA – con sentenza n. 525/2013 – aveva riconosciuto in favore del i “soli” danni patrimoniali, quantificati, in via equitativa, in complessivi € 50.000,00 e che, Pt_1
con l'appello proposto dall'avv. e dichiarato inammissibile per tardività, il avrebbe CP_1 Pt_1
Pagina 22 auspicato di ottenere anche il riconoscimento degli ulteriori danni non patrimoniali pure richiesti tempestivamente (la cui pretesa, in questa sede, è stata peraltro ridotta ad € 25.000,00).
Ebbene, pare opportuno, sul punto, rilevare anche in questa sede, che per orientamento consolidato espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (tra le molte: Cass. n. 11901/2002;
Cass. n. 10966/2004; Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 15032/2021; Cass. n. 2348/2022; Cass. n.
2109/2024). A tal fine, si è distinto tra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio;
mentre nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione, nella seconda ipotesi il danno deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato (Cass. civ. n. 24670/2024).
Tale seconda ipotesi è quella che attiene alla responsabilità professionale dell'avvocato per omessa impugnazione del provvedimento sfavorevole, cui è da assimilarsi, come si è visto, il caso di specie.
Più precisamente, le ragioni che inducono a mantenere fermo il richiamato orientamento e ad escludere che la "mera" perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio, per effetto dell'inadempimento dell'avvocato alla sua obbligazione professionale (omessa o tardiva impugnazione) possa costituire un danno di per sé risarcibile, a prescindere da una correlazione con il risultato "utile" cui mira il giudizio stesso, muovono, anzitutto, dalla considerazione della natura di detta obbligazione, che la Suprema Corte, da sempre (Cass. n. 3848/1968; Cass. n. 2230/1973;
Pagina 23 Cass. n. 7618/1997; Cass. n. 16023/2002; Cass. n. 10289/2015; Cass. n. 30169/2018; Cass. n.
21953/2023), ha ritenuto essere, di regola (e certamente lo è nel caso dello svolgimento dell'incarico di patrocinare in un giudizio), "di mezzi e non di risultato", in quanto il professionista si fa carico non già dell'obbligo di realizzare il risultato cui il cliente aspira, bensì dell'obbligo di esercitare diligentemente la propria professione, che a quel risultato deve pur sempre essere finalizzata.
Ebbene, nel caso di cui ci si occupa è incontrovertibile che l'avv. abbia notificato l'appello CP_1
avverso la sentenza n. 525/2013 tardivamente, impedendo al cliente di ottenere una pronuncia sul merito, e che, conseguentemente, abbia inadempiuto all'obbligo di esercitare diligentemente la sua professione;
tuttavia non può ritenersi altrettanto dimostrato da parte dell'appellante che, ove il legale avesse tenuto il comportamento dovuto, questi, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
Si rammenta, infatti, che “la sofferenza, il patimento, la perdita esistenziale - sofferti dal - Pt_1
per il venir meno della possibilità di essere reintegrato nel posto di lavoro e, magari, avere una
seconda possibilità di far valere le sue qualità […] e per la perdita della possibilità di ottenere una
pronunzia sul punto dalla Corte d'Appello” prospettate come conseguenze dell'altrui, negligente condotta nei termini sopra indicati, sono tutte circostanze qualificabili come mere allegazioni, non supportate da alcuna prova nel corso del giudizio di primo grado: sulla base di tale presupposto,
deve ritenersi che la probabilità di successo, sul punto, dell'impugnazione proposta dal Pt_1
sarebbe stata particolarmente scarsa, addirittura improbabile. E al di là delle richiamate considerazioni, deve considerarsi senza dubbio la altrettanto non rilevante probabilità di successo,
per l'appellante, di essere reintegrato nella medesima posizione lavorativa, in ragione delle innumerevoli e gravi violazioni penali e disciplinari in cui era incorso (tra le quali, si ricorda, le plurime sanzioni disciplinari comminate dai competenti superiori nell'arco temporale tra il 1997 e il
2005 e le condanne, anche a pena detentiva, riportate fra il settembre del 1999 e il gennaio del 2007
per i reati di tentata truffa pluriaggravata e insubordinazione con ingiuria e minaccia, come puntualmente indicate nella “Proposta di cessazione dal servizio per scarso rendimento” emanata
Pagina 24 dalla Regione Carabinieri Sardegna – Compagnia di Sanluri il 7 giugno 2007) e, più in generale,
delle relazioni e note negative dei suoi superiori gerarchici (“inferiore alla media”, “insufficiente”):
non appare di certo dirimente, ai fini della decisione, la discutibile affermazione suggerita dall'appellante che costituisca “un fatto notorio che l'Arma dei Carabinieri mantiene in servizio
militari che si sono macchiati di veri e propri crimini, ben più gravi dei comportamenti attribuiti al
per giustificare la destituzione”. Non essendoci, pertanto, alcun elemento per ipotizzare Pt_1
che l'appello formulato nell'interesse del avesse la minima possibilità di essere accolto con Pt_1
riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali (come si è detto, non minimamente dimostrati), deve conclusivamente escludersi che possa sussistere un nesso di causalità tra l'operato dell'avv. e i danni asseritamente subiti dall'appellante. CP_1
4. Sulla domanda di restituzione degli acconti versati in favore dell'avv. e dell'avv. CP_1
Per_1
Chiarito che la responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può sussistere in ragione soltanto dell'inadempimento all'incarico professionale e, dunque, come conseguenza unicamente della lesione dell'interesse strumentale dedotto in obbligazione, deve, tuttavia, evidenziarsi che l'inadempimento può certamente costituire il presupposto della domanda di restituzione del compenso che il cliente abbia corrisposto al professionista o per consentire al primo di opporsi utilmente alla richiesta in tal senso avanzata da quest'ultimo (avvalendosi dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.); e nel perimetro dell'inadempimento, e quindi della lesione dell'interesse strumentale, si colloca senz'altro anche la condotta imperita/negligente dell'avvocato che abbia cagionato la perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio (Cass. Civ., n. 24670/2024).
Nel caso di cui ci si occupa, il sostiene di aver corrisposto rispettivamente le somme di € Pt_1
4000,00 in favore dell'avv. e di € 1000,00 in favore dell'avv. a titolo di compensi per CP_1 Per_1
l'instaurazione del giudizio di appello avverso la sentenza n. 525/2013 del Tribunale di CA.
Sul punto, occorre necessariamente distinguere le posizioni dei due legali nei cui confronti è stata avanzata la richiesta di restituzione, disattesa dal Giudice di primo grado per mancanza di prova.
Pagina 25 Deve, infatti, osservarsi che, come correttamente rilevato dal Tribunale, la fattura datata 2 aprile
2013 emessa dall'avv. costituente l'unico documento depositato agli atti al fine di dimostrare CP_1
la corresponsione del compenso, non può di certo provare l'avvenuto pagamento, atteso che la stessa non reca alcuna quietanza. Di talché, essendo rimasto indimostrato il pagamento, neppure può essere accolta la domanda di condanna alla sua restituzione.
Le medesime considerazioni, invero, non potrebbero valere con riguardo all'acconto in favore dell'avv. dalla documentazione agli atti del primo grado si evince, infatti, che con lettera Per_1
dell'11 luglio 2013 l'avv. ha chiesto all'avv. di “comunicare al signor che il Per_1 CP_1 Pt_1
vaglia da lui trasmesso per le spese anticipate per l'iscrizione della causa in Corte d'Appello, gli è
stato restituito ed è stato da lui incassato. Dovrebbe quindi, al più presto, trasmettermi un nuovo
vaglia direttamente nel mio studio, in modo che io possa incassarlo”; emerge, inoltre, che l'avv.
abbia effettivamente percepito le somme richieste, atteso che in data 30 settembre 2013 ha Per_1
emesso la parcella n. 63/2013, intestata al sig. per “causa civile Corte d'Appello di CA Pt_1
– onorari e diritti” e recante la sottoscrizione per quietanza. Ciononostante, in Parte_2
applicazione del principio già più volte richiamato, in forza del quale l'avvocato che ha ricevuto il mandato professionale è sempre responsabile nei confronti del proprio cliente e deve risarcire tutti i danni da questo patiti a causa della negligenza professionale sua e dell'avvocato domiciliatario,
perché il dominus risponde anche dell'attività svolta dal collega di cui si avvale, non avendo quest'ultimo ricevuto alcun mandato professionale dal cliente e non assolvendo nemmeno a detta finalità il mero conferimento della procura alle liti, deve ritenersi che la domanda di restituzione si sarebbe dovuta proporre non nei confronti dell'avv. - che, in qualità di mera domiciliataria, si Per_1
è attenuta a tutte le istruzioni fornitele dal dominus, svolgendo la relativa attività ed anticipando le necessarie spese per procedere - bensì nei confronti dell'avv. nella forma di domanda di CP_1
risarcimento del danno, in qualità di unico difensore che ha ricevuto il mandato professionale e che
è pertanto tenuto a rispondere delle eventuali negligenze nel suo operato o in quello del domiciliatario.
Pagina 26 In ragione delle predette considerazioni, la domanda, così formulata, non può certamente trovare accoglimento nemmeno in questa sede e, pertanto, la pronuncia del Tribunale deve essere, sul punto, confermata.
Con unico motivo d'appello incidentale, i sig.ri , e censurano la CP_2 CP_3 CP_4
sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione sulle spese del giudizio, ritenendo che la liquidazione delle stesse sia avvenuta in palese difformità dal D.M. 44/2014 in relazione allo scaglione di riferimento e agli aumenti per il numero di parti assistite: sostengono, infatti, gli eredi dell'avv. che lo scaglione cui il Giudice avrebbe dovuto fare riferimento sarebbe dovuto Per_1
essere quello compreso tra € 516.000,00 ed € 1.000.000,00, valori medi, atteso che la pretesa risarcitoria era stata prospettata in € 954.000,00 e che, in ogni caso, si sarebbe dovuta considerare la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, D.M. 44/2014, per il numero di parti (pari a tre). Sulla
base delle argomentazioni svolte, gli appellanti chiedono che il venga quindi condannato al Pt_1
pagamento dei compensi per il primo grado di giudizio nella misura di € 36.145,20.
La censura non può trovare accoglimento.
Ora, deve in generale rilevarsi che per principio costantemente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi di pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum,
onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore. La
giurisprudenza della Suprema Corte ha altresì affermato il principio per cui “Ai fini della
determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a
carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata
rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato
indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di
una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di
Pagina 27 giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia
di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione
sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo
l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo
accertamento giudiziale la quantificazione.” (Cass. sez. 1, ord. n. 10984 del 26/04/2021).
Ebbene, nella specie l'attore aveva effettivamente domandato il pagamento dell'importo di euro
945.000.000 ovvero quell'altra somma anche maggiore, espressione certamente equivalente a quella riportata nella citata massima, sottintendendo certamente un importo non solo maggiore ma anche minore.
Ciò posto, l'oggetto della controversia, induce a ritenere la stessa di valore indeterminato e complessità media, sicché, applicate a tutte le voci il parametro medio senza alcuna riduzione,
risulta che sarebbe, semmai, spettato agli eredi l'importo di euro 10.343,00, oltre al Per_2
rimborso forfettario e gli accessori, addirittura (appena) inferiore a quello liquidato.
Né avrebbe dovuto, in ogni caso, essere riconosciuta la maggiorazione dei compensi prevista dall'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014 per la difesa di pluralità di assisiti, in ragione della perfetta sovrapponibilità della posizione degli eredi (cfr. Cass. n. 471/2020), situazione a fronte Per_2
della quale la parte appellante incidentale non ha svolto alcun argomento a supporto della sua censura.
L'appello incidentale deve, pertanto, essere rigettato.
***
Le spese del presente grado di giudizio devono essere compensate fra l'appellante principale e gli appellanti incidentali, stante la reciproca soccombenza.
Deve invece essere valutata nel suo complesso (cd. esito globale della lite) la pronuncia sulle spese processuali di entrambi i gradi fra l'attore e il convenuto avv. (nonché, CP_1
conseguentemente, la sua compagnia di assicurazione), alla luce dell'accoglimento della domanda di manleva di cui al punto 2 che precede.
Pagina 28 A tal proposito si richiama il principio espresso dalla Suprema Corte a sez. Un. (Sent. n. 32061
del 31/10/2022) per cui: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche
sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel
medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di
un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa
al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne
soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92,
comma 2, c.p.c.”.
Nel caso in esame, di conseguenza, l'accoglimento di una delle domande attoree (seppure dal peso assai contenuto rispetto al complesso delle pretese non accolte) impone a questa Corte di disporre la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio fra e , Parte_1 CP_1
nonché fra il primo e la compagnia di assicurazione dell'Avv. CP_1 Controparte_6
Da ultimo, resta da provvedere sulle spese processuali nei confronti della Controparte_5
compagnia assicuratrice dell'Avv. Il rigetto di tutte le domande formulate dal nei Per_1 Pt_1
confronti degli eredi determina la piena soccombenza del primo rispetto alla citata Per_2
compagnia, con conseguente spettanza, in favore della stessa, delle spese del grado, da porre a carico dell'appellante. Queste vanno liquidate con riferimento allo scaglione di valore fra euro
26.000,00 ed euro 52.000,00, parametro medio, esclusa la fase istruttoria, non tenutasi.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto dagli Parte_1
eredi avverso la sentenza n.1641/2022, pubblicata in data 23/06/2022, del Tribunale di Per_2
CA:
1. rigetta l'appello incidentale;
2. in parziale accoglimento dell'appello principale e modifica della sentenza impugnata, che
Pagina 29 nel resto conferma:
- accerta il diritto di di essere tenuto indenne da in ordine Parte_1 CP_1
alle conseguenze pregiudizievoli scaturenti nei suoi confronti dall'eventuale messa in esecuzione della sentenza n. 766/2013 pronunciata dalla Corte d'Appello di CA;
- accerta l'obbligo della compagnia di assicurazione di tenere indenne Controparte_6
l'assicurato dalle conseguenze pregiudizievoli determinate dalla eventuale CP_1
messa in esecuzione della sentenza di cui al punto che precede;
- dichiara interamente compensate fra e le spese processuali Parte_1 CP_1
dell'intero giudizio;
- dichiara interamente compensate fra e , le spese Parte_1 Controparte_6
processuali dell'intero giudizio;
3. dichiara interamente compensate fa e gli eredi - le spese Parte_1 Per_1 CP_4
processuali del presente grado di giudizio;
4. condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado in Parte_1
favore di in persona del suo legale rappresentante, che liquida, Controparte_5
a titolo di compensi professionali, in euro 6.946,00 oltre rimborso forfettario e accessori come per legge;
5. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12.
Così deciso in CA nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 23 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
composta dai magistrati:
MARIA TERESA SPANU Presidente
DONATELLA ARU Consigliere
GRAZIA MARIA BAGELLA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 319 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2022 promossa da
, c.f. , rappresentato e difeso, in forza di delega Parte_1 C.F._1
a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Andrea Massacci, presso il cui studio in CA, via
Raffa Garzia n. 13, ha eletto domicilio
APPELLANTE
contro
AVV. , c.f. rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. CP_1 C.F._2
86 c.p.c. e, unitamente e disgiuntamente, giusta procura depositata unitamente alla comparsa in appello, dall'Avv. Francesco Salvo del Foro di Palermo, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Palermo, via Goethe n. 1
APPELLATO
contro
, E (rispettivamente, c.f. , CP_2 CP_3 CP_4 C.F._3
, ), in qualità di eredi dell'Avv. C.F._4 C.F._5 Persona_1
rappresentati e difesi, in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione in primo grado, dallo
Pagina 1 studio legale Acquas Dore – Cotti, nella persona dell'Avv. Brunello Acquas, presso il cui studio in
CA, via Roma n. 149 Palazzo Vivanet, hanno eletto domicilio
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
contro in persona del procuratore speciale pro tempore, P.I. Controparte_5
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maurizio P.IVA_1
Romagnoli e dall'avv. Gianfrancesco Esposito, giusta delega in calce alla comparsa in appello
APPELLATA
e contro
conferitaria del ramo d'azienda di Controparte_6 Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.I. Controparte_8
, rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Sveva P.IVA_2
Bernardini, presso il cui studio in Roma, via Cicerone n. 49, ha eletto domicilio
APPELLATA
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“Nell'interesse dell'appellante si è concluso affinché piaccia alla Corte, ogni altra istanza
respinta, in parziale riforma della sentenza impugnata:
In via principale:
1. Accertare l'inesatto e/o mancato adempimento dei convenuti avv.ti e al contratto di CP_1 Per_1
patrocinio stipulato tra le parti, a causa degli errori professionali da essi commessi nell'ambito del
giudizio promosso dall'attore nei confronti dell'avv. , con la partecipazione della CP_9
Allianz s.p.a. e, in particolare, a causa della tardiva interposizione dell'appello avverso la sentenza
del Tribunale di CA n. 525/2013 del 24 gennaio – 13 febbraio 2013.
Pagina 2
2. Per l'effetto, dichiarare tenuti entrambi i convenuti al risarcimento dei danni subiti e subendi da
parte dell'odierno appellante per conseguenza degli errori professionali ad essi imputabili e, per
l'effetto della limitazione della domanda proposta in questo grado, condannarli, in solido ovvero
ciascuno per quanto di ragione, a:
a) tenere indenne l'attore dalle conseguenze pregiudizievoli ad esso derivanti dal sinistro per cui è
causa;
b) al rimborso della somma di € 4.000,00 (per quanto concerne l'avv. e di € 1.000,00 (per CP_1
quanto concerne l'avv. e, oggi, i suoi eredi) da essi percepita a titolo di compensi per il Per_1
giudizio in grado d'appello;
c) al risarcimento del danno non patrimoniale e/o morale derivante dalla inammissibilità
dell'impugnazione conseguente all'errore professionale ascrivibile agli appellati, determinata in
misura di € 25.000,00 o quell'altra, anche maggiore, che si riterrà dovuta, con interessi di mora e
rivalutazione monetaria sino al saldo.
3. Revocare la condanna dell'odierno appellante al pagamento delle spese del primo grado del
giudizio.
4. Condannare gli appellati, in solido o ciascuno per quanto di ragione, al pagamento delle spese
del presente grado di giudizio, inclusa la maggiorazione sulle competenze a titolo di rimborso delle
spese generali, oltre accessori di legge, con liquidazione dei compensi e delle spese in favore del
difensore antistatario, che le ha anticipate”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO PIETRO LUPO:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Pagina 3 - Preliminarmente dichiarare inammissibile ex art. 342 e/o 348bis c.p.c. l'appello avverso e
comunque rigettarlo integralmente confermando la sentenza del primo grado
- in ogni caso manlevare da qualsiasi onere di spesa e da ogni ulteriore responsabilità l'odierno
convenuto, ritenendo, ordinando e dichiarando che lo stesso ha diritto ad essere tenuto indenne
dalla condannando la medesima a Controparte_8 Controparte_8
manlevare l'avv. per quanto fosse eventualmente tenuto a corrispondere al sig. CP_1
in esito al presente contenzioso;
Parte_1
- Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come
per legge.
Con riserva di replica in relazione al comportamento processuale di controparte”.
NELL'INTERESSE DEGLI APPELLANTI INCIDENTALI EREDI DORE:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di CA, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o
deduzione:
A) in via preliminare:
1) dichiarare la inammissibilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348-bis c.p.c. dell'appello
proposto dal;
e, per l'effetto, Pt_1
2) mandare assolti gli appellati da ogni avversa pretesa;
CP_10
B) nel merito:
3) rigettare l'appello proposto dal siccome infondato;
e, per conseguenza, Pt_1
Pagina 4 4) mandare assolti gli appellati da ogni avversa pretesa;
CP_10
C) in accoglimento dell'appello incidentale:
5) riformare la sentenza del Tribunale di CA n. 1641/2022 nella parte in cui non ha liquidato
il compenso di avvocato applicando gli importi tabellari previsti dal DM n. 55/2014 per cause di
valore da 516.000 euro a 1.000.000 euro con i valori medi e con la maggiorazione per la presenza
di due ulteriori parti con le quali vi è stato un contraddittorio;
e, per l'effetto,
indipendentemente dalla sorte dell'odierno appello posto che la domanda di condanna al
pagamento di € 954.000,00 è stata rigettata e che sul punto la sentenza è, comunque, passata in
giudicato,
6) condannare l'odierno appellante al pagamento dei compensi per il giudizio di primo grado nella
misura di € 36.145,20 alla stregua dei criteri tabellari del DM 55/2014 (art. 4, commi 1 e 2 inciso
finale) o di quell'altra che fosse ritenuta equa e di giustizia, oltre rifusione di spese generali, spese
documentate, cassa avvocati e IVA di legge;
D) in ogni caso:
7) condannare l'appellante al pagamento dei compensi di avvocato del presente grado di giudizio,
oltre rifusione di spese generali, spese documentate, cassa avvocati IVA di legge”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA Controparte_5
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare:
Confermare integralmente la sentenza impugnata
Pagina 5 IN SUBORDINE ED IN OGNI CASO
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di rispetto alla Persona_1
domanda attorea;
- In ogni caso, rigettare per infondatezza la domanda dell'attore.
IN VIA GRADATA:
Nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda dell'attore contenere comunque l'obbligo
risarcitorio a carico di entro il massimale assicurato di polizza pari ad €258.228,44 CP_5
ed entro i limiti della quota di responsabilità, effettivamente, ascrivibile alla propria assicurata
, svolgendo formale istanza di ripartizione interna della responsabilità Persona_1
ascrivibile ai condebitori, e dare atto altresì della sussistenza di un rapporto di coassicurazione
indiretta intercorrente tra le polizze rispettivamente rilasciate da e a copertura CP_5 CP_6
del rischio professionale ascrivibile alla convenuta e per l'effetto ripartire in via paritaria Per_1
l'eventuale obbligo mallevatorio riferentesi al danno ascrivibile alla convenuta a carico di Per_1
e CP_5 CP_6
Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre IVA e CAP”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA Controparte_6
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'll.mo Tribunale adìto, in via preliminare respingere la richiesta di
sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e dichiarare improponibile e/o improcedibile il
gravame per le ragioni esposte. Nel merito respingere il gravame poiché infondato, con
caducazione della domanda di manleva azionata dal professionista nei confronti della comparente
anche per inoperatività della garanzia. In ogni caso, in ipotesi di riforma della sentenza di I grado,
Pagina 6 Voglia dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'avv. con caducazione della CP_1
domanda di manleva azionata nei confronti di e comunque l'inoperatività della garanzia CP_6
per la richiesta di restituzione degli onorari versati all'Assicurato. Vittoria di spese”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne in giudizio gli avvocati Parte_1
e al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_1 Persona_1
patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza degli inadempimenti nei quali erano incorsi i legali nel patrocinare i suoi interessi nelle cause distinte al n. 2940/2009 RAC davanti al Tribunale di
CA e al n. 279/2013 RAC davanti alla Corte d'Appello del medesimo distretto, che egli aveva promosso nei confronti dell'avvocato per ottenere il risarcimento dei danni subiti per CP_9
effetto dell'inadempimento di quest'ultimo alle obbligazioni assunte nel mandato difensivo relativo alla causa intrapresa davanti al Tar Sardegna, per ottenere l'annullamento del provvedimento di cessazione dal servizio quale carabiniere scelto, emesso dal Ministero della difesa il 27/11/2007.
A sostegno delle sue pretese, espose quanto segue:
- il ricorso al Tar era stato respinto con sentenza n. 1303 del 2008 per essere stato proposto senza osservare il termine di 60 giorni previsto per l'impugnazione degli atti amministrativi;
- egli aveva, quindi, conferito mandato all'avvocato del foro di Palermo, eleggendo CP_1
domicilio presso lo studio dell'avvocato del foro di CA, al fine di Persona_1
intraprendere un'azione risarcitoria nei confronti dell'avvocato CP_9
- il primo inadempimento nel quale erano incorsi i due legali era consistito nell'avere chiesto il risarcimento dei danni per complessivi 1.065.517 euro, omettendo di chiedere anche il rimborso
Pagina 7 delle somme che il aveva corrisposto all'avvocato a titolo di compensi professionali Pt_1 CP_9
e rimborsi per l'attività prestata nella causa davanti al Tar;
- la causa era stata, quindi, decisa dal Tribunale con la sentenza n. 525/2013, emessa il 24/01/2013
e depositata il 13/02/2013, con la quale l'avvocato era stato condannato a pagare al CP_9 Pt_1
50.000,00 € a titolo di risarcimento dei danni e a rimborsare alle altre parti un quarto delle spese di lite, liquidate in 8.400 euro ciascuno;
- il secondo inadempimento nel quale erano incorsi gli avvocati convenuti era consistito nell'aver notificato l'atto di citazione introduttivo del processo di appello (proc. 279/2013 rac) avverso detta sentenza del Tribunale, quando il termine di impugnazione era ormai scaduto, con la conseguenza che la Corte d'Appello, con sentenza n. 766/2013 del 13/12/2013, aveva dichiarato inammissibile il gravame e condannato il a rimborsare all'avvocato e alla società di Pt_1 CP_9
assicurazione di quest'ultimo le spese del giudizio d'appello;
- dagli inadempimenti in questione al era derivata l'impossibilità di ottenere l'integrale Pt_1
risarcimento dei danni che gli aveva arrecato l'avvocato da individuarsi come danni da CP_9
perdita di chances, in considerazione della fondatezza del ricorso al Tar e delle larghissime probabilità del suo accoglimento, qualora si fosse giunti ad una decisione nel merito;
- la sentenza del Tribunale di CA che aveva liquidato equitativamente il danno in 50.000,00
euro era infatti fondata “su motivi apodittici e sull'indimostrato presupposto, frutto di forzate
presunzioni, secondo cui il , una volta reintegrato, sarebbe stato immediatamente Pt_1
assoggettato a un nuovo provvedimento disciplinare del licenziamento per giusta causa,
determinato dal presunto scarso rendimento dell'attore”, essendo “vero, invece, che qualora il
fosse stato reintegrato in servizio, per effetto dell'accoglimento del ricorso al tar, sarebbe Pt_1
stato presumibilmente trasferito ad altra sede, nella quale non sarebbero esistiti gli attriti e i
contrasti con colleghi e superiori della precedente stazione, che indussero il suo licenziamento”;
Pagina 8 contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, era lecito presumere che il sarebbe stato Pt_1
non solo reintegrato, ma avrebbe anche mantenuto, sino alla sua naturale conclusione, il posto di lavoro, conseguendo i relativi emolumenti, da commisurarsi in primo luogo all'ultimo stipendio mensile lordo percepito dall'attore, in misura pari a 1.434,27 euro, da moltiplicarsi per il numero di mensilità che l'attore avrebbe avuto diritto a incassare fino alla cessazione del rapporto lavorativo,
al raggiungimento dell'età pensionabile (alla quale poi si sarebbero dovute apportare le variazioni in aumento collegate agli scatti di anzianità, agli straordinari, al maggiore tfr, ed al migliore trattamento pensionistico che il lavoratore avrebbe conseguito);
- gli inadempimenti dei convenuti avevano cagionato all'attore ulteriori danni patrimoniali e precisamente: 1) il danno relativo al costo dei compensi corrisposti all'avvocato per le CP_9
inutili prestazioni davanti al Tar;
2) il danno dovuto al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati;
3) il danno dovuto al pagamento dei compensi in favore degli avvocati e CP_1 Per_1
per il primo e il secondo grado del giudizio civile (per un totale complessivo di € 630.000,00);
- per effetto della perdita di chances, il aveva subito anche un danno non patrimoniale di Pt_1
tipo “esistenziale” o “morale “a causa dell'improvviso venir meno delle sue fonti di sostentamento
economico e delle sue abitudini di vita quotidiana, dapprima - confidando nell'esito favorevole del
ricorso - ritenuto dall'attore soltanto provvisorio ma poi, dopo il rigetto del ricorso al tar,
trasformatosi inopinatamente e ingiustamente in perdita definitiva e ripetibile, tale da stravolgerne
e segnarne l'intera esistenza, condizionandone ogni aspetto” e da incidere “sulla sua vita familiare
e di relazione, sulla sua salute fisica, anche in ragione della percezione del carattere di gravissima
ingiustizia e iniquità dei comportamenti, incredibilmente ripetuti, posti in essere dai professionisti
cui egli si era rivolto per ottenere la tutela delle proprie ragioni”, che si sarebbe potuta stimare in
315.000,00 €.
L'avvocato si costituì regolarmente in giudizio a mezzo comparsa, ammettendo che CP_1
Pagina 9 l'atto di appello era stato notificato tardivamente il 02/05/2013, quando era scaduto il termine di 30
giorni da che la sentenza del tribunale era stata notificata al procuratore costituito dell'avvocato
(il 20/03/2013) e ad il 18/03/2013; spiegò, tuttavia, che il CP_9 Controparte_11
Tribunale, con la sentenza n. 525 del 2013, aveva accolto in minima parte la domanda risarcitoria formulata dal perché aveva ritenuto che, in ragione dei numerosi procedimenti disciplinari e Pt_1
penali cui era stato sottoposto, fosse modesta la possibilità di vedere accolto l'originario ricorso al
Tar, liquidando così in 50.000 euro il risarcimento del danno, in considerazione del fatto che le sanzioni penali cui era stato sottoposto avrebbero lasciato presagire una successiva reiterazione del provvedimento di licenziamento anche qualora il ricorso al Tar fosse stato accolto.
Contestò, inoltre, che tale ritardo configurasse un inadempimento a lui imputabile, sostenendo che la responsabilità dovesse essere ascritta unicamente all'avvocato quale domiciliataria del Per_1
: precisò, a tal proposito, che al fine di ridurre i tempi di esecuzione della sentenza di primo Pt_1
grado – la quale, pur non avendo soddisfatto il , gli avrebbe comunque assicurato la Pt_1
possibilità di incassare i 50.000 euro riconosciuti dal giudice ed il rimborso delle spese di lite – egli aveva delegato l'avvocato di notificarla alle altre parti, informando la collega della volontà Per_1
dell'assistito di proporre appello;
in attesa di notizie circa la notifica della sentenza, aveva quindi predisposto l'atto d'appello e, convinto di essere ancora in termini per l'impugnazione, il 23/04/2013
ne aveva trasmesso 8 copie all'avvocato affinché ne curasse la notifica;
l'avvocato Per_1 Per_1
tuttavia, venendo meno all'obbligo previsto dall'articolo 31 del codice di deontologia professionale vigente ratione temporis, non aveva informato l'avvocato del fatto che la sentenza di primo CP_1
grado era stata già stata notificata il 18/03/2013 al procuratore costituito di Controparte_11
ed il 20/03/2013 al procuratore costituito dell'avvocato e che il termine breve di CP_9
impugnazione di 30 giorni era pertanto già scaduto il 20/04/2013.
L'avvocato si costituì regolarmente in giudizio, contestando di dover rispondere Persona_1
delle conseguenze dannose della mancata istruzione della domanda nel corso del giudizio di primo
Pagina 10 grado e della mancata richiesta di condanna dell'avvocato alla restituzione dei CP_9
compensi e dei rimborsi che aveva ricevuto dal , e ciò sul rilievo che l'intera attività Pt_1
processuale fosse ascrivibile al solo avvocato avendo essa convenuta svolto le funzioni di CP_1
mera domiciliataria. Sostenne, inoltre, che il rapporto professionale di domiciliazione si fosse instaurato esclusivamente con l'avvocato e non direttamente in capo al , sia nel CP_1 Pt_1
processo di primo grado che nel processo d'appello e contestò di essere incorsa in qualsivoglia inadempimento rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti del domiciliante, esponendo:
- che l'avvocato l'aveva incaricata di richiedere le copie autentiche esecutive della sentenza e CP_1
CP_ di notificarle alle altre parti del processo “dandone conferma all'avv. , precisando allo stesso
che restava in attesa di sapere se erano stati effettuati i pagamenti dovuti o se le sarebbe stato
trasmesso atto di precetto, il tutto senza alcun riscontro”;
- che l'avvocato “senza alcuna precedente comunicazione” le aveva trasmesso l'atto CP_1
d'appello, senza specificare se dovesse essere o meno completato col referto di notifica, di cui difettava, o passato con urgenza alla notifica;
- che l'avvocato aveva omesso di trasmetterle gli importi necessari per le spese di notifiche CP_1
per la iscrizione al ruolo della causa d'appello, somme che erano state anticipate da essa domiciliataria;
- che l'appello proposto nell'interesse del , qualora fosse stato deciso nel merito, non Pt_1
sarebbe stato accolto, perché, come aveva giustamente affermato il Tribunale di CA nella sentenza impugnata, l'annullamento dell'atto di licenziamento impugnato davanti al Tar Sardegna
non avrebbe scongiurato la prospettiva che l'amministrazione militare reiterasse il provvedimento di cessazione del servizio, emendato delle supposte ragioni invalidanti.
Si costituì in giudizio anche deducendo, quanto al rapporto con l'assicurato: Controparte_6
Pagina 11 - era onere dell'assicurato dimostrare la validità e l'efficacia della garanzia producendo in giudizio le quietanze attestanti il regolare pagamento del premio, perché in mancanza la polizza non sarebbe stata operante;
- la denuncia di sinistro era stata presentata dall'assicurato il 06/02/2014 per una richiesta risarcitoria formulata dal danneggiato il 29/01/2014 e l'art. 12 delle condizioni generali di assicurazione prevedeva: “l'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione sempre che originate da fatti posti in essere durante il medesimo periodo e denunciate nei termini previsti dalle precedenti presenti condizioni. Qualora il sinistro si realizzi attraverso più atti successivi, esso si considererà
avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto”.
Nel merito, aderì alle difese svolte dall'avvocato per sostenere che la responsabilità CP_1
dell'appello tardivo fosse ascrivibile alla sola domiciliataria avv. evidenziando Persona_1
che, quando in data 26/04/2013 l'avvocato aveva ricevuto le copie nell'atto di citazione in Per_1
appello con delega dell'avvocato a curarne la notifica, il termine di impugnazione fosse ancora CP_1
pendente, perché sarebbe scaduto il 29/04/2013, ovverosia 30 giorni dopo il 29/03/2013, data in cui si era perfezionata la notifica ad della sentenza di primo grado. Controparte_11
Contestò, inoltre, l'esistenza del nesso causale tra i danni lamentati dell'attore e gli inadempimenti ascritti ai convenuti, sostenendo che, al più, questi avesse diritto ad ottenere il rimborso delle spese legali che la Corte d'Appello lo aveva condannato a rifondere all'avvocato e alla compagnia CP_9
assicuratrice Allianz spa;
eccepì, infine che esulava dalla copertura assicurativa l'importo che l'attore reclamava a titolo di rimborso dei compensi versati all'avvocato CP_1
Si costituì in giudizio anche con comparsa depositata il giorno Controparte_5
antecedente la prima udienza differita, con la quale:
Pagina 12 - preliminarmente eccepì che l'allegato 2 della polizza n. 280683 sottoscritta con l'avvocato
[...]
prevedeva il massimale di 258.228,44 euro, con lo scoperto di 1/5 dell'eventuale Per_1
risarcimento accordato al danneggiato;
- precisò che la polizza stipulata dall'avvocato con copriva anche il fatto posto in CP_1 CP_6
essere dai preposti di questi, sicché sussisteva “un rapporto di coassicurazione indiretta, con la
conseguenza che l'eventuale danno risarcibile, eventualmente, attribuito a carico della convenuta
dovrà essere ripartito in parti uguali a carico della controparte e di ; Persona_1 CP_6
- si associò alle difese svolte dall'avvocato in ordine all'an debeatur, sostenendo che da esse Per_1
derivasse il difetto di legittimazione dell'attore a chiedere il risarcimento dei danni alla domiciliataria, con la quale non aveva instaurato alcun rapporto contrattuale, considerato che l'incarico dell'avvocato proveniva dall'avvocato Per_1 CP_1
La causa, istruita con produzioni documentali, venne decisa dal Tribunale di CA con sentenza n. 1641/2022, pubblicata in data 23/06/2022, con cui il Giudice rigettò tutte le domande proposte dall'attore e condannò quest'ultimo alla rifusione delle spese legali nei confronti delle altre parti.
***
In sintesi, si riporta il percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado.
Disattese, preliminarmente, le eccezioni di estinzione del processo per inattività dell'attore –
sollevate dall'avv. e dagli eredi dell'avv. – e di difetto di legittimazione attiva dell'avv. CP_1 Per_1
Massacci – sollevata dall'avv. perché entrambe infondate, il Tribunale ha ritenuto, piuttosto, CP_1
che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'avv. (per la quale avevano Per_1
insistito i suoi eredi) e da dovesse trovare accoglimento con riguardo alla domanda Controparte_5
con cui il aveva chiesto la condanna al risarcimento dei danni subiti per non aver mai Pt_1
richiesto, nella causa iscritta al n. 2940/2009 RAC del Tribunale di CA, la condanna dell'avv.
Pagina 13 al rimborso dei compensi professionali che il stesso aveva corrisposto per il CP_9 Pt_1
patrocinio prestato davanti al Tar Sardegna: secondo il Giudice di primo grado, infatti, si sarebbe dovuto ritenere pacifico che l'attore non avesse mai conferito mandato professionale all'avv. Per_1
la quale era solamente domiciliataria dell'avv. e, pertanto, non tenuta a decidere sul contenuto CP_1
dell'atto di citazione o sulle domande da formulare. Allo stesso modo e sulla base delle medesime argomentazioni, il Giudice ha ritenuto che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'avv. dovesse ritenersi fondata anche con riguardo alle altre domande di risarcimento del Per_1
danno formulate nei suoi confronti dal : la mancanza di un rapporto contrattuale tra i due, Pt_1
infatti, non avrebbe potuto legittimare l'attore a invocare un inadempimento dell'avvocato rispetto ad obbligazioni che non erano mai sorte.
Quanto, invece, alla domanda proposta dal nei confronti dell'avv. volta ad ottenere la Pt_1 CP_1
condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni per la mancata formulazione, nella causa n.
2940/2009 RAC, della domanda di rimborso del corrispettivo pagato all'avv. per l'attività CP_9
professionale inutilmente svolta davanti al TAR Sardegna, il Giudice di primo grado ha osservato che l'omessa formulazione non avrebbe fatto perdere al il diritto di ottenere, in un'altra Pt_1
sede, la risoluzione del contratto per inadempimento dell'avv. e la conseguente condanna di CP_9
questi al rimborso dei corrispettivi eventualmente pagati;
in ogni caso, ha precisato che l'attore non avesse mai specificato quali importi aveva già versato in favore dell'avv. a titolo di CP_9
compensi, né prodotto in causa qualsivoglia documento attestante il relativo pagamento. Per queste ragioni, ha ritenuto la domanda infondata.
Allo stesso modo, il Tribunale ha respinto la domanda proposta nei confronti dell'avv. volta CP_1
ad ottenere il risarcimento del danno corrispondente agli importi versati all'avv. e ad Allianz CP_9
s.p.a. a titolo di rimborso spese del processo di appello, liquidate nella sentenza n. 766/2013 del
13.12.2013, che aveva definito la causa n. 279/2013 RAC, atteso che il non aveva mai Pt_1
esposto nei suoi atti l'oggetto di tale pretesa e che non vi fosse la prova che detti importi fossero
Pagina 14 stati effettivamente corrisposti.
Le medesime motivazioni sono state assunte dal Tribunale anche nel respingere le domande con cui l'attore aveva chiesto la condanna dell'avv. a rimborsargli l'importo corrisposto a titolo di CP_1
corrispettivo per le prestazioni professionali rese nel giudizio di primo grado davanti al Tribunale di
CA (causa n. 2940/2009 RAC) e per le prestazioni professionali rese nel giudizio di secondo grado davanti alla Corte d'Appello di CA (causa n. 279/2013 RAC): quanto a quest'ultima, il
Tribunale ha evidenziato che la parcella datata 02.04.2013, emessa a nome del dall'avv. Pt_1
non recasse alcuna quietanza e, pertanto, non vi fosse la prova che la stessa fosse stata CP_1
pagata.
In ordine, infine, alle domanda di condanna dei convenuti al pagamento dell'importo di €
630.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per la perdita del trattamento economico e pensionistico, e dell'importo di € 315.000,00 a titolo di danni non patrimoniali di natura esistenziale e morale, il Giudice ha ritenuto che le stesse dovessero considerarsi infondate in quanto,
anche se il Tar Sardegna si fosse pronunciato nel merito del ricorso proposto dal e, Pt_1
riconoscendo la fondatezza dei motivi formali, avesse annullato il provvedimento impugnato,
sarebbe stato assai improbabile, se non inverosimile, che l'attore avrebbe mantenuto la stessa posizione lavorativa, essendo ben più probabile e plausibile, visti i provvedimenti disciplinari e le condanne penali a suo carico, una sua immediata destituzione dal servizio. Non essendovi ragioni per ritenere, quindi, che l'appello formulato dall'avv. e dichiarato inammissibile potesse avere CP_1
la benché minima possibilità di essere accolto, il Tribunale ha concluso che non vi fosse alcun nesso di causalità tra l'errore in cui era incorso l'avv. e i danni asseritamente subiti dal , CP_1 Pt_1
rigettando, così, le relative domande. Le spese di lite sono state interamente poste a carico dell'attore soccombente.
***
Pagina 15 Avverso la sentenza ha proposto appello , al fine di ottenere, in sua riforma, Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe e precisando di rinunciare espressamente alla domanda – avanzata in primo grado – di risarcimento dei danni patrimoniali subiti per effetto del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di CA.
Si è costituito in giudizio l'avv. , domandando, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1
dell'appello ai sensi degli artt. 342 e/o 348 bis c.p.c. e, in ogni caso, il suo rigetto, perché infondato in fatto e in diritto, nonché di essere manlevato dalla relativamente a Controparte_8
qualsiasi onere e responsabilità che fosse stata in ipotesi ritenuta sussistente a suo carico,
Si sono costituiti in giudizio, in qualità di eredi dell'avv. , e Persona_1 CP_2 CP_3
domandando l'inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, il suo rigetto, e CP_4
proponendo appello incidentale sul capo della sentenza di primo grado relativo alla liquidazione delle spese di giudizio in loro favore.
Si sono costituite in giudizio anche la e Controparte_5 Controparte_8
rispettivamente aderendo alle difese dei propri assicurati e domandando, in ogni caso, il
[...]
rigetto dell'avverso appello.
* * *
Con primo motivo d'appello censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale Parte_1
ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'avv. in ragione della circostanza, ritenuta Per_1
pacifica, che tra i due non fosse mai intercorso un rapporto professionale, atteso che l'avv. Per_1
aveva sempre e solo svolto funzioni di domiciliataria. Sostiene, sul punto, l'appellante, che detta affermazione non possa estendersi al giudizio di appello, per il quale “venne conferita apposita
procura alle liti, con elezione di domicilio presso l'avv. ; che dovrebbe comunque ritenersi Per_1
pacifico – perché non contestato – che egli si era recato presso lo studio dell'avv. per Per_1
discutere della vertenza;
che quest'ultima aveva ricevuto il pagamento delle proprie prestazioni professionali per il giudizio d'appello direttamente dal cliente, emettendo la fattura n. 63/2013 del
30.9.2013. Di conseguenza, a detta del , sussisterebbe una piena responsabilità dell'avv. Pt_1
Pagina 16 derivante dal contratto di opera professionale stipulato tra l'avv. e l'assistito in data 21 Per_1 CP_1
marzo 2013 (nel quale si prevedeva espressamente la domiciliazione dell'avv. e dal rapporto Per_1
professionale intercorso tra i due in vista dell'impugnazione della sentenza di primo grado.
Con secondo motivo di gravame censura la sentenza del Tribunale nella parte Parte_1
in cui il Giudice ha affermato, omettendo di esaminare in maniera esaustiva la domanda, che non fosse stato provato l'effettivo pagamento delle somme, liquidate con la sentenza della Corte
d'Appello, in favore dell'avv. e di Allianz s.p.a., e del doppio del contributo unificato: CP_9
precisa, sul punto, l'appellante, che la domanda proposta fosse in realtà volta a ottenere la condanna dei convenuti “a tenere indenne e/o rimborsare l'attore da ogni spesa o esborso che dovesse
essergli chiesto dalle controparti processuali o dallo Stato […]”, nell'ipotesi in cui la sentenza fosse stata messa in esecuzione contro il . Pt_1
Con terzo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha affermato che non fosse stato dimostrato – né indicato – il pagamento degli importi corrisposti agli avvocati convenuti a titolo di compensi per il grado d'appello: precisa il che Pt_1
il Giudice avrebbe omesso di valutare che nell'atto di citazione fosse stato indicato che erano stati corrisposti ai convenuti “compensi riferiti al giudizio in grado d'appello per l'ammontare di €
5.000,00 (di cui € 4.000,00 in favore dell'avv. ed € 1.000,00 all'avv. […]” e che dette CP_1 Per_1
circostanze, non solo sarebbero state dimostrate attraverso la produzione di copia dei documenti, ma non sarebbero state nemmeno contestate dalle parti convenute.
Con quarto e ultimo motivo d'appello censura la sentenza nella parte in cui il Parte_1
Tribunale avrebbe omesso di esaminare la domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno morale e non patrimoniale subito in ragione del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di
CA, e, prima ancora, in ragione della pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto dinanzi al Tar Sardegna. Sostiene l'appellante che il Giudice non abbia considerato che per effetto della destituzione e della conseguente perdita del posto di lavoro, la sua vita aveva subito “un gravissimo
sconquasso, tale da determinare un danno sia per la perdita della possibilità (esclusa, dal
Pagina 17 Tribunale, in due sentenze;
ma non è affatto certo che una seconda destituzione si sarebbe
realmente effettuata, immediatamente e senza ombra di dubbio) di proseguire la propria attività
lavorativa, sia sotto il profilo dell'ingiustizia, in sé, della perdita della possibilità di ottenere una
pronunzia sul punto dalla Corte d'appello, che avrebbe ben potuto argomentare in maniera
difforme da quella seguita dal Tribunale”. Secondo la prospettazione del , infatti, il danno Pt_1
determinato dal Tribunale in via equitativa con esclusivo riferimento ai danni patrimoniali, non sarebbe affatto sufficiente e non ristorerebbe “la sofferenza, il patimento e la perdita esistenziale”
subiti in conseguenza del venir meno della possibilità di essere reintegrato nel posto di lavoro e di avere una seconda possibilità di far valere le proprie qualità: lo stesso danno dovrebbe quindi essere liquidato, in via equitativa, in una misura pari ad € 25.000,00, corrispondente alla metà di quanto riconosciuto a titolo di danno patrimoniale.
***
In limine, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dagli appellati
(avv. e eredi . Tale eccezione è infondata in quanto l'appello dispone CP_1 Per_2
adeguatamente di una parte volitiva, con cui sono indicati le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che mira a confutare le ragioni addotte dal primo giudice;
l'apparato dell'appello non deve infatti rivestire forme sacramentali, né tantomeno contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione (Cass. civile, sent. 16/11/2017, n.
27199).
Passando ora al merito delle questioni, si rileva quanto segue, affrontando le questioni introdotte con le singole censure secondo un ordine logico sistematico.
1. Sulla legittimazione passiva dell'avv. Persona_1
Preliminarmente, occorre precisare che costituisce consolidato principio nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'avvocato che ha ricevuto il mandato professionale è sempre responsabile nei confronti del proprio cliente e deve risarcire tutti i danni da questo patiti a causa della negligenza professionale sua e dell'avvocato domiciliatario, perché il dominus risponde anche
Pagina 18 dell'attività svolta dal collega di cui si avvale, non avendo quest'ultimo ricevuto alcun mandato professionale dal cliente e non assolvendo nemmeno a detta finalità il mero conferimento della procura alle liti (Cass., n. 25816/2011). Sul punto è bene ricordare, infatti, che la Suprema Corte
distingue tra il mandato di patrocinio e la procura alle liti, assumendo che colui che ha rilasciato la procura alle liti può non aver conferito all'avvocato domiciliatario il mandato di patrocinio, anche se questo sia stato svolto nell'interesse del cliente che ha conferito la procura alle liti, instaurandosi in tale ipotesi, collateralmente al rapporto con la parte che abbia rilasciato la procura alle liti, anche un altro e distinto rapporto interno ed extraprocessuale regolato dalle norme di un ordinario mandato,
in virtù del quale il ruolo di cliente non viene assunto dal patrocinato, ma da chi ha richiesto per lui l'opera professionale, ossia dall'avvocato che ha preso contatti e che ha conferito l'incarico all'avvocato domiciliatario: sussiste, pertanto, una presunzione di coincidenza tra il contratto di patrocinio e la procura alle liti, che può essere superata da circostanze specifiche e concordanti, tali da far ritenere che l'incarico sia stato conferito da un difensore (il dominus) all'altro (il domiciliatario), con la conseguenza che il mandante deve ritenersi il difensore e non il cliente (Cass.
Civ., n. 25816/2011).
Ebbene, nel caso di specie, come già correttamente osservato dal Giudice di primo grado, deve considerarsi pacifico che il non abbia mai conferito alcun mandato professionale all'avv. Pt_1
e tanto non può di certo essere smentito, in applicazione dei principi poc'anzi richiamati, Per_1
dalla circostanza che per il giudizio di impugnazione venne conferita apposita procura alle liti, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. o che quest'ultima richiese, direttamente al Per_1
, il pagamento di un acconto pari ad € 1.000,00 per “le spese anticipate per l'iscrizione della Pt_1
causa a ruolo in Corte d'Appello”. Giova precisare, sul punto, che il contratto di prestazione professionale datato 21 marzo 2013, nel quale venne solamente indicato che “la costituzione in
giudizio deve effettuarsi presso la Corte di Appello di CA, con necessità di eleggere domicilio
in CA, domicilio che viene eletto presso lo studio dell'avv. […], con conseguente Per_1
economico di domiciliazione a carico del cliente” fosse stato sottoscritto esclusivamente dall'avv.
Pagina 19 e che in ogni caso, fatta eccezione per il solo acconto di € 1000,00 di cui si è fatto riferimento, CP_1
tutti gli oneri per le prestazioni di domiciliataria svolte dall'avv. fossero sempre stati Per_1
corrisposti direttamente dall'avv. così come, del resto, può evincersi dal contenuto della CP_1
lettera inviata dall'avv. all'avv. in data 11.07.2013 (“Gentile avvocato, in relazione alla Per_1 CP_1
pratica in oggetto, ho ricevuto il suo bonifico e le rimetto in allegato relativa fattura, restando in
attesa dell'attestazione del versamento della ritenuta d'acconto”). Allo stesso modo, non può di certo ritenersi rilevante, per quel di cui ci si occupa, la circostanza – non provata – che il si Pt_1
recò presso lo studio dell'avv. “con la quale ebbe un appuntamento per discutere la vertenza”. Per_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve confermarsi anche in questa sede che non sussistesse alcun rapporto professionale tra e l'avv. (mera Parte_1 Persona_1
domiciliataria dell'avv. e che, conseguentemente, accertata la totale assenza di qualsivoglia CP_1
responsabilità professionale in capo a lei (in forza del richiamato principio secondo cui “l'avvocato che ha ricevuto il mandato professionale è sempre responsabile nei confronti del proprio cliente e deve risarcire tutti i danni da questo patiti a causa della negligenza professionale sua e dell'avvocato domiciliatario, perché il dominus risponde anche dell'attività svolta dal collega di cui si avvale”),
debba confermarsi il suo difetto di legittimazione passiva sia in ordine alla domanda di accertamento volta a tenere indenne il dall'eventuale richiesta di pagamento delle spese Pt_1
processuali e del doppio del contributo unificato cui lo stesso è stato condannato con la sentenza n.
766/2013 del 13.12.2013 della Corte d'Appello di CA, sia in ordine alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente subiti a causa del passaggio in giudicato della sentenza n. 525/2013 emanata dal Tribunale di CA.
Rigettato, pertanto, per evidente infondatezza, il primo motivo d'appello, occorre ora esaminare il secondo e il quarto, con esclusivo riferimento, tuttavia, alla presunta responsabilità dell'avv. CP_1
[...]
2. Sulla domanda di accertamento del diritto a essere tenuto indenne dalle conseguenze
pregiudizievoli della sentenza della Corte d'Appello n. 766/2013.
Pagina 20 Il secondo motivo di gravame proposto dal deve considerarsi parzialmente fondato e Pt_1
meritevole di accoglimento entro i limiti e per le ragioni di cui appresso.
Come indicato dall'appellante, deve considerarsi che la domanda, così come proposta già dal primo grado, non era volta ad ottenere la condanna degli avvocati e alla restituzione – sotto CP_1 Per_1
forma di rimborso o risarcimento – delle spese di giudizio e del pagamento del doppio del contributo unificato cui il era stato condannato con la sentenza n. 766/2013 della Corte Pt_1
d'Appello di CA, ma al contrario, era volta ad ottenere il mero accertamento del diritto di essere tenuto indenne da ogni spesa o rimborso che potessero essere richiesti dalle controparti processuali o dallo Stato in esecuzione della citata sentenza (con la quale, si ricorda, l'appello proposto era stato dichiarato inammissibile per tardività).
A tal proposito, è pacifico e non contestato che l'avv. abbia dato indicazioni all'avv. di CP_1 Per_1
notificare la sentenza n. 525/2013 del Tribunale di CA nella forma esecutiva alle controparti
“al fine di ridurre i tempi di esecuzione della sentenza […] che, pur non avendo soddisfatto il
, gli avrebbe comunque assicurato la possibilità di incassare i 50.000 euro riconosciuti Pt_1
[…]; è, altresì, documentalmente provato che in data 23 aprile 2013 l'avv. abbia trasmesso 8 CP_1
copie dell'atto di appello, con l'indicazione di volerlo notificare ai convenuti e di richiedere copia della sentenza uso appello all'avv. la quale, con lettera del 24 aprile 2013, ha dato Per_1
comunicazione al collega di aver notificato, “come da sue istruzioni”, la sentenza di primo grado con in calce la formula esecutiva, rispettivamente il 20 marzo al legale dell'avv. il 15 marzo CP_9
all'avv. personalmente e il 18 marzo all' con lettera del 29 aprile 2013, CP_9 Controparte_11
invece, l'avv. ha informato l'avv. di aver predisposto, sempre nel rispetto delle Per_1 CP_1
indicazioni datele, il referto di notifica, in attesa della conferma di poter notificare l'appello al procuratore domiciliatario dell'avv. e alla compagnia assicurativa. CP_9
Ebbene, chiarito, ancora una volta, che debba escludersi in ragione dei principi di diritto sopra enunciati qualsivoglia responsabilità dell'avv. che, in qualità di mera domiciliataria, si è Per_1
puntualmente attenuta alle indicazioni del dominus, non può trascurarsi che, di contro, l'avv. CP_1
Pagina 21 abbia deciso di notificare l'atto d'appello alle controparti in data 2 maggio 2013 (data in cui la richiesta della notifica dell'atto d'appello era stata formalizzata all'ufficiale giudiziario), ben oltre il termine breve di trenta giorni sancito dall'art. 325 c.p.c., nonostante fosse indubbiamente a conoscenza (e comunque dovesse esserlo) delle date in cui era stata notificata la sentenza di primo grado dalla collega delegata. In ragione delle considerazioni che precedono e della evidente negligenza dell'operato dell'avv. deve dichiararsi, in riforma della sentenza di primo grado - CP_1
dovendosi riconoscere la sussistenza di un interesse concreto e attuale ad ottenere una pronuncia di accertamento in tal senso- che abbia diritto di essere tenuto indenne dall'Avv. Parte_1
delle conseguenze pregiudizievoli che potrebbe subire in forza della messa in esecuzione della CP_1
sentenza n. 766/2013 emanata dalla Corte d'Appello di CA, individuabili nella condanna al pagamento delle spese processuali come disposto, e del doppio del contributo unificato.
Specularmente, anche la Compagnia di assicurazione dell'Avv. - la CP_1 Controparte_6
dovrà a sua volta tenere indenne l'assicurato delle suddette conseguenze pregiudizievoli determinate dalla eventuale messa in esecuzione della citata sentenza.
3. Sulla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali.
La domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente subiti a causa del passaggio in giudicato della sentenza n. 525/2013 del Tribunale di CA (da esaminare, si ricorda, solo nei confronti dell'avv. atteso il difetto di legittimazione passiva accertato in capo all'avv. , CP_1 Per_1
che costituisce oggetto del quarto motivo d'appello, non può essere, invece, meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Occorre precisare che l'appellante ha contestato il fatto che il giudice di primo grado avesse omesso di pronunciarsi sulla richiesta di liquidazione dei danni non patrimoniali subiti “per effetto
della tardività del ricorso al TAR e, successivamente, della tardività dell'appello”: si ricorda,
invero, che il Tribunale di CA – con sentenza n. 525/2013 – aveva riconosciuto in favore del i “soli” danni patrimoniali, quantificati, in via equitativa, in complessivi € 50.000,00 e che, Pt_1
con l'appello proposto dall'avv. e dichiarato inammissibile per tardività, il avrebbe CP_1 Pt_1
Pagina 22 auspicato di ottenere anche il riconoscimento degli ulteriori danni non patrimoniali pure richiesti tempestivamente (la cui pretesa, in questa sede, è stata peraltro ridotta ad € 25.000,00).
Ebbene, pare opportuno, sul punto, rilevare anche in questa sede, che per orientamento consolidato espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (tra le molte: Cass. n. 11901/2002;
Cass. n. 10966/2004; Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 15032/2021; Cass. n. 2348/2022; Cass. n.
2109/2024). A tal fine, si è distinto tra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio;
mentre nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione, nella seconda ipotesi il danno deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato (Cass. civ. n. 24670/2024).
Tale seconda ipotesi è quella che attiene alla responsabilità professionale dell'avvocato per omessa impugnazione del provvedimento sfavorevole, cui è da assimilarsi, come si è visto, il caso di specie.
Più precisamente, le ragioni che inducono a mantenere fermo il richiamato orientamento e ad escludere che la "mera" perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio, per effetto dell'inadempimento dell'avvocato alla sua obbligazione professionale (omessa o tardiva impugnazione) possa costituire un danno di per sé risarcibile, a prescindere da una correlazione con il risultato "utile" cui mira il giudizio stesso, muovono, anzitutto, dalla considerazione della natura di detta obbligazione, che la Suprema Corte, da sempre (Cass. n. 3848/1968; Cass. n. 2230/1973;
Pagina 23 Cass. n. 7618/1997; Cass. n. 16023/2002; Cass. n. 10289/2015; Cass. n. 30169/2018; Cass. n.
21953/2023), ha ritenuto essere, di regola (e certamente lo è nel caso dello svolgimento dell'incarico di patrocinare in un giudizio), "di mezzi e non di risultato", in quanto il professionista si fa carico non già dell'obbligo di realizzare il risultato cui il cliente aspira, bensì dell'obbligo di esercitare diligentemente la propria professione, che a quel risultato deve pur sempre essere finalizzata.
Ebbene, nel caso di cui ci si occupa è incontrovertibile che l'avv. abbia notificato l'appello CP_1
avverso la sentenza n. 525/2013 tardivamente, impedendo al cliente di ottenere una pronuncia sul merito, e che, conseguentemente, abbia inadempiuto all'obbligo di esercitare diligentemente la sua professione;
tuttavia non può ritenersi altrettanto dimostrato da parte dell'appellante che, ove il legale avesse tenuto il comportamento dovuto, questi, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
Si rammenta, infatti, che “la sofferenza, il patimento, la perdita esistenziale - sofferti dal - Pt_1
per il venir meno della possibilità di essere reintegrato nel posto di lavoro e, magari, avere una
seconda possibilità di far valere le sue qualità […] e per la perdita della possibilità di ottenere una
pronunzia sul punto dalla Corte d'Appello” prospettate come conseguenze dell'altrui, negligente condotta nei termini sopra indicati, sono tutte circostanze qualificabili come mere allegazioni, non supportate da alcuna prova nel corso del giudizio di primo grado: sulla base di tale presupposto,
deve ritenersi che la probabilità di successo, sul punto, dell'impugnazione proposta dal Pt_1
sarebbe stata particolarmente scarsa, addirittura improbabile. E al di là delle richiamate considerazioni, deve considerarsi senza dubbio la altrettanto non rilevante probabilità di successo,
per l'appellante, di essere reintegrato nella medesima posizione lavorativa, in ragione delle innumerevoli e gravi violazioni penali e disciplinari in cui era incorso (tra le quali, si ricorda, le plurime sanzioni disciplinari comminate dai competenti superiori nell'arco temporale tra il 1997 e il
2005 e le condanne, anche a pena detentiva, riportate fra il settembre del 1999 e il gennaio del 2007
per i reati di tentata truffa pluriaggravata e insubordinazione con ingiuria e minaccia, come puntualmente indicate nella “Proposta di cessazione dal servizio per scarso rendimento” emanata
Pagina 24 dalla Regione Carabinieri Sardegna – Compagnia di Sanluri il 7 giugno 2007) e, più in generale,
delle relazioni e note negative dei suoi superiori gerarchici (“inferiore alla media”, “insufficiente”):
non appare di certo dirimente, ai fini della decisione, la discutibile affermazione suggerita dall'appellante che costituisca “un fatto notorio che l'Arma dei Carabinieri mantiene in servizio
militari che si sono macchiati di veri e propri crimini, ben più gravi dei comportamenti attribuiti al
per giustificare la destituzione”. Non essendoci, pertanto, alcun elemento per ipotizzare Pt_1
che l'appello formulato nell'interesse del avesse la minima possibilità di essere accolto con Pt_1
riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali (come si è detto, non minimamente dimostrati), deve conclusivamente escludersi che possa sussistere un nesso di causalità tra l'operato dell'avv. e i danni asseritamente subiti dall'appellante. CP_1
4. Sulla domanda di restituzione degli acconti versati in favore dell'avv. e dell'avv. CP_1
Per_1
Chiarito che la responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può sussistere in ragione soltanto dell'inadempimento all'incarico professionale e, dunque, come conseguenza unicamente della lesione dell'interesse strumentale dedotto in obbligazione, deve, tuttavia, evidenziarsi che l'inadempimento può certamente costituire il presupposto della domanda di restituzione del compenso che il cliente abbia corrisposto al professionista o per consentire al primo di opporsi utilmente alla richiesta in tal senso avanzata da quest'ultimo (avvalendosi dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.); e nel perimetro dell'inadempimento, e quindi della lesione dell'interesse strumentale, si colloca senz'altro anche la condotta imperita/negligente dell'avvocato che abbia cagionato la perdita della possibilità di partecipare ad un giudizio (Cass. Civ., n. 24670/2024).
Nel caso di cui ci si occupa, il sostiene di aver corrisposto rispettivamente le somme di € Pt_1
4000,00 in favore dell'avv. e di € 1000,00 in favore dell'avv. a titolo di compensi per CP_1 Per_1
l'instaurazione del giudizio di appello avverso la sentenza n. 525/2013 del Tribunale di CA.
Sul punto, occorre necessariamente distinguere le posizioni dei due legali nei cui confronti è stata avanzata la richiesta di restituzione, disattesa dal Giudice di primo grado per mancanza di prova.
Pagina 25 Deve, infatti, osservarsi che, come correttamente rilevato dal Tribunale, la fattura datata 2 aprile
2013 emessa dall'avv. costituente l'unico documento depositato agli atti al fine di dimostrare CP_1
la corresponsione del compenso, non può di certo provare l'avvenuto pagamento, atteso che la stessa non reca alcuna quietanza. Di talché, essendo rimasto indimostrato il pagamento, neppure può essere accolta la domanda di condanna alla sua restituzione.
Le medesime considerazioni, invero, non potrebbero valere con riguardo all'acconto in favore dell'avv. dalla documentazione agli atti del primo grado si evince, infatti, che con lettera Per_1
dell'11 luglio 2013 l'avv. ha chiesto all'avv. di “comunicare al signor che il Per_1 CP_1 Pt_1
vaglia da lui trasmesso per le spese anticipate per l'iscrizione della causa in Corte d'Appello, gli è
stato restituito ed è stato da lui incassato. Dovrebbe quindi, al più presto, trasmettermi un nuovo
vaglia direttamente nel mio studio, in modo che io possa incassarlo”; emerge, inoltre, che l'avv.
abbia effettivamente percepito le somme richieste, atteso che in data 30 settembre 2013 ha Per_1
emesso la parcella n. 63/2013, intestata al sig. per “causa civile Corte d'Appello di CA Pt_1
– onorari e diritti” e recante la sottoscrizione per quietanza. Ciononostante, in Parte_2
applicazione del principio già più volte richiamato, in forza del quale l'avvocato che ha ricevuto il mandato professionale è sempre responsabile nei confronti del proprio cliente e deve risarcire tutti i danni da questo patiti a causa della negligenza professionale sua e dell'avvocato domiciliatario,
perché il dominus risponde anche dell'attività svolta dal collega di cui si avvale, non avendo quest'ultimo ricevuto alcun mandato professionale dal cliente e non assolvendo nemmeno a detta finalità il mero conferimento della procura alle liti, deve ritenersi che la domanda di restituzione si sarebbe dovuta proporre non nei confronti dell'avv. - che, in qualità di mera domiciliataria, si Per_1
è attenuta a tutte le istruzioni fornitele dal dominus, svolgendo la relativa attività ed anticipando le necessarie spese per procedere - bensì nei confronti dell'avv. nella forma di domanda di CP_1
risarcimento del danno, in qualità di unico difensore che ha ricevuto il mandato professionale e che
è pertanto tenuto a rispondere delle eventuali negligenze nel suo operato o in quello del domiciliatario.
Pagina 26 In ragione delle predette considerazioni, la domanda, così formulata, non può certamente trovare accoglimento nemmeno in questa sede e, pertanto, la pronuncia del Tribunale deve essere, sul punto, confermata.
Con unico motivo d'appello incidentale, i sig.ri , e censurano la CP_2 CP_3 CP_4
sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione sulle spese del giudizio, ritenendo che la liquidazione delle stesse sia avvenuta in palese difformità dal D.M. 44/2014 in relazione allo scaglione di riferimento e agli aumenti per il numero di parti assistite: sostengono, infatti, gli eredi dell'avv. che lo scaglione cui il Giudice avrebbe dovuto fare riferimento sarebbe dovuto Per_1
essere quello compreso tra € 516.000,00 ed € 1.000.000,00, valori medi, atteso che la pretesa risarcitoria era stata prospettata in € 954.000,00 e che, in ogni caso, si sarebbe dovuta considerare la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, D.M. 44/2014, per il numero di parti (pari a tre). Sulla
base delle argomentazioni svolte, gli appellanti chiedono che il venga quindi condannato al Pt_1
pagamento dei compensi per il primo grado di giudizio nella misura di € 36.145,20.
La censura non può trovare accoglimento.
Ora, deve in generale rilevarsi che per principio costantemente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi di pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum,
onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore. La
giurisprudenza della Suprema Corte ha altresì affermato il principio per cui “Ai fini della
determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a
carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata
rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato
indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di
una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di
Pagina 27 giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia
di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione
sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo
l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo
accertamento giudiziale la quantificazione.” (Cass. sez. 1, ord. n. 10984 del 26/04/2021).
Ebbene, nella specie l'attore aveva effettivamente domandato il pagamento dell'importo di euro
945.000.000 ovvero quell'altra somma anche maggiore, espressione certamente equivalente a quella riportata nella citata massima, sottintendendo certamente un importo non solo maggiore ma anche minore.
Ciò posto, l'oggetto della controversia, induce a ritenere la stessa di valore indeterminato e complessità media, sicché, applicate a tutte le voci il parametro medio senza alcuna riduzione,
risulta che sarebbe, semmai, spettato agli eredi l'importo di euro 10.343,00, oltre al Per_2
rimborso forfettario e gli accessori, addirittura (appena) inferiore a quello liquidato.
Né avrebbe dovuto, in ogni caso, essere riconosciuta la maggiorazione dei compensi prevista dall'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014 per la difesa di pluralità di assisiti, in ragione della perfetta sovrapponibilità della posizione degli eredi (cfr. Cass. n. 471/2020), situazione a fronte Per_2
della quale la parte appellante incidentale non ha svolto alcun argomento a supporto della sua censura.
L'appello incidentale deve, pertanto, essere rigettato.
***
Le spese del presente grado di giudizio devono essere compensate fra l'appellante principale e gli appellanti incidentali, stante la reciproca soccombenza.
Deve invece essere valutata nel suo complesso (cd. esito globale della lite) la pronuncia sulle spese processuali di entrambi i gradi fra l'attore e il convenuto avv. (nonché, CP_1
conseguentemente, la sua compagnia di assicurazione), alla luce dell'accoglimento della domanda di manleva di cui al punto 2 che precede.
Pagina 28 A tal proposito si richiama il principio espresso dalla Suprema Corte a sez. Un. (Sent. n. 32061
del 31/10/2022) per cui: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche
sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel
medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di
un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa
al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne
soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92,
comma 2, c.p.c.”.
Nel caso in esame, di conseguenza, l'accoglimento di una delle domande attoree (seppure dal peso assai contenuto rispetto al complesso delle pretese non accolte) impone a questa Corte di disporre la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio fra e , Parte_1 CP_1
nonché fra il primo e la compagnia di assicurazione dell'Avv. CP_1 Controparte_6
Da ultimo, resta da provvedere sulle spese processuali nei confronti della Controparte_5
compagnia assicuratrice dell'Avv. Il rigetto di tutte le domande formulate dal nei Per_1 Pt_1
confronti degli eredi determina la piena soccombenza del primo rispetto alla citata Per_2
compagnia, con conseguente spettanza, in favore della stessa, delle spese del grado, da porre a carico dell'appellante. Queste vanno liquidate con riferimento allo scaglione di valore fra euro
26.000,00 ed euro 52.000,00, parametro medio, esclusa la fase istruttoria, non tenutasi.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto dagli Parte_1
eredi avverso la sentenza n.1641/2022, pubblicata in data 23/06/2022, del Tribunale di Per_2
CA:
1. rigetta l'appello incidentale;
2. in parziale accoglimento dell'appello principale e modifica della sentenza impugnata, che
Pagina 29 nel resto conferma:
- accerta il diritto di di essere tenuto indenne da in ordine Parte_1 CP_1
alle conseguenze pregiudizievoli scaturenti nei suoi confronti dall'eventuale messa in esecuzione della sentenza n. 766/2013 pronunciata dalla Corte d'Appello di CA;
- accerta l'obbligo della compagnia di assicurazione di tenere indenne Controparte_6
l'assicurato dalle conseguenze pregiudizievoli determinate dalla eventuale CP_1
messa in esecuzione della sentenza di cui al punto che precede;
- dichiara interamente compensate fra e le spese processuali Parte_1 CP_1
dell'intero giudizio;
- dichiara interamente compensate fra e , le spese Parte_1 Controparte_6
processuali dell'intero giudizio;
3. dichiara interamente compensate fa e gli eredi - le spese Parte_1 Per_1 CP_4
processuali del presente grado di giudizio;
4. condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado in Parte_1
favore di in persona del suo legale rappresentante, che liquida, Controparte_5
a titolo di compensi professionali, in euro 6.946,00 oltre rimborso forfettario e accessori come per legge;
5. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12.
Così deciso in CA nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 23 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 30