Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMPRESA così composta: dr. Gianna Maria Zannella presidente dr. Benedetta Thellung de Courtelary consigliere relatore dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4327 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del giorno11.11.2024 e vertente TRA
( , con gli Parte_1 C.F._1 avvocati Lorenzo Falchetti e Romano Rocca PARTE APPELLANTE E (P. IVA : “CATBALOU”), Controparte_1 P.IVA_1 con gli avvocati Alberto Improda, Raffaella Artista e Micaela Unfer PARTE APPELLATA
E (P. IVA ) ANCHE Controparte_2 P.IVA_2
QUALE INCORPORANTE con gli avvocati Alberto CP_3
Improda, Raffaella Artista e Micaela Unfer PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9435/2021 del Tribunale di Roma. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
1
e, allegando il grave inadempimento Parte_1 del convenuto alle obbligazioni derivanti dal contratto sottoscritto dalle parti in data 2/8/2013, ha rassegnato le seguenti conclusioni: A - In via principale: 1) Accertare e dichiarare il grave inadempimento da parte del sig. (anche in sede di conclusioni Parte_1
“CASTRO”) del contratto sottoscritto con n Controparte_1 data 2 agosto 2013 (anche in sede di conclusioni (“Contratto”) per le ragioni descritte in narrativa e per l'effetto, ai sensi dell'art. 1453 c.c. (azione di inadempimento): a. Disporre che il adempia in favore di T_
alla obbligazione di cessione del 50% del marchio Pt_2 AN n.1403523 di titolarità del , Controparte_4 T_ concesso in data 13 gennaio 2011 (anche in sede di conclusioni
“CH”); b. Disporre che il consenta l'accesso alla T_
ai profili Instagram riconducibili al CH Pt_2 descritti in narrativa consegnandone le relative password;
c. Riconoscere che sia legittimata, ai sensi Pt_2 dell'art.1460 c.c., a non adempiere alle richieste di pagamento delle royalties indicate all'art.3 del Contratto fintanto che le suddette obbligazioni a carico del non vengano T_ esattamente adempiute;
2) Accertare e dichiarare il grave inadempimento da parte del del contratto per le ragioni descritte in narrativa e T_ per l'effetto ai sensi degli articoli 1223 c.c. e 1226 c.c.: a. condannare il al risarcimento del danno a T_ favore di quantificato in quella somma che sarà Pt_2 ritenuta di giustizia, sia in base alle risultanze processuali sia in base ad una valutazione equitativa e comunque in un importo non inferiore ad Euro 150.000.000,00; B - In via subordinata: Disporre ai sensi e per gli effetti dell'art.2932 c.c. il trasferimento in favore di del Pt_2
50% del CH ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza presso il registro pubblico dei marchi tenuto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ai sensi dellart.138 D.Lgs. N.30/2005. Si è costituito in giudizio Parte_1 resistendo nel merito alla domanda attrice e chiedendone il rigetto.
2 Ha altresì chiesto e ottenuto la chiamata in causa di e e ha chiesto, in via CP_3 Controparte_2 riconvenzionale di:
1. accertare e dichiarare l'inadempimento di CP_1 alle obbligazioni derivanti dal contratto del 2/8/2013 e
[...]
l'inadempimento di al contratto di licenza CP_3 stipulato il 29/12/2015 e, conseguentemente, dichiarare la risoluzione dei due contratti per inadempimento, rispettivamente, di di Controparte_1 CP_3
2. accertare e dichiarare la violazione dei diritti di esclusiva relativamente all'uso del marchio registrato e la Controparte_4 violazione dei relativi diritti di autore sul format da parte di
[...]
e CP_1 CP_3 Controparte_2
3. accertare e dichiarare che le condotte di CP_1
e costituiscono
[...] CP_3 Controparte_2 atti di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1, 2 e 3 c.c. Per l'effetto ha concluso chiedendo di:
• disporre l'inibitoria a qualsiasi uso del marchio
[...]
ed il ritiro dal mercato e la distruzione ovvero CP_4
l'assegnazione in proprietà al Sig. di tutti i prodotti Parte_1
e del materiale pubblicitario che costituiscono violazione dei diritti esclusivi del convenuto di cui ai punti precedenti;
• inibire a e Controparte_1 CP_3 la continuazione degli illeciti, anche a Controparte_2 titolo di concorrenza sleale e quindi produzione, commercializzazione, vendita, pubblicizzazione dei prodotti violativi dei diritti del Sig. sul marchio Parte_1 [...]
e sul relativo format, nonché l'utilizzo del citato format CP_4 all'interno dei punti vendita;
• condannare la e la Controparte_1 CP_3 in solido tra loro, a pagare al Sig. tutte le royalties Parte_1 dovute contrattualmente oltre al risarcimento, in favore del Sig.
, dei danni subiti e subendi a causa Parte_1 dell'inadempimento contrattuale, che si indicano sin d'ora in un importo non inferiore ad Euro 250.000,00
(duecentocinquantamila/00), o nel maggiore o minore importo che emergerà in corso di causa, quantificato anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi, ex art. 1283 c.c. e rivalutazione monetaria, anche ex art. 1224, comma 2, c.c.;
• condannare la la e la Controparte_1 CP_3
anche in solido tra loro, a risarcire al Sig. Controparte_2
i danni a esso derivati dagli illeciti di Parte_1 contraffazione di marchio, violazione del diritto d'autore e
3 concorrenza sleale, da liquidarsi nella somma emergente dalle risultanze di causa e dalle presunzioni che da esse derivano, e comunque anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi, e che si indicano sin d'ora in un importo pari ad Euro 880.000,00 (ottocentoottantamila/00) o nel maggiore o minore importo che emergerà in corso di causa, quantificato anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi, ex art. 1283 c.c. e rivalutazione monetaria, anche ex art. 1224, comma 2, c.c.;
• condannare la la e la Controparte_1 CP_3
ai sensi degli artt. 125 C.P.I., 2043 c.c. e 2600 Controparte_2
c.c. al risarcimento dei danni subiti dal Sig. , nella Parte_1 misura da quantificarsi in corso di causa a seguito delle risultanze della disponenda CTU contabile, o in quella che sarà ritenuta di giustizia e, comunque, al risarcimento del danno all'immagine non inferiore ad Euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00) o nel maggiore o minore importo che emergerà in corso di causa, quantificato anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi, ex art. 1283 c.c. e rivalutazione monetaria, anche ex art. 1224, comma 2, c.c.;
• condannare la la e la Controparte_1 CP_3
anche in solido tra loro, a consegnare al Sig. Controparte_2
gli utili ottenuti attraverso il compimento degli Parte_1 illeciti di contraffazione di marchio, violazione del diritto d'autore e concorrenza sleale accertati, oltre alla rivalutazione e agli interessi;
• fissare ai sensi dell'art. 131, 2° comma, C.P.I., una penale pari ad Euro 1.000,00 dovuta dall'attrice al convenuto per ogni violazione od inosservanza successiva alla emanazione della sentenza, di Euro 5.000,00, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti;
• ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza nelle prime pagine di due numeri non consecutivi di quotidiani a tiratura nazionale, quali a mero titolo di esempio, “Il Corriere della Sera”, “La Repubblica”, nonché su due riviste di settore come che saranno indicate in prosieguo di causa, per due numeri consecutivi e in caratteri doppi del normale, a spese delle convenute, con ordine di provvedervi entro trenta giorni dalla pronuncia ed autorizzando, in mancanza, le attrici a provvedervi con diritto alla ripetizione di quanto pagato, dietro presentazione di fattura alle convenute, nonché sui siti internet della CP_1
della della e di tutte le
[...] Controparte_2 CP_3 società ad essa collegate;
4 • disporre la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi relativa alla registrazione del marchio AN
[...]
CP_4
in ogni caso condannare la la Controparte_1
e la al rimborso di onorari, diritti Controparte_2 CP_3
e spese anche del 15%, IVA e CPA e spese di CTU sia della fase di descrizione ex artt. 129, 130, 131 C.P.I. e art.700 c.p.c., sia del presente giudizio di merito. Il convenuto , in corso di causa, ha richiesto e T_ ottenuto un provvedimento di descrizione ex artt. 129, 130, 131 C.P.I., poi eseguito e successivamente annullato per vizi di ordine processuale. Le terze chiamate si sono costituite in giudizio resistendo nel merito alle domande proposte dal convenuto nei loro T_ confronti e chiedendone la condanna ex art. 96 c.p.c. per la condotta tenuta dal convenuto durante le operazioni di descrizione del 18 novembre 2016. ha altresì proposto domanda CP_3 riconvenzionale nei confronti di per responsabilità T_ precontrattuale e contrattuale ex artt. 1337 e 1175 c.c. e, per l'effetto, ha chiesto la condanna di al risarcimento del T_ danno a proprio favore, quantificato in un importo non inferiore ad € 150.000,00. Alla prima udienza del 18/5/2017 e in seguito alle domande riconvenzionali proposte dallo stesso , ha T_ Pt_2 richiesto, ex art. 183, comma 5°, c.p.c., di depositare note difensive volte alla modifica delle domande e come reconventio reconventionis. In conseguenza di tale richiesta parte attrice, nelle note difensive ammesse ai sensi dell'art. 183, comma 5°, c.p.c., ha così modificato le domande:
1. accertare e dichiarare il grave inadempimento da parte del sig. (anche in sede di conclusioni Parte_1
“CASTRO”) del contratto sottoscritto con n Controparte_1 data 2 agosto 2013 (anche in sede di conclusioni (“Contratto”) per le ragioni descritte in narrativa e per l'effetto, ai sensi dell'art. 1453 c.c. (azione di inadempimento): a) dichiarare la risoluzione del Contratto per responsabilità esclusiva del;
T_
b) condannare il al risarcimento del danno ai T_ sensi degli articoli 1223 c.c. e 1226 c.c. a favore di Pt_2 quantificato in quella somma che sarà ritenuta di giustizia, sia in
5 base alle risultanze processuali sia in base ad una valutazione equitativa e comunque in un importo non inferiore ad Euro 150.000.000,00; c) riconoscere che nessuna somma dovrà essere versata, a qualunque titolo (a titolo esemplificativo royalties ai sensi dell'art. 3 del Contratto ovvero risarcimento del danno) da a favore di;
Pt_2 T_
2. disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c. il trasferimento in favore di del 50% del CH Pt_2 AN n.1403523 di titolarità del , Controparte_4 T_ concesso in data 13 gennaio 2011 (anche in sede di conclusioni
“ ) ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza Pt_3 presso il registro pubblico dei marchi tenuto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ai sensi dellart.138 D.Lgs. N.30/2005: 3. accertare e dichiarare che la condotta posta in essere dal convenuto per le ragioni articolate in Citazione e che ulteriormente emergeranno nel corso del giudizio, integri gli elementi della responsabilità precontrattuale e contrattuale ai sensi degli artt. 1337 e 1175 c.c. e per l'effetto: a) condannare il al risarcimento del danno a T_ favore di quantificato in quella somma che sarà Pt_2 ritenuta di giustizia, sia in base alle risultanze processuali sia in base ad una valutazione equitativa e comunque in un importo non inferiore ad Euro 150.000.000,00;
1. accertare che il format di punto vendita identificato nel doc. B-228 del fascicolo (anche in sede di conclusioni T_ format) ed i relativi diritti di utilizzazione economica spettano in via originaria a secondo quanto stabilito dal Pt_2 contratto ovvero in via subordinata,
2. accertare che il format non presenta i requisiti per accedere alla tutela in regime di esclusiva ai sensi della legge sul diritto d'autore n. 633/1941;
3. rigettare in ogni caso le domande tutte formulate da
, siccome infondate in fatto ed in diritto per le ragioni T_ articolate in Citazione e che ulteriormente emergeranno nel corso del giudizio 4. accertare e dichiarare, anche d'ufficio, che la condotta di durante le operazioni di descrizione del 18 novembre T_
2016 descritta negli atti e documenti di causa comporta la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e condannare per l'effetto il alle spese processuali ad al risarcimento dei T_ danni».
6 § 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «- accoglie parzialmente la domanda proposta da
[...]
per l'effetto: CP_1
accerta e dichiara la risoluzione del contratto del 2/8/2013 per inadempimento di;
Parte_1
• condanna al Parte_1 pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € € 85.661,10 nei confronti di Controparte_1
- dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da e relativa al trasferimento in proprio favore Controparte_1 del 50% del CH AN;
Controparte_4
- dichiara l'inammissibilità della domanda di CP_1
volta alla condanna a titolo di responsabilità contrattuale
[...]
e precontrattuale di Parte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da
[...] avente ad oggetto la risoluzione del contratto Parte_1 del 2/8/2013 per grave inadempimento di Controparte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da
[...] avente ad oggetto la risoluzione del contratto Parte_1 concluso tra e CP_3 Controparte_1 [...] del 29/12/2015; Parte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da
[...] relativa alla violazione da parte , Parte_1 CP_1 del diritto di autore sul CP_3 Controparte_2 format;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da
[...] relativa alla violazione da parte , Parte_1 CP_1 di violazione dei diritti CP_3 Controparte_2 di esclusiva sul marchio Controparte_4
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da CP_3 nei confronti di
[...] Parte_1
- condanna alla rifusione del Parte_1
30% delle spese di giudizio sostenute da Controparte_1 quota che liquida in € 4.029,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge;
- pone definitivamente a carico di Parte_1 le spese di CTU».
[...]
§ 3. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, accogliere il
7 gravame proposto dal Sig. avverso la Parte_1 sentenza n. 9435 del 28.05.2021, pronunciata dal Tribunale di Roma, sezione XVII^, Dott.ssa Stefania Garrisi in data 28.05.2021, nel procedimento iscritto al n 29796 dell'anno 2016 di r.g., notificata il 1^ giugno 2021 e, per l'effetto, in riforma del provvedimento impugnato, perché ingiusto, illegittimo, errato e viziato, giusta i motivi di censura dedotti nella narrativa esposta: a) - in via preliminare: concedere la sospensione e/o la revoca della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.; b) in via principale accogliere le domande e conclusioni tutte formulate in prime cure dal Sig. nei confronti della T_
, della nonché della Controparte_1 CP_3 CP_2
con la comparsa di costituzione in giudizio con domanda
[...] riconvenzionale ed istanza ex art. 269 c.p.c., e con gli scritti difensivi successivi depositati nel giudizio di primo grado, che qui si riportano:
Nel merito, in via principale:
1. accertare e dichiarare che tutte le domande formulate dalla e dalla - in qualità di terze Controparte_2 CP_3 chiamate in causa - nonché tutte quelle formulate dalla CP_1
- alla luce della modifica delle domande e della reconventio
[...] reconventionis ex art. 183, co. 6, c.p.c. versate in atti - sono infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto, 2. rigettare tutte le domande ex adverso formulate dalla
[...]
dalla nonché dalla CP_1 Controparte_2 CP_3 in ragione di tutto quanto esposto, dedotto ed eccepito dal Sig.
; T_
Nel merito ed in via riconvenzionale nei confronti della
[...]
: CP_1
3. accertare e dichiarare la violazione ed il conseguente inadempimento da parte della del contratto del Controparte_1
2.08.2013; 4. accertare e dichiarare la violazione ed il conseguente inadempimento da parte della del contratto del CP_3
29.12.2015; 5. accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione dei contratti del 02.08.2013 e del 29.12.2015 sottoscritti dal Sig.
rispettivamente con la e con la Parte_1 Controparte_1
per inadempimento della e della CP_3 Controparte_1
CP_3
8 6. accertare e dichiarare la violazione del diritto di esclusiva all'uso del marchio registrato ed Controparte_4 al relativo diritto d'autore sul format spettante al Sig. T_
da parte della della e della
[...] Controparte_1 CP_3
Controparte_2
7. accertare e dichiarare che la condotta posta in essere dalla dalla e dalla Controparte_1 CP_3 CP_2
e tuttora in corso, costituisce, altresì, un'ipotesi di
[...] concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598, n. 1, 2, 3, c.c.; e per l'effetto, 8. disporre l'inibitoria a qualsiasi uso del marchio
[...] ed il ritiro dal mercato e la distruzione ovvero CP_4
l'assegnazione in proprietà al Sig. di tutti i prodotti Parte_1
e del materiale pubblicitario che costituiscono violazione dei diritti esclusivi del convenuto di cui ai punti precedenti;
9. inibire alla alla e alla Controparte_1 CP_3 la continuazione degli illeciti di cui sopra, Controparte_2 anche a titolo di concorrenza sleale e quindi produzione, commercializzazione, vendita, pubblicizzazione dei prodotti violativi dei diritti del Sig. sul marchio Parte_1 [...]
e sul relativo format, nonché l'utilizzo del citato CP_4 format all'interno dei punti vendita;
10. condannare la e la anche Controparte_1 CP_3 in solido tra loro, a pagare al Sig. tutte le royalties Parte_1 dovute contrattualmente oltre al risarcimento, in favore del Sig.
, dei danni subiti e subendi a causa Parte_1 dell'inadempimento contrattuale, che si indicano sin d'ora in un importo non inferiore ad Euro 250.000,00
(duecentocinquantamila/00), o nel maggiore o minore importo che emergerà in corso di causa, quantificato anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi, ex art. 1283 c.c. e rivalutazione monetaria, anche ex art. 1224, comma 2, c.c.; 11. condannare la la e la Controparte_1 CP_3
anche in solido tra loro, a risarcire al Sig. Controparte_2
i danni a esso derivati dagli illeciti di Parte_1 contraffazione di marchio, violazione del diritto d'autore e concorrenza sleale, da liquidarsi nella somma emergente dalle risultanze di causa e dalle presunzioni che da esse derivano, e comunque anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi, e che si indicano sin d'ora in un importo pari ad Euro 880.000,00 (ottocentoottantamila/00) o nel maggiore o minore importo che emergerà in corso di causa, quantificato anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi, ex
9 art. 1283 c.c. e rivalutazione monetaria, anche ex art. 1224, comma 2, c.c.; 12. condannare la la e la Controparte_1 CP_3
ai sensi degli artt. 125 C.P.I., 2043 c.c.e 2600 Controparte_2
c.c. al risarcimento dei danni subiti dal Sig. , nella Parte_1 misura da quantificarsi in corso di causa a seguito delle risultanze della disponenda CTU contabile, o in quella che sarà ritenuta di giustizia e, comunque, al risarcimento del danno all'immagine non inferiore ad Euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00) o nel maggiore o minore importo che emergerà in corso di causa, quantificato anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi, ex art. 1283 c.c. e rivalutazione monetaria, anche ex art. 1224, comma 2, c.c.; 13. condannare la la e la Controparte_1 CP_3
anche in solido tra loro, a consegnare al Sig. Controparte_2
gli utili ottenuti attraverso il compimento degli Parte_1 illeciti di contraffazione di marchio, violazione del diritto d'autore e concorrenza sleale accertati, oltre alla rivalutazione e agli interessi;
14. fissare ai sensi dell'art. 131, 2° comma, C.P.I., una penale pari ad Euro 1.000,00 dovuta dall'attrice al convenuto per ogni violazione od inosservanza successiva alla emanazione della sentenza, di Euro 5.000,00, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti;
15. ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza nelle prime pagine di due numeri non consecutivi di quotidiani a tiratura nazionale, quali a mero titolo di esempio, “Il Corriere della Sera”, “La Repubblica”, nonché su due riviste di settore come che saranno indicate in prosieguo di causa, per due numeri consecutivi e in caratteri doppi del normale, a spese delle convenute, con ordine di provvedervi entro trenta giorni dalla pronuncia ed autorizzando, in mancanza, le attrici a provvedervi con diritto alla ripetizione di quanto pagato, dietro presentazione di fattura alle convenute, nonché sui siti internet della della della Controparte_1 Controparte_2
e di tutte le società ad essa collegate;
CP_3
16. disporre la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi relativa alla registrazione del marchio AN
[...]
CP_4
Nel merito, in via riconvenzionale (nei confronti della
[...]
) ed ulteriormente gradata: CP_1
10 17. accertare e dichiarare l'arricchimento senza giusta causa di parte attrice nei confronti del Sig. e, per Parte_1
l'effetto, condannare, ex art. 2041 c.c., la medesima parte attrice e le terze chiamate in causa, ad indennizzare l'odierno convenuto della correlativa diminuzione patrimoniale, nella misura da quantificarsi in corso di causa a seguito delle risultanze della disponenda CTU contabile, o in quella che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso:
18. condannare la la Controparte_1 Controparte_2
e la al rimborso di onorari, diritti e spese anche del CP_3
15%, IVA e CPA e spese di CTU sia della fase di descrizione ex artt. 129, 130, 131 C.P.I. e art.700 c.p.c, sia del presente giudizio di merito. 19. condannare la la Controparte_1 Controparte_2
e la alla refusione delle spese, competenze ed onorari CP_3 del presente giudizio. S.I. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA. Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutti le ragioni esposte nel presente atto di appello – prova per testi, espletamento delle CTU nei termini indicati nel giudizio di primo grado - e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte”.
a resistito al gravame ed ha proposto Controparte_1 appello incidentale. Queste le sue conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis: 1) Respingere l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 9435/21 (anche in sede di conclusioni
“Sentenza”) formulata in sede di Appello;
2) Rigettare l'appello principale, in quanto improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., inammissibile anche ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c., ed infondato per i motivi tutti esposti in narrativa;
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello principale, 3) Accogliere le domande di parte Parte_4
(anche in sede di conclusioni “ ”) ritenute assorbite Pt_2 in Sentenza (pag. 19) ed in particolare: a) accertare che il format di punto vendita identificato nel doc. B-228 del fascicolo (anche in sede di conclusioni T_
“Format”) ed i relativi diritti di utilizzazione economica spettano
11 a secondo quanto stabilito dal Contratto e comunque Pt_2 per i motivi tutti articolati negli atti della depositati Pt_2 nel giudizio di merito n.r.g. 29796/2016, nel procedimento cautelare in corso di causa n.r.g. 29796/2016 e nel reclamo n.r.g. 84853/2016, ovvero, in via subordinata, b) accertare che il Format non presenta i requisiti per accedere alla tutela in regime di esclusiva ai sensi della legge sul diritto d'autore (L. n. 633/1941 e successive modifiche); 4) rigettare in ogni caso le domande tutte formulate dal
, siccome infondate in fatto e in diritto per le ragioni T_ articolate negli atti di parte depositati in primo grado e nel presente atto;
5) In accoglimento dell'appello incidentale, riformare la Sentenza impugnata e: a) accertare e dichiarare che la condotta posta in essere dal per le ragioni articolate negli atti di parte T_ Pt_2 in primo grado integri gli elementi della responsabilità precontrattuale e contrattuale ai sensi degli artt. 1337 e 1175 c.c.
e per l'effetto: b) condannare il al risarcimento del danno a T_ favore di quantificato in quella somma che sarà Pt_2 ritenuta di giustizia, sia in base alle risultanze processuali sia in base ad una valutazione equitativa, e comunque in un importo non inferiore ad € 150.000,00; in via istruttoria In caso di accoglimento dell'Appello principale, si chiede: a) l'ammissione dei capitoli di prova articolari nelle memorie nn. 2 e 3 dell'art. 183, 6° comma c.p.c. di primo grado in data 7-3-2018 e 27.3.2018 non ammessi da intendersi integralmente trascritti;
b) l'ammissione a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi come richiesto nella memoria n. 2 dell'art. 183, 6° comma c.p.c. di primo grado in data 7-3-2018 con tutti i testi indicati nella suddetta memoria;
c) disporsi CTU tecnica volta a valutare la sussistenza dei requisiti di accesso alla tutela del diritto d'autore e conseguente validità ai sensi della L. n. 633/1941 del Format;
in ogni caso Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
si è costituita, anche quale Controparte_2 incorporante ed ha così concluso: CP_3
12 “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis: 1) Respingere l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 9435/21 (anche in sede di conclusioni
“Sentenza”) formulata in sede di Appello;
2) Rigettare l'appello principale, in quanto improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., inammissibile anche ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c., ed infondato per i motivi tutti esposti in narrativa;
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello principale, 3) Accogliere le domande di parte (E CP_2
) ritenute assorbite in Sentenza (pag. 19) ed in CP_3 particolare: a) accertare che il format di punto vendita identificato nel doc. B-228 del fascicolo (anche in sede di conclusioni T_
“Format”) ed i relativi diritti di utilizzazione economica spettano a secondo quanto stabilito dal Contratto e comunque Pt_2 per i motivi tutti articolati negli atti di parte attrice depositati nell'attuale giudizio di merito, nel procedimento cautelare in corso di causa n.r.g. 29796/2016 e nel reclamo n.r.g. 84853/2016, ovvero, in via subordinata, b) accertare che il Format non presenta i requisiti per accedere alla tutela in regime di esclusiva ai sensi della legge sul diritto d'autore (L. n. 633/1941 e successive modifiche); 4) rigettare in ogni caso le domande tutte formulate dal
, siccome infondate in fatto e in diritto per le ragioni T_ articolate negli atti di parte depositati in primo grado e nel presente atto;
in via istruttoria In caso di accoglimento dell'Appello principale, si chiede: a) disporsi CTU tecnica volta a valutare la sussistenza dei requisiti di accesso alla tutela del diritto d'autore e conseguente validità ai sensi della L. n. 633/1941 del Format;
in ogni caso Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio. Con ogni più ampia riserva di legge”.
La Corte, trattenuta la causa in decisione, ha rimesso la causa sul ruolo con ordinanza in data 22.07.2024 per accertamenti sull'iscrizione al ruolo della causa e quindi, fatte nuovamente precisare le conclusioni all'udienza dell'11.11.2024 e concessi i
13 termini abbreviati per il deposito di comparse conclusionali e repliche, ha trattenuto la causa in decisione.
§ 4. — L'appello è improcedibile ai sensi dell'art. 348 I comma c.p.c., per essersi l'appellante costituito oltre il termine di 10 giorni dalla data della notifica dell'atto di appello. La società appellante ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sez. XVII, n. 9435 del
28.05.2021, notificata il 1^ giugno 2021;
-l'atto di impugnazione è stato notificato il 1.7.2021;
-il termine per l'iscrizione a ruolo della causa scadeva il 12 luglio 2021;
-l'appellante ha tentato l'iscrizione a ruolo il 12 luglio 2021 (allegato all'atto di appello n.
1- nota ricevuta pec);
-in particolare, l'Avv. Rocca, per l'appellante, si vedeva recapitare nella propria casella PEC: 1) la ricevuta di Accettazione
– Principale - alle ore 23.46:20; 2) la ricevuta di Consegna – Principale - alle ore 23.46:41; 3) la successiva ricevuta di Esito
Controllo Automatici Deposito alle ore 23.47:37, nella quale si legge: “Errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente”; 4) a ricevuta di Accettazione Deposito inviata dalla Corte di Appello in data 14.07.2021, ore 11.52, nella quale si legge: “Errore imprevisto. Altro. IL SISTEMA NON LEGGE L'ATTO DI APPELLO. Atti rifiutati il 14.07.2021”;
- dopo interlocuzione tra l'avv. Rocca e l'Ufficio Ruolo
Generale, in data 15 luglio 2021 il difensore inoltrava “NOTA DEPOSITO ISTANZA DI ISCRIZIONE A RUOLO ATTO DI APPELLO avvenuta in data 12.07.2021” con la quale chiedeva:
“che l'Ufficio preposto all'Iscrizione a Ruolo di Codesta Ecc.ma Corte di Appello, accertata la totale assenza di responsabilità ascrivibile all'odierno deducente, voglia riconoscere valido ed efficace il deposito già effettuato nei prescritti termini di legge ovvero accettare il presente deposito telematico con annotazione specifica che, a causa del malfunzionamento del gestore dei servizi telematici, detto deposito dovrà considerarsi avvenuto alla data effettiva del primo deposito, avvenuto in data 12.07.2021”;
- la causa veniva iscritta a ruolo il 15 luglio 2021,
- sul registro informatico della causa risulta, in data 16 luglio 2021, “INSERITA ANNOTAZIONE (oggetto: malfunzionamento del sistema in data 12.072021)” nella quale si legge “Note: Si fa presente che il deposito era stato effettuato in data 12.07.2021 ma, per un malfunzionamento imprevisto del sistema informatico
14 (SYSTEM ERROR ERRORE INATTESO LETTURA CONTENUTI DEPOSITO IMPOSSIBILE ESEGUIRE) , rilevato dalla cancelleria, non era stato possibile procedere all'iscrizione a ruolo;
ne' tantomeno e' tecnicamente possibile, come gia' anticipato telefonicamente, modificare la data dell'iscrizione odierna con quella del primo deposito”;
-all'udienza di trattazione del 11.4.2022 svolta in modalità scritta, l'appellante ha chiesto il rigetto dell'appello incidentale proposto dall'appellata e si è riportato alle Controparte_1 conclusioni contenute nell'atto di appello;
e Controparte_1 nche quale incorporante Controparte_2 CP_3 hanno eccepito l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 I comma c.p.c. stante la tardiva costituzione dell'appellante in data 15 luglio 2021;
-la causa è stata trattenuta una prima volta in decisione all'udienza del 12.2.2024 e alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. la Corte, sulla scorta dei principi affermati dalla Corte di Cassazione n. 31592 del 14/11/2023, al fine di verificare se l'illeggibilità dell'atto di appello inviato con l'iscrizione a ruolo fosse dovuto ad un errore di sistema e non invece per causa non imputabile all'appellante, ha così disposto: “manda alla Cancelleria di verificare se sia leggibile l'atto di appello allegato alla nota di iscrizione a ruolo del 12.7.2021 e a depositare nota contenente l'esito della verifica entro il 15.10.2024”;
-con nota di Cancelleria in data 23.10.2024 è stato comunicato il seguente esito del disposto accertamento: “La busta relativa al deposito del 12.07.2021 è contenuta nell' allegato n.2 (PEC di consegna). All' interno della busta è presente un file in formato .enc che non è visualizzabile con gli strumenti e gli applicativi a disposizione di questa Cancelleria”. Ciò premesso, occorre preliminarmente ricordare il principio generale riguardante i depositi telematici, secondo il quale “in tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC)”.Sez. U
- , Ordinanza n. 28403 del 11/10/2023. In particolare, è stato ritenuto che “Ai fini della valutazione dell'ammissibilità del deposito telematico dell'appello, il giudice può verificare d'ufficio il contenuto della busta telematica e, laddove
15 constati l'illeggibilità dei relativi files, per causa non imputabile all'appellante, è tenuto a rimetterlo in termini per la rinnovazione dell'incombente” Cass. n. 31592 del 14/11/2023. Orbene, poiché l'atto di appello è l'unico allegato che il sistema non è riuscito a leggere, deve convenirsi con la società appellata che il suddetto file “presentasse in origine (o in sede di creazione o in sede di invio) una criticità informatica” che non ha reso possibile l'apertura dello stesso, come confermato dalla quarta pec sopra indicata e dall'accertamento eseguito dalla Cancelleria in data 23.10.2024. D'altra parte, osserva la Corte, la terza pec Esito Controllo Automatici Deposito delle ore 23.47:37, nella quale si legge:
“Errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente”, consentiva all'appellante di reinviare l'iscrizione a ruolo con gli allegati in tempo per rispettare il termine del 12 luglio 2021 entro il quale effettuare l'iscrizione a ruolo. Né d'altra parte risulta che l'appellante, ricevuta la terza pec, abbia tempestivamente chiesto alla Corte la rimessione in termini (Cass. n. 29889 del 12/10/2022). Infine, l'esito dell'accertamento eseguito dalla Cancelleria il 23.10.2024 esclude qualsiasi ipotesi di malfunzionamento del sistema informatico in data 12.7.2021. Ne deriva che il mancato perfezionamento dell'iscrizione a ruolo del 12.7.2021 è dipeso da causa imputabile all'appellante, di talché la successiva iscrizione a ruolo del 15.7.2021 non può in alcun modo farsi retroagire al 12.7.2021. Ne consegue l'improcedibilità dell'appello per la tardiva costituzione in giudizio della società appellante.
§ 5. —. ha proposto appello incidentale Controparte_1 tardivo ai sensi dell'art. 334 I comma c.p.c. in data 21.3.2022. Tuttavia, stante l'improcedibilità dell'appello principale, l'appello incidentale ha perso efficacia, ai sensi dell'art. 334 II comma c.p.c.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante principale. Esse si liquidano in favore di ciascuna delle appellate, avuto riguardo al valore della causa tratta dal decisum e alla natura processuale della decisione, nei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 147/2022, nella misura di euro 7.160 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
16 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
anche quale incorporante Controparte_2 CP_3 contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede 1. — visto l'art. 348 I comma c.p.c. dichiara improcedibile l'appello proposto da;
Parte_1
2. — visto l'art. 334 II comma c.p.c. dichiara che l'appello incidentale proposto da ha perduto ogni Controparte_1 efficacia;
3. — condanna al rimborso, in favore Parte_1 di ciascuna parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 7.160 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 28.12.2024. Il Consigliere relatore Il Presidente
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