Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 4402/2024
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai Magistrati:
Dott. Michele Cappai Presidente e rel. est
Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
Dott. Valerio Ceccarelli Giudice
Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo n. 4402 dell'anno 2024, promossa da
Parte 1 e Parte 2
entrambi con l'Avv. Gianmarco Iantaffi
PARTI RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli;
PARTE NECESSARIA
OGGETTO: separazione personale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte 1 e Parte 2 hanno adito questo Tribunale affinchéCon ricorso congiunto, pronunciasse la loro separazione personale
Le parti hanno dedotto:
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- nel tempo è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
Avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno chiesto che venga pronunciata la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
1 - Dichiarare la separazione personale dei coniugi e, per l'effetto, autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile le dovute trascrizioni, alle condizioni che seguono;
2- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
3 - Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
4- Stabilire che la casa coniugale di via della Mola Saracena n.27/A in Capena sia assegnata alla sig.ra Parte 2 che ci vivrà; 5-Stabilire che il sig. Parte 1 si trasferirà presso l'immobile di Torvaianica, frazione di
Pomezia (RM), via Rumenia n.348/E;
6- Stabilire che entrambi i ricorrenti parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie sulla casa coniugale così come per il mutuo su di essa gravante;
7 - Stabilire che la casa coniugale sita in di via della Mola Saracena n.27/A in Capena non possa essere né venduta né alienata e/o divisa se non trascorsi cinque (5) anni dalla data dell'omologa del divorzio, salvo diverso accordo tra i ricorrenti;
8- Dichiarare compensate le spese tra le parti.
Le parti hanno chiesto, inoltre, all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Tivoli che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa sul ruolo per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra descritte.
La causa, dunque, è stata rimessa al Collegio per la decisione in ordine alla separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, ritenuto che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento del ricorso.
Fermo, l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni indicate, il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 4402 dell'anno 2024:
Parte 1dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il 30 gennaio
1975 e Parte 2 nata a [...] il [...], alle condizioni sopra descritte;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capena di procedere all'annotazione della presente sentenza e di provvedere a tutte le incombenze di legge;
nulla sulle spese manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza per la domanda di scioglimento del matrimonio
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025.
Il Presidente
Michele Cappai