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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/06/2025, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1810/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 26 giugno 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1810/2022
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
allegata all'atto introduttivo depositato telematicamente in data 19.03.2022, dall'avv. Giancarlo
Violante Ruggi d'Aragona, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio legale di quest'ultimo in Napoli, alla Via Tino di Camaino n. 6;
- RICORRENTE -
E in persona del Sindaco p.t., (C.F.: ), rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1
in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 22.02.2023, dall'avv. Irene Iacovella, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso il domicilio digitale irene. apoli.it Email_1 CP_1
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione dinego di subentro alloggio popolare.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di discussione.
Svolgimento del processo.
1. , nipote del defunto , a suo tempo assegnatario dell'alloggio Parte_1 Persona_1
popolare sito in Volla alla via Cristoforo Colombo n. 5 ha opposto il provvedimento di diniego al subentro (da lui chiesto a seguito della morte in data 10 aprile 2019 anche della moglie
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dell'assegnatario ) emesso dal dirigente dell' Parte_2 Controparte_2
in data 13 dicembre 2021, notificato il successivo 22 gennaio,
[...]
motivato sulla mancanza dei presupposti previsti dalla legge ai fini del subentro (risultando lo stesso moroso della somma di euro 2.967,52 e non residente nell'immobile), con preavviso dell'avvio dell'iter per il rilascio.
A fondamento della spiegata opposizione ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato, in considerazione dell'irrilevanza per un verso dello stato di morosità ai fini del subentro che aveva, in ogni caso, dichiarato di voler sanare, e per altro della residenza anagrafica del richiedente, posto che il presupposto richiesto dalla legge per il subentro è quello della stabile convivenza con l'assegnatario deceduto, inteso come pregresso strutturale inserimento del convivente nel nucleo familiare del defunto, nella specie attestato dallo stato di famiglia storico dei . Per_1
2. A seguito della notifica dell'atto di citazione, si è costituito in giudizio il Controparte_1
eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Nel merito, ha impugnato estensivamente la fondatezza della opposizione, evidenziando che il diniego di subentro risulta legittimamente giustificato sulla scorta della mancanza del necessario requisito della stabile convivenza da almeno due anni. Ha, quindi, insistito per il rigetto, con vittoria di spese.
3. All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, la causa è stata immediatamente spedita per la decisione alla udienza del 5.12.2023, poi differita per esigenze di ruolo al 5.12.2024. Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 9 giugno 2024) ne è stato disposto - per l'esigenza di garantire entro il 31 dicembre 2024 la definizione delle cause di iscrizione a ruolo anteriore all'anno 2016, riassegnate a seguito dello scardinamento del ruolo dei colleghi di sezione, in vista del raggiungimento del primo degli obbiettivi del PNRR – alla odierna udienza e, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione
1. Deve essere in prima battuta rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal
[...]
CP_1
Secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. S.U. n. 14956 del
2011; n. 3623 del 2012; n. 20589 del 2013, n. 9694 del 2013; n. 24148 del 2017), nella materia in esame, ed anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133 (codice del processo amministrativo), il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al
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provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade, invece, nell'ambito di un rapporto paritetico, soggetto alle regole del diritto privato.
Come chiarito dalla stessa Cassazione, l'ipotesi qui ricorrente di richiesta di subentro nel contratto, in seguito al decesso dell'assegnatario dell'alloggio rientra nella seconda di dette ipotesi (v. Cass. n.
18828/2019).
Ed infatti, al riguardo L.R. Campania n. 18 del 1997, cui va fatto riferimento (l'edilizia residenziale pubblica costituisce materia attribuita alla competenza legislativa regionale, già anteriormente alla riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con L. Cost. n. 3 del 1999) regola all'art. 14 il subentro nella domanda e nell'assegnazione di un alloggio disponendo, al comma 1, che: "In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda o nella assegnazione i componenti il nucleo familiare come definito e secondo l'ordine indicato nell'art. 2 della presente legge". Il successivo comma 4 dispone, ancora, che: "Al momento della voltura del contratto, l'Ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti il nucleo familiare eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio", verificate le quali, il Sindaco dichiara la decadenza dell'assegnazione.
Tali disposizioni confermano che, in ipotesi di decesso dell'assegnatario, il subentro nell'assegnazione discende direttamente dal dettato normativo in presenza di alcune condizioni, il cui accertamento non implica una valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione, ma riguarda il merito della controversia (cfr. Cass. SU n. 757 del 2007). La previsione, inoltre, che in ipotesi d'insussistenza dei presupposti per il subentro debba emettersi un provvedimento di decadenza dell'assegnazione, documenta che il subentro costituisce una possibile evoluzione del rapporto sorto in esito ad essa e non implica invece l'instaurazione di uno nuovo e diverso. Il che, ai fini che qui rilevano, comprova che la controversia attiene alla fase successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, e che la giurisdizione è del giudice ordinario.
2. Ciò nondimeno, nel merito la domanda è infondata e deve essere rigettata.
2.1. Sostiene l'attore di aver diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio precedentemente attribuito al di lui zio , in ragione della stabile convivenza con la stesso, senza che Persona_1 possa assumere rilievo la residenza anagrafica in un luogo diverso dall'abitazione oggetto della richiesta di subentro come opposto dal Comune di Napoli nel provvedimento di diniego.
La tesi è destituita di fondamento.
Il Regolamento Regionale n.11/2019, prodotto dallo stesso ricorrente, in materia di alloggi Erp all'Articolo 8 è chiaro nel definire il nucleo familiare disciplinando che “Ai fini del presente
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regolamento fanno parte del nucleo familiare i coniugi e l'insieme dei soggetti componenti la famiglia anagrafica al momento della presentazione della domanda e/o al momento dell'assegnazione dell'alloggio e, pertanto, oltre all'eventuale singolo componente: (1) a. i coniugi,
o i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.); b. i conviventi di fatto ovvero persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile purché la convivenza anagrafica e l'appartenenza allo stesso stato di famiglia duri da almeno due anni prima della presentazione della domanda;
c. i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo;
d. gli ascendenti e i discendenti, nonché collaterali ed affini, purché la convivenza anagrafica e l'appartenenza allo stesso stato di famiglia duri da almeno due anni prima della presentazione della domanda”.
Il Comune ha dimostrato a mezzo dello stato di famiglia storico dell'attore che lo stesso è stato iscritto nell'anagrafe del Comune di Volla solo a far data dall'8 aprile 2019 e, dunque, oltre a non essere residente al momento del decesso dell'assegnatario , era residente da soli Persona_1
due giorni prima del decesso della coniuge superstite di quest'ultimo . Parte_2
Difettava, dunque, al momento della presentazione della domanda il necessario requisito della
“stabile convivenza”.
Neppure giova il richiamo al dettato dell'Articolo 16 del medesimo regolamento Subentro nella domanda di assegnazione che testualmente recita “1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili, di trasferimento della propria residenza altrove o di abbandono di fatto, subentrano alla domanda i componenti del nucleo familiare così come definito dal presente Regolamento nel seguente ordine: coniuge e convivente ai sensi della legge 76 del 2016 nonché figli e convivente more uxorio,
e ascendenti, discendenti, collaterali, affini e soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 8, così come definito alla data di presentazione della domanda.
2. I soggetti di cui al precedente comma possono presentare richiesta di subentro direttamente al che provvederà a trasferire l'istanza alla CP_1
Regione Campania per la dovuta variazione nell'anagrafe”, né tantomeno alla previsione dell'articolo 19 che recita “1. I componenti del nucleo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di suo abbandono dell'alloggio” ciò in quanto in ogni articolo viene ribadita sempre la necessità di una “convivenza stabile” che non si rinviene nel caso in parola.
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Ulteriormente, la necessità della residenza anagrafica è imposta dall'art. 2 della L. Regionale in premessa richiamata.
Donde, le esposte considerazioni bastano a fondare il rigetto della domanda, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione dibattuta tra le parti.
3. L'esito complessivo della lite - tenuto in particolare conto dell'infondatezza dell'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dal integrando una ipotesi di reciproca soccombenza ai sensi dell'art. 92 c.p.c. - CP_1
giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, il 26/06/2025
Il Giudice
(dott. ssa Donatella Cennamo)
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