Trib. Nola, sentenza 26/06/2025, n. 1988
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Sentenza 26 giugno 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Nola dalla dott.ssa Donatella Cennamo, riguarda un'opposizione al diniego di subentro in un alloggio popolare. Il ricorrente, nipote dell'assegnatario deceduto, ha contestato il provvedimento di diniego, sostenendo che la morosità e la residenza anagrafica non fossero requisiti ostativi al subentro, poiché la legge richiede solo la stabile convivenza con il defunto. Dall'altra parte, il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che il diniego fosse legittimo per la mancanza del requisito di convivenza.

Il giudice ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto concerne la fase successiva all'assegnazione dell'alloggio. Nel merito, ha dichiarato infondata la domanda del ricorrente, evidenziando che la normativa regionale richiede una convivenza stabile di almeno due anni, requisito non soddisfatto dal ricorrente. Pertanto, il giudice ha rigettato la domanda e ha compensato integralmente le spese di lite, ritenendo che entrambe le parti avessero presentato argomentazioni infondate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Nola, sentenza 26/06/2025, n. 1988
    Giurisdizione : Trib. Nola
    Numero : 1988
    Data del deposito : 26 giugno 2025

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