Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3606 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Enrico Ardituro considerato che per la causa in esame è stata fissata l'udienza del 9 aprile 2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c.; considerato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del decreto alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art. 127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 e 430 cpc, unitamente all'articolo
127 ter c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19279/2023 del R.G.A.C., pendente
TRA
e , rappresentate e difese dall'avv. Luigi De Manes, Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliate presso il suo studio in Napoli alla via Caio Duilio n. 8;
Ricorrenti
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Carbone, CP_1 Email_1
Resistente
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e – premesso di aver Parte_1 Parte_2 locato a , con contratto avente decorrenza dal 01/06/2017 (prima scadenza 31/05/2021), CP_1 rinnovatosi per il successivo quadriennio fino al 31/05/2025, l'immobile sito in PORTICI (NA) alla
Via Moretti n°81, scala A, 1° piano, interno 5 – hanno convenuto in giudizio il conduttore per ottenere
Si è costituito , opponendosi alla convalida, essendo indicata nella intimazione una errata CP_1 scadenza contrattuale, richiedendo l'attore di convalidarsi lo sfratto per finita locazione per la data del 31.5.2025, anziché quella prevista in contratto del 30.6.2025. In particolare, l'opponente ha evidenziato l'impossibilità di convalidarsi la licenza per la errata indicazione della data di scadenza del contratto, pur ammettendo che l'intimazione di licenza per finita locazione conservi il suo fine negoziale diretto a manifestare la volontà di non rinnovare il rapporto contrattuale.
Con ordinanza del 25 settembre 2023 questo giudice ha ordinato il rilascio dell'immobile, fissando la data del 31/12/2025 e disponendo il mutamento del rito.
Trasformato il rito e depositate le memorie integrative, è stata fissata l'udienza del 9 aprile 2025 per la decisione, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.. La causa viene decisa come segue.
In via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda, avendo le attrici esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), come documentato in atti (cfr. verbale di mancata conciliazione del 21 novembre 2023).
Nel merito, la domanda di cessazione del contratto di locazione si è rivelata fondata.
Come evidenziato già nell'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria, “l'errore nella indicazione della scadenza del contratto nella intimazione non vanifica l'espressione della volontà della locatrice di non rinnovare lo stesso, anche in considerazione della circostanza che il contratto indicato, corrispondente a quello prodotto in giudizio, prevede correttamente la decorrenza e, quindi, la scadenza”. Il contratto di locazione del 27/6/2017 prevede espressamente e chiaramente la durata di quattro anni dal 1/7/2017 al 30/6/2021, rinnovatosi alla prima scadenza, per altri quattro anni, fino al
30/6/2025. Per evidente errore materiale – anche perché il giorno “31” non esiste nel mese di giugno, che è di “30” - nel periodo successivo del contratto è scritto che “fatte salve le ipotesi di cui allo art.
2 L. 431/1998, valevoli per il solo primo quadriennio a scadenza 31/06/2021, il rapporto si intenderà tacitamente rinnovato …”. Appare chiaro l'errore di trascrizione, anche perché nessun altro contratto, coevo o successivo, è stato dedotto esistere fra le parti, tanto da poter ingenerare confusione sulla durata del rapporto e sulla intenzione delle locatrici di non rinnovarlo ulteriormente dopo otto anni.
Ne consegue che la locazione oggetto di esame è cesserà il 30 giugno 2025, in virtù della chiara volontà delle locatrici di non farlo rinnovare per un ulteriore quadriennio, manifestata proprio con l'intimazione per finita locazione. La domanda di risoluzione si è, dunque, rivelata fondata e di conseguenza il contratto di locazione in oggetto deve essere dichiarato risolto alla data di scadenza naturale del 30 giugno 2025. Sussistono ancora tutti i presupposti e le ragioni che hanno indotto questo tribunale a fissare la data effettiva per il rilascio al 31 dicembre 2025.
In ragione, comunque, della necessità per il conduttore di costituirsi, al fine di far valere la errata indicazione della scadenza contrattuale, sussistono le ragioni per compensare le spese di lite fra le parti, ma solo per la metà, non essendovi ragione alcuna per la quale il conduttore si sia rifiutato di chiudere la controversia in sede di mediazione, essendo già chiare le diverse posizioni e la decisione interinale assunta da questo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, pronunciandosi sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP_1
a) dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato il 27/6/2017 alla data del 30 giugno
2025, fisando per il rilascio la data del 31/12/2025;
b) condanna a pagare le spese di lite in favore delle ricorrenti, liquidandole in euro CP_1
110,00 per spese vive ed euro 900,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e C.P.A. come per legge, somma così già compensata per la metà.
Così deciso in Napoli, il 10 aprile 2025.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro