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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/11/2025, n. 4700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4700 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 2669/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2669/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
20.11.2025, avente per oggetto: Separazione Giudiziale
TRA
, nata l'[...] a [...], cf. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Edmondo Palmieri e Filomena Fasano
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Leonzio Capobianco,
RESISTENTE
NONCHE'
SEDE CP_2
Interventore Ex Lege
All'udienza del 20.11.2025, le parti congiuntamente concludevano e la causa era assunta in decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 07.04.2025 conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1 premettendo di aver contratto con quest'ultima matrimonio con rito civile in data 13.06.2002 a Lviev
(Ucraina) e che dalla loro unione era nato (26.07.2004) e, sul presupposto della definitiva Per_1
1 r.g. 2669/2025
assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva pronunciarsi la separazione dalla coniuge alle condizioni di cui al ricorso.
Con propria memoria in data 06.10.2025 anche il resistente, si costituiva in Controparte_1 giudizio, contestando la ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente e chiedendo la pronuncia di separazione dal coniuge alle condizioni di cui alla memoria difensiva.
2. In data 20.11.2025 le parti concludevano congiuntamente chiedendo di separarsi alle seguenti condizioni: “i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, continuando a vivere la ricorrente nell'immobile di proprietà del figlio e sul quale la ricorrente è titolare Per_1 dell'usufrutto al 50%, continuando altresì il resistente le rate di mutuo di € 500,00. Per_1 continuerà a vivere nell'immobile che è casa coniugale. Ciascuno dei coniugi rinuncia al mantenimento per sé, mentre il resistente si impegna a corrispondere la somma di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, alla ricorrente per il mantenimento del figlio dal mese di novembre e comunque entro il 30 di ogni mese. Ciascuno dei genitori contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie. il mantenimento sarà corrisposto alla ricorrente con l'indicazione del seguente Iban: [...]. Spese compensate. La ricorrente rinuncia alla domanda di addebito”.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, ritiene di farle proprie, in quanto non contrarie a norme imperative e poste in un'ottica di un equo bilanciamento degli interessi delle parti e della prole.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
4. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
2 r.g. 2669/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso per separazione dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) dichiara la separazione personale di , nata l'[...] a [...] Parte_1
(Ucraina), cf. e , nato a [...] il [...], C.F.: C.F._1 Controparte_1
, alle condizioni di cui al verbale di udienza, riportate in motivazione;
C.F._2
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giffoni Sei Casali (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (matrimonio registrato agli atti del suddetto comune, al n. 4 Parte
II, Serie C, anno 2002);
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2669/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
20.11.2025, avente per oggetto: Separazione Giudiziale
TRA
, nata l'[...] a [...], cf. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Edmondo Palmieri e Filomena Fasano
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Leonzio Capobianco,
RESISTENTE
NONCHE'
SEDE CP_2
Interventore Ex Lege
All'udienza del 20.11.2025, le parti congiuntamente concludevano e la causa era assunta in decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 07.04.2025 conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1 premettendo di aver contratto con quest'ultima matrimonio con rito civile in data 13.06.2002 a Lviev
(Ucraina) e che dalla loro unione era nato (26.07.2004) e, sul presupposto della definitiva Per_1
1 r.g. 2669/2025
assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva pronunciarsi la separazione dalla coniuge alle condizioni di cui al ricorso.
Con propria memoria in data 06.10.2025 anche il resistente, si costituiva in Controparte_1 giudizio, contestando la ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente e chiedendo la pronuncia di separazione dal coniuge alle condizioni di cui alla memoria difensiva.
2. In data 20.11.2025 le parti concludevano congiuntamente chiedendo di separarsi alle seguenti condizioni: “i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, continuando a vivere la ricorrente nell'immobile di proprietà del figlio e sul quale la ricorrente è titolare Per_1 dell'usufrutto al 50%, continuando altresì il resistente le rate di mutuo di € 500,00. Per_1 continuerà a vivere nell'immobile che è casa coniugale. Ciascuno dei coniugi rinuncia al mantenimento per sé, mentre il resistente si impegna a corrispondere la somma di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, alla ricorrente per il mantenimento del figlio dal mese di novembre e comunque entro il 30 di ogni mese. Ciascuno dei genitori contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie. il mantenimento sarà corrisposto alla ricorrente con l'indicazione del seguente Iban: [...]. Spese compensate. La ricorrente rinuncia alla domanda di addebito”.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, ritiene di farle proprie, in quanto non contrarie a norme imperative e poste in un'ottica di un equo bilanciamento degli interessi delle parti e della prole.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
4. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
2 r.g. 2669/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso per separazione dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) dichiara la separazione personale di , nata l'[...] a [...] Parte_1
(Ucraina), cf. e , nato a [...] il [...], C.F.: C.F._1 Controparte_1
, alle condizioni di cui al verbale di udienza, riportate in motivazione;
C.F._2
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giffoni Sei Casali (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (matrimonio registrato agli atti del suddetto comune, al n. 4 Parte
II, Serie C, anno 2002);
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Ilaria Bianchi
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