TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/04/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1125 R.G. dell'anno 2024
TRA
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma Viale Mazzini 140 presso lo studio dell'avv. AMURA
PIETRO che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti.
- ATTRICE
E
(P. Iva C.f. ), società Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07/06/2017 con numero 35239.3, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea
Ornati con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, giusta procura generale alle liti in atti con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP)
- CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Per l'opponente: TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo perché lo stesso è nullo e perché trattasi di titolo prescritto e non risulta indicato nei crediti acquisiti dalla soc. CP_1
Nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve alla soc. per le motivazioni di cui in premessa e Controparte_1 conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 13.04.2024.
Con vittoria di spese, compensi professionali oltre oneri accessori da distrarsi a favore dell'Avv. Antistatario”.
Per l'opposta
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via pregiudiziale, di rito
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione a precetto per avvenuta contestazione del merito della pretesa creditoria inibita in questa sede;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità dell'atto di precetto opposto e il diritto di di agire esecutivamente in forza del decreto ingiuntivo n. CP_1
1084/2021, R.G. n. 2791/2021, del 22/10/2021 emesso dal Tribunale di Civitavecchia.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. Parte_1 conveniva in giudizio la per sentir accogliere le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
Deduceva la opponente che la somma indicata in precetto era relativa al decreto ingiuntivo n.
1084/2021 del 22.10.2021 inoltrato dalla soc sulla base di un contratto di cessione CP_1 concluso in data 20.12.2019 con cui detta società aveva acquistato un portafoglio di crediti pecuniari qualificati come deteriorati in base alle disposizioni della Banca d'Italia ma che il credito doveva considerarsi prescritto ed inoltre dagli atti depositati dalla società nella CP_1 indicazione dei crediti acquisiti, non risulta quello relativo alla sig.ra infine Pt_1 deduceva l'opponente di aver provveduto al pagamento delle rate di Euro 161,00 dal febbraio
2009 fino al gennaio 2010 (n. 12 rate) per un totale di Euro 1.932,00 e che dette rate venivano trattenute mensilmente dalla società Omnia Service Center S.p.a presso cui la sig.ra Pt_1 risultava essere dipendente.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Inoltre a seguito di precedente pignoramento presso terzi promosso dalla soc. alla CP_1 sig.ra veniva detratta l'ulteriore somma di Euro 886,73. Pt_1
La si costituiva nel presente giudizio contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto eccepito e richiesto perché infondato, in fatto ed in diritto.
All'udienza del 2 aprile 2024 la causa era trattenuta in decisione.
L'opposizione alla esecuzione in relazione a tali motivi è infondata in quanto il precetto si fonda su un titolo esecutivo giudiziario costituito dal decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale direttamente a favore della società precettante in data 20 ottobre 2021 con il quale si ingiungeva all'opponente il pagamento in favore della convenuta della somma di € 10.596,91, oltre interessi cosicchè sia l'eccezione di mancanza di legittimazione attiva della società precettante che le eccezioni di pagamento si sarebbero dovute far valere con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Come è noto, in sede di opposizione all'esecuzione non è consentito il controllo del contenuto intrinseco del titolo giudiziario (sentenza passata in giudicato o decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo) in base a cui si procede, dovendo l'indagine essere limitata all'esistenza del titolo in rapporto alla esecuzione, al fine di stabilire se questa manchi addirittura del titolo o risulti ingiusta per sopravvenuta caducazione del titolo medesimo per fatti posteriori alla sua formazione.
L'opposizione all'esecuzione deve essere quindi rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del parametro minimo indicato dal
D.M. n.147/2022 sulla base del valore della controversia, in considerazione della limitata complessità delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 1125 del 2024 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede: rigetta l'opposizione all'esecuzione; condanna al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla Parte_1 CP_1
che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 oltre rimborso spese generali, IVA, CPA
[...]
Civitavecchia 3 aprile 2024
Il Giudice
Francesco Vigorito
3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1125 R.G. dell'anno 2024
TRA
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma Viale Mazzini 140 presso lo studio dell'avv. AMURA
PIETRO che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti.
- ATTRICE
E
(P. Iva C.f. ), società Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07/06/2017 con numero 35239.3, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea
Ornati con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, giusta procura generale alle liti in atti con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP)
- CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Per l'opponente: TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo perché lo stesso è nullo e perché trattasi di titolo prescritto e non risulta indicato nei crediti acquisiti dalla soc. CP_1
Nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve alla soc. per le motivazioni di cui in premessa e Controparte_1 conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 13.04.2024.
Con vittoria di spese, compensi professionali oltre oneri accessori da distrarsi a favore dell'Avv. Antistatario”.
Per l'opposta
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via pregiudiziale, di rito
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione a precetto per avvenuta contestazione del merito della pretesa creditoria inibita in questa sede;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità dell'atto di precetto opposto e il diritto di di agire esecutivamente in forza del decreto ingiuntivo n. CP_1
1084/2021, R.G. n. 2791/2021, del 22/10/2021 emesso dal Tribunale di Civitavecchia.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. Parte_1 conveniva in giudizio la per sentir accogliere le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
Deduceva la opponente che la somma indicata in precetto era relativa al decreto ingiuntivo n.
1084/2021 del 22.10.2021 inoltrato dalla soc sulla base di un contratto di cessione CP_1 concluso in data 20.12.2019 con cui detta società aveva acquistato un portafoglio di crediti pecuniari qualificati come deteriorati in base alle disposizioni della Banca d'Italia ma che il credito doveva considerarsi prescritto ed inoltre dagli atti depositati dalla società nella CP_1 indicazione dei crediti acquisiti, non risulta quello relativo alla sig.ra infine Pt_1 deduceva l'opponente di aver provveduto al pagamento delle rate di Euro 161,00 dal febbraio
2009 fino al gennaio 2010 (n. 12 rate) per un totale di Euro 1.932,00 e che dette rate venivano trattenute mensilmente dalla società Omnia Service Center S.p.a presso cui la sig.ra Pt_1 risultava essere dipendente.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Inoltre a seguito di precedente pignoramento presso terzi promosso dalla soc. alla CP_1 sig.ra veniva detratta l'ulteriore somma di Euro 886,73. Pt_1
La si costituiva nel presente giudizio contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto eccepito e richiesto perché infondato, in fatto ed in diritto.
All'udienza del 2 aprile 2024 la causa era trattenuta in decisione.
L'opposizione alla esecuzione in relazione a tali motivi è infondata in quanto il precetto si fonda su un titolo esecutivo giudiziario costituito dal decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale direttamente a favore della società precettante in data 20 ottobre 2021 con il quale si ingiungeva all'opponente il pagamento in favore della convenuta della somma di € 10.596,91, oltre interessi cosicchè sia l'eccezione di mancanza di legittimazione attiva della società precettante che le eccezioni di pagamento si sarebbero dovute far valere con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Come è noto, in sede di opposizione all'esecuzione non è consentito il controllo del contenuto intrinseco del titolo giudiziario (sentenza passata in giudicato o decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo) in base a cui si procede, dovendo l'indagine essere limitata all'esistenza del titolo in rapporto alla esecuzione, al fine di stabilire se questa manchi addirittura del titolo o risulti ingiusta per sopravvenuta caducazione del titolo medesimo per fatti posteriori alla sua formazione.
L'opposizione all'esecuzione deve essere quindi rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del parametro minimo indicato dal
D.M. n.147/2022 sulla base del valore della controversia, in considerazione della limitata complessità delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 1125 del 2024 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede: rigetta l'opposizione all'esecuzione; condanna al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla Parte_1 CP_1
che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 oltre rimborso spese generali, IVA, CPA
[...]
Civitavecchia 3 aprile 2024
Il Giudice
Francesco Vigorito
3 di 3