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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/11/2024, n. 2851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2851 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1179/2024 R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 5065/2023 TRA
, nella sua qualità di titolare della impresa individuale Parte_1 denominata “HARMONY DI CAIAZZO ANNA”, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avvocato Gennaro Somma, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia (NA) alla Via G. Cosenza n. 122 APPELLANTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa nel CP_1 giudizio di primo grado dall'Avv. Antonio Fusaro con studio in Napoli alla Via Acitillo n. 160 APPELLATA E
, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado Controparte_2 dall'Avv. Antonio Cimmino con studio in Castellamare di Stabia (NA) alla Via G. D'Annunzio n. 60 APPELLATA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 23.02.2019 Controparte_2 conveniva innanzi al Giudice di Pace di Gragnano la sig.ra , nella Parte_1 sua qualità di titolare della impresa individuale denominata “Harmony di AI Anna”, per sentirla condannare al risarcimento in proprio favore dei danni derivanti dalle lesioni personali asseritamente subite in seguito al sinistro occorsole in data 04.05.2018, alle ore 13.30 circa, all'interno della palestra Harmony Center, allorquando la sig.ra Vicedomini, mentre partecipava ad una lezione di step “a causa della rottura degli agganci dell'attrezzo da lei utilizzato, rovinava malamente al suolo”. La causa veniva iscritta a ruolo innanzi al Giudice di Pace di Gragnano al R.G. n. 1491/19 e l'udienza fissata in citazione dall'attore al 26.03.2019 veniva differita d'ufficio al 24.10.2019; udienza alla quale questa difesa, pur contestando integralmente la richiesta attorea, richiedeva preliminarmente, ai sensi e per gli effetti dell'art.269 cpc, differire l'udienza fissata per la comparizione delle parti al fine di chiamare in garanzia la propria garante . CP_1 La causa, pertanto, veniva rinviata in prosieguo all'udienza del 11.02.2020, alla quale si costituiva la chiamata in causa a ministero dell'Avv. CP_1
Antonio Fusaro e, su richiesta delle parti, l'adito Giudicante ammetteva i mezzi cosi come articolati e rinviava il giudizio per l'espletamento della prova testimoniale all'udienza del 16.06.2020. Dopo rinvio d'ufficio all'udienza del 19.10.2022, si procedeva all'escussione dei testi e , all'esito della quale il Giudice di Testimone_1 Testimone_2
Pace, non ritenendo opportuno l'espletamento di una CTU medico legale sulla persona dell'attrice, riteneva la causa matura per la decisione all'uopo rinviando il giudizio all'udienza del 20.02.2023 onde consentire alle parti di rassegnare le loro conclusioni;
a tale richiamata udienza le parti depositavano le rispettive comparsa conclusionali, e la causa veniva trattenuta per la decisione. Con la sentenza n. 5065/2023 resa in data 30.03.2023 e pubblicata in data 31.08.2023, l'adito Giudice di Pace accoglieva la domanda formulata da
, condannando, altresì, (nella spiegata qualità) Controparte_2 Parte_1 al risarcimento dei danni lamentati dall'attrice, nonché alla refusione delle spese di lite;
tuttavia, con la medesima sentenza il Giudice di prime cure ometteva di pronunciarsi in ordine alle domande formulate dalla odierna appellante nei confronti della quale terza chiamata in causa nel giudizio de quo CP_1 sulla scorta dell'ordinanza resa dal medesimo Giudice di Pace all'esito dell'udienza tenutasi in data 24.10.2019.. 2. Con atto di citazione , nella qualità, ha proposto appello con cui Parte_1 ha chiesto la riforma della sentenza de qua deducendo l'omessa pronuncia in ordine alla domanda formulata dalla AI di “condannare la in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Trieste al largo Ugo Irneri n. 1, a tenere indenne la AI nella citata qualità, da tutte le Pt_2 somme che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere, anche a titolo di spese legali, in favore della sig.ra ”. Controparte_2
3. A norma dell'art. 348 comma 2 c.p.c. “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio. L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza”.
3.1. Nella specie, all'udienza dell'11.6.2024, trattata in forma cartolare, l'appellante non depositava le proprie note di trattazione scritta, pertanto il giudicante rinviava ex art. 348 c.p.c. alla successiva udienza del 31.10.2024, sempre disponendo la trattazione scritta. In ragione del mancato deposito delle note ad opera dell'appellante - il quale, peraltro, non ha dato prova dell'istaurazione del contraddittorio - anche a tale ultima udienza, l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
4. La pronuncia in rito e la mancata istaurazione del contraddittorio giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
4.1. Deve, poi, dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta. Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali
- della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. dichiara l'appello improcedibile;
B. dichiara irripetibili le spese di lite;
C. dichiara la sussistenza dei presupposti (improcedibilità dell'appello) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente , nella sua Parte_1 qualità di titolare della impresa individuale denominata “Harmony di AI Anna”, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Torre Annunziata il 4 novembre 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, nella sua qualità di titolare della impresa individuale Parte_1 denominata “HARMONY DI CAIAZZO ANNA”, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avvocato Gennaro Somma, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia (NA) alla Via G. Cosenza n. 122 APPELLANTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa nel CP_1 giudizio di primo grado dall'Avv. Antonio Fusaro con studio in Napoli alla Via Acitillo n. 160 APPELLATA E
, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado Controparte_2 dall'Avv. Antonio Cimmino con studio in Castellamare di Stabia (NA) alla Via G. D'Annunzio n. 60 APPELLATA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 23.02.2019 Controparte_2 conveniva innanzi al Giudice di Pace di Gragnano la sig.ra , nella Parte_1 sua qualità di titolare della impresa individuale denominata “Harmony di AI Anna”, per sentirla condannare al risarcimento in proprio favore dei danni derivanti dalle lesioni personali asseritamente subite in seguito al sinistro occorsole in data 04.05.2018, alle ore 13.30 circa, all'interno della palestra Harmony Center, allorquando la sig.ra Vicedomini, mentre partecipava ad una lezione di step “a causa della rottura degli agganci dell'attrezzo da lei utilizzato, rovinava malamente al suolo”. La causa veniva iscritta a ruolo innanzi al Giudice di Pace di Gragnano al R.G. n. 1491/19 e l'udienza fissata in citazione dall'attore al 26.03.2019 veniva differita d'ufficio al 24.10.2019; udienza alla quale questa difesa, pur contestando integralmente la richiesta attorea, richiedeva preliminarmente, ai sensi e per gli effetti dell'art.269 cpc, differire l'udienza fissata per la comparizione delle parti al fine di chiamare in garanzia la propria garante . CP_1 La causa, pertanto, veniva rinviata in prosieguo all'udienza del 11.02.2020, alla quale si costituiva la chiamata in causa a ministero dell'Avv. CP_1
Antonio Fusaro e, su richiesta delle parti, l'adito Giudicante ammetteva i mezzi cosi come articolati e rinviava il giudizio per l'espletamento della prova testimoniale all'udienza del 16.06.2020. Dopo rinvio d'ufficio all'udienza del 19.10.2022, si procedeva all'escussione dei testi e , all'esito della quale il Giudice di Testimone_1 Testimone_2
Pace, non ritenendo opportuno l'espletamento di una CTU medico legale sulla persona dell'attrice, riteneva la causa matura per la decisione all'uopo rinviando il giudizio all'udienza del 20.02.2023 onde consentire alle parti di rassegnare le loro conclusioni;
a tale richiamata udienza le parti depositavano le rispettive comparsa conclusionali, e la causa veniva trattenuta per la decisione. Con la sentenza n. 5065/2023 resa in data 30.03.2023 e pubblicata in data 31.08.2023, l'adito Giudice di Pace accoglieva la domanda formulata da
, condannando, altresì, (nella spiegata qualità) Controparte_2 Parte_1 al risarcimento dei danni lamentati dall'attrice, nonché alla refusione delle spese di lite;
tuttavia, con la medesima sentenza il Giudice di prime cure ometteva di pronunciarsi in ordine alle domande formulate dalla odierna appellante nei confronti della quale terza chiamata in causa nel giudizio de quo CP_1 sulla scorta dell'ordinanza resa dal medesimo Giudice di Pace all'esito dell'udienza tenutasi in data 24.10.2019.. 2. Con atto di citazione , nella qualità, ha proposto appello con cui Parte_1 ha chiesto la riforma della sentenza de qua deducendo l'omessa pronuncia in ordine alla domanda formulata dalla AI di “condannare la in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Trieste al largo Ugo Irneri n. 1, a tenere indenne la AI nella citata qualità, da tutte le Pt_2 somme che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere, anche a titolo di spese legali, in favore della sig.ra ”. Controparte_2
3. A norma dell'art. 348 comma 2 c.p.c. “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio. L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza”.
3.1. Nella specie, all'udienza dell'11.6.2024, trattata in forma cartolare, l'appellante non depositava le proprie note di trattazione scritta, pertanto il giudicante rinviava ex art. 348 c.p.c. alla successiva udienza del 31.10.2024, sempre disponendo la trattazione scritta. In ragione del mancato deposito delle note ad opera dell'appellante - il quale, peraltro, non ha dato prova dell'istaurazione del contraddittorio - anche a tale ultima udienza, l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
4. La pronuncia in rito e la mancata istaurazione del contraddittorio giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
4.1. Deve, poi, dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta. Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali
- della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. dichiara l'appello improcedibile;
B. dichiara irripetibili le spese di lite;
C. dichiara la sussistenza dei presupposti (improcedibilità dell'appello) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente , nella sua Parte_1 qualità di titolare della impresa individuale denominata “Harmony di AI Anna”, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Torre Annunziata il 4 novembre 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo