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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 21/07/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 590/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza dell' 8.07.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, , rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolino Parte_1 C.F._1
MUSACCHIO e Michele GIGLIO, presso cui è domiciliata
RICORRENTE
Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
Oggetto: carta elettronica del docente
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, allegando di aver prestato servizio con plurimi contratti a tempo determinato in qualità di supplente e di non aver beneficiato della c.d. Carta elettronica del docente, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, ha sostenuto l'illegittima sua esclusione dai destinatari del beneficio in quanto docente a tempo determinato, chiedendo pertanto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui di cui alla predetta Carta elettronica con conseguente condanna del convenuto. CP_1 pagina 1 di 4 Il resistente non si è costituito nonostante regolare notificazione. CP_1
**********
Va dichiarata la contumacia del resistente (cfr. regolare notificazione via pec, in CP_1 atti).
Nel merito la domanda va accolta, alla luce del pronunciamento della S.C. (sentenza n.29961/23 del 27.10.23) in relazione alla questione del riconoscimento della carta docente in favore dei supplenti (cd. precari) che hanno svolto servizio in relazione alle supplenze fino al
30.6 ovvero al 31.8.
Tale pronuncia ha affermato che:
-l'art.1 comma 121 della legge n.107/15 attributiva del beneficio della carta elettronica docente deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui ne limita il riconoscimento ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2);
-ai predetti docenti il beneficio spetta in misura piena;
-trattasi di un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
-la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che "la Carta non è più fruibile" e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
-il diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, ma l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo;
-l'accredito non ha natura retributiva a fini fiscali;
-il beneficio (già) maturato può essere richiesto dal supplente fino a quando resta iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze con azione di adempimento in forma specifica per un importo pari al valore che spettava (mentre nel caso di cancellazione resta solo il diritto al risarcimento del danno);
-non rileva la presentazione, a suo tempo, della domanda al;
CP_1
-la prescrizione è quinquennale quanto all'azione di adempimento specifico con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al pagina 2 di 4 D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio), decennale quella del risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio.
Applicando i predetti principi alla fattispecie in esame si può rilevare come:
-al momento della presente pronuncia parte ricorrente risulta iscritta nelle graduatorie provinciali;
-per gli anni scolastici: 2021/22 e 2022/23 risultano documentate supplenze fino al 30.6;
-per l'anno scolastico 2023/24 risultano reiterate supplenze brevi che coprono quasi l'intero anno scolastico, precisamente dal 17.10.2023 al 10.12.2023, dal 12.12.2023 al 15.12.2023, dal 24.01.2024 al 29.06.2024, quest'ultima supplenza effettuata presso il medesimo istituto e per 25 ore settimanali.
Secondo la linea ermeneutica tracciata da Cassazione n.29961/2023, ribadita da Cassazione
n.7524/2024, la carta docente può ritenersi nel caso di specie dovuta.
Invero, la S.C. non ha mancato di rammentare che la Corte di Giustizia con la pronuncia del
18.5.2022, “sulla premessa che il beneficio della carta docenti attenga all'ambito delle
“condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, e il principio di non discriminazione ivi sancito, ostino a una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato” (Cass.n.29961/2023, punto 7.6). Di qui la considerazione di una prestazione pienamente comparabile per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattiche su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo” (Cass.n.29961/2023, punto 7.6), con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente in ruolo” (Cass. n.7524/2024, punto 7.2)
Va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto pagina 3 di 4 mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato.
Nella specie, tenuto conto dei contratti a termine di cui alla documentazione in atti, alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del convenuto a CP_1 provvedervi in conformità.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
1) Dichiara la contumacia di parte resistente;
2) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2021/22, 2022/23, 2023/24 e conseguentemente condanna il Controparte_1
alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito
[...] sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte CP_1 ricorrente liquidate in euro 950,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali nella misura del 15%, con distrazione.
Campobasso, 18 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza dell' 8.07.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, , rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolino Parte_1 C.F._1
MUSACCHIO e Michele GIGLIO, presso cui è domiciliata
RICORRENTE
Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
Oggetto: carta elettronica del docente
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, allegando di aver prestato servizio con plurimi contratti a tempo determinato in qualità di supplente e di non aver beneficiato della c.d. Carta elettronica del docente, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, ha sostenuto l'illegittima sua esclusione dai destinatari del beneficio in quanto docente a tempo determinato, chiedendo pertanto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui di cui alla predetta Carta elettronica con conseguente condanna del convenuto. CP_1 pagina 1 di 4 Il resistente non si è costituito nonostante regolare notificazione. CP_1
**********
Va dichiarata la contumacia del resistente (cfr. regolare notificazione via pec, in CP_1 atti).
Nel merito la domanda va accolta, alla luce del pronunciamento della S.C. (sentenza n.29961/23 del 27.10.23) in relazione alla questione del riconoscimento della carta docente in favore dei supplenti (cd. precari) che hanno svolto servizio in relazione alle supplenze fino al
30.6 ovvero al 31.8.
Tale pronuncia ha affermato che:
-l'art.1 comma 121 della legge n.107/15 attributiva del beneficio della carta elettronica docente deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui ne limita il riconoscimento ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2);
-ai predetti docenti il beneficio spetta in misura piena;
-trattasi di un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
-la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che "la Carta non è più fruibile" e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
-il diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, ma l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo;
-l'accredito non ha natura retributiva a fini fiscali;
-il beneficio (già) maturato può essere richiesto dal supplente fino a quando resta iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze con azione di adempimento in forma specifica per un importo pari al valore che spettava (mentre nel caso di cancellazione resta solo il diritto al risarcimento del danno);
-non rileva la presentazione, a suo tempo, della domanda al;
CP_1
-la prescrizione è quinquennale quanto all'azione di adempimento specifico con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al pagina 2 di 4 D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio), decennale quella del risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio.
Applicando i predetti principi alla fattispecie in esame si può rilevare come:
-al momento della presente pronuncia parte ricorrente risulta iscritta nelle graduatorie provinciali;
-per gli anni scolastici: 2021/22 e 2022/23 risultano documentate supplenze fino al 30.6;
-per l'anno scolastico 2023/24 risultano reiterate supplenze brevi che coprono quasi l'intero anno scolastico, precisamente dal 17.10.2023 al 10.12.2023, dal 12.12.2023 al 15.12.2023, dal 24.01.2024 al 29.06.2024, quest'ultima supplenza effettuata presso il medesimo istituto e per 25 ore settimanali.
Secondo la linea ermeneutica tracciata da Cassazione n.29961/2023, ribadita da Cassazione
n.7524/2024, la carta docente può ritenersi nel caso di specie dovuta.
Invero, la S.C. non ha mancato di rammentare che la Corte di Giustizia con la pronuncia del
18.5.2022, “sulla premessa che il beneficio della carta docenti attenga all'ambito delle
“condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, e il principio di non discriminazione ivi sancito, ostino a una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato” (Cass.n.29961/2023, punto 7.6). Di qui la considerazione di una prestazione pienamente comparabile per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattiche su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo” (Cass.n.29961/2023, punto 7.6), con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente in ruolo” (Cass. n.7524/2024, punto 7.2)
Va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto pagina 3 di 4 mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato.
Nella specie, tenuto conto dei contratti a termine di cui alla documentazione in atti, alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del convenuto a CP_1 provvedervi in conformità.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
1) Dichiara la contumacia di parte resistente;
2) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2021/22, 2022/23, 2023/24 e conseguentemente condanna il Controparte_1
alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito
[...] sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte CP_1 ricorrente liquidate in euro 950,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali nella misura del 15%, con distrazione.
Campobasso, 18 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
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