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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 30.1.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1780/24 RG avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere
n.1378/24 del 29.5.24
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacinto Siro Favalli,
Francesco Chiarelli, Giovanni Valentino
RECLAMANTE
E rappresentato e difeso dall'avv.to Emma Rosato CP_1
RECLAMATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La società reclama ex art.1, comma 58, legge n. Parte_1
92/2012 la sentenza n.1378/2024 del Tribunale di Santa Maria C.V. con cui è stata rigettata l'opposizione alla ordinanza depositata il 25.5.23 nell'ambito del giudizio ex rito Fornero n.4186/22, nel quale era stata accolta l'impugnativa del licenziamento per giusta causa -disciplinare- irrogato al dipendente con applicazione CP_1 della tutela reintegratoria per insussistenza del fatto e condanna della datrice di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad €
1.984,95 dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, col limite di 12 mensilità, e condanna al pagamento delle spese di lite nella misura di € 2.500,00.
I fatti di causa sono così riassunti nell'atto di reclamo:
-il era stato assunto a luglio 2008 come ausiliario addetto CP_1 alle vendite, da ultimo addetto presso il punto vendita di Capua,
-il 29.9.21 l'ispettore commerciale si recava presso il Pt_2 punto vendita di Capua e alle ore 13.00 circa notando la mancanza di una serie considerevole di prodotti effettuava un inventario in relazione al venduto della mattina del 29 settembre 2021 constatando la mancanza dal reparto vendita dei seguenti prodotti:
12 lattine da 5 lt. di olio per friggere - per un valore totale di
€ 77,88; n.8 pezzi di tonno all'olio di oliva ciascun pezzo contenente 12 lattine – per un totale di € 67,92; n.24 confezioni di zucchero di canna da 500 gr. – per un totale di € 21,36; n.10 confezioni di vino in brick da 1 lt. – per un totale di € 10,90
(prodotti che non risultavano venduti),
subito dopo, si recava presso la Stazione dei CC per Parte_3 sporgere denuncia di furto contro ignoti e consegnava il 6.10.22 le immagini del sistema di video sorveglianza,
-il predetto veniva convocato dai CC il 7.11.22 per Pt_2 visionare le immagini (allegati 5 e 5.1 in atti) e dalla visione risultava che il giorno 29.9.21 (alle ore 10.43) un cliente (con la maglietta rossa) caricava un carrello con voluminosi prodotti
(n.10 bottiglie di vino da 1 lt;
n.12 bottiglie da 5 lt. Parte_4
l'una di olio per friggere;
n.8 confezioni da 12 scatolette di tonno Ondina, secondo la prospettazione difensiva della;
Pt_1 da un secondo video risultava che il medesimo cliente (alle 10.55)
pag. 2/15 si recava alla cassa n.3 (appositamente aperta dal pochi CP_1 minuti prima e non, come dallo stesso sostenuto, su richiesta del responsabile del punto vendita ) con due carrelli stracolmi CP_2 di merce di cui uno era quello visionato alle 10.43, iniziava le operazioni di battitura ma batteva da CP_3 ambedue i carrelli solo alcuni prodotti per un totale di euro
92,35, omettendo di battere 12 lattine da 5 lt. di olio per friggere per un valore totale di € 77,88, n.8 pezzi di tonno all'olio di oliva lattine per un totale di € 67,92, n.24 confezioni di zucchero di canna da 500 gr. per un totale di €
21,36, n.10 confezioni di vino in brick da 1 lt. per un totale di
€ 10.90,
-con lettera del 15 novembre 2021 si contestavano le predette circostanze al “(…..) il giorno 29/09/2021, alle ore 10:50 CP_1 circa, durante il suo turno lavorativo, Lei conversava con una persona, e, poco dopo la medesima persona, con due carelli colmi di prodotti, si è diretto alla cassa n.3, aperta appositamente da
Lei, per consentire a tale persona di effettuare le operazioni di pagamento. Dalle immagini inoltre è emerso che Lei, nella postazione di cassa n.3, ha effettuato soltanto alcune operazioni di cassa, poiché, è stato notato che Lei intenzionalmente, non ha passato sullo scanner della cassa, i seguenti prodotti: n.12 lattine da 5 lt. di olio per friggere- per un valore totale di €.
77,88; n.8 pezzi di tonno all'olio di oliva – per un totale di €.
67,92; n.24 confezioni di zucchero di canna da 500 gr. – per un totale di €. 21,36 n.10 confezioni di vino in brick da 1 lt. – per un totale di €. 10.90. I prodotti da Lei non battuti sono gli stessi per i quali era stato registrato l'ammanco. Con la suddetta condotta Lei ha deliberatamente omesso, con le dinamiche sopra descritte, di far pagare i suddetti prodotti ad un cliente, per un valore totale di €. 177,34 (…)”.
pag. 3/15 Alla contestazione disciplinare seguiva il licenziamento, impugnato dal con ricorso ex legge n.92/12. CP_1
Con ordinanza del 25.5.23 il Giudice di primo grado, rigettate le eccezioni di violazione del principio di immediatezza e di genericità della contestazione, accoglieva l'impugnazione del recesso ritenendo, anche all'esito della escussione degli informatori, che la datrice di lavoro non avesse assolto al proprio onere di provare la condotta disciplinare contestata in quanto:
-né nel video sub 5.1 (che riprendeva il cliente collocare alcuni prodotti in un carello già parzialmente pieno di prodotti) né nel video sub 5 (in cui si vedevano le cinque casse del supermercato con una persona di sesso femminile alla cassa n. 5, ed una di sesso maschile alla cassa n. 3) si vedeva il intento a CP_1 parlare con persone, né il momento in cui aveva aperto la cassa
(il video sub 5 si apriva con le immagini del già in cassa), CP_1
-l'accertamento dei beni mancanti e invenduti da parte dell'ispettore era avvenuto dopo le ore 13:00, CP_4 mentre il fatto contestato si era verificato alle ore 10:50,
-il responsabile aveva riferito che quel giorno il Testimone_1
era di “seconda cassa”, ovvero si recava in cassa al bisogno CP_1
(su chiamata dell'altra cassiera) senza necessità di previa autorizzazione,
-nulla era stato dedotto in merito alla eventuale identificazione del cliente, nonché ad eventuali rapporti di conoscenza di quest'ultimo con il , CP_1
-la discontinuità del materiale video non consentiva di appurare la presenza, nei carrelli relativi all'operazione contestata, di tutto il materiale oggetto della contestazione disciplinare a fondamento del provvedimento espulsivo.
pag. 4/15 Il GL, ritenuta l'insussistenza del fatto contestato, applicava in favore del la tutela di cui all'art. 18 co. 4 L. 300/1970. CP_1
Seguiva ricorso in opposizione da parte della odierna reclamante e con la sentenza reclamata il G.L. rafforzava le motivazioni a sostegno dell'accoglimento della impugnazione del recesso precisando che:
-non vi era prova alcuna che il avesse aperto appositamente CP_1 la (circostanza non riferita neppure dagli informatori), Pt_5
-la circostanza che nel video sub 5 non fosse visibile alcun cliente in uscita né clienti in fila alle casse non era sufficiente, in assenza di alcun elemento ulteriore di riscontro,
a ritenere che la fosse stata aperta dal non Pt_5 CP_1 sussistendone l'esigenza,
-non era possibile ritenere provato il fatto nella sua interezza, così come contestato, non risultando provata né la tipologia, né il quantitativo, dei prodotti presenti all'interno dei carrelli portati in cassa,
-non vi era prova circa la presenza nei carrelli, di “24 confezioni di zucchero di canna da 500 gr.”, oggetto di contestazione,
-nello scontrino vi era un'operazione relativa a 20 brick da 1L di vino trebbiano e non vi era prova della presenza nel carrello dell'ulteriore quantitativo contestato di 10 confezioni di vino in brick da 1L,
-in assenza di continuità nel materiale video versato in atti, non era possibile escludere che prodotti inizialmente riposti nel carrello fossero stati successivamente rimossi, pure in parte, anche collocandoli in un luogo diverso da quello da cui erano stati inizialmente prelevati, per cui non vi era prova che i prodotti così come caricati nel carrello nel video sub 5.1 fossero stati portati in cassa,
pag. 5/15 -alcuna verifica sui prodotti presenti nei carrelli portati in cassa risultava effettuata dalla società datrice successivamente alle operazioni di pagamento,
-nessuno dei dipendenti escussi aveva assistito alle operazioni di pagamento, e dunque alla condotta contestata al , CP_1
-dalla lettura dello scontrino si evinceva che i prodotti passati in cassa e pagati erano 69 e non 18 come sostenuto dalla datrice.
^^^^^^^
In questa sede la società sostiene, in primo luogo, CP_5 che è erronea l'affermazione circa la insussistenza del fatto contestato per non esserne stata fornita prova in quanto:
-la circostanza che il avesse appositamente aperto la cassa CP_1
n.3 era dimostrata dalle dichiarazioni di Testimone_2
(responsabile del punto vendita) che aveva dichiarato che il CP_1
“era di seconda cassa” (cioè se si creavano file alla prima cassa, veniva chiamato al microfono) e di non aver detto al di CP_1 andare in cassa (al contrario di quanto sostenuto dal e dal CP_1 filmato sub doc. 5 dal quale emergeva che l'unico avventore presente alle casse era l'uomo in maglia rossa, con due carrelli colmi di merce, che alla cassa n.5 vi era la signora che Tes_3 non serviva alcun cliente,
-l'omessa battitura di alcuni prodotti da parte del emergeva CP_1 dalla circostanza che nel primo filmato (doc. 5.1) il cliente in maglia rossa spingeva 1 solo carrello con già all'interno dei cartoni di bottiglie di vino e aggiungeva lattine di olio e tonno all'olio d'oliva, mentre nel secondo filmato (doc. 5) il medesimo cliente si trovava alla cassa n.3 con 2 carrelli pieni di merce da cui il prelevava solo alcuni prodotti, CP_1
-non poteva trattarsi di una svista poiché il aveva eseguito CP_1 una operazione di storno di una lattina di olio che, inizialmente, aveva passato sullo scanner della cassa,
pag. 6/15 -i prodotti mancanti dal reparto vendita e non pagati erano, per quantitativo e tipologia, quelli che erano risultati dall'inventario effettuato da la mattina del 29 CP_4 settembre 2021, alle ore 13:00,
-dai filmati relativi alla giornata del 29 settembre 2021 consegnati ai Carabinieri non erano emerse ulteriori anomalie o irregolarità ipoteticamente ascrivibili ad altri dipendenti del punto vendita,
-era innegabile la presenza, all'interno dei carrelli, quantomeno delle scatole gialle con le lattine di olio (del valore di euro
77,88) e delle scatole di tonno (del valore di euro 67,92), vale a dire dei prodotti di maggior valore economico tra quelli contestati per un totale di euro 145,80 su un totale di euro
177,34, con sufficiente fondatezza del licenziamento disciplinare in quanto la condotta integrava una gravissima violazione dei doveri legali previsti dalle disposizioni codicistiche ex art. 2104 e
2105 c.c. e degli obblighi di cui all'art. 220, 1° e 2° comma del
CCNL applicato al rapporto di lavoro oltre ad un abuso di fiducia
(per cui il CCNL, all'art. 238, prevede espressamente il licenziamento per giusta causa) considerato sia il valore non trascurabile della merce (euro 177,34) sia la presenza di un precedente procedimento disciplinare a carico del per un CP_1 ammanco di cassa (circostanza confermativa, sotto il profilo psicologico e con riguardo alla personalità del lavoratore, della gravità dell'inadempimento e dell'adeguatezza del provvedimento sanzionatorio).
La società reclamante, in secondo luogo, reitera la richiesta subordinata di conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo e contesta la pag. 7/15 pronuncia del Giudice di primo grado in ordine alle modalità di detrazione dell'aliunde perceptum. oppone le predette argomentazioni evidenziando: CP_1
-di non aver mai ricevuto la contestazione disciplinare del
28.12.2020 invocata dalla a sostegno della gravità della Pt_1 condotta sotto il profilo soggettivo,
-che il 29.9.2021 era stato chiamato dal responsabile di turno,
affinché aprisse un'altra cassa, considerata la Testimone_2 necessità di servire clienti in attesa,
-che era inverosimile che l'ispettore avesse effettuato un Pt_2 inventario in poche ore (inventario mai esibito peraltro, unitamente allo scontrino oggetto della contestazione disciplinare),
-che le motivazioni di cui alle lettere di contestazione e di licenziamento erano generiche,
-che la sanzione era sproporzionata anche se egli si fosse appropriato di pochi spiccioli dalla cassa,
-che egli vantava al suo attivo 14 anni di carriera irreprensibile, per cui il comportamento poteva, al più, essere imputato ad una debolezza
-che dall'istruttoria espletata nulla risultava dimostrato in quanto il materiale video e le dichiarazioni dei testi escussi non erano stati sufficienti a dimostrare la violazione dei doveri legali e contrattuali tali da ledere il rapporto fiduciario e consentire il recesso del datore di lavoro per giusta causa,
-che nessuna prova era stata fornita dalla datrice in ordine ad eventuali suoi rapporti di conoscenza con l'avventore,
-che alcuna verifica sui prodotti presenti nei carrelli portati in cassa risultava effettuata successivamente alle operazioni di pagamento,
pag. 8/15 -che dai filmati non si evinceva né quando era stata aperta la cassa n. 3 né se vi erano o non vi erano state file in precedenza, in quanto il video n. 5 si apriva con egli già in cassa ed il cliente con la maglia rossa già in fila con i due carrelli,
-che il contenuto dei due carrelli non era assolutamente visibile nel filmato,
-che alcuna prova era stata fornita dall' in ordine Pt_1 all'aliunde perceptum o all'aliunde percipiendum.
********* Il reclamo è infondato condividendo il Collegio la decisione del
Giudice di prime cure in ordine al mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla società datrice di lavoro.
Le censure mosse dalla società reclamante si rivelano, infatti, insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata e puntuale motivazione del Giudice di primo grado.
E' principio incontestabile (in quanto previsto dall'art.5 legge n.604/66) quello secondo cui in materia di licenziamento per giusta causa (nella specie ontologicamente disciplinare) l'onere della prova in ordine ai fatti contestati spetti al datore di lavoro ("L'onere della prova della sussistenza della giusta causa
o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro") per il principio della prossimità della prova, in forza del quale "l'onere della prova viene ripartito tenuto conto in concreto delle possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere
d'azione" (Cass. S.U. 582/2008), oltre che per l''orientamento giurisprudenziale costante della Corte di Cassazione, secondo cui
"In tema di licenziamento, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della
pag. 9/15 vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte (cfr. Cass. n.17108/16, n.17287/22, n.13188/03,
n.9590/2001, n. 3395/2001).
Nel caso di specie il GL di primo grado ha evidenziato in maniera puntuale (tenuto conto del fatto per come descritto nella lettera di contestazione) le carenze probatorie insite nella ricostruzione della vicenda offerta dalla (e non colmate dalle Pt_1 dichiarazioni degli informatori sentiti in corso di causa) concludendo per l'insussistenza del fatto contestato.
Richiamando tutte le puntuali indicazioni contenute nella sentenza appellata va ulteriormente osservato che:
-analizzando i due video allegati dalla società datrice (documenti
5 e 5.1, non continuativi): il primo (doc.
5.1 dalle ore 10.43 alle ore 10.45 circa) riprende un cliente con la maglietta rossa che si aggira tra le corsie con 1 solo carrello in cui sono presenti già alcuni scatoloni di cui non è visibile per tutti il contenuto (quelli più esterni contengono bottiglie di vino) e, fermandosi, carica nello stesso alcune scatole contenenti bottiglioni di olio per friggere (confezioni doppie) e confezioni multiple di tonno in scatola;
nel secondo video (doc. 5 dalle ore
10.55 alle ore 10.58 circa) sono inquadrate le 5 casse del punto vendita (la n.1 parzialmente nascosta a sinistra della inquadratura), il è già posizionato alla cassa 3 e vi è CP_1 un'altra cassiera alla cassa n.5, mentre il cliente con la maglietta rossa si avvicina alla cassa 3 con due carrelli colmi di prodotti;
si vede poi il prelevare alcuni prodotti da CP_1
pag. 10/15 ambedue i carrelli (estraendoli dagli scatoloni sovrapposti nei carrelli), battere i prodotti (che il cliente riposiziona nei carrelli), consegnare lo scontrino;
il cliente poi si allontana verso l'uscita con i due carrelli ed il ritorna tra le CP_1 corsie del supermercato.
Non risulta in alcuno dei due video un contatto tra il ed il CP_1 cliente (come contestato nella lettera disciplinare “è emerso che il giorno 29/09/2021, alle ore 10:50 circa, durante il suo turno lavorativo, Lei conversava con una persona, e, poco dopo la medesima persona, con due carelli colmi di prodotti, si è diretto alla cassa n.3”), non risulta che il si sia posto in cassa CP_1 dopo l'arrivo del cliente alla stessa o in prossimità del predetto momento (aprendosi il secondo video con il già alla cassa 3 CP_1 ed il cliente vicino alla stessa) per cui non vi è prova della intenzionalità del posizionamento alla cassa come contestato (cfr. lettera di contestazione “con due carelli colmi di prodotti, si è diretto alla cassa n.3, aperta appositamente da Lei, per consentire a tale persona di effettuare le operazioni di pagamento”, a prescindere dalla giustificazione data dal di CP_1 essere stato chiamato dal responsabile del punto vendita); non è possibile in alcun modo distinguere i prodotti presenti nei carrelli atteso che gli stessi sono posti tutti all'interno di scatoloni voluminosi e sovrapposti tra loro, neppure nel momento in cui il cliente, dopo aver pagato, si avvicina all'uscita è possibile distinguere i prodotti presenti nei due carrelli (cfr. parte finale del video sub 5).
La S.C. (cfr. Cassazione civile sez. lav., 20/06/2024, n.17032) ha chiarito che “In tema di licenziamento disciplinare, è necessario che il datore di lavoro fornisca adeguata e convincente prova della sussistenza della condotta contestata, della sua gravità e della proporzionalità della sanzione disciplinare. La valutazione
pag. 11/15 dei fatti, l'interpretazione delle norme disciplinari e
l'applicazione dei principi di giustizia devono essere effettuate con rigore e coerenza, escludendo qualsiasi forma di arbitrarietà
e garantendo il rispetto dei diritti del lavoratore. La giusta causa di licenziamento deve essere accertata con certezza e oggettività, evitando interpretazioni estensive o lesive dei diritti del dipendente. La tutela reintegratoria è prevista in caso di insussistenza del fatto contestato o di proporzionalità qualificata della sanzione disciplinare, secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza consolidata. La sentenza emessa in merito deve essere motivata in modo chiaro e completo, in conformità con le norme di legge vigenti”.
Nel caso di specie la datrice di lavoro non ha offerto la imposta prova rigorosa e coerente del fatto contestato, né può soccorrere l'orientamento invocato dalla difesa dell'appellante (cfr.
Cassazione n.113/2020) con riferimento alla eventuale prova parziale (riferita solo ad alcuni prodotti;
cfr. storno della lattina di olio) della condotta riguardando tale orientamento il diverso caso in cui al lavoratore siano contestati plurimi comportamenti disciplinari e si fornisca la prova solo di uno o alcuni di essi (mentre nel caso del il comportamento è uno CP_1 soltanto). Peraltro in base alla contestazione le omesse battiture dovevano essere frutto di un comportamento intenzionale (cfr. lettera di contestazione “Lei intenzionalmente, non ha passato sullo scanner della cassa, i seguenti prodotti per il pagamento…”,
“Lei ha deliberatamente omesso, con le dinamiche sopra descritte, di far pagare i suddetti prodotti ad un cliente, per un valore di
€ 177,34”) e non ascrivibili ad un possibile errore ed anche sotto tale profilo la datrice non ha assolto al proprio onere della prova.
pag. 12/15 Si osserva altresì come l'insufficienza della prova del fatto emerga ancor più laddove si consideri che al è stato CP_1 contestato di non aver battuto 12 lattine di olio, 8 pezzi di tonno, 24 confezioni di zucchero e 10 confezioni di vino in brick ma che nello scontrino risultano battuti e pagati prodotti di tale tipologia (risultano 12 pezzi di tonno, alcune confezioni di zucchero, 20 confezioni di vino in brick).
Ne consegue la correttezza della decisione di primo grado laddove ha accolto l'impugnazione del recesso per insussistenza del fatto.
In via subordinata la reclamante ha chiesto la conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo con condanna del a restituire la CP_1 differenza tra quanto allo stesso pagato da essa società in esecuzione dell'ordinanza resa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere all'esito della fase sommaria e quanto allo stesso eventualmente spettante a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, deducendo l'intero aliunde perceptum.
In merito alla conversione il Giudice di primo grado ha affermato
“stante la ritenuta insussistenza del fatto contestato, deve ritenersi assorbita ogni ulteriore questione, ed in particolare quelle inerenti alla richiesta di riqualificazione del licenziamento in giustificato motivo soggettivo (…)”.
Tale affermazione va condivisa alla luce di quanto affermato nella stessa sentenza della S.C. n.21/2016 citata dalla reclamante secondo cui “la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo di licenziamento costituiscono mere qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, l'uno con effetto immediato e l'altro con preavviso (giurisprudenza costante: cfr. da ult. Cass. 12884 del
2014)” per cui laddove il comportamento contestato non sia stato pag. 13/15 provato non si ravvisa proprio la possibilità di una conversione del titolo del recesso.
In relazione al motivo di appello legato all'aliunde perceptum le censure avanzate dalla reclamante non sono condivisibili.
Premesso che il Giudice di primo grado ha indicato nel dispositivo che dall'indennità ex art. 18, comma 4, L. n. 300/1970 deve essere
“dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative”, la sostiene Pt_1
Pa che il avrebbe dovuto acquisire documentazione atta a verificare la percezione o meno di eventuali redditi dalla data del recesso sino alla data di pubblicazione dell'ordinanza, dimenticando che l'onere della prova gravava proprio su di essa
(cfr. Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1636 del 24/01/2020 “In tema di azione per risarcimento danni, la circostanza che il lavoratore ingiustamente estromesso (così come quello ingiustamente licenziato) abbia, nelle more del giudizio, lavorato
e percepito comunque un reddito (cd. "aliunde perceptum") rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all'art. 2697 c.c)” e non di certo poteva riversarsi sui poteri officiosi del Giudice (peraltro con una istanza di parte del tutto generica ed esplorativa).
Per tutto quanto sin qui esposto, assorbita ogni altra doglianza, il reclamo va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza con distrazione.
Va, infine, dato atto che ricorrono, per la reclamante le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
pag. 14/15 -rigetta il reclamo;
-condanna la società reclamante alla refusione in favore di parte reclamata, delle spese del grado che liquida in complessivi euro
2.600,00 oltre rimborso forf.15%, Iva e Cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002.
Napoli 30.1.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 30.1.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1780/24 RG avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere
n.1378/24 del 29.5.24
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacinto Siro Favalli,
Francesco Chiarelli, Giovanni Valentino
RECLAMANTE
E rappresentato e difeso dall'avv.to Emma Rosato CP_1
RECLAMATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La società reclama ex art.1, comma 58, legge n. Parte_1
92/2012 la sentenza n.1378/2024 del Tribunale di Santa Maria C.V. con cui è stata rigettata l'opposizione alla ordinanza depositata il 25.5.23 nell'ambito del giudizio ex rito Fornero n.4186/22, nel quale era stata accolta l'impugnativa del licenziamento per giusta causa -disciplinare- irrogato al dipendente con applicazione CP_1 della tutela reintegratoria per insussistenza del fatto e condanna della datrice di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad €
1.984,95 dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, col limite di 12 mensilità, e condanna al pagamento delle spese di lite nella misura di € 2.500,00.
I fatti di causa sono così riassunti nell'atto di reclamo:
-il era stato assunto a luglio 2008 come ausiliario addetto CP_1 alle vendite, da ultimo addetto presso il punto vendita di Capua,
-il 29.9.21 l'ispettore commerciale si recava presso il Pt_2 punto vendita di Capua e alle ore 13.00 circa notando la mancanza di una serie considerevole di prodotti effettuava un inventario in relazione al venduto della mattina del 29 settembre 2021 constatando la mancanza dal reparto vendita dei seguenti prodotti:
12 lattine da 5 lt. di olio per friggere - per un valore totale di
€ 77,88; n.8 pezzi di tonno all'olio di oliva ciascun pezzo contenente 12 lattine – per un totale di € 67,92; n.24 confezioni di zucchero di canna da 500 gr. – per un totale di € 21,36; n.10 confezioni di vino in brick da 1 lt. – per un totale di € 10,90
(prodotti che non risultavano venduti),
subito dopo, si recava presso la Stazione dei CC per Parte_3 sporgere denuncia di furto contro ignoti e consegnava il 6.10.22 le immagini del sistema di video sorveglianza,
-il predetto veniva convocato dai CC il 7.11.22 per Pt_2 visionare le immagini (allegati 5 e 5.1 in atti) e dalla visione risultava che il giorno 29.9.21 (alle ore 10.43) un cliente (con la maglietta rossa) caricava un carrello con voluminosi prodotti
(n.10 bottiglie di vino da 1 lt;
n.12 bottiglie da 5 lt. Parte_4
l'una di olio per friggere;
n.8 confezioni da 12 scatolette di tonno Ondina, secondo la prospettazione difensiva della;
Pt_1 da un secondo video risultava che il medesimo cliente (alle 10.55)
pag. 2/15 si recava alla cassa n.3 (appositamente aperta dal pochi CP_1 minuti prima e non, come dallo stesso sostenuto, su richiesta del responsabile del punto vendita ) con due carrelli stracolmi CP_2 di merce di cui uno era quello visionato alle 10.43, iniziava le operazioni di battitura ma batteva da CP_3 ambedue i carrelli solo alcuni prodotti per un totale di euro
92,35, omettendo di battere 12 lattine da 5 lt. di olio per friggere per un valore totale di € 77,88, n.8 pezzi di tonno all'olio di oliva lattine per un totale di € 67,92, n.24 confezioni di zucchero di canna da 500 gr. per un totale di €
21,36, n.10 confezioni di vino in brick da 1 lt. per un totale di
€ 10.90,
-con lettera del 15 novembre 2021 si contestavano le predette circostanze al “(…..) il giorno 29/09/2021, alle ore 10:50 CP_1 circa, durante il suo turno lavorativo, Lei conversava con una persona, e, poco dopo la medesima persona, con due carelli colmi di prodotti, si è diretto alla cassa n.3, aperta appositamente da
Lei, per consentire a tale persona di effettuare le operazioni di pagamento. Dalle immagini inoltre è emerso che Lei, nella postazione di cassa n.3, ha effettuato soltanto alcune operazioni di cassa, poiché, è stato notato che Lei intenzionalmente, non ha passato sullo scanner della cassa, i seguenti prodotti: n.12 lattine da 5 lt. di olio per friggere- per un valore totale di €.
77,88; n.8 pezzi di tonno all'olio di oliva – per un totale di €.
67,92; n.24 confezioni di zucchero di canna da 500 gr. – per un totale di €. 21,36 n.10 confezioni di vino in brick da 1 lt. – per un totale di €. 10.90. I prodotti da Lei non battuti sono gli stessi per i quali era stato registrato l'ammanco. Con la suddetta condotta Lei ha deliberatamente omesso, con le dinamiche sopra descritte, di far pagare i suddetti prodotti ad un cliente, per un valore totale di €. 177,34 (…)”.
pag. 3/15 Alla contestazione disciplinare seguiva il licenziamento, impugnato dal con ricorso ex legge n.92/12. CP_1
Con ordinanza del 25.5.23 il Giudice di primo grado, rigettate le eccezioni di violazione del principio di immediatezza e di genericità della contestazione, accoglieva l'impugnazione del recesso ritenendo, anche all'esito della escussione degli informatori, che la datrice di lavoro non avesse assolto al proprio onere di provare la condotta disciplinare contestata in quanto:
-né nel video sub 5.1 (che riprendeva il cliente collocare alcuni prodotti in un carello già parzialmente pieno di prodotti) né nel video sub 5 (in cui si vedevano le cinque casse del supermercato con una persona di sesso femminile alla cassa n. 5, ed una di sesso maschile alla cassa n. 3) si vedeva il intento a CP_1 parlare con persone, né il momento in cui aveva aperto la cassa
(il video sub 5 si apriva con le immagini del già in cassa), CP_1
-l'accertamento dei beni mancanti e invenduti da parte dell'ispettore era avvenuto dopo le ore 13:00, CP_4 mentre il fatto contestato si era verificato alle ore 10:50,
-il responsabile aveva riferito che quel giorno il Testimone_1
era di “seconda cassa”, ovvero si recava in cassa al bisogno CP_1
(su chiamata dell'altra cassiera) senza necessità di previa autorizzazione,
-nulla era stato dedotto in merito alla eventuale identificazione del cliente, nonché ad eventuali rapporti di conoscenza di quest'ultimo con il , CP_1
-la discontinuità del materiale video non consentiva di appurare la presenza, nei carrelli relativi all'operazione contestata, di tutto il materiale oggetto della contestazione disciplinare a fondamento del provvedimento espulsivo.
pag. 4/15 Il GL, ritenuta l'insussistenza del fatto contestato, applicava in favore del la tutela di cui all'art. 18 co. 4 L. 300/1970. CP_1
Seguiva ricorso in opposizione da parte della odierna reclamante e con la sentenza reclamata il G.L. rafforzava le motivazioni a sostegno dell'accoglimento della impugnazione del recesso precisando che:
-non vi era prova alcuna che il avesse aperto appositamente CP_1 la (circostanza non riferita neppure dagli informatori), Pt_5
-la circostanza che nel video sub 5 non fosse visibile alcun cliente in uscita né clienti in fila alle casse non era sufficiente, in assenza di alcun elemento ulteriore di riscontro,
a ritenere che la fosse stata aperta dal non Pt_5 CP_1 sussistendone l'esigenza,
-non era possibile ritenere provato il fatto nella sua interezza, così come contestato, non risultando provata né la tipologia, né il quantitativo, dei prodotti presenti all'interno dei carrelli portati in cassa,
-non vi era prova circa la presenza nei carrelli, di “24 confezioni di zucchero di canna da 500 gr.”, oggetto di contestazione,
-nello scontrino vi era un'operazione relativa a 20 brick da 1L di vino trebbiano e non vi era prova della presenza nel carrello dell'ulteriore quantitativo contestato di 10 confezioni di vino in brick da 1L,
-in assenza di continuità nel materiale video versato in atti, non era possibile escludere che prodotti inizialmente riposti nel carrello fossero stati successivamente rimossi, pure in parte, anche collocandoli in un luogo diverso da quello da cui erano stati inizialmente prelevati, per cui non vi era prova che i prodotti così come caricati nel carrello nel video sub 5.1 fossero stati portati in cassa,
pag. 5/15 -alcuna verifica sui prodotti presenti nei carrelli portati in cassa risultava effettuata dalla società datrice successivamente alle operazioni di pagamento,
-nessuno dei dipendenti escussi aveva assistito alle operazioni di pagamento, e dunque alla condotta contestata al , CP_1
-dalla lettura dello scontrino si evinceva che i prodotti passati in cassa e pagati erano 69 e non 18 come sostenuto dalla datrice.
^^^^^^^
In questa sede la società sostiene, in primo luogo, CP_5 che è erronea l'affermazione circa la insussistenza del fatto contestato per non esserne stata fornita prova in quanto:
-la circostanza che il avesse appositamente aperto la cassa CP_1
n.3 era dimostrata dalle dichiarazioni di Testimone_2
(responsabile del punto vendita) che aveva dichiarato che il CP_1
“era di seconda cassa” (cioè se si creavano file alla prima cassa, veniva chiamato al microfono) e di non aver detto al di CP_1 andare in cassa (al contrario di quanto sostenuto dal e dal CP_1 filmato sub doc. 5 dal quale emergeva che l'unico avventore presente alle casse era l'uomo in maglia rossa, con due carrelli colmi di merce, che alla cassa n.5 vi era la signora che Tes_3 non serviva alcun cliente,
-l'omessa battitura di alcuni prodotti da parte del emergeva CP_1 dalla circostanza che nel primo filmato (doc. 5.1) il cliente in maglia rossa spingeva 1 solo carrello con già all'interno dei cartoni di bottiglie di vino e aggiungeva lattine di olio e tonno all'olio d'oliva, mentre nel secondo filmato (doc. 5) il medesimo cliente si trovava alla cassa n.3 con 2 carrelli pieni di merce da cui il prelevava solo alcuni prodotti, CP_1
-non poteva trattarsi di una svista poiché il aveva eseguito CP_1 una operazione di storno di una lattina di olio che, inizialmente, aveva passato sullo scanner della cassa,
pag. 6/15 -i prodotti mancanti dal reparto vendita e non pagati erano, per quantitativo e tipologia, quelli che erano risultati dall'inventario effettuato da la mattina del 29 CP_4 settembre 2021, alle ore 13:00,
-dai filmati relativi alla giornata del 29 settembre 2021 consegnati ai Carabinieri non erano emerse ulteriori anomalie o irregolarità ipoteticamente ascrivibili ad altri dipendenti del punto vendita,
-era innegabile la presenza, all'interno dei carrelli, quantomeno delle scatole gialle con le lattine di olio (del valore di euro
77,88) e delle scatole di tonno (del valore di euro 67,92), vale a dire dei prodotti di maggior valore economico tra quelli contestati per un totale di euro 145,80 su un totale di euro
177,34, con sufficiente fondatezza del licenziamento disciplinare in quanto la condotta integrava una gravissima violazione dei doveri legali previsti dalle disposizioni codicistiche ex art. 2104 e
2105 c.c. e degli obblighi di cui all'art. 220, 1° e 2° comma del
CCNL applicato al rapporto di lavoro oltre ad un abuso di fiducia
(per cui il CCNL, all'art. 238, prevede espressamente il licenziamento per giusta causa) considerato sia il valore non trascurabile della merce (euro 177,34) sia la presenza di un precedente procedimento disciplinare a carico del per un CP_1 ammanco di cassa (circostanza confermativa, sotto il profilo psicologico e con riguardo alla personalità del lavoratore, della gravità dell'inadempimento e dell'adeguatezza del provvedimento sanzionatorio).
La società reclamante, in secondo luogo, reitera la richiesta subordinata di conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo e contesta la pag. 7/15 pronuncia del Giudice di primo grado in ordine alle modalità di detrazione dell'aliunde perceptum. oppone le predette argomentazioni evidenziando: CP_1
-di non aver mai ricevuto la contestazione disciplinare del
28.12.2020 invocata dalla a sostegno della gravità della Pt_1 condotta sotto il profilo soggettivo,
-che il 29.9.2021 era stato chiamato dal responsabile di turno,
affinché aprisse un'altra cassa, considerata la Testimone_2 necessità di servire clienti in attesa,
-che era inverosimile che l'ispettore avesse effettuato un Pt_2 inventario in poche ore (inventario mai esibito peraltro, unitamente allo scontrino oggetto della contestazione disciplinare),
-che le motivazioni di cui alle lettere di contestazione e di licenziamento erano generiche,
-che la sanzione era sproporzionata anche se egli si fosse appropriato di pochi spiccioli dalla cassa,
-che egli vantava al suo attivo 14 anni di carriera irreprensibile, per cui il comportamento poteva, al più, essere imputato ad una debolezza
-che dall'istruttoria espletata nulla risultava dimostrato in quanto il materiale video e le dichiarazioni dei testi escussi non erano stati sufficienti a dimostrare la violazione dei doveri legali e contrattuali tali da ledere il rapporto fiduciario e consentire il recesso del datore di lavoro per giusta causa,
-che nessuna prova era stata fornita dalla datrice in ordine ad eventuali suoi rapporti di conoscenza con l'avventore,
-che alcuna verifica sui prodotti presenti nei carrelli portati in cassa risultava effettuata successivamente alle operazioni di pagamento,
pag. 8/15 -che dai filmati non si evinceva né quando era stata aperta la cassa n. 3 né se vi erano o non vi erano state file in precedenza, in quanto il video n. 5 si apriva con egli già in cassa ed il cliente con la maglia rossa già in fila con i due carrelli,
-che il contenuto dei due carrelli non era assolutamente visibile nel filmato,
-che alcuna prova era stata fornita dall' in ordine Pt_1 all'aliunde perceptum o all'aliunde percipiendum.
********* Il reclamo è infondato condividendo il Collegio la decisione del
Giudice di prime cure in ordine al mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla società datrice di lavoro.
Le censure mosse dalla società reclamante si rivelano, infatti, insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata e puntuale motivazione del Giudice di primo grado.
E' principio incontestabile (in quanto previsto dall'art.5 legge n.604/66) quello secondo cui in materia di licenziamento per giusta causa (nella specie ontologicamente disciplinare) l'onere della prova in ordine ai fatti contestati spetti al datore di lavoro ("L'onere della prova della sussistenza della giusta causa
o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro") per il principio della prossimità della prova, in forza del quale "l'onere della prova viene ripartito tenuto conto in concreto delle possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere
d'azione" (Cass. S.U. 582/2008), oltre che per l''orientamento giurisprudenziale costante della Corte di Cassazione, secondo cui
"In tema di licenziamento, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della
pag. 9/15 vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte (cfr. Cass. n.17108/16, n.17287/22, n.13188/03,
n.9590/2001, n. 3395/2001).
Nel caso di specie il GL di primo grado ha evidenziato in maniera puntuale (tenuto conto del fatto per come descritto nella lettera di contestazione) le carenze probatorie insite nella ricostruzione della vicenda offerta dalla (e non colmate dalle Pt_1 dichiarazioni degli informatori sentiti in corso di causa) concludendo per l'insussistenza del fatto contestato.
Richiamando tutte le puntuali indicazioni contenute nella sentenza appellata va ulteriormente osservato che:
-analizzando i due video allegati dalla società datrice (documenti
5 e 5.1, non continuativi): il primo (doc.
5.1 dalle ore 10.43 alle ore 10.45 circa) riprende un cliente con la maglietta rossa che si aggira tra le corsie con 1 solo carrello in cui sono presenti già alcuni scatoloni di cui non è visibile per tutti il contenuto (quelli più esterni contengono bottiglie di vino) e, fermandosi, carica nello stesso alcune scatole contenenti bottiglioni di olio per friggere (confezioni doppie) e confezioni multiple di tonno in scatola;
nel secondo video (doc. 5 dalle ore
10.55 alle ore 10.58 circa) sono inquadrate le 5 casse del punto vendita (la n.1 parzialmente nascosta a sinistra della inquadratura), il è già posizionato alla cassa 3 e vi è CP_1 un'altra cassiera alla cassa n.5, mentre il cliente con la maglietta rossa si avvicina alla cassa 3 con due carrelli colmi di prodotti;
si vede poi il prelevare alcuni prodotti da CP_1
pag. 10/15 ambedue i carrelli (estraendoli dagli scatoloni sovrapposti nei carrelli), battere i prodotti (che il cliente riposiziona nei carrelli), consegnare lo scontrino;
il cliente poi si allontana verso l'uscita con i due carrelli ed il ritorna tra le CP_1 corsie del supermercato.
Non risulta in alcuno dei due video un contatto tra il ed il CP_1 cliente (come contestato nella lettera disciplinare “è emerso che il giorno 29/09/2021, alle ore 10:50 circa, durante il suo turno lavorativo, Lei conversava con una persona, e, poco dopo la medesima persona, con due carelli colmi di prodotti, si è diretto alla cassa n.3”), non risulta che il si sia posto in cassa CP_1 dopo l'arrivo del cliente alla stessa o in prossimità del predetto momento (aprendosi il secondo video con il già alla cassa 3 CP_1 ed il cliente vicino alla stessa) per cui non vi è prova della intenzionalità del posizionamento alla cassa come contestato (cfr. lettera di contestazione “con due carelli colmi di prodotti, si è diretto alla cassa n.3, aperta appositamente da Lei, per consentire a tale persona di effettuare le operazioni di pagamento”, a prescindere dalla giustificazione data dal di CP_1 essere stato chiamato dal responsabile del punto vendita); non è possibile in alcun modo distinguere i prodotti presenti nei carrelli atteso che gli stessi sono posti tutti all'interno di scatoloni voluminosi e sovrapposti tra loro, neppure nel momento in cui il cliente, dopo aver pagato, si avvicina all'uscita è possibile distinguere i prodotti presenti nei due carrelli (cfr. parte finale del video sub 5).
La S.C. (cfr. Cassazione civile sez. lav., 20/06/2024, n.17032) ha chiarito che “In tema di licenziamento disciplinare, è necessario che il datore di lavoro fornisca adeguata e convincente prova della sussistenza della condotta contestata, della sua gravità e della proporzionalità della sanzione disciplinare. La valutazione
pag. 11/15 dei fatti, l'interpretazione delle norme disciplinari e
l'applicazione dei principi di giustizia devono essere effettuate con rigore e coerenza, escludendo qualsiasi forma di arbitrarietà
e garantendo il rispetto dei diritti del lavoratore. La giusta causa di licenziamento deve essere accertata con certezza e oggettività, evitando interpretazioni estensive o lesive dei diritti del dipendente. La tutela reintegratoria è prevista in caso di insussistenza del fatto contestato o di proporzionalità qualificata della sanzione disciplinare, secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza consolidata. La sentenza emessa in merito deve essere motivata in modo chiaro e completo, in conformità con le norme di legge vigenti”.
Nel caso di specie la datrice di lavoro non ha offerto la imposta prova rigorosa e coerente del fatto contestato, né può soccorrere l'orientamento invocato dalla difesa dell'appellante (cfr.
Cassazione n.113/2020) con riferimento alla eventuale prova parziale (riferita solo ad alcuni prodotti;
cfr. storno della lattina di olio) della condotta riguardando tale orientamento il diverso caso in cui al lavoratore siano contestati plurimi comportamenti disciplinari e si fornisca la prova solo di uno o alcuni di essi (mentre nel caso del il comportamento è uno CP_1 soltanto). Peraltro in base alla contestazione le omesse battiture dovevano essere frutto di un comportamento intenzionale (cfr. lettera di contestazione “Lei intenzionalmente, non ha passato sullo scanner della cassa, i seguenti prodotti per il pagamento…”,
“Lei ha deliberatamente omesso, con le dinamiche sopra descritte, di far pagare i suddetti prodotti ad un cliente, per un valore di
€ 177,34”) e non ascrivibili ad un possibile errore ed anche sotto tale profilo la datrice non ha assolto al proprio onere della prova.
pag. 12/15 Si osserva altresì come l'insufficienza della prova del fatto emerga ancor più laddove si consideri che al è stato CP_1 contestato di non aver battuto 12 lattine di olio, 8 pezzi di tonno, 24 confezioni di zucchero e 10 confezioni di vino in brick ma che nello scontrino risultano battuti e pagati prodotti di tale tipologia (risultano 12 pezzi di tonno, alcune confezioni di zucchero, 20 confezioni di vino in brick).
Ne consegue la correttezza della decisione di primo grado laddove ha accolto l'impugnazione del recesso per insussistenza del fatto.
In via subordinata la reclamante ha chiesto la conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo con condanna del a restituire la CP_1 differenza tra quanto allo stesso pagato da essa società in esecuzione dell'ordinanza resa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere all'esito della fase sommaria e quanto allo stesso eventualmente spettante a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, deducendo l'intero aliunde perceptum.
In merito alla conversione il Giudice di primo grado ha affermato
“stante la ritenuta insussistenza del fatto contestato, deve ritenersi assorbita ogni ulteriore questione, ed in particolare quelle inerenti alla richiesta di riqualificazione del licenziamento in giustificato motivo soggettivo (…)”.
Tale affermazione va condivisa alla luce di quanto affermato nella stessa sentenza della S.C. n.21/2016 citata dalla reclamante secondo cui “la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo di licenziamento costituiscono mere qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, l'uno con effetto immediato e l'altro con preavviso (giurisprudenza costante: cfr. da ult. Cass. 12884 del
2014)” per cui laddove il comportamento contestato non sia stato pag. 13/15 provato non si ravvisa proprio la possibilità di una conversione del titolo del recesso.
In relazione al motivo di appello legato all'aliunde perceptum le censure avanzate dalla reclamante non sono condivisibili.
Premesso che il Giudice di primo grado ha indicato nel dispositivo che dall'indennità ex art. 18, comma 4, L. n. 300/1970 deve essere
“dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative”, la sostiene Pt_1
Pa che il avrebbe dovuto acquisire documentazione atta a verificare la percezione o meno di eventuali redditi dalla data del recesso sino alla data di pubblicazione dell'ordinanza, dimenticando che l'onere della prova gravava proprio su di essa
(cfr. Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1636 del 24/01/2020 “In tema di azione per risarcimento danni, la circostanza che il lavoratore ingiustamente estromesso (così come quello ingiustamente licenziato) abbia, nelle more del giudizio, lavorato
e percepito comunque un reddito (cd. "aliunde perceptum") rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all'art. 2697 c.c)” e non di certo poteva riversarsi sui poteri officiosi del Giudice (peraltro con una istanza di parte del tutto generica ed esplorativa).
Per tutto quanto sin qui esposto, assorbita ogni altra doglianza, il reclamo va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza con distrazione.
Va, infine, dato atto che ricorrono, per la reclamante le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
pag. 14/15 -rigetta il reclamo;
-condanna la società reclamante alla refusione in favore di parte reclamata, delle spese del grado che liquida in complessivi euro
2.600,00 oltre rimborso forf.15%, Iva e Cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002.
Napoli 30.1.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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