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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/12/2025, n. 3926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3926 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5569/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5569/2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate su udienza cartolare
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso volto all'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: accertare e dichiarare l'acquisto da parte dei ricorrenti dello status civitatis italiano per discendenza - iure sanguinis ex lege 91/1992 e per gli effetti ordinare l'iscrizione dello stesso nel Comune di Bagni Di Lucca, provincia di Lucca nelle liste degli Italiani residenti all'estero e per l'effetto comunicare l'iscrizione rispettivamente di presso Consolato Generale
d'Italia in Philadelphia;
In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari di causa. premesso che i ricorrenti hanno dedotto e provato di essere discendenti diretti di nato nel Persona_1
Comune di Bagni Di Lucca, in provincia di Lucca, Italia il 20 settembre 1936 da padre Persona_2
e madre (documento 002); Hanno inoltro documentato che il sig. si Persona_3 Persona_1 trasferiva negli Stati Uniti, dove in data 06 febbraio 1960 nel Comune di Philadelphia, Stato della
Pennsylvania, contraeva matrimonio con la di lui consorte;
(documento 003 – Persona_4 certificato di matrimonio, e ); Che dalla unione matrimoniale Persona_1 Persona_4 in data 25 agosto 1962 nasceva nella citta' di Philadelphia, Stato della Pennsylvania, il di loro figlio
(documento 004 – certificato di nascita da padre Persona_5 Persona_5
e madre , tradotto in lingua italiana e con ) Che, Persona_1 Persona_6 Parte_1 nelle more, l'avo italiano diventava cittadino statunitense via naturalizzazione il Persona_1
05 marzo 1969; (documento 005 – certificato di naturalizzazione statunitense Persona_1
pagina 1 di 4 tradotto in lingua Italiana con Apostilla) Che figlio di Persona_7 Persona_1 odierno ricorrente, in data 27 novembre 1993 contraeva nel Comune di Candem, Stato del New Jersey, matrimonio con la di lui consorte (documento 006 certificato di matrimonio Persona_8
e tradotto in lingua italiana con Apostilla). Che dalla unione Persona_7 Persona_8 matrimoniale tra i coniugi nascevano, tutti nella contea di Montgomery, Stato Parte_2 della Pennsylvania, U.S.A. gli odierni ricorrenti, nato il [...], Parte_3 nata il [...] , nata il [...], Parte_4 Parte_5 nata il [...] e nata il [...]; Parte_6 Persona_9
(documenti 007 certificato di nascita documento 008 certificato di nascita Parte_3
documento 009 certificato di nascita documento 010 Parte_4 Parte_5 certificato di nascita e documento 011 certificato di nascita Persona_9 Parte_6
tutti I certificati di nascita tradotti in lingua italiana con ); Che l'avo italiano dei
[...] Parte_1 ricorrenti diventava cittadino statunitense via naturalizzazione, il 05 marzo 1969, Persona_1 dopo la nascita del figlio avvenuta in data 25 agosto 1962; Che Persona_7 Per_1 decedeva il Giorno 10 novembre 2018 nella citta' di Philadelphia, Stato della Pennsylvania
[...]
(documento 012 – certificato di morte tradotto in lingua Italiana e con ) Persona_1 Parte_1 rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
pagina 2 di 4 inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata (cfr. docc. 23-28), senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano nato nel Comune di Bagni Di Lucca, in Persona_1 provincia di Lucca, Italia il 20 settembre 1936, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla
Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n.
2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da nato nel Comune di Bagni Di Lucca, in provincia di Lucca, Italia il 20 settembre Persona_1
1936 , cittadino italiano, con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
pagina 3 di 4 per quanto concerne le spese di lite la declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- accerta che i sigg nato il [...] a [...], Persona_5 Parte_3 nato il [...] nella Contea di Montgomery, Stato della Pennsylvania ,
[...] Parte_4 nata il [...] nella Contea di Montgomery, Stato della Pennsylvania,
[...] [...] nata il [...] nella Contea di Montgomery, Stato della Pennsylvania, Parte_5 nata il [...] nella Contea di Montgomery, Stato della Pennsylvania Parte_6
e nata il [...] nella Contea di Montgomery, Stato della Pennsylvania;
Persona_9 sono cittadini italiani e, per l'effetto ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensate le spese di lite
Si comunichi alle parti.
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5569/2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate su udienza cartolare
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso volto all'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: accertare e dichiarare l'acquisto da parte dei ricorrenti dello status civitatis italiano per discendenza - iure sanguinis ex lege 91/1992 e per gli effetti ordinare l'iscrizione dello stesso nel Comune di Bagni Di Lucca, provincia di Lucca nelle liste degli Italiani residenti all'estero e per l'effetto comunicare l'iscrizione rispettivamente di presso Consolato Generale
d'Italia in Philadelphia;
In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari di causa. premesso che i ricorrenti hanno dedotto e provato di essere discendenti diretti di nato nel Persona_1
Comune di Bagni Di Lucca, in provincia di Lucca, Italia il 20 settembre 1936 da padre Persona_2
e madre (documento 002); Hanno inoltro documentato che il sig. si Persona_3 Persona_1 trasferiva negli Stati Uniti, dove in data 06 febbraio 1960 nel Comune di Philadelphia, Stato della
Pennsylvania, contraeva matrimonio con la di lui consorte;
(documento 003 – Persona_4 certificato di matrimonio, e ); Che dalla unione matrimoniale Persona_1 Persona_4 in data 25 agosto 1962 nasceva nella citta' di Philadelphia, Stato della Pennsylvania, il di loro figlio
(documento 004 – certificato di nascita da padre Persona_5 Persona_5
e madre , tradotto in lingua italiana e con ) Che, Persona_1 Persona_6 Parte_1 nelle more, l'avo italiano diventava cittadino statunitense via naturalizzazione il Persona_1
05 marzo 1969; (documento 005 – certificato di naturalizzazione statunitense Persona_1
pagina 1 di 4 tradotto in lingua Italiana con Apostilla) Che figlio di Persona_7 Persona_1 odierno ricorrente, in data 27 novembre 1993 contraeva nel Comune di Candem, Stato del New Jersey, matrimonio con la di lui consorte (documento 006 certificato di matrimonio Persona_8
e tradotto in lingua italiana con Apostilla). Che dalla unione Persona_7 Persona_8 matrimoniale tra i coniugi nascevano, tutti nella contea di Montgomery, Stato Parte_2 della Pennsylvania, U.S.A. gli odierni ricorrenti, nato il [...], Parte_3 nata il [...] , nata il [...], Parte_4 Parte_5 nata il [...] e nata il [...]; Parte_6 Persona_9
(documenti 007 certificato di nascita documento 008 certificato di nascita Parte_3
documento 009 certificato di nascita documento 010 Parte_4 Parte_5 certificato di nascita e documento 011 certificato di nascita Persona_9 Parte_6
tutti I certificati di nascita tradotti in lingua italiana con ); Che l'avo italiano dei
[...] Parte_1 ricorrenti diventava cittadino statunitense via naturalizzazione, il 05 marzo 1969, Persona_1 dopo la nascita del figlio avvenuta in data 25 agosto 1962; Che Persona_7 Per_1 decedeva il Giorno 10 novembre 2018 nella citta' di Philadelphia, Stato della Pennsylvania
[...]
(documento 012 – certificato di morte tradotto in lingua Italiana e con ) Persona_1 Parte_1 rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
pagina 2 di 4 inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata (cfr. docc. 23-28), senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano nato nel Comune di Bagni Di Lucca, in Persona_1 provincia di Lucca, Italia il 20 settembre 1936, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla
Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n.
2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da nato nel Comune di Bagni Di Lucca, in provincia di Lucca, Italia il 20 settembre Persona_1
1936 , cittadino italiano, con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
pagina 3 di 4 per quanto concerne le spese di lite la declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- accerta che i sigg nato il [...] a [...], Persona_5 Parte_3 nato il [...] nella Contea di Montgomery, Stato della Pennsylvania ,
[...] Parte_4 nata il [...] nella Contea di Montgomery, Stato della Pennsylvania,
[...] [...] nata il [...] nella Contea di Montgomery, Stato della Pennsylvania, Parte_5 nata il [...] nella Contea di Montgomery, Stato della Pennsylvania Parte_6
e nata il [...] nella Contea di Montgomery, Stato della Pennsylvania;
Persona_9 sono cittadini italiani e, per l'effetto ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensate le spese di lite
Si comunichi alle parti.
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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