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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/10/2025, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la dott.ssa IA M. IC, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11462/2024 R.G. Lavoro, all'esito dell'udienza del 15.10.2025, tenuta ex art. 127 ter
c.p.c. e promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Maria Landella, giusta procura speciale Parte_1 alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura d'Istituto - Avv. Domenico Longo, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.12.2024, – a seguito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo, avente n.r.g. 1079/2024, dei requisiti sanitari finalizzato ad ottenere la corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità, ex art. 1 L. n. 222/1984 e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, contestando, con varie argomentazioni, le conclusioni rassegnate dal dott. , quale C.T.U. nominato nel predetto Persona_1 procedimento, ed invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) dichiarare ed accertare il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 06.07.2023; 2) per l'effetto, “dichiarare il diritto” del ricorrente alla corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. art. 1 L. 222/1984 dalla data della domanda amministrativa…”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. il Tribunale, lette le note di trattazione scritta e disposto un supplemento peritale, ha pronunciato la presente sentenza emessa all'esito dell'udienza del
15.10.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. pagina 1 di 4 2. L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi “i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Occorre, poi, rammentare – in linea con un consolidato orientamento di legittimità (ex plurimis, Cass.
Sez. VI, 25.2.2019, n. 5477) – che, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della Legge n. 222/1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall'assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute;
sicchè, pur essendo la invalidità ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità
e condizioni personali e soggettive dell'assicurato, cui rimane conferita una tutela rispettosa del precetti costituzionali di cui agli artt. 38, 32, 2, 3 e 10 (cfr. Cass. n. 17159 del 2011; Cass. n. 5964 del 2011; Cass. n.
15265 del 2007).
2.3. Nel caso in esame, il C.T.U. nominato, dott. , nella fase di accertamento tecnico Persona_1 preventivo – dopo aver sottoposto nuovamente a visita l'assicurato ed aver scrutinato la documentazione sanitaria successiva versata in atti dalla parte ricorrente – ha riferito quanto segue: “Dalla documentazione sanitaria esibita e dal successivo esame clinico eseguito, l'istante, sig. appare attualmente affetto Parte_1 dalle seguenti patologie: malattia di CR duodenale stenosante, ernia iatale, protrusioni discali L4-L5 e L5-S1, lieve insufficienza mitralica e tricuspidalica. La malattia di CR è cronica, caratterizzata da fasi alterne di remissione e riaccensione, richiede l'uso continuativo di terapie farmacologiche e l'effettuazione di periodici controlli clinici, laboratoristici e strumentali. Può inoltre portare a complicanze, quali stenosi serrate, occlusione intestinale, perforazione e formazione di fistole
e ascessi. Nelle fasi di recidiva i sintomi possono determinare grave compromissione delle condizioni cliniche, della qualità della vita e delle capacità lavorative. Infatti il ricorrente è stato operato di stenosi serrata del duodeno (in endoscopia) ed è andato incontro a fenomeni di malassorbimento con deperimento organico, episodi di broncopneumopatia, come accaduto nel mese di ottobre 2022 e marzo 2023. La RM con mezzo di contrasto dell'addome superiore documentava la patologia stenotica del duodeno, lì dove è presente la papilla di Vater, ovvero dove convoglia nel duodeno sia la bile (caratterizzata da ectasia delle vie biliari) che il secreto pancreatico (caratterizzato da dilatazione del . Ciò comporta una sintomatologia dolorosa CP_2 addominale durante i pasti, in quanto questi non possono emulsionarsi con i secreti epatici e pancreatici che contribuiscono alla pagina 2 di 4 digestione. Ne consegue, inoltre, un aumento degli enzimi epatici e pancreatici con conseguente sofferenza organica. L'obiettività evidenziata durante la visita medico legale ha messo in risalto una ripresa dell'organismo, per cui attualmente è in una fase di buon equilibrio fisico, ma che avrà, come dimostrato, periodi di acuzie e di malessere, come dimostrato dai ricoveri ospedalieri.
In merito occorre ricordare che il sig. di anni 49, svolge da oltre 20 anni l'attività di Parte_1 autotrasportatore. Il morbo di CR evidenzia nelle acuzie fenomeni di anemia acuta che si ripercuotono sull'organismo con fenomeni di astenia, precludendo la normale attività di autotrasportatore. In considerazione del dato anamnestico e di quello lavorativo ritengo pertanto che le attività confacenti le attitudini dell'assicurato debbano necessariamente essere ricercate fra quelle ad impegno psico-fisico di grado medio-pesante. Nel caso in esame, il complesso patologico riscontrato compromette in misura rilevante la funzione organica in generale, incidendo in tale modo sulla possibilità di un corretto svolgimento di autotrasportatore. Pertanto sulla base della documentazione in atti, della visita medica espletata, considerando le capacità attitudinali specifiche, il sig. ha il diritto ad ottenere l'assegno ordinario d'invalidità dal Parte_1 CP_1 mese di ottobre 2024, epoca del ricovero presso il Reparto di Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva del Policlinico di
Foggia che evidenziava un aggravamento del quadro clinico con interessamento di più organi del tratto gastro-enterico” (cfr., in tal senso, l'elaborato depositato in data 9.7.2025).
2.4. Conclusivamente, il C.T.U. ha ritenuto sussistenti in capo le condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità dal mese di ottobre 2024.
Orbene, la valutazione operata dal C.T.U. – condivisa da questo Giudice, siccome aderente alla documentazione sanitaria versata in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo condotto nel corso delle operazioni peritali – poggia, com'è evidente alla luce dell'anamnesi lavorativa puntualmente riportata nella relazione, sulla parametrazione del complessivo quadro morboso alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, avuto riguardo, in particolare, all'attività da costui esercitata.
Anche la decorrenza della suindicata condizione – fatta risalire ad ottobre 2024 – appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve chiararsi che è in possesso del requisito sanitario Parte_1 sotteso alla fruizione dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere da ottobre 2024.
Accertata, pertanto la sussistenza del requisito sanitario, con la decorrenza differita individuata dal C.T.U., il ricorso va accolto, senza che possa, tuttavia, emettersi alcuna statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione (cfr., in tal senso, le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio), condividendosi, in proposito, l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez. Lav. n. 17787/2020).
pagina 3 di 4 3. Le spese di lite (comprese quelle della fase di A.T.P.O.) vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., attesa l'insorgenza del requisito sanitario in epoca ampiamente successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa (Cass. Sez. Lav. n. 26565 del 21.12.2016, secondo cui
“Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite”).
Le spese di c.t.u. (prima e seconda fase), liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è in Parte_1 possesso del requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità (art. 1
L. n. 222/1984), a decorrere da ottobre 2024;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite, comprese quelle dalla fase di A.T.P.O.;
CP_ c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 15.10.2025
Il Giudice del Lavoro
IA M. IC
pagina 4 di 4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la dott.ssa IA M. IC, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11462/2024 R.G. Lavoro, all'esito dell'udienza del 15.10.2025, tenuta ex art. 127 ter
c.p.c. e promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Maria Landella, giusta procura speciale Parte_1 alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura d'Istituto - Avv. Domenico Longo, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.12.2024, – a seguito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo, avente n.r.g. 1079/2024, dei requisiti sanitari finalizzato ad ottenere la corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità, ex art. 1 L. n. 222/1984 e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, contestando, con varie argomentazioni, le conclusioni rassegnate dal dott. , quale C.T.U. nominato nel predetto Persona_1 procedimento, ed invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) dichiarare ed accertare il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 06.07.2023; 2) per l'effetto, “dichiarare il diritto” del ricorrente alla corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. art. 1 L. 222/1984 dalla data della domanda amministrativa…”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. il Tribunale, lette le note di trattazione scritta e disposto un supplemento peritale, ha pronunciato la presente sentenza emessa all'esito dell'udienza del
15.10.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. pagina 1 di 4 2. L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi “i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Occorre, poi, rammentare – in linea con un consolidato orientamento di legittimità (ex plurimis, Cass.
Sez. VI, 25.2.2019, n. 5477) – che, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della Legge n. 222/1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall'assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute;
sicchè, pur essendo la invalidità ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità
e condizioni personali e soggettive dell'assicurato, cui rimane conferita una tutela rispettosa del precetti costituzionali di cui agli artt. 38, 32, 2, 3 e 10 (cfr. Cass. n. 17159 del 2011; Cass. n. 5964 del 2011; Cass. n.
15265 del 2007).
2.3. Nel caso in esame, il C.T.U. nominato, dott. , nella fase di accertamento tecnico Persona_1 preventivo – dopo aver sottoposto nuovamente a visita l'assicurato ed aver scrutinato la documentazione sanitaria successiva versata in atti dalla parte ricorrente – ha riferito quanto segue: “Dalla documentazione sanitaria esibita e dal successivo esame clinico eseguito, l'istante, sig. appare attualmente affetto Parte_1 dalle seguenti patologie: malattia di CR duodenale stenosante, ernia iatale, protrusioni discali L4-L5 e L5-S1, lieve insufficienza mitralica e tricuspidalica. La malattia di CR è cronica, caratterizzata da fasi alterne di remissione e riaccensione, richiede l'uso continuativo di terapie farmacologiche e l'effettuazione di periodici controlli clinici, laboratoristici e strumentali. Può inoltre portare a complicanze, quali stenosi serrate, occlusione intestinale, perforazione e formazione di fistole
e ascessi. Nelle fasi di recidiva i sintomi possono determinare grave compromissione delle condizioni cliniche, della qualità della vita e delle capacità lavorative. Infatti il ricorrente è stato operato di stenosi serrata del duodeno (in endoscopia) ed è andato incontro a fenomeni di malassorbimento con deperimento organico, episodi di broncopneumopatia, come accaduto nel mese di ottobre 2022 e marzo 2023. La RM con mezzo di contrasto dell'addome superiore documentava la patologia stenotica del duodeno, lì dove è presente la papilla di Vater, ovvero dove convoglia nel duodeno sia la bile (caratterizzata da ectasia delle vie biliari) che il secreto pancreatico (caratterizzato da dilatazione del . Ciò comporta una sintomatologia dolorosa CP_2 addominale durante i pasti, in quanto questi non possono emulsionarsi con i secreti epatici e pancreatici che contribuiscono alla pagina 2 di 4 digestione. Ne consegue, inoltre, un aumento degli enzimi epatici e pancreatici con conseguente sofferenza organica. L'obiettività evidenziata durante la visita medico legale ha messo in risalto una ripresa dell'organismo, per cui attualmente è in una fase di buon equilibrio fisico, ma che avrà, come dimostrato, periodi di acuzie e di malessere, come dimostrato dai ricoveri ospedalieri.
In merito occorre ricordare che il sig. di anni 49, svolge da oltre 20 anni l'attività di Parte_1 autotrasportatore. Il morbo di CR evidenzia nelle acuzie fenomeni di anemia acuta che si ripercuotono sull'organismo con fenomeni di astenia, precludendo la normale attività di autotrasportatore. In considerazione del dato anamnestico e di quello lavorativo ritengo pertanto che le attività confacenti le attitudini dell'assicurato debbano necessariamente essere ricercate fra quelle ad impegno psico-fisico di grado medio-pesante. Nel caso in esame, il complesso patologico riscontrato compromette in misura rilevante la funzione organica in generale, incidendo in tale modo sulla possibilità di un corretto svolgimento di autotrasportatore. Pertanto sulla base della documentazione in atti, della visita medica espletata, considerando le capacità attitudinali specifiche, il sig. ha il diritto ad ottenere l'assegno ordinario d'invalidità dal Parte_1 CP_1 mese di ottobre 2024, epoca del ricovero presso il Reparto di Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva del Policlinico di
Foggia che evidenziava un aggravamento del quadro clinico con interessamento di più organi del tratto gastro-enterico” (cfr., in tal senso, l'elaborato depositato in data 9.7.2025).
2.4. Conclusivamente, il C.T.U. ha ritenuto sussistenti in capo le condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità dal mese di ottobre 2024.
Orbene, la valutazione operata dal C.T.U. – condivisa da questo Giudice, siccome aderente alla documentazione sanitaria versata in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo condotto nel corso delle operazioni peritali – poggia, com'è evidente alla luce dell'anamnesi lavorativa puntualmente riportata nella relazione, sulla parametrazione del complessivo quadro morboso alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, avuto riguardo, in particolare, all'attività da costui esercitata.
Anche la decorrenza della suindicata condizione – fatta risalire ad ottobre 2024 – appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve chiararsi che è in possesso del requisito sanitario Parte_1 sotteso alla fruizione dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere da ottobre 2024.
Accertata, pertanto la sussistenza del requisito sanitario, con la decorrenza differita individuata dal C.T.U., il ricorso va accolto, senza che possa, tuttavia, emettersi alcuna statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione (cfr., in tal senso, le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio), condividendosi, in proposito, l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez. Lav. n. 17787/2020).
pagina 3 di 4 3. Le spese di lite (comprese quelle della fase di A.T.P.O.) vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., attesa l'insorgenza del requisito sanitario in epoca ampiamente successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa (Cass. Sez. Lav. n. 26565 del 21.12.2016, secondo cui
“Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite”).
Le spese di c.t.u. (prima e seconda fase), liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è in Parte_1 possesso del requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità (art. 1
L. n. 222/1984), a decorrere da ottobre 2024;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite, comprese quelle dalla fase di A.T.P.O.;
CP_ c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 15.10.2025
Il Giudice del Lavoro
IA M. IC
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