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Decreto 7 giugno 2025
Decreto 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, decreto 07/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6743/2025 VG
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VIII CIVILE
Il Giudice Tutelare, Dott. Lorenza Zuffada,
vista l'ordinanza del Comune di MILANO del 6.06.2025, notificata a questo Ufficio in data 7.6.2025 alle ore 10:00 con la quale è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio in condizione di degenza ospedaliera presso l' Parte_1
nei confronti di nato a [...] il [...] CP_1 letta l'allegata proposta del medico dott. Persona_1
convalidata da parte del dott. medico della struttura sanitaria Persona_2 pubblica comunicata al paziente in data 6.6.2025 ore 11:53.
Verificata la propria competenza territoriale;
Sentito il MEDICO CURANTE da questo Giudice in data 7.6.2025 alle ore 11.10 a mezzo videochiamata con il reparto di ricovero dell'Ospedale di degenza, che ha dato atto dell'inopportunità all'audizione del paziente stante lo stato di acuzie in cui versa;
Ritenuto che, per quanto emerso documentalmente ed in esito all'udienza in cui è stato sentito il medico,
(a) esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
(b) gli interventi terapeutici di cui al punto (a) che precede non vengano accettati dal paziente;
(c) non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extra-ospedaliere;
Ritenuto, pertanto, che il provvedimento del Sindaco sia conforme ai certificati medici e allo stato attuale del paziente;
Ritenuto che il ricovero non pregiudichi la dignità della persona e i suoi diritti civili e politici, essendo disposto ed eseguito nell'esclusivo interesse del paziente stesso ad essere curato/a;
Letti gli artt. 33, 34 e 35 della Legge n. 833/1978;
PQM
CONVALIDA con efficacia immediata, la richiamata ordinanza con cui il Sindaco del Comune di MILANO ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio nell'interesse di sopra meglio identificato;
CP_1
AVVERTE che, ex art. 35 co. 8 della Legge n. 833/1978, «chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare»;
MANDA con urgenza alla Cancelleria per la comunicazione, ex art. 35 co. 3 della L. 833/1978:
1. al Sindaco del che ha emesso l'ordinanza; CP_2
2. al Sindaco del Comune di residenza dell'interessato;
3. eventualmente, al Giudice Tutelare nella cui circoscrizione rientra il Comune di residenza;
4. in caso di cittadini stranieri o apolidi, al e al Consolato Controparte_3 competente, tramite il Prefetto;
DISPONE per la notificazione all'interessato o al suo legale rappresentante anche, eventualmente, ex art. 151 c.p.c. a cura della Cancelleria
Milano, 7.6.2025 ore 13:11
Il Giudice tutelare Dott.ssa Lorenza Zuffada
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VIII CIVILE
Il Giudice Tutelare, Dott. Lorenza Zuffada,
vista l'ordinanza del Comune di MILANO del 6.06.2025, notificata a questo Ufficio in data 7.6.2025 alle ore 10:00 con la quale è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio in condizione di degenza ospedaliera presso l' Parte_1
nei confronti di nato a [...] il [...] CP_1 letta l'allegata proposta del medico dott. Persona_1
convalidata da parte del dott. medico della struttura sanitaria Persona_2 pubblica comunicata al paziente in data 6.6.2025 ore 11:53.
Verificata la propria competenza territoriale;
Sentito il MEDICO CURANTE da questo Giudice in data 7.6.2025 alle ore 11.10 a mezzo videochiamata con il reparto di ricovero dell'Ospedale di degenza, che ha dato atto dell'inopportunità all'audizione del paziente stante lo stato di acuzie in cui versa;
Ritenuto che, per quanto emerso documentalmente ed in esito all'udienza in cui è stato sentito il medico,
(a) esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
(b) gli interventi terapeutici di cui al punto (a) che precede non vengano accettati dal paziente;
(c) non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extra-ospedaliere;
Ritenuto, pertanto, che il provvedimento del Sindaco sia conforme ai certificati medici e allo stato attuale del paziente;
Ritenuto che il ricovero non pregiudichi la dignità della persona e i suoi diritti civili e politici, essendo disposto ed eseguito nell'esclusivo interesse del paziente stesso ad essere curato/a;
Letti gli artt. 33, 34 e 35 della Legge n. 833/1978;
PQM
CONVALIDA con efficacia immediata, la richiamata ordinanza con cui il Sindaco del Comune di MILANO ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio nell'interesse di sopra meglio identificato;
CP_1
AVVERTE che, ex art. 35 co. 8 della Legge n. 833/1978, «chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare»;
MANDA con urgenza alla Cancelleria per la comunicazione, ex art. 35 co. 3 della L. 833/1978:
1. al Sindaco del che ha emesso l'ordinanza; CP_2
2. al Sindaco del Comune di residenza dell'interessato;
3. eventualmente, al Giudice Tutelare nella cui circoscrizione rientra il Comune di residenza;
4. in caso di cittadini stranieri o apolidi, al e al Consolato Controparte_3 competente, tramite il Prefetto;
DISPONE per la notificazione all'interessato o al suo legale rappresentante anche, eventualmente, ex art. 151 c.p.c. a cura della Cancelleria
Milano, 7.6.2025 ore 13:11
Il Giudice tutelare Dott.ssa Lorenza Zuffada