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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 6749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6749 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 18601/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18601/2020 promossa da:
CF. , residente in [...] alla Parte_1 C.F._1
Via A. Cosenza n° 92, rappresentato e difeso per procura su foglio separato, dall'avv. Francescopaolo Gava, CF. , presso il cui C.F._2 studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Vittoria Colonna n.9, PEC
Email_1
ATTORE
contro
, con sede legale in Milano, alla via G. Lorenzini, n. 4 Controparte_1
C.F. e P. IVA in persona del suo procuratore speciale sig. P.IVA_1 CP_2
, munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale
[...] del 22/11/2019 in autentica Notaio Dott. , di rep./fascicolo nn. Persona_1
3470/1681, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Marco della Volpe (c.f. ), e con C.F._3
lui elettivamente domiciliata in Aversa al Viale Olimpico n. 100. PEC:
Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti, precisate le conclusioni con note di trattazione depositate per l'udienza del 10/02/2025, con ordinanza del 15/03/2025 si assegnava la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato, la parte attrice ha convenuto innanzi Pt_1 al Tribunale di Napoli la società assicurativa al fine di accogliere la CP_1 domanda, dichiarare accertate le condizioni di polizza relative al furto della
Moto Ducati TG. EM83020 di proprietà di , assicurata con Parte_1
Polizza n°06995009083 300 del 14/02/2019 della compagnia CP_1
C.F. P. IVA , condannare, per l'effetto,
[...] P.IVA_2 P.IVA_1 [...] in persona del Legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_3 compagnia che garantiva per il furto la motocicletta Ducati TG. EM83020, ovvero chi di ragione, al risarcimento in favore dell'attore di danni tutti subiti e quantificabili in una somma non inferiore ad €. 10.800,00
(eurodiecimilaottocento/00), oltre interessi dalla data dell'evento, nonché spese al patrocinatore per l'attività stragiudiziale nella misura prevista dalla tariffa professionale forense, il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo ed oltre danno da ritardo, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e CPA con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore avv. Francescopaolo Gava che ha
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anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari da liquidare con la maggiorazione di legge per spese generali, ex art. 15 D.M. 5/10/94 n. 585, nonché condanna ex DECRETO 10 marzo 2014, n. 55 art. 4, comma 8.
Si costituiva la compagnia assicurativa deducendo l'improponibilità, improcedibilità ed inammissibilità della domanda per violazione delle condizioni di assicurazione ed in via gradata, la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per violazione dell'art. 163, II e III comma,
l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva e passiva, in mancanza di idonea certificazione in atti, nel merito, la fondatezza della domanda di risarcimento avanzata dall'attore ed in merito al quantum, contestava la domanda eccessiva e sperequata. Ulteriormente, chiedeva, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, che l'importo di cui al petitum venisse ridotto entro limiti di congruità e, in ogni caso decurtato a titolo di scoperto previsto del 10%, con un minimo pari ad € 500,00.
Espletata l'istruttoria con l'escussione di due testi attorei, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva introitata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda merita accoglimento.
Nel contratto di assicurazione grava sull'assicurato l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo che consiste in un evento o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c.. Quindi spetta all'assicurato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cass.
Sez. I -, Ordinanza n. 15630 del 14/06/2018; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n.
30656 del 21/12/2017).
Ulteriormente, in tema di riparto dell'onere della prova nell'ambito di assicurazione contro il rischio di un evento, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, alla luce
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dei criteri di interpretazione del contratto, detta allegazione si risolve non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della pretesa e dunque quale eccezione in senso lato;
l'assicuratore, pertanto, non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'assicurato (Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n.
15630 del 14/6/2018; Sez. 3, Sentenza n. 4234 del 16/3/2012; Sez. 3,
Sentenza n. 6108 del 20/3/2006; Sez. 3, Sentenza n. 16831 del 10/11/2003).
Nella fattispecie, infatti la convenuta assicurazione, contesta sia il fatto costitutivo che l'operatività della garanzia assicurativa.
Ulteriormente poi l'assicurazione convenuta provvede al disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale dei documenti prodotti dalla parte attrice. In merito va condiviso il più generale orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. V, 23.5.2018, n. 12737).
Quanto alla valutazione della denuncia di furto, si osserva che l'atto pubblico che contiene la denuncia fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta
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avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti.
Tanto premesso, già da tempo è consolidato il principio per cui la denunzia fatta all'autorità, come ogni altra dichiarazione resa a terzi al di fuori del processo ha valore di indizio (Cass. Civ. n. 1225 del 29.4.1974) e pertanto, seguendo l'orientamento della Corte di legittimità, nei casi di furto di un'autovettura assicurata con relativa garanzia, l'assicurato, per ottenere l'indennizzo, dovrà presentare all'assicurazione vari documenti, quali la denunzia di furto, l'estratto cronologico generale e il certificato di spossessamento da richiedere al P.R.A., la carta di circolazione o un suo duplicato, il certificato di proprietà, la fattura di acquisto quietanzata e/o documentazione attestante il pagamento (copia bonifico, assegno, ecc.), la serie completa delle chiavi - altrimenti si potrebbe ritenere che l'autovettura sia stata asportata con le chiavi inserite - e, quindi, non contro la volontà del proprietario, ma con sua colpa grave, ex art. 1900 c.c..
Parte attrice ha prodotto regolare denuncia alla compagnia e richiesta di risarcimento inviata tramite pec, consegnata tutta la documentazione prevista dalle condizioni del contratto assicurativo, in vigore tra le parti, comprensivo delle chiavi del motoveicolo e la procura a vendere, così come confermata dalle prove testimoniali, cronologico del PRA ed il contratto di assicurazione.
Ulteriormente le prove testimoniali di parte attorea, di fatto, hanno dimostrato circostanza provate documentalmente con mail del 31/05/2019 (la spedizione della documentazione alla assicurazione convenuta con le relative chiavi del mezzo oggetto di furto) e nello specifico non vi sono elementi oggettivi che escludano la loro attendibilità e concludenza.
In merito poi alle contestazioni della società assicurativa sull'operatività della garanzia assicurativa all'adozione di speciali dispositivi di sicurezza, in particolare all'acquisizione di tracciati registrati dalla centrale operativa dell'antifurto satellitare installato, è da rilevare che parte attrice ha prodotto il
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rapporto di servizio del 19/02/2019 con relativo contratto di installazione, documenti dai quali si evince l'osservanza delle condizioni da parte dell'assicurato per la corretta operatività dei servizi, così come registrato nel dettaglio. E' da rilevare altresì che, diversamente, i tracciati registrati dalla centrale, prima durante e dopo l'evento, richiesti dalla convenuta assicurazione, come condizione per l'operatività della garanzia assicurativa, di fatto è un servizio non supportato dal tipo di satellitare installato, così come rilavato dalla parte attorea e comunque non è, come si evince dalla lettura dell'art.13 delle condizioni generali del contratto assicurativo, una condizione che limiti la responsabilità dell'assicuratore.
Pertanto, alla luce delle condizioni tutte ed il tenore delle clausole contenenti le condizioni di assicurabilità sopra richiamate, la circostanza che il veicolo era stato lasciato chiuso, in un garage privato, con antifurto installato, il cui rapporto di sevizio depositato ha riscontrato osservanza della procedura codificata con l'evento furto del la presenza delle doppie chiavi, Pt_1
l'allegazione della documentazione tutta depositata attestante la legittimazione attiva, consentono di riconoscere l'operatività della garanzia assicurativa convenuta.
Passando al quantum, si valuta la documentazione prodotta dalla parte attrice, in particolare la fattura di acquisto della moto rubata, detraendo la franchigia convenuta. Pertanto, atteso che la polizza prevede per l'evento furto un capitale assicurato pari ad € 12.000,00 ed un risarcimento a cui va applicato uno scoperto del 10%, si quantifica un risarcimento in favore dell'attore, di una somma pari ad euro 10.800,00 (eurodiecimilaottocento/00), oltre interessi dalla data dell'evento al soddisfo.
Quanto alle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi del DM 147/22, tenuto conto del valore
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della domanda, della natura e dell'attività prestata e per le motivazioni addotte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della , disattesa Parte_1 Controparte_1 ogni altra eccezione, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda formulata dall'attore perché fondata e provata;
2) CONDANNA la , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento, a favore di per il Parte_1 furto della motocicletta Ducati TG. EM83020, della somma pari ad
€. 10.800,00 (eurodiecimilaottocento/00), oltre interessi dalla data dell'evento al soddisfo;
3) CONDANNA la , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento dei diritti ed onorari che si liquidano nella somma di euro € 5.077,00 per compenso professionale, spese generali nella misura del 15%, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge ed
€. 264,00 per spese esenti, a favore di parte attrice e con attribuzione all'avv. Francescopaolo Gava che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Napoli il 27/06/2025
Il giudice on.
Dott. Francesco Russo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18601/2020 promossa da:
CF. , residente in [...] alla Parte_1 C.F._1
Via A. Cosenza n° 92, rappresentato e difeso per procura su foglio separato, dall'avv. Francescopaolo Gava, CF. , presso il cui C.F._2 studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Vittoria Colonna n.9, PEC
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ATTORE
contro
, con sede legale in Milano, alla via G. Lorenzini, n. 4 Controparte_1
C.F. e P. IVA in persona del suo procuratore speciale sig. P.IVA_1 CP_2
, munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale
[...] del 22/11/2019 in autentica Notaio Dott. , di rep./fascicolo nn. Persona_1
3470/1681, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Marco della Volpe (c.f. ), e con C.F._3
lui elettivamente domiciliata in Aversa al Viale Olimpico n. 100. PEC:
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CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti, precisate le conclusioni con note di trattazione depositate per l'udienza del 10/02/2025, con ordinanza del 15/03/2025 si assegnava la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato, la parte attrice ha convenuto innanzi Pt_1 al Tribunale di Napoli la società assicurativa al fine di accogliere la CP_1 domanda, dichiarare accertate le condizioni di polizza relative al furto della
Moto Ducati TG. EM83020 di proprietà di , assicurata con Parte_1
Polizza n°06995009083 300 del 14/02/2019 della compagnia CP_1
C.F. P. IVA , condannare, per l'effetto,
[...] P.IVA_2 P.IVA_1 [...] in persona del Legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_3 compagnia che garantiva per il furto la motocicletta Ducati TG. EM83020, ovvero chi di ragione, al risarcimento in favore dell'attore di danni tutti subiti e quantificabili in una somma non inferiore ad €. 10.800,00
(eurodiecimilaottocento/00), oltre interessi dalla data dell'evento, nonché spese al patrocinatore per l'attività stragiudiziale nella misura prevista dalla tariffa professionale forense, il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo ed oltre danno da ritardo, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e CPA con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore avv. Francescopaolo Gava che ha
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anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari da liquidare con la maggiorazione di legge per spese generali, ex art. 15 D.M. 5/10/94 n. 585, nonché condanna ex DECRETO 10 marzo 2014, n. 55 art. 4, comma 8.
Si costituiva la compagnia assicurativa deducendo l'improponibilità, improcedibilità ed inammissibilità della domanda per violazione delle condizioni di assicurazione ed in via gradata, la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per violazione dell'art. 163, II e III comma,
l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva e passiva, in mancanza di idonea certificazione in atti, nel merito, la fondatezza della domanda di risarcimento avanzata dall'attore ed in merito al quantum, contestava la domanda eccessiva e sperequata. Ulteriormente, chiedeva, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, che l'importo di cui al petitum venisse ridotto entro limiti di congruità e, in ogni caso decurtato a titolo di scoperto previsto del 10%, con un minimo pari ad € 500,00.
Espletata l'istruttoria con l'escussione di due testi attorei, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva introitata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda merita accoglimento.
Nel contratto di assicurazione grava sull'assicurato l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo che consiste in un evento o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c.. Quindi spetta all'assicurato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cass.
Sez. I -, Ordinanza n. 15630 del 14/06/2018; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n.
30656 del 21/12/2017).
Ulteriormente, in tema di riparto dell'onere della prova nell'ambito di assicurazione contro il rischio di un evento, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, alla luce
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dei criteri di interpretazione del contratto, detta allegazione si risolve non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della pretesa e dunque quale eccezione in senso lato;
l'assicuratore, pertanto, non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'assicurato (Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n.
15630 del 14/6/2018; Sez. 3, Sentenza n. 4234 del 16/3/2012; Sez. 3,
Sentenza n. 6108 del 20/3/2006; Sez. 3, Sentenza n. 16831 del 10/11/2003).
Nella fattispecie, infatti la convenuta assicurazione, contesta sia il fatto costitutivo che l'operatività della garanzia assicurativa.
Ulteriormente poi l'assicurazione convenuta provvede al disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale dei documenti prodotti dalla parte attrice. In merito va condiviso il più generale orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. V, 23.5.2018, n. 12737).
Quanto alla valutazione della denuncia di furto, si osserva che l'atto pubblico che contiene la denuncia fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta
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avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti.
Tanto premesso, già da tempo è consolidato il principio per cui la denunzia fatta all'autorità, come ogni altra dichiarazione resa a terzi al di fuori del processo ha valore di indizio (Cass. Civ. n. 1225 del 29.4.1974) e pertanto, seguendo l'orientamento della Corte di legittimità, nei casi di furto di un'autovettura assicurata con relativa garanzia, l'assicurato, per ottenere l'indennizzo, dovrà presentare all'assicurazione vari documenti, quali la denunzia di furto, l'estratto cronologico generale e il certificato di spossessamento da richiedere al P.R.A., la carta di circolazione o un suo duplicato, il certificato di proprietà, la fattura di acquisto quietanzata e/o documentazione attestante il pagamento (copia bonifico, assegno, ecc.), la serie completa delle chiavi - altrimenti si potrebbe ritenere che l'autovettura sia stata asportata con le chiavi inserite - e, quindi, non contro la volontà del proprietario, ma con sua colpa grave, ex art. 1900 c.c..
Parte attrice ha prodotto regolare denuncia alla compagnia e richiesta di risarcimento inviata tramite pec, consegnata tutta la documentazione prevista dalle condizioni del contratto assicurativo, in vigore tra le parti, comprensivo delle chiavi del motoveicolo e la procura a vendere, così come confermata dalle prove testimoniali, cronologico del PRA ed il contratto di assicurazione.
Ulteriormente le prove testimoniali di parte attorea, di fatto, hanno dimostrato circostanza provate documentalmente con mail del 31/05/2019 (la spedizione della documentazione alla assicurazione convenuta con le relative chiavi del mezzo oggetto di furto) e nello specifico non vi sono elementi oggettivi che escludano la loro attendibilità e concludenza.
In merito poi alle contestazioni della società assicurativa sull'operatività della garanzia assicurativa all'adozione di speciali dispositivi di sicurezza, in particolare all'acquisizione di tracciati registrati dalla centrale operativa dell'antifurto satellitare installato, è da rilevare che parte attrice ha prodotto il
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rapporto di servizio del 19/02/2019 con relativo contratto di installazione, documenti dai quali si evince l'osservanza delle condizioni da parte dell'assicurato per la corretta operatività dei servizi, così come registrato nel dettaglio. E' da rilevare altresì che, diversamente, i tracciati registrati dalla centrale, prima durante e dopo l'evento, richiesti dalla convenuta assicurazione, come condizione per l'operatività della garanzia assicurativa, di fatto è un servizio non supportato dal tipo di satellitare installato, così come rilavato dalla parte attorea e comunque non è, come si evince dalla lettura dell'art.13 delle condizioni generali del contratto assicurativo, una condizione che limiti la responsabilità dell'assicuratore.
Pertanto, alla luce delle condizioni tutte ed il tenore delle clausole contenenti le condizioni di assicurabilità sopra richiamate, la circostanza che il veicolo era stato lasciato chiuso, in un garage privato, con antifurto installato, il cui rapporto di sevizio depositato ha riscontrato osservanza della procedura codificata con l'evento furto del la presenza delle doppie chiavi, Pt_1
l'allegazione della documentazione tutta depositata attestante la legittimazione attiva, consentono di riconoscere l'operatività della garanzia assicurativa convenuta.
Passando al quantum, si valuta la documentazione prodotta dalla parte attrice, in particolare la fattura di acquisto della moto rubata, detraendo la franchigia convenuta. Pertanto, atteso che la polizza prevede per l'evento furto un capitale assicurato pari ad € 12.000,00 ed un risarcimento a cui va applicato uno scoperto del 10%, si quantifica un risarcimento in favore dell'attore, di una somma pari ad euro 10.800,00 (eurodiecimilaottocento/00), oltre interessi dalla data dell'evento al soddisfo.
Quanto alle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi del DM 147/22, tenuto conto del valore
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della domanda, della natura e dell'attività prestata e per le motivazioni addotte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della , disattesa Parte_1 Controparte_1 ogni altra eccezione, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda formulata dall'attore perché fondata e provata;
2) CONDANNA la , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento, a favore di per il Parte_1 furto della motocicletta Ducati TG. EM83020, della somma pari ad
€. 10.800,00 (eurodiecimilaottocento/00), oltre interessi dalla data dell'evento al soddisfo;
3) CONDANNA la , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento dei diritti ed onorari che si liquidano nella somma di euro € 5.077,00 per compenso professionale, spese generali nella misura del 15%, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge ed
€. 264,00 per spese esenti, a favore di parte attrice e con attribuzione all'avv. Francescopaolo Gava che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Napoli il 27/06/2025
Il giudice on.
Dott. Francesco Russo
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