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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 6509/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa da
, con il patrocinio degli Avv. MORPURGO CLAUDIO e MENICATTI Parte_1
ANNA
PARTE RICORRENTE
contro
1
con il patrocinio degli Avv. BARTALOTTA STEFANO e AR
PIERLEONI PATRIZIA
PARTE RESISTENTE con la chiamata in causa di con il patrocinio dell'Avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA CP_2
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo CP_1
Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione, previo ogni più opportuno accertamento e/o pronuncia:
NEL MERITO (QUANTO ALLA NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO):
(A) In via principale:
(i) accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato unico ed ininterrotto tra il DOTT. e Parte_1 [...]
a far tempo dal 7 gennaio 2008, o dalla diversa data che dovesse CP_1
risultare in corso di causa, 2 gennaio 2023;
(ii) conseguentemente accertarsi e dichiararsi il diritto del DOTT. Pt_1 ad essere inquadrato nella categoria dei “Dirigenti” di cui al CCNL
[...]
Dirigenti Industria o, in subordine, nella categoria dei “Dirigenti” di cui all'eventuale diverso CCNL ritenuto applicabile, ovvero, in via di ulteriore subordine, nella categoria di “Quadro” di cui al CCNL Commercio Confcommercio, o in via di estremo subordine, di cui diverso CCNL ritenuto applicabile;
2 (iii) per l'effetto, condannarsi C.F. e P.IV AR
, con sede legale in Milano (MI) - 20139, Via Sile, n. 18, in persona P.IV_1
del legale rappresentante pro tempore:
- alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa della posizione DOTT. con riserva di integrare il contraddittorio chiamando gli enti Parte_1
previdenziali competenti;
- al pagamento in favore del DOTT. della somma di € Parte_1
147.153,77 o a quella diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa e/o ritenuta di giustizia a titolo di TFR e/o al pagamento delle ulteriori differenze retributive dovute in ragione dell'accertando inquadramento, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
(B) In via subordinata:
(iv) accertarsi e dichiararsi, per effetto degli artt. 61, 62, 69 e 69-bis D.Lgs.
10 settembre 2003, n. 276 ovvero dell'art. 2 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e ss.mm.ii e per i motivi meglio esposti in atti, l'applicazione delle norme relative al rapporto di lavoro subordinato, al rapporto intercorso fra il DOTT. Parte_1
e a far tempo dal 7 gennaio 2008, o dalla diversa data che AR
dovesse risultare in corso di causa, e sino al 2 gennaio 2023;
(v) conseguentemente accertarsi e dichiararsi il diritto del DOTT. Pt_1 ad essere inquadrato nella categoria dei “Dirigenti” di cui al CCNL
[...]
Dirigenti Industria o, in subordine, nella categoria dei “Dirigenti” di cui all'eventuale diverso CCNL ritenuto applicabile, ovvero, in via di ulteriore subordine, nella categoria di “Quadro” di cui al CCNL Commercio Confcommercio, o in via di estremo subordine, di cui diverso CCNL ritenuto applicabile;
(vi) per l'effetto, condannarsi C.F. e P.IV AR
, con sede legale in Milano (MI) - 20139, Via Sile, n. 18, in persona P.IV_1
del legale rappresentante pro tempore:
3 - alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa della posizione DOTT. con riserva di integrare il contraddittorio chiamando gli enti Parte_1
previdenziali competenti;
- al pagamento in favore del DOTT. della somma di € Parte_1
147.153,77 o a quella diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa e/o ritenuta di giustizia a titolo di TFR e/o al pagamento delle ulteriori differenze retributive dovute in ragione dell'accertando inquadramento, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
NEL MERITO (QUANTO AL RECESSO QUALE LICENZIAMENTO):
(C) In via principale:
(vii) accertarsi e dichiararsi la nullità del licenziamento comunicato al DOTT. er i motivi meglio esposti in atti;
Parte_1
(viii) per l'effetto condannarsi C.F. e P.IV AR
, con sede legale in Milano (MI) - 20139, Via Sile, n. 18, in persona P.IV_1 del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 18, primo comma, Legge
20 maggio 1970, n. 300 ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.Lgs.
23/2015, alla reintegrazione del DOTT. el posto di lavoro dallo Parte_1
stesso precedentemente occupato e a corrispondere al medesimo una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (ovvero alla ultima retribuzione i riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto), pari ad €
10.346,75, dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità della suddetta retribuzione, oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali di legge e di contratto dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione;
(D) In via subordinata:
(ix) accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'ingiustificatezza del licenziamento intimato da CP_1
al DOTT. er tutti i motivi esposti;
[...] Parte_1
4 (x) per l'effetto, in caso di ritenuta applicabilità del CCNL Parte_2
condannarsi C.F. e P.IV , con sede legale in AR P.IV_1
Milano (MI) - 20139, Via Sile, n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del DOTT. Parte_1
- della somma di € 103.467,50 - ovvero a quella diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, secondo comunque quanto disposto dall'art. 26 del CCNL Dirigenti Industria – a titolo di indennità sostitutiva del preavviso di cui all'anzidetto CCNL, oltre all'incidenza della stessa sul TFR;
- della somma di € 186,241,50 - ovvero a quella diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, secondo comunque quanto disposto dall'art. 19.5 del CCNL Dirigenti Industria – a titolo di indennità supplementare di cui all'anzidetto CCNL;
(xi) per l'effetto, in via subordinata rispetto alla domanda sub (x), in ipotesi di ritenuta applicabilità di un diverso CCNL applicato ai rapporti di natura dirigenziale, condannarsi C.F. e P.IV , con sede legale in AR P.IV_1
Milano (MI) - 20139, Via Sile, n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del DOTT. Parte_1
- dell'indennità sostitutiva del preavviso di cui al CCNL eventualmente ritenuto applicabile, oltre all'incidenza dell'indennità sostitutiva del preavviso sul
TFR nella misura che risulterà di giustizia;
- dell'indennità supplementare di cui al CCNL eventualmente ritenuto applicabile nella misura massima ivi prevista ovvero in un importo variabile tra quello minimo e quello massimo ivi previsto;
(E) In via subordinata rispetto alla domande sub D e in caso di accoglimento delle domande svolte, in via subordinata, di accertamento di un rapporto lavorativo di natura subordinata non dirigenziale:
5 (xii) accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi sopra esposti, l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità e/o l'ingiustificatezza da al DOTT. AR
Parte_1
(xiii) per l'effetto, annullare il licenziamento e condannarsi CP_1
C.F. e P.IV , con sede legale in Milano (MI) - 20139, Via
[...] P.IV_1
Sile, n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 18, quarto comma, Legge 20 maggio 1970, n. 300, alla reintegrazione del DOTT. Pt_1
nel posto di lavoro dallo stesso precedentemente occupato e a
[...]
corrispondere allo stesso una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, pari ad € 10.346,75, dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali di legge e di contratto dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione;
(xiv) per l'effetto, in via subordinata rispetto alla domanda sub (xiii), dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannarsi C.F. e P.IV , con sede legale in AR P.IV_1
Milano (MI) - 20139, Via Sile, n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 18, quinto e settimo comma, Legge 20 maggio 1970, n. 300, a corrispondere al DOTT. una indennità risarcitoria Parte_1 omnicomprensiva commisurata alla ultima retribuzione globale di fatto, pari ad €
10.346,75, nella misura massima di n. 24 mensilità della predetta retribuzione, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in relazione ai fatti, alla condotta delle parti, nonché alle condizioni delle stesse, oltre al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 47.754,23, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, e relativa incidenza sul TFR;
(xv) per l'effetto, in via subordinata rispetto alle domande sub (xiii) e (xiv), condannarsi C.F. e P.IV , con sede legale in AR P.IV_1
6 Milano (MI) - 20139, Via Sile, n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 18, quinto e sesto comma, Legge 20 maggio 1970, n. 300, a corrispondere a corrispondere al DOTT. na indennità risarcitoria Parte_1 omnicomprensiva commisurata alla ultima retribuzione globale di fatto, pari ad €
10.346,75, nella misura massima di n. 12 mensilità della predetta retribuzione, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 47.754,23, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, e relativa incidenza sul TFR;
(F) In via subordinata rispetto alla domande sub E e in caso di accoglimento delle domande svolte, in via subordinata, di accertamento di un rapporto lavorativo di natura subordinata non dirigenziale:
(xvi) accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi sopra esposti, l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità e/o l'ingiustificatezza da al DOTT. AR
e, per l'effetto, dichiarare estinto il rapporto di lavoro con effetto Parte_1
dalla data del licenziamento e condannarsi C.F. e P.IV AR
, con sede legale in Milano (MI) - 20139, Via Sile, n. 18, in persona P.IV_1
del legale rappresentante pro tempore, ex art. 3, primo comma, D.Lgs. 15 giugno
2015, n. 81 e ss.mm.ii a corrispondere al DOTT. na indennità Parte_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 10.346,75, nella misura massima di n. 36 mensilità della predetta retribuzione, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in relazione all'anzianità del Ricorrente, ai fatti, alla condotta delle parti, nonché alle condizioni delle stesse, oltre al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 47.754,23, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, e relativa incidenza sul TFR;
(xvii) per l'effetto, in via subordinata rispetto alle domanda sub (xvi), condannarsi C.F. e P.IV , con sede legale in AR P.IV_1
Milano (MI) - 20139, Via Sile, n. 18, in persona del legale rappresentante pro
7 tempore, ex art. 4, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e ss.mm.ii a corrispondere al
DOTT. una indennità risarcitoria commisurata all'ultima Parte_1 retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad €
10.346,75, nella misura massima di n. 12 mensilità della predetta retribuzione, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 47.754,23, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, e relativa incidenza sul TFR;
NEL MERITO (IN VIA SUBORDINATA):
(xviii) nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra al DOTT. AR
previo ogni più opportuno accertamento, condannarsi, per i Parte_1
motivi meglio esposti in atti, C.F. e P.IV con AR P.IV_1
sede legale in Milano (MI) - 20139, Via Sile, n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al DOTT. ai sensi Parte_1 dell'art. 6 del “contratto di collaborazione autonoma coordinata e continuativa” sottoscritto in data 1° gennaio 2020, la somma di € 11.000,00 ovvero la diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO:
(xix) previo ogni più opportuno accertamento, condannarsi, per i motivi meglio esposti in atti, C.F. e P.IV , con sede AR P.IV_1
legale in Milano (MI) - 20139, Via Sile, n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere al DOTT. a somma di € 22.000,00 Parte_1
ovvero la diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia;
(xx) con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite;
(xxi) con interessi legali e rivalutazione monetaria su tutte le somme suindicate dalle singole scadenze al saldo definitivo”; con vittoria di spese da distrarsi.
8 Si costituiva con il deposito di articolata memoria, con AR
cui contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE
- Dichiarare inammissibile la domanda di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato tra ed il dr. per il periodo 7 gennaio CP_1 Parte_1
2008-31 dicembre 2019 o, in subordine, per il periodo 7 gennaio 2008 – 31 gennaio 2017.
- Rigettare per i medesimi periodi le domande di condanna relative ad istituti retributivi diretti ed indiretti (ivi incluso il TFR) nonché al versamento dei contributi previdenziali conseguenti al predetto riconoscimento
NEL MERITO:
- Rigettare il ricorso con ogni conseguente statuizione sulle spese
IN VIA SUBORDINATA E SALVO GRAVAME
In caso di annullamento della transazione di cui al verbale di conciliazione del 1 marzo 2017:
- dedurre dagli importi riconosciuti al dr. l'importo di euro Parte_1
10.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal marzo 2017:
In caso di qualificazione del provvedimento di risoluzione del rapporto come
“licenziamento” e di annullamento dello stesso:
- dedurre dal risarcimento eventualmente riconosciuto al dr. gli Parte_1
importi percepiti dal medesimo a seguito del rapporto di collaborazione in atto con
Capgemini Italia srl dal gennaio 2023; Contr In caso di condanna di al pagamento del preavviso dovuto secondo il
CCNL dirigenti di aziende industriali o secondo il CCNL Commercio:
- dedurre da quanto dovuto l'importo di euro 18.333, 34 pagato al dr. Pt_1
titolo di preavviso secondo la previsione dell'art. 6 comma 4 del contratto
[...] di consulenza del 2 gennaio 2020”.
9 Dispostane la chiamata in causa al fine dell'integrazione del contraddittorio in ipotesi di litisconsorzio necessario alla luce della proposta domanda di regolarizzazione contributiva, si costituiva anche con il deposito di CP_2 articolata memoria, con cui domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
Nel merito pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda del ricorrente riguardante la regolarizzazione della propria posizione assicurativa nei limiti dei vigenti termini di prescrizione, eventualmente accertando con sentenza la relativa retribuzione imponibile nel periodo di interesse”, con vittoria di spese.
2. Veniva esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, stante il rifiuto di parte ricorrente alla proposta conciliativa formulata dalla Giudice e consistente nel pagamento, in favore del ricorrente e a carico della società (che accettava), della somma pari a euro 74.000,00. Ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti. La Giudice, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, pronunciava dispositivo di cui dava lettura ex art. 429 cpc, come modificato dall'art. 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L. 6.8.2008
n. 133, con fissazione di termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione, stante la particolare complessità della controversia.
3. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere respinto per i seguenti motivi.
Tra e venivano stipulati i seguenti Parte_1 AR
contratti: in data 20 dicembre 2007, veniva sottoscritto un “contratto di consulenza esterna” della durata di 12 mesi rinnovabile automaticamente, salvo disdetta;
tale contratto di lavoro veniva consensualmente risolto con effetto dal 31 gennaio 2017; dal 13 2 2017 al 31 12 2019, il rapporto tra le parti veniva regolato da contratto di collaborazione autonoma coordinata e continuativa.
10 Infine, le parti concludevano un contratto di collaborazione autonoma coordinata e continuativa per il periodo 1 1 2020 - 31 dicembre 2023.
Il 2 gennaio 2023, comunicava al ricorrente la AR
risoluzione anticipata dal contratto predetto.
Con il depositato ricorso, chiedeva di accertare l'esistenza Parte_1
di un rapporto di lavoro subordinato con dal 7 gennaio 2008 al AR
2 gennaio 2023, con diritto di essere inquadrato nella categoria dei Dirigenti (CCNL
Dirigenti Industria) o, in subordine, in quella dei Quadri (CCNL Commercio). Ne discendeva, a detta di parte ricorrente la domanda di condanna della resistente al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
pretendeva, poi, di riqualificare il diritto esercitato da Parte_1 [...] alla risoluzione dell'ultimo contratto, in licenziamento. CP_1
Infine, il ricorrente avanzava la pretesa di pagamento della metà non versatagli del bonus 2021, oltre al risarcimento del danno per anticipata risoluzione del citato ultimo contratto di lavoro tra le parti
4. Sulla subordinazione rivendicata da , i primi anni oggetto Parte_1
di causa sono totalmente coperti dal verbale di conciliazione firmato in sede sindacale in data 1° 3 2017, ostativo di ogni rivendicazione oggetto di causa. in particolare, nel verbale di conciliazione menzionato, sottoscritto nella sede sindacale di , si legge quanto segue: CP_3
11 Tale accordo prevedeva pure un corrispettivo in favore del ricorrente nella misura di 10.000 euro, oltre alla conferma della natura autonoma dei rapporti fino ad allora intercorsi, con espressa rinuncia ad ogni diritto connesso, compresa esplicitamente la subordinazione.
Rispetto al citato verbale di conciliazione, non vi sono ragioni perché questo verbale di conciliazione possa essere annullato. È pertanto precluso qualsivoglia accertamento con riguardo al periodo coperto dalla conciliazione.
deduceva in ricorso che “Nel caso di specie, tuttavia, non Parte_1
solo si può affermare pacificamente come non sia stata prestata alcuna effettiva assistenza sindacale, ma come sia di tutta evidenza la sussistenza di violenza morale esercitata nei confronti del dott. determinandola a sottoscrivere Pt_1
prima la scrittura privata e poi il verbale di accordo in sede sindacale, sulla prospettazione che in mancanza l'odierna resistente non avrebbe proseguito il rapporto di lavoro con il medesimo”.
12 Preliminarmente, depone a favore della validità della conciliazione la sede sindacale in cui la stessa veniva sottoscritta, conformemente a quanto recentemente sancito dalla Cassazione: “In tema di conciliazione sindacale, la sottoscrizione dell'accordo presso la sede di un sindacato, in conformità alle previsioni dell'art. 412-ter c.p.c. e del contratto collettivo applicabile, non costituisce un requisito formale, ma funzionale, in quanto volto ad assicurare che la volontà del lavoratore sia espressa in modo genuino e non coartato;
ne consegue che la stipula in una sede diversa non produce alcun effetto invalidante sulla transazione se il datore di lavoro prova che il dipendente ha avuto, grazie all'effettiva assistenza sindacale, piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte” (Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 1975 del 18/01/2024).
Nel merito, deve osservarsi che la mancanza di assistenza sindacale è smentita dalla lettura delle premesse del verbale di conciliazione sopra trascritte e che qui si intendono richiamate. L'avvenuta assistenza sindacale impone di superare la presunzione di condizionamento della volontà del lavoratore, con conseguente necessità di ritenere l'avvenuta libera manifestazione del consenso da parte di . In proposito, deve essere richiamato quanto stabilito Parte_1 dalla Cassazione, secondo cui “La disposizione dell'art. 2113, primo comma, cod. civ., che stabilisce l'invalidità delle rinunzie e transazioni aventi per oggetto diritto, del prestatore di lavoro derivante da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 cod. proc. civ., trova il suo limite d'applicazione nella previsione di cui all'ultimo comma del citato art. 2113 cod. civ., che fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 cod. proc. civ., ossia quelle conciliazioni nelle quali la posizione del lavoratore viene ad essere adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale) diretto al superamento della presunzione di condizionamento della libertà d'espressione del consenso da parte del lavoratore”)”
(Cass. Sez. L, 18/08/2004 n. 16168).
13 Nelle premesse del verbale di conciliazione oggetto di causa si legge, infatti, quanto segue:
Con riguardo alla dedotta violenza morale che asseriva di Parte_1 avere patito, deve preliminarmente essere citata la Cassazione, secondo cui “In materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Ne consegue che il contratto non può essere annullato ex art. 1434 c.c. ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte” (Cassazione
Sez. 2 - , Ordinanza n. 12058 del 13/04/2022).
Ebbene, nel caso di specie, l'asserita imposizione della sottoscrizione del verbale di conciliazione per la prosecuzione del rapporto di lavoro in forza di altro contratto non implica la configurabilità di un vizio di consenso del ricorrente per violenza morale. Si tratta, infatti, di una mera valutazione di convenienza rimessa al lavoratore, con evidenza interessato alla prosecuzione del rapporto di lavoro.
Quanto precede impone di ritenere assorbita ogni questione sollevata in ricorso con riguardo alla conversione di cui all'art. 69 bis del d. lgs. n. 276/2003: tale disciplina veniva abrogata nel 2015, con la conseguente applicabilità solo al periodo oggetto di transazione, anche a prescindere da ogni rilievo ulteriore sull'infondatezza della domanda.
14 5 . Il periodo valutabile ai fini dell'accertamento della natura subordinata inizia pertanto solo nel 2017 con il primo contratto di collaborazione coordinata e continuativa, cui, come anticipato, seguiva la stipula di un secondo contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2023.
Con riguardo alla domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato per il periodo predetto le deduzioni del ricorrente sono del tutto inidonee in assenza di deduzioni sul potere di conformazione della prestazione del lavoratore. Difettano, infatti, le allegazioni che avrebbero consentito la sussunzione del rapporto nell'area della subordinazione, ferma così restando la collaborazione coordinata e continuativa e, poi, la natura subordinata del rapporto di lavoro. Le e mail si riferiscono al periodo antecedente al 2017, ad eccezione di modeste produzioni dell'anno 2020, non significative, tenuto conto del pluriennale periodo oggetto di valutazione. Inoltre, nel punto 10 del ricorso (pag. 7) si osserva: “Ed Contr infatti, il dott. pur nell'ambito del ruolo apicale ricoperto in si è sempre Pt_1
dovuto conformare al potere direttivo del management e degli amministratori di cui riportava, dapprima nella persona”, cui seguiva una serie di AR
nomi, senza specificazione del contenuto del preteso potere esercitato sul ricorrente.
i richiami in ricorso alle email sono prevalentemente riferite agli anni già coperti dal verbale di conciliazione;
le residue email non consentono di desumere alcunché rispetto all'asserita subordinazione;
non vi è traccia alcuna della giustificazione di eventuali assenze, di richieste di ferie, di assoggettamento al potere direttivo di terzi o al potere disciplinare. anche con riguardo alla dedotta attribuzione al ricorrente di un indirizzo email con il nome di dominio della resistente, quest'ultima spiegava la differente modalità di attribuzione dell'indirizzo email ai soggetti esterni rispetto alla società, come il ricorrente che era consulente. I loro indirizzo email erano infatti e- proprio per sottolineare che trattavasi di soggetto a esterno alla società.
15 Dalla totale carenza di allegazioni sugli indici della subordinazione, discende la necessità di rigettare anche la domanda di accertamento di quest'ultima pure con riguardo al periodo successivo alla conciliazione intercorsa tra le parti. infatti virgola non può certo bastare l'attribuzione al ricorrente di un ufficio e di materiale da lavoro correlato come il computer per desumere la subordinazione virgola non emergendo un obbligo di utilizzo di tali strumenti di lavoro. Anche l'auto aziendale o la retribuzione incentivante integrano il compenso pattuito in favore del consulente, senza di per sé costituire elementi dirimenti in favore della subordinazione tra le parti.
Conduce parimenti al rigetto delle pretese anche l'invocata applicazione dell'art. 2 “Collaborazioni organizzate dal committente” del Decreto legislativo del
15/06/2015 N. 81. In base al primo comma, “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente [anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro]”, dicitura quest'ultima applicabile fino alla modifica operata dal dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla
Legge 2 novembre 2019, n. 128. Sul punto, basti osservare la genericità delle deduzioni di parte ricorrente con riguardo all'asserita etero-organizzazione della prestazione, dato non facilmente coniugabile con la pretese di inquadramento del ricorrente quale dirigente. Nel caso di specie, l'evidenziata genericità delle deduzioni di è preclusiva della sussumibilità del rapporto di Parte_1 lavoro oggetto di causa all'ambito di applicazione della normativa menzionata.
6 . Con riguardo al bonus, nel giugno 2022 la società liquidava in favore di per l'anno 2021 la somma di euro 22.000,00. Tale importo Parte_1 corrispondeva al cd. “baseline bonus”, ossia il 50% del massimo importo fissato nel piano obbiettivi del ricorrente del 15 aprile 2021.
16 Con la presente causa, rivendicava il pagamento del Parte_1
bonus in questione in misura integrale, con conseguente condanna di CP_1
al pagamento di ulteriori euro 22.000. Ebbene, nel caso di specie, l'onere
[...]
della prova dell'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo era a carico del ricorrente, come stabilito dalla Sezione Lavoro della Corte d'Appello nella sentenza che si richiama: “Ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare il raggiungimento di detti obiettivi grava sul dirigente, in quanto fatto costitutivo del diritto alla retribuzione di risultato, dallo stesso azionato” (Corte di Appello di Milano Sezione Lavoro
Sentenza n. 1486/2021 pubbl. il 17/01/2022).
Ebbene, nel caso in esame, il ricorrente nulla allegava con riguardo al conseguimento dell'obiettivo fissato nel bonus agreement 2021, ossia il “personal contribution to win Nexi JV deal”. Era legato al progetto di joint ventur con Nexi pacificamente non andato a buon fine. Del resto, il ricorrente, infatti, allega il documento in questione ma non deduce alcunché con riguardo all'obiettivo ivi previsto, non assolvendo così l'onere della prova che sullo stesso gravava.
Inoltre, l'accordo per il bonus 2021, prevedeva il diritto di AR di calibrare il bonus in base al raggiungimento dell'obiettivo.
Ne discende il rigetto della pretesa di di pagamento del Parte_1
bonus residuo per l'anno 2021.
7 . Con riguardo alla risoluzione anticipata comunicata dalla resistente il 2 gennaio 2023 e relativa al contratto di collaborazione autonoma coordinata e continuativa per il periodo 1 1 2020 - 31 dicembre 2023, deve osservarsi che, nelle conclusioni del ricorso, il ricorrente chiedeva il pagamento della somma di euro
11.000, o meglio, come si desume dal corpo del ricorso, di euro 110.000, invocando l'applicazione della previsione contenuta nell'articolo 6 del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, rubricato “risoluzione del contratto”. Nella parte di rilievo ai fini del decidere, la clausola prevedeva quanto segue:
17 Secondo tale disposizione, quindi, in ipotesi di recesso del committente avvenuto tra i 24 e i 36 mesi di svolgimento del rapporto, il consulente avrebbe avuto diritto al pagamento del compenso residuo fino alla scadenza del contratto.
A fronte di tale unica pretesa di natura economica correlata al recesso della resistente, deve darsi atto dell'infondatezza della stessa. Infatti, come correttamente osservato dalla resistente in memoria, rispetto alla pretesa formulata dal ricorrente difetta il presupposto contrattualmente previsto di un recesso intimato tra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese di svolgimento del rapporto. Infatti, occorre ricordare che il contratto in questione decorreva dal 1° gennaio 2020 e avrebbe avuto scadenza naturale il 31 dicembre 2023. Ebbene, la risoluzione anticipata veniva comunicata dalla società al ricorrente pacificamente il
2 gennaio 2023, ossia nel trentasettesimo mese di svolgimento del rapporto. La domanda di è pertanto da respingere, poiché, trascorso il Parte_1
trentaseiesimo mese, a fronte del recesso della resistente non si applica la previsione contrattuale invocata dal ricorrente. Risulta pertanto superfluo l'accertamento della sussistenza, o meno, delle ragioni oggettive dedotte dalla resistente a sostegno del recesso. Infatti, deve osservarsi in primo luogo che, nelle conclusioni del ricorso, non veniva avanzata nessuna domanda per l'ipotesi di
Contr insussistenza delle ragioni del recesso di In secondo luogo, CP_1
deve darsi atto che, da gennaio 2023, il ricorrente ha una nuova occupazione presso una società terza, come risulta documentalmente comprovato. Richiamato quanto contenuto nel verbale di udienza del 30 gennaio 2023, deve osservarsi che
18 non è stato oggetto di contestazione specifica quanto dedotto dalla società al capitolo 57 della memoria, ossia la circostanza che il ricorrente non solo lavori per altro soggetto, ma percepisca da quest'ultimo un compenso superiore, ossia €
120.000. Ne deriva che, dal recesso della società, il ricorrente non subiva alcun danno economico, avendo proseguito l'attività lavorativa senza soluzione di continuità persino con un incremento di redditività. In definitiva, si Parte_1
ricollocava senza sostanziale soluzione di continuità, con la conseguente insussistenza di danno dalla cessazione del rapporto di lavoro con la resistente, anche qualora la risoluzione fosse illegittima, dovendosi peraltro dare atto che
[...] versava al ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso di giorni CP_1
sessanta. È pertanto infondata la domanda di risarcimento del danno in misura pari al compenso annuale non percepito da nel 2023, ossia euro Parte_1
110.000,00.
8 . Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi pervenire comunque a diversa decisione.
L'assorbimento investe anche ogni questione relativa ai profili di regolarizzazione contributiva vantati dal ricorrente e oggetto della memoria di CP_2
9. In applicazione dell'articolo 91 c.p.c., , in quanto Parte_1
soccombente, va condannato al pagamento delle spese di lite in favore sia della società resistente che di determinate come da dispositivo. In particolare, CP_2
le spese di lite sono determinate nel loro ammontare in base ai parametri ministeriali fissati per le cause di lavoro, disciplinati dal D.M. n. 55/2014, recante
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", come da ultimo aggiornato. Le spese legali devono essere, quindi, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri predetti, dato atto del valore della presente causa compreso indeterminabile, come anche dichiarato da parte ricorrente in ricorso, considerata la complessità della causa stessa determinata
19 dalle plurime questioni di fatto e di diritto sottoposte al vaglio giudiziale, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, nonché dell'esito della causa rispetto alla rifiutata proposta di conciliazione formulata dalla Giudice.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite, AR
liquidate nella misura complessiva di Euro 5.700,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di CP_2
delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di Euro 5.700,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Sentenza esecutiva.
Milano, 28/01/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Eleonora De Carlo
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