Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1920/2018 R.G., chiamata all'udienza del 13/1/2025, promossa da:
- rappresentato e difeso dall'avv. M. Cives e dall'avv. A. Pignataro Parte_1
Ricorrente
O Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. E. Del Vecchio
Resistente
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_3 dall'avv. E. Castellaneta
Resistente
Oggetto: Opposizione avverso estratto di ruolo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9/2/2018, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso estratti di ruolo rilasciati da Controparte_4
aventi per oggetto le cartelle di pagamento nn. 014 2006 007017323 9000; 014 2007
008754562 2000; 014 2009009527651 4000; 014 2011000479364 1000, deducendo che le cartelle sottese ai ruoli non risultavano notificate al ricorrente. Eccepiva la prescrizione delle somme relative a pretese iscritte a ruolo da e, previa richiesta CP_3 di sospensione dell'esecutività degli atti sottostanti il ruolo, chiedeva l'annullamento delle cartelle sottostanti i ruoli, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo;
chiedevano, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con provvedimento del 24/10/2018, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle sottesi ai ruoli.
Con note datate 19/6/2019, parte ricorrente depositava dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. “Rottamazione ter”), con riferimento ai carichi sottesi alle cartelle nn. 014 2009009527651 4000; 014 2011000479364 1000.
Con note datate 18/11/2020, parte ricorrente depositava estratti di ruolo aggiornati rilasciati da in data 17/11/2020, da cui si evince che Controparte_5
le cartelle nn. 014 2007 008754562 2000; 014 2009009527651 4000; 014
2011000479364 1000 sono state annullate ex art. 4 D.L. 119/2018, in quanto recanti
“debiti di importo residuo … fino a € 1.000,00, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010”,chiedendo, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento alle tre suddette cartelle e insistendo per l'accoglimento del ricorso limitatamente alla cartella di pagamento n. 014 2006 007017323 9000 per intervenuta prescrizione.
All'udienza del 21/10/2024, la causa giungeva suo ruolo della scrivente Giudicante;
parte ricorrente insisteva nelle conclusioni rassegnate nelle note del 18/11/2020; mentre le parti resistenti si riportavano ai propri atti e scritti difensivi.
All'udienza odierna, sostituita con lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa, veniva decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
In via preliminare e del tutto assorbente, va rilevato che l'art. 3 bis del D.L. n.
146/2021, convertito nella L. n. 215/2021, ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del
D.P.R. n. 602/1973, il quale testualmente recita: “l'estratto di ruolo non è impugnabile.
Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80,
Pag. 2 di 9 comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
In altri termini, la citata normativa ha stabilito la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, elencando tassativamente le ipotesi in cui è ammessa l'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, ovvero soltanto nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che l'iscrizione a ruolo possa fargli perdere un appalto pubblico o somme di denaro dovutegli da soggetti pubblici o comunque un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.
L'entrata in vigore di questa legge ha posto numerosi e rilevanti dubbi interpretativi sulla applicabilità della stessa ai giudizi in corso, tanto che la Suprema Corte di
Cassazione con ordinanza n. 4526 dell'11/2/2022 ha rimesso alle SS.UU. la questione circa l'applicazione retroattiva dell'art. 3 bis d.l. n. 146/21, convertito in legge 215/21.
Va premesso, infatti, che l'innovazione legislativa non prevede alcuna disciplina transitoria, sicché si è posta la questione, con rilevanti ricadute pratiche e processuali, se la novella concernesse o meno i giudizi attualmente pendenti.
Secondo una prima impostazione teorica la nuova disposizione, avendo carattere processuale e non sostanziale, opera anche per i processi pendenti, in base alla regola
“tempus regit actum”.
Alla medesima conclusione circa l'applicabilità della novella legislativa ai giudizi in corso è pervenuto altro orientamento, muovendo dal diverso presupposto della qualificazione della nuova disposizione legislativa come “norma di interpretazione autentica” che confermando un “consolidato” orientamento di legittimità si applica anche retroattivamente.
Secondo altro indirizzo interpretativo, invece, il principio generale di irretroattività della legge comporta che la nuova disciplina sulla impugnabilità limitata degli estratti di ruolo, o meglio delle cartelle non validamente notificate, come pure delle iscrizioni
Pag. 3 di 9 ipotecarie irritualmente notificate, conosciute tramite l'estratto di ruolo, si applichi alle impugnazioni degli estratti di ruolo proposte a decorrere dalla data di entrata in vigore della novella legislativa, quindi dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione sulla G.U. del 20 dicembre 2021.
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, decidendo su detta questione di massima di particolare importanza e dirimendo così gli attuali contrasti interpretativi, hanno affermato che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost, quest'ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”. (Cass. Sez.
Un., sentenza n. 26283 del 6/9/22)
Nello specifico, nella parte di maggior interesse per la controversia in esame, detta pronuncia ha statuito che: “… …Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché
Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti.
16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al
Pag. 4 di 9 sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr.
Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza,
l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22).
17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire.
17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n.
619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione. È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato:
«Sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica» (Corte cost. n. 113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost.
18.1.- La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti. Quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario (tra varie, v. Cass. n. 268/22), posto che l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto;
a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo. L'interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza
Pag. 5 di 9 è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo;
qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio.
19.-Manifestamente infondati sono poi i dubbi di legittimità costituzionale, prospettati dalla dottrina con riguardo agli artt. 3, 24, 113 e 117 Cost., quest'ultimo nella prospettiva CEDU, perché, per un verso, la misura, indirizzata a scoraggiare impugnazioni "pretestuose", non sarebbe proporzionata, finendo col punire anche le scelte che pretestuose non siano. Per altro verso, le ipotesi tipizzate di tutela immediata sarebbero discriminatorie rispetto a fattispecie ad esse omogenee, ed evidenzierebbero vuoti di tutela, per l'assenza nell'elenco di casi in cui non si configurerebbero atti successivi mediante l'impugnazione dei quali si possa recuperare l'impugnazione del ruolo e della cartella non notificati, tra i quali campeggerebbe quello regolato dall'art. 72-bis del d.P.R. n. 602/73. Sicché potrebbero essere lesi i principi fissati dall'art. 6 della CEDU (Diritto a un equo processo) e dall'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione (Protezione della proprietà).”.
Con la medesima pronuncia la Cassazione ha anche escluso l'irragionevolezza e l'arbitrarietà della novella legislativa, ribadendo la tassatività delle ipotesi di ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e statuendo sul punto che: “20.-
La disciplina in questione non è difatti irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte cost. n. 155/14). In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera».
Pag. 6 di 9 20.1.- Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato.
21.- Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base
(fronteggiare le impugnazioni «avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese...»), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite. I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri”.
Deve, altresì, essere richiamata la recente pronuncia della Suprema Corte n. 25850/2023 che ha così statuito: “sulla questione dell'ammissibilità di un'azione di tal contenuto, questa Sezione ha, prima dell'intervento delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, espresso il principio secondo cui (Cass. nn. 29294 del 2019; 15603 del 2020) in materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella in funzione recuperatoria della tutela prevista dal D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando – sul piano dell'interesse ad agire – uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice. In particolare, l'interesse ad agire è stato ravvisato nella contestazione da parte dell'ente previdenziale dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella;
in assenza della dimostrazione della sussistenza dell'interesse ad agire richiesto nei termini sopra indicati dalle Sezioni Unite, non può dirsi comprovata la necessaria condizione dell'azione”.
Inoltre, come puntualizzato dalla richiamata pronuncia: “tale conclusione, per conformarsi al principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, comporta il necessario superamento di quanto questa Sezione aveva affermato con Cass. n. 29294 del 2019, in relazione alla ammissibilità dell'azione di accertamento della avvenuta prescrizione dei contribuiti oggetto di cartelle o di avvisi addebito, là dove si affermi di esserne venuti a conoscenza solo attraverso il rilascio di un estratto di ruolo e senza
Pag. 7 di 9 che siano intervenuti atti concreti finalizzati alla esecuzione del credito contributivo non soddisfatto;
invero Cass., Sez. Un., n. 26283 del 2022, dopo aver operato una ricognizione (nei punti da 11 a 12) dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti portati nell'estratto di ruolo, ha chiarito che nessun vuoto di tutela deriva dal divieto di impugnare l'estratto di ruolo, in quanto “ in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n.
28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16291/16; nn. 16512 e
24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione d'invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. uni., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20691/21; n.
40763/21, cit.)”.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto alle spese di lite, si reputa equo disporre l'integrale compensazione delle stesse tra le parti, in ragione dell'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto
Pag. 8 di 9 depositato in data 9/2/2018 da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
e , così provvede:
[...] CP_3
-dichiara inammissibile il ricorso;
-spese compensate.
Bari, 13/1/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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