TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 01/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1070/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
UNICA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Oriana Calvo, nella causa civile iscritta al n. 1070/2017
R.G.C., promossa da:
CI. DI. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Parte_1
Palermo, via Antonio De Gregorio n. 15, c.f. e p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Michele Di Lorenzo, giusta procura in atti.
-Opponente-
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1
Caltagirone, via Idrisi n. 2/T, c.f. e p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Cultrera, P.IVA_2
giusta procura in atti.
-Opposta- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Ci. Di. ha opposto il decreto Parte_1
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 195/2017 del 3.5.2017, notificato unitamente all'atto di precetto in data 19.7.2017, con il quale il Tribunale di Caltagirone le aveva ingiunto, in favore della il pagamento di euro 9.739,14, oltre interessi e spese del monitorio. Controparte_1
In particolare, con il citato decreto, era stato ingiunto alla Ci. Di. il pagamento del Parte_1 debito nascente dal contratto di fornitura stipulato dalle parti, in ragione dell'assegno bancario n.
0892962716, emesso in data 15.2.2016 dall'odierna opponente per il pagamento della fattura n.
601/2015 del 2.12.2015.
pagina 1 di 5 Con l'opposizione in esame, la Ci. Di. ha, preliminarmente, esposto di aver Parte_1 acquistato dall'odierna opposta “del materiale specifico per la coloritura interna degli appartamenti di nuova costruzione del Comune di Acquedolci (ME) in via Marina Vecchia” e di aver, contestualmente alla consegna del materiale, versato al Sig. (agente della ) un assegno a saldo Per_1 CP_1
della fornitura ricevuta.
Nel merito, a causa delle anomalie riscontrate dopo la messa in opera del materiale tali da renderlo inidoneo all'uso al quale era destinato e considerato che la , tempestivamente informata, CP_1 non aveva provveduto né alla sostituzione del materiale né alla restituzione dell'assegno, che anzi veniva portato all'incasso, ha eccepito la presenza di vizi (“muffe e difetti presenti al suo interno che determinavano al momento della tinteggiatura delle sbavature sulle pareti”) tali da integrare i presupposti di cui all'art 1490 c.c.
Ha concluso, quindi, chiedendo di: a) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della nell'esecuzione della fattura n. 601/2015 a saldo della quale veniva emesso l'assegno CP_1 bancario, b) dichiarare che nulla è dovuto dalla Ci. Di. in favore dell'odierna Parte_1
opposta in forza della fattura n. 601/2015, c) revocare il decreto ingiuntivo n. 95/2017; con vittoria di spese e compensi.
Costituitasi in giudizio, la in via preliminare, ha eccepito: l'inosservanza del Controparte_1 termine di cui all'art. 641. c.p.c., l'intervenuta decadenza per omessa denuncia dei vizi entro il termine previsto dall'art. 1495 c.c., la prescrizione dell'azione di garanzia e l'improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito, ha contestato in fatto e in diritto quanto eccepito e dedotto da parte opponente, chiedendone l'integrale rigetto con contestuale condanna per lite temeraria.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 10.8.2018, è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c.
La causa istruita documentalmente è stata, poi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 20.9.2024, è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Occorre muovere dalle eccezioni pregiudiziali e preliminari avanzate dalla parte opposta.
Sotto il primo profilo, vanno in primo luogo richiamate le considerazioni espresse nell'ordinanza del
10.8.2018 relative alla tempestiva notificazione dell'atto di citazione in opposizione a decreto pagina 2 di 5 ingiuntivo, trattandosi di procedimento ordinario i cui termini processuali (tra i quali rientra il termine di quaranta giorni per proporre l'opposizione) sono sottoposti alla sospensione feriale. Va, altresì, ribadito che la presente controversia non rientra tra quelle per le quali sono previste a pena di improcedibilità la mediazione obbligatoria o la negoziazione assistita, in base al disposto rispettivamente dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 e dell'art. 3, comma III, d.l. 132/2014 convertito con modificazioni nella legge 162/2014.
Passando all'esame delle eccezioni preliminari di decadenza e di prescrizione avanzate dall'opposta, va analizzata prioritariamente, per ragioni di ordine logico-giuridico, l'eccezione di decadenza per omessa denuncia dei vizi nel termine di legge, ritenuta assorbente – in quanto fondata - rispetto alle altre eccezioni proposte dalla società opposta.
La tardività della denuncia dei vizi della cosa venduta, in quanto integra una causa di decadenza del compratore dal diritto alle garanzie contemplate per la vendita, va eccepita dalla parte interessata e non può essere rilevata d'ufficio. Si tratta dunque della tipica eccezione di merito, la quale, come prescritto dall'art. 167, comma II, c.p.c., deve essere sollevata dalla parte convenuta, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata. Nel caso di specie la si è CP_1
costituita tempestivamente in data 14.2.20218, ampiamente nel termine di venti giorni anteriore all'udienza indicata in citazione (12.3.2018).
Ai sensi dell'art. 1495 c.c., il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta.
Al riguardo, il dies a quo per la denunzia decorre dalla scoperta dei vizi nella loro manifestazione esteriore nel solo caso di vizi occulti, mentre in caso di vizi normalmente riconoscibili decorre da quando sia stato possibile acquisire, in base ad elementi obiettivi e con apprezzabile grado di approssimazione e certezza, e secondo buona fede, la conoscenza degli stessi, e cioè di regola dalla consegna. Inoltre, l'onere della prova della tempestività della denuncia (pur non assoggettata a particolari formalità) incombe sull'acquirente, poiché detta denunzia costituisce una condizione necessaria all'azione. Costituisce, infatti, un consolidato principio giurisprudenziale quello secondo cui, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex articolo 1495 c.c.
(Cassazione civile sez. II, 14/5/2008, n. 12130; Cass. civ., ord. 9/5/ 2023 n. 12337).
Nel caso di specie, la parte opponente, per un verso, non ha contestato il rapporto contrattuale intercorso con l'opposta né l'avvenuta consegna della fornitura (che tra l'altro risulta documentalmente pagina 3 di 5 provata); per altro verso, ha semplicemente allegato (la Ci. Di. indi, provvedeva Pt_1 tempestivamente ad informare telefonicamente la delle anomalie riscontrate)”, senza fornirne CP_1
adeguata dimostrazione, di avere denunciato tempestivamente la presenza dei vizi lamentati. Invero, non vi è alcun riscontro in atti dei numerosi reclami effettuati dall'opponente (cfr. p. 2 dell'atto di citazione) Né lo stesso ha articolato mezzi istruttori volti a provare di aver denunciato i vizi e di averlo fatto nei termini di legge.
Al contrario, dallo scambio epistolare telematico prodotto dall'opposta è possibile trarre elementi presuntivi di segno opposto, che inducono a reputare che l'opponente non abbia effettuato nei termini alcuna denuncia relativa agli asseriti vizi. Nell'email del 22.10.2016 inviata dalla alla Parte_2
all'avv. Cultrera, quale procuratore della , a fronte delle richieste di pagamento di CP_1
quest'ultima (con riferimento all'assegno posto alla base del decreto ingiuntivo oggi opposto) e della comunicazione dell'intenzione di promuovere ricorso per la dichiarazione di fallimento dell'odierna opponente, quest'ultima non ha contestato alcun vizio, limitandosi ad affermare che avrebbe ricontattato il detto legale “per cercare di trovare un accordo soddisfacente per il suo cliente”.
La mancata prova da parte dell'opponente in ordine alla tempestiva denuncia dei vizi lamentati comporta il rigetto dell'opposizione con contestuale integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla società opponente, si osserva come, in mancanza della prova del danno sofferto, la stessa non possa trovare accoglimento con riferimento all'ipotesi prevista dal comma primo del medesimo articolo.
In considerazione della manifesta infondatezza dell'opposizione proposta, nonché della totale inosservanza degli oneri probatori (non già in riferimento alla sola tempestiva comunicazione dei vizi ma, altresì, relativamente alla prescrizione dell'azione e alla prova dei vizi), sussistono, invece, i presupposti di mala fede e colpa grave per la condanna della Ci. Di. ai sensi dell'art. 96 c. Parte_1
3 c.p.c., la quale, è infatti “volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Con la conseguenza “che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo
pagina 4 di 5 tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 22405 del 13 settembre 2018).
In conclusione, la richiesta di condanna per responsabilità aggravata deve essere accolta ed il danno viene equitativamente liquidato in euro 200,00 oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022, secondo i parametri minimi, tenuto conto del valore della controversia e delle attività effettivamente prestate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattese:
- rigetta l'opposizione proposta;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 195/2017 emesso dal Tribunale di Caltagirone il 3.5.2017;
- condanna parte opponente a rifondere alla società opposta le spese del presente giudizio che liquida per in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
- condanna parte opponente ex art. 96, comma III, c.p.c. al pagamento in favore dell'opposta della somma pari ad euro 200,00, oltre interessi dalla data di deposito della sentenza e fino al soddisfo.
Così deciso in Caltagirone il 31 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Oriana Calvo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
UNICA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Oriana Calvo, nella causa civile iscritta al n. 1070/2017
R.G.C., promossa da:
CI. DI. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Parte_1
Palermo, via Antonio De Gregorio n. 15, c.f. e p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Michele Di Lorenzo, giusta procura in atti.
-Opponente-
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1
Caltagirone, via Idrisi n. 2/T, c.f. e p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Cultrera, P.IVA_2
giusta procura in atti.
-Opposta- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Ci. Di. ha opposto il decreto Parte_1
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 195/2017 del 3.5.2017, notificato unitamente all'atto di precetto in data 19.7.2017, con il quale il Tribunale di Caltagirone le aveva ingiunto, in favore della il pagamento di euro 9.739,14, oltre interessi e spese del monitorio. Controparte_1
In particolare, con il citato decreto, era stato ingiunto alla Ci. Di. il pagamento del Parte_1 debito nascente dal contratto di fornitura stipulato dalle parti, in ragione dell'assegno bancario n.
0892962716, emesso in data 15.2.2016 dall'odierna opponente per il pagamento della fattura n.
601/2015 del 2.12.2015.
pagina 1 di 5 Con l'opposizione in esame, la Ci. Di. ha, preliminarmente, esposto di aver Parte_1 acquistato dall'odierna opposta “del materiale specifico per la coloritura interna degli appartamenti di nuova costruzione del Comune di Acquedolci (ME) in via Marina Vecchia” e di aver, contestualmente alla consegna del materiale, versato al Sig. (agente della ) un assegno a saldo Per_1 CP_1
della fornitura ricevuta.
Nel merito, a causa delle anomalie riscontrate dopo la messa in opera del materiale tali da renderlo inidoneo all'uso al quale era destinato e considerato che la , tempestivamente informata, CP_1 non aveva provveduto né alla sostituzione del materiale né alla restituzione dell'assegno, che anzi veniva portato all'incasso, ha eccepito la presenza di vizi (“muffe e difetti presenti al suo interno che determinavano al momento della tinteggiatura delle sbavature sulle pareti”) tali da integrare i presupposti di cui all'art 1490 c.c.
Ha concluso, quindi, chiedendo di: a) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della nell'esecuzione della fattura n. 601/2015 a saldo della quale veniva emesso l'assegno CP_1 bancario, b) dichiarare che nulla è dovuto dalla Ci. Di. in favore dell'odierna Parte_1
opposta in forza della fattura n. 601/2015, c) revocare il decreto ingiuntivo n. 95/2017; con vittoria di spese e compensi.
Costituitasi in giudizio, la in via preliminare, ha eccepito: l'inosservanza del Controparte_1 termine di cui all'art. 641. c.p.c., l'intervenuta decadenza per omessa denuncia dei vizi entro il termine previsto dall'art. 1495 c.c., la prescrizione dell'azione di garanzia e l'improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito, ha contestato in fatto e in diritto quanto eccepito e dedotto da parte opponente, chiedendone l'integrale rigetto con contestuale condanna per lite temeraria.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 10.8.2018, è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c.
La causa istruita documentalmente è stata, poi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 20.9.2024, è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Occorre muovere dalle eccezioni pregiudiziali e preliminari avanzate dalla parte opposta.
Sotto il primo profilo, vanno in primo luogo richiamate le considerazioni espresse nell'ordinanza del
10.8.2018 relative alla tempestiva notificazione dell'atto di citazione in opposizione a decreto pagina 2 di 5 ingiuntivo, trattandosi di procedimento ordinario i cui termini processuali (tra i quali rientra il termine di quaranta giorni per proporre l'opposizione) sono sottoposti alla sospensione feriale. Va, altresì, ribadito che la presente controversia non rientra tra quelle per le quali sono previste a pena di improcedibilità la mediazione obbligatoria o la negoziazione assistita, in base al disposto rispettivamente dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 e dell'art. 3, comma III, d.l. 132/2014 convertito con modificazioni nella legge 162/2014.
Passando all'esame delle eccezioni preliminari di decadenza e di prescrizione avanzate dall'opposta, va analizzata prioritariamente, per ragioni di ordine logico-giuridico, l'eccezione di decadenza per omessa denuncia dei vizi nel termine di legge, ritenuta assorbente – in quanto fondata - rispetto alle altre eccezioni proposte dalla società opposta.
La tardività della denuncia dei vizi della cosa venduta, in quanto integra una causa di decadenza del compratore dal diritto alle garanzie contemplate per la vendita, va eccepita dalla parte interessata e non può essere rilevata d'ufficio. Si tratta dunque della tipica eccezione di merito, la quale, come prescritto dall'art. 167, comma II, c.p.c., deve essere sollevata dalla parte convenuta, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata. Nel caso di specie la si è CP_1
costituita tempestivamente in data 14.2.20218, ampiamente nel termine di venti giorni anteriore all'udienza indicata in citazione (12.3.2018).
Ai sensi dell'art. 1495 c.c., il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta.
Al riguardo, il dies a quo per la denunzia decorre dalla scoperta dei vizi nella loro manifestazione esteriore nel solo caso di vizi occulti, mentre in caso di vizi normalmente riconoscibili decorre da quando sia stato possibile acquisire, in base ad elementi obiettivi e con apprezzabile grado di approssimazione e certezza, e secondo buona fede, la conoscenza degli stessi, e cioè di regola dalla consegna. Inoltre, l'onere della prova della tempestività della denuncia (pur non assoggettata a particolari formalità) incombe sull'acquirente, poiché detta denunzia costituisce una condizione necessaria all'azione. Costituisce, infatti, un consolidato principio giurisprudenziale quello secondo cui, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex articolo 1495 c.c.
(Cassazione civile sez. II, 14/5/2008, n. 12130; Cass. civ., ord. 9/5/ 2023 n. 12337).
Nel caso di specie, la parte opponente, per un verso, non ha contestato il rapporto contrattuale intercorso con l'opposta né l'avvenuta consegna della fornitura (che tra l'altro risulta documentalmente pagina 3 di 5 provata); per altro verso, ha semplicemente allegato (la Ci. Di. indi, provvedeva Pt_1 tempestivamente ad informare telefonicamente la delle anomalie riscontrate)”, senza fornirne CP_1
adeguata dimostrazione, di avere denunciato tempestivamente la presenza dei vizi lamentati. Invero, non vi è alcun riscontro in atti dei numerosi reclami effettuati dall'opponente (cfr. p. 2 dell'atto di citazione) Né lo stesso ha articolato mezzi istruttori volti a provare di aver denunciato i vizi e di averlo fatto nei termini di legge.
Al contrario, dallo scambio epistolare telematico prodotto dall'opposta è possibile trarre elementi presuntivi di segno opposto, che inducono a reputare che l'opponente non abbia effettuato nei termini alcuna denuncia relativa agli asseriti vizi. Nell'email del 22.10.2016 inviata dalla alla Parte_2
all'avv. Cultrera, quale procuratore della , a fronte delle richieste di pagamento di CP_1
quest'ultima (con riferimento all'assegno posto alla base del decreto ingiuntivo oggi opposto) e della comunicazione dell'intenzione di promuovere ricorso per la dichiarazione di fallimento dell'odierna opponente, quest'ultima non ha contestato alcun vizio, limitandosi ad affermare che avrebbe ricontattato il detto legale “per cercare di trovare un accordo soddisfacente per il suo cliente”.
La mancata prova da parte dell'opponente in ordine alla tempestiva denuncia dei vizi lamentati comporta il rigetto dell'opposizione con contestuale integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla società opponente, si osserva come, in mancanza della prova del danno sofferto, la stessa non possa trovare accoglimento con riferimento all'ipotesi prevista dal comma primo del medesimo articolo.
In considerazione della manifesta infondatezza dell'opposizione proposta, nonché della totale inosservanza degli oneri probatori (non già in riferimento alla sola tempestiva comunicazione dei vizi ma, altresì, relativamente alla prescrizione dell'azione e alla prova dei vizi), sussistono, invece, i presupposti di mala fede e colpa grave per la condanna della Ci. Di. ai sensi dell'art. 96 c. Parte_1
3 c.p.c., la quale, è infatti “volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Con la conseguenza “che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo
pagina 4 di 5 tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 22405 del 13 settembre 2018).
In conclusione, la richiesta di condanna per responsabilità aggravata deve essere accolta ed il danno viene equitativamente liquidato in euro 200,00 oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022, secondo i parametri minimi, tenuto conto del valore della controversia e delle attività effettivamente prestate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattese:
- rigetta l'opposizione proposta;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 195/2017 emesso dal Tribunale di Caltagirone il 3.5.2017;
- condanna parte opponente a rifondere alla società opposta le spese del presente giudizio che liquida per in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
- condanna parte opponente ex art. 96, comma III, c.p.c. al pagamento in favore dell'opposta della somma pari ad euro 200,00, oltre interessi dalla data di deposito della sentenza e fino al soddisfo.
Così deciso in Caltagirone il 31 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Oriana Calvo
pagina 5 di 5