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Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 06/05/2024, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei sig.ri
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1495/2019 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 25/07/2019 da:
, nata a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Francesca Biancifiori del Foro di Ascoli Piceno, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a
San ET del TR (AP), via Turati n. 2;
RICORRENTE
contro
, nato ad [...] il [...], c.f.: residente a [...]Controparte_1 C.F._2
ET del TR (AP), via Esino n. 44, rappresentato e difeso dall'avv. Erika Core del Foro di
Ascoli Piceno, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a San ET del TR (AP), via G. Verga n. 14;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Conclusioni delle parti
Per la parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per tutte le causali di cui al ricorso introduttivo del 22.06.2019 e per quanto esposto nel presenta atto, contrariis reiectis, dichiarare la cessazione degli effetti civili e lo scioglimento del matrimonio contratto tra il Signor e la Controparte_1 Signora in data 12.09.1992 in San ET del TR, alle seguenti condizioni: A. I Parte_1
genitori e manterranno un rapporto collaborativo e per quanto Controparte_1 Parte_1 possibile sereno con l'obbligo al mutuo rispetto. B. Il Signor verserà un assegno Controparte_1
mensile, a titolo di concorso per il contributo di mantenimento della figlia maggiorenne ma PE
non economicamente sufficiente, pari ad euro 300,00, da versarsi entro il dieci di ogni mese. C. Il
Signor verserà un assegno assistenziale divorzile, alla Signora pari ad euro Controparte_1 Pt_1
200,00, da versarsi entro il dieci di ogni mese. D. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra CP_1 Pt_1 quale genitore collocatario, gli assegni familiari percepiti nell'interesse della figlia . E. Le PE
spese straordinarie, previamente concordate tra i coniugi, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. F. Revocare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale al Signor
ed assegnare la casa familiare sita in San ET del TR alla Via Esino 44 Controparte_1
alla Sig.ra che vi abiterà esclusivamente unitamente ai figli. - Con vittoria di spese ed Parte_1 onorario di giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Francesca Biancifiori che si dichiara antistataria”.
Per la parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno adito, per le causali di cui tutte in atti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: 1.
“accogliere la proposta domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 12.09.1992 disponendo ogni altro provvedimento consequenziale e di legge;
2. dichiarare il figlio (maggiorenne al momento della separazione) ancora studioso Per_2
universitario ed economicamente non autosufficiente, convivente col padre in Italia e non CP_1 trasferito all'estero;
3. dichiarare che la Sig.ra contribuisca al mantenimento del figlio Pt_1 Per_2 con assegno mensile pari ad €300,00=, nonché, alle spese straordinarie dello stesso nella misura del
50%, così come da protocollo d'intesa in atti;
spese previamente concordate tra i genitori.
4. dichiarare che il Sig. nulla deve a titolo di mantenimento per la figlia , già CP_1 PE
maggiorenne al momento della separazione nel 2016, economicamente autosufficiente, in grado di Org_ sostentarsi e che nulla deve alla stessa per gli assegni familiari riformando i provvedimenti provvisori ed urgenti;
5. dichiarare che il Sig. nulla deve alla Sig.ra a titolo di assegno CP_1 Pt_1
divorzile non ricorrendo i presupposti per Legge, per le immutate condizioni accertate ed accettate dalla in separazione, per la conclamata autosufficienza economica, per la proprietà Pt_1 dell'appartamento ove vive e per l'essere debitrice nei confronti del il quale, invece, ha CP_1
visto peggiorare le proprie condizioni economiche, nonché, per tutte le ragioni esposte in fatto e in diritto in atti;
in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritengano sussistenti i presupposti validi per riconoscere alla Sig.ra una qualsiasi somma a titolo di assegno divorzile, Pt_1
si insiste, nel ritenerla e considerarla per integralmente versata da parte del Sig. , visto che CP_1 il resistente sta pagando ancora oggi tutti i debiti anche pro-quota della e tenuto conto, altresì, Pt_1
del contributo di alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio singolo anche CP_1 dell'altro coniuge, da ritenere anche quale elargizione fatta in costanza di matrimonio da un coniuge all'altro, cosi come anche successivamente la separazione. -IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/14 e ss.mm.ii. della seguente procedura oltre C.P.A. ed oneri come per legge
e, dunque, da liquidare alla luce del nuovo D.M. n.147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.” Concedere i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e relativa replica. Salvezze illimitate”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso come sopra depositato in data 25.07.2019, deduceva che: Parte_1
- in data 12.09.1992 aveva contratto matrimonio con rito concordatario nel Comune di San
ET del TR (AP) con , nato ad [...] il [...], optando per Controparte_1
la separazione dei beni;
- il matrimonio era stato trascritto nei registri di stato civile del Comune di San ET del
TR (AP), anno 1992, atto n. 64, parte 2, serie A, deleg. 1;
- dall'unione coniugale erano nati due figli, all'epoca del ricorso già maggiorenni: ER
nato in data [...], e , nata in data [...];
[...] Controparte_2
- i coniugi avevano stabilito la residenza familiare nell'immobile di proprietà di entrambi, sito a San ET del TR (AP), via Esino n. 44;
- con decreto emesso in data 5.02.2016 – RG 1819/2015, il Tribunale di Ascoli Piceno
omologava la separazione consensuale;
- , dalla metà dell'anno 2017, aveva intrapreso una relazione affettiva con Controparte_1
altra donna che viveva stabilmente nella ex casa coniugale assegnata al resistente in sede di separazione a seguito di collocamento dei figli minori presso di sé;
- tale ultima circostanza determinava l'insorgere di situazioni conflittuali e di scontro tra i figli e la nuova partner di , tanto da spingere il figlio maggiore ad Controparte_1 Per_2
allontanarsi da casa, anche per motivi di studio, fuori nazione, mentre la figlia PE decideva di trasferirsi presso l'abitazione materna. , in più, contrariamente Controparte_1
agli obblighi assunti in sede di separazione, non ottemperava al mantenimento della figlia
, alla quale provvedeva unicamente la ricorrente, svolgendo lavori saltuari e/o PE
stagionali, non ottemperava al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie di pertinenza della casa coniugale, né provvedeva al pagamento delle rate del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa coniugale, né degli oneri condominiali;
a seguito di tali inadempienze relative alla gestione della casa coniugale, venivano avviate le procedure esecutive in solido a carico della ricorrente e del resistente tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio come sopra contratto alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La parte resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestava tutto quanto ex adverso sostenuto, dedotto, richiesto e prodotto in quanto totalmente infondato sia in fatto che in diritto. Preliminarmente, dava Controparte_1
atto di essere sempre stato disposto ad addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio consensuale, ma che la ricorrente non aveva mai accettato una definizione bonaria della controversia.
riferiva, poi, che, dopo la separazione, non aveva mai intrapreso alcuna relazione Controparte_1
affettiva con altra donna, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente.
Quanto alla casa coniugale, la stessa era stata acquistata in costanza del matrimonio in comproprietà tra i coniugi con sottoscrizione di mutuo ipotecario di € 100.000,00 da parte di entrambi, con successivi finanziamenti, non ancora estinti. Inoltre, aveva sempre provveduto al Controparte_1
mantenimento dei figli, anche a seguito della separazione, facendosi carico di ogni sorta di spesa, ordinaria e straordinaria, nonché della casa coniugale, nonostante le difficoltà economiche sorte a causa dei cospicui debiti contratti congiuntamente a , al pagamento dei quali quest'ultima Parte_1
non aveva mai contribuito. Il resistente, dunque, si era fatto carico totalmente di tutti gli oneri e spese inerenti la casa coniugale e di quant'altro ad essa connesso, nonché di tutte le spese ordinarie e straordinarie per i figli, come da condizioni omologate con decreto di separazione (spese universitarie per il figlio per l'alloggio pari a n.2 rate mensili da € 300,00 e n.10 rate mensili da € 200,00, Per_2 oltre le utenze ed il vitto, per complessivi €650,00 mensili circa).
Il precisava di essere occupato e di percepire un reddito di lavoro dipendente a cui si CP_1
aggiungeva una pensione di invalidità civile.
Relativamente alle posizioni debitorie nelle quali risultava responsabile solidale la Pt_1
congiuntamente al , nonostante le richieste, avanzate da quest'ultimo, di provvedere al saldo CP_1
dei propri debiti, almeno pro quota, rimaste vane, il resistente aveva provveduto comunque al pagamento dei creditori, anche in nome e per conto della accumulando nei confronti della Pt_1
ricorrente un credito di cospicua entità, pari alla metà degli oneri condominiali, mutuo ipotecario e finanziamenti, contratti per l'acquisto della casa coniugale.
La casa coniugale, sulla base delle condizioni omologate della separazione, era stata assegnata a
[...]
, con il quale egli convivevano i due figli già allora maggiorenni, e . A CP_1 Per_2 PE differenza di quanto affermato da parte ricorrente, il figlio studente universitario, iscritto Per_2 all' , non autonomo economicamente, risultava ancora convivente Organizzazione_2
presso la casa di Via Esino n.44 con il padre;
infatti, ogni fine settimana, precisamente dal giovedì alla domenica, nonché durante le festività, tornava nella suddetta casa coniugale dal padre, genitore col quale aveva da sempre ottimi rapporti.
Relativamente alla questione dell'adesione al programma eccepita da controparte, Org_3 precisava il resistente che il figlio si era recato all'estero due anni prima e solo per un breve Per_2
periodo, con borsa di studio per meriti dal quale;
successivamente, egli aveva poi proseguito regolarmente il proprio percorso di studi in Italia ed aveva quindi fatto ritorno presso l'abitazione coniugale.
La figlia , anch'ella maggiorenne, diplomata presso l' PE [...]
di San ET del TR, invece, sino a qualche mese prima Organizzazione_4
conviveva con il padre ed il fratello, per poi decidere, in seguito a screzi per futili motivi, di trasferirsi dalla madre. Nonostante il completo sostentamento economico e morale da parte del padre alla figlia
, la stessa, deliberatamente, decideva di abbandonare la casa familiare, ad avviso del padre PE
per rifiuto delle basilari regole della convivenza familiare col padre e col fratello.
, dopo il diploma, iniziava da subito a svolgere lavori stagionali e/o saltuari come dipendente, PE
connessi al proprio percorso di studi, e pertanto poteva ritenersi economicamente autosufficiente.
Pertanto, tutto ciò esposto, il resistente chiedeva che venissero accolte le domande così come formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta.
Le parti comparivano personalmente davanti al Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno in data
19.12.2019; il tentativo di conciliazione dava esito negativo e, successivamente, venivano emanati i provvedimenti necessari e urgenti, con conferma delle condizioni già stabilite nel decreto di omologa della separazione consensuale nel procedimento n. 1819/2015 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 05.02.2016, decreto che si riportava alle condizioni di cui al verbale di udienza del 22.01.2016, ad eccezione delle clausole relative all'affidamento condiviso della prole minorenne e della collocazione prevalente presso il padre nella casa familiare, che , quindi, venivano revocate, essendo i due figli, e , divenuti maggiorenni. Persona_3 Controparte_2
Le parti, poi, si costituivano davanti al Giudice istruttore;
venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., venivano depositate le relative memorie come in atti ed ammesse ed assunte le prove orali articolate dalla parte ricorrente e dalla parte resistente. All'udienza del 18.05.2023, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., entrambe le parti precisavano le proprie conclusioni e chiedevano emanarsi sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 23.05.2023 il PM esprimeva parere favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Osserva il Collegio, quanto alla pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, che i coniugi hanno interrotto la loro convivenza dalla data della separazione personale e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla legge 55 dell'11/5/2015; il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti dimostra ampiamente che la comunione morale e materiale è venuta meno e che non può essere ricostituita. Non sussistono, dunque, motivi ostativi all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da entrambe le parti.
Quanto alla questione relativa all'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, si dà atto che nel corso della separazione consensuale si era impegnata a lasciare la casa Parte_1
coniugale che è quindi rimasta nella disponibilità di e dei due figli, del Controparte_1 [...]
e ; secondo gli accordi, si sarebbe fatto carico di tutte le CP_2 Persona_3 Controparte_1
spese ordinarie e straordinarie necessarie per il mantenimento dei due figli. Sebbene nell'ordinanza presidenziale resa in questo procedimento nulla sia stato espressamente disposto circa la casa coniugale, si deve tuttavia rilevare che sono state confermate le condizioni stabilite nel decreto di omologa della separazione consensuale tra i coniugi, ad eccezione delle clausole relative all'affidamento condiviso della prole minorenne e della collocazione prevalente presso il padre nella casa familiare, che sono state revocate, essendo i due figli, e , Persona_3 Controparte_2
divenuti maggiorenni.
Si deve ritenere che il raggiungimento della maggiore età dei figli, ma non la loro indipendenza ed autosufficienza economica, non abbia fatto venir meno, almeno nella fase presidenziale e nel corso del giudizio, i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale all'odierno resistente.
A seguito dell'acquisto da parte dei coniugi in costanza del matrimonio dell'immobile sito a San
ET del TR, via Esino n. 44, in comproprietà tra gli stessi e con sottoscrizione di mutuo ipotecario a nome di entrambi, si sono accumulate diverse posizioni debitorie in capo al e CP_1
alla in solido, quali il mancato pagamento di oneri condominiali, la metà delle somme del mutuo Pt_1
Per_ e successivo finanziamento, nonché per cartelle esattoriali per omesso saldo di , che hanno Per_5 determinato l'apertura di una procedura esecutiva nei loro confronti e successivo pignoramento immobiliare. La procedura esecutiva immobiliare R.E. 154/2018, presso il Tribunale di Ascoli
Piceno, avente ad oggetto l'immobile sito a San ET del TR, via Esino n. 44, si è conclusa con il trasferimento della proprietà in capo ad altro soggetto aggiudicatario. Non sono accoglibili e vanno, dunque, rigettate entrambe le domande relative all'assegnazione della casa coniugale, risultando agli atti che la suddetta casa di Via Esino n. 44 non è più di proprietà dei coniugi a far data 16.01.2023 (cfr. Visura storica per soggetto del 12.07.2023 allegata da parte resistente). A nulla, pertanto, rilevano le testimonianze in atti sul punto.
Quanto alla domanda relativa all'assegno divorzile avanzata da parte ricorrente, si osserva che con la sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno modificato il precedente orientamento quanto alla funzione meramente assistenziale dell'assegno divorzile;
secondo i più recenti indirizzi, ormai consolidati e ribaditi da ultimo anche con ordinanza n. 27945 del 4.10.2023, Sezione Prima della Corte di Cassazione Civile, l'assegno divorzile svolge una composita funzione assistenziale, perequativa e compensativa. Accanto alla funzione assistenziale, dunque, al momento dello scioglimento del matrimonio, si pone anche la necessità di compensare e riequilibrare le posizioni dei coniugi, tenendo conto dell'apporto che ciascuno di loro ha dato allo svolgimento della vita matrimoniale.
Nel caso di specie, da una comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi, risulta certamente che vi è una sproporzione tra i loro redditi, in quanto è ancora Controparte_1 oggi dipendente dell'area impianti e lavorazioni presso la oltre ad essere invalido Org_5 civile con relativa pensione di invalidità, ed ha un reddito complessivo di circa € 35.000,00 annui
(cfr. dichiarazioni dei redditi di fino al 2019), mentre , dall'indagine Controparte_1 Parte_1
effettuata dalla Guardia di Finanza, risulta non avere redditi e di essere comproprietaria, insieme ad altri otto soggetti, dell'immobile sito a San ET del TR, via Calatafimi n. 86, presso il quale abita unitamente alla figlia (come da certificato aggiornato di residenza). PE
Pertanto, si deve ritenere che certamente sia priva di mezzi adeguati al proprio Parte_1
sostentamento, nonché impossibilitata a procurarseli anche in relazione all'età (avendo ormai compiuto 57 anni); inoltre, tenuto conto anche della durata del vincolo matrimoniale, di ventiquattro anni, è possibile ritenere, anche in via presuntiva, che tale sperequazione tra i coniugi sia stata determinata dalla circostanza che ha quantomeno sacrificato le proprie aspettative Parte_1
professionali per provvedere alla cura della famiglia, apportando il proprio contributo alla formazione del patrimonio familiare. D'altronde, come dichiarato in sede di interrogatorio in data 01.07.2021,
ha conseguito il diploma di ragioniere contabile e perito commerciale, per poi lavorare Parte_1
come operaia fino al 1996. Da tale data in poi la si è dedicata alla famiglia ed ha smesso di Pt_1
lavorare, anche in via saltuaria.
La domanda relativa all'assegno divorzile viene quindi accolta nella misura di € 200,00 mensili.
Quanto alle domande di mantenimento dei figli, e , entrambi maggiorenni, proposte Per_2 PE
in maniera differente dai coniugi, si osserva che essi sono nati, rispettivamente, in data 8/2/1995 e 17/1/1998 e che, dunque, hanno raggiunto, rispettivamente, l'età di ventinove e ventisei anni;
Secondo i più recenti orientamenti della S.C., “ i principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata” (Cass. sez. 1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
Si rileva che, all'udienza del 10/12/2021, ha dichiarato di aver già completato il Controparte_2
corso di studi e di essersi diplomata, aggiungendo che, all'epoca, stava cercando di perfezionare il
“suo inglese” e che, pertanto, mentre nel periodo estivo lavorava, nel periodo invernale studiava la lingua inglese;
ha dichiarato che, in quel periodo, viveva all'estero, che frequentava Persona_3 un corso universitario e precisamente un dottorato di ricerca a L'Aquila, che percepiva una borsa di studio di 1.100 € mensili e che avrebbe ultimato gli studi nel gennaio 2024.
A distanza di circa due anni e mezzo, considerata l'età di entrambi e il tipo di impegno formativo prescelto all'epoca, si deve ritenere che entrambi abbiano ultimato il loro ciclo di studi e che abbiano avuto anche a disposizione “il tempo mediamente necessario” per il reperimento di un'occupazione lavorativa;
del resto, nella medesima sentenza (Cass. sez. 1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023), si legge che “ In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.”
Si ritiene, pertanto, che le domande relative al mantenimento dei figli debbano essere entrambe rigettate.
Data la natura della controversia e considerata la soccombenza reciproca su larga parte delle domande, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti in epigrafe indicate, così provvede: - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio a contratto a San ET del TR
(AP) in data 12.09.1992, tra , nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato ad [...] il [...]; Controparte_1
- ordina all'ufficiale di Stato civile del Comune di San ET del TR (AP) di procedere all'annotazione della presente sentenza in quanto il matrimonio, contratto a San ET del
TR (AP) in data 12.09.1992, è stato trascritto nei registri di stato civile del Comune di San
ET del TR (AP), anno 1992, atto n. 64, parte 2, serie A, deleg. 1;
- pone a carico de l'assegno divorzile di € 200,00 mensili con decorrenza Controparte_1
dalla data della domanda, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici in Org_6
favore di ,, da versarsi alla medesima entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
Parte_1
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 18/4/2024
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei sig.ri
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1495/2019 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 25/07/2019 da:
, nata a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Francesca Biancifiori del Foro di Ascoli Piceno, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a
San ET del TR (AP), via Turati n. 2;
RICORRENTE
contro
, nato ad [...] il [...], c.f.: residente a [...]Controparte_1 C.F._2
ET del TR (AP), via Esino n. 44, rappresentato e difeso dall'avv. Erika Core del Foro di
Ascoli Piceno, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a San ET del TR (AP), via G. Verga n. 14;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Conclusioni delle parti
Per la parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per tutte le causali di cui al ricorso introduttivo del 22.06.2019 e per quanto esposto nel presenta atto, contrariis reiectis, dichiarare la cessazione degli effetti civili e lo scioglimento del matrimonio contratto tra il Signor e la Controparte_1 Signora in data 12.09.1992 in San ET del TR, alle seguenti condizioni: A. I Parte_1
genitori e manterranno un rapporto collaborativo e per quanto Controparte_1 Parte_1 possibile sereno con l'obbligo al mutuo rispetto. B. Il Signor verserà un assegno Controparte_1
mensile, a titolo di concorso per il contributo di mantenimento della figlia maggiorenne ma PE
non economicamente sufficiente, pari ad euro 300,00, da versarsi entro il dieci di ogni mese. C. Il
Signor verserà un assegno assistenziale divorzile, alla Signora pari ad euro Controparte_1 Pt_1
200,00, da versarsi entro il dieci di ogni mese. D. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra CP_1 Pt_1 quale genitore collocatario, gli assegni familiari percepiti nell'interesse della figlia . E. Le PE
spese straordinarie, previamente concordate tra i coniugi, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. F. Revocare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale al Signor
ed assegnare la casa familiare sita in San ET del TR alla Via Esino 44 Controparte_1
alla Sig.ra che vi abiterà esclusivamente unitamente ai figli. - Con vittoria di spese ed Parte_1 onorario di giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Francesca Biancifiori che si dichiara antistataria”.
Per la parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno adito, per le causali di cui tutte in atti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: 1.
“accogliere la proposta domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 12.09.1992 disponendo ogni altro provvedimento consequenziale e di legge;
2. dichiarare il figlio (maggiorenne al momento della separazione) ancora studioso Per_2
universitario ed economicamente non autosufficiente, convivente col padre in Italia e non CP_1 trasferito all'estero;
3. dichiarare che la Sig.ra contribuisca al mantenimento del figlio Pt_1 Per_2 con assegno mensile pari ad €300,00=, nonché, alle spese straordinarie dello stesso nella misura del
50%, così come da protocollo d'intesa in atti;
spese previamente concordate tra i genitori.
4. dichiarare che il Sig. nulla deve a titolo di mantenimento per la figlia , già CP_1 PE
maggiorenne al momento della separazione nel 2016, economicamente autosufficiente, in grado di Org_ sostentarsi e che nulla deve alla stessa per gli assegni familiari riformando i provvedimenti provvisori ed urgenti;
5. dichiarare che il Sig. nulla deve alla Sig.ra a titolo di assegno CP_1 Pt_1
divorzile non ricorrendo i presupposti per Legge, per le immutate condizioni accertate ed accettate dalla in separazione, per la conclamata autosufficienza economica, per la proprietà Pt_1 dell'appartamento ove vive e per l'essere debitrice nei confronti del il quale, invece, ha CP_1
visto peggiorare le proprie condizioni economiche, nonché, per tutte le ragioni esposte in fatto e in diritto in atti;
in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritengano sussistenti i presupposti validi per riconoscere alla Sig.ra una qualsiasi somma a titolo di assegno divorzile, Pt_1
si insiste, nel ritenerla e considerarla per integralmente versata da parte del Sig. , visto che CP_1 il resistente sta pagando ancora oggi tutti i debiti anche pro-quota della e tenuto conto, altresì, Pt_1
del contributo di alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio singolo anche CP_1 dell'altro coniuge, da ritenere anche quale elargizione fatta in costanza di matrimonio da un coniuge all'altro, cosi come anche successivamente la separazione. -IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/14 e ss.mm.ii. della seguente procedura oltre C.P.A. ed oneri come per legge
e, dunque, da liquidare alla luce del nuovo D.M. n.147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.” Concedere i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e relativa replica. Salvezze illimitate”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso come sopra depositato in data 25.07.2019, deduceva che: Parte_1
- in data 12.09.1992 aveva contratto matrimonio con rito concordatario nel Comune di San
ET del TR (AP) con , nato ad [...] il [...], optando per Controparte_1
la separazione dei beni;
- il matrimonio era stato trascritto nei registri di stato civile del Comune di San ET del
TR (AP), anno 1992, atto n. 64, parte 2, serie A, deleg. 1;
- dall'unione coniugale erano nati due figli, all'epoca del ricorso già maggiorenni: ER
nato in data [...], e , nata in data [...];
[...] Controparte_2
- i coniugi avevano stabilito la residenza familiare nell'immobile di proprietà di entrambi, sito a San ET del TR (AP), via Esino n. 44;
- con decreto emesso in data 5.02.2016 – RG 1819/2015, il Tribunale di Ascoli Piceno
omologava la separazione consensuale;
- , dalla metà dell'anno 2017, aveva intrapreso una relazione affettiva con Controparte_1
altra donna che viveva stabilmente nella ex casa coniugale assegnata al resistente in sede di separazione a seguito di collocamento dei figli minori presso di sé;
- tale ultima circostanza determinava l'insorgere di situazioni conflittuali e di scontro tra i figli e la nuova partner di , tanto da spingere il figlio maggiore ad Controparte_1 Per_2
allontanarsi da casa, anche per motivi di studio, fuori nazione, mentre la figlia PE decideva di trasferirsi presso l'abitazione materna. , in più, contrariamente Controparte_1
agli obblighi assunti in sede di separazione, non ottemperava al mantenimento della figlia
, alla quale provvedeva unicamente la ricorrente, svolgendo lavori saltuari e/o PE
stagionali, non ottemperava al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie di pertinenza della casa coniugale, né provvedeva al pagamento delle rate del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa coniugale, né degli oneri condominiali;
a seguito di tali inadempienze relative alla gestione della casa coniugale, venivano avviate le procedure esecutive in solido a carico della ricorrente e del resistente tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio come sopra contratto alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La parte resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestava tutto quanto ex adverso sostenuto, dedotto, richiesto e prodotto in quanto totalmente infondato sia in fatto che in diritto. Preliminarmente, dava Controparte_1
atto di essere sempre stato disposto ad addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio consensuale, ma che la ricorrente non aveva mai accettato una definizione bonaria della controversia.
riferiva, poi, che, dopo la separazione, non aveva mai intrapreso alcuna relazione Controparte_1
affettiva con altra donna, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente.
Quanto alla casa coniugale, la stessa era stata acquistata in costanza del matrimonio in comproprietà tra i coniugi con sottoscrizione di mutuo ipotecario di € 100.000,00 da parte di entrambi, con successivi finanziamenti, non ancora estinti. Inoltre, aveva sempre provveduto al Controparte_1
mantenimento dei figli, anche a seguito della separazione, facendosi carico di ogni sorta di spesa, ordinaria e straordinaria, nonché della casa coniugale, nonostante le difficoltà economiche sorte a causa dei cospicui debiti contratti congiuntamente a , al pagamento dei quali quest'ultima Parte_1
non aveva mai contribuito. Il resistente, dunque, si era fatto carico totalmente di tutti gli oneri e spese inerenti la casa coniugale e di quant'altro ad essa connesso, nonché di tutte le spese ordinarie e straordinarie per i figli, come da condizioni omologate con decreto di separazione (spese universitarie per il figlio per l'alloggio pari a n.2 rate mensili da € 300,00 e n.10 rate mensili da € 200,00, Per_2 oltre le utenze ed il vitto, per complessivi €650,00 mensili circa).
Il precisava di essere occupato e di percepire un reddito di lavoro dipendente a cui si CP_1
aggiungeva una pensione di invalidità civile.
Relativamente alle posizioni debitorie nelle quali risultava responsabile solidale la Pt_1
congiuntamente al , nonostante le richieste, avanzate da quest'ultimo, di provvedere al saldo CP_1
dei propri debiti, almeno pro quota, rimaste vane, il resistente aveva provveduto comunque al pagamento dei creditori, anche in nome e per conto della accumulando nei confronti della Pt_1
ricorrente un credito di cospicua entità, pari alla metà degli oneri condominiali, mutuo ipotecario e finanziamenti, contratti per l'acquisto della casa coniugale.
La casa coniugale, sulla base delle condizioni omologate della separazione, era stata assegnata a
[...]
, con il quale egli convivevano i due figli già allora maggiorenni, e . A CP_1 Per_2 PE differenza di quanto affermato da parte ricorrente, il figlio studente universitario, iscritto Per_2 all' , non autonomo economicamente, risultava ancora convivente Organizzazione_2
presso la casa di Via Esino n.44 con il padre;
infatti, ogni fine settimana, precisamente dal giovedì alla domenica, nonché durante le festività, tornava nella suddetta casa coniugale dal padre, genitore col quale aveva da sempre ottimi rapporti.
Relativamente alla questione dell'adesione al programma eccepita da controparte, Org_3 precisava il resistente che il figlio si era recato all'estero due anni prima e solo per un breve Per_2
periodo, con borsa di studio per meriti dal quale;
successivamente, egli aveva poi proseguito regolarmente il proprio percorso di studi in Italia ed aveva quindi fatto ritorno presso l'abitazione coniugale.
La figlia , anch'ella maggiorenne, diplomata presso l' PE [...]
di San ET del TR, invece, sino a qualche mese prima Organizzazione_4
conviveva con il padre ed il fratello, per poi decidere, in seguito a screzi per futili motivi, di trasferirsi dalla madre. Nonostante il completo sostentamento economico e morale da parte del padre alla figlia
, la stessa, deliberatamente, decideva di abbandonare la casa familiare, ad avviso del padre PE
per rifiuto delle basilari regole della convivenza familiare col padre e col fratello.
, dopo il diploma, iniziava da subito a svolgere lavori stagionali e/o saltuari come dipendente, PE
connessi al proprio percorso di studi, e pertanto poteva ritenersi economicamente autosufficiente.
Pertanto, tutto ciò esposto, il resistente chiedeva che venissero accolte le domande così come formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta.
Le parti comparivano personalmente davanti al Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno in data
19.12.2019; il tentativo di conciliazione dava esito negativo e, successivamente, venivano emanati i provvedimenti necessari e urgenti, con conferma delle condizioni già stabilite nel decreto di omologa della separazione consensuale nel procedimento n. 1819/2015 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 05.02.2016, decreto che si riportava alle condizioni di cui al verbale di udienza del 22.01.2016, ad eccezione delle clausole relative all'affidamento condiviso della prole minorenne e della collocazione prevalente presso il padre nella casa familiare, che , quindi, venivano revocate, essendo i due figli, e , divenuti maggiorenni. Persona_3 Controparte_2
Le parti, poi, si costituivano davanti al Giudice istruttore;
venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., venivano depositate le relative memorie come in atti ed ammesse ed assunte le prove orali articolate dalla parte ricorrente e dalla parte resistente. All'udienza del 18.05.2023, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., entrambe le parti precisavano le proprie conclusioni e chiedevano emanarsi sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 23.05.2023 il PM esprimeva parere favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Osserva il Collegio, quanto alla pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, che i coniugi hanno interrotto la loro convivenza dalla data della separazione personale e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla legge 55 dell'11/5/2015; il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti dimostra ampiamente che la comunione morale e materiale è venuta meno e che non può essere ricostituita. Non sussistono, dunque, motivi ostativi all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da entrambe le parti.
Quanto alla questione relativa all'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, si dà atto che nel corso della separazione consensuale si era impegnata a lasciare la casa Parte_1
coniugale che è quindi rimasta nella disponibilità di e dei due figli, del Controparte_1 [...]
e ; secondo gli accordi, si sarebbe fatto carico di tutte le CP_2 Persona_3 Controparte_1
spese ordinarie e straordinarie necessarie per il mantenimento dei due figli. Sebbene nell'ordinanza presidenziale resa in questo procedimento nulla sia stato espressamente disposto circa la casa coniugale, si deve tuttavia rilevare che sono state confermate le condizioni stabilite nel decreto di omologa della separazione consensuale tra i coniugi, ad eccezione delle clausole relative all'affidamento condiviso della prole minorenne e della collocazione prevalente presso il padre nella casa familiare, che sono state revocate, essendo i due figli, e , Persona_3 Controparte_2
divenuti maggiorenni.
Si deve ritenere che il raggiungimento della maggiore età dei figli, ma non la loro indipendenza ed autosufficienza economica, non abbia fatto venir meno, almeno nella fase presidenziale e nel corso del giudizio, i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale all'odierno resistente.
A seguito dell'acquisto da parte dei coniugi in costanza del matrimonio dell'immobile sito a San
ET del TR, via Esino n. 44, in comproprietà tra gli stessi e con sottoscrizione di mutuo ipotecario a nome di entrambi, si sono accumulate diverse posizioni debitorie in capo al e CP_1
alla in solido, quali il mancato pagamento di oneri condominiali, la metà delle somme del mutuo Pt_1
Per_ e successivo finanziamento, nonché per cartelle esattoriali per omesso saldo di , che hanno Per_5 determinato l'apertura di una procedura esecutiva nei loro confronti e successivo pignoramento immobiliare. La procedura esecutiva immobiliare R.E. 154/2018, presso il Tribunale di Ascoli
Piceno, avente ad oggetto l'immobile sito a San ET del TR, via Esino n. 44, si è conclusa con il trasferimento della proprietà in capo ad altro soggetto aggiudicatario. Non sono accoglibili e vanno, dunque, rigettate entrambe le domande relative all'assegnazione della casa coniugale, risultando agli atti che la suddetta casa di Via Esino n. 44 non è più di proprietà dei coniugi a far data 16.01.2023 (cfr. Visura storica per soggetto del 12.07.2023 allegata da parte resistente). A nulla, pertanto, rilevano le testimonianze in atti sul punto.
Quanto alla domanda relativa all'assegno divorzile avanzata da parte ricorrente, si osserva che con la sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno modificato il precedente orientamento quanto alla funzione meramente assistenziale dell'assegno divorzile;
secondo i più recenti indirizzi, ormai consolidati e ribaditi da ultimo anche con ordinanza n. 27945 del 4.10.2023, Sezione Prima della Corte di Cassazione Civile, l'assegno divorzile svolge una composita funzione assistenziale, perequativa e compensativa. Accanto alla funzione assistenziale, dunque, al momento dello scioglimento del matrimonio, si pone anche la necessità di compensare e riequilibrare le posizioni dei coniugi, tenendo conto dell'apporto che ciascuno di loro ha dato allo svolgimento della vita matrimoniale.
Nel caso di specie, da una comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi, risulta certamente che vi è una sproporzione tra i loro redditi, in quanto è ancora Controparte_1 oggi dipendente dell'area impianti e lavorazioni presso la oltre ad essere invalido Org_5 civile con relativa pensione di invalidità, ed ha un reddito complessivo di circa € 35.000,00 annui
(cfr. dichiarazioni dei redditi di fino al 2019), mentre , dall'indagine Controparte_1 Parte_1
effettuata dalla Guardia di Finanza, risulta non avere redditi e di essere comproprietaria, insieme ad altri otto soggetti, dell'immobile sito a San ET del TR, via Calatafimi n. 86, presso il quale abita unitamente alla figlia (come da certificato aggiornato di residenza). PE
Pertanto, si deve ritenere che certamente sia priva di mezzi adeguati al proprio Parte_1
sostentamento, nonché impossibilitata a procurarseli anche in relazione all'età (avendo ormai compiuto 57 anni); inoltre, tenuto conto anche della durata del vincolo matrimoniale, di ventiquattro anni, è possibile ritenere, anche in via presuntiva, che tale sperequazione tra i coniugi sia stata determinata dalla circostanza che ha quantomeno sacrificato le proprie aspettative Parte_1
professionali per provvedere alla cura della famiglia, apportando il proprio contributo alla formazione del patrimonio familiare. D'altronde, come dichiarato in sede di interrogatorio in data 01.07.2021,
ha conseguito il diploma di ragioniere contabile e perito commerciale, per poi lavorare Parte_1
come operaia fino al 1996. Da tale data in poi la si è dedicata alla famiglia ed ha smesso di Pt_1
lavorare, anche in via saltuaria.
La domanda relativa all'assegno divorzile viene quindi accolta nella misura di € 200,00 mensili.
Quanto alle domande di mantenimento dei figli, e , entrambi maggiorenni, proposte Per_2 PE
in maniera differente dai coniugi, si osserva che essi sono nati, rispettivamente, in data 8/2/1995 e 17/1/1998 e che, dunque, hanno raggiunto, rispettivamente, l'età di ventinove e ventisei anni;
Secondo i più recenti orientamenti della S.C., “ i principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata” (Cass. sez. 1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
Si rileva che, all'udienza del 10/12/2021, ha dichiarato di aver già completato il Controparte_2
corso di studi e di essersi diplomata, aggiungendo che, all'epoca, stava cercando di perfezionare il
“suo inglese” e che, pertanto, mentre nel periodo estivo lavorava, nel periodo invernale studiava la lingua inglese;
ha dichiarato che, in quel periodo, viveva all'estero, che frequentava Persona_3 un corso universitario e precisamente un dottorato di ricerca a L'Aquila, che percepiva una borsa di studio di 1.100 € mensili e che avrebbe ultimato gli studi nel gennaio 2024.
A distanza di circa due anni e mezzo, considerata l'età di entrambi e il tipo di impegno formativo prescelto all'epoca, si deve ritenere che entrambi abbiano ultimato il loro ciclo di studi e che abbiano avuto anche a disposizione “il tempo mediamente necessario” per il reperimento di un'occupazione lavorativa;
del resto, nella medesima sentenza (Cass. sez. 1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023), si legge che “ In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.”
Si ritiene, pertanto, che le domande relative al mantenimento dei figli debbano essere entrambe rigettate.
Data la natura della controversia e considerata la soccombenza reciproca su larga parte delle domande, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti in epigrafe indicate, così provvede: - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio a contratto a San ET del TR
(AP) in data 12.09.1992, tra , nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato ad [...] il [...]; Controparte_1
- ordina all'ufficiale di Stato civile del Comune di San ET del TR (AP) di procedere all'annotazione della presente sentenza in quanto il matrimonio, contratto a San ET del
TR (AP) in data 12.09.1992, è stato trascritto nei registri di stato civile del Comune di San
ET del TR (AP), anno 1992, atto n. 64, parte 2, serie A, deleg. 1;
- pone a carico de l'assegno divorzile di € 200,00 mensili con decorrenza Controparte_1
dalla data della domanda, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici in Org_6
favore di ,, da versarsi alla medesima entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
Parte_1
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 18/4/2024
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo